TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/07/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2661 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. PARRINELLO MARCO il quale ha chiesto ”che l'Ill.mo Giudice Voglia - accogliere il ricorso accertando e dichiararando l'insussistenza dell'indebito pari ad € 48.207,75 a carico del ricorrente, di cui alle note di accertamento dell'I.N.P.S. di Trapani;
- manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Rilevato che nel suddetto termine e comunque fino alle ore 19:00 -ben oltre quindi l'orario di chiusura al pubblico della competente Cancelleria – non risultano depositate/acquisite note per parte resistente
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto dell'intervenuto deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2661 /2024 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
nato a [...] il [...] CF Parte_2 C.F._1
, in giudizio con l'avv. PARRINELLO MARCO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
I.N.P.S., CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito pari ad € 48.207,75 a carico del ricorrente, di cui alle note di accertamento dell'I.N.P.S. di Trapani;
- manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.”
Premetteva a detta domanda di essere “lavoratore marittimo, … titolare di A.O.I. (assegno ordinario di invalidità) n. 820015032442, dall'agosto 2019”, che “a far data dallo stesso anno (2019) e sino al 2024, … presentava certificati telematici di malattia, in virtù dei quali l'I.N.P.S. riconosceva, senza nulla eccepire, la relativa indennità di malattia marittima”; che “in data
04/10/2024, …. riceveva, da parte dell'I.N.P.S. di Trapani, le seguenti richieste di restituzione: n.
1900011289 di € 7.996,65 (per il periodo dal 01/08/2019 al 13/03/2020); n. 2000254831 di €
13.210,20 (per il periodo dal 05/05/2020 al 30/05/2021); n. 2100417364 di € 12.291,08 (per il periodo dal 02/10/2021 al 30/09/2022); n. 2300467323 di € 8.939,84 (per il periodo dal 01/02/2023 al 10/10/2023); n. 2300467323 di € 4.414,91 (per il periodo dal 01/01/2024 al 03/03/2024); n.
2400504545 di € 1.355,07 (per il periodo dal 01/01/2024 al 10/07/2024): per un totale richiesto dall'Ente pari ad € 48.207,75”; che “ riteneva le dette somme indebitamente percepite a CP_1
titolo di indennità di malattia marittima, indennità secondo l'Ente “..non spettanti in quanto non compatibile/non cumulabili con trattamento previdenziale/assistenziale percepito dall'assicurato..“; contestando quanto dedotto dall'INPS prima e dal Comitato provinciale poi, il ricorrente richiamava una relazione medica di parte a forma del dott. il quale affermava che Per_1
il sig. “presenta una condizione clinica assolutamente precaria e mutevole in ragione del Parte_2
quadri clinico predominante ma anche in ragione del comorbilità accertate “ con la conseguenza che “va smentita l'affermazione (dell'INPS) secondo la quale non appaiono riscontrabili riacutizzazione o complicanza, le stesse sono di contro documentate chiaramente ed il quadro clinico ad oggi appare in evoluzione e non stabilizzato” risultando quindi “pacifico che il ricorrente avesse il diritto ad ottenere l'indennità di malattia marittima per i periodi richiesti” con la conseguenza che “dovrà essere accertata e dichiarata l'insussistenza a carico dello stesso dell'indebito pari ad € 48.207,75”.
Costituitosi in giudizio l'INPS contestava quanto dedotto dal ricorrente, rilevava che “le somme chieste in restituzione riguardano l'indennità di malattia per i lavoratori marittimi c.d. fondamentale, pagata per periodi di malattia 2019/2024 iniziati in costanza del rapporto di lavoro”; deduceva “e' noto che l'indennita' di malattia spetta in presenza di una infermita' comportante incapacita' lavorativa assoluta ma temporanea;
l'assegno di invalidita' presuppone invece una capacita' al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermita' o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attivita' lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali” evidenziava che “trattandosi di prestazioni correlate a due istituti differenti, le stesse, in mancanza di diversa previsione sono da ritenersi quindi in via di principio cumulabili, purchè sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacita' lavorativa specifica, assoluta e temporanea, e con esclusione assoluta dell'indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Negando che nel caso di specie sussistesse tale ultima ipotesi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire quanto indicato nel verbale dell'udienza del 12.02.2025.
Il ricorso va rigettato
Risultano circostante non controverse tra le parti: la titolarità in capo al ricorrente di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984; la regolare riscossione da parte del ricorrente delle somme a tal titolo dovute;
il fatto che il abbia contestualmente a tale Parte_2
assegno percepito la indennità di malattia, per più periodi di assenza;
l'importo complessivo della indennità corrisposta.
Controversa è invece la possibilità di cumulo tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di malattia e quindi la ripetibilità di quest'ultima.
Tale cumulo è possibile per i soli periodi in cui sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità.
Il ricorrente ritiene sussistente tale ipotesi, il resistente no.
Sul punto il Tribunale intende fare proprie le conclusioni del nominato consulente le quali in quanto frutto di un argomentare privo di vizi scientifico metodologici oltre che logico giuridici sono pienamente condivisibili.
Ed invero l'ausiliare del giudice, a seguito della scrupolosa visita del ricorrente e dell'attento esame della “cospicua e disordinata documentazione agli atti” in mancanza del verbale della commissione INPS di riconoscimento dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti ai sensi dell'art. 1 della L.222/84 (l'onere di produzione del quale in quanto costituente presupposto della domanda non può che gravare sul ricorrente) evidenzia che il complesso menomativo invalidante di cui è affetto il ricorrente ee che fosse identico ossia rappresentato dalle seguenti patologie: considerato ai fini del riconoscimento sia del suddetto assegno che della invalidità civile di cui alla L.n. 118/1971 fosse rappresentato dalle seguenti patologie: “linfoma non Hodgkin a cellule B con bulky addominale, ipertensione arteriosa, bronchite cronica semplice, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, alle quali nel corso degli anni si sono aggiunte il diabete mellito tipo 2 in trattamento e sindrome infiammatoria multisistemica dell'adulto post Covid 19 con localizzazione pericardica, polmonare, midollare e mucocutanea”.
Richiamato il contenuto dei 25 certificati telematici di malattia prodotti dal ricorrente e relativi al periodo in esame (2019-2024) il consulente ha accertato che “nei certificati esaminati benchè il linfoma venga citato come patologia concomitante, le patologie diagnosticate - cervicobrachialgia destra, sindrome vertiginosa, gonalgia bilaterale- responsabili della temporanea assoluta inabilità lavorativa non possono essere ritenute né riacutizzazione né complicanza del linfoma a cellule B follicolare o delle patologie che lo hanno reso invalido con diritto all'assegno ordinario si invalidità ai sensi della L 222/84”.
Con particolare riferimento poi alla “sindrome infiammatoria multisistemica dell'adulto con localizzazione pericardica, polmonare, midollare e mucocutanea instauratasi nell'agosto del
2022” evidenzia che “i medici che hanno avuto in cura il sig. nel corso del ricovero Parte_2
protrattosi dal 02.8.22 al 12.9.22 hanno formulato diagnosi di sindrome infiammatoria multisistemica dell'adulto post Covid-19 con localizzazione pericardica, polmonare, midollare e mucocutanea attribuendole quindi una etiologia virale e non neoplastica” ed escludendo così - contrariamente a quanto pure ritenuto dal consulente di parte ricorrente che detta patologia fosse dipendente dal e ciò anche in considerazione del fato che “l'infezione da Covid …., Pt_3
all'epoca, era evenienza molto frequente anche in soggetti non immunodepressi”.
Ha quindi concluso la propria relazione affermando che “Nei certificati esaminati, benchè il linfoma venga citato come patologia concomitante, le principali patologie diagnosticate - cervicobrachialgia destra, sindrome vertiginosa, gonalgia bilaterale, ipertensione instabile (una sola volta)- responsabili della temporanea assoluta inabilità lavorativa non possono essere ritenute né riacutizzazione né complicanza del linfoma a cellule B follicolare o delle patologie che lo hanno reso invalido con diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L 222/84”.
Tali conclusioni sono state confermate anche ad esito delle osservazioni (invero generiche) del consulente di parte il quale le aveva contestate “perché oggi il signor presenta Parte_2
reattività linfonodali con stati febbrili ed astenia…e diverse condizioni patologiche secondarie agli innumerevoli trattamenti farmacologici”.
L'ausiliare del Giudice chiarisce sul punto con argomentazione tranchant, che “le uniche diagnosi di malattia che hanno determinato la temporanea assenza dal lavoro sono: cervicobrachialgia destra, sindrome vertiginosa, gonalgia bilaterale, che benché il sig Parte_2
fosse affetto da linfoma senza recidiva, non possono essere ritenute complicanze né del linfoma, né del diabete, né della bronchite, né della ipoacusia neurosensoriale che a suo tempo indussero a riconoscere il sig soggetto con invalidità lavorativa al 100%, art. 12 della L. 118/71” e ciò Parte_2
a maggior ragione tenuto conto del fatto che “NON SONO PRESENTI AGLI ATTI certificati di malattia relativi a temporanee inabilità lavorative che fanno riferimento al periodo in cui il sig
è risultato affetto da tale sindrome (dal 02.8.2022 al 12.9.2022)” infiammatoria Parte_2
multisistemica.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp. att. cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala nell'udienza del 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2661 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. PARRINELLO MARCO il quale ha chiesto ”che l'Ill.mo Giudice Voglia - accogliere il ricorso accertando e dichiararando l'insussistenza dell'indebito pari ad € 48.207,75 a carico del ricorrente, di cui alle note di accertamento dell'I.N.P.S. di Trapani;
- manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Rilevato che nel suddetto termine e comunque fino alle ore 19:00 -ben oltre quindi l'orario di chiusura al pubblico della competente Cancelleria – non risultano depositate/acquisite note per parte resistente
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto dell'intervenuto deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2661 /2024 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
nato a [...] il [...] CF Parte_2 C.F._1
, in giudizio con l'avv. PARRINELLO MARCO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
I.N.P.S., CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito pari ad € 48.207,75 a carico del ricorrente, di cui alle note di accertamento dell'I.N.P.S. di Trapani;
- manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.”
Premetteva a detta domanda di essere “lavoratore marittimo, … titolare di A.O.I. (assegno ordinario di invalidità) n. 820015032442, dall'agosto 2019”, che “a far data dallo stesso anno (2019) e sino al 2024, … presentava certificati telematici di malattia, in virtù dei quali l'I.N.P.S. riconosceva, senza nulla eccepire, la relativa indennità di malattia marittima”; che “in data
04/10/2024, …. riceveva, da parte dell'I.N.P.S. di Trapani, le seguenti richieste di restituzione: n.
1900011289 di € 7.996,65 (per il periodo dal 01/08/2019 al 13/03/2020); n. 2000254831 di €
13.210,20 (per il periodo dal 05/05/2020 al 30/05/2021); n. 2100417364 di € 12.291,08 (per il periodo dal 02/10/2021 al 30/09/2022); n. 2300467323 di € 8.939,84 (per il periodo dal 01/02/2023 al 10/10/2023); n. 2300467323 di € 4.414,91 (per il periodo dal 01/01/2024 al 03/03/2024); n.
2400504545 di € 1.355,07 (per il periodo dal 01/01/2024 al 10/07/2024): per un totale richiesto dall'Ente pari ad € 48.207,75”; che “ riteneva le dette somme indebitamente percepite a CP_1
titolo di indennità di malattia marittima, indennità secondo l'Ente “..non spettanti in quanto non compatibile/non cumulabili con trattamento previdenziale/assistenziale percepito dall'assicurato..“; contestando quanto dedotto dall'INPS prima e dal Comitato provinciale poi, il ricorrente richiamava una relazione medica di parte a forma del dott. il quale affermava che Per_1
il sig. “presenta una condizione clinica assolutamente precaria e mutevole in ragione del Parte_2
quadri clinico predominante ma anche in ragione del comorbilità accertate “ con la conseguenza che “va smentita l'affermazione (dell'INPS) secondo la quale non appaiono riscontrabili riacutizzazione o complicanza, le stesse sono di contro documentate chiaramente ed il quadro clinico ad oggi appare in evoluzione e non stabilizzato” risultando quindi “pacifico che il ricorrente avesse il diritto ad ottenere l'indennità di malattia marittima per i periodi richiesti” con la conseguenza che “dovrà essere accertata e dichiarata l'insussistenza a carico dello stesso dell'indebito pari ad € 48.207,75”.
Costituitosi in giudizio l'INPS contestava quanto dedotto dal ricorrente, rilevava che “le somme chieste in restituzione riguardano l'indennità di malattia per i lavoratori marittimi c.d. fondamentale, pagata per periodi di malattia 2019/2024 iniziati in costanza del rapporto di lavoro”; deduceva “e' noto che l'indennita' di malattia spetta in presenza di una infermita' comportante incapacita' lavorativa assoluta ma temporanea;
l'assegno di invalidita' presuppone invece una capacita' al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermita' o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attivita' lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali” evidenziava che “trattandosi di prestazioni correlate a due istituti differenti, le stesse, in mancanza di diversa previsione sono da ritenersi quindi in via di principio cumulabili, purchè sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacita' lavorativa specifica, assoluta e temporanea, e con esclusione assoluta dell'indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Negando che nel caso di specie sussistesse tale ultima ipotesi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire quanto indicato nel verbale dell'udienza del 12.02.2025.
Il ricorso va rigettato
Risultano circostante non controverse tra le parti: la titolarità in capo al ricorrente di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984; la regolare riscossione da parte del ricorrente delle somme a tal titolo dovute;
il fatto che il abbia contestualmente a tale Parte_2
assegno percepito la indennità di malattia, per più periodi di assenza;
l'importo complessivo della indennità corrisposta.
Controversa è invece la possibilità di cumulo tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di malattia e quindi la ripetibilità di quest'ultima.
Tale cumulo è possibile per i soli periodi in cui sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità.
Il ricorrente ritiene sussistente tale ipotesi, il resistente no.
Sul punto il Tribunale intende fare proprie le conclusioni del nominato consulente le quali in quanto frutto di un argomentare privo di vizi scientifico metodologici oltre che logico giuridici sono pienamente condivisibili.
Ed invero l'ausiliare del giudice, a seguito della scrupolosa visita del ricorrente e dell'attento esame della “cospicua e disordinata documentazione agli atti” in mancanza del verbale della commissione INPS di riconoscimento dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti ai sensi dell'art. 1 della L.222/84 (l'onere di produzione del quale in quanto costituente presupposto della domanda non può che gravare sul ricorrente) evidenzia che il complesso menomativo invalidante di cui è affetto il ricorrente ee che fosse identico ossia rappresentato dalle seguenti patologie: considerato ai fini del riconoscimento sia del suddetto assegno che della invalidità civile di cui alla L.n. 118/1971 fosse rappresentato dalle seguenti patologie: “linfoma non Hodgkin a cellule B con bulky addominale, ipertensione arteriosa, bronchite cronica semplice, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, alle quali nel corso degli anni si sono aggiunte il diabete mellito tipo 2 in trattamento e sindrome infiammatoria multisistemica dell'adulto post Covid 19 con localizzazione pericardica, polmonare, midollare e mucocutanea”.
Richiamato il contenuto dei 25 certificati telematici di malattia prodotti dal ricorrente e relativi al periodo in esame (2019-2024) il consulente ha accertato che “nei certificati esaminati benchè il linfoma venga citato come patologia concomitante, le patologie diagnosticate - cervicobrachialgia destra, sindrome vertiginosa, gonalgia bilaterale- responsabili della temporanea assoluta inabilità lavorativa non possono essere ritenute né riacutizzazione né complicanza del linfoma a cellule B follicolare o delle patologie che lo hanno reso invalido con diritto all'assegno ordinario si invalidità ai sensi della L 222/84”.
Con particolare riferimento poi alla “sindrome infiammatoria multisistemica dell'adulto con localizzazione pericardica, polmonare, midollare e mucocutanea instauratasi nell'agosto del
2022” evidenzia che “i medici che hanno avuto in cura il sig. nel corso del ricovero Parte_2
protrattosi dal 02.8.22 al 12.9.22 hanno formulato diagnosi di sindrome infiammatoria multisistemica dell'adulto post Covid-19 con localizzazione pericardica, polmonare, midollare e mucocutanea attribuendole quindi una etiologia virale e non neoplastica” ed escludendo così - contrariamente a quanto pure ritenuto dal consulente di parte ricorrente che detta patologia fosse dipendente dal e ciò anche in considerazione del fato che “l'infezione da Covid …., Pt_3
all'epoca, era evenienza molto frequente anche in soggetti non immunodepressi”.
Ha quindi concluso la propria relazione affermando che “Nei certificati esaminati, benchè il linfoma venga citato come patologia concomitante, le principali patologie diagnosticate - cervicobrachialgia destra, sindrome vertiginosa, gonalgia bilaterale, ipertensione instabile (una sola volta)- responsabili della temporanea assoluta inabilità lavorativa non possono essere ritenute né riacutizzazione né complicanza del linfoma a cellule B follicolare o delle patologie che lo hanno reso invalido con diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L 222/84”.
Tali conclusioni sono state confermate anche ad esito delle osservazioni (invero generiche) del consulente di parte il quale le aveva contestate “perché oggi il signor presenta Parte_2
reattività linfonodali con stati febbrili ed astenia…e diverse condizioni patologiche secondarie agli innumerevoli trattamenti farmacologici”.
L'ausiliare del Giudice chiarisce sul punto con argomentazione tranchant, che “le uniche diagnosi di malattia che hanno determinato la temporanea assenza dal lavoro sono: cervicobrachialgia destra, sindrome vertiginosa, gonalgia bilaterale, che benché il sig Parte_2
fosse affetto da linfoma senza recidiva, non possono essere ritenute complicanze né del linfoma, né del diabete, né della bronchite, né della ipoacusia neurosensoriale che a suo tempo indussero a riconoscere il sig soggetto con invalidità lavorativa al 100%, art. 12 della L. 118/71” e ciò Parte_2
a maggior ragione tenuto conto del fatto che “NON SONO PRESENTI AGLI ATTI certificati di malattia relativi a temporanee inabilità lavorative che fanno riferimento al periodo in cui il sig
è risultato affetto da tale sindrome (dal 02.8.2022 al 12.9.2022)” infiammatoria Parte_2
multisistemica.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp. att. cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala nell'udienza del 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo