Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna RI Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa RI Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3880/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 tra:
, nata OC SA RI (TE) il 13.11.1961 Parte_1
( , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
26.11.1963 ), nato a [...] C.F._2 Parte_3
SA RI (TE) il 10.3.1956 ( ), tutti rappresentati e CodiceFiscale_3 difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Edoardo Di Giovanni (C.F.
), e presso il suo studio in Roma a Via Ottaviano n. 42 C.F._4 elettivamente domiciliati
- APPELLANTI -
CONTRO
Garbarino del Foro di Roma, in Via Bartolomeo Capasso n. 7
- APPELLATA – CONTUMACE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2819/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Pt_2
e hanno impugnato la sentenza n. 870/21 con cui
[...] Parte_3 il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione proposto dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 23644/18 emesso nei suoi Controparte_1 confronti per il pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di
308.771,92 di cui la società di cui essi si erano dichiarati fideiussori, era rimasta creditrice all'esito della rideterminazione del saldo di c/c., ha così statuito:
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe
- accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23644/2018
- revoca il decreto opposto.
- Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro a rifondere a ella sua qualità
[...] Controparte_1 ut sopra le spese di lite per complessivi euro 22.457,00 di cui euro 3.544,00 per lo studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed euro 6.146,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del
33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA. Restituzione del Contributo unificato.
A sostegno del gravame hanno posto due motivi inerenti il primo la erroneità della sentenza di primo grado nella parte ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva degli opponenti diretta ad ottenere la restituzione di quanto dall'istituto percepito dalla società debitrice, il secondo inerente la ritenuta carenza di legittimazione passiva di che aveva agito solo quale rappresenta processuale di Controparte_1
che era la titolare del rapporto. CP_3
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: 1) nel merito, accertata la legittimazione attiva degli appellanti e la legittimazione passiva di CP_1 quale mandatario di rigettare l'opposizione proposta
[...] Controparte_2 da quest'ultima e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 23644/2018 con ogni conseguenziale pronunzia in relazione al pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di Euro 308.771,92 dallo stesso portata;
2) in via subordinata, disporre in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di con sede in Torino Piazza San Carlo n. Controparte_2
156, ovvero la chiamata in garanzia della stessa accertata la ritualità delle relative richieste avanzate in primo grado e conseguentemente, ritenuta la legittimazione passiva della con sede in Torino Piazza San Carlo n. 156 Controparte_2 quale mandante di condannare la stessa Controparte_1 Controparte_2 al pagamento della somma di Euro 308.771,92 in favore di , Parte_1
e , con interessi e rivalutazione monetaria Parte_2 Parte_3 come per legge”.
Non si è costituita di cui è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Alla udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 la Corte, sulle conclusioni della sola difesa appellante, ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Entrambi i motivi non meritano accoglimento ma il rigetto del primo è necessariamente assorbente anche dell'altro.
In particolare, gli appellanti deducono che erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto la loro carenza di legittimazione attiva, sul presupposto che titolare del rapporto di c/c in relazione al quale è stato effettuato ricalcolo nel giudizio all'esito del quale è stata emessa sentenza passata in giudicato e sulla base della quale è stato richiesto il provvedimento monitorio oggetto della presente controversia, era solo la società di cui essi si erano costituiti Parte_4 fideiussori.
E infatti, stando al motivo del gravame, poiché la sentenza sulla base della quale è stato riconosciuto il credito della società ha visto come parti proprio gli odierni appellanti, i quali sarebbero gli unici a poter far valere il giudicato sulla detta statuizione, solo essi potevano essere legittimati ad ottenere il provvedimento monitorio diretto alla restituzione della maggior somma versata dalla società all'istituto di credito.
La doglianza non è meritevole di accoglimento, a nulla rilevando che la sentenza
13804/18 con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori della suddetta società fosse stata emessa nei loro soli confronti, non avendo la proposto opposizione Parte_4
a sua volta.
Resta il fatto, infatti, che titolare del rapporto di c/c con la banca era solo ed esclusivamente la società debitrice che aveva pagato una somma a vario titolo maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto alla controparte nel corso degli anni.
Gli appellanti, infatti, proprio nella loro qualità di fideiussori, avevano correttamente esercitato anche una azione di accertamento negativo del credito ex adverso vantato, essendo stati richiesti del relativo pagamento, ma a tale accertamento non poteva conseguire il loro diritto ad ottenere la restituzione della maggior somma riconosciuta in sentenza, non essendo i soggetti titolari del rapporto visto che nulla essi avevano in proprio versato alla banca.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame.
Nulla sulle spese essendo l'appellata rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 2819/23 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore
[...] domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
rigetta l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
pag. 5/6 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna RI Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6