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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1104/2020
Oggi, 15/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to FRANCESCA LENTO, per delega dell'Avv. FRANCESCO LORIA, per
[...]
, la quale si riporta alle approntate difese;
chiede di dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite;
avv.to MARCO RAIMO, per delega dell'avv. ROSA MARIA LANDI, per il
[...]
, il quale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con Controparte_2 compensazione delle spese.
Ai fini della pratica forense sono altresì presenti le dott.se e Persona_1
. Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1104/2020 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione condominiale”, pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, come da CP_1 Parte_1 mandato allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesco Loria, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Mercato San Severino al Corso Diaz, n. 130;
- ATTORI -
E
, in persona dell'amministratore Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Rosa Maria Landi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Baronissi al C.so Garibaldi, n. 160;
- CONVENUTO -
All'udienza celebrata in data 15.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, i sig.ri e , preliminarmente CP_1 Parte_1 esposto:
- che ognuno di essi istanti è proprietario di locali terranei posti all'interno del fabbricato del condominio , sito in Mercato San Severino alla Via Vanvitelli, n. 74; Controparte_2
pagina 2 di 6 - che ai testé citati terranei “si perviene dalla Via Vanvitelli attraversando l'area di parcheggio al cui essi partecipano, giusta previsione contenuta nel titolo di proprietà, mentre CP_2 sono estranei alle parti condominiali interne del fabbricato”;
- che l'assemblea del summenzionato ente di gestione tenutasi in data 4.11.19, nel frangente riunita in seconda convocazione, aveva deliberato – con voto favorevole di 10 condomini che rappresentano 648,55 millesimi – che “possono usufruire dell'area di parcheggio i soli condomini (o i loro inquilini) proprietari degli appartamenti e dei locali terranei o locali commerciali (negozi), con l'esclusione dei locali interrati”;
- che essi istanti avevano convocato il prefato ente di gestione dinanzi all'Organismo di
Mediazione del Foro di Nocera Inferiore;
- che l'instaurata procedura era conclusasi con verbale di mancato accordo;
hanno convenuto in giudizio il onde sentir “dichiarare la nullità e/o Controparte_2
l'annullamento” della deliberazione adottata dall'assemblea del predetto ente di gestione in data
4.11.19. A suffragio dell'avanzata pretesa, la difesa degli attori, dato preliminarmente atto che nell'anno 2007 l'assemblea del convenuto condominio avrebbe adottato una deliberazione sostanzialmente sovrapponibile, sotto il profilo contenutistico, a quella per cui è causa, annullata con sentenza n. 3966/14 del Tribunale di Salerno, ha sostenuto che l'impugnata deliberazione sarebbe
“affetta da vizio di eccesso di potere in quanto […] la stessa ripropone una decisione sulla quale è già intervenuta una regolamentazione dell'autorità giudiziaria sulla quale si è formato anche il giudicato”; inoltre, ha affermato che la deliberazione per cui è disputa si porrebbe in insanabile contrasto con il dettato dell'art. 1102 c.c., assumendo che gli odierni istanti non potrebbero “vedersi esclusi, con una delibera adottata a maggioranza, dal legittimo uso” dell'area di parcheggio, giacché i danti causa degli attori avrebbero acquistato “direttamente dal costruttore”, originario proprietario dell'intero edificio, una “parte dell'area di parcheggio” de qua; ancora, ha asserito che la deliberazione di cui si discorre sarebbe stata “presa in chiara e palese violazione dell'art. 18 della L. 6/08/1967 n.765”, nonché in spregio all'art. 41 sexies della L n. 1150/42 ed all'art. 26 L. n. 47/85, in quanto avrebbe de facto reciso il vincolo pertinenziale previsto ex lege tra gli immobili realizzati e l'area di parcheggio;
da ultimo, ha lamentato che il nono punto dell'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 04.11.19 non sarebbe stato
“sufficientemente dettagliato e circoscritto”, esponendo che dalla formulazione dello stesso non sarebbe in alcun modo possibile inferire “l'eventuale esclusione dal parcheggio per determinati condomini”.
pagina 3 di 6 Con comparsa di risposta depositata in data 6.11.20, si è costituito in giudizio il Controparte_2
”, chiedendo il rigetto delle avverse pretese. A fondamento dell'invocata reiezione, la
[...] difesa del summenzionato convenuto ha dedotto, in relazione all'eccepito difetto di potere, che il contenuto dell'impugnata divergerebbe da quello della deliberazione annullata dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 3966/14, giacché, mentre con quest'ultima l'assemblea avrebbe “riservato il parcheggio ai proprietari dei soli appartamenti, escludendo i proprietari dei locali commerciali”, con la prima, “proprio in ossequio alla suddetta sentenza del Tribunale di Salerno 3966/14”, sarebbe stato precluso l'utilizzo dell'area di parcheggio soltanto ai proprietari dei locali interrati;
inoltre, con specifico riguardo alla prospettata violazione del disposto dell'art. 1102 c.c., ha asserito che la stessa non sarebbe in alcun modo ravvisabile, assumendo che gli odierni attori sarebbero “titolari esclusivamente di un mero diritto di passaggio per accedere alle loro cantine”; con specifico riguardo, poi, alla lamentata inosservanza dell'art. 41 sexies della L n. 1150/42, ha sostenuto che le aree destinate al parcheggio sarebbero “pertinenze dei soli proprietari degli appartamenti e dei locali commerciali terranei, escludendo i proprietari delle cantine e depositi”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
all'udienza celebrata in data 10.6.21 la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento reso in data 7.7.25, dato atto che da quanto dedotto dalle parti nel corpo delle note depositate in sostituzione dell'udienza fosse emerso che “nelle more del presente giudizio è stato disposto, in accoglimento dell'impugnazione proposta da altri condomini, l'annullamento dalla prefata delibera, limitatamente al punto n. 9”, è stato assegnato alle parti un termine per prendere posizione in ordine alla rilevata sopravvenuta carenza d'interesse in capo all'attore, tenuto conto, per un verso, che
“le censure mosse dagli odierni istanti si appuntano sostanzialmente proprio sul nono punto della delibera de qua, che, peraltro, è – come può desumersi con nitore dal tenore della parte motiva del libello introduttivo – quello in relazione ai quali gli attori hanno interesse alla pronuncia di una declaratoria di invalidità”; per l'altro, che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla
Suprema Corte, “l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro” (Cass. n. 29499/23).
All'udienza celebrata in data 1.10.25, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 6 Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che sia il procuratore degli attori che il difensore del convenuto ente di gestione hanno dato claris litteris atto – tanto nel corpo delle memorie autorizzate depositate, rispettivamente, in data 4.9.25 ed in data 5.6.25, quanto nel corso dell'udienza celebrata in data 1.10.25 – dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché chiesto di pronunciare sentenza dichiarativa della stessa.
A tal riguardo, occorre osservare che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass. n.
28622/19).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo le parti raggiunto un accordo circa le spese di lite, deve procedersi alla regolamentazione delle stesse, evidenziando che, in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, non possa a tal fine prescindersi dalla valutazione dell'astratta fondatezza della domanda attorea. A tal fine, non può tacersi che, se è vero che – secondo il più accreditato indirizzo pretorio – i limiti previsti dall'art. 1102 c.c. possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o da delibere assembleari adottate con il quorum prescritto dalla legge, parimenti irrefutabile è che “non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni” (Cass. n. 2114/18).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che, ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, la domanda attorea avrebbe trovato accoglimento, tenuto conto, a tacer d'altro, da un lato, che dagli atti con i quali i danti causa degli odierni istanti hanno acquistato gli immobili facenti parte del fabbricato condominiale dai costruttori dello stesso emerge con nitore che gli attori – lungi dall'esser “titolari esclusivamente di un mero diritto di passaggio per accedere alle loro cantine” – sono comproprietari (anche) dell'area di parcheggio, avendo i contraenti previsto claris litteris che ciascun acquirente “vanta quota condominiale sia sulla detta area di parcheggio, sia sulla rampa di accesso al piano cantinato”; dall'altro, che con l'impugnata deliberazione l'assemblea del convenuto ente di gestione aveva stabilito che dell'area di parcheggio non potessero usufruire i proprietari dei “locali interrati”, in tal guisa escludendo i medesimi dal godimento della stessa.
Corollario di tale approdo è quello per il quale le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico della parte convenuta. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni altra CP_1 Parte_1 istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, all'uopo liquidate in euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore 15.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6
Oggi, 15/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to FRANCESCA LENTO, per delega dell'Avv. FRANCESCO LORIA, per
[...]
, la quale si riporta alle approntate difese;
chiede di dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite;
avv.to MARCO RAIMO, per delega dell'avv. ROSA MARIA LANDI, per il
[...]
, il quale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con Controparte_2 compensazione delle spese.
Ai fini della pratica forense sono altresì presenti le dott.se e Persona_1
. Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1104/2020 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione condominiale”, pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, come da CP_1 Parte_1 mandato allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesco Loria, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Mercato San Severino al Corso Diaz, n. 130;
- ATTORI -
E
, in persona dell'amministratore Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Rosa Maria Landi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Baronissi al C.so Garibaldi, n. 160;
- CONVENUTO -
All'udienza celebrata in data 15.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, i sig.ri e , preliminarmente CP_1 Parte_1 esposto:
- che ognuno di essi istanti è proprietario di locali terranei posti all'interno del fabbricato del condominio , sito in Mercato San Severino alla Via Vanvitelli, n. 74; Controparte_2
pagina 2 di 6 - che ai testé citati terranei “si perviene dalla Via Vanvitelli attraversando l'area di parcheggio al cui essi partecipano, giusta previsione contenuta nel titolo di proprietà, mentre CP_2 sono estranei alle parti condominiali interne del fabbricato”;
- che l'assemblea del summenzionato ente di gestione tenutasi in data 4.11.19, nel frangente riunita in seconda convocazione, aveva deliberato – con voto favorevole di 10 condomini che rappresentano 648,55 millesimi – che “possono usufruire dell'area di parcheggio i soli condomini (o i loro inquilini) proprietari degli appartamenti e dei locali terranei o locali commerciali (negozi), con l'esclusione dei locali interrati”;
- che essi istanti avevano convocato il prefato ente di gestione dinanzi all'Organismo di
Mediazione del Foro di Nocera Inferiore;
- che l'instaurata procedura era conclusasi con verbale di mancato accordo;
hanno convenuto in giudizio il onde sentir “dichiarare la nullità e/o Controparte_2
l'annullamento” della deliberazione adottata dall'assemblea del predetto ente di gestione in data
4.11.19. A suffragio dell'avanzata pretesa, la difesa degli attori, dato preliminarmente atto che nell'anno 2007 l'assemblea del convenuto condominio avrebbe adottato una deliberazione sostanzialmente sovrapponibile, sotto il profilo contenutistico, a quella per cui è causa, annullata con sentenza n. 3966/14 del Tribunale di Salerno, ha sostenuto che l'impugnata deliberazione sarebbe
“affetta da vizio di eccesso di potere in quanto […] la stessa ripropone una decisione sulla quale è già intervenuta una regolamentazione dell'autorità giudiziaria sulla quale si è formato anche il giudicato”; inoltre, ha affermato che la deliberazione per cui è disputa si porrebbe in insanabile contrasto con il dettato dell'art. 1102 c.c., assumendo che gli odierni istanti non potrebbero “vedersi esclusi, con una delibera adottata a maggioranza, dal legittimo uso” dell'area di parcheggio, giacché i danti causa degli attori avrebbero acquistato “direttamente dal costruttore”, originario proprietario dell'intero edificio, una “parte dell'area di parcheggio” de qua; ancora, ha asserito che la deliberazione di cui si discorre sarebbe stata “presa in chiara e palese violazione dell'art. 18 della L. 6/08/1967 n.765”, nonché in spregio all'art. 41 sexies della L n. 1150/42 ed all'art. 26 L. n. 47/85, in quanto avrebbe de facto reciso il vincolo pertinenziale previsto ex lege tra gli immobili realizzati e l'area di parcheggio;
da ultimo, ha lamentato che il nono punto dell'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 04.11.19 non sarebbe stato
“sufficientemente dettagliato e circoscritto”, esponendo che dalla formulazione dello stesso non sarebbe in alcun modo possibile inferire “l'eventuale esclusione dal parcheggio per determinati condomini”.
pagina 3 di 6 Con comparsa di risposta depositata in data 6.11.20, si è costituito in giudizio il Controparte_2
”, chiedendo il rigetto delle avverse pretese. A fondamento dell'invocata reiezione, la
[...] difesa del summenzionato convenuto ha dedotto, in relazione all'eccepito difetto di potere, che il contenuto dell'impugnata divergerebbe da quello della deliberazione annullata dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 3966/14, giacché, mentre con quest'ultima l'assemblea avrebbe “riservato il parcheggio ai proprietari dei soli appartamenti, escludendo i proprietari dei locali commerciali”, con la prima, “proprio in ossequio alla suddetta sentenza del Tribunale di Salerno 3966/14”, sarebbe stato precluso l'utilizzo dell'area di parcheggio soltanto ai proprietari dei locali interrati;
inoltre, con specifico riguardo alla prospettata violazione del disposto dell'art. 1102 c.c., ha asserito che la stessa non sarebbe in alcun modo ravvisabile, assumendo che gli odierni attori sarebbero “titolari esclusivamente di un mero diritto di passaggio per accedere alle loro cantine”; con specifico riguardo, poi, alla lamentata inosservanza dell'art. 41 sexies della L n. 1150/42, ha sostenuto che le aree destinate al parcheggio sarebbero “pertinenze dei soli proprietari degli appartamenti e dei locali commerciali terranei, escludendo i proprietari delle cantine e depositi”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
all'udienza celebrata in data 10.6.21 la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento reso in data 7.7.25, dato atto che da quanto dedotto dalle parti nel corpo delle note depositate in sostituzione dell'udienza fosse emerso che “nelle more del presente giudizio è stato disposto, in accoglimento dell'impugnazione proposta da altri condomini, l'annullamento dalla prefata delibera, limitatamente al punto n. 9”, è stato assegnato alle parti un termine per prendere posizione in ordine alla rilevata sopravvenuta carenza d'interesse in capo all'attore, tenuto conto, per un verso, che
“le censure mosse dagli odierni istanti si appuntano sostanzialmente proprio sul nono punto della delibera de qua, che, peraltro, è – come può desumersi con nitore dal tenore della parte motiva del libello introduttivo – quello in relazione ai quali gli attori hanno interesse alla pronuncia di una declaratoria di invalidità”; per l'altro, che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla
Suprema Corte, “l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro” (Cass. n. 29499/23).
All'udienza celebrata in data 1.10.25, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 6 Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che sia il procuratore degli attori che il difensore del convenuto ente di gestione hanno dato claris litteris atto – tanto nel corpo delle memorie autorizzate depositate, rispettivamente, in data 4.9.25 ed in data 5.6.25, quanto nel corso dell'udienza celebrata in data 1.10.25 – dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché chiesto di pronunciare sentenza dichiarativa della stessa.
A tal riguardo, occorre osservare che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass. n.
28622/19).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo le parti raggiunto un accordo circa le spese di lite, deve procedersi alla regolamentazione delle stesse, evidenziando che, in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, non possa a tal fine prescindersi dalla valutazione dell'astratta fondatezza della domanda attorea. A tal fine, non può tacersi che, se è vero che – secondo il più accreditato indirizzo pretorio – i limiti previsti dall'art. 1102 c.c. possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o da delibere assembleari adottate con il quorum prescritto dalla legge, parimenti irrefutabile è che “non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni” (Cass. n. 2114/18).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che, ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, la domanda attorea avrebbe trovato accoglimento, tenuto conto, a tacer d'altro, da un lato, che dagli atti con i quali i danti causa degli odierni istanti hanno acquistato gli immobili facenti parte del fabbricato condominiale dai costruttori dello stesso emerge con nitore che gli attori – lungi dall'esser “titolari esclusivamente di un mero diritto di passaggio per accedere alle loro cantine” – sono comproprietari (anche) dell'area di parcheggio, avendo i contraenti previsto claris litteris che ciascun acquirente “vanta quota condominiale sia sulla detta area di parcheggio, sia sulla rampa di accesso al piano cantinato”; dall'altro, che con l'impugnata deliberazione l'assemblea del convenuto ente di gestione aveva stabilito che dell'area di parcheggio non potessero usufruire i proprietari dei “locali interrati”, in tal guisa escludendo i medesimi dal godimento della stessa.
Corollario di tale approdo è quello per il quale le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico della parte convenuta. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni altra CP_1 Parte_1 istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, all'uopo liquidate in euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore 15.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6