Sentenza breve 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 04/07/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR ST LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento non conosciuto, non pubblicato nell’Albo Pretorio, con cui il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione del Comune di IN avrebbe approvato il bando pubblicato il 14.04.2025 per la vendita mediante asta pubblica di beni immobili per un valore complessivo di mercato di € 610.600,00, con conseguente nullità giuridica dello stesso bando per mancanza di volontà;
2) dello stesso bando e del coevo avviso pubblico, nonché degli atti presupposti e, segnatamente, della delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2025, della delibera di Giunta Municipale n. 46 del 10.03.2025 e della determina dirigenziale n. 44 del 15.03.2025;
3) di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, compresa l’eventuale aggiudicazione e il contratto di trasferimento dei beni messi all’asta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della determina dirigenziale n. 58 del 5.04.2025 e n. 229 del 29.04.2025, pubblicata nell’Albo Pretorio il 30.04.2025, con cui il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione del Comune di IN ha approvato il bando di gara e l’avviso di asta pubblica pubblicati il 14.04.2025 per la vendita mediante asta pubblica di beni immobili per un valore complessivo di mercato (alla data del 2014) di € 610.600,00 e al prezzo base di asta di € 561.752,00;
2) della determina dirigenziale n. 75 del 5.05.2025 e n. 237 del 5.05.2025, reg. gen., e degli allegati avviso di vendita e bando di gara, pubblicati tutti il 9.05.2025, avente per oggetto: “3 ° esperimento alienazione unità di proprietà comunale ricadenti nell'area PIM Filippello nel foglio n°15 particella 684 sub 4 e particelle 147 - 148 - 149 - 150 - 525 - 529 - 657 - 659 - 382 - 224 - 655 - 683 - 684 - 661 - 664 - 531 - 665 - 680 - 527 - 223 - 523 - 521 - 519 - 539 - 541 - 767- approvazione schemi bandi e avvisi di vendita – determinazioni ”;
3) previa sospensione cautelare dei relativi effetti, della determina dirigenziale n. 80 del 15.05.2025 e n. 259 del 16.05.2025, pubblicata nell’Albo Pretorio il 20.05.2025, con cui il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha preso atto della nota dell’8.05.2025 della ditta Caleg s.r.l., conduttrice in locazione, con la quale quest’ultima comunicava di voler esercitare il diritto di prelazione al prezzo base d’asta, e con cui il medesimo responsabile ha deciso di non avviare il terzo esperimento di asta pubblica indetto con la determina dirigenziale di cui al n. 2);
4) di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente compresa l’eventuale aggiudicazione e il contratto di trasferimento dei beni messi all’asta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Comune di IN (ME) è titolare di un’area PIM (Programmi Integrati Mediterranei) disciplinata con il Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23.07.1985, in attuazione del quale la Regione Siciliana ha adottato il D.A. 8.02.1991.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2025 il predetto Ente comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2024-2026 con allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il 2024:
(i) alla cui lett. C) si legge: “ CAPANNONI AREA PIM FILIPPELLO - Trattasi di capannoni ricadenti nell'area attrezzata per l'insediamento di attività produttive e commerciali siti in località Filippello che a seguito di varie procedure ad evidenza pubblica e non, sono stati concessi e assegnati in locazione a ditte varie. Detto insediamento si compone di cinque corpi di fabbrica a destinazione diversificata e catastalmente distinti nel foglio di mappa n.15 con le particelle 688-684-685-686-687 … per le quali risulta, rispettivamente, un valore per mq di €. 380,45 mq e ad euro 322,06 da applicare, di volta in volta, alla superficie ragguagliata delle singole unità. VALORE DI STIMA €.3.432.627,50 ”;
(ii) alla cui lett. G) è invece così previsto: “ TERRENI A MONTE STRADA DI SERVIZIO INTERNA LATO MONTE AREA PIM FILIPPELLO - Trattasi di terreni residui a monte del muro di sostegno della strada interna dell’area “PIM” Filippello incolti ed inutilizzati e agli stessi è stato assegnato un valore forfettario da rideterminarsi mediante stima analitica prima dell’avvio della procedura di vendita. VALORE DI STIMA €.40.000,00 ”;
(iii) la cui lett. H) così dispone: “ TERRENI AREA LIBERA NON URBANIZZATA AREA PIM FILIPPELLO - Trattasi di area libera non urbanizzata acquisita a seguito della realizzazione dell’Area “PIM” Filippello allo stato in concessione a ditte varie. Alla stessa, per l’inserimento nel piano delle alienazioni è stato assegnato un valore forfettario da rideterminarsi mediante stima analitica prima dell’Avvio della procedura di vendita. VA-LORE DI STIMA €.140.000,00 ”.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10.03.2025 è stato dato mandato al responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione di avviare con urgenza le procedure di alienazione degli immobili di proprietà comunale censiti in catasto al foglio 15, particella 684, sub 4 e particelle 147, 148, 149, 150, 525, 529, 657, 659, 382, 224, 655, 683, 684, 661, 664, 531, 665, 680, 527, 223, 523, 521, 519, 539, 541 e 767.
Con successiva determina dirigenziale n. 44 del 15.03.2025 il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha approvato un bando mediante asta pubblica degli immobili indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2025, attribuendo un valore a base d’asta di € 503.000,00 per il capannone e di € 107.600,00 per i terreni, che costituivano un lotto unico del valore di € 610.600,00.
Dopo la relativa pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune in data 17.03.2025, in data 31.03.2025 è stata dichiarata aperta la gara e, in assenza di offerte, l’asta pubblica è stata dichiarata deserta.
Nella successiva data del 14.04.2025 è stato pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di IN un nuovo atto di avviso e un nuovo bando di gara mediante asta pubblica “II ESPERIMENTO”, con cui i predetti beni sono stati offerti con una riduzione di prezzo dell’8% (il capannone per il prezzo di € 462.760,00; i terreni per il prezzo di € 98.992,00), così formando un lotto unico del valore complessivo di € 561.752,00.
Il giorno della celebrazione dell’asta pubblica è stato fissato per il 30.04.2025, individuandosi altresì i requisiti per la partecipazione e l’eventuale aggiudicazione.
2. Con ricorso introduttivo notificato il 27.04.2025 e depositato il 15.05.2025 la sig.ra AR ST LA, quale iscritta nelle liste elettorali del Comune di IN, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il provvedimento non conosciuto, non pubblicato nell’Albo Pretorio, con cui il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione del Comune di IN avrebbe approvato il bando pubblicato il 14.04.2025 per la vendita mediante asta pubblica di beni immobili per un valore complessivo di mercato di € 610.600,00, con conseguente nullità giuridica dello stesso bando per mancanza di volontà; lo stesso bando e il coevo avviso pubblico nonché gli atti presupposti e, segnatamente, la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2025, la delibera di Giunta Municipale n. 46 del 10.03.2025 e la determina dirigenziale n. 44 del 15.03.2025; 3) ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, compresa l’eventuale aggiudicazione e il contratto di trasferimento dei beni messi all’asta.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Nullità dell’avviso e del bando pubblicati il 14.04.2025, ai sensi dell’art. 21-septies, L. 241/1990, per mancanza di volontà; illegittimità dei medesimi atti per mancanza di parere contabile . In via subordinata: 2) Violazione dell’art. 65, n. 2, R.D. 827/1924: inadeguata ed erronea fissazione dell’oggetto ; 3) Violazione dell’art. 66, terzo comma, R.D. 827/1924: mancata pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e negli albi dei paesi viciniori ; 4) Violazione dell’art. 69 R.D. 827/1924: illegittima previsione di presentare le offerte almeno un’ora prima dell’apertura della gara ; 5) Violazione dell’art. 13, terzo comma, Regolamento comunale delle alienazioni ; 6) Illegittimità degli atti impugnati per illegittimità derivata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2025: violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 58 L. 212/2008; violazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e del D.A. 8.2.1991 ; 7) Illegittimità degli atti impugnati per illegittimità derivata dalla deliberazione della giunta municipale n. 46 del 10.3.2025: violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 58 L. 212/2008; violazione dei principi contabili in materia di imputazione delle entrate .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che l’avviso e il bando di asta pubblica, pubblicati nell’Albo pretorio del Comune di IN in data 14.04.2025, non siano stati adottati con alcun provvedimento e, segnatamente, con alcuna determina dirigenziale dalla quale promani la correlata volontà amministrativa di procedere, così come invece avvenuto per il precedente bando pubblicato il 17.03.2025, approvato con determina dirigenziale n. 44 del 15.03.2025.
In difetto della mancanza del requisito della volontà, elemento essenziale di ogni provvedimento della P.A., tali atti sarebbero avvinti da nullità.
Anche ove si ritenesse, continua la parte, che tali atti, in quanto sottoscritti dal responsabile della competente posizione organizzativa con mansioni dirigenziali, costituiscano comunque manifestazione di una volontà implicita dell’Amministrazione procedente, essi sarebbero comunque illegittimi per mancanza del parere contabile, del parere dell’organo di revisione e della delibera dell’organo competente ad accertare e autorizzare la minore entrata.
Viene evidenziato, in particolare, che nel bilancio di previsione approvato con delibera consiliare n. 3 del 30.01.2025 sia stata iscritta a bilancio l’entrata scaturente dalla vendita dell’intero valore dei beni di cui si tratta, pari ad € 610.600,00; ne discende, secondo la prospettazione di parte, che la minore entrata di € 561.752,00, conseguente alla riduzione dell’8% prevista con il bando pubblicato il 14.04.2025 per l’alienazione dei medesimi beni, avrebbe dovuto essere autorizzata dall’organo competente, previo parere dell’organo di revisione, e soltanto all’esito di tali provvedimenti si sarebbe potuto acquisire il parere di regolarità contabile (comunque, del tutto assente), necessario per la legittimità degli atti impugnati.
2.2. Con la seconda doglianza, sollevata in via subordinata, viene rilevato che nella fattispecie all’esame il capannone offerto in vendita sia stato identificato in maniera generica, soltanto come “ corpo di fabbrica a 2 elevazioni fuori terra in catasto al foglio di mappa n. 15, particella 684, sub 4 ”, senza indicare la categoria di appartenenza (“C” o “D”), né la rendita catastale nonché senza indicare né i servizi presenti (idrico, elettrico, ecc.), né le condizioni, né lo stato di conservazione dell’immobile e le sue rifiniture.
Del pari, anche i terreni sarebbero stati indicati in maniera generica, non risultando riportata la loro estensione e la loro destinazione urbanistica.
È altresì osservato che nel bando siano stati messi in vendita dei terreni ubicati in due particelle (la n. 684 e la n. 767) i quali non sarebbero individuabili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2024.
A nulla rileverebbe che con nota prot. n. 3975 del 24.04.2025 il responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica abbia precisato che tali due particelle siano state frazionate nel 2017 e che, per tale motivo, esse non siano presenti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2024, in quanto da tale dato si ricaverebbe che tali particelle siano ormai inesistenti.
2.3. Con la terza censura, anch’essa proposta in via subordinata, la parte ricorrente deduce che, alla luce del valore economico del compendio immobiliare posto in vendita, il relativo avviso, secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 3, del R.D. 827/1994, avrebbe dovuto essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A prescindere dall’esistenza della norma sopra richiamata, secondo la prospettazione di parte il particolare valore economico dei beni messi all’asta avrebbe dovuto determinare una maggiore pubblicità anche attraverso la pubblicazione in quotidiani a diffusione nazionale e negli albi pretori dei Comuni viciniori.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, anch’esso proposto in via gradata, è dedotta la violazione dell’art. 69 del R.D. 827/1994, in quanto il bando e l’avviso avrebbero illegittimamente limitato la possibilità agli interessati di presentare offerte fino ad un’ora “prima” dell’apertura della gara.
2.5. Con la quinta doglianza, parimenti proposta in via subordinata, la ricorrente asserisce che il bando impugnato non abbia suddiviso in più lotti i beni da alienare, in violazione dell’art. 13, terzo comma, del Regolamento comunale delle alienazioni.
2.6. Con la sesta censura, anch’essa gradata, è dedotta l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 3 del 30.01.2025, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2024-2026, in quanto i beni dell’area PIM (Programmi Integrati Mediterranei) non potrebbero essere oggetto di alienazione, con conseguente illegittimità derivata, sotto tale profilo, del bando e dell’avviso parimenti impugnati.
2.7. Con l’ultimo gradato motivo di ricorso la ricorrente rileva che la Giunta Municipale non potesse disporre la vendita del compendio immobiliare nel corso del 2025 – come invece avvenuto - in forza del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il 2024, atteso che quest’ultimo avrebbe esaurito i propri effetti giuridici entro il 31.12.2024 e in difetto della definitiva approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del 2025.
Ne consegue, conclude la parte, l’illegittimità della deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 10.03.2025 con cui è stata disposta la vendita di beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il 2024 e degli atti oggi impugnati adottati in forza di tale deliberazione.
3. Con memoria di costituzione del 5.06.2025 il Comune di IN, Amministrazione intimata, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’asserita violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., in quanto quest’ultimo sarebbe stato proposto senza aver esperito il previo accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 con riferimento alla Determina Dirigenziale dell’Area Patrimonio e Manutenzione n. 44/2025 del 15.03.2025 e alla nota prot. 3975 del 24.04.2025, sebbene quest’ultime siano state versate in atti dalla parte che ricorre in giudizio.
L’Ente comunale ha altresì eccepito l’irricevibilità del ricorso per la mancata impugnazione nei termini di legge dell’atto presupposto, ritenuto dalla ricorrente immediatamente lesivo, rappresentato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2025, nella quale è stato approvato Il DUP e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, pubblicata il 4.02.2025.
Il ricorso introduttivo sarebbe altresì irricevibile per la tardività del deposito e della sua correlata iscrizione a ruolo, dovendo trovare applicazione, secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente, la dimidizione prevista dall’art. 119, comma 2, c.p.a., in quanto gli atti impugnati rientrerebbero nel perimetro di cui allo stesso art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sempre in via preliminare, viene altresì eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente, in quanto quest’ultima non sarebbe tra i potenziali destinatari della procedura e non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini della partecipazione alla procedura.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile, continua la parte, per carenza di interesse ad agire, in quanto la sola circostanza di essere un cittadino elettore non sarebbe sufficiente per impugnare un piano di alienazione immobiliare né, tantomeno, i successivi provvedimenti sequenziali. È evidenziato, in particolare, che la ricorrente non abbia manifestato di voler o poter partecipare alla manifestazione di interesse per la vendita del bene, né che la stessa abbia subito un concreto pregiudizio.
Nel merito, viene osservato:
(i) quanto al primo motivo, che la determina n. 44/2025 sia stata regolarmente adottata e che la sua mancata pubblicazione, in ogni caso, sarebbe da qualificarsi come omissione formale priva di effetti sostanziali;
(ii) in ordine al secondo motivo, che le presunte genericità o erroneità correlate all’identificazione dei beni oggetto di vendita siano irrilevanti e non siano tali da compromettere la procedura;
(iii) rispetto al terzo motivo, che non sussisterebbe alcun obbligo normativo specifico di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che la pubblicazione effettuata dall’amministrazione sui propri siti istituzionali costituisca forma di pubblicità legale pienamente efficace ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Codice dell'amministrazione digitale, senza necessità di ulteriori forme di pubblicazione;
(iv) per quanto concerne il quarto motivo, che l'art. 69 del R.D. 827/1924 non trovi applicazione diretta alle procedure di alienazione immobiliare degli enti pubblici diversi dallo Stato;
(v) riguardo al quinto motivo, che nessuna clausola vieti la possibilità di inserire più beni in un unico lotto, ove essi risultino connessi a livello fisico, trattandosi di terreni confinanti con il corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra;
(vi) in ordine al sesto motivo, che siano state rispettate tutte le procedure previste per l’alienazione di immobili appartenenti al patrimonio disponibile;
(vii) rispetto all’ultimo motivo, che il piano di alienazione degli immobili abbia una valenza programmatoria triennale e che, nel caso specifico, il piano di alienazioni immobiliari del 2024 abbia quindi piena validità anche per il 2025 e il 2026.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 2.06.2025 e depositato il 13.06.2025 la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 58 del 5.04.2025 e n. 229 del 29.04.2025, pubblicata nell’Albo Pretorio il 30.04.2025, con cui il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione del Comune di IN ha approvato il bando di gara e l’avviso di asta pubblica pubblicati il 14.04.2025 per la vendita mediante asta pubblica di beni immobili per un valore complessivo di mercato (alla data del 2014) di € 610.600,00 e al prezzo base di asta di € 561.752,00; 2) la determina dirigenziale n. 75 del 5.05.2025 e n. 237 del 5.05.2025, reg. gen., e degli allegati avviso di vendita e bando di gara, pubblicati tutti il 9.05.2025, avente per oggetto: “ 3° esperimento alienazione unità di proprietà comunale ricadenti nell'area PIM Filippello nel foglio n°15 particella 684 sub 4 e particelle 147 - 148 - 149 - 150 - 525 - 529 - 657 - 659 - 382 - 224 - 655 - 683 - 684 - 661 - 664 - 531 - 665 - 680 - 527 - 223 - 523 - 521 - 519 - 539 - 541 - 767- approvazione schemi bandi e avvisi di vendita – determinazioni ”; 3) previa sospensione cautelare dei relativi effetti, la determina dirigenziale n. 80 del 15.05.2025 e n. 259 del 16.05.2025, pubblicata nell’Albo Pretorio il 20.05.2025, con cui il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha preso atto della nota dell’8.05.2025 della ditta Caleg s.r.l., conduttrice in locazione, con la quale quest’ultima comunicava di voler esercitare il diritto di prelazione al prezzo base d’asta, e con cui il medesimo responsabile ha deciso di non avviare il terzo esperimento di asta pubblica indetto con la determina dirigenziale di cui al n. 2); 4) ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente compresa l’eventuale aggiudicazione e il contratto di trasferimento dei beni messi all’asta.
Il nuovo ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimità derivata della determina dirigenziale n. 58 del 5.04.2025 e n. 229 del 29.04.2025, pubblicata all’albo pretorio il 30.04.2025 ; 2) Illegittimità derivata della determina dirigenziale n. 75 del 5.05.2025 e n. 237 del 5.05.2025, reg. gen., e degli allegati avviso di vendita e bando di gara, pubblicati tutti il 9.05.2025, avente per oggetto: “3° esperimento alienazione unità di proprietà comunale ricadenti nell'area PIM Filippello ”; 3) Illegittimità della determina dirigenziale n. 80 del 15.05.2025 e n. 259 del 16.05.2025, pubblicata all’albo pretorio il 20.05.2025, con cui il responsabile dell’area patrimonio e manutenzione prende atto della nota dell’8.05/.2025 della ditta Caleg s.r.l., conduttrice in locazione, con la quale comunicava di voler esercitare il diritto di prelazione al prezzo base d’asta, e con cui il medesimo responsabile decide di non espletare il 3° esperimento di asta pubblica indetto con la determina dirigenziale di cui al punto 2) .
4.1. Con il primo motivo di ricorso vengono richiamati, con specifico riferimento all’impugnazione della determina dirigenziale n. 58 del 5.04.2025 e n. 229 del 29.04.2025, i medesimi motivi di diritto prospettati con il ricorso introduttivo. Viene altresì dedotta l’illegittimità della detta determina dirigenziale per la sua mancata pubblicazione o, comunque, non coeva pubblicazione rispetto all’avviso e al bando di gara, con conseguente pregiudizio al regolare e proficuo andamento della gara.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso sono riproposte, per quanto concerne l’impugnazione della determina dirigenziale n. 75 del 5.05.2025 e n. 237 del 5.05.2025, le medesime censure formulate in seno al ricorso introduttivo avverso la determina dirigenziale n. 58 del 2025, allora non conosciuta.
4.3. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, formulato con riguardo all’impugnata determina dirigenziale n. 80 del 15.05.2025 e n. 259 del 16.05.2025, viene dedotta, oltre alla sua illegittimità per invalidità derivata, anche la violazione del disposto di cui all’art. 10, quarto comma, del Regolamento comunale delle alienazioni.
Sono sollevate, anche con riferimento a tale atto, le censure già oggetto del ricorso introduttivo.
5. Con memoria del 16.06.2025 il Comune di IN ha sollevato con riguardo al nuovo ricorso, in via derivata, le medesime eccezioni di inammissibilità e irricevibilità già esposte con riferimento al ricorso introduttivo, evidenziando che il secondo gravame non sarebbe autonomo rispetto alla prima domanda processuale in quanto privo di procura speciale e di autonomia sostanziale.
Il secondo ricorso sarebbe altresì inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere e carenza di interesse a ricorrere per le stesse ragioni già prospettate con riguardo al ricorso introduttivo.
Nel merito, vengono riproposte le medesime controdeduzioni già sollevate rispetto al ricorso introduttivo.
In ordine alla contestata operatività del diritto di prelazione previsto dall’art. all’art. 10, quarto comma, del Regolamento comunale delle alienazioni, l’Ente comunale asserisce che l’esito di ogni asta debba essere sempre comunicato ai soggetti titolari del diritto di prelazione, consentendo loro di esercitare il diritto alle nuove condizioni determinate dalla procedura.
6. Con memoria del 26.06.2025 la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente, chiedendo, in particolare, di essere rimessa in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. per quanto concerne l’impugnazione degli atti della procedura di vendita, in considerazione dell’asserita “ incertezza oggettiva del dato normativo e della sua dubbia applicazione alla fattispecie all’esame ...” riferita all’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., sostenendo che i “ provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici ” di cui alla predetta disposizione riguardino i soli beni demaniali e non anche ai beni facenti parte del patrimonio indisponibile o disponibile degli enti pubblici; la parte ha altresì rinunciato al motivo di gravame formulato avverso la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2025 e ha ulteriormente articolato le altre censure, insistendo nella propria domanda cautelare.
7. In data 29.06.2025 il Comune resistente ha versato in atti taluni documenti volti a evidenziare, in particolare, la rispondenza al valore di mercato del prezzo fissata dall’Ente per la vendita del compendio immobiliare per cui è causa e, con memoria depositata in pari data, ha ulteriormente insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo altresì la condanna di parte ricorrente per lite temeraria ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a.
8. Alla camera di consiglio del 2.07.2025 il Presidente ha dato avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
9. Si osserva, preliminarmente, che la documentazione e la memoria versate in atti dall’Amministrazione resistente in data 29.06.2025 devono essere considerate tardive e, pertanto, sono inutilizzabili ai fini del decidere.
Va rammentato, infatti, che l’art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisce che, a seguito della presentazione della domanda cautelare, “… Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ”.
In coerenza con quanto previsto dall'art. 155, comma 5 c.p.c., disposizione che trova applicazione anche nel processo amministrativo, ove un termine a ritroso scada di domenica, come nel caso di specie, lo stesso deve essere anticipato al sabato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4454/2011, T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 682/2019, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- bis , 27 ottobre 2021 n. 11020; da ultimo T.A.R. Sicilia, CA, sez. III, 31.03.2025, n. 1086).
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 delle disp. att. del c.p.a. “ È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ”.
La documentazione e la correlata memoria difensiva depositate dal Comune resistente, rispettivamente, alle ore 21:15 e alle ore 21:17 del 29.06.2025 non possono che ritenersi tardive, in quanto versate in atti oltre il termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. e all’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., che nel presente giudizio coincide con le ore 12:00 di sabato 28.06.2025.
10. Ciò precisato, quanto al ricorso introduttivo il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune resistente, la quale è da ritenersi fondata nei termini di seguito illustrati.
10.1. L’art. 58 del D.L. n. 112 del 2008, sotto la rubrica “ Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali ”, reca la seguente disciplina:
“ 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio .
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. ”.
Dalla disciplina normativa sopra riportata si evince, in particolare, che:
(i) mediante delibera del proprio organo di governo un ente locale individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza che sono ritenuti non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni;
(ii) la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili ivi inserite;
(iii) il suddetto elenco viene pubblicato mediante le forme previste per un determinato ente locale e ha effetto dichiarativo della proprietà; contro l'iscrizione di un bene in tale elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
Il Collegio condivide l’impostazione della giurisprudenza - coerente con la predetta disciplina legislativa - secondo cui la deliberazione di un Consiglio Comunale con cui viene adottato il predetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni, individuando gli immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e perciò suscettibili di dismissione, è da reputarsi immediatamente lesiva in quanto ricomprende i beni iscritti nelle schede; come tale, deve formare oggetto di impugnazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione (cfr., in part., T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 17.06.2024, n. 3793, che richiama T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27.06.2022, n. 4336, e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14.01.2010, n. 148).
Ebbene, la parte ricorrente ha impugnato, quale atto presupposto della procedura di alienazione immobiliare indetta dal Comune di IN con avviso e bando pubblicati il 14.04.2025, la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni all’interno del DUP relativo al periodo 2024-2026. Tale atto è stato oggetto di pubblicazione nell’Albo Pretorio dal 4.02.2025 al 19.02.2025, come da relata di pubblicazione versata in atti dall’Amministrazione resistente. La stessa parte che ricorre in giudizio ha successivamente rinunciato, con memoria del 26.06.2025, al motivo di gravame correlato all’impugnazione di tale delibera.
In ogni caso, in quanto atto immediatamente lesivo, tale delibera del Consiglio Comunale – regolarmente pubblicata nell’Albo Pretorio come da disposizione di cui al comma 3 del succitato art. 58 del D.L. n. 112/2008 – avrebbe dovuto essere impugnata entro l’ordinario termine di impugnazione di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, secondo quanto disposto dal comma 5 dello stesso art. 58. Ne discende che la sua impugnazione, proposta con ricorso notificato in data 27.04.2025, è da ritenersi tardiva per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.
10.2. Il ricorso introduttivo è altresì irricevibile anche con riguardo all’impugnazione del bando e del coevo avviso pubblico pubblicati aventi ad oggetto il compendio immobiliare per cui è causa, oggetto di pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di IN in data 14.04.2025.
Il Collegio osserva, a tal riguardo, che secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., sono sottoposti alle regole del c.d. rito abbreviato i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a “ i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali ”. Il successivo comma 2 stabilisce che, in presenza di un giudizio sottoposto al rito abbreviato, “ Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo ”.
Sono da qualificarsi quali “beni pubblici”, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, non soltanto i c.d. beni demaniali, bensì anche i beni facenti parte del c.d. patrimonio indisponibile e i beni rientranti nel patrimonio disponibile, tutti disciplinati dal Capo II del Titolo I del Codice Civile, che li qualifica quali “ beni appartenenti allo stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici ”, nella cui ampia dizione vanno ricomprese tutte le tre categorie di “beni pubblici” (beni demaniali, beni indisponibili, beni disponibili), in quanto soggettivamente appartenenti a un ente pubblico.
Gli atti avversati ora in esame, pertanto, afferendo a una procedura di dismissione, mediante vendita, di beni appartenenti al patrimonio immobiliare comunale (che dà attuazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato dal Comune ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008), sono da ritenersi sottoposti alle predette regole processuali, perché rientranti nel perimetro di operatività del predetto art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ne consegue, pertanto, che l’ordinario termine decadenziale previsto per il deposito del ricorso, pari a trenta giorni dall’ultima notificazione, previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a, subisce la dimidizione a quindici giorni.
Nella fattispecie in esame il ricorso introduttivo è stato notificato il 27.04.2025 ed è stato depositato il 15.05.2025, ben oltre il dimidiato termine di quindici giorni previsto dal richiamato art. 119, comma 2, c.p.a.; la violazione di tale termine decadenziale, quindi, rende la domanda processuale qui in esame irricevibile, in quanto tardiva, in coerenza con l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fuori fuoco è, peraltro, il richiamo alla disciplina dell’art. 37 c.p.a. operato dalla ricorrente, in applicazione della quale la rimessione in termini per errore scusabile può essere concessa solo “ in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto ”; non sussistono, infatti, ragioni di incertezza normativa in ordine all’operato inquadramento della questione controversa nell’ambito della procedura di dismissione di beni pubblici, atteso che l’Ente comunale che resiste in giudizio ha avviato tramite gli atti in contestazione un tipico procedimento di dismissione di specifici beni appartenenti al proprio patrimonio, quindi pubblici, a cui si correla l’operatività delle regole del rito abbreviato previste in presenza di provvedimenti ex art. 119, comma 1, lett. c).
10.3. Ne discende, ad avviso del Collegio, l’irricevibilità del ricorso introduttivo secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
11. Per ragioni di completezza va rilevato che, oltreché irricevibile, il ricorso introduttivo è – in ogni caso – anche inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere.
11.1. Deve preliminarmente rammentarsi che il “ processo amministrativo, non qualificandosi come una giurisdizione di diritto oggettivo volta a ristabilire una legalità violata, ha la funzione di dirimere una controversia tra l’amministrazione che ha emanato il provvedimento e un soggetto che si afferma leso in modo diretto, concreto e attuale da tale provvedimento ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. I, 7.08.2024, n. 931; Cons. Stato, Ad. Plen., 25.02.2014, n. 9).
Come ribadito in più occasioni dal Giudice amministrativo, “ l’azione di annullamento dinanzi allo stesso, similmente all’azione disciplinata dal codice di procedura civile (di cui mutua le fondamentali caratteristiche anche in virtù del rinvio esterno contemplato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.), è contraddistinta dalla presenza di due condizioni, ovvero la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7928). In linea generale, la semplice possibilità di ricavare dall’invocata decisione di accoglimento della richiesta di annullamento dell’atto impugnato una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, ricollegabile in via meramente contingente ed occasionale al corretto esercizio della funzione pubblica censurata, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante, nel senso che siffatto possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia non risulta idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata dal quisque de populo, fondante la legittimazione al ricorso; occorre, invece, un’ulteriore condizione-elemento che valga a creare l’indicata differenziazione, cui essa condizione-elemento si riferisce, rispetto alla situazione di coloro che avrebbero un generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2016, n. 3829). L’interesse ad agire (rectius, a ricorrere), invece, di cui all’art. 100 c.p.c., consiste, come noto, nell’utilità personale (in quanto specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa), attuale (dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione) e concreta (da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente) promanante dalla rimozione del provvedimento amministrativo impugnato e, più in generale, identificantesi (Ad. Plen. n. 9/2014) con il bisogno di tutela giurisdizionale al punto da prospettarsi il ricorso al giudice amministrativo quale rimedio indispensabile per rimuovere lo stato di fatto lesivo, sempreché non sussistano elementi tali da indurre a ritenere che l'azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale . (...) La legittimazione a ricorrere si distingue, quindi, dall’interesse a ricorrere poiché non dipende dai riflessi pratici scaturenti dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale a vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23.04.2025, n. 3496).
Il giudice procedente, in particolare, deve quindi pregiudizialmente verificare l'esistenza in capo alla parte ricorrente:
- di una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere chi ricorre in giudizio da ogni altro consociato, quale accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso;
- di una lesione concreta ed attuale della sua sfera giuridica, suscettibile, pertanto, di ricevere un beneficio e, dunque, di trarre un'utilità effettiva da un'eventuale sentenza di accoglimento della propria impugnazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28.01.2022 n. 3; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7.04.2011, n. 4; Cons. Stato, sez. VI, 14.06.2021, n. 4598), quale accertamento strumentale alla verifica dell’interesse ad agire.
Ebbene, a conforto della propria presunta legittimazione a ricorrere e del correlato interesse ad agire, la ricorrente si è limitata ad allegare la propria tessera elettorale, precisando, in sede di ricorso, di agire quale “ iscritta nelle liste elettorali del Comune di IN ”. Con successiva memoria del 26.06.2025 la stessa parte ha aggiunto di agire in quanto avente “... interesse ad una gestione oculata ed efficiente del patrimonio comunale, tenuto conto che un’attenta gestione del patrimonio refluisce inevitabilmente sulla solidità del bilancio e, quindi, sulla capacità del Comune di erogare servizi ai cittadini e di applicare aliquote più basse ”.
Ad avviso di questo organo giudicante chi ricorre in giudizio:
(i) non ha fornito alcun elemento concreto dal quale poter trarre un convincimento in ordine ad un’eventuale sua posizione qualificata e differenziata rispetto all’oggetto della controversia, non risultando dimostrato, all’uopo, una prossimità fisica rispetto al compendio immobiliare interessato dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni e dalla correlata procedura di vendita (c.d. vicinitas ), né facendo intendere di avere un interesse qualificato alla partecipazione a tale procedura (non essendo stato manifestato, peraltro, alcun interesse relativo alle vendita di taluno dei beni o terreni indicati nell’avviso d’asta); non emerge, pertanto, che la ricorrente abbia agito quale soggetto avente una posizione potenzialmente differenziata rispetto a quella di ogni altro cittadino iscritto alle liste elettorali del Comune di IN e, quindi, a quella del quisque de populo , attesa la mancata dimostrazione di un interesse ulteriore a quello al mero ripristino della legalità violata, insufficiente, da solo, per radicare in capo ad essa la legittimazione a ricorrere;
(ii) non ha prospettato nessuna lesione concreta e attuale scaturente dall’adozione degli atti impugnati, di qualsivoglia natura (economica, urbanistica, o più genericamente correlata alla possibilità negata di partecipare, essa stessa, alla vendita e di concorrere all’asta pubblica indetta dall’Ente comunale), nulla evidenziando in ordine all’eventuale beneficio o all’utilità pratica promananti dalla loro rimozione e non potendo ritenersi che dall’articolazione delle proprie censure emergano particolari indici sintomatici tali da sopperire a tale carenza di allegazione e di prova in cui è caduta la parte. Non è valorizzabile, a tali fini, il riferimento al fatto che la vendita possa refluire sulla solidità del bilancio dell’Ente e, quindi, sulla sua capacità di erogare servizi ai cittadini e di applicare aliquote più basse, in quanto privo di specificità e correlato a un generico interesse al buon funzionamento del proprio Comune di residenza, dai cui non può ricavarsi la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale a impugnare gli atti della procedura di dismissione di taluni beni del proprio patrimonio avviata dall’Ente.
Si rileva, peraltro, che la domanda di annullamento degli atti comunali che hanno fatto seguito al Piano delle alienazioni e valorizzazioni, in ogni caso, è da ritenersi comunque inammissibile per carenza di interesse anche alla luce dell’inoppugnabilità - per le ragioni di tardività sopra esposte - del suddetto piano, in quanto atto presupposto della successiva procedura.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere, secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
12. Quanto al ricorso per motivi aggiunti si osserva quanto segue.
12.1. L’accertata irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio comporta l'inammissibilità del successivo ricorso motivi aggiunti per quanto concerne l’impugnazione della determina dirigenziale n. 75 del 5.05.2025 e n. 237 del 5.05.2025 reg. gen. (avente per oggetto: “ 3° esperimento alienazione unità di proprietà comunale ricadenti nell'area PIM Filippello nel foglio n°15 particella 684 sub 4 e particelle 147 - 148 - 149 - 150 - 525 - 529 - 657 - 659 - 382 - 224 - 655 - 683 - 684 - 661 - 664 - 531 - 665 - 680 - 527 - 223 - 523 - 521 - 519 - 539 - 541 - 767- approvazione schemi bandi e avvisi di vendita – determinazioni ”), e degli allegati avviso di vendita e bando di gara, pubblicati tutti il 9.05.2025 .
Tali atti, infatti, risultano strettamente connessi e conseguenziali rispetto a quelli impugnati in prima battuta con il ricorso introduttivo e sono stati censurati unicamente per illegittimità derivata, trattandosi di atti consequenziali che mutuerebbero i vizi dedotti con riguardo a quest’ultimi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29.11.2023, n. 10304 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, sez. IV, 31.07.2008, n. 3849; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19.04.2018, n. 4372 e id., sez. III, 15.10.2015, n. 11732).
12.2. Per quanto concerne, invece, l’impugnazione della determina dirigenziale n. 58 del 5.04.2025 e n. 229 del 29.04.2025 (con cui il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione del Comune di IN ha approvato il bando di gara e l’avviso di asta pubblica pubblicati il 14.4.2025 per la vendita mediante asta pubblica di beni immobili per un valore complessivo di mercato alla data del 2014 di € 610.600,00 e al prezzo base di asta di € 561.752,00) e della determina dirigenziale n. 80 del 15.05.2025 e n. 259 del 16.05.2025, pubblicata nell’Albo Pretorio il 20.05.2025 (con cui il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha preso atto della nota dell’8.05.2025 della ditta Caleg s.r.l., conduttrice in locazione, con la quale ha comunicato di voler esercitare il diritto di prelazione al prezzo base d’asta, e con cui il medesimo responsabile ha deciso di non avviare il terzo esperimento di asta pubblica indetto con la determina dirigenziale n. 75 del 5.05.2025 e n. 237 del 5.05.2025), il ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere e di interesse ad agire per le stesse ragioni di diritto già esposte nell’ambito della trattazione del ricorso introduttivo.
Con specifico riguardo ai predetti due atti avversati sopra menzionati si sottolinea, in particolare, che:
(i) la parte non ha parimenti allegato alcun elemento utile a suffragare la propria eventuale posizione qualificata e differenziata rispetto all’impugnata determina dirigenziale di approvazione del bando di gara e alla successiva determina con la quale l’Ente comunale che resiste in giudizio ha deciso di non dare avvio al terzo esperimento di asta pubblica a seguito della comunicazione dell’esercizio del diritto di prelazione da parte della ditta Caleg s.r.l.; difetta, anche in questo caso, la dimostrazione di una prossimità fisica rispetto al compendio immobiliare interessato dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni e dalla correlata procedura di vendita (c.d. vicinitas ), né emerge dal contenuto del secondo ricorso un interesse qualificato alla partecipazione a tale procedura (non essendo stato manifestato, peraltro, alcun interesse relativo alle vendita di taluno dei beni o terreni indicati nell’avviso d’asta); la parte, quindi, ha agito quale soggetto avente una posizione che non risulta differenziata rispetto a quella di ogni altro cittadino iscritto alle liste elettorali del Comune di IN e, quindi, a quella del quisque de populo , non emergendo un interesse ulteriore a quello al mero ripristino della legalità violata;
(ii) non è stata prospettata nessuna lesione concreta e attuale scaturente dall’adozione degli atti impugnati, e, con specifico riguardo alla dedotta illegittimità scaturente dall’esercizio del diritto di prelazione da parte di Caleg s.r.l., manca qualsivoglia riferimento dal quale questo Tribunale possa trarre il convincimento in ordine all’eventuale beneficio o all’utilità pratica che scaturirebbero, in astratto, dall’eventuale accertamento della violazione dell’art. 10, comma 4, del Regolamento comunale delle alienazioni; la parte, infatti, non fornisce alcun elemento che possa risultare sintomatico della propria volontà di prendere parte al terzo espletamento della suddetta procedura di vendita, necessario per radicare il proprio interesse al ricorso secondo quanto previsto dall’art. 100 c.p.c.
Anche con riguardo a tale secondo ricorso deve rilevarsi che la domanda di annullamento, in quanto avente ad oggetto atti comunali che hanno fatto seguito al Piano delle alienazioni e valorizzazioni, in ogni caso, sarebbe da ritenersi comunque inammissibile per carenza di interesse tenuto conto dell’inoppugnabilità - per le ragioni di tardività sopra esposte nella trattazione del ricorso introduttivo - del suddetto piano, in quanto atto presupposto della successiva procedura.
13. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, pertanto: i) il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile perché tardivo, secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), e, in ogni caso, sarebbe anche inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere; ii) il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, come da motivazione:
- dichiara il ricorso introduttivo irricevibile;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO