Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2009, n. 16148
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Sentenza 9 luglio 2009

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L'art. 24, comma 6-bis, del c.c.n.l. del comparto sanità del 5 febbraio 1996, introdotto dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del 10 febbraio 2004, nel prevedere che sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di "day hospital" necessari per la somministrazione di terapie salvavita per gravi patologie (come individuate dalla norma), richiede una specifica certificazione da parte della competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata, il cui rilascio può avvenire solo successivamente al verificarsi dell'assenza dovuta all'erogazione della terapia. Ne consegue che, ove detta terapia sia stata prescritta in regime di autosomministrazione, va esclusa la possibilità del riconoscimento del beneficio in mancanza della certificazione delle assenze da parte delle competenti strutture sanitarie, da ritenersi concretamente ottenibile qualora le modalità di erogazione quotidiana delle cure non consentano la presenza in servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2009, n. 16148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16148
    Data del deposito : 9 luglio 2009

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