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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2683/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti GAETANO BARONE, ANGELA BARONE e C.F._2 GIOVANNI CASSI'; ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICO Controparte_1 C.F._3
PIETRO VALERIA SIGONA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDILIGGIERI C.F._4
RAFFAELE
CONVENUTE
OGGETTO
Azione restitutoria/risarcitoria
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
- dire tenuta e condannare, per le causali in narrativa, la sig.ra , quale persona Controparte_1 designata dalla custode alla detenzione materiale, a consegnare immediatamente alle istanti tutti i beni mobili (arredi, suppellettili, elettrodomestici, quadri etc.) compresi nell'inventario ed alligata documentazione fotografica del 15 febbraio 2018, redatto nel procedimento esecutivo n. 148/2007, ed in alternativa, in caso di mancata consegna anche parziale dei beni anzidetti, condannare la stessa al risarcimento dei danni nell'importo corrispondente al valore venale dei beni non consegnati alla data dell'inventario, come determinato da eligenda consulenza estimativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
in caso di mancata integrale consegna dei beni mobili inventariati nella loro integrità, condannare la convenuta avv. AL ON, anche in solido, quale ausiliaria del giudice, al risarcimento dei danni, per la mancata osservanza degli adempimenti di cui all'art.609 c.p.c., nell'importo determinato da eligenda consulenza estimativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con la condanna delle convenute in solido alle spese processuali.
Per la convenuta : Controparte_1
pagina 1 di 5 - rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in premessa meglio specificati. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la convenuta AL ON:
- in via preliminare ritenere e dichiarare: la nullità dell'atto di citazione per la mancata esatta individuazione dell'oggetto della pretesa risarcitoria, e, comunque, per la incertezza circa il quantum della richiesta risarcitoria;
mancanza di legittimazione attiva per i motivi di cui in premessa;
nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare le attrici al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e esponevano che con atto Parte_1 Parte_2 di donazione dell'1.10.2004 la madre trasferiva loro la nuda proprietà del fabbricato CP_2 abitativo sito in Ispica, c.so Umberto I n. 76. Con atto di pignoramento notificato in data 5.11.2007 ad istanza della tale immobile veniva sottoposto ad Controparte_3 esecuzione immobiliare (procedimento esecutivo iscritto al n. 148/2007 R.E. del Tribunale di Ragusa, poi riunito al procedimento ivi pendente al n. 112/2004 R.E.) e successivamente aggiudicato e trasferito a . All'interno del fabbricato si trovavano vari oggetti di proprietà delle attrici, che Controparte_1 le stesse non provvedevano ad asportare in sede di rilascio dell'immobile.
Le asseriscono di aver più volte sollecitato la e l'avv. ON, professionista delegato Pt_1 CP_1 alla vendita, ad indicare le modalità di riconsegna di tali beni, ovvero il luogo del loro deposito, ma tali richieste sono rimaste inevase. Solo in data 28.2.2020 l'avv. ON rendeva noto che, avendo considerato i beni mobili privi di valore, l'immobile era stato consegnato all'aggiudicataria senza preventivamente procedere al loro asporto e alla loro stima.
Le attrici proponevano, pertanto, la presente domanda al fine di ottenere la restituzione dei beni di loro proprietà contenuti all'interno dell'immobile sottoposto a procedimento esecutivo e aggiudicato alla o, in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della loro perdita. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che sosteneva la Controparte_1 correttezza dell'operato del professionista delegato. Segnatamente, deduceva che dopo infruttuosi tentativi, in data 15.2.2018, l'avv. AL ON, insieme ai Carabinieri del Comune di Ispica, eseguiva l'ordine di liberazione dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva disposto dal G.E., dando atto che “l'immobile è risultato abbandonato, disabitato ed è stato rinvenuto con mobili e suppellettili della cui presenza si darà avviso ai debitori” e redigendo sommario inventario dei beni con allegata documentazione fotografica. Successivamente, con atto notificato in data 22.2.2018, l'avv. ON intimava alle attrici di provvedere all'asporto dei beni mobili e dei documenti ancora presenti nell'immobile entro il termine di trenta giorni, avvisandole che, se non avessero provveduto, i beni sarebbero stati considerati abbandonati e sottoposti a distruzione e smaltimento. Decorsi i termini e stante il perdurare dell'inerzia, in data 10.4.2018 il professionista delegato presentava istanza di autorizzazione allo sgombero dell'immobile al G.E., che disponeva verbalmente di effettuare la stima sommaria del valore dei beni abbandonati. Accertato, a mezzo di falegname di fiducia, che i beni, a causa delle loro cattive condizioni manutentive, non erano di facile commerciabilità senza prima procedere ad un oneroso restauro, il G.E. disponeva di procedersi a norma dell'art. 609 c.p.c. A seguito di ulteriore inerzia delle attrici, la comunicava al G.E. e al professionista delegato la propria CP_1 disponibilità ad accettare la consegna dell'immobile nello stato in cui si trovava, se autorizzata ad eliminare quanto rinvenuto al suo interno. Successivamente, l'aggiudicataria veniva immessa nel possesso dell'immobile.
pagina 2 di 5 In data 25.11.2021 si costituiva tardivamente in giudizio l'avv. AL ON, in qualità di professionista delegato, preliminarmente eccependo: la nullità dell'atto di citazione per la mancata specifica indicazione dei beni di cui si chiede la restituzione e del danno patito;
la carenza di legittimazione attiva delle attrici, mere nude proprietarie dell'immobile di cui era usufruttuaria AR SI, presumibilmente titolare dei beni mobili contenuti al suo interno. Nel merito, affermava di aver correttamente adempiuto all'incarico ricevuto, ricostruendo la cronologia degli eventi.
Rigettate le richieste istruttorie, con provvedimento del 4.12.2024 la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Preliminarmente, appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle sollevata Pt_1 dalla convenuta avv. AL ON.
Anzitutto, tale eccezione è proponibile nonostante la tardiva costituzione in giudizio della parte. Invero, la giurisprudenza afferma che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […] A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass., SS.UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, le attrici erano titolari della mera nuda proprietà dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva, acquistata a mezzo di donazione dalla madre che era a sua volta, CP_2 al momento della donazione, anch'essa nuda proprietaria del bene. L'usufrutto del bene è sempre appartenuto a AR SI, nonna materna delle attrici, che ha verosimilmente goduto dell'immobile fino al momento del suo sgombero. Deve, pertanto, presumersi che i beni mobili rinvenuti all'interno dell'abitazione fossero di proprietà dell'usufruttuaria, non avendo le attrici dimostrato il contrario.
A tal fine non può dirsi sufficiente la dichiarazione scritta a mano da che attesta “che CP_2 nella nuda proprietà della casa di via Umberto I n. 76 Ispica donata con atto notarile del 1° Per_1 Ottobre 2004 erano compresi tutti gli oggetti che vi erano contenuti e che la rendevano abitabile” (cfr. all. memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 delle parti attrici). La circostanza non trova, infatti, riscontro nell'atto di donazione dell'1.10.2004 versato in atti, che afferma genericamente “il bene è donato nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova”, senza specificare di cosa si componga tale stato di fatto (cfr. art. 2 atto di donazione).
Peraltro, nel verbale redatto dal professionista delegato in data 15.2.2018, contestualmente all'accesso forzoso nell'immobile, si dà atto che “a vista i mobili ancora presenti appaiono in fase di spostamento ai fini del trasloco” (cfr. all. 3 atto di citazione). Da ciò si desume che le parti attrici hanno provveduto ad un parziale sgombero dell'immobile, ma hanno lasciato al suo interno taluni beni, verosimilmente perché di proprietà altrui (usufruttuaria), oltre che per loro privi di interesse. Vds. verbale di accesso all'immobile del PD del 13.9.2027, ove risulta la presenza di , e che la stessa riferisce di Parte_2 aver già iniziato lo sgombero della casa e chiede un congruo termine per completare la liberazione.
Appare comunque opportuno esaminare anche il merito della controversia ed affermare la correttezza dell'operato del professionista delegato.
In data 17.2.2017 il G.E. ha disposto il trasferimento dell'immobile sito in Ispica, c.so Umberto I n. 76,
pagina 3 di 5 di nuda proprietà delle attrici e in usufrutto a AR SI, in favore di e Controparte_1 contestualmente ha ordinato alle debitrici esecutate di rilasciare l'immobile. Dopo un tentativo infruttuoso di rilascio, in data 25.8.2017 il G.E. ha nuovamente ordinato alle debitrici di rilasciare l'immobile libero da persone e vuoto da cose, autorizzando l'ausilio della Forza Pubblica se necessario.
In data 15.2.2018 il professionista delegato, con l'ausilio dei Carabinieri del Comune di Ispica, ha effettuato accesso forzoso nell'immobile e ha redatto verbale delle operazioni compiute, attestando che
“l'immobile è risultato abbandonato, disabitato ed è stato rinvenuto con mobili e suppellettili” ed ha proceduto ad una sommaria ricognizione degli stessi, anche a mezzo di documentazione fotografica. A seguito di ciò, in data 22.2.2018, l'avv. ON ha intimato ex art. 560 c.p.c. a AR SI, e “di provvedere all'asporto dei beni mobili e documenti ancora presenti Parte_1 Parte_2 nell'immobile, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto”, avvisandole che
“qualora l'asporto non sia eseguito entro il suddetto termine, i beni ed i documenti verranno considerati abbandonati e la sottoscritta, salvo diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione, ne disporrà la distruzione e lo smaltimento” (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta di . CP_1
Come risulta dalla documentazione allegata dalle parti convenute, tale avviso è stato correttamente e tempestivamente notificato alle nude proprietarie e all'usufruttuaria, sia personalmente (eccezion fatta per ) che per il tramite del loro procuratore costituito nel procedimento di esecuzione, Parte_2 avv. Segnatamente, le notifiche all'indirizzo pec dell'avv. sono state effettuate in CP_4 CP_4 data 23.2.2018; la notifica nei confronti di AR SI personalmente si è perfezionata in data
27.2.2018 mediante consegna alla figlia convivente;
la notifica nei confronti di Parte_1 personalmente si è perfezionata in data 9.3.2018, mediante procedimento ex art. 140 c.p.c. (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta di . Le riceventi sono, tuttavia, rimaste inerti. CP_1
Decorsi i termini intimati, in data 10.4.2018 il professionista delegato ha presentato al Giudice dell'Esecuzione istanza di autorizzazione allo sgombero dell'immobile e di immissione in possesso dell'aggiudicataria e, mediante colloquio verbale, il G.E. ha disposto di effettuare una stima sommaria del valore dei beni abbandonati. In esecuzione di ciò, l'avv. ON ha conferito incarico ad un falegname di fiducia, , che ha proceduto ad un'osservazione dei mobili e ha ritenuto Controparte_5 che “tenuto conto delle cattive condizioni manutentive in cui si trovano detti beni […] pur avendo un valore intrinseco che oscilla tra € 2.000,00 ed € 3.000,00, non siano di facile commerciabilità, a meno di trovare un estimatore disponibile ad effettuare un opportuno e costoso restauro” (cfr. all. 6 comparsa di costituzione e risposta di . In data 30.5.2018, il G.E. ha, pertanto, disposto di CP_1 procedersi ai sensi dell'art. 609 c.p.c.
A questo punto, il professionista delegato ha proceduto ai sensi dell'art. 609 c. 2 c.p.c., in base al quale
“quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”. Nel caso di specie le non hanno reclamato i beni Pt_1 mobili contenuti nell'immobile, né risulta il pagamento anticipato delle spese di custodia (verosimilmente superiori al valore dei beni), per cui, accertata l'inutilità del tentativo di vendita, l'avv. ON ha correttamente considerato tali beni come abbandonati.
Nel frattempo, in data 20.6.2018, l'aggiudicataria dell'immobile ha dichiarato “la Controparte_1 propria disponibilità – al fine di entrare immediatamente in possesso dell'immobile di cui al citato decreto di trasferimento – ad accettare la consegna dell'immobile in questione pur non essendo sgombro da cose, a condizione la S.V. voglia autorizzare la sottoscritta ad eliminare, anche mediante
pagina 4 di 5 distruzione, tutto quanto si trova all'interno della casa, senza che mai eventuali proprietari dei mobili in parola possano opporre alcunché alla sottoscritta o accampare pretesa di qualsivoglia natura” (cfr. all. 7 comparsa di costituzione e risposta di . CP_1
In data 2.7.2018, il professionista delegato ha, pertanto, proceduto a consegnare alla le chiavi CP_1 di accesso all'immobile, redigendo apposito verbale da cui risulta che “tale adempimento consegue alla rinuncia da parte dell'aggiudicataria allo sgombero dei mobili e suppellettili relitti, all'interno del locale, con liberatoria della procedura da ogni onere conseguente. La scrivente, previa interlocuzione con il G.E., acconsente a tale rinuncia” (cfr. all. 11 comparsa di costituzione e risposta dell'avv. ON).
Da quanto esposto si desume che il professionista delegato ha esercitato l'incarico conferitole in maniera corretta e diligente ed in ossequio alle prescrizioni impartite dal G.E.
Di contro, non assumono alcun rilievo le note inviate dalle parti attrici a e all'avv. Controparte_1
AL ON, aventi ad oggetto la richiesta di indicazione del luogo di deposito dei beni mobili rinvenuti all'interno dell'abitazione e delle modalità di riconsegna degli stessi (cfr. doc. 4, 7 e 8 dell'atto di citazione). Tali note sono, infatti, state inviate solo il 29.11.2019, il 20.2.2020 e il 3.3.2020, cioè oltre un anno dopo la consegna dell'immobile all'aggiudicataria e a seguito di un periodo di prolungata inerzia delle attrici. Prima di questo momento, nonostante la regolare ricezione dell'avviso di sgombero, le non hanno compiuto alcun atto dimostrativo di interesse nei confronti dei beni Pt_1 mobili lasciati all'interno dell'abitazione, facendo correttamente presumere che gli stessi fossero stati abbandonati.
Per tutto quanto sopra esposto deve essere rigettata la domanda delle parti attrici.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2683/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2 condanna in solido e al pagamento, in favore solidale di Parte_1 Parte_2 CP_1
e di ON AL, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre al
[...] rimborso spese generali, Iva e cpa.
Ragusa, 17/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2683/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti GAETANO BARONE, ANGELA BARONE e C.F._2 GIOVANNI CASSI'; ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICO Controparte_1 C.F._3
PIETRO VALERIA SIGONA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDILIGGIERI C.F._4
RAFFAELE
CONVENUTE
OGGETTO
Azione restitutoria/risarcitoria
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
- dire tenuta e condannare, per le causali in narrativa, la sig.ra , quale persona Controparte_1 designata dalla custode alla detenzione materiale, a consegnare immediatamente alle istanti tutti i beni mobili (arredi, suppellettili, elettrodomestici, quadri etc.) compresi nell'inventario ed alligata documentazione fotografica del 15 febbraio 2018, redatto nel procedimento esecutivo n. 148/2007, ed in alternativa, in caso di mancata consegna anche parziale dei beni anzidetti, condannare la stessa al risarcimento dei danni nell'importo corrispondente al valore venale dei beni non consegnati alla data dell'inventario, come determinato da eligenda consulenza estimativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
in caso di mancata integrale consegna dei beni mobili inventariati nella loro integrità, condannare la convenuta avv. AL ON, anche in solido, quale ausiliaria del giudice, al risarcimento dei danni, per la mancata osservanza degli adempimenti di cui all'art.609 c.p.c., nell'importo determinato da eligenda consulenza estimativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con la condanna delle convenute in solido alle spese processuali.
Per la convenuta : Controparte_1
pagina 1 di 5 - rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in premessa meglio specificati. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la convenuta AL ON:
- in via preliminare ritenere e dichiarare: la nullità dell'atto di citazione per la mancata esatta individuazione dell'oggetto della pretesa risarcitoria, e, comunque, per la incertezza circa il quantum della richiesta risarcitoria;
mancanza di legittimazione attiva per i motivi di cui in premessa;
nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare le attrici al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e esponevano che con atto Parte_1 Parte_2 di donazione dell'1.10.2004 la madre trasferiva loro la nuda proprietà del fabbricato CP_2 abitativo sito in Ispica, c.so Umberto I n. 76. Con atto di pignoramento notificato in data 5.11.2007 ad istanza della tale immobile veniva sottoposto ad Controparte_3 esecuzione immobiliare (procedimento esecutivo iscritto al n. 148/2007 R.E. del Tribunale di Ragusa, poi riunito al procedimento ivi pendente al n. 112/2004 R.E.) e successivamente aggiudicato e trasferito a . All'interno del fabbricato si trovavano vari oggetti di proprietà delle attrici, che Controparte_1 le stesse non provvedevano ad asportare in sede di rilascio dell'immobile.
Le asseriscono di aver più volte sollecitato la e l'avv. ON, professionista delegato Pt_1 CP_1 alla vendita, ad indicare le modalità di riconsegna di tali beni, ovvero il luogo del loro deposito, ma tali richieste sono rimaste inevase. Solo in data 28.2.2020 l'avv. ON rendeva noto che, avendo considerato i beni mobili privi di valore, l'immobile era stato consegnato all'aggiudicataria senza preventivamente procedere al loro asporto e alla loro stima.
Le attrici proponevano, pertanto, la presente domanda al fine di ottenere la restituzione dei beni di loro proprietà contenuti all'interno dell'immobile sottoposto a procedimento esecutivo e aggiudicato alla o, in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della loro perdita. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che sosteneva la Controparte_1 correttezza dell'operato del professionista delegato. Segnatamente, deduceva che dopo infruttuosi tentativi, in data 15.2.2018, l'avv. AL ON, insieme ai Carabinieri del Comune di Ispica, eseguiva l'ordine di liberazione dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva disposto dal G.E., dando atto che “l'immobile è risultato abbandonato, disabitato ed è stato rinvenuto con mobili e suppellettili della cui presenza si darà avviso ai debitori” e redigendo sommario inventario dei beni con allegata documentazione fotografica. Successivamente, con atto notificato in data 22.2.2018, l'avv. ON intimava alle attrici di provvedere all'asporto dei beni mobili e dei documenti ancora presenti nell'immobile entro il termine di trenta giorni, avvisandole che, se non avessero provveduto, i beni sarebbero stati considerati abbandonati e sottoposti a distruzione e smaltimento. Decorsi i termini e stante il perdurare dell'inerzia, in data 10.4.2018 il professionista delegato presentava istanza di autorizzazione allo sgombero dell'immobile al G.E., che disponeva verbalmente di effettuare la stima sommaria del valore dei beni abbandonati. Accertato, a mezzo di falegname di fiducia, che i beni, a causa delle loro cattive condizioni manutentive, non erano di facile commerciabilità senza prima procedere ad un oneroso restauro, il G.E. disponeva di procedersi a norma dell'art. 609 c.p.c. A seguito di ulteriore inerzia delle attrici, la comunicava al G.E. e al professionista delegato la propria CP_1 disponibilità ad accettare la consegna dell'immobile nello stato in cui si trovava, se autorizzata ad eliminare quanto rinvenuto al suo interno. Successivamente, l'aggiudicataria veniva immessa nel possesso dell'immobile.
pagina 2 di 5 In data 25.11.2021 si costituiva tardivamente in giudizio l'avv. AL ON, in qualità di professionista delegato, preliminarmente eccependo: la nullità dell'atto di citazione per la mancata specifica indicazione dei beni di cui si chiede la restituzione e del danno patito;
la carenza di legittimazione attiva delle attrici, mere nude proprietarie dell'immobile di cui era usufruttuaria AR SI, presumibilmente titolare dei beni mobili contenuti al suo interno. Nel merito, affermava di aver correttamente adempiuto all'incarico ricevuto, ricostruendo la cronologia degli eventi.
Rigettate le richieste istruttorie, con provvedimento del 4.12.2024 la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Preliminarmente, appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle sollevata Pt_1 dalla convenuta avv. AL ON.
Anzitutto, tale eccezione è proponibile nonostante la tardiva costituzione in giudizio della parte. Invero, la giurisprudenza afferma che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […] A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass., SS.UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, le attrici erano titolari della mera nuda proprietà dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva, acquistata a mezzo di donazione dalla madre che era a sua volta, CP_2 al momento della donazione, anch'essa nuda proprietaria del bene. L'usufrutto del bene è sempre appartenuto a AR SI, nonna materna delle attrici, che ha verosimilmente goduto dell'immobile fino al momento del suo sgombero. Deve, pertanto, presumersi che i beni mobili rinvenuti all'interno dell'abitazione fossero di proprietà dell'usufruttuaria, non avendo le attrici dimostrato il contrario.
A tal fine non può dirsi sufficiente la dichiarazione scritta a mano da che attesta “che CP_2 nella nuda proprietà della casa di via Umberto I n. 76 Ispica donata con atto notarile del 1° Per_1 Ottobre 2004 erano compresi tutti gli oggetti che vi erano contenuti e che la rendevano abitabile” (cfr. all. memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 delle parti attrici). La circostanza non trova, infatti, riscontro nell'atto di donazione dell'1.10.2004 versato in atti, che afferma genericamente “il bene è donato nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova”, senza specificare di cosa si componga tale stato di fatto (cfr. art. 2 atto di donazione).
Peraltro, nel verbale redatto dal professionista delegato in data 15.2.2018, contestualmente all'accesso forzoso nell'immobile, si dà atto che “a vista i mobili ancora presenti appaiono in fase di spostamento ai fini del trasloco” (cfr. all. 3 atto di citazione). Da ciò si desume che le parti attrici hanno provveduto ad un parziale sgombero dell'immobile, ma hanno lasciato al suo interno taluni beni, verosimilmente perché di proprietà altrui (usufruttuaria), oltre che per loro privi di interesse. Vds. verbale di accesso all'immobile del PD del 13.9.2027, ove risulta la presenza di , e che la stessa riferisce di Parte_2 aver già iniziato lo sgombero della casa e chiede un congruo termine per completare la liberazione.
Appare comunque opportuno esaminare anche il merito della controversia ed affermare la correttezza dell'operato del professionista delegato.
In data 17.2.2017 il G.E. ha disposto il trasferimento dell'immobile sito in Ispica, c.so Umberto I n. 76,
pagina 3 di 5 di nuda proprietà delle attrici e in usufrutto a AR SI, in favore di e Controparte_1 contestualmente ha ordinato alle debitrici esecutate di rilasciare l'immobile. Dopo un tentativo infruttuoso di rilascio, in data 25.8.2017 il G.E. ha nuovamente ordinato alle debitrici di rilasciare l'immobile libero da persone e vuoto da cose, autorizzando l'ausilio della Forza Pubblica se necessario.
In data 15.2.2018 il professionista delegato, con l'ausilio dei Carabinieri del Comune di Ispica, ha effettuato accesso forzoso nell'immobile e ha redatto verbale delle operazioni compiute, attestando che
“l'immobile è risultato abbandonato, disabitato ed è stato rinvenuto con mobili e suppellettili” ed ha proceduto ad una sommaria ricognizione degli stessi, anche a mezzo di documentazione fotografica. A seguito di ciò, in data 22.2.2018, l'avv. ON ha intimato ex art. 560 c.p.c. a AR SI, e “di provvedere all'asporto dei beni mobili e documenti ancora presenti Parte_1 Parte_2 nell'immobile, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto”, avvisandole che
“qualora l'asporto non sia eseguito entro il suddetto termine, i beni ed i documenti verranno considerati abbandonati e la sottoscritta, salvo diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione, ne disporrà la distruzione e lo smaltimento” (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta di . CP_1
Come risulta dalla documentazione allegata dalle parti convenute, tale avviso è stato correttamente e tempestivamente notificato alle nude proprietarie e all'usufruttuaria, sia personalmente (eccezion fatta per ) che per il tramite del loro procuratore costituito nel procedimento di esecuzione, Parte_2 avv. Segnatamente, le notifiche all'indirizzo pec dell'avv. sono state effettuate in CP_4 CP_4 data 23.2.2018; la notifica nei confronti di AR SI personalmente si è perfezionata in data
27.2.2018 mediante consegna alla figlia convivente;
la notifica nei confronti di Parte_1 personalmente si è perfezionata in data 9.3.2018, mediante procedimento ex art. 140 c.p.c. (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta di . Le riceventi sono, tuttavia, rimaste inerti. CP_1
Decorsi i termini intimati, in data 10.4.2018 il professionista delegato ha presentato al Giudice dell'Esecuzione istanza di autorizzazione allo sgombero dell'immobile e di immissione in possesso dell'aggiudicataria e, mediante colloquio verbale, il G.E. ha disposto di effettuare una stima sommaria del valore dei beni abbandonati. In esecuzione di ciò, l'avv. ON ha conferito incarico ad un falegname di fiducia, , che ha proceduto ad un'osservazione dei mobili e ha ritenuto Controparte_5 che “tenuto conto delle cattive condizioni manutentive in cui si trovano detti beni […] pur avendo un valore intrinseco che oscilla tra € 2.000,00 ed € 3.000,00, non siano di facile commerciabilità, a meno di trovare un estimatore disponibile ad effettuare un opportuno e costoso restauro” (cfr. all. 6 comparsa di costituzione e risposta di . In data 30.5.2018, il G.E. ha, pertanto, disposto di CP_1 procedersi ai sensi dell'art. 609 c.p.c.
A questo punto, il professionista delegato ha proceduto ai sensi dell'art. 609 c. 2 c.p.c., in base al quale
“quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”. Nel caso di specie le non hanno reclamato i beni Pt_1 mobili contenuti nell'immobile, né risulta il pagamento anticipato delle spese di custodia (verosimilmente superiori al valore dei beni), per cui, accertata l'inutilità del tentativo di vendita, l'avv. ON ha correttamente considerato tali beni come abbandonati.
Nel frattempo, in data 20.6.2018, l'aggiudicataria dell'immobile ha dichiarato “la Controparte_1 propria disponibilità – al fine di entrare immediatamente in possesso dell'immobile di cui al citato decreto di trasferimento – ad accettare la consegna dell'immobile in questione pur non essendo sgombro da cose, a condizione la S.V. voglia autorizzare la sottoscritta ad eliminare, anche mediante
pagina 4 di 5 distruzione, tutto quanto si trova all'interno della casa, senza che mai eventuali proprietari dei mobili in parola possano opporre alcunché alla sottoscritta o accampare pretesa di qualsivoglia natura” (cfr. all. 7 comparsa di costituzione e risposta di . CP_1
In data 2.7.2018, il professionista delegato ha, pertanto, proceduto a consegnare alla le chiavi CP_1 di accesso all'immobile, redigendo apposito verbale da cui risulta che “tale adempimento consegue alla rinuncia da parte dell'aggiudicataria allo sgombero dei mobili e suppellettili relitti, all'interno del locale, con liberatoria della procedura da ogni onere conseguente. La scrivente, previa interlocuzione con il G.E., acconsente a tale rinuncia” (cfr. all. 11 comparsa di costituzione e risposta dell'avv. ON).
Da quanto esposto si desume che il professionista delegato ha esercitato l'incarico conferitole in maniera corretta e diligente ed in ossequio alle prescrizioni impartite dal G.E.
Di contro, non assumono alcun rilievo le note inviate dalle parti attrici a e all'avv. Controparte_1
AL ON, aventi ad oggetto la richiesta di indicazione del luogo di deposito dei beni mobili rinvenuti all'interno dell'abitazione e delle modalità di riconsegna degli stessi (cfr. doc. 4, 7 e 8 dell'atto di citazione). Tali note sono, infatti, state inviate solo il 29.11.2019, il 20.2.2020 e il 3.3.2020, cioè oltre un anno dopo la consegna dell'immobile all'aggiudicataria e a seguito di un periodo di prolungata inerzia delle attrici. Prima di questo momento, nonostante la regolare ricezione dell'avviso di sgombero, le non hanno compiuto alcun atto dimostrativo di interesse nei confronti dei beni Pt_1 mobili lasciati all'interno dell'abitazione, facendo correttamente presumere che gli stessi fossero stati abbandonati.
Per tutto quanto sopra esposto deve essere rigettata la domanda delle parti attrici.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2683/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2 condanna in solido e al pagamento, in favore solidale di Parte_1 Parte_2 CP_1
e di ON AL, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre al
[...] rimborso spese generali, Iva e cpa.
Ragusa, 17/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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