Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
L'art. 24, comma 6-bis, del c.c.n.l. del comparto sanità del 5 febbraio 1996, introdotto dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del 10 febbraio 2004, nel prevedere che sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di "day hospital" necessari per la somministrazione di terapie salvavita per gravi patologie (come individuate dalla norma), richiede una specifica certificazione da parte della competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata, il cui rilascio può avvenire solo successivamente al verificarsi dell'assenza dovuta all'erogazione della terapia. Ne consegue che, ove detta terapia sia stata prescritta in regime di autosomministrazione, va esclusa la possibilità del riconoscimento del beneficio in mancanza della certificazione delle assenze da parte delle competenti strutture sanitarie, da ritenersi concretamente ottenibile qualora le modalità di erogazione quotidiana delle cure non consentano la presenza in servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2009, n. 16148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16148 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
O S C U R AT A . 16 148 .09 - I L L AULA 'A' O B - E 9 LUG. 2009 T N E S E - E N O F I Oggetto Z REPUBBLICA ITALIANA A R T S I G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO R E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 11999/20 Cron. 16148 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. MICHELE DE LUCA Ud. 28/05/2009- Presidente - Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere - PU Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE Dott. PIETRO CURZIO Consigliere ha pronunciato la seguente 09 LUG. 2009 SENTENZA sul ricorso 11999-2008 proposto da: S.M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell'avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente contro 2009 AZIENDA OSPEDALIERA elettivamente 1813 (omissis) domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARONI BASSANO, giusta mandato in calce al controricorso;
O S C U R A T A controricorrente avverso la sentenza n. 357/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2007 R.G.N. 1258/05; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato PINTO ANNA MARIA per delega FERRARI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLIERE C1 Giovanni AN 0 U R A T A C * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO già dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliera S.M. propose appello avverso la sentenza del (omissis) Tribunale di Como che aveva rigettato la sua domanda di condanna della parte datoriale al pagamento delle retribuzioni asseritamente spettantegli (in applicazione dell'art. 24, comma 6 bis, CCNL di comparto del 5.12.1996, introdotto dall'artt. 9 CCNL integrativo del 10.2.2004) per il periodo dal 10.3.2000 al 2.4.2003, durante il quale, sempre secondo quanto allegato, era stato assoggettato a terapia salvavita (impiego in regime di autosomministrazione di ventilatore CPAP nasale in dipendenza da insufficienza respiratoria cronica parziale secondaria a sindrome delle apnee del sonno). - 24.4.2007,La Corte d'Appello di Milano, con sentenza dell'8.3 respinse il gravame, ritenendo, a sostegno del decisum, quanto segue: - poiché alla data di acquisizione di efficacia (1.1.2002) della norma pattizia invocata l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 24 del CCNL, aveva cessato di corrispondere qualsiasi retribuzione al dipendente (che fruiva solo del beneficio della conservazione del posto), la norma stessa non era applicabile, siccome presupponente che si sia in presenza di un dipendente in servizio e a pieni assegni, che sia cioè operabile una diminuzione della retribuzione;
- poiché la norma invocata richiede che il beneficio sia circoscritto ai precisi "giorni" in cui vi è stata l'erogazione della terapia salvavita e che tale fruizione sia comprovata, a posterior, attraverso la 3 O S C U R A TA certificazione dell'ASL o della struttura convenzionata, doveva escludersi la sussistenza di tali condizioni, in quanto il beneficio era stato preteso, per anni, in relazione alla sola possibile esigenza di prestazioni, mentre non erano stati indicati i precisi "giorni”' in cui vi era stata la prestazione, né era stata in alcun modo certificata l'effettività dell'erogazione; poiché l'erogazione deve essere certificata dall'ospedale o da una struttura convenzionata, doveva ritenersi che la norma invocata richiede che le prestazioni salvavita o assimilabili siano erogate in regime di ricovero ospedaliero o di day hospital o, comunque, presso struttura sanitaria convenzionata, il che nella specie non era stato provato;
l'applicabilità del comma 6 bis doveva ritenersi circoscritta a quelle assenze che si rendono necessarie durante il concreto ed effettivo svolgimento il rapporto di lavoro, posto che la dizione "giorni di assenza" esprime chiaramente la circostanza che il dipendente versi in una condizione di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e, per sottoporsi alle cure, debba assentarsi dal servizio;
il che era confermato anche dalla ulteriore precisazione secondo cui l'amministrazione è tenuta ad articolare gli orari di lavoro in modo tale da consentire la fruizione delle prestazioni specialistiche occorrenti. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, S.M. Jha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. 4 O S C U RA T A L'intimata Azienda Ospedaliera (omissis) ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in questa sede dal ricorrente, siccome inerenti al merito e non già alla nullità della sentenza impugnata ovvero all'ammissibilità del ricorso (art. 372 cpc).
2. Con il primo articolato motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 3, 35 comma 1, 38 comma 2 Costituzione;
18 dpr n. 395/88; 1362, 1365, 1366, 1367 cc;
12 e 15 preleggi) e di contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 24, comma 6 bis, CCNL 5.12.1996 e art. 44, comma 2, CCNL integrativo 10.2.2004) sostenendo che: a) erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il beneficio invocato presupporrebbe la permanenza del lavoratore in servizio e a pieni assegni, dovendo al contrario ritenersi, sia in relazione al tenore letterale delle norme pattizie di riferimento, sia con riguardo ai canoni ermeneutici di buona fede e di conservazione del contratto, che condicio sine qua non per la sua applicabilità sia soltanto la perduranza del rapporto di lavoro;
b) erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la disposizione di cui al ricordato comma 6 bis postulerebbe la certificazione ex post dell'effettiva fruizione, in giorni determinati, della terapia salvavita, poiché siffatta interpretazione risulterebbe irragionevole nei casi in cui, come per esso ricorrente, giusta il contenuto delle dimesse certificazioni, l'assunzione continuativa 5 O S C U RA TA } della terapia salvavita era stata certificata ex ante e, al contempo, prescritta in regime di autosomministrazione;
c) erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la tutela lavoristica invocata dipenderebbe dall'erogazione della terapia nell'ambito di una struttura ospedaliera o sanitaria, siccome tale interpretazione collide in modo evidente con il contenuto letterale della norma pattizia e si pone in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di divieto di ingiustificata disparità di trattamento. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato il dato decisivo che esso ricorrente deve quotidianamente sottoporsi alla prescrittagli terapia salvavita in regime di autosomministrazione, come evincibile dalla prodotta documentazione, assumendo al contrario che le certificazioni dimesse avrebbero il valore di mere "indicazioni preventive in ordine ad una possibile esigenza", e ciò tanto più perché ciascuna di dette certificazioni, siccome emesse "a catena" e senza soluzione di continuità, potrebbe benissimo intendersi come una sorta di conferma a posteriori di quanto riconosciuto in quella temporalmente precedente;
posto che esso ricorrente aveva assolto, per quanto di sua competenza, all'onere probatorio, ingiustificatamente i Giudici del merito avevano inoltre disatteso la svolta richiesta di CTU.
3. La disamina del secondo motivo di ricorso è logicamente prioritaria, attenendo alla ricostruzione della fattispecie concreta in - 2 T A relazione alla quale la Corte territoriale ha fornito la censurata interpretazione della normativa contrattuale.
3.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti;
con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico 7 O S C U RA TA posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998; Cass., n. 13359/1999). Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto che: i certificati dell'ASL prodotti si limitavano ad attestare che il - ricorrente era affetto da grave patologia che richiede terapia assimilabile a salvavita, ma nessuna documentazione era stata prodotta per dimostrare che in certi e determinati giorni il ricorrente era stato effettivamente assoggettato a terapia salvavita;
non erano stati indicati i precisi "giorni" in cui vi era stata la prestazione, né era stata in alcun modo certificata l'effettività dell'erogazione. La Corte territoriale ha dunque preso espressamente in considerazione la documentazione offerta dall'odierno ricorrente e, sulla base della stessa, ha argomentato, in termini lineari e privi di elementi di illogicità e contraddittorietà, l'insussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio per cui è causa. La censura all'esame si appalesa dunque inammissibile laddove si risolve nella richiesta di un riesame del contenuto e della portata della documentazione già esaminata dalla Corte, per di più omettendo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione della documentazione che si assume erroneamente apprezzata. 00 O S C U RA T A ÷ 3.2 È poi infondato il profilo di doglianza inerente al mancato accoglimento della richiesta di CTU, stante il consolidato principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, cosicché tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2205/1996; 9060/2003; 3191/2006).
4. Alla luce della ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale, intangibile per le considerazioni testé svolte, va esaminata la fondatezza del secondo profilo di doglianza svolto con il primo motivo, inerente all'interpretazione della norma contrattuale invocata in relazione alla ritenuta necessità della certificazione ex post dell'effettiva fruizione, in giomi determinati, della terapia salvavita.
4.1 Deve anzitutto osservarsi che, qualora, come nel caso all'esame, le doglianze svolte riguardino anche l'interpretazione di contratti collettivi nazionali di cui all'art. 40 dl.vo n. 165/01, questa Corte è abilitata alla diretta lettura del testo contrattuale, anche nelle parti non direttamente investiste dalle censure del ricorso, essendo ormai 9 O S C U RA T A acquisito nella giurisprudenza di legittimità che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 dl.vo n. 165/01, ai sensi dell'art. 63, comma 5, di tale decreto, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti, secondo i criteri di cui agli arti. 1362 e ss. cc (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22234/2007).
4.2 La clausola contrattuale di cui si lamenta l'erronea interpretazione così recita: "In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'aziende sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o vísite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia 10 O S C U R A TA è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia favorevole”.
4.3 Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 28479/2005; 4176/2007). Nel caso di specie la locuzione contrattuale secondo cui "sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di A assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata”, è assolutamente inequivoca nel richiedere la certificazione dei giorni di assenza dal lavoro dipendenti dalla sottoposizione alle terapie salvavita, con l'ovvia conseguenza che tale certificazione potrà essere rilasciata soltanto posteriormente al verificarsi delle assenze dovute all'erogazione delle terapie in parola. Tale interpretazione è del resto assolutamente ragionevole, posto che il carattere eccezionale della tutela rende assolutamente plausibile che la comune volontà delle parti collettive si sia indirizzata, anche al fine di evitare possibili elusioni, nel senso di circoscriverla alle ipotesi di effettiva sottoposizione alla terapia 11 ° C U R A T A # salvavita, e non già, quindi, anche a quei casi in cui, ex ante, il necessario ricorso a tali terapie possa essere, più o meno frequentemente, ipotizzato. Ne consegue che la prescrizione della terapia in regime di autosomministrazione non può di per sé condurre ad una lettura della norma confliggente con l'esplicitata volontà contrattuale, nel senso di ritenere, in tale ipotesi, la possibilità di riconoscimento del beneficio anche in assenza della prescritta certificazione delle assenze da parte delle competenti strutture sanitarie. Del resto ma, giusta la ricostruzione della fattispecie fattuale operata dal Giudice del merito nei termini anzidetti, trattasi di ipotesi non ricorrente nella fattispecie - laddove la patologia sia tale da richiedere effettivamente l'erogazione quotidiana della terapia salvavita secondo modalità tali da non consentire la presenza in servizio, la conseguente assenza dal lavoro ben potrebbe essere in concreto certificata, per periodi di tempo più o meno lunghi, dalle competenti strutture anche nell'ipotesi di autosomministrazione, risultando quindi, anche sotto questo profilo, la compatibilità della normativa contrattuale con le perseguite finalità di (eccezionale) tutela.
4.4 La doglianza all'esame muove peraltro dal presupposto fattuale, disconosciuto dalla sentenza impugnata, che l'assunzione continuativa della terapia salvavita fosse stata certificata ex ante;
ne consegue che la censura, prima ancora che infondata, si appalesa inammissibile per carenza di interesse, non potendo comunque 12 O S C U R A T A trovare accoglimento quand'anche l'interpretazione contrattuale prospettata fosse risultata condivisibile.
5. Come sinteticamente esposto nell'istorico di lite, la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quale è di per sé idonea a sostenere il decisum. Il rigetto del profilo di doglianza testé esaminato conduce pertanto alla inammissibilità delle ulteriori censure svolte con il primo motivo, in applicazione del principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di i interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all'annullamento della decisione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 13956/2005; 20454/2005).
6. Per le esposte ragioni il ricorso va dunque rigettato. La natura delle controversia, la peculiarità della situazione fattuale e la condizione delle parti consigliano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 28 maggio 2009. IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE تقع s (dr. Michele De Luca) (dr. Gianfranco Bandini ) В ас или 13 O S C U R A T A ASSAZIO IL CANCELLIERE postato in Cancelleria 09 LUG 2009 UL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Giovanni AN ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533