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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 353 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Arnaldo Sperandii Parte_1 C.F._1
-attore-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Alessandro De Controparte_1 C.F._2
Paulis
-convenuto-
***
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Accertare e dichiarare la responsabilità della IG.ra , come persona Controparte_1 fisica e per suo nome e conto per il contratto in parola per la mostra LUXURY in Alba Adriatica e per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 quale saldo per le prestazioni e spese sostenute del IG. della somma di € 1.150,00 per le spese sostenute dal IG. Pt_1 Pt_1 per la negoziazione assistita per un ammontare complessivo di € 6.150,00 (Euro semilacentocinquanta//00)
o quella maggiore o minore somma che l'On.le Giudice adito riterrà di Giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di conferma della mostra sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze professionali oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”;
- PARTE CONVENUTA: “A) In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della SI.ra con tutte le conseguenze di legge;
B) Nel merito, rigettare la domanda attrice Controparte_1 perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre
1 al rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore della SI.ra ”. Controparte_1
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, in qualità di ConSIliera Comunale del al fine di ottenerne CP_1 Controparte_2 la condanna al pagamento della somma di euro 6.150,00 oltre accessori.
I-1.1. In particolare, l'attore a sostegno della propria pretesa ha allegato e dedotto che:
- in data 01.04.2016 la , in qualità di ConSIliera Comunale con incarico di CP_1 organizzatrice delle manifestazioni estive, aveva chiesto all'odierno attore di organizzare, in occasione del 60° Anniversario della Fondazione del Comune di Alba Adriatica, una mostra avente ad oggetto accessori di lusso;
- la mostra denominata “LUXURY”, si sarebbe dovuta tenere dal mese di luglio 2016 al mese di settembre 2016 presso la Villa Comunale Flaiani di Alba Adriatica, e per la quale era stato concordato verbalmente un compenso pari ad euro 6.000,00;
- in data 17.06.20216 aveva ricevuto dalla un acconto, in contati, di euro CP_1
1.000,00;
- nei giorni a seguire aveva richiesto, senza ricevere riscontro alcuno, alla la CP_1 disponibilità dei locali presso i quali poter procedere all'allestimento della mostra;
- nei mesi a seguire, nonostante i ripetuti solleciti, dal e dalla ConSIliera Comunale CP_2 non era pervenuto alcun riscontro.
I-2. Si è tardivamente costituita , impugnando e contestando l'avversa pretesa Controparte_1 ed eccependo, in via preliminare e principale il difetto di legittimazione passiva dal momento che la stessa, in veste di rappresentante dell'Ente era stata incaricata, per suo conto, di gestire l'organizzazione delle manifestazioni durante il periodo estivo, non avendo la stessa assunto alcuna obbligazione in proprio e in favore dell'attore.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 al cui esito, con ordinanza del
29.01.2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22.04.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda di parte attrice va respinta in ragione del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la legitimatio ad causam, attiva e passiva,
2 consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione, da parte dell'attore, di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. S.U., n.
2951/2016, Cass., nn. 16904/2018, Cass. n. 24070/2021).
Mentre dunque la legittimazione ad agire e a contraddire si colloca sul piano delle condizioni dell'azione, attenendo alla valida costituzione del rapporto giuridico processuale (al pari dell'interesse e dei c.d. presupposti processuali), la titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva e passiva investe il rapporto giuridico sostanziale e impinge il merito della controversia.
II-5. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della , in CP_1 quanto parte attrice ha enucleato la causa petendi appuntando la situazione giuridica soggettiva passiva in capo alla convenuta, la quale dunque ha piena legittimazione a contraddire. Quel che invece difetta in capo alla – e che consente di pervenire al rigetto nel merito della lite CP_1
– è la titolarità del debito pecuniario, non essendosi realizzata – sul piano del diritto sostanziale – alcuna fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio tra il e la . Quest'ultima, Pt_1 CP_1 infatti, ha sempre agito in rappresentanza dell'Ente comunale e mai in proprio. Come del resto emerge dalla stessa prospettazione di parte attrice, infatti, il destinatario ultimo dell'attività nella quale il si è impegnato nell'estate del 2016 è da individuarsi nel Comune di Alba Adriatica, Pt_1 eventualmente tenuto – nel caso di positivo vaglio di tutti i presupposti costitutivi del diritto di credito del in questa sede non operabile – al pagamento della somma richiesta. Pt_1
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., tenuto conto dell'attività concretamente svolta, della semplicità dell'affare e delle questioni concretamente esaminate).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
3 ei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 353 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Arnaldo Sperandii Parte_1 C.F._1
-attore-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Alessandro De Controparte_1 C.F._2
Paulis
-convenuto-
***
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Accertare e dichiarare la responsabilità della IG.ra , come persona Controparte_1 fisica e per suo nome e conto per il contratto in parola per la mostra LUXURY in Alba Adriatica e per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 quale saldo per le prestazioni e spese sostenute del IG. della somma di € 1.150,00 per le spese sostenute dal IG. Pt_1 Pt_1 per la negoziazione assistita per un ammontare complessivo di € 6.150,00 (Euro semilacentocinquanta//00)
o quella maggiore o minore somma che l'On.le Giudice adito riterrà di Giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di conferma della mostra sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze professionali oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”;
- PARTE CONVENUTA: “A) In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della SI.ra con tutte le conseguenze di legge;
B) Nel merito, rigettare la domanda attrice Controparte_1 perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre
1 al rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore della SI.ra ”. Controparte_1
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, in qualità di ConSIliera Comunale del al fine di ottenerne CP_1 Controparte_2 la condanna al pagamento della somma di euro 6.150,00 oltre accessori.
I-1.1. In particolare, l'attore a sostegno della propria pretesa ha allegato e dedotto che:
- in data 01.04.2016 la , in qualità di ConSIliera Comunale con incarico di CP_1 organizzatrice delle manifestazioni estive, aveva chiesto all'odierno attore di organizzare, in occasione del 60° Anniversario della Fondazione del Comune di Alba Adriatica, una mostra avente ad oggetto accessori di lusso;
- la mostra denominata “LUXURY”, si sarebbe dovuta tenere dal mese di luglio 2016 al mese di settembre 2016 presso la Villa Comunale Flaiani di Alba Adriatica, e per la quale era stato concordato verbalmente un compenso pari ad euro 6.000,00;
- in data 17.06.20216 aveva ricevuto dalla un acconto, in contati, di euro CP_1
1.000,00;
- nei giorni a seguire aveva richiesto, senza ricevere riscontro alcuno, alla la CP_1 disponibilità dei locali presso i quali poter procedere all'allestimento della mostra;
- nei mesi a seguire, nonostante i ripetuti solleciti, dal e dalla ConSIliera Comunale CP_2 non era pervenuto alcun riscontro.
I-2. Si è tardivamente costituita , impugnando e contestando l'avversa pretesa Controparte_1 ed eccependo, in via preliminare e principale il difetto di legittimazione passiva dal momento che la stessa, in veste di rappresentante dell'Ente era stata incaricata, per suo conto, di gestire l'organizzazione delle manifestazioni durante il periodo estivo, non avendo la stessa assunto alcuna obbligazione in proprio e in favore dell'attore.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 al cui esito, con ordinanza del
29.01.2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22.04.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda di parte attrice va respinta in ragione del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la legitimatio ad causam, attiva e passiva,
2 consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione, da parte dell'attore, di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. S.U., n.
2951/2016, Cass., nn. 16904/2018, Cass. n. 24070/2021).
Mentre dunque la legittimazione ad agire e a contraddire si colloca sul piano delle condizioni dell'azione, attenendo alla valida costituzione del rapporto giuridico processuale (al pari dell'interesse e dei c.d. presupposti processuali), la titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva e passiva investe il rapporto giuridico sostanziale e impinge il merito della controversia.
II-5. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della , in CP_1 quanto parte attrice ha enucleato la causa petendi appuntando la situazione giuridica soggettiva passiva in capo alla convenuta, la quale dunque ha piena legittimazione a contraddire. Quel che invece difetta in capo alla – e che consente di pervenire al rigetto nel merito della lite CP_1
– è la titolarità del debito pecuniario, non essendosi realizzata – sul piano del diritto sostanziale – alcuna fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio tra il e la . Quest'ultima, Pt_1 CP_1 infatti, ha sempre agito in rappresentanza dell'Ente comunale e mai in proprio. Come del resto emerge dalla stessa prospettazione di parte attrice, infatti, il destinatario ultimo dell'attività nella quale il si è impegnato nell'estate del 2016 è da individuarsi nel Comune di Alba Adriatica, Pt_1 eventualmente tenuto – nel caso di positivo vaglio di tutti i presupposti costitutivi del diritto di credito del in questa sede non operabile – al pagamento della somma richiesta. Pt_1
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., tenuto conto dell'attività concretamente svolta, della semplicità dell'affare e delle questioni concretamente esaminate).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
3 ei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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