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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6810/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
05.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6810/2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carolina Parte_1
Bevilacqua
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Controparte_1
avv.ti Carlo Conte e Mario Conte
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 15.5.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1644/2023, del 06.11.2023, emesso nei confronti di dell'importo di € 41.530,58, oltre Parte_1
interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di saldo di due contratti di noleggio di ponteggi a freddo.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Adempiuto, da parte dell'opposta, l'onere di deposito in originale dei contratti posti a fondamento della pretesa monitoria, completi di Condizioni Generali (cfr. verbali di udienza del 05.12.2024 e del
14.01.2025), la causa è giunta alla decisione.
Tanto premesso, in via pregiudiziale, va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata, sin dall'atto di opposizione, da parte opponente, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Salerno.
In proposito, si osserva che il provvedimento (che deve necessariamente rivestire la forma della sentenza, dovendosi revocare l'opposto decreto), con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sull'opposizione ma contiene, ancorché
implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (Cass., sez. II,
09.11.2004, n. 21297).
Nello specifico, come dedotto dalla difesa di parte opponente, la clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni
Generali dei contratti stipulati inter partes e posti a fondamento del ricorso monitorio (contratti n. 56 del
24.02.2022 e n. 103 del 28.4.2022), prevede che “Per ogni azione del Locatore, nonché per ogni controversia relativa
3 al presente contratto ed alla sua esecuzione, resta espressamente convenuta, in via esclusiva, la competenza del Foro di
Salerno, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause”.
Pertanto, nel caso di specie le parti hanno espressamente indicato tale ultimo foro quale “foro convenzionale esclusivo”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., e tale clausola non lascia dubbi, per il suo carattere chiaro ed univoco, sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari e di attribuire al foro prescelto carattere di esclusività, stante l'enunciazione espressa in tal senso (Cass., sez. III, 30.5.2007, n. 12719).
Come noto, in presenza di un foro esclusivo, nemmeno opera il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare ogni concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano inoperanti nei confronti delle controversie derivanti dal contratto che contiene detta pattuizione (Cass., sez. VI, 29.12.2011, n. 29824; si cfr., in termini, Cass. n. 14540/2017; Cass. n. 8030/2004; Cass. n. 10449/2001; Cass. n. 14852/2001;
Cass. n. 3407/1998).
Non è condivisibile, inoltre, al fine di radicare la competenza del Tribunale adito, il disconoscimento, operato dall'opposta, delle “Condizioni Generali” depositate nel fascicolo telematico dall'opponente e da quest'ultima sottoscritte, con conseguente asserita mancanza della prova in atti della specifica approvazione per iscritto di entrambe le parti, mancando peraltro la sottoscrizione della stessa parte opposta, finanche sul detto documento prodotto dalla R.E.A.M.
Ed invero, come da insegnamento della Suprema Corte, se l'accordo per la deroga della competenza territoriale è inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti non occorre la specifica sottoscrizione della clausola da parte del contraente che ha predisposto le condizioni generali di contratto (Cass., sez. VI, 21.02.2017, n. 4377), e ciò non soltanto quando si sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando la clausola fissi come esclusiva una soltanto delle diverse competenze territoriali individuabili secondo la legge stessa (Cass. 3261/1996). I medesimi principi valgono per l'ipotesi di contratti conclusi per adesione ex art. 1332 c.c., o su moduli o formulari ex art. 1342, 2° comma, c.c. (Cass. 5832/1999, Cass. 126/1992, Cass. 4511/2001).
4 Dal momento che «Il requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola derogativa della competenza (nella specie: per territorio) ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 c.c., è richiesto al fine di consentire al contraente più debole di rendersi conto della disciplina predisposta dalla controparte» (Cass., sez. II, 14.8.1986, n. 5052), l'inosservanza del detto requisito della sua specifica approvazione per iscritto può essere fatta valere solo dal contraente aderente e può essere rilevata d'ufficio ex art. 1421 c.c. soltanto a favore del predetto contraente protetto e non già anche dell'altra parte, mentre la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (si cfr., in argomento, Tribunale Torino sez. VIII, 09.01.2018, n. 24), a pena, opinando in contrario, di vanificare l'effetto protettivo della parte non predisponente e di determinare il paradosso di consentire al medesimo predisponente di avvalersi o meno, a suo piacimento, della clausola pur sempre da lui stesso inserita nel contratto, ciò in palese violazione, altresì, del dovere di buona fede in executivis, ex art. 1375 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato - ed in disparte dalla assoluta genericità del disconoscimento operato dall'opposta, in alcun modo motivato – e visto l'originale delle “Condizioni Generali di contratto” depositato da parte opposta, chiaramente predisposte dall'opposta e contenenti la clausola testualmente rubricata “Foro competente”, va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Nola per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Salerno e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Va fissato, come in dispositivo, il termine di tre mesi, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c. (si cfr. ex multis, Cass. n. 1372/16, secondo cui
«(…) ove il giudice dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è poi anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente;
in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più
5 non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645 c.p.c., comma 2, ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem (...)»; sulla natura di norma di carattere generale dell'art. 50 c.p.c., si cfr. Cass., sez. II, 12.7.2005, n. 14552; Tribunale Pistoia, 16.11.2011;
Tribunale Torino, 01.7.2010).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio leggermente ridotto, avuto riguardo alle non complesse questioni trattate, di mero rito, ed all'attività effettivamente svolta, con la riduzione di cui all'art. 4, co. 9, del citato D.M. per la pronuncia in rito, nonché con la riduzione ai minimi della fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Salerno e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 3.859,98 per compenso, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, il 05.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
6
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
05.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6810/2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carolina Parte_1
Bevilacqua
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Controparte_1
avv.ti Carlo Conte e Mario Conte
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 15.5.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1644/2023, del 06.11.2023, emesso nei confronti di dell'importo di € 41.530,58, oltre Parte_1
interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di saldo di due contratti di noleggio di ponteggi a freddo.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Adempiuto, da parte dell'opposta, l'onere di deposito in originale dei contratti posti a fondamento della pretesa monitoria, completi di Condizioni Generali (cfr. verbali di udienza del 05.12.2024 e del
14.01.2025), la causa è giunta alla decisione.
Tanto premesso, in via pregiudiziale, va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata, sin dall'atto di opposizione, da parte opponente, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Salerno.
In proposito, si osserva che il provvedimento (che deve necessariamente rivestire la forma della sentenza, dovendosi revocare l'opposto decreto), con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sull'opposizione ma contiene, ancorché
implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (Cass., sez. II,
09.11.2004, n. 21297).
Nello specifico, come dedotto dalla difesa di parte opponente, la clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni
Generali dei contratti stipulati inter partes e posti a fondamento del ricorso monitorio (contratti n. 56 del
24.02.2022 e n. 103 del 28.4.2022), prevede che “Per ogni azione del Locatore, nonché per ogni controversia relativa
3 al presente contratto ed alla sua esecuzione, resta espressamente convenuta, in via esclusiva, la competenza del Foro di
Salerno, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause”.
Pertanto, nel caso di specie le parti hanno espressamente indicato tale ultimo foro quale “foro convenzionale esclusivo”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., e tale clausola non lascia dubbi, per il suo carattere chiaro ed univoco, sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari e di attribuire al foro prescelto carattere di esclusività, stante l'enunciazione espressa in tal senso (Cass., sez. III, 30.5.2007, n. 12719).
Come noto, in presenza di un foro esclusivo, nemmeno opera il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare ogni concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano inoperanti nei confronti delle controversie derivanti dal contratto che contiene detta pattuizione (Cass., sez. VI, 29.12.2011, n. 29824; si cfr., in termini, Cass. n. 14540/2017; Cass. n. 8030/2004; Cass. n. 10449/2001; Cass. n. 14852/2001;
Cass. n. 3407/1998).
Non è condivisibile, inoltre, al fine di radicare la competenza del Tribunale adito, il disconoscimento, operato dall'opposta, delle “Condizioni Generali” depositate nel fascicolo telematico dall'opponente e da quest'ultima sottoscritte, con conseguente asserita mancanza della prova in atti della specifica approvazione per iscritto di entrambe le parti, mancando peraltro la sottoscrizione della stessa parte opposta, finanche sul detto documento prodotto dalla R.E.A.M.
Ed invero, come da insegnamento della Suprema Corte, se l'accordo per la deroga della competenza territoriale è inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti non occorre la specifica sottoscrizione della clausola da parte del contraente che ha predisposto le condizioni generali di contratto (Cass., sez. VI, 21.02.2017, n. 4377), e ciò non soltanto quando si sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando la clausola fissi come esclusiva una soltanto delle diverse competenze territoriali individuabili secondo la legge stessa (Cass. 3261/1996). I medesimi principi valgono per l'ipotesi di contratti conclusi per adesione ex art. 1332 c.c., o su moduli o formulari ex art. 1342, 2° comma, c.c. (Cass. 5832/1999, Cass. 126/1992, Cass. 4511/2001).
4 Dal momento che «Il requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola derogativa della competenza (nella specie: per territorio) ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 c.c., è richiesto al fine di consentire al contraente più debole di rendersi conto della disciplina predisposta dalla controparte» (Cass., sez. II, 14.8.1986, n. 5052), l'inosservanza del detto requisito della sua specifica approvazione per iscritto può essere fatta valere solo dal contraente aderente e può essere rilevata d'ufficio ex art. 1421 c.c. soltanto a favore del predetto contraente protetto e non già anche dell'altra parte, mentre la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (si cfr., in argomento, Tribunale Torino sez. VIII, 09.01.2018, n. 24), a pena, opinando in contrario, di vanificare l'effetto protettivo della parte non predisponente e di determinare il paradosso di consentire al medesimo predisponente di avvalersi o meno, a suo piacimento, della clausola pur sempre da lui stesso inserita nel contratto, ciò in palese violazione, altresì, del dovere di buona fede in executivis, ex art. 1375 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato - ed in disparte dalla assoluta genericità del disconoscimento operato dall'opposta, in alcun modo motivato – e visto l'originale delle “Condizioni Generali di contratto” depositato da parte opposta, chiaramente predisposte dall'opposta e contenenti la clausola testualmente rubricata “Foro competente”, va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Nola per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Salerno e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Va fissato, come in dispositivo, il termine di tre mesi, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c. (si cfr. ex multis, Cass. n. 1372/16, secondo cui
«(…) ove il giudice dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è poi anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente;
in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più
5 non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645 c.p.c., comma 2, ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem (...)»; sulla natura di norma di carattere generale dell'art. 50 c.p.c., si cfr. Cass., sez. II, 12.7.2005, n. 14552; Tribunale Pistoia, 16.11.2011;
Tribunale Torino, 01.7.2010).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio leggermente ridotto, avuto riguardo alle non complesse questioni trattate, di mero rito, ed all'attività effettivamente svolta, con la riduzione di cui all'art. 4, co. 9, del citato D.M. per la pronuncia in rito, nonché con la riduzione ai minimi della fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Salerno e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 3.859,98 per compenso, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, il 05.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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