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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 298/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298/2021 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudio COGGIATTI
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Mario Emanuele CAMPIONE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 novembre 2024, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del 05.11.2024 ed assegnazione dei termini per conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2020, Parte_2
Parte (poi denominata (di seguito anche: conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
(di seguito anche: , chiedendone la condanna al pagamento della somma
[...] CP_1
complessiva di € 31.434,74 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati per € 10.817,28
(al 29.12.2020), ulteriori interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi già saldati per € 32.067,84, importo forfettario per costi di recupero per € 1.240,00 (relativo a 31 fatture insolute) e un ulteriore importo forfettario di € 4.920,00 (relativo a 123 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato le note debito per interessi). La pretesa originava da crediti per
Parte forniture di energia elettrica e altri servizi, ceduti pro soluto a da Edison Parte_3
Energia s.p.a., Gala s.p.a., Hera Comm s.p.a. ed Olivetti s.p.a.
Si costituiva il , contestando integralmente la domanda e sollevando Controparte_1
numerose eccezioni:
Parte
1. carenza di legittimazione attiva di per mancata prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione dei crediti specifici nella cessione;
2. inopponibilità della cessione al per mancata prova di stipula con atto CP_1
pubblico/scrittura autenticata e assenza di notifica/consenso/adesione dell'amministrazione (ex artt. 69-70 R.D. 2440/1923 e art. 117 d.lgs 163/2006);
3. mancata prova dell'esistenza e conformità del titolo costitutivo (contratti con la P.A.) alla normativa vigente (forma scritta ad substantiam, sottoscrizione del titolare dell'organo, indicazione oggetto e compenso, attestazione copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs 267/2000), con conseguente nullità dei contratti e non azionabilità del credito;
4. contestazione del credito per sorte capitale per mancata prova (mero riepilogo fatture privo di efficacia probatoria, mancata produzione contratti, fatture, estratti contabili, prova consegna). Veniva segnalata esecuzione di verifiche contabili in corso con possibile emersione di pagamenti;
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
5. prescrizione quinquennale per le fatture del 2014 e 2015.
6. non debenza degli interessi di mora per fatture tardivamente pagate per inapplicabilità
Parte del d.lgs 231/2002 (natura di factoring di e prescrizione quinquennale.
7. inapplicabilità del d.lgs 231/2002 in generale e contestazione sull'imputabilità del ritardo;
8. non debenza dell'importo forfettario di € 40,00, ritenuto iniquo;
9. non debenza degli interessi anatocistici;
10. inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà
e mancato riconoscimento dell'utilità da parte della P.A.
Parte Nel corso del giudizio, a seguito di verifiche e dell'eccezione di pagamento del CP_1
relativa alle fatture Olivetti, con note del 28 febbraio 2022 e del 9 marzo 2022, rinunciava parzialmente alla domanda, precisando il credito residuo richiesto in € 4.403,31 per sorte capitale, oltre agli accessori (interessi moratori sulla sorte originaria e poi su quella residua, interessi anatocistici, importi forfettari residui e quelli sulle note debito).
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 4 novembre 2024, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del 05.11.2024 ed assegnazione dei termini per conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Le domande, come precisate in corso di causa, sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Parte
1. Sulla legittimazione attiva di e l'opponibilità delle cessioni.
Parte Il Comune ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione e della sua opponibilità. Le eccezioni sono infondate.
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte ha prodotto con le note del 15.07.2021 (dopo il deposito della citazione e in epoca antecedente alla prima udienza) i contratti di cessione dei crediti e la documentazione attestante la regolare notifica delle cessioni al Inoltre, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., CP_1
Parte ha depositato specifici contratti di somministrazione, fatture, esiti SDI, nonché ulteriori atti di cessione (doc.
8-15 e 16-29).
Quanto all'opponibilità, la cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione è disciplinata da norme speciali (artt. 69-70 R.D. 2440/1923) che richiedono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Tuttavia, per le cessioni a banche e intermediari finanziari, la legislazione successiva (L.
52/1991, d.lgs 163/2006 art. 117, e ora d.lgs 50/2016 art. 106) ha semplificato il regime, prevedendo l'efficacia della cessione se notificata e non rifiutata dall'amministrazione debitrice entro un determinato termine (45 giorni secondo l'art. 106 d.lgs 50/2016).
Parte
quale istituto bancario, rientra in tale disciplina derogatoria.
Non risulta che il abbia rifiutato le cessioni nei termini. CP_1
Parte Pertanto, deve ritenersi che abbia sufficientemente provato la propria legittimazione attiva quale cessionaria dei crediti azionati.
§§§§§
2. Sulla sussistenza del credito e la validità dei titoli costitutivi. A) i crediti provenienti dal rapporto con HERA COMM)
Il ha eccepito la nullità dei contratti originari per vizi di forma e procedurali CP_1
(mancanza di forma scritta ad substantiam, difetto di copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs
267/2000).
Deve premettersi che, a fronte della originaria domanda avente ad oggetto plurimi rapporti di fornitura, il credito per forniture coltivato con la conclusiva precisazione delle domande è quello relativo a HERA COMM s.p.a. (oltre che ad OLIVETTI, in relazione al quale parte pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
attrice ha dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa); si tratta, in concreto, dei crediti per euro 4.403,31 (HERA COMM) e per euro 2.470,83 (OLIVETTI) specificamente riportati nel secondo dei due 'elenchi' prodotti quale allegato 2 alla citazione.
Procedendo con la valutazione dei crediti provenienti dal rapporto con HERA COMM,
l'eccezione è infondata nei termini in cui è posta trattandosi di crediti per forniture di energia elettrica, erogate in regime di salvaguardia che si perfezionano senza formale contratto atteso che l'attivazione del servizio è avvenuto, ai sensi del d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007, senza alcuna convenzione negoziale.
La fornitura in regime di salvaguardia è pacificamente ammessa dal Controparte_1
(cfr. sul punto memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., pag.7) ed in relazione a tale tipo di fornitura l'ente pubblico è comunque tenuto al pagamento del servizio effettivamente fruito.
Secondo orientamento di questo Tribunale, sebbene la fattura di per sé non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi di energia può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dall'utente, e che l'onere di contestare specificamente tali consumi grava sul debitore.
Nel caso di specie, il ha contestato genericamente le fatture, ma non ha fornito CP_1
elementi specifici idonei a superare la presunzione di correttezza dei consumi rilevati e
Parte fatturati. ha prodotto le relative fatture.
Posto che la costituzione ex lege del dedotto rapporto di somministrazione ceduto (quello con
HERA COMM) elide in radice qualsivoglia profilo afferente alla forma scritta del contratto ed alla regolamentazione in tema di copertura di spesa, deve concludersi nel seno che il credito in esame (quello derivante dalle forniture HERA COMM) deve considerarsi sufficientemente provato.
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
2bis. Sulla sussistenza del credito e la validità dei titoli costitutivi. B) i crediti provenienti dagli altri rapporti: domande per forniture originariamente indicate come insolute e domande per accessori (interessi ed altro) per pagamenti operati in ritardo.
Parte attrice, come già detto, ha rinunciato alle domande per forniture indicate in citazione come non onorate dal (quelle per complessivi euro 24.560,60 di cui al primo elenco CP_1
dell'allegato 2 alla citazione e quelle per euro 2.470,83 – OLIVETTI - di cui al secondo elenco dell'allegato 2 alla citazione.
Per questi crediti la eccezione in esame deve ritenersi superata.
Parte attrice, però, ha ribadito richiesta di condanna al pagamento di accessori con riferimento a pagamenti.
Dalla documentazione offerta e, in particolare, dall'esame del 'dettaglio' dei pagamenti in ritardo che hanno generato il sostenuto credito per interessi (cfr. documenti prodotti quale allegato 3 alla citazione) risulta che le fatture onorate in ritardo sono tutte relative a forniture di
HERA COMM.
Pertanto, per le medesime ragioni viste al precedente paragrafo 2, i crediti devono ritenersi legittimi e idonei a produrre debito in conseguenza del ritardo.
§§§§§
3. Sulla prescrizione.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale per le fatture del 2014 e 2015. CP_1
Posto che i crediti per i quali è coltivata la domanda sono unicamente relativi a forniture HERA
COMM e rilevato che dalla documentazione in atti (elenchi e fatture) le forniture sono state eseguite nel periodo 2018-2020, la eccezione di prescrizione non può ritenersi svolta con riguardo ad essi.
Tuttavia, la reiterata eccezione in sede di difese conclusive comporta una formale dichiarazione
Parte di infondatezza con riguardo ai crediti coltivati da pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
4. Sulla debenza degli accessori (interessi moratori, anatocistici, indennità forfettaria).
Parte ha diritto agli interessi moratori ai sensi del d.lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole
Parte fatture fino al pagamento (parziale o totale). Il fatto che sia una società di factoring non esclude l'applicabilità del d.lgs 231/2002, trattandosi di crediti derivanti da transazioni commerciali.
Sono altresì dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi.
Quanto all'importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura (art. 6 d.lgs 231/02), esso è dovuto per Parte il ritardato pagamento. ha ridotto la richiesta per le 31 fatture originariamente insolute (ora
€ 1.240,00 residui) e per le 123 fatture con pagamento tardivo che hanno generato note debito
(ora € 4.920,00 residui). Tale richiesta è fondata alla luce della giurisprudenza UE che riconosce l'indennità per ogni singola transazione non pagata tempestivamente. Il non CP_1
ha fornito elementi per ritenere iniquo il calcolo se non una generica contestazione.
§§§§§
5. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento.
Stante l'accoglimento, seppur parziale, della domanda principale fondata sul titolo contrattuale
(cessione di crediti da contratto di somministrazione), la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento resta assorbita.
§§§§§
6. Quantificazione del dovuto.
Parte Alla luce della rinuncia parziale e delle precisazioni di il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento della sorte capitale residua di € 4.403,31.
Su tale somma, e sulle somme originariamente dovute e pagate in ritardo (per la parte non pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rinunciata), decorrono gli interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo o al momento del pagamento parziale.
Sono dovuti gli interessi anatocistici come sopra specificato.
È altresì dovuto l'importo residuo per l'indennità forfettaria di € 1.240,00 (per le 31 fatture originariamente insolute) e di € 4.920,00 (per le 123 fatture il cui tardivo pagamento ha generato le note debito), al netto di eventuali rinunce implicite nella riduzione generale del Parte credito. La precisazione di su questi importi specifici suggerisce la volontà di mantenerli.
§§§§§
7. Cessata materia sulla parte oggetto di rinuncia.
Avendo parte attrice ridimensionato la originaria domanda, deve dichairarsi su tale parte cessata la materia del contendere.
§§§§§
8. Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come in dispositivo, CP_1
tenendo conto del valore della domanda come effettivamente accolta a seguito delle precisazioni e rinunce parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 298/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. CONDANNA il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 4.403,31 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi moratori al saggio di cui al d.lgs 231/02:
pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile o sulle somme capitali originariamente dovute (pari ad € 2.470,83 - OLIVETTI) e poi pagate in corso di causa (per la parte non oggetto di rinuncia), dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data del rispettivo pagamento;
o sulla somma capitale residua di € 4.403,31, dalla data media di scadenza delle relative fatture o dalla costituzione in mora fino al saldo effettivo;
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di degli Controparte_1 Parte_1
interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori come sopra determinati, dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. CONDANNA il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma residua di € 1.240,00 e della somma di € 4.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs 231/2002, oltre interessi legali dalla domanda al saldo su tali importi;
4. DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuta parziale rinuncia sulla parte restante della originaria domanda;
5. CONDANNA il alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.992,00 (di cui euro 291,00 per Parte_1
spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Catania, 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298/2021 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudio COGGIATTI
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Mario Emanuele CAMPIONE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 novembre 2024, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del 05.11.2024 ed assegnazione dei termini per conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2020, Parte_2
Parte (poi denominata (di seguito anche: conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
(di seguito anche: , chiedendone la condanna al pagamento della somma
[...] CP_1
complessiva di € 31.434,74 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati per € 10.817,28
(al 29.12.2020), ulteriori interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi già saldati per € 32.067,84, importo forfettario per costi di recupero per € 1.240,00 (relativo a 31 fatture insolute) e un ulteriore importo forfettario di € 4.920,00 (relativo a 123 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato le note debito per interessi). La pretesa originava da crediti per
Parte forniture di energia elettrica e altri servizi, ceduti pro soluto a da Edison Parte_3
Energia s.p.a., Gala s.p.a., Hera Comm s.p.a. ed Olivetti s.p.a.
Si costituiva il , contestando integralmente la domanda e sollevando Controparte_1
numerose eccezioni:
Parte
1. carenza di legittimazione attiva di per mancata prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione dei crediti specifici nella cessione;
2. inopponibilità della cessione al per mancata prova di stipula con atto CP_1
pubblico/scrittura autenticata e assenza di notifica/consenso/adesione dell'amministrazione (ex artt. 69-70 R.D. 2440/1923 e art. 117 d.lgs 163/2006);
3. mancata prova dell'esistenza e conformità del titolo costitutivo (contratti con la P.A.) alla normativa vigente (forma scritta ad substantiam, sottoscrizione del titolare dell'organo, indicazione oggetto e compenso, attestazione copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs 267/2000), con conseguente nullità dei contratti e non azionabilità del credito;
4. contestazione del credito per sorte capitale per mancata prova (mero riepilogo fatture privo di efficacia probatoria, mancata produzione contratti, fatture, estratti contabili, prova consegna). Veniva segnalata esecuzione di verifiche contabili in corso con possibile emersione di pagamenti;
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
5. prescrizione quinquennale per le fatture del 2014 e 2015.
6. non debenza degli interessi di mora per fatture tardivamente pagate per inapplicabilità
Parte del d.lgs 231/2002 (natura di factoring di e prescrizione quinquennale.
7. inapplicabilità del d.lgs 231/2002 in generale e contestazione sull'imputabilità del ritardo;
8. non debenza dell'importo forfettario di € 40,00, ritenuto iniquo;
9. non debenza degli interessi anatocistici;
10. inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà
e mancato riconoscimento dell'utilità da parte della P.A.
Parte Nel corso del giudizio, a seguito di verifiche e dell'eccezione di pagamento del CP_1
relativa alle fatture Olivetti, con note del 28 febbraio 2022 e del 9 marzo 2022, rinunciava parzialmente alla domanda, precisando il credito residuo richiesto in € 4.403,31 per sorte capitale, oltre agli accessori (interessi moratori sulla sorte originaria e poi su quella residua, interessi anatocistici, importi forfettari residui e quelli sulle note debito).
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 4 novembre 2024, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del 05.11.2024 ed assegnazione dei termini per conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Le domande, come precisate in corso di causa, sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Parte
1. Sulla legittimazione attiva di e l'opponibilità delle cessioni.
Parte Il Comune ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione e della sua opponibilità. Le eccezioni sono infondate.
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte ha prodotto con le note del 15.07.2021 (dopo il deposito della citazione e in epoca antecedente alla prima udienza) i contratti di cessione dei crediti e la documentazione attestante la regolare notifica delle cessioni al Inoltre, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., CP_1
Parte ha depositato specifici contratti di somministrazione, fatture, esiti SDI, nonché ulteriori atti di cessione (doc.
8-15 e 16-29).
Quanto all'opponibilità, la cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione è disciplinata da norme speciali (artt. 69-70 R.D. 2440/1923) che richiedono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Tuttavia, per le cessioni a banche e intermediari finanziari, la legislazione successiva (L.
52/1991, d.lgs 163/2006 art. 117, e ora d.lgs 50/2016 art. 106) ha semplificato il regime, prevedendo l'efficacia della cessione se notificata e non rifiutata dall'amministrazione debitrice entro un determinato termine (45 giorni secondo l'art. 106 d.lgs 50/2016).
Parte
quale istituto bancario, rientra in tale disciplina derogatoria.
Non risulta che il abbia rifiutato le cessioni nei termini. CP_1
Parte Pertanto, deve ritenersi che abbia sufficientemente provato la propria legittimazione attiva quale cessionaria dei crediti azionati.
§§§§§
2. Sulla sussistenza del credito e la validità dei titoli costitutivi. A) i crediti provenienti dal rapporto con HERA COMM)
Il ha eccepito la nullità dei contratti originari per vizi di forma e procedurali CP_1
(mancanza di forma scritta ad substantiam, difetto di copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs
267/2000).
Deve premettersi che, a fronte della originaria domanda avente ad oggetto plurimi rapporti di fornitura, il credito per forniture coltivato con la conclusiva precisazione delle domande è quello relativo a HERA COMM s.p.a. (oltre che ad OLIVETTI, in relazione al quale parte pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
attrice ha dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa); si tratta, in concreto, dei crediti per euro 4.403,31 (HERA COMM) e per euro 2.470,83 (OLIVETTI) specificamente riportati nel secondo dei due 'elenchi' prodotti quale allegato 2 alla citazione.
Procedendo con la valutazione dei crediti provenienti dal rapporto con HERA COMM,
l'eccezione è infondata nei termini in cui è posta trattandosi di crediti per forniture di energia elettrica, erogate in regime di salvaguardia che si perfezionano senza formale contratto atteso che l'attivazione del servizio è avvenuto, ai sensi del d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007, senza alcuna convenzione negoziale.
La fornitura in regime di salvaguardia è pacificamente ammessa dal Controparte_1
(cfr. sul punto memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., pag.7) ed in relazione a tale tipo di fornitura l'ente pubblico è comunque tenuto al pagamento del servizio effettivamente fruito.
Secondo orientamento di questo Tribunale, sebbene la fattura di per sé non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi di energia può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dall'utente, e che l'onere di contestare specificamente tali consumi grava sul debitore.
Nel caso di specie, il ha contestato genericamente le fatture, ma non ha fornito CP_1
elementi specifici idonei a superare la presunzione di correttezza dei consumi rilevati e
Parte fatturati. ha prodotto le relative fatture.
Posto che la costituzione ex lege del dedotto rapporto di somministrazione ceduto (quello con
HERA COMM) elide in radice qualsivoglia profilo afferente alla forma scritta del contratto ed alla regolamentazione in tema di copertura di spesa, deve concludersi nel seno che il credito in esame (quello derivante dalle forniture HERA COMM) deve considerarsi sufficientemente provato.
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
2bis. Sulla sussistenza del credito e la validità dei titoli costitutivi. B) i crediti provenienti dagli altri rapporti: domande per forniture originariamente indicate come insolute e domande per accessori (interessi ed altro) per pagamenti operati in ritardo.
Parte attrice, come già detto, ha rinunciato alle domande per forniture indicate in citazione come non onorate dal (quelle per complessivi euro 24.560,60 di cui al primo elenco CP_1
dell'allegato 2 alla citazione e quelle per euro 2.470,83 – OLIVETTI - di cui al secondo elenco dell'allegato 2 alla citazione.
Per questi crediti la eccezione in esame deve ritenersi superata.
Parte attrice, però, ha ribadito richiesta di condanna al pagamento di accessori con riferimento a pagamenti.
Dalla documentazione offerta e, in particolare, dall'esame del 'dettaglio' dei pagamenti in ritardo che hanno generato il sostenuto credito per interessi (cfr. documenti prodotti quale allegato 3 alla citazione) risulta che le fatture onorate in ritardo sono tutte relative a forniture di
HERA COMM.
Pertanto, per le medesime ragioni viste al precedente paragrafo 2, i crediti devono ritenersi legittimi e idonei a produrre debito in conseguenza del ritardo.
§§§§§
3. Sulla prescrizione.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale per le fatture del 2014 e 2015. CP_1
Posto che i crediti per i quali è coltivata la domanda sono unicamente relativi a forniture HERA
COMM e rilevato che dalla documentazione in atti (elenchi e fatture) le forniture sono state eseguite nel periodo 2018-2020, la eccezione di prescrizione non può ritenersi svolta con riguardo ad essi.
Tuttavia, la reiterata eccezione in sede di difese conclusive comporta una formale dichiarazione
Parte di infondatezza con riguardo ai crediti coltivati da pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
4. Sulla debenza degli accessori (interessi moratori, anatocistici, indennità forfettaria).
Parte ha diritto agli interessi moratori ai sensi del d.lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole
Parte fatture fino al pagamento (parziale o totale). Il fatto che sia una società di factoring non esclude l'applicabilità del d.lgs 231/2002, trattandosi di crediti derivanti da transazioni commerciali.
Sono altresì dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi.
Quanto all'importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura (art. 6 d.lgs 231/02), esso è dovuto per Parte il ritardato pagamento. ha ridotto la richiesta per le 31 fatture originariamente insolute (ora
€ 1.240,00 residui) e per le 123 fatture con pagamento tardivo che hanno generato note debito
(ora € 4.920,00 residui). Tale richiesta è fondata alla luce della giurisprudenza UE che riconosce l'indennità per ogni singola transazione non pagata tempestivamente. Il non CP_1
ha fornito elementi per ritenere iniquo il calcolo se non una generica contestazione.
§§§§§
5. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento.
Stante l'accoglimento, seppur parziale, della domanda principale fondata sul titolo contrattuale
(cessione di crediti da contratto di somministrazione), la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento resta assorbita.
§§§§§
6. Quantificazione del dovuto.
Parte Alla luce della rinuncia parziale e delle precisazioni di il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento della sorte capitale residua di € 4.403,31.
Su tale somma, e sulle somme originariamente dovute e pagate in ritardo (per la parte non pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rinunciata), decorrono gli interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo o al momento del pagamento parziale.
Sono dovuti gli interessi anatocistici come sopra specificato.
È altresì dovuto l'importo residuo per l'indennità forfettaria di € 1.240,00 (per le 31 fatture originariamente insolute) e di € 4.920,00 (per le 123 fatture il cui tardivo pagamento ha generato le note debito), al netto di eventuali rinunce implicite nella riduzione generale del Parte credito. La precisazione di su questi importi specifici suggerisce la volontà di mantenerli.
§§§§§
7. Cessata materia sulla parte oggetto di rinuncia.
Avendo parte attrice ridimensionato la originaria domanda, deve dichairarsi su tale parte cessata la materia del contendere.
§§§§§
8. Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come in dispositivo, CP_1
tenendo conto del valore della domanda come effettivamente accolta a seguito delle precisazioni e rinunce parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 298/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. CONDANNA il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 4.403,31 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi moratori al saggio di cui al d.lgs 231/02:
pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile o sulle somme capitali originariamente dovute (pari ad € 2.470,83 - OLIVETTI) e poi pagate in corso di causa (per la parte non oggetto di rinuncia), dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data del rispettivo pagamento;
o sulla somma capitale residua di € 4.403,31, dalla data media di scadenza delle relative fatture o dalla costituzione in mora fino al saldo effettivo;
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di degli Controparte_1 Parte_1
interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori come sopra determinati, dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. CONDANNA il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma residua di € 1.240,00 e della somma di € 4.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs 231/2002, oltre interessi legali dalla domanda al saldo su tali importi;
4. DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuta parziale rinuncia sulla parte restante della originaria domanda;
5. CONDANNA il alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.992,00 (di cui euro 291,00 per Parte_1
spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Catania, 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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