2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 , hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
(( 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all' articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 . ))