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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di OL, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 24919/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arnaldo Todisco, elettivamente domiciliata in OL, alla Via Principe di
OL, n. 21;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Notari, elettivamente domiciliata in OL, al Corso Umberto I, n. 237;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29 novembre 2023, Parte_1
ha spiegato opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione
[...] ipotecaria n. 07176202300003975000, notificata il 20 novembre dello stesso anno, con esclusivo riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120190121949578000, 07120200030953311000, 07120200062729585000, 07120200080655339000, 07120210002267844000, 07120210028717852000 e 07120220041520501000, elevate per contravvenzioni al Codice della Strada.
Più precisamente, a sostegno della propria domanda, la parte attrice ha eccepito la nullità delle cartelle di pagamento sopra menzionate per l'omessa e/o irregolare notifica delle medesime secondo i modi prescritti dalla legge, con conseguente inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973. Su tali premesse e qualificando l'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ha chiesto al Giudice adito di annullare le cartelle opposte, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita l' , resistendo all'opposizione ed Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace territorialmente competente. Sempre in via preliminare, qualificando la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha rilevato l'inammissibilità della medesima per essere stata spiegata avverso un atto privo di natura esecutiva, nonché, nel merito, la sua infondatezza in ragione dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali censurate. Ha chiesto, pertanto, al Giudice adito di dichiarare la propria incompetenza funzionale e di rigettare l'azione in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite. In via subordinata, nell'ipotesi di parziale accoglimento della domanda, ha concluso per la compensazione delle spese di lite.
Con memorie presentate ex art. 171-ter c.p.c., il ricorrente ha altresì rilevato l'inidoneità della documentazione depositata dall'Agente della riscossione a sostegno della rituale notifica delle cartelle opposte, provvedendo al disconoscimento delle copie prodotte ex art. 2719 c.c. Segnatamente, ha dedotto la falsità della firma apposta sulla cartolina raccomandata A/R allegata alla cartella n. 07120200030953311000; ha eccepito l'omessa allegazione della prova della spedizione della successiva raccomandata A/R relativa alla cartella n. 07120190121949578000 e, rispetto alle cartelle esattoriali nn. 07120200062729585000, 07120210002267844000, 07120210028717852000, 07120220041520501000 e 07120200080655339000, ha affermato di non conoscere il portiere nelle mani del quale sarebbero state effettuate le relative notifiche ex art. 139 c.p.c. Pertanto, ha richiesto il deposito degli originali al fine di formulare una querela di falso in via incidentale.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
- 2 - MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata solo in parte e deve trovare accoglimento, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
Il presente giudizio origina da un'opposizione spiegata da Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300003975000, notificata il 20 novembre 2023, con esclusivo riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120190121949578000, 07120200030953311000, 07120200062729585000, 07120200080655339000, 07120210002267844000, 07120210028717852000 e 07120220041520501000, elevate per contravvenzioni al Codice della Strada.
Ai fini della disamina delle questioni che formano oggetto del presente giudizio, è opportuno perimetrare il petitum e la causa petendi dello stesso, anche in ragione di una corretta qualificazione della domanda.
In primo luogo, giova precisare che l'opposizione in disamina si riferisce alle sole cartelle esattoriali sopra menzionate e non si estende altresì alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le incorpora. Difatti, la ricorrente ha censurato le cartelle in oggetto, chiedendone l'annullamento, per l'omessa e/o irregolare notifica delle medesime con conseguente inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973.
Per tali ragioni, la domanda è stata correttamente qualificata da parte attrice come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto volta a contestare vizi strettamente attinenti alla notifica delle cartelle opposte;
come tale, l'opposizione risulta anche ammissibile perché tempestivamente proposta.
Inoltre, il procedimento è stato altresì correttamente incardinato innanzi al Tribunale, organo competente per materia a conoscere dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., indipendentemente dal momento in cui viene proposta. Invero, la competenza per il procedimento di opposizione agli atti esecutivi è regolata dal combinato disposto degli artt. 27, 28, 480, 3° comma, e 617 c.p.c. ed è riservata per materia al Tribunale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3582/2022, ha chiarito che “l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.” (cfr. vd. anche C. Cass. n. 11816/2018, n. 19051/2016, n. 14725/2001).
- 3 - Da ciò consegue, in via preliminare, il rigetto delle questioni di inammissibilità della domanda e di incompetenza funzionale del Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente eccepite dall' la Controparte_1 quale ha erroneamente qualificato l'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed individuato l'oggetto del giudizio nel preavviso di iscrizione ipotecaria, atto privo di natura esecutiva.
Venendo, pertanto, al merito della domanda, il motivo di opposizione con cui l'opponente ha censurato l'omessa e/o irregolare notifica delle cartelle esattoriali impugnate risulta fondato limitatamente ad un solo atto impositivo. Negli stessi termini, la domanda può trovare accoglimento.
Difatti, la documentazione depositata in atti dalla convenuta dà CP_2 prova dell'effettivo espletamento di tutti gli incombenti previsti dalla legge in materia di notificazione delle cartelle esattoriali. Più precisamente, l'agente della riscossione ha allegato, per ogni cartella di pagamento censurata, prova idonea ad attestare l'avvenuta e rituale notifica delle medesime, fatta eccezione per quella recante n. 07120190121949578000.
Partendo, segnatamente, da quest'ultima, la cartella esattoriale n. 07120190121949578000, elevata dalla per l'omesso pagamento di Controparte_3 sanzioni amministrative derivanti da violazione al C.d.S. relative all'anno 2015, è stata notificata mediante deposito della copia presso la ex art. 140 CP_4
c.p.c. Tuttavia, il ha omesso di produrre in giudizio la copia CP_2 dell'avviso di avvenuto deposito notificato e, pertanto, non ha correttamente assolto l'onere della prova. Invero, in relazione a tale cartella, la convenuta opposta ha provveduto a depositare l'avviso di avvenuta notifica, l'avviso di deposito presso la Casa comunale e il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, non anche - come anticipato - la prova del perfezionamento della raccomandata afferente all'avviso di deposito del plico.
Con riferimento alle altre cartelle impugnate, diversamente, l'onere probatorio deve ritenersi ritualmente assolto.
La cartella n. 07120200030953311000 riguardante violazioni al C.d.S. anno 2015 dell'ente Comune di OL, nonché riguardante contravvenzioni al C.d.S. anno 2016 dell'ente risulta ritualmente notificata per irreperibilità relativa. Controparte_5
In tal caso, l'Agente ha depositato a supporto della regolare attività notificatoria l'avviso di ricevimento recante il duplice, vano, tentativo di notifica, l'avviso di deposito presso la Casa comunale, il prospetto riepilogativo delle accettazioni
- 4 - relative alle singole raccomandate spedite, la raccomandata afferente all'avviso di deposito del plico.
Le cartelle nn. 07120200062729585000 e 0712020008065533900, rispettivamente
[... riguardanti contravvenzioni al C.d.S. anno 2016 dell'ente Comune di OL
, sono state notificate nelle mani di tale Controparte_6 Persona_1 qualificatosi portiere dello stabile, per il tramite del messo notificatore ai sensi dell'articolo 139, terzo comma, c.p.c.; per tali cartelle, vi è prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Modalità di notifica parzialmente diversa da quella appena passata in rassegna è quella che ha investito le cartelle nn. 07120210002267844000 e 07120220041520501000, entrambe afferenti a violazioni al C.d.S. anno 2017 dell'ente Comune di OL. Anche in tal caso, la consegna del plico è avvenuta nelle mani del portiere, ma per il tramite del servizio postale, senza quindi il successivo invio della c.a.d.
Come noto, è consolidato e condiviso l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale se la notifica viene eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, o dal messo notificatore, nelle mani del portiere, ai sensi dell'articolo 139, terzo comma, c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa;
qualora, invece, la notifica venga eseguita a mezzo del servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del
1973, alla spedizione dell'atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo, senza la necessità dell'invio della raccomandata informativa (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 2229/ 2020; Cass. sent. n. 9240/2019, n. 21558/2024, n. 6046/2024, n. 23706/2019, n. 18039/2019).
Infine, la cartella 07120210028717852000 relativa a violazioni anno 2017 dell'ente risulta validamente notificata a mani della contribuente. Controparte_5
L'idoneità della documentazione prodotta dall'Agente a provare la rituale notifica degli atti, con l'eccezione della cartella n. 07120190121949578000, non risulta posta in discussione dal disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato dalla ricorrente avverso le copie delle relate di notifica depositate in giudizio dal Concessionario. Siffatto disconoscimento, invero, è tardivo e generico.
La tardività deriva dalla circostanza che l'iniziativa è stata assunta a mezzo della memoria integrativa 2 termine art. 171-ter c.p.c., laddove invece avrebbe dovuto formare oggetto di esplicita dichiarazione entro il primo termine disciplinato dall'art. 171-ter c.p.c., in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del
- 5 - quale “il disconoscimento di conformità deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione della copia in giudizio” (C. Cass. ord. n. 5755/2023).
Quanto al profilo della genericità, affinché il disconoscimento sia ammissibile, questo deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). Ancora, la Corte di cassazione ha disposto che l'eccezione di disconoscimento deve essere accompagnata o dall'individuazione delle differenze tra il documento in copia e l'originale, o in alternativa dall'indicazione delle peculiarità del documento che possano far dubitare della sua genuinità (sent. n. 24634/2021). Da ciò deriva che il disconoscimento della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può essere effettuato con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, dovendo essere fatto, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, con l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale.
Ebbene, nonostante la contribuente abbia individuato con precisione le singole copie delle relate di notifica che ha inteso disconoscere, l'eccezione è inammissibile perché spiegata attraverso l'utilizzo di clausole generiche ed onnicomprensive. Più precisamente, rispetto alla cartella esattoriale n. 07120190121949578000, l'opponente non ha dedotto alcunché a sostegno della propria eccezione e, con riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120200062729585000, 07120210002267844000,
07120210028717852000, 07120220041520501000 e 07120200080655339000, si è limitata a disconoscere la persona del portiere ricevente il plico ex art. 139 c.p.c. Per quel che concerne, invece, la documentazione depositata con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120200030953311000, ha esplicitamente disconosciuto la firma apposta sulla raccomandata A/R, chiedendo il deposito dell'originale al fine di sporgere querela di falso in via incidentale. Tuttavia, un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ha affermato che “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale” (C. Cass. ord. n. 8718/2023; cfr. vd. anche 24029/2024). La parte avrebbe, quindi, potuto indubbiamente iniziare il procedimento di querela di falso, indipendentemente dal deposito o meno dell'originale della copia asseritamente informe, ma è rimasta inerte.
Inoltre la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25292/2018, ha affermato che:
“Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di
- 6 - depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all' art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2018, n. 25292).
In definitiva, l'opposizione va accolta solo con riferimento alla cartella esattoriale n.
07120190121949578000, rispetto alla quale non è stata regolarmente provata l'avvenuta rituale notifica. È invece infondata per quel che concerne gli ulteriori atti opposti e, precisamente, le cartelle esattoriali nn. 07120200030953311000, 07120200062729585000, 07120200080655339000, 07120210002267844000, 07120210028717852000 e 07120220041520501000.
Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda e della manifesta infondatezza delle difese relative alle cartelle che sono risultate ritualmente notificate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' iscritta al n.
[...] Controparte_1
24919/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti esposti in parte motiva;
per l'effetto,
2. annulla la cartella esattoriale n. 07120190121949578000;
3. rigetta nella restante parte la domanda;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in OL il 7 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di OL, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 24919/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arnaldo Todisco, elettivamente domiciliata in OL, alla Via Principe di
OL, n. 21;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Notari, elettivamente domiciliata in OL, al Corso Umberto I, n. 237;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29 novembre 2023, Parte_1
ha spiegato opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione
[...] ipotecaria n. 07176202300003975000, notificata il 20 novembre dello stesso anno, con esclusivo riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120190121949578000, 07120200030953311000, 07120200062729585000, 07120200080655339000, 07120210002267844000, 07120210028717852000 e 07120220041520501000, elevate per contravvenzioni al Codice della Strada.
Più precisamente, a sostegno della propria domanda, la parte attrice ha eccepito la nullità delle cartelle di pagamento sopra menzionate per l'omessa e/o irregolare notifica delle medesime secondo i modi prescritti dalla legge, con conseguente inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973. Su tali premesse e qualificando l'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ha chiesto al Giudice adito di annullare le cartelle opposte, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita l' , resistendo all'opposizione ed Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace territorialmente competente. Sempre in via preliminare, qualificando la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha rilevato l'inammissibilità della medesima per essere stata spiegata avverso un atto privo di natura esecutiva, nonché, nel merito, la sua infondatezza in ragione dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali censurate. Ha chiesto, pertanto, al Giudice adito di dichiarare la propria incompetenza funzionale e di rigettare l'azione in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite. In via subordinata, nell'ipotesi di parziale accoglimento della domanda, ha concluso per la compensazione delle spese di lite.
Con memorie presentate ex art. 171-ter c.p.c., il ricorrente ha altresì rilevato l'inidoneità della documentazione depositata dall'Agente della riscossione a sostegno della rituale notifica delle cartelle opposte, provvedendo al disconoscimento delle copie prodotte ex art. 2719 c.c. Segnatamente, ha dedotto la falsità della firma apposta sulla cartolina raccomandata A/R allegata alla cartella n. 07120200030953311000; ha eccepito l'omessa allegazione della prova della spedizione della successiva raccomandata A/R relativa alla cartella n. 07120190121949578000 e, rispetto alle cartelle esattoriali nn. 07120200062729585000, 07120210002267844000, 07120210028717852000, 07120220041520501000 e 07120200080655339000, ha affermato di non conoscere il portiere nelle mani del quale sarebbero state effettuate le relative notifiche ex art. 139 c.p.c. Pertanto, ha richiesto il deposito degli originali al fine di formulare una querela di falso in via incidentale.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
- 2 - MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata solo in parte e deve trovare accoglimento, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
Il presente giudizio origina da un'opposizione spiegata da Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300003975000, notificata il 20 novembre 2023, con esclusivo riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120190121949578000, 07120200030953311000, 07120200062729585000, 07120200080655339000, 07120210002267844000, 07120210028717852000 e 07120220041520501000, elevate per contravvenzioni al Codice della Strada.
Ai fini della disamina delle questioni che formano oggetto del presente giudizio, è opportuno perimetrare il petitum e la causa petendi dello stesso, anche in ragione di una corretta qualificazione della domanda.
In primo luogo, giova precisare che l'opposizione in disamina si riferisce alle sole cartelle esattoriali sopra menzionate e non si estende altresì alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le incorpora. Difatti, la ricorrente ha censurato le cartelle in oggetto, chiedendone l'annullamento, per l'omessa e/o irregolare notifica delle medesime con conseguente inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973.
Per tali ragioni, la domanda è stata correttamente qualificata da parte attrice come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto volta a contestare vizi strettamente attinenti alla notifica delle cartelle opposte;
come tale, l'opposizione risulta anche ammissibile perché tempestivamente proposta.
Inoltre, il procedimento è stato altresì correttamente incardinato innanzi al Tribunale, organo competente per materia a conoscere dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., indipendentemente dal momento in cui viene proposta. Invero, la competenza per il procedimento di opposizione agli atti esecutivi è regolata dal combinato disposto degli artt. 27, 28, 480, 3° comma, e 617 c.p.c. ed è riservata per materia al Tribunale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3582/2022, ha chiarito che “l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.” (cfr. vd. anche C. Cass. n. 11816/2018, n. 19051/2016, n. 14725/2001).
- 3 - Da ciò consegue, in via preliminare, il rigetto delle questioni di inammissibilità della domanda e di incompetenza funzionale del Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente eccepite dall' la Controparte_1 quale ha erroneamente qualificato l'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed individuato l'oggetto del giudizio nel preavviso di iscrizione ipotecaria, atto privo di natura esecutiva.
Venendo, pertanto, al merito della domanda, il motivo di opposizione con cui l'opponente ha censurato l'omessa e/o irregolare notifica delle cartelle esattoriali impugnate risulta fondato limitatamente ad un solo atto impositivo. Negli stessi termini, la domanda può trovare accoglimento.
Difatti, la documentazione depositata in atti dalla convenuta dà CP_2 prova dell'effettivo espletamento di tutti gli incombenti previsti dalla legge in materia di notificazione delle cartelle esattoriali. Più precisamente, l'agente della riscossione ha allegato, per ogni cartella di pagamento censurata, prova idonea ad attestare l'avvenuta e rituale notifica delle medesime, fatta eccezione per quella recante n. 07120190121949578000.
Partendo, segnatamente, da quest'ultima, la cartella esattoriale n. 07120190121949578000, elevata dalla per l'omesso pagamento di Controparte_3 sanzioni amministrative derivanti da violazione al C.d.S. relative all'anno 2015, è stata notificata mediante deposito della copia presso la ex art. 140 CP_4
c.p.c. Tuttavia, il ha omesso di produrre in giudizio la copia CP_2 dell'avviso di avvenuto deposito notificato e, pertanto, non ha correttamente assolto l'onere della prova. Invero, in relazione a tale cartella, la convenuta opposta ha provveduto a depositare l'avviso di avvenuta notifica, l'avviso di deposito presso la Casa comunale e il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, non anche - come anticipato - la prova del perfezionamento della raccomandata afferente all'avviso di deposito del plico.
Con riferimento alle altre cartelle impugnate, diversamente, l'onere probatorio deve ritenersi ritualmente assolto.
La cartella n. 07120200030953311000 riguardante violazioni al C.d.S. anno 2015 dell'ente Comune di OL, nonché riguardante contravvenzioni al C.d.S. anno 2016 dell'ente risulta ritualmente notificata per irreperibilità relativa. Controparte_5
In tal caso, l'Agente ha depositato a supporto della regolare attività notificatoria l'avviso di ricevimento recante il duplice, vano, tentativo di notifica, l'avviso di deposito presso la Casa comunale, il prospetto riepilogativo delle accettazioni
- 4 - relative alle singole raccomandate spedite, la raccomandata afferente all'avviso di deposito del plico.
Le cartelle nn. 07120200062729585000 e 0712020008065533900, rispettivamente
[... riguardanti contravvenzioni al C.d.S. anno 2016 dell'ente Comune di OL
, sono state notificate nelle mani di tale Controparte_6 Persona_1 qualificatosi portiere dello stabile, per il tramite del messo notificatore ai sensi dell'articolo 139, terzo comma, c.p.c.; per tali cartelle, vi è prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Modalità di notifica parzialmente diversa da quella appena passata in rassegna è quella che ha investito le cartelle nn. 07120210002267844000 e 07120220041520501000, entrambe afferenti a violazioni al C.d.S. anno 2017 dell'ente Comune di OL. Anche in tal caso, la consegna del plico è avvenuta nelle mani del portiere, ma per il tramite del servizio postale, senza quindi il successivo invio della c.a.d.
Come noto, è consolidato e condiviso l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale se la notifica viene eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, o dal messo notificatore, nelle mani del portiere, ai sensi dell'articolo 139, terzo comma, c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa;
qualora, invece, la notifica venga eseguita a mezzo del servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del
1973, alla spedizione dell'atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo, senza la necessità dell'invio della raccomandata informativa (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 2229/ 2020; Cass. sent. n. 9240/2019, n. 21558/2024, n. 6046/2024, n. 23706/2019, n. 18039/2019).
Infine, la cartella 07120210028717852000 relativa a violazioni anno 2017 dell'ente risulta validamente notificata a mani della contribuente. Controparte_5
L'idoneità della documentazione prodotta dall'Agente a provare la rituale notifica degli atti, con l'eccezione della cartella n. 07120190121949578000, non risulta posta in discussione dal disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato dalla ricorrente avverso le copie delle relate di notifica depositate in giudizio dal Concessionario. Siffatto disconoscimento, invero, è tardivo e generico.
La tardività deriva dalla circostanza che l'iniziativa è stata assunta a mezzo della memoria integrativa 2 termine art. 171-ter c.p.c., laddove invece avrebbe dovuto formare oggetto di esplicita dichiarazione entro il primo termine disciplinato dall'art. 171-ter c.p.c., in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del
- 5 - quale “il disconoscimento di conformità deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione della copia in giudizio” (C. Cass. ord. n. 5755/2023).
Quanto al profilo della genericità, affinché il disconoscimento sia ammissibile, questo deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). Ancora, la Corte di cassazione ha disposto che l'eccezione di disconoscimento deve essere accompagnata o dall'individuazione delle differenze tra il documento in copia e l'originale, o in alternativa dall'indicazione delle peculiarità del documento che possano far dubitare della sua genuinità (sent. n. 24634/2021). Da ciò deriva che il disconoscimento della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può essere effettuato con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, dovendo essere fatto, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, con l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale.
Ebbene, nonostante la contribuente abbia individuato con precisione le singole copie delle relate di notifica che ha inteso disconoscere, l'eccezione è inammissibile perché spiegata attraverso l'utilizzo di clausole generiche ed onnicomprensive. Più precisamente, rispetto alla cartella esattoriale n. 07120190121949578000, l'opponente non ha dedotto alcunché a sostegno della propria eccezione e, con riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120200062729585000, 07120210002267844000,
07120210028717852000, 07120220041520501000 e 07120200080655339000, si è limitata a disconoscere la persona del portiere ricevente il plico ex art. 139 c.p.c. Per quel che concerne, invece, la documentazione depositata con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120200030953311000, ha esplicitamente disconosciuto la firma apposta sulla raccomandata A/R, chiedendo il deposito dell'originale al fine di sporgere querela di falso in via incidentale. Tuttavia, un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ha affermato che “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale” (C. Cass. ord. n. 8718/2023; cfr. vd. anche 24029/2024). La parte avrebbe, quindi, potuto indubbiamente iniziare il procedimento di querela di falso, indipendentemente dal deposito o meno dell'originale della copia asseritamente informe, ma è rimasta inerte.
Inoltre la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25292/2018, ha affermato che:
“Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di
- 6 - depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all' art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2018, n. 25292).
In definitiva, l'opposizione va accolta solo con riferimento alla cartella esattoriale n.
07120190121949578000, rispetto alla quale non è stata regolarmente provata l'avvenuta rituale notifica. È invece infondata per quel che concerne gli ulteriori atti opposti e, precisamente, le cartelle esattoriali nn. 07120200030953311000, 07120200062729585000, 07120200080655339000, 07120210002267844000, 07120210028717852000 e 07120220041520501000.
Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda e della manifesta infondatezza delle difese relative alle cartelle che sono risultate ritualmente notificate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' iscritta al n.
[...] Controparte_1
24919/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti esposti in parte motiva;
per l'effetto,
2. annulla la cartella esattoriale n. 07120190121949578000;
3. rigetta nella restante parte la domanda;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in OL il 7 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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