Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1 [...]
), , nato in [...] il 15-07- C.F._1 Parte_2
1968, ), e , nata in CodiceFiscale_2 Parte_3
Catania il 16- 01-1960, ), con l'avv. CodiceFiscale_3
Venerando Gambino contro
), con gli avv.ti Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Edmondo Linares, Sergio Giancarlo Linares e Antonino San
Martino;
e
), con l'avv. Andrea Lo Controparte_2 P.IVA_2
Faso.
***
Concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.
______________
1
la negatoria servitutis della stessa va CP_2 CP_2
pertanto disattesa.
L'atto pubblico stipulato il 21 novembre 2008 tra gli odierni attori e non può essere qualificato – avuto riguardo sia al nomen iuris CP_2 impiegato (“compravendita”), sia al suo complessivo contenuto (il quale oblitera qualsivoglia riferimento alla precedente procedura espropriativa), e specificamente al modo di determinazione del prezzo (“a strasatto”) – come accordo di cessione ex art. 45 del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità; donde le censure di validità della costituzione di servitù in favore della porzione di fondo rimasta ai venditori, odierni attori, non colgono nel segno alla radice.
Proprio in quanto il bene è stato acquisito dall'espropriante non in forza di un accordo di cessione ma secondo il diritto comune, la mera destinazione a verde dell'area su cui inerisce la servitù da parte del piano regolatore generale, non seguita dal provvedimento ablativo, non è sufficiente a privare gli attori della servitù.
La vindicatio servitutis va invece disattesa nei confronti di : Controparte_3
nulla avendo parte attrice prospettato, se non soltanto in fase illustrativa, molto oltre la cristallizzazione del thema decidendum, pure a fronte di
[.. esplicita difesa sul punto già in comparsa di risposta da parte di
(“Inoltre non ha mai convenuto con gli odierni CP_3 Controparte_1
attori alcuna servitù di passaggio a loro favore sull'area ove è situata la cabina elettrica che è stata acquisita il 30.04.2019 dalla società elettrica priva di qualsiasi onere e peso, come garantito da nell'atto Controparte_4 di vendita, né risulta alcunchè dai registri immobiliari”), in ordine alla avvenuta trascrizione dell'atto di compravendita costitutivo del diritto di servitù, quale adempimento dell'onere cui è subordinata la opponibilità della servitù al terzo acquirente del fondo servente (vedasi sul punto Cass. civile,
Sez. II, 16 ottobre 2023, n. 28694).
La domanda di reintegro nel possesso della servitù di cui alla domanda petitoria, proposta in corso di causa dagli attori soltanto contro (e CP_2
non anche contro ) – domanda di tutela possessoria rivolta Controparte_1
2 dunque ad assicurare la fruttuosità di quella petitoria – risulta assorbita dall'accoglimento della vindicatio servitutis nei confronti di . CP_2
La domanda di risarcimento del danno va integralmente disattesa.
Secondo l'art. 1223 c. c. (sì come richiamato dall'art. 2056 c. c.), “Il risarcimento del danno … deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno”.
A fondamento della detta domanda, entro la cristallizzazione del thema decidendum, parte attrice si è limitata a prospettare che: “i germani Pt_1
(in particolare, si specifica che gli attori e Parte_1
sono coltivatori diretti) hanno ricevuto e stanno ricevendo Parte_2
danni, tanto più che non hanno potuto e non possono accedere al loro fondo per effettuare gli indispensabili lavori per lo sfruttamento agricolo del fondo stesso, che non hanno e non possono a tuttora sfruttare) e per la messa in sicurezza da rischi di incendio, con un danno, allo stato, quantificabile in €
46.800,00, oltre a quello maturando, tenuto conto che l'estensione del terreno è di mq. 4.281, il numero degli alberi di limone coltivabili è Pt_1
300, la produzione media annuale è 80 Kg. per un prezzo unitario medio al
Kg di € 0,45, una spesa annuale di coltivazione di € 3.000,00”.
Insufficiente già in astratto a fondare una richiesta risarcitoria da danno emergente, la superiore prospettazione si è rilevata altresì infondata con riguarda al lucro cessante: ciò in quanto dalla produzione fotografica operata dalla difesa della stessa parte attrice, oltre che dalla difesa di , CP_2 nonché della prova testimoniale raccolta nell'incidente possessorio, risulta evidente che, per la inveterata condizione del fondo, il riferimento alla coltivazione di trecento alberi di agrumi è soltanto ipotetico (Cass.
7647/1994).
Le spese di lite tra gli attori e vanno integralmente compensate per CP_2
reciproca soccombenza.
Gli attori devono invece rifondere delle spese di lite , parte Controparte_1
integralmente vittoriosa nei loro confronti.
Tali spese vanno liquidate, quanto ai compensi di difesa, in complessivi Euro
6.050,00 (d. m. 55/2014; scaglione di valore immediatamente superiore a
3 Euro 26.000,00; massimo abbattimento per la fase istruttoria, in difetto del raccoglimento di prova costituenda nei confronti di ). Controparte_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe,
condanna a ripristinare, nella porzione immobiliare rimasta in sua CP_2
proprietà, le condizioni per l'esercizio della servitù di passaggio di cui all'atto di compravendita di cui in parte motiva;
rigetta per tutto il resto;
compensa integralmente le spese di lite tra i sigg.ri e;
Pt_1 CP_2
condanna i sigg.ri a rifondere delle spese di lite, che Pt_1 Controparte_1
liquida in complessivi Euro 6.050,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
Catania 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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