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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1186/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
PESENTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Valeria RIVOLTELLA, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025; Parte_1 per come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Ghisalba in data 30/03/2023. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nati (12.4.2021) e (17.11.2022), entrambi minorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha chiesto in via principale la pronuncia di separazione.
Costituitosi in giudizio con memoria del 18 novembre 2024, il resistente ha aderito alla domanda sullo status.
All'udienza del 16 settembre 2025, entrambe le parti hanno concordemente domandato la pronuncia della sentenza parziale di separazione. Pertanto, il Giudice relatore ha disposto la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo stato.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera del resistente (v. doc. 5 resistente).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che il ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, in via residuale, dalla legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la conflittualità tra le parti sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_2
contratto matrimonio a Ghisalba in data 30/03/2023; ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ghisalba (atto n. 2, parte I, anno 2023); spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
PESENTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Valeria RIVOLTELLA, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025; Parte_1 per come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Ghisalba in data 30/03/2023. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nati (12.4.2021) e (17.11.2022), entrambi minorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha chiesto in via principale la pronuncia di separazione.
Costituitosi in giudizio con memoria del 18 novembre 2024, il resistente ha aderito alla domanda sullo status.
All'udienza del 16 settembre 2025, entrambe le parti hanno concordemente domandato la pronuncia della sentenza parziale di separazione. Pertanto, il Giudice relatore ha disposto la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo stato.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera del resistente (v. doc. 5 resistente).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che il ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, in via residuale, dalla legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la conflittualità tra le parti sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_2
contratto matrimonio a Ghisalba in data 30/03/2023; ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ghisalba (atto n. 2, parte I, anno 2023); spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo