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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5931 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3888/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 21.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3888/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 316/2020, emessa dal Tribunale di Santa AR
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 801177/2011, pendente
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Buco (C.F.:
in virtù di procura generale alle liti dell'1.3.2017 - Rep. n. C.F._1
53868 / Racc. n. 26971
APPELLANTE
E (C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato Alessandro Adamo (C.F.: ) in virtù di procura C.F._3
alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_2 P.IVA_2
Roma al Viale Regina Margherita n. 137
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante: “…accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza n.
316 /2020 del Tribunale di Santa AR - IV Sezione Civile, nella persona del GOT dott. Angela Verolla, depositata in data 03.02.2020,e, per l'effetto, rigettare quasi voglia domanda proposta dal sig. oggi appellato, perché Controparte_1
inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, salvo gravame, accogliere il presente gravame riformando parzialmente la sentenza n. 316 ; /2020 del Tribunale di Santa AR - IV Sezione Civile, nella persona del GOT dott. Angela Verolla, depositata in data 03.02.2020, e, per l'effetto, rideterminando l'importo liquidato in favore del sig. , stante Controparte_1
l'eccessiva quantificazione dei danni riconosciuti nella sentenza di primo grado;
condannare la parte appellata al pagamento in favore di in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.”; per l'appellato “… il procuratore si riporta alla comparsa di costituzione CP_1
ed alle conclusioni che si abbiano per ripetute e trascritte …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 5.07.2011 conveniva Controparte_1 Controparte_3
(oggi ed innanzi al Tribunale di Santa
[...] Parte_1 CP_2
AR Capua Vetere - Sezione Distaccata di RI -, esponendo: “1) l'istante è titolare dell'utenza n. 841878515 ed ha in corso con detta Società un contratto CP_2
di fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'abitazione con Tariffa BTA3 prioritaria, relativo all'esercizio commerciale ubicato in Falciano del Massico al
Corso Oriente n. 17; 2) le condizioni contrattuali prevedono: tensione di fornitura
220 V - bassa tensione, potenza impegnata 6KW, potenza disponibile 6,6 KW;
3) per circa due anni l'azienda commerciale adibita alla vendita di generi alimentari, di proprietà dell'istante e dallo stesso gestita, è stata costretta a subire danni cagionati da continui sbalzi di energia elettrica;
4) la vicenda aveva inizio allorquando l'istante si avvedeva che all'interno del proprio esercizio commerciale i murale bibite, il banco congelatore, il banco gelati, il murale di metri 3, il banco salumi ed il condizionatore da 24000 BTU non funzionavano in maniera efficiente e non rispettavano la catena del fresco, del congelamento e del surgelamento;
5) si rivolgeva pertanto ad un tecnico di fiducia il quale cambiava il motore del banco murale da mt. 3 e - non avendo comunque risolto il problema - effettuando successivamente vari controlli, verificava il contatore elettrico, riscontrando ivi una potenza di 198V anziché dei 220V preveduti. 6) in seguito a ciò, il tecnico stesso segnalava il problema all'ufficio guasti 7) gli sbalzi di energia elettrica CP_2
continuavano, comportando l'irregolare funzionamento di tutti gli accessori ed il sig. contattava numerose volte (ma sempre invano) il numero verde CP_1 CP_2
segnalando il continuo verificarsi di tali episodi;
8) dopo svariate richieste, un tecnico si recava in loco e rilevava che la potenza riscontrata non era CP_2
sufficiente a far funzionare gli accessori all'interno del locale, senza tuttavia ricercare la fonte di tale anomalia;
9) l'attore si vedeva costretto, pertanto, a sospendere tutti gli ordini ai propri fornitori perché i prodotti non potevano essere conservati secondo le norme di Legge (che sono del resto, assai severe) avariandosi rapidamente;
10) il mancato funzionamento degli accessori ed il deterioramento della merce comportavano un calo di vendite e la conseguente perdita di un cospicuo numero di clienti e generavano un forte stato d'ansia nel , e per la continua CP_1
preoccupazione che si potesse deteriorare irrimediabilmente l'intero contenuto dei prodotti da tenere a fresco o bassa temperatura;
e nel vedere distrutto in poco tempo il lavoro di tanti anni per costruire una immagine di ditta seria ed efficiente;
11) ciò, per altro, tacendo dei rischi di un controllo sulla bontà della merce in conservazione, la quale avrebbe potuto trovarsi non rettamente conservata con l'applicazione di sanzioni economiche ingenti e la stessa chiusura dell'attività;
12) dopo innumerevoli segnalazioni, finalmente tecnici dell - recatisi in loco - CP_2
verificavano che detti sbalzi di energia elettrica erano dovuti ad un guasto alla linea elettrica esterna e provvedevano a ripararla;
13) a seguito della riparazione, effettuata solo in data 5 agosto 2009, cessavano gli enormi inconvenienti cagione degli ingenti danni;
14) il subiva danni che - compresi quelli alla persona CP_1
per l'ingenerarsi dello stato di ansie dovuto alla preoccupazione di perdere l'intero contenuto dei beni in fresco, dei congelati e surgelati -, vengono quantificati in circa
€. 26.000,00”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo alla convenuta l'attore insisteva affinché venissero accolte le Controparte_3
conclusioni seguenti: “a) accertata la responsabilità esclusiva ex artt. 1218, 2043,
2050 e 2059 c.c. della convenuta in ordine al verificarsi Controparte_3
dell'evento per cui è causa;
b) per l'effetto, condannarla a pagare, in favore dell'istante, la somma di €.
26.000,00 o di quella che si riterrà equo valutare;
c) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dall'evento fino al soddisfo;
d) accertando e liquidando il risarcimento dei danni, morali e da stress, sulla persona dell'istante; e) vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno sostenuto anticipo”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della Controparte_3
domanda.
Non si costituiva CP_2
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano escussi testi e all'udienza del
3.02.2020, fissata ai sensi dall'art. 281 sexies c.p.c., veniva emessa la gravata sentenza.
Con sentenza n. 316 pubblicata il 3.02.2020, il Tribunale così statuiva:
“accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
condanna conseguentemente la convenuta in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma di € 13.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, la convenuta società al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi € 4.287,36, di cui € 287,36 per spese, ed €
4.000,00 per compensi (compresi quelli dell'ATP), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 3.02.2020, con citazione notificata il 3 - 4.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
10.11.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza …e, per
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda proposta dal sig. oggi Controparte_1
appellato, perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, per tutti i motivi innanzi dedotti;
• in via subordinata, salvo gravame, accogliere il presente gravame riformando parzialmente la sentenza n…, e, per
l'effetto, rideterminando l'importo liquidato in favore del sig. , Controparte_1
stante l'eccessiva quantificazione dei danni riconosciuti nella sentenza di primo grado;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti da in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
Non si costituiva benché ritualmente evocata in giudizio. CP_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 26.03.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.04.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento depositato il 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“… Nel merito la domanda appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare questo giudice ritiene che le azioni vadano determinate in base al contenuto effettivo della domanda inteso come scopo a cui tende e ragioni addotte per perseguirlo;
a nulla rilevando una eventuale erronea definizione giuridica che di essa abbia dato l'attore, spettando tale compito al giudice, che, pur vincolato ai fatti addotti ed alla pretesa concretamente formulata ai sensi dell'art. 112 cpc, è tuttavia investito del potere-dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico, come essenziale presupposto, unitamente alle circostanze rilevanti, per procedere alla pronuncia richiestagli.
Ebbene nel caso di specie la domanda è stata diretta ad ottenere il risarcimento del danno scaturente dall'inadempimento di una obbligazione nascente da un contratto di somministrazione di energia elettrica.
Per quanto riguarda la valutazione della ricorrenza dei presupposti necessari per pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto per cui è causa, giova in primo luogo richiamare il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del contratto
(quale fonte del proprio diritto e della relativa condizione) e di allegare
l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare
l'integrale adempimento alla propria obbligazione (ex multis Cass. 15659).
A fronte di tale consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che nel caso di specie l'attore ha prodotto il titolo fonte dell'obbligazione rimasta inadempiuta ed ha puntualmente allegato e documentato il concreto e mancato inadempimento posto in essere dalla società convenuta, consistito nel non aver provveduto alla fornitura di energia elettrica sufficiente a far funzionare in modo efficiente tutti gli accessori all'interno del locale commerciale, così come previsto nel contratto stipulato.
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente ex art. 2697 cc. ha dimostrato cioè il fondamento del fatto costitutivo del suo diritto, cioè l'obbligo che si assume inadempiuto.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto affermato nell'atto introduttivo e cioè che per circa due anni si verificavano problemi di tensione di energia elettrica che non permettevano ai macchinari presenti all'interno del locale commerciale attoreo di rispettare la catena del fresco, del congelamento e del surgelamento, per cui l'attore era costretto a sospendere gli ordini di merce al fine di evitarne il deterioramento, situazione che determinava un calo nella vendita che incideva direttamente sul guadagno.
Circostanze che trovano conforto anche nella documentazione agli atti in ordine alle varie richieste di intervento rivolte alla società convenuta ed alle ispezioni effettate dagli operatori di quest'ultima che però non risolvevano il problema.
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica il cosiddetto impegno di potenza, che si sostanzia nell'obbligo del somministrante di predisporre e mantenere
l'impianto in guisa di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia configura una prestazione continuata, accessoria e strumentale a quella principale di somministrare l'energia cui corrisponde un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente (Cass. n. 1259/08).
Nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe all'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede) l'onere di provare che l'interruzione o la mancata somministrazione di impegno di potenza dell'erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi, etc.) (Cass. 5144/97).
Dagli atti non emerge che la convenuta abbia dato tale prova liberatoria.
Alla luce delle innanzi esposte considerazioni, la convenuta società va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Questo giudicante ritiene che nel caso di specie deve farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno in quanto atteso che è obiettivamente impossibile o particolarmente difficile il danno nel suo preciso ammontare ancorché l'attore abbia assolto all'onere della di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno.
È necessario che chi agisce per la liquidazione deduca e dimostri l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi e, considerato che il rimedio del risarcimento danni mira a garantire il ristoro integrale del pregiudizio sofferto dal danneggiato, deve dar modo al giudice di valutarne la consistenza e l'entità.
Nel caso di specie l'attore ha provato, anche se solo a livello presuntivo, la quantificazione del danno sofferto.
Pertanto, la convenuta società va condannata al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 13.500.00, oltre interessi dalla domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo”.
§ 4.
Con un primo motivo, la società appellante reitera l'eccezione di difetto di titolarità / legittimazione passiva, deducendo che nella qualità di società distributrice non può essere parte del rapporto negoziale dedotto dal che per effetto del Decreto CP_1
- legge 18.6.2007 n. 73 (cd. Decreto Bersani), convertito con legge n. 125 del
3.8.2007, a decorrere dal 1° luglio 2007, le attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, devono essere svolte in regime di separazione societaria;
che in ottemperanza del disposto normativo, con atto per notaio di Roma - Rep. 27173 - Persona_1
Raccolta 11078, essa appellante ha ceduto a società Controparte_4
appositamente costituita per l'esercizio della sola attività di vendita dell'energia elettrica, i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alle attività di vendita, restando ex lege esclusiva proprietaria delle reti di distribuzione per la consegna e la distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali;
che non è stato prodotto alcun contratto a conferma che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio (contratto di somministrazione di energia elettrica) era in essere con la Soc. Parte_1
ed è è la stessa parte appellata a confermare di aver instaurato un rapporto contrattuale con la Soc. di vendita Enel Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (ora
Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.), tanto è che nella memoria istruttoria ex art. 183,
6° comma, n. 1) c.p.c. ne ha tardivamente richiesto la chiamata in causa ex art. 107
c.p.c.
Il motivo è infondato. Va evidenziato che nella memoria secondo termine 183 6 co. c.p.c. la società appellante ha negato la legittimazione passiva quale titolare di rapporto contrattuale, mentre ha affermato di essere, piuttosto, destinataria della domanda risarcitoria extracontrattuale formulata dal essendo esclusiva proprietaria della rete e CP_5
unico distributore dell'energia elettrica;
la medesima società ha poi svolto specifiche difese circa le richieste di intervento pervenute alla stessa alla luce del c.d. Registro delle segnalazioni e richieste di intervento” – cd. GESI – e dei lavori eseguiti in conseguenza in data 3.8.2009. Alla luce di tali difese e in applicazione dell'art. 115
c.p.c. non è dubbia la titolarità passiva in capo all'odierna appellante in ordine alla richiesta di risarcimento danni conseguenti alle lamentate disfunzioni della linea elettrica, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica dell'azione, extracontrattuale anziché contrattuale, incidente sulla distribuzione degli oneri probatori, profilo non rilevante nel caso di specie alla luce delle avanzate censure.
§ 5.
Con il secondo motivo, la società appellante deduce che manca la prova della verificazione del fatto storico così come descritto in citazione e, comunque, la prova del lamentato danno e del nesso causale tra l'evento e il danno;
assume che i testi escussi non hanno confermato quanto inizialmente affermato nell'atto introduttivo e cioè che per circa due anni si verificavano problemi di tensione di energia elettrica imputabili a che non permettevano ai macchinari presenti Parte_1
all'interno del locale commerciale di rispettare la catena del fresco, del congelamento e del surgelamento e non hanno confermato che per due anni il era stato CP_5
costretto a sospendere gli ordini di merce al fine di evitarne il deterioramento, limitandosi i testi a descrivere quanto accaduto tra la fine del mese di luglio 2009 e gli inizi del mese di agosto 2009; deduce che dalle dichiarazioni testimoniali rese dai propri dipendenti emerge che per il periodo dal 20 luglio 2009 e 5 agosto 2009, non è stata registrata alcuna interruzione, anomalia né, tantomeno, segnalazione e/o richiesta di intervento da parte di ciascuno dei 242 clienti, ad eccezione del CP_1
; che dal Registro delle Segnalazioni e richieste di Intervento (GESI) emerge
[...] che la fornitura di è stata distaccata per morosità in data 02 agosto Controparte_1
2009 alle ore 22:52:23 e riallacciata a seguito di pagamento in data 03 agosto 2009, alle ore 17:54:33, che per il periodo in contestazione risultano due Ticket emessi a seguito di richieste di ., uno emesso un il 30/07/09, a seguito di Controparte_1
segnalazione di tensione irregolare, a seguito della quale il dipendente di
[...]
intervenuto riscontrava la conformità dei valori di tensione alle Controparte_3
condizioni contrattuali sul circuito che alimentava la fornitura del cliente CP_1
; che il dipendente intervenuto riscontrava, altresì, l'esigenza di intervenire su
[...]
di altro cavo bt (bassa tensione) sotterraneo per assicurare la possibilità di alimentazione con schema di riserva, in caso di guasto, del suindicato circuito “D” che normalmente alimentava le 242 forniture, compresa quella del cliente CP_1
e la sostituzione dell'armadio stradale per sezionamento cavi bt.; che i lavori
[...]
venivano regolarmente eseguiti in data 3.8.2009, dopo le necessarie autorizzazioni amministrative;
assume poi che sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, incombe sulla parte presunta danneggiata, quantomeno, fornire la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra il dedotto evento dannoso ed il danno lamentato, nesso che va escluso in ipotesi di caso fortuito, ovvero di forza maggiore, fatto del terzo e colpa del danneggiato;
che può ritenersi più che verosimile che i danni lamentati siano stati causati da una errata scelta di un contratto di fornitura con una potenza inferiore a quella necessaria per alimentare i numerosi beni presenti nell'esercizio commerciale.
Il motivo è infondato.
Va, in primis, precisato che, come dedotto dalla società appellante, nella memoria 1 e
2 termine ex art. 183 6 co. c.p.c. lo stesso ha allegato che i maggiori CP_1
problemi si sono verificati fra il 20.7. e il 5.8 2009, di essersi rivolto ad un tecnico privato il 25.7. e che da tale giorno decise di sospendere le forniture di prodotti freschi, congelati e surgelati, mentre il 5 agosto, a seguito di lavori eseguiti dall
[...]
, il guasto è stato riparato. CP_3 Sotto il profilo probatorio, la responsabilità dell'odierna appellante in merito alla disfunzioni della linea elettrica lamentate dal emerge dalle seguenti CP_5
circostanze: la stessa società appellante in primo grado ha prodotto fax inviato alla società del 3.8.2009 con il quale chiede <intervento urgente consistente CP_6
nella riparazione di un cavo BT interrato alla via Cso orientale nel Comune di
Falciano del M.>>; in calce al fax si legge Ticket 41307, ovvero quello, che come dedotto dalla stessa appellante, è stato aperto a seguito di segnalazione del 30.7.2009 di e in virtù del quale vi è stato l'intervento di un dipendente della stessa;
al CP_1
fascicolo di parte appellante è altresì prodotta comunicazione al Comune di Falciano del Massico del 3.8.09 ove si legge eseguire la riparazione di un cavo bt interrato guasto, eseguiremo uno scavo di dimensioni 3,0 ml di lunghezza, 1,5 di larghezza e 1,2, ml di profondità circa lungo il
Corso Oriente. I lavori saranno eseguiti dall' . Precisiamo che la CP_7
suddetta riparazione si rende indispensabile per garantire la continuità del servizio elettrico della zona…>>.
A tanto va aggiunto che i testi escussi, non solo il padre del ma anche clienti CP_5
abituali ed elettricista intervenuto su richiesta di quest'ultimo, hanno confermato i problemi di bassa tensione che impedivano il funzionamento regolare dei banchi frigo e congelatore verificatisi nell'ultima settimana di luglio e la prima di agosto del 2009.
Alla luce, dunque, delle allegazioni del e poi delle risultanze istruttorie, le CP_1
lamentate disfunzioni si sono verificate con i conseguenti problemi per l'utilizzo di apparecchiature che garantiscono la conservazione dei prodotti freschi e congelati per poco meno di quindici giorni tra la fine di luglio e l'inizio di agosto dell'anno 2009.
§ 6.
Con il terzo motivo, la società appellante deduce che il ha espressamente CP_1
precisato le singole voci di danno con la memoria ex art.183, 6° comma n.2) c.p.c., richiedendo un danno emergente per i costi d'interventi tecnici eseguiti da tecnico di fiducia e per i costi di riparazione del banco frigo, per il deterioramento di prodotti da banco frigo nonché un danno da lucro cessante per decremento vendita di prodotti freschi, surgelati e congelati a far tempo dal 25 luglio e fino al 20 agosto 2009; ha poi richiesto un ulteriore danno non patrimoniale per la tensione emotiva e psicologica accumulata in occasione dei fatti di causa;
deduce che la gravata sentenza non ha specificato le singole voci di danno richieste, non ha motivato l'esorbitante quantificazione del danno riconosciuto, non precisato numericamente le singole poste di danno;
deduce che il non ha provato i chiesti danni, limitandosi a CP_1
depositare a alcune fatture di prodotti da frigo emesse in suo favore durante il periodo
3.7.2009 / 4.8.2009 per un importo complessivo pari a € 1.760,68, comprensivo di
IVA; che le dette fatture sono comunque inidonee a provare la sua richiesta di danno emergente da avaria delle scorte alimentari e di lucro cessante;
che per la perdita di prodotti alimentari la parte appellata avrebbe dovuto quantomeno provare l'avaria di detti generi alimentari a cagione del periodo di interruzione temporanea dell'energia elettrica, nonché la durata dei prodotti onde consentire la verifica della sussistenza del nesso causale tra il deterioramento e la mancata temporanea erogazione di energia elettrica;
che il non ha depositato documentazione idonea a dimostrare la CP_1
riparazione/ sostituzione dei beni elettrici presunti danneggiati, a dimostrare la corresponsione dei consistenti importi per le verifiche tecniche dell'impianto elettrico e del banco frigo presunto danneggiato;
quanto alla voce di danno da lucro cessante, il non ha provato la capacità reddituale dell'attività lavorativa ed il mancato CP_1
guadagno e anche a voler considerare le fatture depositate, si tratterebbe comunque di una perdita irrisoria, tenuto conto della percentuale di ricarico del prezzo di acquisto,
a titolo di mancato profitto;
che il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., è circoscritto all'ipotesi in cui la prova dell'entità di esso appaia impossibile o sommamente difficile, ma presuppone la certezza acquisita al processo circa l'esistenza del danno stesso né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'”iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno;
per quanto attiene infine il danno non patrimoniale, secondo la Cassazione è risarcibile soltanto nei casi determinati dalla legge e nei casi di lesioni di specifici diritti inviolabili della persona e costituzionalmente qualificati, mentre va esclusa la ipotizzabilità di sottocategorie variamente etichettate, nonché di una categoria autonoma di danno denominata “danno esistenziale”; che il non lamenta lesione di specifici CP_1
diritti inviolabili della persona e costituzionalmente qualificati, causalmente riconducibile alla condotta tenuta da essa appellante.
Il motivo è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va precisato che, seppur la gravata sentenza riferisca di problemi alla linea elettrica verificatisi genericamente nel corso dell'anno 2009, il ha CP_5
circoscritto nella memoria ex art. 183 6 o. 1 termine c.p.c. i detti problemi e i conseguenti danni al periodo dal 20.7. al 5.8; ciò, peraltro, come già evidenziato, ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie.
Inoltre, nelle dette memorie il ha precisato i chiesti danni in quelli inerenti CP_1
alla perdita di prodotti ammalorati, ai costi di interventi tecnici e di riparazione del banco frigo, un danno da lucro cessante per decremento vendita di prodotti freschi, surgelati e congelati a far tempo dal 25 luglio fino al 20 agosto 2009.
Dal suo canto, come dedotto dalla società appellante, la gravata sentenza ha liquidato in via equitativa l'importo di € 13.500,00 senza precisare i danni risarciti c e motivando genericamente in merito alla avvenuta dimostrazione della sussistenza e dell'entità materiale del danno.
Come eccepito dalla società appellante, il danno nei termini quantificato dal
Tribunale non trova in toto conforto nelle risultanze istruttorie acquisite.
In via generale, va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò posto, quanto ai costi di interventi tecnici e di riparazione del banco frigo, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato l'avvenuta sostituzione del motore del banco murale e al fascicolo di parte è allegata una fattura del 30.7.2009 con causale Cont
<> emessa da dell'importo di € Controparte_9
720,00; non vi è invece prova di altri esborsi sostenuti a titolo di costi di interventi tecnici;
ed invero, seppur quest'ultimi emergano dalla prove acquisite, in particolare, dalla dichiarazione secondo cui ha eseguito un intervento il 28 Testimone_1
luglio e ha verificato che gli accessori all'interno del negozio non funzionavano efficientemente, mentre dopo l'esecuzione dei lavori il 5.8, in particolare il 6.8. ha verificato che la distribuzione di energia elettrica risultava efficiente, non emergono i costi sostenuti per tali interventi. Di certo a tal fine non è ex se sufficiente la dichiarazione testimoniale del padre di che ha confermato il capitolato di CP_1
prova secondo cui per tali interventi l'odierno appellato ha corrisposto l'importo di €
5.000,00, genericamente articolato siccome privo di riferimenti temporali e delle modalità di corresponsione che poi non trovano alcun conforto nei documenti prodotti.
I mancati introiti in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare i macchinari in grado di garantire la conversazione dei surgelati e dei prodotti freschi non si evincono dai registri dei corrispettivi – al riguardo va evidenziato che trattasi della rivendita di generi alimentari (mini market) e il registro dei corrispettivi riporta i ricavi inerenti a tutti i prodotti venduti che includono di certo anche prodotti per la cui conservazione non occorrono i macchinari in questione -; tantomeno sono di aiuto le dichiarazioni dei redditi. A tal riguardo, dal confronto tra la dichiarazione relativa ai redditi prodotti nel 2006 (dichiarazioni redditi pari a € 33.000) e quella dei redditi prodotti nel 2007 (redditi pari a € 37.000) si evince una flessione degli stessi, per cui quella che si registra tra il 2008 (pari a € 30.000) e il 2009 (pari a € 31.000), anno delle lamentate disfunzioni della linea elettrica, in carenza di altri elementi, non può ritenersi riconducibile esclusivamente alle problematiche oggetto di causa. Tuttavia, tenuto conto delle allegate dichiarazioni, allegate al fascicolo di parte, di fornitori secondo cui non hanno potuto procedere alla consegna dei prodotti ordinati dal a causa del malfunzionamento del banco frigo ovvero del banco CP_1
conservatore dei surgelati (cfr. allegate dichiarazione della ditta Giurin srl secondo cui il 4.8 è stata impossibilitata a consegnare i prodotti freschi costatando il malfunzionamento del banco frigo, altra dichiarazione della ditta Mareblu sas secondo cui il 1.8 non ha potuto consegnare merce regolarmente fatturata con 29 colli di € 401,85 perché il <> non garantiva la conservazione degli stessi non raggiungendo temperatura idonea a non interrompere la catena del freddo, sicché la consegna è stata effettuata in seguito;
altra dichiarazione della ditta Miraglia Aligroup del 3.8. secondo cui non è stata effettuata consegna per il medesimo motivo e rimandata la fornitura a data successiva e altra della ditta CI. del 31.7 del medesimo tenore), unitamente alla dichiarazioni di CP_10
CP_1 testi alla cui stregua i detti macchinari non erano funzionanti sicché il market di non vendeva i prodotti freschi e surgelati nel periodo in questione, può essere
[...]
riconosciuto il danno da mancato introito dei prodotti che il non ha venduto CP_1
a causa degli accertati problemi della fornitura elettrica. Ai fini della quantificazione di tale danno sono di ausilio le seguenti fatture relative ai prodotti in consegna nel periodo in questione e riportanti la dicitura “sospeso”, siccome presumibilmente relative, tenuto conto dei detti elementi istruttori, ai prodotti non consegnati per le ragioni dette: fattura emessa dalla Prealpi sas del 28.7 di € 69,67, fattura emessa dalla fattoria caudina del 1.8.2009 di € 263,90, fattura emessa dalla Mareblu del 30.7 di €
127.92; fattura del 5.8 emessa dalla ditta Miraglia di €164,88, fattura emessa dalla
Parmalat del 5.8. di € 40,73; fatture emesse dalla ditta Giurin del 28.7 di cui l'una di
€ 42,00 e l'altra di € 31,68, fattura del 31.7 emessa da di € 44,54 e Persona_2
fattura del 30.7 emessa da DI di € 61,75. Considerando un introito pari al 30 per CP_12
cento dei complessivi importi delle summenzionate fatture, dovendo detrarre dai ricavi il prezzo di acquisto dei prodotti venduti, si ritiene congruo il riconoscimento a titolo di risarcimento danni della somma complessiva di € 254,12. Quanto al danno da perdita di prodotti alimentari deteriorati a causa del malfunzionamento dei macchinari necessari per la relativa conservazione, tenuto conto del periodo estivo, si ritiene secondo l'id quod plerumque accidit che anche un malfunzionamento di pochi giorni è sufficiente per provocare il deterioramento di prodotti freddi e surgelati. Pertanto, tenuto conto delle seguenti fatture allegate al fascicolo di parte e relative a prodotti consegnati in prossimità del periodo di malfunzionamento della linea elettrica - fattura di € 242,77 con consegna del 10.7.,
24.7. 31.7 emessa dalla due fatture, Parte_2
rispettivamente di € 222,16 e di €2 40,79 con consegna del 6 e 20 luglio e altra fattura di € 17,93 con consegna del 9 e 16 luglio, tutte emesse dalla Parmalat - si ritiene congruo il riconoscimento dell'importo di € 723,65 a titolo di risarcimento del detto danno. Irrilevanti sono due fatture con ordine del giorno 6.8 e altra con consegna sempre in data 6.8, siccome successive al ripristino del regolalr funzionamento della linea elettrica, come è emerso dalle dichiarazioni testimoniali.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale va riconosciuto a l'importo CP_1
complessivo di € 1.697,77.
Infine, il danno non patrimoniale è configurabile unicamente quando sia previsto da disposizioni di legge o quando comporti la lesione - quale conseguenza di danno - di interessi inviolabili della persona di rango costituzionale;
pertanto, non potranno essere presi in considerazione altri danni che non possono inquadrarsi tra quelli fondamentali della persona, quali ad esempio quelli alla salute, alla relazione parentale, alla reputazione, ecc., non ricorrenti nella specie. Tanto è in linea con l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n.
26972/2008) secondo cui il danno non patrimoniale è tipico, perché risarcibile solo
"nei casi previsti dalla legge", secondo la previsione di cui all'art. 2059 cod. civ. ossia, nei casi di danni causati da un fatto oggettivamente integrante gli estremi di un reato, di danni non patrimoniali che, pur non derivando da reato, siano comunque risarcibili per effetto di una espressa previsione di legge e delle ipotesi in cui il fatto illecito ha leso un diritto inviolabile della persona, come tale tutelato dalla Costituzione. Nella specie, non ricorre né un reato né un'ipotesi espressamente prevista ex lege di risarcimento del danno non patrimoniale, né la lesione di un interesse costituzionale protetto.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, a va riconosciuto Controparte_1
l'importo di €. 1.697,77 e non già € 13.500.00, oltre interessi e rivalutazione fino alla pubblicazione della gravata sentenza, ovvero fino al 3.2.2020, posto che il 19.5.2020
è stato corrisposto al l'importo riconosciuto dalla gravata sentenza, come CP_5
emerge dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio dalla società appellante.
Precisamente, l'importo di € 1.697,77 “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
30.7.2009 (data di segnalazione della problematica all , risulta pari a € 1.526,77 CP_2
(indice a quo 102,3 -indice ad quem 135,3) e su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al 03.02.2020, - data di pubblicazione della sentenza di primo grado - che risultano pari ad € 191,47; sicché l'importo complessivo dovuto è pari a €
1.889,24. Pertanto, in conseguenza della riforma dell'impugnata Controparte_1
sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di €. 12.780,15 (€ 14.669,39, comprensivo di interessi legali fino alla data di pagamento - € 1.889,24), stante la domanda proposta dalla società appellante. Non sono dovuti interessi legali non essendo stata proposta domanda dall'appellante.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante rimane soccombente;
tuttavia, stante la non trascurabile riduzione del risarcimento riconosciuto a , sussistono i presupposti ex art. 92, 2 co c.p.c. per Controparte_1
disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½. Le spese vanno quantificate secondo il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50% relativamente alla fase trattazione/istruzione del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 3 - 4.11.2020, avverso la sentenza Parte_3
in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di risarcimento danni Controparte_1
l'importo di € 1.889,24; compensa le spese processuali nella misura della metà
e condanna al pagamento del residuo in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro € 1.276,00 per compenso e euro 143,68 per CP_1
esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 12.780,15, per la causale indicata in motivazione;
c) compensa le spese processuali del grado di appello e condanna Parte_1
al pagamento del residuo, in favore di , che liquida in
[...] Controparte_1
euro 1.209,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Alessandro Adamo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3888/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 21.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3888/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 316/2020, emessa dal Tribunale di Santa AR
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 801177/2011, pendente
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Buco (C.F.:
in virtù di procura generale alle liti dell'1.3.2017 - Rep. n. C.F._1
53868 / Racc. n. 26971
APPELLANTE
E (C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato Alessandro Adamo (C.F.: ) in virtù di procura C.F._3
alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_2 P.IVA_2
Roma al Viale Regina Margherita n. 137
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante: “…accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza n.
316 /2020 del Tribunale di Santa AR - IV Sezione Civile, nella persona del GOT dott. Angela Verolla, depositata in data 03.02.2020,e, per l'effetto, rigettare quasi voglia domanda proposta dal sig. oggi appellato, perché Controparte_1
inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, salvo gravame, accogliere il presente gravame riformando parzialmente la sentenza n. 316 ; /2020 del Tribunale di Santa AR - IV Sezione Civile, nella persona del GOT dott. Angela Verolla, depositata in data 03.02.2020, e, per l'effetto, rideterminando l'importo liquidato in favore del sig. , stante Controparte_1
l'eccessiva quantificazione dei danni riconosciuti nella sentenza di primo grado;
condannare la parte appellata al pagamento in favore di in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.”; per l'appellato “… il procuratore si riporta alla comparsa di costituzione CP_1
ed alle conclusioni che si abbiano per ripetute e trascritte …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 5.07.2011 conveniva Controparte_1 Controparte_3
(oggi ed innanzi al Tribunale di Santa
[...] Parte_1 CP_2
AR Capua Vetere - Sezione Distaccata di RI -, esponendo: “1) l'istante è titolare dell'utenza n. 841878515 ed ha in corso con detta Società un contratto CP_2
di fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'abitazione con Tariffa BTA3 prioritaria, relativo all'esercizio commerciale ubicato in Falciano del Massico al
Corso Oriente n. 17; 2) le condizioni contrattuali prevedono: tensione di fornitura
220 V - bassa tensione, potenza impegnata 6KW, potenza disponibile 6,6 KW;
3) per circa due anni l'azienda commerciale adibita alla vendita di generi alimentari, di proprietà dell'istante e dallo stesso gestita, è stata costretta a subire danni cagionati da continui sbalzi di energia elettrica;
4) la vicenda aveva inizio allorquando l'istante si avvedeva che all'interno del proprio esercizio commerciale i murale bibite, il banco congelatore, il banco gelati, il murale di metri 3, il banco salumi ed il condizionatore da 24000 BTU non funzionavano in maniera efficiente e non rispettavano la catena del fresco, del congelamento e del surgelamento;
5) si rivolgeva pertanto ad un tecnico di fiducia il quale cambiava il motore del banco murale da mt. 3 e - non avendo comunque risolto il problema - effettuando successivamente vari controlli, verificava il contatore elettrico, riscontrando ivi una potenza di 198V anziché dei 220V preveduti. 6) in seguito a ciò, il tecnico stesso segnalava il problema all'ufficio guasti 7) gli sbalzi di energia elettrica CP_2
continuavano, comportando l'irregolare funzionamento di tutti gli accessori ed il sig. contattava numerose volte (ma sempre invano) il numero verde CP_1 CP_2
segnalando il continuo verificarsi di tali episodi;
8) dopo svariate richieste, un tecnico si recava in loco e rilevava che la potenza riscontrata non era CP_2
sufficiente a far funzionare gli accessori all'interno del locale, senza tuttavia ricercare la fonte di tale anomalia;
9) l'attore si vedeva costretto, pertanto, a sospendere tutti gli ordini ai propri fornitori perché i prodotti non potevano essere conservati secondo le norme di Legge (che sono del resto, assai severe) avariandosi rapidamente;
10) il mancato funzionamento degli accessori ed il deterioramento della merce comportavano un calo di vendite e la conseguente perdita di un cospicuo numero di clienti e generavano un forte stato d'ansia nel , e per la continua CP_1
preoccupazione che si potesse deteriorare irrimediabilmente l'intero contenuto dei prodotti da tenere a fresco o bassa temperatura;
e nel vedere distrutto in poco tempo il lavoro di tanti anni per costruire una immagine di ditta seria ed efficiente;
11) ciò, per altro, tacendo dei rischi di un controllo sulla bontà della merce in conservazione, la quale avrebbe potuto trovarsi non rettamente conservata con l'applicazione di sanzioni economiche ingenti e la stessa chiusura dell'attività;
12) dopo innumerevoli segnalazioni, finalmente tecnici dell - recatisi in loco - CP_2
verificavano che detti sbalzi di energia elettrica erano dovuti ad un guasto alla linea elettrica esterna e provvedevano a ripararla;
13) a seguito della riparazione, effettuata solo in data 5 agosto 2009, cessavano gli enormi inconvenienti cagione degli ingenti danni;
14) il subiva danni che - compresi quelli alla persona CP_1
per l'ingenerarsi dello stato di ansie dovuto alla preoccupazione di perdere l'intero contenuto dei beni in fresco, dei congelati e surgelati -, vengono quantificati in circa
€. 26.000,00”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo alla convenuta l'attore insisteva affinché venissero accolte le Controparte_3
conclusioni seguenti: “a) accertata la responsabilità esclusiva ex artt. 1218, 2043,
2050 e 2059 c.c. della convenuta in ordine al verificarsi Controparte_3
dell'evento per cui è causa;
b) per l'effetto, condannarla a pagare, in favore dell'istante, la somma di €.
26.000,00 o di quella che si riterrà equo valutare;
c) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dall'evento fino al soddisfo;
d) accertando e liquidando il risarcimento dei danni, morali e da stress, sulla persona dell'istante; e) vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno sostenuto anticipo”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della Controparte_3
domanda.
Non si costituiva CP_2
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano escussi testi e all'udienza del
3.02.2020, fissata ai sensi dall'art. 281 sexies c.p.c., veniva emessa la gravata sentenza.
Con sentenza n. 316 pubblicata il 3.02.2020, il Tribunale così statuiva:
“accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
condanna conseguentemente la convenuta in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma di € 13.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, la convenuta società al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi € 4.287,36, di cui € 287,36 per spese, ed €
4.000,00 per compensi (compresi quelli dell'ATP), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 3.02.2020, con citazione notificata il 3 - 4.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
10.11.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza …e, per
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda proposta dal sig. oggi Controparte_1
appellato, perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, per tutti i motivi innanzi dedotti;
• in via subordinata, salvo gravame, accogliere il presente gravame riformando parzialmente la sentenza n…, e, per
l'effetto, rideterminando l'importo liquidato in favore del sig. , Controparte_1
stante l'eccessiva quantificazione dei danni riconosciuti nella sentenza di primo grado;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti da in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
Non si costituiva benché ritualmente evocata in giudizio. CP_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 26.03.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.04.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento depositato il 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“… Nel merito la domanda appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare questo giudice ritiene che le azioni vadano determinate in base al contenuto effettivo della domanda inteso come scopo a cui tende e ragioni addotte per perseguirlo;
a nulla rilevando una eventuale erronea definizione giuridica che di essa abbia dato l'attore, spettando tale compito al giudice, che, pur vincolato ai fatti addotti ed alla pretesa concretamente formulata ai sensi dell'art. 112 cpc, è tuttavia investito del potere-dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico, come essenziale presupposto, unitamente alle circostanze rilevanti, per procedere alla pronuncia richiestagli.
Ebbene nel caso di specie la domanda è stata diretta ad ottenere il risarcimento del danno scaturente dall'inadempimento di una obbligazione nascente da un contratto di somministrazione di energia elettrica.
Per quanto riguarda la valutazione della ricorrenza dei presupposti necessari per pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto per cui è causa, giova in primo luogo richiamare il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del contratto
(quale fonte del proprio diritto e della relativa condizione) e di allegare
l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare
l'integrale adempimento alla propria obbligazione (ex multis Cass. 15659).
A fronte di tale consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che nel caso di specie l'attore ha prodotto il titolo fonte dell'obbligazione rimasta inadempiuta ed ha puntualmente allegato e documentato il concreto e mancato inadempimento posto in essere dalla società convenuta, consistito nel non aver provveduto alla fornitura di energia elettrica sufficiente a far funzionare in modo efficiente tutti gli accessori all'interno del locale commerciale, così come previsto nel contratto stipulato.
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente ex art. 2697 cc. ha dimostrato cioè il fondamento del fatto costitutivo del suo diritto, cioè l'obbligo che si assume inadempiuto.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto affermato nell'atto introduttivo e cioè che per circa due anni si verificavano problemi di tensione di energia elettrica che non permettevano ai macchinari presenti all'interno del locale commerciale attoreo di rispettare la catena del fresco, del congelamento e del surgelamento, per cui l'attore era costretto a sospendere gli ordini di merce al fine di evitarne il deterioramento, situazione che determinava un calo nella vendita che incideva direttamente sul guadagno.
Circostanze che trovano conforto anche nella documentazione agli atti in ordine alle varie richieste di intervento rivolte alla società convenuta ed alle ispezioni effettate dagli operatori di quest'ultima che però non risolvevano il problema.
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica il cosiddetto impegno di potenza, che si sostanzia nell'obbligo del somministrante di predisporre e mantenere
l'impianto in guisa di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia configura una prestazione continuata, accessoria e strumentale a quella principale di somministrare l'energia cui corrisponde un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente (Cass. n. 1259/08).
Nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe all'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede) l'onere di provare che l'interruzione o la mancata somministrazione di impegno di potenza dell'erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi, etc.) (Cass. 5144/97).
Dagli atti non emerge che la convenuta abbia dato tale prova liberatoria.
Alla luce delle innanzi esposte considerazioni, la convenuta società va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Questo giudicante ritiene che nel caso di specie deve farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno in quanto atteso che è obiettivamente impossibile o particolarmente difficile il danno nel suo preciso ammontare ancorché l'attore abbia assolto all'onere della di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno.
È necessario che chi agisce per la liquidazione deduca e dimostri l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi e, considerato che il rimedio del risarcimento danni mira a garantire il ristoro integrale del pregiudizio sofferto dal danneggiato, deve dar modo al giudice di valutarne la consistenza e l'entità.
Nel caso di specie l'attore ha provato, anche se solo a livello presuntivo, la quantificazione del danno sofferto.
Pertanto, la convenuta società va condannata al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 13.500.00, oltre interessi dalla domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo”.
§ 4.
Con un primo motivo, la società appellante reitera l'eccezione di difetto di titolarità / legittimazione passiva, deducendo che nella qualità di società distributrice non può essere parte del rapporto negoziale dedotto dal che per effetto del Decreto CP_1
- legge 18.6.2007 n. 73 (cd. Decreto Bersani), convertito con legge n. 125 del
3.8.2007, a decorrere dal 1° luglio 2007, le attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, devono essere svolte in regime di separazione societaria;
che in ottemperanza del disposto normativo, con atto per notaio di Roma - Rep. 27173 - Persona_1
Raccolta 11078, essa appellante ha ceduto a società Controparte_4
appositamente costituita per l'esercizio della sola attività di vendita dell'energia elettrica, i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alle attività di vendita, restando ex lege esclusiva proprietaria delle reti di distribuzione per la consegna e la distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali;
che non è stato prodotto alcun contratto a conferma che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio (contratto di somministrazione di energia elettrica) era in essere con la Soc. Parte_1
ed è è la stessa parte appellata a confermare di aver instaurato un rapporto contrattuale con la Soc. di vendita Enel Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (ora
Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.), tanto è che nella memoria istruttoria ex art. 183,
6° comma, n. 1) c.p.c. ne ha tardivamente richiesto la chiamata in causa ex art. 107
c.p.c.
Il motivo è infondato. Va evidenziato che nella memoria secondo termine 183 6 co. c.p.c. la società appellante ha negato la legittimazione passiva quale titolare di rapporto contrattuale, mentre ha affermato di essere, piuttosto, destinataria della domanda risarcitoria extracontrattuale formulata dal essendo esclusiva proprietaria della rete e CP_5
unico distributore dell'energia elettrica;
la medesima società ha poi svolto specifiche difese circa le richieste di intervento pervenute alla stessa alla luce del c.d. Registro delle segnalazioni e richieste di intervento” – cd. GESI – e dei lavori eseguiti in conseguenza in data 3.8.2009. Alla luce di tali difese e in applicazione dell'art. 115
c.p.c. non è dubbia la titolarità passiva in capo all'odierna appellante in ordine alla richiesta di risarcimento danni conseguenti alle lamentate disfunzioni della linea elettrica, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica dell'azione, extracontrattuale anziché contrattuale, incidente sulla distribuzione degli oneri probatori, profilo non rilevante nel caso di specie alla luce delle avanzate censure.
§ 5.
Con il secondo motivo, la società appellante deduce che manca la prova della verificazione del fatto storico così come descritto in citazione e, comunque, la prova del lamentato danno e del nesso causale tra l'evento e il danno;
assume che i testi escussi non hanno confermato quanto inizialmente affermato nell'atto introduttivo e cioè che per circa due anni si verificavano problemi di tensione di energia elettrica imputabili a che non permettevano ai macchinari presenti Parte_1
all'interno del locale commerciale di rispettare la catena del fresco, del congelamento e del surgelamento e non hanno confermato che per due anni il era stato CP_5
costretto a sospendere gli ordini di merce al fine di evitarne il deterioramento, limitandosi i testi a descrivere quanto accaduto tra la fine del mese di luglio 2009 e gli inizi del mese di agosto 2009; deduce che dalle dichiarazioni testimoniali rese dai propri dipendenti emerge che per il periodo dal 20 luglio 2009 e 5 agosto 2009, non è stata registrata alcuna interruzione, anomalia né, tantomeno, segnalazione e/o richiesta di intervento da parte di ciascuno dei 242 clienti, ad eccezione del CP_1
; che dal Registro delle Segnalazioni e richieste di Intervento (GESI) emerge
[...] che la fornitura di è stata distaccata per morosità in data 02 agosto Controparte_1
2009 alle ore 22:52:23 e riallacciata a seguito di pagamento in data 03 agosto 2009, alle ore 17:54:33, che per il periodo in contestazione risultano due Ticket emessi a seguito di richieste di ., uno emesso un il 30/07/09, a seguito di Controparte_1
segnalazione di tensione irregolare, a seguito della quale il dipendente di
[...]
intervenuto riscontrava la conformità dei valori di tensione alle Controparte_3
condizioni contrattuali sul circuito che alimentava la fornitura del cliente CP_1
; che il dipendente intervenuto riscontrava, altresì, l'esigenza di intervenire su
[...]
di altro cavo bt (bassa tensione) sotterraneo per assicurare la possibilità di alimentazione con schema di riserva, in caso di guasto, del suindicato circuito “D” che normalmente alimentava le 242 forniture, compresa quella del cliente CP_1
e la sostituzione dell'armadio stradale per sezionamento cavi bt.; che i lavori
[...]
venivano regolarmente eseguiti in data 3.8.2009, dopo le necessarie autorizzazioni amministrative;
assume poi che sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, incombe sulla parte presunta danneggiata, quantomeno, fornire la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra il dedotto evento dannoso ed il danno lamentato, nesso che va escluso in ipotesi di caso fortuito, ovvero di forza maggiore, fatto del terzo e colpa del danneggiato;
che può ritenersi più che verosimile che i danni lamentati siano stati causati da una errata scelta di un contratto di fornitura con una potenza inferiore a quella necessaria per alimentare i numerosi beni presenti nell'esercizio commerciale.
Il motivo è infondato.
Va, in primis, precisato che, come dedotto dalla società appellante, nella memoria 1 e
2 termine ex art. 183 6 co. c.p.c. lo stesso ha allegato che i maggiori CP_1
problemi si sono verificati fra il 20.7. e il 5.8 2009, di essersi rivolto ad un tecnico privato il 25.7. e che da tale giorno decise di sospendere le forniture di prodotti freschi, congelati e surgelati, mentre il 5 agosto, a seguito di lavori eseguiti dall
[...]
, il guasto è stato riparato. CP_3 Sotto il profilo probatorio, la responsabilità dell'odierna appellante in merito alla disfunzioni della linea elettrica lamentate dal emerge dalle seguenti CP_5
circostanze: la stessa società appellante in primo grado ha prodotto fax inviato alla società del 3.8.2009 con il quale chiede <intervento urgente consistente CP_6
nella riparazione di un cavo BT interrato alla via Cso orientale nel Comune di
Falciano del M.>>; in calce al fax si legge Ticket 41307, ovvero quello, che come dedotto dalla stessa appellante, è stato aperto a seguito di segnalazione del 30.7.2009 di e in virtù del quale vi è stato l'intervento di un dipendente della stessa;
al CP_1
fascicolo di parte appellante è altresì prodotta comunicazione al Comune di Falciano del Massico del 3.8.09 ove si legge eseguire la riparazione di un cavo bt interrato guasto, eseguiremo uno scavo di dimensioni 3,0 ml di lunghezza, 1,5 di larghezza e 1,2, ml di profondità circa lungo il
Corso Oriente. I lavori saranno eseguiti dall' . Precisiamo che la CP_7
suddetta riparazione si rende indispensabile per garantire la continuità del servizio elettrico della zona…>>.
A tanto va aggiunto che i testi escussi, non solo il padre del ma anche clienti CP_5
abituali ed elettricista intervenuto su richiesta di quest'ultimo, hanno confermato i problemi di bassa tensione che impedivano il funzionamento regolare dei banchi frigo e congelatore verificatisi nell'ultima settimana di luglio e la prima di agosto del 2009.
Alla luce, dunque, delle allegazioni del e poi delle risultanze istruttorie, le CP_1
lamentate disfunzioni si sono verificate con i conseguenti problemi per l'utilizzo di apparecchiature che garantiscono la conservazione dei prodotti freschi e congelati per poco meno di quindici giorni tra la fine di luglio e l'inizio di agosto dell'anno 2009.
§ 6.
Con il terzo motivo, la società appellante deduce che il ha espressamente CP_1
precisato le singole voci di danno con la memoria ex art.183, 6° comma n.2) c.p.c., richiedendo un danno emergente per i costi d'interventi tecnici eseguiti da tecnico di fiducia e per i costi di riparazione del banco frigo, per il deterioramento di prodotti da banco frigo nonché un danno da lucro cessante per decremento vendita di prodotti freschi, surgelati e congelati a far tempo dal 25 luglio e fino al 20 agosto 2009; ha poi richiesto un ulteriore danno non patrimoniale per la tensione emotiva e psicologica accumulata in occasione dei fatti di causa;
deduce che la gravata sentenza non ha specificato le singole voci di danno richieste, non ha motivato l'esorbitante quantificazione del danno riconosciuto, non precisato numericamente le singole poste di danno;
deduce che il non ha provato i chiesti danni, limitandosi a CP_1
depositare a alcune fatture di prodotti da frigo emesse in suo favore durante il periodo
3.7.2009 / 4.8.2009 per un importo complessivo pari a € 1.760,68, comprensivo di
IVA; che le dette fatture sono comunque inidonee a provare la sua richiesta di danno emergente da avaria delle scorte alimentari e di lucro cessante;
che per la perdita di prodotti alimentari la parte appellata avrebbe dovuto quantomeno provare l'avaria di detti generi alimentari a cagione del periodo di interruzione temporanea dell'energia elettrica, nonché la durata dei prodotti onde consentire la verifica della sussistenza del nesso causale tra il deterioramento e la mancata temporanea erogazione di energia elettrica;
che il non ha depositato documentazione idonea a dimostrare la CP_1
riparazione/ sostituzione dei beni elettrici presunti danneggiati, a dimostrare la corresponsione dei consistenti importi per le verifiche tecniche dell'impianto elettrico e del banco frigo presunto danneggiato;
quanto alla voce di danno da lucro cessante, il non ha provato la capacità reddituale dell'attività lavorativa ed il mancato CP_1
guadagno e anche a voler considerare le fatture depositate, si tratterebbe comunque di una perdita irrisoria, tenuto conto della percentuale di ricarico del prezzo di acquisto,
a titolo di mancato profitto;
che il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., è circoscritto all'ipotesi in cui la prova dell'entità di esso appaia impossibile o sommamente difficile, ma presuppone la certezza acquisita al processo circa l'esistenza del danno stesso né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'”iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno;
per quanto attiene infine il danno non patrimoniale, secondo la Cassazione è risarcibile soltanto nei casi determinati dalla legge e nei casi di lesioni di specifici diritti inviolabili della persona e costituzionalmente qualificati, mentre va esclusa la ipotizzabilità di sottocategorie variamente etichettate, nonché di una categoria autonoma di danno denominata “danno esistenziale”; che il non lamenta lesione di specifici CP_1
diritti inviolabili della persona e costituzionalmente qualificati, causalmente riconducibile alla condotta tenuta da essa appellante.
Il motivo è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va precisato che, seppur la gravata sentenza riferisca di problemi alla linea elettrica verificatisi genericamente nel corso dell'anno 2009, il ha CP_5
circoscritto nella memoria ex art. 183 6 o. 1 termine c.p.c. i detti problemi e i conseguenti danni al periodo dal 20.7. al 5.8; ciò, peraltro, come già evidenziato, ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie.
Inoltre, nelle dette memorie il ha precisato i chiesti danni in quelli inerenti CP_1
alla perdita di prodotti ammalorati, ai costi di interventi tecnici e di riparazione del banco frigo, un danno da lucro cessante per decremento vendita di prodotti freschi, surgelati e congelati a far tempo dal 25 luglio fino al 20 agosto 2009.
Dal suo canto, come dedotto dalla società appellante, la gravata sentenza ha liquidato in via equitativa l'importo di € 13.500,00 senza precisare i danni risarciti c e motivando genericamente in merito alla avvenuta dimostrazione della sussistenza e dell'entità materiale del danno.
Come eccepito dalla società appellante, il danno nei termini quantificato dal
Tribunale non trova in toto conforto nelle risultanze istruttorie acquisite.
In via generale, va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò posto, quanto ai costi di interventi tecnici e di riparazione del banco frigo, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato l'avvenuta sostituzione del motore del banco murale e al fascicolo di parte è allegata una fattura del 30.7.2009 con causale Cont
<> emessa da dell'importo di € Controparte_9
720,00; non vi è invece prova di altri esborsi sostenuti a titolo di costi di interventi tecnici;
ed invero, seppur quest'ultimi emergano dalla prove acquisite, in particolare, dalla dichiarazione secondo cui ha eseguito un intervento il 28 Testimone_1
luglio e ha verificato che gli accessori all'interno del negozio non funzionavano efficientemente, mentre dopo l'esecuzione dei lavori il 5.8, in particolare il 6.8. ha verificato che la distribuzione di energia elettrica risultava efficiente, non emergono i costi sostenuti per tali interventi. Di certo a tal fine non è ex se sufficiente la dichiarazione testimoniale del padre di che ha confermato il capitolato di CP_1
prova secondo cui per tali interventi l'odierno appellato ha corrisposto l'importo di €
5.000,00, genericamente articolato siccome privo di riferimenti temporali e delle modalità di corresponsione che poi non trovano alcun conforto nei documenti prodotti.
I mancati introiti in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare i macchinari in grado di garantire la conversazione dei surgelati e dei prodotti freschi non si evincono dai registri dei corrispettivi – al riguardo va evidenziato che trattasi della rivendita di generi alimentari (mini market) e il registro dei corrispettivi riporta i ricavi inerenti a tutti i prodotti venduti che includono di certo anche prodotti per la cui conservazione non occorrono i macchinari in questione -; tantomeno sono di aiuto le dichiarazioni dei redditi. A tal riguardo, dal confronto tra la dichiarazione relativa ai redditi prodotti nel 2006 (dichiarazioni redditi pari a € 33.000) e quella dei redditi prodotti nel 2007 (redditi pari a € 37.000) si evince una flessione degli stessi, per cui quella che si registra tra il 2008 (pari a € 30.000) e il 2009 (pari a € 31.000), anno delle lamentate disfunzioni della linea elettrica, in carenza di altri elementi, non può ritenersi riconducibile esclusivamente alle problematiche oggetto di causa. Tuttavia, tenuto conto delle allegate dichiarazioni, allegate al fascicolo di parte, di fornitori secondo cui non hanno potuto procedere alla consegna dei prodotti ordinati dal a causa del malfunzionamento del banco frigo ovvero del banco CP_1
conservatore dei surgelati (cfr. allegate dichiarazione della ditta Giurin srl secondo cui il 4.8 è stata impossibilitata a consegnare i prodotti freschi costatando il malfunzionamento del banco frigo, altra dichiarazione della ditta Mareblu sas secondo cui il 1.8 non ha potuto consegnare merce regolarmente fatturata con 29 colli di € 401,85 perché il <> non garantiva la conservazione degli stessi non raggiungendo temperatura idonea a non interrompere la catena del freddo, sicché la consegna è stata effettuata in seguito;
altra dichiarazione della ditta Miraglia Aligroup del 3.8. secondo cui non è stata effettuata consegna per il medesimo motivo e rimandata la fornitura a data successiva e altra della ditta CI. del 31.7 del medesimo tenore), unitamente alla dichiarazioni di CP_10
CP_1 testi alla cui stregua i detti macchinari non erano funzionanti sicché il market di non vendeva i prodotti freschi e surgelati nel periodo in questione, può essere
[...]
riconosciuto il danno da mancato introito dei prodotti che il non ha venduto CP_1
a causa degli accertati problemi della fornitura elettrica. Ai fini della quantificazione di tale danno sono di ausilio le seguenti fatture relative ai prodotti in consegna nel periodo in questione e riportanti la dicitura “sospeso”, siccome presumibilmente relative, tenuto conto dei detti elementi istruttori, ai prodotti non consegnati per le ragioni dette: fattura emessa dalla Prealpi sas del 28.7 di € 69,67, fattura emessa dalla fattoria caudina del 1.8.2009 di € 263,90, fattura emessa dalla Mareblu del 30.7 di €
127.92; fattura del 5.8 emessa dalla ditta Miraglia di €164,88, fattura emessa dalla
Parmalat del 5.8. di € 40,73; fatture emesse dalla ditta Giurin del 28.7 di cui l'una di
€ 42,00 e l'altra di € 31,68, fattura del 31.7 emessa da di € 44,54 e Persona_2
fattura del 30.7 emessa da DI di € 61,75. Considerando un introito pari al 30 per CP_12
cento dei complessivi importi delle summenzionate fatture, dovendo detrarre dai ricavi il prezzo di acquisto dei prodotti venduti, si ritiene congruo il riconoscimento a titolo di risarcimento danni della somma complessiva di € 254,12. Quanto al danno da perdita di prodotti alimentari deteriorati a causa del malfunzionamento dei macchinari necessari per la relativa conservazione, tenuto conto del periodo estivo, si ritiene secondo l'id quod plerumque accidit che anche un malfunzionamento di pochi giorni è sufficiente per provocare il deterioramento di prodotti freddi e surgelati. Pertanto, tenuto conto delle seguenti fatture allegate al fascicolo di parte e relative a prodotti consegnati in prossimità del periodo di malfunzionamento della linea elettrica - fattura di € 242,77 con consegna del 10.7.,
24.7. 31.7 emessa dalla due fatture, Parte_2
rispettivamente di € 222,16 e di €2 40,79 con consegna del 6 e 20 luglio e altra fattura di € 17,93 con consegna del 9 e 16 luglio, tutte emesse dalla Parmalat - si ritiene congruo il riconoscimento dell'importo di € 723,65 a titolo di risarcimento del detto danno. Irrilevanti sono due fatture con ordine del giorno 6.8 e altra con consegna sempre in data 6.8, siccome successive al ripristino del regolalr funzionamento della linea elettrica, come è emerso dalle dichiarazioni testimoniali.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale va riconosciuto a l'importo CP_1
complessivo di € 1.697,77.
Infine, il danno non patrimoniale è configurabile unicamente quando sia previsto da disposizioni di legge o quando comporti la lesione - quale conseguenza di danno - di interessi inviolabili della persona di rango costituzionale;
pertanto, non potranno essere presi in considerazione altri danni che non possono inquadrarsi tra quelli fondamentali della persona, quali ad esempio quelli alla salute, alla relazione parentale, alla reputazione, ecc., non ricorrenti nella specie. Tanto è in linea con l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n.
26972/2008) secondo cui il danno non patrimoniale è tipico, perché risarcibile solo
"nei casi previsti dalla legge", secondo la previsione di cui all'art. 2059 cod. civ. ossia, nei casi di danni causati da un fatto oggettivamente integrante gli estremi di un reato, di danni non patrimoniali che, pur non derivando da reato, siano comunque risarcibili per effetto di una espressa previsione di legge e delle ipotesi in cui il fatto illecito ha leso un diritto inviolabile della persona, come tale tutelato dalla Costituzione. Nella specie, non ricorre né un reato né un'ipotesi espressamente prevista ex lege di risarcimento del danno non patrimoniale, né la lesione di un interesse costituzionale protetto.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, a va riconosciuto Controparte_1
l'importo di €. 1.697,77 e non già € 13.500.00, oltre interessi e rivalutazione fino alla pubblicazione della gravata sentenza, ovvero fino al 3.2.2020, posto che il 19.5.2020
è stato corrisposto al l'importo riconosciuto dalla gravata sentenza, come CP_5
emerge dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio dalla società appellante.
Precisamente, l'importo di € 1.697,77 “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
30.7.2009 (data di segnalazione della problematica all , risulta pari a € 1.526,77 CP_2
(indice a quo 102,3 -indice ad quem 135,3) e su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al 03.02.2020, - data di pubblicazione della sentenza di primo grado - che risultano pari ad € 191,47; sicché l'importo complessivo dovuto è pari a €
1.889,24. Pertanto, in conseguenza della riforma dell'impugnata Controparte_1
sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di €. 12.780,15 (€ 14.669,39, comprensivo di interessi legali fino alla data di pagamento - € 1.889,24), stante la domanda proposta dalla società appellante. Non sono dovuti interessi legali non essendo stata proposta domanda dall'appellante.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante rimane soccombente;
tuttavia, stante la non trascurabile riduzione del risarcimento riconosciuto a , sussistono i presupposti ex art. 92, 2 co c.p.c. per Controparte_1
disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½. Le spese vanno quantificate secondo il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50% relativamente alla fase trattazione/istruzione del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 3 - 4.11.2020, avverso la sentenza Parte_3
in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di risarcimento danni Controparte_1
l'importo di € 1.889,24; compensa le spese processuali nella misura della metà
e condanna al pagamento del residuo in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro € 1.276,00 per compenso e euro 143,68 per CP_1
esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 12.780,15, per la causale indicata in motivazione;
c) compensa le spese processuali del grado di appello e condanna Parte_1
al pagamento del residuo, in favore di , che liquida in
[...] Controparte_1
euro 1.209,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Alessandro Adamo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.