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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20110/2024 RG avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dagli avv. ti Lorenzo Asti ( ) e C.F._2 C.F._3
Rosa Oriolo ( , presso lo studio dei quali, in San Giorgio a Cremano (NA), via C.F._4
Buozzi n. 42, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rosita Leone ( ) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._5
Piazza Matteotti n. 2 presso la Direzione affari legali di Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281decies ss. c.p.c. e Parte_1 [...]
hanno chiesto, in via principale, di condannare al risarcimento del Parte_2 Controparte_1
danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi concernenti la data di riscossione dei buoni postali cointestati (acquistati il 28.11.2002 presso l'ufficio postale di Barra – San Giovanni) nn.
pagina 1 di 5 56496210431, 72023410367 e 72023310390 di valore nominale pari, complessivamente, ad euro
10.000,00; buoni (recanti la sola stampigliatura “a termine” e privi di indicazione della serie, del rendimento, del termine di scadenza e di quello di prescrizione) dei quali l'odierna convenuta ha, nel mese di gennaio 2020, rifiutato il rimborso per maturata prescrizione. ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che tutti i buoni oggetto del presente Controparte_1
procedimento appartengono alla serie a termine “AA5” (in collocamento dal 21.09.2002 al 31.12.2002) ed avevano durata di sette anni, sì che gli stessi sono stati fruttiferi sino al 28.11.2009 (data a partire dalla quale decorre il termine decennale per l'esercizio del diritto di riscossione;
diritto prescritto, quindi, il 28.11.2019). Qualificati i buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione, la convenuta ha dedotto la conoscibilità delle “condizioni dei titoli a termine essendo le stesse notizie state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano” (avendo tale pubblicazione efficacia erga omnes) tenuto pure conto che “negli Uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Stante la conoscibilità del termine di scadenza dei buoni, alcuna violazione delle regole di correttezza sarebbe -secondo la parte- ravvisabile, sì che alcun illecito sarebbe prospettabile a carico della convenuta. Secondo anche l'azione risarcitoria Controparte_1
risulta prescritta (pure ove si faccia decorrere il dies a quo dalla data di scadenza del diritto al rimborso), ferma restando l'applicabilità dell'art. 1227, co. 2, c.c., la mancata prova del danno risarcibile e l'inconferenza del prodotto provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
All'udienza del 14.03.2025, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale, i buoni postali, come noto, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte cost., sent. 11 dicembre 1995, n. 508) e la loro disciplina riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica (Corte cost., sent. 26 gennaio 2020, n. 26).
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, i buoni postali sono meri titoli di legittimazione
(aventi la sola funzione di individuare l'avente diritto alla prestazione), sì che agli stessi non si applicano le norme in materia di titoli di credito (art. 2002 c.c.). Ancora, stante tale natura, il relativo contenuto può essere, in applicazione dell'art. 1339 c.c., modificato ab externo in forza di decreti ministeriali sopravvenuti che, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, si intendono conosciuti anche dal pagina 2 di 5 risparmiatore (Cass., S. U., sent. n. 11 febbraio 2019, n. 3963, richiamata anche da Corte cost., sent. 26 gennaio 2020, n. 26).
2.2. Tanto detto, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta (in via principale) dai ricorrenti, occorre osservare quanto segue.
2.2.1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta
(secondo la quale il dies a quo della prescrizione decorrerebbe dalla prospettata data di violazione dell'obbligo informativo –28.11.2002– o, al più, dalla data di scadenza dei buoni –28.11.2009).
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno va infatti individuato nel momento in cui si è prodotto il danno del quale si chiede il ristoro (danno che, come noto, è elemento dell'illecito); in assenza di danno, infatti, alcuna pretesa risarcitoria può essere formulata.
Ebbene, il danno (asseritamente derivante dalla mancata informazione in ordine al termine ultimo entro il quale il buono poteva essere riscosso) non può che ritenersi maturato a partire dal 29.11.2019 (giorno successivo all'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione). Risultando il ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato entro il quinquennio dal 29.11.2019, va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione.
2.2.2. Con riferimento al merito, premessa la mancata sovrapponibilità del presente caso a quello deciso da Cass., sez. 1, ord. 13 dicembre 2024, n. 33631 (tale ultimo caso essendo relativo a buoni emessi in data anteriore al decreto di seguito indicato), occorre osservare come, ai sensi dell'art. 3, co.
1, d. m. 19 dicembre 2000 (“Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”), sia tenuta a consegnare ai sottoscrittori dei Controparte_1 buoni fruttiferi postali il c.d. “FIA” (Foglio Informativo Analitico) cioè un documento che, avendo la funzione di descrivere le caratteristiche dell'investimento, non può non indicare la serie del buono, il suo rendimento, il termine di scadenza ed il termine di prescrizione del diritto alla riscossione
(elementi, questi, che -secondo quanto è pacifico- non sono riportati sui buoni oggetto di causa recanti, come detto, la sola stampigliatura “a termine” -cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
L'allegazione dei ricorrenti relativa alla mancata consegna del FIA al momento del collocamento dei buoni trova un riscontro nel prodotto provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovendo, per l'effetto (tenuto pure conto del principio di vicinanza della prova), ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sui titolari dei buoni ed incombente invece su Controparte_1
l'onere di provare l'avvenuta consegna del medesimo foglio. Non solo la convenuta non ha assolto ad un simile onere, ma, addirittura, tutti i buoni oggetto di causa non contemplano l'indicazione del termine di scadenza e neppure riportano la serie cui i medesimi buoni appartengono. Tali elementi,
pagina 3 di 5 complessivamente valutati, impongono di ritenere che vi sia stata una grave omissione informativa da parte di al momento del collocamento dei buoni. CP_1
Né, come invece sostenuto dalla convenuta, la domanda risarcitoria può essere rigettata per effetto di un comportamento dei ricorrenti valorizzabile nella prospettiva dell'art. 1227 c.c. La mancata indicazione della serie è, infatti, circostanza tale da non consentire di ritenere esigibile da parte dei ricorrenti una condotta tesa a prender conoscenza della scadenza dei buoni (tanto già solo perché
l'assenza della serie rende oltremodo complessa -a maggior ragione avuto riguardo alla natura del risparmiatore che, mediamente, acquista i buoni postali- la verifica di una simile scadenza).
2.2.3. Accertata, per quanto detto, la responsabilità di il risarcimento del danno Controparte_1
deve essere quantificato in misura corrispondente alle somme che i ricorrenti avrebbero riscosso a fronte della tempestiva richiesta formulata in assenza dell'illecito integrato dalla convenuta.
La condanna di deve quindi essere quantificata in misura corrispondente al capitale versato per CP_1
l'emissione dei buoni (pari, come detto, a complessivi euro 10.000,00) ed agli interessi dovuti per i primi sette anni;
interessi che (secondo quanto dedotto dalla medesima convenuta in comparsa di costituzione e risposta e confermato dal documento prodotto dai ricorrenti in allegato alla memoria depositata il giorno 1.3.2025) risultano pari al 35% lordo. Tenuto conto della ritenuta fiscale del
12,50% (cui, pure, le parti hanno fatto riferimento) da calcolare sui soli importi dovuti per interessi, deve -in definitiva- essere condannata al pagamento della somma di euro 13.062,48 Controparte_1
oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda 26.9.2024 al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità della questione esaminata e l'attività effettivamente svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
e , creditori in solido, della somma di euro 13.062,48, oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 26.9.2024 al saldo;
2) condanna in persona del rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli avv. Controparte_1
ti Lorenzo Asti e Rosa Oriolo, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 263,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali,
c.a. ed i.v.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessandro Fabbroni,
Magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20110/2024 RG avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dagli avv. ti Lorenzo Asti ( ) e C.F._2 C.F._3
Rosa Oriolo ( , presso lo studio dei quali, in San Giorgio a Cremano (NA), via C.F._4
Buozzi n. 42, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rosita Leone ( ) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._5
Piazza Matteotti n. 2 presso la Direzione affari legali di Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281decies ss. c.p.c. e Parte_1 [...]
hanno chiesto, in via principale, di condannare al risarcimento del Parte_2 Controparte_1
danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi concernenti la data di riscossione dei buoni postali cointestati (acquistati il 28.11.2002 presso l'ufficio postale di Barra – San Giovanni) nn.
pagina 1 di 5 56496210431, 72023410367 e 72023310390 di valore nominale pari, complessivamente, ad euro
10.000,00; buoni (recanti la sola stampigliatura “a termine” e privi di indicazione della serie, del rendimento, del termine di scadenza e di quello di prescrizione) dei quali l'odierna convenuta ha, nel mese di gennaio 2020, rifiutato il rimborso per maturata prescrizione. ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che tutti i buoni oggetto del presente Controparte_1
procedimento appartengono alla serie a termine “AA5” (in collocamento dal 21.09.2002 al 31.12.2002) ed avevano durata di sette anni, sì che gli stessi sono stati fruttiferi sino al 28.11.2009 (data a partire dalla quale decorre il termine decennale per l'esercizio del diritto di riscossione;
diritto prescritto, quindi, il 28.11.2019). Qualificati i buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione, la convenuta ha dedotto la conoscibilità delle “condizioni dei titoli a termine essendo le stesse notizie state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano” (avendo tale pubblicazione efficacia erga omnes) tenuto pure conto che “negli Uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Stante la conoscibilità del termine di scadenza dei buoni, alcuna violazione delle regole di correttezza sarebbe -secondo la parte- ravvisabile, sì che alcun illecito sarebbe prospettabile a carico della convenuta. Secondo anche l'azione risarcitoria Controparte_1
risulta prescritta (pure ove si faccia decorrere il dies a quo dalla data di scadenza del diritto al rimborso), ferma restando l'applicabilità dell'art. 1227, co. 2, c.c., la mancata prova del danno risarcibile e l'inconferenza del prodotto provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
All'udienza del 14.03.2025, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale, i buoni postali, come noto, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte cost., sent. 11 dicembre 1995, n. 508) e la loro disciplina riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica (Corte cost., sent. 26 gennaio 2020, n. 26).
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, i buoni postali sono meri titoli di legittimazione
(aventi la sola funzione di individuare l'avente diritto alla prestazione), sì che agli stessi non si applicano le norme in materia di titoli di credito (art. 2002 c.c.). Ancora, stante tale natura, il relativo contenuto può essere, in applicazione dell'art. 1339 c.c., modificato ab externo in forza di decreti ministeriali sopravvenuti che, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, si intendono conosciuti anche dal pagina 2 di 5 risparmiatore (Cass., S. U., sent. n. 11 febbraio 2019, n. 3963, richiamata anche da Corte cost., sent. 26 gennaio 2020, n. 26).
2.2. Tanto detto, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta (in via principale) dai ricorrenti, occorre osservare quanto segue.
2.2.1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta
(secondo la quale il dies a quo della prescrizione decorrerebbe dalla prospettata data di violazione dell'obbligo informativo –28.11.2002– o, al più, dalla data di scadenza dei buoni –28.11.2009).
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno va infatti individuato nel momento in cui si è prodotto il danno del quale si chiede il ristoro (danno che, come noto, è elemento dell'illecito); in assenza di danno, infatti, alcuna pretesa risarcitoria può essere formulata.
Ebbene, il danno (asseritamente derivante dalla mancata informazione in ordine al termine ultimo entro il quale il buono poteva essere riscosso) non può che ritenersi maturato a partire dal 29.11.2019 (giorno successivo all'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione). Risultando il ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato entro il quinquennio dal 29.11.2019, va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione.
2.2.2. Con riferimento al merito, premessa la mancata sovrapponibilità del presente caso a quello deciso da Cass., sez. 1, ord. 13 dicembre 2024, n. 33631 (tale ultimo caso essendo relativo a buoni emessi in data anteriore al decreto di seguito indicato), occorre osservare come, ai sensi dell'art. 3, co.
1, d. m. 19 dicembre 2000 (“Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”), sia tenuta a consegnare ai sottoscrittori dei Controparte_1 buoni fruttiferi postali il c.d. “FIA” (Foglio Informativo Analitico) cioè un documento che, avendo la funzione di descrivere le caratteristiche dell'investimento, non può non indicare la serie del buono, il suo rendimento, il termine di scadenza ed il termine di prescrizione del diritto alla riscossione
(elementi, questi, che -secondo quanto è pacifico- non sono riportati sui buoni oggetto di causa recanti, come detto, la sola stampigliatura “a termine” -cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
L'allegazione dei ricorrenti relativa alla mancata consegna del FIA al momento del collocamento dei buoni trova un riscontro nel prodotto provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovendo, per l'effetto (tenuto pure conto del principio di vicinanza della prova), ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sui titolari dei buoni ed incombente invece su Controparte_1
l'onere di provare l'avvenuta consegna del medesimo foglio. Non solo la convenuta non ha assolto ad un simile onere, ma, addirittura, tutti i buoni oggetto di causa non contemplano l'indicazione del termine di scadenza e neppure riportano la serie cui i medesimi buoni appartengono. Tali elementi,
pagina 3 di 5 complessivamente valutati, impongono di ritenere che vi sia stata una grave omissione informativa da parte di al momento del collocamento dei buoni. CP_1
Né, come invece sostenuto dalla convenuta, la domanda risarcitoria può essere rigettata per effetto di un comportamento dei ricorrenti valorizzabile nella prospettiva dell'art. 1227 c.c. La mancata indicazione della serie è, infatti, circostanza tale da non consentire di ritenere esigibile da parte dei ricorrenti una condotta tesa a prender conoscenza della scadenza dei buoni (tanto già solo perché
l'assenza della serie rende oltremodo complessa -a maggior ragione avuto riguardo alla natura del risparmiatore che, mediamente, acquista i buoni postali- la verifica di una simile scadenza).
2.2.3. Accertata, per quanto detto, la responsabilità di il risarcimento del danno Controparte_1
deve essere quantificato in misura corrispondente alle somme che i ricorrenti avrebbero riscosso a fronte della tempestiva richiesta formulata in assenza dell'illecito integrato dalla convenuta.
La condanna di deve quindi essere quantificata in misura corrispondente al capitale versato per CP_1
l'emissione dei buoni (pari, come detto, a complessivi euro 10.000,00) ed agli interessi dovuti per i primi sette anni;
interessi che (secondo quanto dedotto dalla medesima convenuta in comparsa di costituzione e risposta e confermato dal documento prodotto dai ricorrenti in allegato alla memoria depositata il giorno 1.3.2025) risultano pari al 35% lordo. Tenuto conto della ritenuta fiscale del
12,50% (cui, pure, le parti hanno fatto riferimento) da calcolare sui soli importi dovuti per interessi, deve -in definitiva- essere condannata al pagamento della somma di euro 13.062,48 Controparte_1
oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda 26.9.2024 al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità della questione esaminata e l'attività effettivamente svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
e , creditori in solido, della somma di euro 13.062,48, oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 26.9.2024 al saldo;
2) condanna in persona del rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli avv. Controparte_1
ti Lorenzo Asti e Rosa Oriolo, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 263,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali,
c.a. ed i.v.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessandro Fabbroni,
Magistrato ordinario in tirocinio.
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