Articolo 242 del Codice della proprietà industriale
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 242. Durata della privativa 1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 .
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 , hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
(( 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all' articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 . ))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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