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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/09/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 123/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa riassunta con atto di citazione notificato in data 31 maggio
2024 da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi in proprio ed in qualità di soci della fallita C.F._2
Eurotrama-Europa Trasporti di AR TI C. S.n.c., e Parte_3
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca C.F._3
Battistella del foro di Roma e Fabio Trommacco del foro di Torino
- attore in riassunzione - contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2
e (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
- convenuti in riassunzione -
Oggetto: querela di falso
In punto: Rinvio a seguito di ordinanza n. 5617/2024 della Corte di
Cassazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 sulle seguenti 2
CONCLUSIONI per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, ogni contraria istanza disattesa:
- NEL MERITO:
Accogliere la querela di falso proposta dai signori e Parte_1 [...] entrambi in proprio ed in qualità di soci della società Eurotrama - Parte_2
Europa Trasporti di AR TI C. S.n.c., nonché dalla Sig.ra Pt_3
accertando e dichiarando la falsità del processo verbale di verifica del
[...]
31.03.2010 - 06.10.2010 della Guardia di NZ - Nucleo di Polizia
Tributaria di Trento, nonché la nullità dello stesso e di tutti gli atti ad esso seguenti e comunque collegati, dipendenti e connessi.
- IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA:
Si insiste per l'ammissione della prova orale per interrogatorio formale dei rappresentanti dei convenuti informati sui fatti e per testi sulle seguenti circostanze:
1.- vero o non vero che i processi verbali di verifica dalla data del
27/05/2010 a quella del 10/06/2010; dal 14/06/2010 al 16/06/2010; dal
18/06/2010 al 23/06/2010; dal 16/08/2010 al 25/08/2010; dal
13/09/2010 al 15/09/2010; dal 20/09/2010 al 23/09/2010; dal
27/09/2010 al 01/10/2010; del 05/10/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, sono firmati dal o dal Pt_1 dr. che lo rappresentava, ma gli stessi non hanno Persona_1 partecipato nè erano presenti alle operazioni di verifica;
2.- vero o non vero che i p.v.v. dei giorni 01/06/2010, 14/06/2010,
15/06/2010, 18/06/2010, 13/09/2010, 14/09/2010, 27/09/2010,
28/09/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, portano la firma del verbalizzante , ma lo Persona_2 stesso era assente alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
3.- vero o non vero che il p.v.v. del 16/06/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostra al teste, non è stato sottoscritto dal
, che era presente ed indicato tra i verbalizzanti;
Persona_2 3
4.- vero o non vero che il p.v.v. del 15/07/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostra al teste, porta la firma del verbalizzante che non era presente alla chiusura delle operazioni di verifica Per_3 giornaliera;
5.- vero o non vero che i p.v.v. del 20/09/2010 e del 21/09/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, portano la firma dei verbalizzanti e , che non erano presenti Persona_2 Persona_4 alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
e vero che i detti p.v.v. non sono sottoscritti dai verbalizzanti e che invece Per_3 Per_5 erano presenti;
6.- vero o non vero che le cinque firme apposte ai fogli: 79 Parte_4 del p.v.v. 27/09/2010, 81 del p.v.v. 28/09/2010, 83 del p.v.v. 29/09/2010,
87 del p.v.v. 30/09/2010, e 91 del p.v.v. 01/10/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal Per_2 Parte_4
7.- vero o non vero che le cinque firme apposte ai fogli: 79 Parte_5 del p.v.v. 27/09/2010, 81 del p.v.v. 28/09/2010, 83 del p.v.v. 29/09/2010,
87 del p.v.v. 30/09/2010, e 91 del p.v.v. 01/10/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal Parte_6
8.- vero o non vero che le sigle in calce ai fogli 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86,
88, 89, 90 del p.v.v. (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal
Controparte_4
9.- vero o non vero che le sigle ai fogli 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90 del p.v.v. (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal Parte_6
[...]
10.- vero o non vero che alla presenza di la Parte_1 Controparte_5 ha eseguito sui fogli del p.v.v. di cui ai precedenti capitoli nn. da 6) a
[...]
9) ed inclusivi, di propria mano le firme e le sigle dei e che CP_6 Pt_6 erano assenti;
4
11.- vero o non vero che, alla presenza di il , Parte_1 Persona_2 quando ha visto la firmare e siglare i fogli del p.v.v. di cui ai Persona_4 precedenti capitoli nn. da 6) a 9) ed inclusivi, con i nomi dei e CP_6
che erano assenti, è intervenuto ed ha esclamato: “cosa stai facendo”; Pt_6
12.- vero o non vero che la ha proseguito nell'apporre le firme Persona_4 dei suoi colleghi assenti ed il ha lasciato fare;
Persona_2
13.- vero o non vero che sulla base del p.v.v. oggetto di causa (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), sono stati emessi avvisi di CP_ accertamento ai fini , Iva, Irap ed altro, per gli anni dal 2004 al 2007 nei confronti della Eurotrama Europe Ltd, nei quali è stata Parte_3 individuata in proprio, “in qualità di socio unico della società” inglese, doc. 3 dell'intervenuta, che si rammostra al teste;
14.- vero o non vero che sulla base del medesimo p.v.v. e dei seguenti avvisi di accertamento ai danni di Equitalia Nord S.p.a. in Parte_3 data 06.11.2014 (doc. 9 fascicolo di primo grado dell'intervenuta - depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), ha eseguito un pignoramento presso terzi per la somma di € 13.727.151,12 e la procedura si è conclusa con ordinanza 30/01/2015 (doc. 10 fascicolo di primo grado dell'intervenuta - depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c.), con cui ad Equitalia è stata assegnata la somma di € 348,27 e dei titoli per l'importo di € 3,500,00, come si rammostra al teste;
15.- vero o non vero che in conseguenza del pignoramento presso terzi, la
Cassa Rurale ha negato il pagamento dei buoni-mensa dei figli di Pt_3
che frequentano la scuola materna e quella elementare;
[...]
16.- vero o non vero che all'udienza del 20 marzo 2014 davanti alla
Commissione Tributaria di I grado di Trento il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato di proporre querela di falso contro il ridetto p.v.v. ed ha chiesto la sospensione del procedimento tributario, ma l'istanza è stata respinta, come risulta dal doc. 11 fascicolo di primo grado degli attori – allegato alla prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., che si rammostra al teste;
17.- vero o non vero che è imputata nel procedimento Parte_3 penale (n. 10/1691 R.G.N.R. e n. 11/354 R.G. G.I.P. Tribunale di Rovereto), nel quale è stata pronunciata la sentenza del GUP n. 14/180 di data 4 5
novembre 2014 (doc. 5 fascicolo di primo grado dell'intervenuta), non definitiva, con la quale è stata condannata alla pena di anni 1 Parte_3 di reclusione;
fascicolo di primo grado dell'intervenuta, che si rammostrano al teste.
Quali testi si indicano: M.llo C. Francesco RU, M.llo TI RE,
M.llo C. Riccardo LU, M.llo C. Gianluca Pt_6
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, nonché di quello di legittimità come disposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 5617/2024.” per i convenuti in riassunzione:
“Contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra diffusamente esposte: in via pregiudiziale, in rito, respingere, siccome inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. l'azione proposta;
nel merito, in via subordinata, rigettare siccome infondata la querela di falso.
Con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della controvertibilità delle questioni giuridiche”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - e , in proprio e nella qualità di soci Parte_1 Parte_2 illimitatamente responsabili della fallita Eurotrama - Europa Trasporti
AR di TI AR & C. S.n.c., evocavano in giudizio il
[...]
e l' , proponendo querela di Controparte_1 Controparte_3 falso avverso i processi verbali di verifica redatti dalla Guardia di NZ nell'ambito degli accertamenti fiscali effettuati nei confronti della società tra il 31 marzo ed il 6 ottobre 2010, da cui era scaturito il verbale di constatazione del 6 ottobre 2010, cui avevano fatto seguito avvisi di accertamento impugnati dinanzi al Giudice tributario.
A sostegno della domanda, gli attori riferivano che una serie di sottoscrizioni apposte sui verbali non risultavano autografe, e che taluni processi verbali di verifica erano stati sottoscritti da soggetti non presenti alle operazioni, mentre altri non erano stati sottoscritti da soggetti che, al contrario, risultavano tra i verbalizzanti. 6
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, e chiedendone il rigetto.
Si costituiva inoltre il , il quale Controparte_1 eccepiva il difetto di legittimazione degli attori, in quanto dichiarati falliti, e la carenza d'interesse ad agire, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Spiegava intervento nel giudizio , che aderiva alla domanda, Parte_3 dichiarando di essere interessata alla stessa, in quanto sottoposta ad indagini penali promosse a seguito dell'accertamento fiscale originato dai processi verbali di verifica di cui sopra.
1.2 - Con sentenza del 20 novembre 2017, il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile la querela di falso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rilevando che i processi verbali erano stati comunque firmati anche dal maresciallo capo della Guardia di NZ
[...]
, la cui sottoscrizione non era stata contestata. Per_6
1.3 - L'impugnazione proposta dagli attori e dall'interventrice veniva rigettata dalla Corte d'appello di Trento.
A fondamento della decisione, la Corte riteneva innanzitutto che gli attori, avendo impugnato gli avvisi di accertamento, nell'inerzia degli organi fallimentari fossero legittimati a proporre anche la querela di falso, necessaria per un'efficace contestazione della pretesa fiscale. Rilevava inoltre il difetto di legittimazione dell' , osservando che gli atti Controparte_3 impugnati erano riferibili alla Guardia di NZ, facente capo al CP_1
. Controparte_1
Nel merito, richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardante il processo verbale di constatazione, secondo cui, in mancanza di disposizioni contrarie, la sottoscrizione da parte di uno solo dei verificatori risulta sufficiente ad assicurarne la riferibilità al pubblico ufficiale che lo ha formato, affermandone l'applicabilità anche al processo verbale di verifica, avente una minore rilevanza nell'ambito della fase di controllo prodromica all'attività impositiva e sanzionatoria. Riteneva pertanto che, nonostante l'accertata falsità delle altre sottoscrizioni, la presenza di quella del 7
maresciallo capo, rimasta incontestata sul piano dell'autenticità, consentisse di escludere l'invalidità degli atti, con la conseguente irrilevanza della querela di falso.
1.4 - Avverso la predetta sentenza gli attori e l'interventrice proponevano ricorso per cassazione;
l' e il Controparte_3 Controparte_1
resistevano con controricorso.
[...]
La Corte di Cassazione, confermato il principio per cui la sottoscrizione dell'atto da parte di uno soltanto dei verificatori autorizzati all'accesso assolve al requisito essenziale di validità dell'atto amministrativo necessario a consentire la riferibilità tanto dell'attività di rilevazione svolta quanto dell'atto pubblico che la documenta al pubblico ufficiale che ha formato il verbale, accoglieva il quarto motivo di gravame, concernente l'omessa pronuncia su uno dei profili della falsità dedotti a sostegno della querela.
Osservava che la Corte territoriale aveva esaminato solo la prima delle ragioni di falsità dei processi verbali di verifica, concernente la non autografia di alcune delle sottoscrizioni, trascurando invece la seconda, che aveva riguardo all'assenza di alcuni dei sottoscrittori (e, segnatamente, del maresciallo capo, che aveva poi sottoscritto il processo verbale di constatazione) alle operazioni di verifica.
Anche tale seconda ragione poteva essere idonea ad inficiare almeno parzialmente l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., poichè la dimostrazione che le uniche sottoscrizioni genuine apposte sui documenti appartenevano a soggetti che non erano stati presenti alle operazioni di verifica avrebbe fatto venir meno l'efficacia di piena prova con riguardo alle dichiarazioni rese nel corso degli accessi ed agli altri fatti avvenuti o compiuti in occasione degli stessi.
Accoglieva altresì il quarto motivo di gravame, affermando la legittimazione passiva dell' e cassava la sentenza impugnata in Controparte_3 relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
1.5 – La causa è stata quindi riassunta da , , Parte_1 Parte_2 entrambi in proprio ed in qualità di soci di Eurotrama-Europa Trasporti di 8
AR TI C. S.n.c., e da , con atto notificato in data 31 Parte_3 maggio 2024. I riassumenti chiedono venga accolta la querela di falso, accertando e dichiarando la falsità del processo verbale di verifica del
31.03.2010 - 06.10.2010 della Guardia di NZ - Nucleo di Polizia
Tributaria di Trento, nonché la nullità dello stesso e di tutti gli atti ad esso seguenti e comunque collegati, dipendenti e connessi.
Si sono costituiti il Controparte_1
, e l'
[...] Controparte_3
, eccependo la carenza di interesse ad agire e
[...]
l'infondatezza nel merito della domanda.
2. – Osserva questa Corte che la questione della falsità materiale delle sottoscrizioni apposte dai verbalizzanti maresciallo capo , Parte_4 maresciallo capo e maresciallo nei processi Parte_6 Controparte_5 verbali datati 27.05.10, 28.05.10, 1.06.10, 3.06.10, 18.06.10, 27.09.10,
28.09.10, 29.09.10 e 30.09.10 è stato risolto in fatto con l'espletata C.T.U., essendo in ogni caso ogni questione coperta dal giudicato con riguardo all'assenza di interesse ad agire sul punto dei querelanti e dell'intervenuta.
3. - Resta ancora rilevante, secondo le coordinate poste con l'ordinanza della Cassazione, l'ulteriore profilo di falsità, giacchè nei verbali si darebbe atto della presenza di soggetti che invece, nella tesi dell'attore, sarebbero stati assenti;
della sottoscrizione da parte di soggetti che sarebbero stati assenti;
della mancata sottoscrizione da parte di soggetti che sarebbero stati invece presenti.
Più in particolare, i riassumenti hanno dedotto:
a) che i processi verbali di verifica dal 27/05/2010 al 10/06/2010; dal
14/06/2010 al 16/06/2010; dal 18/06/2010 al 23/06/2010; dal
16/08/2010 al 25/08/2010; dal 13/09/2010 al 15/09/2010; dal
20/09/2010 al 23/09/2010; da l27/09/2010 al 01/10/2010; del
05/10/2010 risultano firmati dal o dal suo consulente dott. Pt_1 Per_1
nonostante gli stessi non abbiano partecipato alle operazioni di
[...] verifica;
b) che i p.v.v. del 01/06/2010, 14/06/2010, 15/06/2010, 18/06/2010,
13/09/2010, 14/09/2010, 27/09/2010 e del 28/09/2010 riportano la 9
firma del verbalizzante m.llo siccome presente, mentre era assente Per_2 alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
c) che il p.v.v. 16/06/2010 non risulta sottoscritto dal medesimo m.llo nonostante lo stesso risulti dato tra i verbalizzanti;
Per_2
d) che il p.v.v. 15/07/2010 riporta la firma del verbalizzante m.llo Per_3 come presente alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliera, nonostante lo stesso fosse assente;
e) che i p.v.v. del 20/09/2010 e del 21/09/2010 riportano la firma del verbalizzante m.llo e m.llo nonostante gli stessi fossero Per_2 Per_4 assenti alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
f) che nei p.v.v. del 20/09/2010 e del 21/09/2010 non risulta la sottoscrizione dei verbalizzanti presenti m.llo m.llo Per_3 Pt_6
4. – Viene quindi dedotta una falsità ideologica dei verbali, che non rappresenterebbero i fatti secondo verità, e non invece una loro contraffazione o alterazione.
Quanto alla falsità ideologica dedotta al punto a), e quindi al fatto che taluni processi verbali di verifica risultino firmati dal o dal Pt_1 Per_1 che non hanno però partecipato nè erano presenti alle operazioni di verifica, basta osservare che mai, in nessuno degli atti sopra elencati, si afferma essere stati presenti il o il suo consulente Dott. e che in Pt_1 Per_1 tutti, nessuno escluso, viene precisato che i verbalizzanti hanno ripreso le operazioni di verifica, “senza l'assistenza della parte, presso gli uffici”.
Se ne deve concludere che nessun profilo di falsità ideologica può essere ravvisato nei verbali, che recano un'esatta rappresentazione della realtà; e che di certo essi non possono divenire falsi per il solo fatto che il o il Pt_1 vi hanno apposto la loro sottoscrizione, che ha l'evidente significato Per_1 di una mera presa visione.
Venendo al punto b), ed al fatto che taluni processi verbali portano la firma del verbalizzante , assente alla chiusura delle operazioni di Persona_2 verifica giornaliere, si rileva che in ciascuno dei verbali viene precisato che “Il
M. C termina il servizio, svolto in modo continuato, alle ore Persona_6
14.00. … Le operazioni di verifica giornaliere terminano alle ore 17,00.” 10
Va quindi escluso ogni profilo di falsità, poichè è del tutto evidente che la sottoscrizione del M.llo RU vale ad attestare quanto avvenuto in sua presenza, e quindi, come chiaramente indicato nel verbale, solo quanto avvenuto fino alle ore 14:00.
Lo stesso va detto a proposito del punto d), attinente al fatto che un processo verbale porta la firma del verbalizzante che non era Per_3 presente alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliera: anche in esso si legge che “Alle ore 16,30 il Mar. C. ha terminato le operazioni Parte_4 di verifica. L'attività di verifica giornaliera sono terminate alle ore 17,00.”, sicchè il ha attestato, apponendo la propria sottoscrizione, quanto Per_3 avvenuto in sua presenza e fino all'orario indicato.
Analoga situazione concerne il punto e), ove si deduce che “i p.v.v. del
20/09/2010 e del 21/09/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, portano la firma dei verbalizzanti e Persona_2
che non erano presenti alla chiusura delle operazioni di Persona_4 verifica giornaliere”. Anche in questo caso nei verbali si legge che “Il M.C ha terminato il servizio alle ore 14.00. Il ha terminato il Per_2 Persona_4 servizio alle ore 17.00 ed i MM.CC anno continuato il servizio fino Per_3 Pt_6 alle ore 20.00”.
Ravvisare infine un profilo di falsità ideologica in quanto dedotto ai punti c)
(il p.v.v. 16/06/2010 non risulta sottoscritto dal medesimo m.llo Per_2 nonostante lo stesso risulti dato tra i verbalizzanti) ed f) (non sono sottoscritti dai verbalizzanti e che invece erano Per_3 Per_5 presenti), risulterebbe fuori di ogni logica giuridica, poichè la mancata sottoscrizione non altera certo la verità dei fatti rappresentati nel verbale.
Nessuna falsità è dato quindi riscontrare sotto il profilo indicato dalla
Corte di Cassazione, sicchè la querela di falso risulta per questo aspetto infondata.
5. – Le istanze istruttorie articolate sulle circostanze di fatto che precedono
(cap. 1, 2, 3, 4 e 5) sono quindi irrilevanti.
Per le restanti, i cap. da 6 a 12 concernono la non autografia delle sottoscrizioni apposte dai verbalizzanti maresciallo capo Parte_4 maresciallo capo e maresciallo , circostanza Parte_5 Controparte_5 11
sulla quale vi è il giudicato;
ed irrilevanti sono i capp. da 13 a 18, riguardanti fatti documentalmente provati o estranei alla questione di falsità.
6. – In conclusione, la querela di falso risulta in parte inammissibile per difetto di interesse, in parte infondata.
Le parti vittoriose hanno richiesto che le spese vengano compensate, in ragione della complessità delle questioni giuridiche;
ed è obbligo provvedere in conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24560 del 31/10/2013 - Rv. 628219 - 01).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla causa di rinvio a seguito di cassazione proposta da , e , dichiara Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile e comunque infondata la domanda proposta;
compensa interamente le spese fra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Trento, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa riassunta con atto di citazione notificato in data 31 maggio
2024 da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi in proprio ed in qualità di soci della fallita C.F._2
Eurotrama-Europa Trasporti di AR TI C. S.n.c., e Parte_3
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca C.F._3
Battistella del foro di Roma e Fabio Trommacco del foro di Torino
- attore in riassunzione - contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2
e (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
- convenuti in riassunzione -
Oggetto: querela di falso
In punto: Rinvio a seguito di ordinanza n. 5617/2024 della Corte di
Cassazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 sulle seguenti 2
CONCLUSIONI per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, ogni contraria istanza disattesa:
- NEL MERITO:
Accogliere la querela di falso proposta dai signori e Parte_1 [...] entrambi in proprio ed in qualità di soci della società Eurotrama - Parte_2
Europa Trasporti di AR TI C. S.n.c., nonché dalla Sig.ra Pt_3
accertando e dichiarando la falsità del processo verbale di verifica del
[...]
31.03.2010 - 06.10.2010 della Guardia di NZ - Nucleo di Polizia
Tributaria di Trento, nonché la nullità dello stesso e di tutti gli atti ad esso seguenti e comunque collegati, dipendenti e connessi.
- IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA:
Si insiste per l'ammissione della prova orale per interrogatorio formale dei rappresentanti dei convenuti informati sui fatti e per testi sulle seguenti circostanze:
1.- vero o non vero che i processi verbali di verifica dalla data del
27/05/2010 a quella del 10/06/2010; dal 14/06/2010 al 16/06/2010; dal
18/06/2010 al 23/06/2010; dal 16/08/2010 al 25/08/2010; dal
13/09/2010 al 15/09/2010; dal 20/09/2010 al 23/09/2010; dal
27/09/2010 al 01/10/2010; del 05/10/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, sono firmati dal o dal Pt_1 dr. che lo rappresentava, ma gli stessi non hanno Persona_1 partecipato nè erano presenti alle operazioni di verifica;
2.- vero o non vero che i p.v.v. dei giorni 01/06/2010, 14/06/2010,
15/06/2010, 18/06/2010, 13/09/2010, 14/09/2010, 27/09/2010,
28/09/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, portano la firma del verbalizzante , ma lo Persona_2 stesso era assente alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
3.- vero o non vero che il p.v.v. del 16/06/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostra al teste, non è stato sottoscritto dal
, che era presente ed indicato tra i verbalizzanti;
Persona_2 3
4.- vero o non vero che il p.v.v. del 15/07/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostra al teste, porta la firma del verbalizzante che non era presente alla chiusura delle operazioni di verifica Per_3 giornaliera;
5.- vero o non vero che i p.v.v. del 20/09/2010 e del 21/09/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, portano la firma dei verbalizzanti e , che non erano presenti Persona_2 Persona_4 alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
e vero che i detti p.v.v. non sono sottoscritti dai verbalizzanti e che invece Per_3 Per_5 erano presenti;
6.- vero o non vero che le cinque firme apposte ai fogli: 79 Parte_4 del p.v.v. 27/09/2010, 81 del p.v.v. 28/09/2010, 83 del p.v.v. 29/09/2010,
87 del p.v.v. 30/09/2010, e 91 del p.v.v. 01/10/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal Per_2 Parte_4
7.- vero o non vero che le cinque firme apposte ai fogli: 79 Parte_5 del p.v.v. 27/09/2010, 81 del p.v.v. 28/09/2010, 83 del p.v.v. 29/09/2010,
87 del p.v.v. 30/09/2010, e 91 del p.v.v. 01/10/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal Parte_6
8.- vero o non vero che le sigle in calce ai fogli 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86,
88, 89, 90 del p.v.v. (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal
Controparte_4
9.- vero o non vero che le sigle ai fogli 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90 del p.v.v. (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, non sono autografe ed eseguite di propria mano dal Parte_6
[...]
10.- vero o non vero che alla presenza di la Parte_1 Controparte_5 ha eseguito sui fogli del p.v.v. di cui ai precedenti capitoli nn. da 6) a
[...]
9) ed inclusivi, di propria mano le firme e le sigle dei e che CP_6 Pt_6 erano assenti;
4
11.- vero o non vero che, alla presenza di il , Parte_1 Persona_2 quando ha visto la firmare e siglare i fogli del p.v.v. di cui ai Persona_4 precedenti capitoli nn. da 6) a 9) ed inclusivi, con i nomi dei e CP_6
che erano assenti, è intervenuto ed ha esclamato: “cosa stai facendo”; Pt_6
12.- vero o non vero che la ha proseguito nell'apporre le firme Persona_4 dei suoi colleghi assenti ed il ha lasciato fare;
Persona_2
13.- vero o non vero che sulla base del p.v.v. oggetto di causa (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), sono stati emessi avvisi di CP_ accertamento ai fini , Iva, Irap ed altro, per gli anni dal 2004 al 2007 nei confronti della Eurotrama Europe Ltd, nei quali è stata Parte_3 individuata in proprio, “in qualità di socio unico della società” inglese, doc. 3 dell'intervenuta, che si rammostra al teste;
14.- vero o non vero che sulla base del medesimo p.v.v. e dei seguenti avvisi di accertamento ai danni di Equitalia Nord S.p.a. in Parte_3 data 06.11.2014 (doc. 9 fascicolo di primo grado dell'intervenuta - depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), ha eseguito un pignoramento presso terzi per la somma di € 13.727.151,12 e la procedura si è conclusa con ordinanza 30/01/2015 (doc. 10 fascicolo di primo grado dell'intervenuta - depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c.), con cui ad Equitalia è stata assegnata la somma di € 348,27 e dei titoli per l'importo di € 3,500,00, come si rammostra al teste;
15.- vero o non vero che in conseguenza del pignoramento presso terzi, la
Cassa Rurale ha negato il pagamento dei buoni-mensa dei figli di Pt_3
che frequentano la scuola materna e quella elementare;
[...]
16.- vero o non vero che all'udienza del 20 marzo 2014 davanti alla
Commissione Tributaria di I grado di Trento il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato di proporre querela di falso contro il ridetto p.v.v. ed ha chiesto la sospensione del procedimento tributario, ma l'istanza è stata respinta, come risulta dal doc. 11 fascicolo di primo grado degli attori – allegato alla prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., che si rammostra al teste;
17.- vero o non vero che è imputata nel procedimento Parte_3 penale (n. 10/1691 R.G.N.R. e n. 11/354 R.G. G.I.P. Tribunale di Rovereto), nel quale è stata pronunciata la sentenza del GUP n. 14/180 di data 4 5
novembre 2014 (doc. 5 fascicolo di primo grado dell'intervenuta), non definitiva, con la quale è stata condannata alla pena di anni 1 Parte_3 di reclusione;
fascicolo di primo grado dell'intervenuta, che si rammostrano al teste.
Quali testi si indicano: M.llo C. Francesco RU, M.llo TI RE,
M.llo C. Riccardo LU, M.llo C. Gianluca Pt_6
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, nonché di quello di legittimità come disposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 5617/2024.” per i convenuti in riassunzione:
“Contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra diffusamente esposte: in via pregiudiziale, in rito, respingere, siccome inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. l'azione proposta;
nel merito, in via subordinata, rigettare siccome infondata la querela di falso.
Con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della controvertibilità delle questioni giuridiche”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - e , in proprio e nella qualità di soci Parte_1 Parte_2 illimitatamente responsabili della fallita Eurotrama - Europa Trasporti
AR di TI AR & C. S.n.c., evocavano in giudizio il
[...]
e l' , proponendo querela di Controparte_1 Controparte_3 falso avverso i processi verbali di verifica redatti dalla Guardia di NZ nell'ambito degli accertamenti fiscali effettuati nei confronti della società tra il 31 marzo ed il 6 ottobre 2010, da cui era scaturito il verbale di constatazione del 6 ottobre 2010, cui avevano fatto seguito avvisi di accertamento impugnati dinanzi al Giudice tributario.
A sostegno della domanda, gli attori riferivano che una serie di sottoscrizioni apposte sui verbali non risultavano autografe, e che taluni processi verbali di verifica erano stati sottoscritti da soggetti non presenti alle operazioni, mentre altri non erano stati sottoscritti da soggetti che, al contrario, risultavano tra i verbalizzanti. 6
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, e chiedendone il rigetto.
Si costituiva inoltre il , il quale Controparte_1 eccepiva il difetto di legittimazione degli attori, in quanto dichiarati falliti, e la carenza d'interesse ad agire, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Spiegava intervento nel giudizio , che aderiva alla domanda, Parte_3 dichiarando di essere interessata alla stessa, in quanto sottoposta ad indagini penali promosse a seguito dell'accertamento fiscale originato dai processi verbali di verifica di cui sopra.
1.2 - Con sentenza del 20 novembre 2017, il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile la querela di falso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rilevando che i processi verbali erano stati comunque firmati anche dal maresciallo capo della Guardia di NZ
[...]
, la cui sottoscrizione non era stata contestata. Per_6
1.3 - L'impugnazione proposta dagli attori e dall'interventrice veniva rigettata dalla Corte d'appello di Trento.
A fondamento della decisione, la Corte riteneva innanzitutto che gli attori, avendo impugnato gli avvisi di accertamento, nell'inerzia degli organi fallimentari fossero legittimati a proporre anche la querela di falso, necessaria per un'efficace contestazione della pretesa fiscale. Rilevava inoltre il difetto di legittimazione dell' , osservando che gli atti Controparte_3 impugnati erano riferibili alla Guardia di NZ, facente capo al CP_1
. Controparte_1
Nel merito, richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardante il processo verbale di constatazione, secondo cui, in mancanza di disposizioni contrarie, la sottoscrizione da parte di uno solo dei verificatori risulta sufficiente ad assicurarne la riferibilità al pubblico ufficiale che lo ha formato, affermandone l'applicabilità anche al processo verbale di verifica, avente una minore rilevanza nell'ambito della fase di controllo prodromica all'attività impositiva e sanzionatoria. Riteneva pertanto che, nonostante l'accertata falsità delle altre sottoscrizioni, la presenza di quella del 7
maresciallo capo, rimasta incontestata sul piano dell'autenticità, consentisse di escludere l'invalidità degli atti, con la conseguente irrilevanza della querela di falso.
1.4 - Avverso la predetta sentenza gli attori e l'interventrice proponevano ricorso per cassazione;
l' e il Controparte_3 Controparte_1
resistevano con controricorso.
[...]
La Corte di Cassazione, confermato il principio per cui la sottoscrizione dell'atto da parte di uno soltanto dei verificatori autorizzati all'accesso assolve al requisito essenziale di validità dell'atto amministrativo necessario a consentire la riferibilità tanto dell'attività di rilevazione svolta quanto dell'atto pubblico che la documenta al pubblico ufficiale che ha formato il verbale, accoglieva il quarto motivo di gravame, concernente l'omessa pronuncia su uno dei profili della falsità dedotti a sostegno della querela.
Osservava che la Corte territoriale aveva esaminato solo la prima delle ragioni di falsità dei processi verbali di verifica, concernente la non autografia di alcune delle sottoscrizioni, trascurando invece la seconda, che aveva riguardo all'assenza di alcuni dei sottoscrittori (e, segnatamente, del maresciallo capo, che aveva poi sottoscritto il processo verbale di constatazione) alle operazioni di verifica.
Anche tale seconda ragione poteva essere idonea ad inficiare almeno parzialmente l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., poichè la dimostrazione che le uniche sottoscrizioni genuine apposte sui documenti appartenevano a soggetti che non erano stati presenti alle operazioni di verifica avrebbe fatto venir meno l'efficacia di piena prova con riguardo alle dichiarazioni rese nel corso degli accessi ed agli altri fatti avvenuti o compiuti in occasione degli stessi.
Accoglieva altresì il quarto motivo di gravame, affermando la legittimazione passiva dell' e cassava la sentenza impugnata in Controparte_3 relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
1.5 – La causa è stata quindi riassunta da , , Parte_1 Parte_2 entrambi in proprio ed in qualità di soci di Eurotrama-Europa Trasporti di 8
AR TI C. S.n.c., e da , con atto notificato in data 31 Parte_3 maggio 2024. I riassumenti chiedono venga accolta la querela di falso, accertando e dichiarando la falsità del processo verbale di verifica del
31.03.2010 - 06.10.2010 della Guardia di NZ - Nucleo di Polizia
Tributaria di Trento, nonché la nullità dello stesso e di tutti gli atti ad esso seguenti e comunque collegati, dipendenti e connessi.
Si sono costituiti il Controparte_1
, e l'
[...] Controparte_3
, eccependo la carenza di interesse ad agire e
[...]
l'infondatezza nel merito della domanda.
2. – Osserva questa Corte che la questione della falsità materiale delle sottoscrizioni apposte dai verbalizzanti maresciallo capo , Parte_4 maresciallo capo e maresciallo nei processi Parte_6 Controparte_5 verbali datati 27.05.10, 28.05.10, 1.06.10, 3.06.10, 18.06.10, 27.09.10,
28.09.10, 29.09.10 e 30.09.10 è stato risolto in fatto con l'espletata C.T.U., essendo in ogni caso ogni questione coperta dal giudicato con riguardo all'assenza di interesse ad agire sul punto dei querelanti e dell'intervenuta.
3. - Resta ancora rilevante, secondo le coordinate poste con l'ordinanza della Cassazione, l'ulteriore profilo di falsità, giacchè nei verbali si darebbe atto della presenza di soggetti che invece, nella tesi dell'attore, sarebbero stati assenti;
della sottoscrizione da parte di soggetti che sarebbero stati assenti;
della mancata sottoscrizione da parte di soggetti che sarebbero stati invece presenti.
Più in particolare, i riassumenti hanno dedotto:
a) che i processi verbali di verifica dal 27/05/2010 al 10/06/2010; dal
14/06/2010 al 16/06/2010; dal 18/06/2010 al 23/06/2010; dal
16/08/2010 al 25/08/2010; dal 13/09/2010 al 15/09/2010; dal
20/09/2010 al 23/09/2010; da l27/09/2010 al 01/10/2010; del
05/10/2010 risultano firmati dal o dal suo consulente dott. Pt_1 Per_1
nonostante gli stessi non abbiano partecipato alle operazioni di
[...] verifica;
b) che i p.v.v. del 01/06/2010, 14/06/2010, 15/06/2010, 18/06/2010,
13/09/2010, 14/09/2010, 27/09/2010 e del 28/09/2010 riportano la 9
firma del verbalizzante m.llo siccome presente, mentre era assente Per_2 alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
c) che il p.v.v. 16/06/2010 non risulta sottoscritto dal medesimo m.llo nonostante lo stesso risulti dato tra i verbalizzanti;
Per_2
d) che il p.v.v. 15/07/2010 riporta la firma del verbalizzante m.llo Per_3 come presente alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliera, nonostante lo stesso fosse assente;
e) che i p.v.v. del 20/09/2010 e del 21/09/2010 riportano la firma del verbalizzante m.llo e m.llo nonostante gli stessi fossero Per_2 Per_4 assenti alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliere;
f) che nei p.v.v. del 20/09/2010 e del 21/09/2010 non risulta la sottoscrizione dei verbalizzanti presenti m.llo m.llo Per_3 Pt_6
4. – Viene quindi dedotta una falsità ideologica dei verbali, che non rappresenterebbero i fatti secondo verità, e non invece una loro contraffazione o alterazione.
Quanto alla falsità ideologica dedotta al punto a), e quindi al fatto che taluni processi verbali di verifica risultino firmati dal o dal Pt_1 Per_1 che non hanno però partecipato nè erano presenti alle operazioni di verifica, basta osservare che mai, in nessuno degli atti sopra elencati, si afferma essere stati presenti il o il suo consulente Dott. e che in Pt_1 Per_1 tutti, nessuno escluso, viene precisato che i verbalizzanti hanno ripreso le operazioni di verifica, “senza l'assistenza della parte, presso gli uffici”.
Se ne deve concludere che nessun profilo di falsità ideologica può essere ravvisato nei verbali, che recano un'esatta rappresentazione della realtà; e che di certo essi non possono divenire falsi per il solo fatto che il o il Pt_1 vi hanno apposto la loro sottoscrizione, che ha l'evidente significato Per_1 di una mera presa visione.
Venendo al punto b), ed al fatto che taluni processi verbali portano la firma del verbalizzante , assente alla chiusura delle operazioni di Persona_2 verifica giornaliere, si rileva che in ciascuno dei verbali viene precisato che “Il
M. C termina il servizio, svolto in modo continuato, alle ore Persona_6
14.00. … Le operazioni di verifica giornaliere terminano alle ore 17,00.” 10
Va quindi escluso ogni profilo di falsità, poichè è del tutto evidente che la sottoscrizione del M.llo RU vale ad attestare quanto avvenuto in sua presenza, e quindi, come chiaramente indicato nel verbale, solo quanto avvenuto fino alle ore 14:00.
Lo stesso va detto a proposito del punto d), attinente al fatto che un processo verbale porta la firma del verbalizzante che non era Per_3 presente alla chiusura delle operazioni di verifica giornaliera: anche in esso si legge che “Alle ore 16,30 il Mar. C. ha terminato le operazioni Parte_4 di verifica. L'attività di verifica giornaliera sono terminate alle ore 17,00.”, sicchè il ha attestato, apponendo la propria sottoscrizione, quanto Per_3 avvenuto in sua presenza e fino all'orario indicato.
Analoga situazione concerne il punto e), ove si deduce che “i p.v.v. del
20/09/2010 e del 21/09/2010 (doc. 1 fascicolo di primo grado degli attori), che si rammostrano al teste, portano la firma dei verbalizzanti e Persona_2
che non erano presenti alla chiusura delle operazioni di Persona_4 verifica giornaliere”. Anche in questo caso nei verbali si legge che “Il M.C ha terminato il servizio alle ore 14.00. Il ha terminato il Per_2 Persona_4 servizio alle ore 17.00 ed i MM.CC anno continuato il servizio fino Per_3 Pt_6 alle ore 20.00”.
Ravvisare infine un profilo di falsità ideologica in quanto dedotto ai punti c)
(il p.v.v. 16/06/2010 non risulta sottoscritto dal medesimo m.llo Per_2 nonostante lo stesso risulti dato tra i verbalizzanti) ed f) (non sono sottoscritti dai verbalizzanti e che invece erano Per_3 Per_5 presenti), risulterebbe fuori di ogni logica giuridica, poichè la mancata sottoscrizione non altera certo la verità dei fatti rappresentati nel verbale.
Nessuna falsità è dato quindi riscontrare sotto il profilo indicato dalla
Corte di Cassazione, sicchè la querela di falso risulta per questo aspetto infondata.
5. – Le istanze istruttorie articolate sulle circostanze di fatto che precedono
(cap. 1, 2, 3, 4 e 5) sono quindi irrilevanti.
Per le restanti, i cap. da 6 a 12 concernono la non autografia delle sottoscrizioni apposte dai verbalizzanti maresciallo capo Parte_4 maresciallo capo e maresciallo , circostanza Parte_5 Controparte_5 11
sulla quale vi è il giudicato;
ed irrilevanti sono i capp. da 13 a 18, riguardanti fatti documentalmente provati o estranei alla questione di falsità.
6. – In conclusione, la querela di falso risulta in parte inammissibile per difetto di interesse, in parte infondata.
Le parti vittoriose hanno richiesto che le spese vengano compensate, in ragione della complessità delle questioni giuridiche;
ed è obbligo provvedere in conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24560 del 31/10/2013 - Rv. 628219 - 01).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla causa di rinvio a seguito di cassazione proposta da , e , dichiara Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile e comunque infondata la domanda proposta;
compensa interamente le spese fra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Trento, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo