Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 668/2023
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 375/2022 del Tribunale di Pavia, est.
Oneto, promossa da
EL TA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zaccone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vigevano (PV), via Gian Giacomo Trivulzio n. 37 appellante contro
TECHNOLOGY & SERVICE S.R.L. in liquidazione giudiziale (Cod. Fisc. e partita
IVA 00506240183), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Magagnato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vigevano, Via Merula n. 26 appellata in data 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“In parziale riforma della sentenza n. 375/2022 pubbl. il 03/02/2023, rg n. 93/2022, del tribunale di pavia, in funzione di giudice del lavoro nel merito in via principale
A.1) accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla signora EV EL di un danno non patrimoniale e patrimoniale così di seguito descritti: “danno biologico temporaneo al 75 % pari a tre mesi;
danno biologico temporaneo al 50% pari a tre mesi;
danno biologico permanente pari al quindici per cento;
spese mediche
A.2) accertare e dichiarare “l'esistenza di un nesso di derivabilità psicomotivazionale giuridicamente rilevante tra le attuali condizioni psicopatologiche della donna
[EV EL] e le vicende lavorative” riferibili a Technology & Service s.r.l.
(già Torielli s.r.l.);
A.3) conseguentemente condannare Technology & Service s.r.l. a risarcire a
EV EL le seguenti somme: Danno non patrimoniale (danno biologico): per invalidità permanente al 15% € 30.671,00; per invalidità temporanea parziale al
75% € 6.682,50; per invalidità temporanea parziale al 50%: € 4.455,00; Totale danno biologico € 41.808,50. Danno patrimoniale (spese mediche documentate) € 1.437,00.
Ovvero le diverse somme che risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria;
C) condannare, Technology & Service s.r.l. al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si rinnovano le istanze istruttorie proposte in primo grado e rigettate immotivatamente.
I.1) In caso di contestazione avversaria, si chiede sin d'ora, la disposizione di una TU medica e medico-legale che accerti lo stato di salute di EV EL, la riconducibilità dello stato di salute della stessa all'ambiente lavorativo ai sensi delle perizie mediche (docc. 1, 2, 3.1, 4.1 e 4.2) quantificando la percentuale danno biologico temporaneo e permanente occorsa a EV EL, quantifichi il danno subito da EV EL in relazione alla percentuale di danno biologico temporaneo e permanente alla stessa occorsa. Con riserva di nominare il proprio consulente tecnico di parte sino all'inizio delle operazioni peritali;
I.2) in caso di contestazione avversaria, si chiede sin d'ora, la nomina di un TU affinché compia gli accertamenti necessari per verificare la corrispondenza agli originali dei messaggi WhatsApp prodotti in copia analogica in formato .pdf (doc. 8), messaggi originali presenti nel cellulare della signora EL EV (+39
3493086047). Con riserva di nominare il proprio consulente tecnico di parte sino all'inizio delle operazioni peritali;
pag. 2/12 I.3) in caso di contestazione avversaria, si chiede sin d'ora, la nomina di un TU per la verifica del funzionamento del programma gestionale della contabilità in uso a Torielli
s.r.l. e Technology & Service s.r.l. dal 11/09/2018 al 26/09/2021 in relazione alla contestazione disciplinare del 26/07/2021. Con riserva di nominare il proprio consulente tecnico di parte sino all'inizio delle operazioni peritali;
II.1) Si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova tutti preceduti da «Vero che» (…)”; per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, ritenuta l'infondatezza e/o la non pregnanza degli argomenti proposti dalla Ricorrente, così giudicare:
➢ In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di parte ricorrente, attesa la competenza esclusiva del Giudice fallimentare (Tribunale di Pavia, Giudice Delegato
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani;
procedura RG n. 41/2023 LG) e la riassunzione svolta da controparte in data successiva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
➢ In via preliminare subordinata
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione di parte ricorrente, attesa la competenza esclusiva del Giudice fallimentare (Tribunale di Pavia, Giudice Delegato
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani;
procedura RG n. 41/2023 LG);
➢ nel merito
- rigettare le domande proposte dalla sig.ra EL EV in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque illegittime.
➢ in via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si domanda sin d'ora l'ammissione dell'interrogatorio formale ammettersi prova per testi ed interpello della ricorrente sulle circostanze di seguito articolate ed estrapolate dalla memoria di costituzione e risposta depositata nel contenzioso di primo grado: (…)”.
FATTO E DIRITTO
pag. 3/12 Con la sentenza n. 375/2022 il Tribunale di Pavia ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad EL EV da Technology & Service
s.r.l. in data 26.7.2021, applicando le tutele previste dalla legge per i dipendenti di imprese di piccole dimensioni.
Il medesimo Tribunale ha invece respinto le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che EV sosteneva esserle stato arrecato da una serie di illeciti comportamenti datoriali (in particolare: superlavoro;
richieste di prestazioni lavorative in ferie;
condotte “mobbizzanti”).
Per quel che ancora rileva, con riguardo al rigetto delle domande risarcitorie, omessa ogni attività istruttoria il Tribunale ha così motivato: “Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni …dalla descrizione contenuta in ricorso delle mansioni svolte dalla lavoratrice emerge che le problematiche in ambito lavorativo sono dovute a superlavoro, per tale intendendosi lo svolgimento della prestazione lavorativa che abbia ecceduto la normale tollerabilità (per prima, Cass. n. 8267/1997). La ricorrente è stata sovraccaricata di lavoro, dovendo gestire numerosi incombenti anche tra loro differenti per caratteristiche;
questo risulta confermato anche dalla corposità degli addebiti ed esclude la rilevanza delle contestazioni disciplinari, peraltro tardive.
Tuttavia, non risulta provato alcun danno biologico patito dalla lavoratrice e le prove dedotte sulla base di documentazione di parte sono esplorative. Nulla quindi per il risarcimento”.
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 EL EV ha proposto appello avverso la pronuncia indicata.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha rilevato l'illogicità della decisione di prime cure per avere accertato l'esistenza del superlavoro e, ciò nonostante, rigettato la richiesta di risarcimento del danno subito, reputandolo indimostrato senza svolgimento di attività istruttoria.
Nella prospettiva del gravame, il Tribunale non aveva motivato adeguatamente né la ragione per cui aveva ritenuto non provato il danno biologico lamentato dalla lavoratrice, pur a fronte di copiosa documentazione medica versata in atti, né il rigetto delle istanze di ammissione dei mezzi istruttori pure articolate dalla dipendente, tra le pag. 4/12 quali quella di TU medico legale, in violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo di appello EV ha criticato la decisione del
Tribunale pavese per avere omesso di considerare la documentazione medica prodotta dalla lavoratrice, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del prospettato danno non patrimoniale o, quanto meno, a giustificare l'accoglimento della richiesta di
TU medico legale (che, vista la documentazione prodotta, diversamente da quanto affermato dal primo giudice non poteva dirsi esplorativa).
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 19.10.2023 il difensore dell'appellante ha dato atto della sopravvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società appellata, pronunciata con sentenza n. 106/2023 del Tribunale di Pavia;
la Corte ha di conseguenza dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 EL EV ha riassunto il giudizio, reiterando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Con memoria difensiva depositata in data 4.3.2024 si è costituita
TECHNOLOGY & SERVICE S.R.L. in liquidazione giudiziale, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello, stante l'ammissione alla procedura fallimentare della società, e contestando comunque la fondatezza dell'impugnazione avversaria.
Con specifico riguardo al merito delle domande dell'appellante, la procedura ha così argomentato: “Fermi i precedenti ed assorbenti rilievi, le domande di controparte risultano infondate anche nel merito. L'intero atto di appello è incentrato sulle valutazioni svolte dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto non provate ed infondate le doglianze della lavoratrice rispetto alle condotte mobbizzanti asseritamente subite. Controparte sostiene che la motivazione relativa al rigetto delle domande sia illogica e carente nella parte in cui la stessa, da un lato, non ammette la
TU medico-legale richiesta dalla ricorrente, dall'altro, ritiene non provato il danno biologico lamentato. In realtà, il Tribunale di Pavia ha correttamente ritenuto inidonei a soddisfare l'onere probatorio i documenti di parte allegati al ricorso introduttivo, con pag. 5/12 particolare riferimento alla valutazione medico-legale che, di per sé, rappresenta una mera allegazione priva di qualsivoglia valore istruttorio. Allo stesso modo, le istanze istruttorie sono state ritenute esplorative e, quindi, non ammissibili. Peraltro, le stesse allegazioni di fatto e le circostanze per le quali controparte aveva avanzato istanze istruttorie risultano del tutto inidonee a sostenere le domande avanzate in ricorso. Per tutto quanto sopra esposto, le domande di controparte andranno respinte anche nel merito.”
Con nota di deposito del 14.5.2024 l'appellante ha documentato di avere proposto domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale dell'appellata anche per il credito risarcitorio oggetto del presente giudizio.
Disposto l'esperimento di TU medico legale sulla persona dell'appellante, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va disattesa l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dalla parte appellata.
Come già osservato, con nota del 14.5.2025 la difesa dall'appellante ha documentato di avere richiesto l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti risarcitori oggetto di causa.
Circostanza, questa, rilevante ai fini della ritenuta procedibilità del giudizio di impugnazione, in adesione all'insegnamento giurisprudenziale di cui alle pronunce
Cass. n. 7025/2012 e Cass. n. 7676/ 2020.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza Cass.
8.5.2012 n. 7025: “La L.
Fall., art. 96, nel testo introdotto dalla riforma, prevede che, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'art. 55, u.c.; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.
Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. La disciplina dettata dal n. 3 della disposizione sostituisce quella di cui al previgente L. Fall., art. 95, comma
3, in forza della quale, in sede di accertamento del passivo, se il credito risulta da pag. 6/12 sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito medesimo. Il nuovo L. Fall., art. 113-bis, introdotto dalla riforma, prevede che quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la norma della L. Fall., art. 95, comma 3 - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 80 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato;
tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione della L.
Fall., art. 96, comma 2, n.
3. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado (Sez. 1, Sentenza n.
26041 del 23/12/2010). Tali conclusioni, cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in epoca anteriore alle recenti modifiche della legge fallimentare, trovano oggi ulteriore conforto, oltre che nel canone di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, (nel testo introdotto dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) , il quale impone di privilegiare soluzioni idonee ad evitare inutili duplicazioni di attività processuali, anche nella nuova formulazione della L. Fall., art. 96, che al comma 2, n. 3, prevede espressamente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, imponendo nel contempo al curatore di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, in motivazione). Il principio sopra enunciato, pertanto, è applicabile anche alla luce del pag. 7/12 nuovo L. Fall., art. 96. 4.- Il rapporto tra la norma di cui alla L. Fall., art. 96, n. 3, e la
L. Fall., art. 113 bis, sarebbe stravolto qualora il giudice del gravame, la cui decisione
è considerata alla stregua di una condizione al cui verificarsi è collegato lo scioglimento della riserva, dovesse sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. ovvero ritenesse la continenza con il procedimento di verifica del passivo che, in relazione al credito oggetto del giudizio di gravame, si è, in realtà, già concluso con un provvedimento di ammissione condizionato, ossia l'ammissione con riserva. La disciplina dettata dalla L. Fall., art. 96, per contro, è proprio nel senso di favorire la continuazione del giudizio ordinario già pendente nel quale sia stata pronunciata già una sentenza, di accoglimento o di rigetto della pretesa del creditore della parte poi dichiarata fallita” (nello stesso senso anche Cass. n. 7676/2020: «Si discuteva dell'applicazione della norma in esame (e del pregresso art.95) al caso di sentenza che avesse negato o accertato solo in parte il credito. Tuttavia, la regola è stata ritenuta da questo giudice di legittimità coerente col principio di ragionevole durata del processo e pertanto estesa all'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto
(anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, eventualmente anche interrottosi per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, stante la necessità dell'impugnazione in sede ordinaria della sentenza di rigetto o di accoglimento parziale del credito, proprio al fine di evitare che, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, si formi automaticamente il giudicato sull'accertamento di inesistenza o parziale esistenza del credito (Cass. 23 dicembre 2010, n. 26041; Cass. 7025/2012; Cass. 22 luglio 2013, n.
17784; Cass 17834/2013: «in tema di rapporti tra accertamento del passivo e giudizi pendenti innanzi ad altro giudice, la norma dettata dall'art. 95, comma terzo, legge fall.
(nel testo applicabile "ratione temporis"), secondo cui è necessaria l'impugnazione se non, secondo cui è necessaria l'impugnazione se non intervenuta successivamente a statuizione di primo o secondo grado, che «la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma pag. 8/12 è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma
2, n. 3, I. fa/I. (nel testo nove/lato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999»).
Il principio è, ad avviso del Collegio, applicabile anche in materia di liquidazione giudiziale, considerato che il tenore dell'art. 204 del nuovo codice della crisi (d.lgs. n. 14/2019) è, per quanto qui interessa, sovrapponibile a quello dell'art. 96 legge fallimentare esaminato dalle due pronunce di legittimità sopra richiamate (“art. 204 - Formazione ed esecutività dello stato passivo:
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (…)”).
Ritenuta la procedibilità dell'appello, esso risulta altresì fondato.
Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nella parte sopra testualmente riprodotta, il primo giudice ha ritenuto dimostrata la ricorrenza di una ipotesi di superlavoro: “le problematiche in ambito lavorativo sono dovute a superlavoro, per tale intendendosi lo svolgimento della prestazione lavorativa che abbia ecceduto la normale tollerabilità (per prima, Cass. n. 8267/1997). La ricorrente è stata sovraccaricata di lavoro, dovendo gestire numerosi incombenti anche tra loro differenti per caratteristiche;
questo risulta confermato anche dalla corposità degli addebiti ed esclude la rilevanza delle contestazioni disciplinari, peraltro tardive”.
Il primo giudice ha così condiviso le allegazioni fattuali della ricorrente circa l'intollerabilità della mole di lavoro;
i ritmi e le scadenze serrate impostale;
la varietà di prestazioni richieste e loro crescente difficoltà; l'assenza di un adeguato numero di pag. 9/12 collaboratori;
il tutto senza che l'azienda adottasse le doverose misure organizzative a presidio della tutela della lavoratrice.
L'accertamento dell'esistenza di una fattispecie di superlavoro- e cioè di una situazione in cui per entità e varietà delle prestazioni richieste, assenza di collaboratori, ritmi imposti, l'attività lavorativa era tale da determinate una usura psicofisica eccedente a quella connaturata all'esecuzione della prestazione - non è stato fatto oggetto di alcuna censura da parte dell'appellata, che nel presente gravame non ha nemmeno reiterato ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e le difese formulate in primo grado.
A fronte del definitivo ed incontrovertibile accertamento di una fattispecie di superlavoro nella definizione datane dalla giurisprudenza di legittimità pure richiamata dal primo giudice, non è condivisibile, ad avviso del Collegio, la decisione del
Tribunale di ritenere indimostrato il danno lamentato dalla lavoratrice senza nemmeno dare corso alla pur richiesta TU medico legale.
Ritenuta la sussistenza di una fattispecie illecita potenzialmente idonea ad arrecare danno alla salute della lavoratrice, alla luce della documentazione medica versata in atti la TU medico legale non poteva certo dirsi esplorativa.
L'appellante ha infatti prodotto sin dal primo grado di giudizio: al doc. 3.1, una relazione clinica del 29.7.2021, emessa dal servizio clinico di medicina del lavoro dell'ASST Sette laghi che- sulla scorta dell'anamnesi lavorativa, degli esiti di appositi test psicologici (pure prodotti), della documentazione medica esaminabile e della visita della lavoratrice- ha concluso per la sussistenza di una tecnopatia stress correlata, ed in particolare un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti cronico in disfunzioni dell'organizzazione del lavoro;
al doc. 3.2, la correlata denuncia di malattia professionale;
al doc.
4.1 e 4.2, una relazione tecnica di parte redatta da specialista psichiatra, che ha espresso un giudizio di sussistenza di pregiudizio alla salute della dipendente arrecato dalla condotta datoriale accertata dalla sentenza di primo grado;
al doc. 5.1- 5.10, numerosi certificati di assenza per malattia.
A fronte di detta produzione documentale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il Collegio ha reputato doveroso dar corso ad un accertamento medico legale sulla persona dell'appellante, per demandare ad un qualificato esperto la verifica pag. 10/12 in merito all'eventuale esistenza ed entità di danni alla salute patiti da EV in conseguenza della condotta datoriale illecita accertata dal primo giudice.
Il CT nominato, valendosi anche di ausiliario neurologo di propria fiducia, sulla scorta della documentazione in atti e dell'esame della perizianda, ha risposto affermativamente al quesito formulato dalla Corte, ravvisando il nesso causale tra il superlavoro accertato dal primo giudice e l'invalidità temporanea e permanente riscontata in capo alla lavoratrice.
Va adeguatamente stigmatizzato che le conclusioni medico legali cui il TU è giunto circa esistenza, quantificazione ed eziopatogenesi del danno, oltre che ampiamente motivate, non sono state in alcun modo contestate dalle parti né dai CTP da quest'ultimo nominati.
Reputato pertanto di dovere fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il TU
(che ha stimato il danno biologico in una percentuale del 3% di invalidità permanente ed in un periodo di invalidità temporanea di 5 mesi al 50% e di 9 mesi al 15%, nel periodi meglio dettagliati alla pagina 8 dell'elaborato peritale); utilizzate ai fini di liquidare il complessivo danno non patrimoniale le vigenti tabelle milanesi;
tenuto conto dell'età della lavoratrice (52 anni) al tempo della cessazione dell'invalidità temporanea;
il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto deve essere determinato in euro
16.511,50.
Va parimenti accolta la domanda volta ad ottenere il risarcimento delle spese mediche sostenute dalla lavoratrice per la diagnosi e cura della tecnopatia oggetto di causa, negli importi che il TU ha ritenuto documentati e congrui rispetto alla patologia riscontrata (euro 1386,10).
Per queste ragioni, assorbito ogni ulteriore motivo di appello e confermate le restanti statuizioni di merito, in parziale riforma della sentenza n. 375/2022 del
Tribunale di Pavia, deve essere liquidato in euro 16.511,50 il risarcimento del danno non patrimoniale ed in euro 1.386,10 il risarcimento del danno patrimoniale dovuto ad
EL EV da TECHNOLOGY & SERVICE S.R.L. in liquidazione giudiziale.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere pag. 11/12 d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
All'esito dell'appello, la società datrice di lavoro è risultata integralmente soccombente e deve pertanto essere chiamata a rifondere ad EV le spese di lite del doppio grado di giudizio (oltre che a sostenere le spese di TU come liquidate nel separato apposito decreto).
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria tecnica in grado di appello, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 4.800,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 375/2022 del Tribunale di Pavia, liquida in euro
16.511,50 il risarcimento del danno non patrimoniale ed in euro 1.386,10 il risarcimento del danno patrimoniale dovuto ad EL EV da TECHNOLOGY &
SERVICE S.R.L. in liquidazione giudiziale;
conferma le restanti statuizioni di merito;
pone definitivamente a carico di TECHNOLOGY & SERVICE S.R.L. in liquidazione giudiziale le spese di ctu, già liquidate con separato decreto;
condanna TECHNOLOGY & SERVICE S.R.L. in liquidazione giudiziale a rifondere ad
EL EV le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro
3500,00 per il primo grado ed in euro 4.800,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%. Milano, 4.2.2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 12/12