TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2747/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pagamento fatture contratto manutenzione impianto ascensore.
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Mauro Di Chicco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Lavello (PZ) alla Via G. Bruno n° 3/a, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Marcheselli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rossini in Potenza
Pagina 1 di 12 alla Via Degli Oleandri n. 11, giusta procura generale alle liti Rep. 128.887, Racc.
40.441, depositata in atti unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20/04/2022; pec indicata in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le note depositate, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con decreto n. 643/2020, emesso in data 05/08/2020, notificato all'ingiunto in data 25/09/2020, il Tribunale di Potenza, su ricorso della ingiungeva CP_1
all'opponente di pagare la somma di Euro 5.286,86 oltre interessi legali Parte_1
dalle scadenze al saldo, nonché spese e competenze della fase monitoria, credito fondato su n. 23 fatture impagate e riferite all'attività di manutenzione all'ascensore condominiale eseguita dalla società opposta dal 2013 al 2018.
• Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 03/11/2020, il in persona del legale rappresentante p.t., proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca,
Pagina 2 di 12 assumendo l'inesistenza del rapporto contrattuale con l'opposta e l'errata quantificazione dell'importo richiesto poiché l'importo pari ad €. 101,28, anch'esso oggetto di ingiunzione, non risultava oggetto di fattura emessa e pertanto non rientrante nella contabilità dell'opposta, come da registro delle fatture con autentica notarile depositato in atti.
In particolare l'opponente deduceva che tra lo stesso e la Parte_1 CP_1
non era intercorso alcun contratto di manutenzione dell'ascensore condominiale, non avendo sottoscritto con l'opposta alcun contratto, né risultavano eseguite le prestazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione in quanto nessuno dei rapporti di esecuzione veniva sottoscritto dall'amministratore; fatture, tra l'altro, non idonee a fornire la prova del dedotto rapporto contrattuale ed esecuzione delle prestazioni ivi indicate in quanto documenti di formazione unilaterale, predisposti da parte opposta, espressamente contestati.
Deduceva, inoltre, che la somma richiesta, oltre a non essere dovuta per i motivi dedotti, risultava anche errata nel quantum poiché la fattura n. 3933392 del
20/12/2012 di importo pari ad €. 101,28, non risultava emessa in quanto non rinvenibile nelle registrazioni della contabilità di parte opposta, come da estratto notarile depositato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, adversis reiectis: accogliere in ogni sua parte la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.
643/2020 emesso il 05/08/2020 dal Tribunale di Potenza notificato al Parte_1
in data 25/09/2020 in quanto inammissibile, infondato, non provato e/o
[...]
comunque errato nella pretesa creditoria. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio>.
Pagina 3 di 12 • Con comparsa depositata nel fascicolo telematico in data 12/04/2021 si costituiva in giudizio la chiedendo, previa concessione della provvisoria CP_1
esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
A fondamento della pretesa creditoria, la società opposta deduceva che il rapporto tra opposta ed il derivava da contratto di manutenzione dell'ascensore Parte_1
condominiale sottoscritto in data 05/07/2010 dal con la Parte_1 Controparte_2
come da contratto depositato in atti;
successivamente, in data 09/07/2010, la
[...]
comunicava all'opponente l'avvenuta cessione del CP_2 Parte_1
menzionato contratto alla I.B.V. ing. Bendetto Vinigiani s.r.l. che lo stesso
Condominio sottoscriveva per conoscenza ed accettazione;
in data 21/12/2012
l'opposta a mezzo di atto pubblico indicato in atti e riportato nella visura CP_1
camerale storica dell'opposta depositata in giudizio, acquistava l'azienda I.B.V. ing.
Bendetto Vinigiani s.r.l., così subentrando in tutti i contratti in essere della stessa, compreso quello oggetto del rapporto su cui si fonda l'ingiunzione opposta;
all'esito del trasferimento di azienda predetto, subentrata nel contratto di CP_1
manutenzione sin dal gennaio 2013, provvedeva a prestare i servizi di cui al menzionato contratto come da rapporti di servizio che venivano sottoscritti da un condomino presente al momento della manutenzione in assenza dell'amministratore; per le attività espletate venivano emesse relative fatture che, nonostante i ripetuti solleciti, rimanevano insolute e, pertanto, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Precisava inoltre che parte delle fatture emesse venivano pagate con bonifico dall'opponente, mentre l'importo di €. 101,28, contestato dal , si riferiva Parte_1
ad un saldo impagato di fatture precedentemente emesse dalla cedente I.B.V., e
Pagina 4 di 12 pertanto oggetto della somma ingiunta, determinata, quest'ultima, detratti gli unici pagamenti effettuati all'opposta (€. 622,64 bonifico su fatture dell'opposta, più €.
300,00 in acconto su fatture emesse da I.B.V.).
pertanto, ritenuti infondati i motivi di opposizione - sia sull'inesistenza CP_1
del rapporto contrattuale, al contrario sussistente all'esito delle vicende descritte in virtù di quanto disposto dall'art. 2558 c.c., sia sulla quantificazione dell'importo oggetto di ingiunzione per aver eseguito gli interventi manutentivi di cui alle fatture prodotte, come da rapporti di intervento in atti, sottoscritti dai condomini - chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, sull'intera somma ingiunta, ovvero sulla minore somma, non oggetto di contestazione, derivante da quella in decreto opposto detratto l'importo contestato di €. 101,28; nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva condannare parte opponente al pagamento della somma di €. 5.286,86 in virtù del contratto intercorso, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria espletata, oltre interessi dalle rispettive scadenze al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
• Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali richieste, nonché l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente, ritenuta la stessa matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni, precisate nei termini indicati, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
19/02/2025, svolta in modalità cartolare, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 5 di 12
1. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della documentazione, prodotta nella fase monitoria, ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
2. Ciò detto, dall'istruttoria svolta, integrata dalle allegazioni documentali,
l'opposizione risulta solo parzialmente fondata per i motivi appresso specificati, ciò determinando, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.1 Parte opposta ha adempiuto agli oneri probatori posti a suo carico nei limiti appresso indicati.
2.1.1 Le ragioni della pretesa creditoria si basano sull'esistenza di un rapporto giuridico (titolo contrattuale) instauratosi tra il Condominio opposto e la
[...]
giusta contratto di servizi (manutenzione dell'impianto ascensore Controparte_2
condominiale), sottoscritto in data 05/07/2010, depositato in atti e non contestato da parte opponente.
Pagina 6 di 12 Seguiva in data 09/07/2010 la cessione del richiamato contratto da parte della alla I.B.V. ing. Bendetto Vinigiani s.r.l., circostanza altrettanto Controparte_2
non contestata poiché cessione espressamente accettata dal Condominio opponente, come da documentazione in atti.
Successivamente, come rilevabile dalla visura camerale storica della società opposta, quest'ultima acquistava in data 21/12/2012 per atto pubblico (Notaio
Rep. 103255, atto depositato presso la Camera di Commercio in Persona_1
data 21/01/2013) l'azienda I.B.V. ing. Bendetto Vinigiani s.r.l., così subentrando
“ipso iure” nei contratti in essere al momento dell'acquisto e, pertanto, anche nel richiamato contratto di appalto di servizi, secondo quanto disposto dall'art. 2558
c.c., non risultando detto contratto di carattere personale, ovvero caratterizzato dal cd. intuitu personae, ma necessario per lo svolgimento dell'attività produttiva dell'azienda ceduta, norma di carattere speciale derogativa della disciplina civilistica generale in materia di cessione dei singoli contratti di cui all'art. 1406 c.c. ove è previsto il consenso del terzo ceduto.
In merito, infatti, richiamando il disposto della norma citata, per pacifico orientamento giurisprudenziale l'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o
"ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 23/12/2014)> [Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza, 03/01/2020, n. 15 (rv. 656332-01)]; inoltre, in merito alla facoltà riconosciuta al terzo contraente di recedere dal contratto per giusta causa, la
Suprema Corte ha anche stabilito che l'art. 2558 cod. civ. - il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni
Pagina 7 di 12 corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa.> [Cass. Civ., Sez. III, 07/12/2005, n. 27011 (rv. 586024)], precisando, altresì, che è onere della parte acquirente fornire la prova dell'avvenuta conoscenza da parte del terzo ceduto dell'avvenuta comunicazione della cessione al solo fine di esercitare il diritto di recesso sussistendone la giusta causa [“Il trasferimento
d'azienda comporta a norma dell'art. 2558 c.c. (salvo patto contrario) la cessione
"ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, escludendosi l'applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall'art. 1407 c.c., in quanto il comma 2 del cit. art.
2558 ricollega alla notizia del trasferimento dell'azienda e non già del contratto la facoltà di recedere dallo stesso, così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell'azienda. Resta a carico di chi invoca gli effetti della cessione la dimostrazione della notizia o della conoscenza del trasferimento dell'azienda, avuta dal terzo contraente, nonché del momento in cui detta notizia sia a questi pervenuta
(nella specie in base a tali principi la S.C. ha annullato la decisione di merito che,
Pagina 8 di 12 presupponendo come necessaria una attività positiva di comunicazione da parte della società cedente la azienda, non aveva indagato sui fatti in base ai quali detta società assumeva risultasse provato che il terzo contraente avesse avuto notizia del trasferimento, senza poi recedere)” -Cass. civ., Sez. I, 08/06/1994, n. 5534 (rv.
486928)].
Ciò precisato, parte opposta deve ritenersi legittimamente subentrata nel contratto stipulato tra l'opponente e l'originaria società manutentrice, avendo, altresì, fornito la prova dell'avvenuta conoscenza da parte del opponente Parte_1
dell'avvenuta cessione in quanto l'amministratore del Condominio, in sede di interrogatorio formale, ammetteva che la aveva effettuato interventi di CP_1
manutenzione sull'ascensore condominiale (cfr. dichiarazione resa dall'Amministratore all'udienza del 12/06/2024: “… posso Parte_2
dire che la faceva la manutenzione dell'ascensore condominiale, ma non CP_1
ricordo con precisione la frequenza degli interventi”) e ciò, per quanto detto, solo ai fini della possibilità di esercizio del diritto di recesso ex art. 2558, 2° comma, c.c., in ogni caso non esercitato dall'opponente, a prescindere della sussistenza o meno delle condizioni per recedere (giusta causa).
2.1.2 Accertata la sussistenza della fonte negoziale posta alla base della pretesa creditoria, in merito al quantum la stessa opposta ha fornito la prova dell'esecuzione degli interventi programmati, come previsti da contratto, nonché dell'ulteriore attività extracontratto riferita all'intervento di installazione e programmazione del modulo “sim” nonché l'intervento per riattivare l'impianto bloccatosi con persone all'interno della cabina;
tali circostanze, documentate con le relative fatture e rapporti di intervento depositati in atti, risultano pienamente confermate dai testimoni escussi, ed in particolare dal Sig. che, dichiarato essere Testimone_1
dipendente della con qualifica di manutentore tecnico, all'udienza del CP_1
Pagina 9 di 12 12/06/2024 confermava di aver eseguito, dal 2013 al 2018, personalmente le periodiche manutenzioni presso l'ascensore condominiale di parte opponente redigendo i relativi rapporti di intervento (“è vera la circostanza in quanto ero io il manutentore che faceva periodicamente la manutenzione, redigendo i relativi rapporti di intervento”); confermava inoltre di aver personalmente installato il dispositivo bidirezionale GSM con successivo aggiornamento del dispositivo
(“confermo la circostanza e preciso che fui io stesso a montare ed aggiornare il dispositivo”); confermava, infine, di aver eseguito personalmente l'intervento richiesto di sbloccaggio dell'impianto con persone in cabina, descrivendo le modalità di richiesta intervento (“dichiaro che le chiamate arrivano al call center ove vengono registrate e se non ricordo male provvidi io stesso all'intervento”); anche l'ulteriore teste , sentita alla stessa udienza, confermava gli interventi di cui Testimone_2
alle fatture impagate e la redazione dei relativi rapporti in quanto, dipendente CP_1
con mansioni commerciali-amministrative, provvedeva ella stessa alla ricezione delle schede di intervento ed archiviazione sulla scheda telematica dell'impianto in manutenzione, consultabile anche dalla sede centrale in Milano (cfr. testimonianza agli atti).
Non può, invece, ritenersi raggiunta la prova dell'omesso pagamento della residua somma di €. 101,28 relativa al saldo di fatture emesse dalle precedenti ditte manutentrici;
infatti, quanto affermato da parte opposta non ha trovato riscontro con l'attività istruttoria espletata, sia in sede di interrogatorio formale dell'amministratore del che dichiarava in merito di non ricordarsi della Parte_1
circostanza specifica, e sia all'esito dell'escussione dei testimoni, ai quali, per la verità, non veniva nemmeno posta la relativa domanda poiché, ovviamente, riferita ad interventi eseguiti da tecnici non dell'opposta e contabilizzati dalle amministrazioni di altre aziende.
Pagina 10 di 12 Quanto, infine, alla contestazione di parte opponente circa l'indeterminatezza dei tempi, modi e costi degli interventi, la stessa deve ritenersi infondata in quanto, contrariamente a quanto affermato dal , nel contratto oggetto delle Parte_1
vicende descritte, nel quale è subentrata l'opposta, sono chiaramente indicati la tipologia di interventi oggetto di contratto, la periodicità di quelli ordinari ed il relativo costo mensile del servizio fornito (€. 52,00 + 8,00) soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat, con fatturazione trimestrale, il tutto coincidente con le fatture oggetto di ingiunzione emesse da CP_1
In definitiva, per le motivazioni che precedono, va riconosciuto in favore dell'opposta un credito nei confronti dell'opponente in misura minore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, ovvero pari ad €. 5.185,58 (derivante dall'importo ingiunto di €. 5.286,86 detratto il credito non provato di €. 101,28) per il quale è stata raggiunta la prova della relativa debenza.
Conclusivamente, all'esito delle superiori motivazioni, l'opposizione proposta è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei termini che precedono, e, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'opposta, andrà condannata a corrispondere a quest'ultima la somma complessiva di €. 5.185,58 a cui andranno applicati gli interessi legali come richiesti dall'opposta.
3. Le spese del presente giudizio, tenuto conto dei motivi di opposizione ed all'esito della condanna di parte opponente, comunque al pagamento di un importo non sensibilmente inferiore rispetto all'originaria richiesta, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate sulla base dei valori medi tariffari di cui allo scaglione di riferimento del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2747/2020, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n° 643/2020 (R.G. 1831/2020), emesso dal Tribunale di Potenza in data 05/08/2020, pubblicato il 06/08/2020;
3) ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata dall'opposta e, CP_1
per l'effetto, CONDANNA l'opponente sito in Lavello Parte_1
(PZ) al Vico Catullo n.8, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dall'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, per quanto precisato e causali di cui in parte motiva, della somma di €. 5.185,58 oltre gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo;
4) CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
2.552,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali su detti compensi ed IVA e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 03/06/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2747/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pagamento fatture contratto manutenzione impianto ascensore.
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Mauro Di Chicco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Lavello (PZ) alla Via G. Bruno n° 3/a, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Marcheselli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rossini in Potenza
Pagina 1 di 12 alla Via Degli Oleandri n. 11, giusta procura generale alle liti Rep. 128.887, Racc.
40.441, depositata in atti unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20/04/2022; pec indicata in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le note depositate, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con decreto n. 643/2020, emesso in data 05/08/2020, notificato all'ingiunto in data 25/09/2020, il Tribunale di Potenza, su ricorso della ingiungeva CP_1
all'opponente di pagare la somma di Euro 5.286,86 oltre interessi legali Parte_1
dalle scadenze al saldo, nonché spese e competenze della fase monitoria, credito fondato su n. 23 fatture impagate e riferite all'attività di manutenzione all'ascensore condominiale eseguita dalla società opposta dal 2013 al 2018.
• Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 03/11/2020, il in persona del legale rappresentante p.t., proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca,
Pagina 2 di 12 assumendo l'inesistenza del rapporto contrattuale con l'opposta e l'errata quantificazione dell'importo richiesto poiché l'importo pari ad €. 101,28, anch'esso oggetto di ingiunzione, non risultava oggetto di fattura emessa e pertanto non rientrante nella contabilità dell'opposta, come da registro delle fatture con autentica notarile depositato in atti.
In particolare l'opponente deduceva che tra lo stesso e la Parte_1 CP_1
non era intercorso alcun contratto di manutenzione dell'ascensore condominiale, non avendo sottoscritto con l'opposta alcun contratto, né risultavano eseguite le prestazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione in quanto nessuno dei rapporti di esecuzione veniva sottoscritto dall'amministratore; fatture, tra l'altro, non idonee a fornire la prova del dedotto rapporto contrattuale ed esecuzione delle prestazioni ivi indicate in quanto documenti di formazione unilaterale, predisposti da parte opposta, espressamente contestati.
Deduceva, inoltre, che la somma richiesta, oltre a non essere dovuta per i motivi dedotti, risultava anche errata nel quantum poiché la fattura n. 3933392 del
20/12/2012 di importo pari ad €. 101,28, non risultava emessa in quanto non rinvenibile nelle registrazioni della contabilità di parte opposta, come da estratto notarile depositato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, adversis reiectis: accogliere in ogni sua parte la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.
643/2020 emesso il 05/08/2020 dal Tribunale di Potenza notificato al Parte_1
in data 25/09/2020 in quanto inammissibile, infondato, non provato e/o
[...]
comunque errato nella pretesa creditoria. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio>.
Pagina 3 di 12 • Con comparsa depositata nel fascicolo telematico in data 12/04/2021 si costituiva in giudizio la chiedendo, previa concessione della provvisoria CP_1
esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
A fondamento della pretesa creditoria, la società opposta deduceva che il rapporto tra opposta ed il derivava da contratto di manutenzione dell'ascensore Parte_1
condominiale sottoscritto in data 05/07/2010 dal con la Parte_1 Controparte_2
come da contratto depositato in atti;
successivamente, in data 09/07/2010, la
[...]
comunicava all'opponente l'avvenuta cessione del CP_2 Parte_1
menzionato contratto alla I.B.V. ing. Bendetto Vinigiani s.r.l. che lo stesso
Condominio sottoscriveva per conoscenza ed accettazione;
in data 21/12/2012
l'opposta a mezzo di atto pubblico indicato in atti e riportato nella visura CP_1
camerale storica dell'opposta depositata in giudizio, acquistava l'azienda I.B.V. ing.
Bendetto Vinigiani s.r.l., così subentrando in tutti i contratti in essere della stessa, compreso quello oggetto del rapporto su cui si fonda l'ingiunzione opposta;
all'esito del trasferimento di azienda predetto, subentrata nel contratto di CP_1
manutenzione sin dal gennaio 2013, provvedeva a prestare i servizi di cui al menzionato contratto come da rapporti di servizio che venivano sottoscritti da un condomino presente al momento della manutenzione in assenza dell'amministratore; per le attività espletate venivano emesse relative fatture che, nonostante i ripetuti solleciti, rimanevano insolute e, pertanto, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Precisava inoltre che parte delle fatture emesse venivano pagate con bonifico dall'opponente, mentre l'importo di €. 101,28, contestato dal , si riferiva Parte_1
ad un saldo impagato di fatture precedentemente emesse dalla cedente I.B.V., e
Pagina 4 di 12 pertanto oggetto della somma ingiunta, determinata, quest'ultima, detratti gli unici pagamenti effettuati all'opposta (€. 622,64 bonifico su fatture dell'opposta, più €.
300,00 in acconto su fatture emesse da I.B.V.).
pertanto, ritenuti infondati i motivi di opposizione - sia sull'inesistenza CP_1
del rapporto contrattuale, al contrario sussistente all'esito delle vicende descritte in virtù di quanto disposto dall'art. 2558 c.c., sia sulla quantificazione dell'importo oggetto di ingiunzione per aver eseguito gli interventi manutentivi di cui alle fatture prodotte, come da rapporti di intervento in atti, sottoscritti dai condomini - chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, sull'intera somma ingiunta, ovvero sulla minore somma, non oggetto di contestazione, derivante da quella in decreto opposto detratto l'importo contestato di €. 101,28; nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva condannare parte opponente al pagamento della somma di €. 5.286,86 in virtù del contratto intercorso, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria espletata, oltre interessi dalle rispettive scadenze al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
• Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali richieste, nonché l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente, ritenuta la stessa matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni, precisate nei termini indicati, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
19/02/2025, svolta in modalità cartolare, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 5 di 12
1. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della documentazione, prodotta nella fase monitoria, ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
2. Ciò detto, dall'istruttoria svolta, integrata dalle allegazioni documentali,
l'opposizione risulta solo parzialmente fondata per i motivi appresso specificati, ciò determinando, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.1 Parte opposta ha adempiuto agli oneri probatori posti a suo carico nei limiti appresso indicati.
2.1.1 Le ragioni della pretesa creditoria si basano sull'esistenza di un rapporto giuridico (titolo contrattuale) instauratosi tra il Condominio opposto e la
[...]
giusta contratto di servizi (manutenzione dell'impianto ascensore Controparte_2
condominiale), sottoscritto in data 05/07/2010, depositato in atti e non contestato da parte opponente.
Pagina 6 di 12 Seguiva in data 09/07/2010 la cessione del richiamato contratto da parte della alla I.B.V. ing. Bendetto Vinigiani s.r.l., circostanza altrettanto Controparte_2
non contestata poiché cessione espressamente accettata dal Condominio opponente, come da documentazione in atti.
Successivamente, come rilevabile dalla visura camerale storica della società opposta, quest'ultima acquistava in data 21/12/2012 per atto pubblico (Notaio
Rep. 103255, atto depositato presso la Camera di Commercio in Persona_1
data 21/01/2013) l'azienda I.B.V. ing. Bendetto Vinigiani s.r.l., così subentrando
“ipso iure” nei contratti in essere al momento dell'acquisto e, pertanto, anche nel richiamato contratto di appalto di servizi, secondo quanto disposto dall'art. 2558
c.c., non risultando detto contratto di carattere personale, ovvero caratterizzato dal cd. intuitu personae, ma necessario per lo svolgimento dell'attività produttiva dell'azienda ceduta, norma di carattere speciale derogativa della disciplina civilistica generale in materia di cessione dei singoli contratti di cui all'art. 1406 c.c. ove è previsto il consenso del terzo ceduto.
In merito, infatti, richiamando il disposto della norma citata, per pacifico orientamento giurisprudenziale l'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o
"ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 23/12/2014)> [Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza, 03/01/2020, n. 15 (rv. 656332-01)]; inoltre, in merito alla facoltà riconosciuta al terzo contraente di recedere dal contratto per giusta causa, la
Suprema Corte ha anche stabilito che l'art. 2558 cod. civ. - il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni
Pagina 7 di 12 corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa.> [Cass. Civ., Sez. III, 07/12/2005, n. 27011 (rv. 586024)], precisando, altresì, che è onere della parte acquirente fornire la prova dell'avvenuta conoscenza da parte del terzo ceduto dell'avvenuta comunicazione della cessione al solo fine di esercitare il diritto di recesso sussistendone la giusta causa [“Il trasferimento
d'azienda comporta a norma dell'art. 2558 c.c. (salvo patto contrario) la cessione
"ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, escludendosi l'applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall'art. 1407 c.c., in quanto il comma 2 del cit. art.
2558 ricollega alla notizia del trasferimento dell'azienda e non già del contratto la facoltà di recedere dallo stesso, così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell'azienda. Resta a carico di chi invoca gli effetti della cessione la dimostrazione della notizia o della conoscenza del trasferimento dell'azienda, avuta dal terzo contraente, nonché del momento in cui detta notizia sia a questi pervenuta
(nella specie in base a tali principi la S.C. ha annullato la decisione di merito che,
Pagina 8 di 12 presupponendo come necessaria una attività positiva di comunicazione da parte della società cedente la azienda, non aveva indagato sui fatti in base ai quali detta società assumeva risultasse provato che il terzo contraente avesse avuto notizia del trasferimento, senza poi recedere)” -Cass. civ., Sez. I, 08/06/1994, n. 5534 (rv.
486928)].
Ciò precisato, parte opposta deve ritenersi legittimamente subentrata nel contratto stipulato tra l'opponente e l'originaria società manutentrice, avendo, altresì, fornito la prova dell'avvenuta conoscenza da parte del opponente Parte_1
dell'avvenuta cessione in quanto l'amministratore del Condominio, in sede di interrogatorio formale, ammetteva che la aveva effettuato interventi di CP_1
manutenzione sull'ascensore condominiale (cfr. dichiarazione resa dall'Amministratore all'udienza del 12/06/2024: “… posso Parte_2
dire che la faceva la manutenzione dell'ascensore condominiale, ma non CP_1
ricordo con precisione la frequenza degli interventi”) e ciò, per quanto detto, solo ai fini della possibilità di esercizio del diritto di recesso ex art. 2558, 2° comma, c.c., in ogni caso non esercitato dall'opponente, a prescindere della sussistenza o meno delle condizioni per recedere (giusta causa).
2.1.2 Accertata la sussistenza della fonte negoziale posta alla base della pretesa creditoria, in merito al quantum la stessa opposta ha fornito la prova dell'esecuzione degli interventi programmati, come previsti da contratto, nonché dell'ulteriore attività extracontratto riferita all'intervento di installazione e programmazione del modulo “sim” nonché l'intervento per riattivare l'impianto bloccatosi con persone all'interno della cabina;
tali circostanze, documentate con le relative fatture e rapporti di intervento depositati in atti, risultano pienamente confermate dai testimoni escussi, ed in particolare dal Sig. che, dichiarato essere Testimone_1
dipendente della con qualifica di manutentore tecnico, all'udienza del CP_1
Pagina 9 di 12 12/06/2024 confermava di aver eseguito, dal 2013 al 2018, personalmente le periodiche manutenzioni presso l'ascensore condominiale di parte opponente redigendo i relativi rapporti di intervento (“è vera la circostanza in quanto ero io il manutentore che faceva periodicamente la manutenzione, redigendo i relativi rapporti di intervento”); confermava inoltre di aver personalmente installato il dispositivo bidirezionale GSM con successivo aggiornamento del dispositivo
(“confermo la circostanza e preciso che fui io stesso a montare ed aggiornare il dispositivo”); confermava, infine, di aver eseguito personalmente l'intervento richiesto di sbloccaggio dell'impianto con persone in cabina, descrivendo le modalità di richiesta intervento (“dichiaro che le chiamate arrivano al call center ove vengono registrate e se non ricordo male provvidi io stesso all'intervento”); anche l'ulteriore teste , sentita alla stessa udienza, confermava gli interventi di cui Testimone_2
alle fatture impagate e la redazione dei relativi rapporti in quanto, dipendente CP_1
con mansioni commerciali-amministrative, provvedeva ella stessa alla ricezione delle schede di intervento ed archiviazione sulla scheda telematica dell'impianto in manutenzione, consultabile anche dalla sede centrale in Milano (cfr. testimonianza agli atti).
Non può, invece, ritenersi raggiunta la prova dell'omesso pagamento della residua somma di €. 101,28 relativa al saldo di fatture emesse dalle precedenti ditte manutentrici;
infatti, quanto affermato da parte opposta non ha trovato riscontro con l'attività istruttoria espletata, sia in sede di interrogatorio formale dell'amministratore del che dichiarava in merito di non ricordarsi della Parte_1
circostanza specifica, e sia all'esito dell'escussione dei testimoni, ai quali, per la verità, non veniva nemmeno posta la relativa domanda poiché, ovviamente, riferita ad interventi eseguiti da tecnici non dell'opposta e contabilizzati dalle amministrazioni di altre aziende.
Pagina 10 di 12 Quanto, infine, alla contestazione di parte opponente circa l'indeterminatezza dei tempi, modi e costi degli interventi, la stessa deve ritenersi infondata in quanto, contrariamente a quanto affermato dal , nel contratto oggetto delle Parte_1
vicende descritte, nel quale è subentrata l'opposta, sono chiaramente indicati la tipologia di interventi oggetto di contratto, la periodicità di quelli ordinari ed il relativo costo mensile del servizio fornito (€. 52,00 + 8,00) soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat, con fatturazione trimestrale, il tutto coincidente con le fatture oggetto di ingiunzione emesse da CP_1
In definitiva, per le motivazioni che precedono, va riconosciuto in favore dell'opposta un credito nei confronti dell'opponente in misura minore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, ovvero pari ad €. 5.185,58 (derivante dall'importo ingiunto di €. 5.286,86 detratto il credito non provato di €. 101,28) per il quale è stata raggiunta la prova della relativa debenza.
Conclusivamente, all'esito delle superiori motivazioni, l'opposizione proposta è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei termini che precedono, e, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'opposta, andrà condannata a corrispondere a quest'ultima la somma complessiva di €. 5.185,58 a cui andranno applicati gli interessi legali come richiesti dall'opposta.
3. Le spese del presente giudizio, tenuto conto dei motivi di opposizione ed all'esito della condanna di parte opponente, comunque al pagamento di un importo non sensibilmente inferiore rispetto all'originaria richiesta, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate sulla base dei valori medi tariffari di cui allo scaglione di riferimento del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2747/2020, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n° 643/2020 (R.G. 1831/2020), emesso dal Tribunale di Potenza in data 05/08/2020, pubblicato il 06/08/2020;
3) ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata dall'opposta e, CP_1
per l'effetto, CONDANNA l'opponente sito in Lavello Parte_1
(PZ) al Vico Catullo n.8, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dall'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, per quanto precisato e causali di cui in parte motiva, della somma di €. 5.185,58 oltre gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo;
4) CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
2.552,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali su detti compensi ed IVA e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 03/06/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 12 di 12