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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7562/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7562/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.01.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Iacangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Biancamano n. 14, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Agrate Brianza, Via Sandro Pertini n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela E. Arcuri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, P.zza G. Garibaldi n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale relativamente allo status con sentenza non definitiva n. 1341/2022, emessa dal Tribunale di Monza in data 09.06.2022 e pubblicata in data 31.06.2022 e, successivamente, il giudizio è stato definito con sentenza definitiva n. 451/2022, emessa dal Tribunale di Monza in data 01.02.2024 e pubblicata in data 12.02.2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. III. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. IV. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 15.11.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Vimercate (MB) il giorno 31.07.2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ornago, anno 2014, n. 7, Parte II, Serie C); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ornago (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7562/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.01.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Iacangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Biancamano n. 14, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Agrate Brianza, Via Sandro Pertini n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela E. Arcuri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, P.zza G. Garibaldi n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale relativamente allo status con sentenza non definitiva n. 1341/2022, emessa dal Tribunale di Monza in data 09.06.2022 e pubblicata in data 31.06.2022 e, successivamente, il giudizio è stato definito con sentenza definitiva n. 451/2022, emessa dal Tribunale di Monza in data 01.02.2024 e pubblicata in data 12.02.2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. III. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. IV. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 15.11.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Vimercate (MB) il giorno 31.07.2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ornago, anno 2014, n. 7, Parte II, Serie C); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ornago (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi