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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18886/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, il giudice Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 21.11.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18886/2024 promossa da:
1. , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 10/04/1952, Controparte_1
2. nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/09/1974, Controparte_2
3. brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 30/01/1999, Controparte_3
4. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in data 25/04/2005 Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 sono elettivamente domiciliati, RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 5 e sono CP_2 Controparte_3 Parte_1 cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. IN VIA ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex Art. 281 decies cpc depositato il 26 dicembre 2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano (o o , cittadino italiano, nato a Persona_1 Persona_1 Persona_2 Rolo, (provincia di Reggio Emilia) in data 02/05/1843 (doc.3)emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con il provvedimento del 14.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 13/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_4 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: (o o ha contratto matrimonio con Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 nel comune di Novi di Modena, in data 09/03/1873 (v. all. 05).
- dall'unione coniugale tra (o o e Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 è nato:
• nato in data [...], nella città di Resende, Brasile, il quale ha contratto matrimonio con Persona_4
, in data 26/01/1901, nella città di Rio de Janeiro, Brasile (v. all. 6 e 7). Persona_5 Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Per_5 Persona_5 Persona_5 [...]
Persona_5
- dall'unione coniugale tra (o e è nato: Persona_4 Persona_4 Parte_2
• nato in data [...], nella città di Rio de Janeiro, Brasile, dove ha contratto matrimonio Persona_6 con da Conceição Ramos, in data 10/06/1925 (v. all. 8 e 9). CP_5
- dall'unione tra (o e è nata: Parte_3 Persona_6 Persona_7
• nata in data [...], nella città di Rio de Janeiro, Brasile, la quale ha contratto Parte_4 matrimonio con , in data 08/02/1945, nella città di Aparecida, Brasile (v. all. 10 e Persona_8 11).
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_4 Persona_9
.
[...] pagina 2 di 5 - dall'unione coniugale tra e , è nata: Parte_5 Persona_8
• , la ricorrente, nata in data [...], nella città di Barra Mansa, Brasile, dove ha Controparte_1 contratto matrimonio con , in data 11/09/1970 (v. all. 12 e 13). Persona_10
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_1 Persona_11
tornando a chiamarsi dopo il divorzio .
[...] Controparte_1
- dall'unione coniugale tra e , è nata: Persona_11 Persona_10
• , la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Brasile, la Persona_12 Controparte_3 quale ha contratto matrimonio con in data 24/05/1997, nella città di Curitiba, Brasile (v. Persona_13 all. 14 e 15).
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_14 [...]
Controparte_2
- dall'unione coniugale tra e sono nati: Controparte_2 Persona_13
• il ricorrente, nato in data [...], nella città di Curitiba, Brasile (v. all. Controparte_3 16).
• la ricorrente, nata in data [...], nella città di Curitiba, Brasile (v. all. Parte_1 17) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Rolo, (provincia di Reggio Emilia) Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_4 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
4. pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo i ricorrenti documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia come da catture di schermo ( doc.18 a 20).Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano (o o , il quale, senza mai Persona_1 Persona_1 Persona_2 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1 (o o ,
[...] Persona_1 Persona_2
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in data [...]di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Parte_4 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 10/04/1952, Controparte_1
2. nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/09/1974, Controparte_2 pagina 4 di 5
3. brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 30/01/1999, Controparte_3
4. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in data 25/04/2005 Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 18/12/2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, il giudice Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 21.11.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18886/2024 promossa da:
1. , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 10/04/1952, Controparte_1
2. nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/09/1974, Controparte_2
3. brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 30/01/1999, Controparte_3
4. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in data 25/04/2005 Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 sono elettivamente domiciliati, RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 5 e sono CP_2 Controparte_3 Parte_1 cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. IN VIA ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex Art. 281 decies cpc depositato il 26 dicembre 2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano (o o , cittadino italiano, nato a Persona_1 Persona_1 Persona_2 Rolo, (provincia di Reggio Emilia) in data 02/05/1843 (doc.3)emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con il provvedimento del 14.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 13/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_4 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: (o o ha contratto matrimonio con Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 nel comune di Novi di Modena, in data 09/03/1873 (v. all. 05).
- dall'unione coniugale tra (o o e Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 è nato:
• nato in data [...], nella città di Resende, Brasile, il quale ha contratto matrimonio con Persona_4
, in data 26/01/1901, nella città di Rio de Janeiro, Brasile (v. all. 6 e 7). Persona_5 Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Per_5 Persona_5 Persona_5 [...]
Persona_5
- dall'unione coniugale tra (o e è nato: Persona_4 Persona_4 Parte_2
• nato in data [...], nella città di Rio de Janeiro, Brasile, dove ha contratto matrimonio Persona_6 con da Conceição Ramos, in data 10/06/1925 (v. all. 8 e 9). CP_5
- dall'unione tra (o e è nata: Parte_3 Persona_6 Persona_7
• nata in data [...], nella città di Rio de Janeiro, Brasile, la quale ha contratto Parte_4 matrimonio con , in data 08/02/1945, nella città di Aparecida, Brasile (v. all. 10 e Persona_8 11).
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_4 Persona_9
.
[...] pagina 2 di 5 - dall'unione coniugale tra e , è nata: Parte_5 Persona_8
• , la ricorrente, nata in data [...], nella città di Barra Mansa, Brasile, dove ha Controparte_1 contratto matrimonio con , in data 11/09/1970 (v. all. 12 e 13). Persona_10
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_1 Persona_11
tornando a chiamarsi dopo il divorzio .
[...] Controparte_1
- dall'unione coniugale tra e , è nata: Persona_11 Persona_10
• , la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Brasile, la Persona_12 Controparte_3 quale ha contratto matrimonio con in data 24/05/1997, nella città di Curitiba, Brasile (v. Persona_13 all. 14 e 15).
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_14 [...]
Controparte_2
- dall'unione coniugale tra e sono nati: Controparte_2 Persona_13
• il ricorrente, nato in data [...], nella città di Curitiba, Brasile (v. all. Controparte_3 16).
• la ricorrente, nata in data [...], nella città di Curitiba, Brasile (v. all. Parte_1 17) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Rolo, (provincia di Reggio Emilia) Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_4 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
4. pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo i ricorrenti documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia come da catture di schermo ( doc.18 a 20).Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano (o o , il quale, senza mai Persona_1 Persona_1 Persona_2 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1 (o o ,
[...] Persona_1 Persona_2
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in data [...]di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Parte_4 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 10/04/1952, Controparte_1
2. nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/09/1974, Controparte_2 pagina 4 di 5
3. brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 30/01/1999, Controparte_3
4. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in data 25/04/2005 Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 18/12/2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
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