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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 939/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 939/2019 R.G., vertente
TRA rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Ferraro Pietro, elettivamente domiciliata in Portici al viale Alessandro da
Vinci n. 82;
ATTRICE
E rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Adiletta Giuliana, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Sarno alla via G. Piani 27;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio la innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1
sentir condannare la società convenuta al pagamento della somma determinata sulla scorta del rapporto contrattuale di subappalto intercorso tra le parti ed avente ad oggetto il servizio di trasporto e consegna dei prodotti postali ed accessori nella
Provincia di Reggio Emilia, commissionato alla dalla Controparte_1 [...] quale aggiudicataria del relativo Accordo Quadro ex art. 222 D. Parte_1
Lgs. n°136/06 con Controparte_2
In particolare, l'attrice deduceva che, per il servizio espletato dalla Controparte_1
quest'ultima maturava, a tutto il mese di maggio 2018, un credito nei confronti dell'attrice pari ad € 20.000,00, a fronte del quale le parti concordavano il trasferimento della proprietà n°4 automezzi intestati alla Parte_1
oltre ai servizi accessori degli automezzi ceduti aventi ad oggetto il noleggio degli antifurti satellitari e la relativa copertura assicurativa fino al mese di maggio 2018, il tutto per il valore complessivo di € 32.086,00 comprensivo d'Iva, come da relative fatture versate in atti (v. doc. 3 e 4).
Oltre a ciò la deduceva di aver continuato a sostenere i costi Parte_1
relativi ai predetti servizi accessori anche per tutto il periodo intercorrente tra il mese di maggio 2018 e marzo 2019, mese in cui venivano risolti i rapporti contrattuali con i relativi fornitori. L'esborso corrisposto dall'attrice per tale ultima causale sarebbe stato pari a complessivi € 5.124,00, comprensivi degli oneri di fatturazione, ovvero €
600,00, quale costo del noleggio degli antifurti satellitari, ed € 3.600,00 per il pagamento dei premi assicurativi afferenti agli automezzi ceduti, oltre oneri fiscali (v. pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 183, 6° comma, n°1 c.p.c.).
In sintesi, l'attrice deduceva che, a fronte del credito vantato dalla Controparte_1
nei confronti della per € 20.000,00, la convenuta aveva Parte_1
accettato il trasferimento degli automezzi di proprietà della stessa e dei relativi servizi accessori per il valore di € 32.086,00, obbligandosi altresì al pagamento dei medesimi oneri per il successivo periodo nella misura di € 5.124,00.
L'attrice continuava deducendo che, nonostante i sopraindicati accordi, la società convenuta provvedeva al solo versamento, in favore dell'attrice, della somma di €
515,01 a fronte del riscatto dell'automezzo targato EV808RN e della somma di €
672,00 mediante n. 2 bonifici bancari, per cui risulterebbe ad oggi ancora dovuto alla il pagamento del residuo importo di € 16.022,99, Parte_1
comprensivo di Iva, di cui chiedeva, pertanto, la restituzione. Si costituiva la la quale contestava la domanda per le ragioni meglio Controparte_1
esplicate in atti chiedendone il rigetto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il giudizio veniva poi rinviato per la precisazione delle conclusioni, stante il carattere in parte generico ed in parte ininfluente della prova orale articolata da parte attrice;
ed, infine, all'udienza del 15.10.2024, veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, si rileva quanto segue.
Pacifica risulta la sussistenza di un rapporto di subappalto tra le parti e l'ammontare del credito inizialmente maturato dalla convenuta nei confronti della
[...]
nella misura di € 20.000,00. Risulta altresì pacifico che l'acquisto Parte_1
dei veicoli rappresentava una contropartita per il credito maturato dalla convenuta
(sebbene quest'ultima abbia riferito il proprio credito non al contratto di subappalto, bensì, all'acquisto di un voucher effettuato dalla in favore della Controparte_1
. Parte_1
Oggetto di controversia è invece il valore del trasferimento di proprietà degli automezzi il quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe ammontante ad €
32.086,00, secondo invece la prospettazione della parte convenuta si sarebbe limitato esattamente ad € 20.000,00 omnicomprensivi “(…) trattandosi di automezzi usati e non per la somma richiesta invece dall'attore”.
Ebbene, la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento del maggior valore degli automezzi ceduti, non può trovare accoglimento, non avendo l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, provato il valore dei beni dalla stessa ceduti ed asseritamente eccedente il credito della CP_1
Non risultano dirimenti a tal fine, infatti, le fatture depositate in atti da parte della medesima società attrice le quali, costituendo atti di formazione unilaterale ex parte creditoris, non sono in alcun modo valide ai fini della prova del valore degli automezzi. Le predette fatture risultano, inoltre, prontamente contestate già in via stragiudiziale da parte della la quale eccepiva l'avvenuta cessione “in blocco” degli Controparte_1
automezzi per l'importo di € 5.000,00 cadauno comprensivo di IVA (ved. pec del
29.06.2018).
E d'altra parte, nella lettera di trasferimento degli automezzi, inoltrata a mezzo racc.ta a.r. del 28.05.2018 dalla medesima alla Parte_1 CP_1
si legge esclusivamente “con la presente si consegnano i Cdp per il passaggio
[...]
di proprietà dei veicoli EL556DH - EH989CS- EH219CN - EV808RN” , prevedendosi poi per quest'ultimo automezzo il pagamento di un riscatto.
Alcun riferimento documentale si rinviene né al preteso valore degli automezzi eccedente il debito maturato a carico della né alla cessione dei Parte_1
pretesi servizi accessori di antifurto dei quali la società attrice chiede il pagamento.
A tale ultimo riguardo, inoltre, in disparte dalla mancata prova della cessione dei suddetti servizi alla società convenuta (la quale nega di averne fruito), priva di prova
è rimasta altresì la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della
[...]
dei costi del noleggio per gli antifurti satellitari, per conto della Parte_1
convenuta, nel periodo compreso tra maggio 2018 e marzo 2019.
A ben vedere, infatti, risulta agli atti la sola fattura n. 2171/2018 emessa dalla Digital
Secure Service s.r.l. nei confronti della per l'importo di € Parte_1
586,82, in data 01.05.2018 e, dunque, precedentemente alla cessione degli automezzi alla CP_1
Gli ulteriori documenti depositati al riguardo da parte attrice costituiscono, invece, meri preavvisi di fattura e sono del tutto inidonei a provare l'avvenuto pagamento da parte della Come si legge nei predetti atti, infatti, gli stessi Parte_1
sarebbero stati seguiti da regolare fattura commerciale all'esito dell'avvenuto pagamento;
ma dette fatture non risultano depositate dalla società attrice che, pertanto, non ha provato di avere effettuato il pagamento di cui oggi chiede la ripetizione. Discorso diverso si impone relativamente ai costi di assicurazione degli automezzi ceduti. La documentazione allegata da parte attrice (all. 13, 14 e 15 della relativa memoria ex art 183 comma V n.2), prova la sussistenza dell'assicurazione dei veicoli ceduti, con pagamento del relativo costo da parte della nel Parte_1
periodo successivo alla cessione dei predetti automezzi in favore della convenuta, per il complessivo importo di € 4.392,48 (v. all.15).
Alla restituzione di tale importo va, pertanto, condannata l'odierna convenuta in favore della società attrice, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita nelle considerazioni che precedono.
Le spese di lite, state l'accoglimento solo parziale della domanda (in misura significativamente inferiore al quantum richiesto), vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dalla così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore della del complessivo importo di Parte_1
€ 4.392,48, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 939/2019 R.G., vertente
TRA rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Ferraro Pietro, elettivamente domiciliata in Portici al viale Alessandro da
Vinci n. 82;
ATTRICE
E rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Adiletta Giuliana, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Sarno alla via G. Piani 27;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio la innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1
sentir condannare la società convenuta al pagamento della somma determinata sulla scorta del rapporto contrattuale di subappalto intercorso tra le parti ed avente ad oggetto il servizio di trasporto e consegna dei prodotti postali ed accessori nella
Provincia di Reggio Emilia, commissionato alla dalla Controparte_1 [...] quale aggiudicataria del relativo Accordo Quadro ex art. 222 D. Parte_1
Lgs. n°136/06 con Controparte_2
In particolare, l'attrice deduceva che, per il servizio espletato dalla Controparte_1
quest'ultima maturava, a tutto il mese di maggio 2018, un credito nei confronti dell'attrice pari ad € 20.000,00, a fronte del quale le parti concordavano il trasferimento della proprietà n°4 automezzi intestati alla Parte_1
oltre ai servizi accessori degli automezzi ceduti aventi ad oggetto il noleggio degli antifurti satellitari e la relativa copertura assicurativa fino al mese di maggio 2018, il tutto per il valore complessivo di € 32.086,00 comprensivo d'Iva, come da relative fatture versate in atti (v. doc. 3 e 4).
Oltre a ciò la deduceva di aver continuato a sostenere i costi Parte_1
relativi ai predetti servizi accessori anche per tutto il periodo intercorrente tra il mese di maggio 2018 e marzo 2019, mese in cui venivano risolti i rapporti contrattuali con i relativi fornitori. L'esborso corrisposto dall'attrice per tale ultima causale sarebbe stato pari a complessivi € 5.124,00, comprensivi degli oneri di fatturazione, ovvero €
600,00, quale costo del noleggio degli antifurti satellitari, ed € 3.600,00 per il pagamento dei premi assicurativi afferenti agli automezzi ceduti, oltre oneri fiscali (v. pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 183, 6° comma, n°1 c.p.c.).
In sintesi, l'attrice deduceva che, a fronte del credito vantato dalla Controparte_1
nei confronti della per € 20.000,00, la convenuta aveva Parte_1
accettato il trasferimento degli automezzi di proprietà della stessa e dei relativi servizi accessori per il valore di € 32.086,00, obbligandosi altresì al pagamento dei medesimi oneri per il successivo periodo nella misura di € 5.124,00.
L'attrice continuava deducendo che, nonostante i sopraindicati accordi, la società convenuta provvedeva al solo versamento, in favore dell'attrice, della somma di €
515,01 a fronte del riscatto dell'automezzo targato EV808RN e della somma di €
672,00 mediante n. 2 bonifici bancari, per cui risulterebbe ad oggi ancora dovuto alla il pagamento del residuo importo di € 16.022,99, Parte_1
comprensivo di Iva, di cui chiedeva, pertanto, la restituzione. Si costituiva la la quale contestava la domanda per le ragioni meglio Controparte_1
esplicate in atti chiedendone il rigetto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il giudizio veniva poi rinviato per la precisazione delle conclusioni, stante il carattere in parte generico ed in parte ininfluente della prova orale articolata da parte attrice;
ed, infine, all'udienza del 15.10.2024, veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, si rileva quanto segue.
Pacifica risulta la sussistenza di un rapporto di subappalto tra le parti e l'ammontare del credito inizialmente maturato dalla convenuta nei confronti della
[...]
nella misura di € 20.000,00. Risulta altresì pacifico che l'acquisto Parte_1
dei veicoli rappresentava una contropartita per il credito maturato dalla convenuta
(sebbene quest'ultima abbia riferito il proprio credito non al contratto di subappalto, bensì, all'acquisto di un voucher effettuato dalla in favore della Controparte_1
. Parte_1
Oggetto di controversia è invece il valore del trasferimento di proprietà degli automezzi il quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe ammontante ad €
32.086,00, secondo invece la prospettazione della parte convenuta si sarebbe limitato esattamente ad € 20.000,00 omnicomprensivi “(…) trattandosi di automezzi usati e non per la somma richiesta invece dall'attore”.
Ebbene, la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento del maggior valore degli automezzi ceduti, non può trovare accoglimento, non avendo l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, provato il valore dei beni dalla stessa ceduti ed asseritamente eccedente il credito della CP_1
Non risultano dirimenti a tal fine, infatti, le fatture depositate in atti da parte della medesima società attrice le quali, costituendo atti di formazione unilaterale ex parte creditoris, non sono in alcun modo valide ai fini della prova del valore degli automezzi. Le predette fatture risultano, inoltre, prontamente contestate già in via stragiudiziale da parte della la quale eccepiva l'avvenuta cessione “in blocco” degli Controparte_1
automezzi per l'importo di € 5.000,00 cadauno comprensivo di IVA (ved. pec del
29.06.2018).
E d'altra parte, nella lettera di trasferimento degli automezzi, inoltrata a mezzo racc.ta a.r. del 28.05.2018 dalla medesima alla Parte_1 CP_1
si legge esclusivamente “con la presente si consegnano i Cdp per il passaggio
[...]
di proprietà dei veicoli EL556DH - EH989CS- EH219CN - EV808RN” , prevedendosi poi per quest'ultimo automezzo il pagamento di un riscatto.
Alcun riferimento documentale si rinviene né al preteso valore degli automezzi eccedente il debito maturato a carico della né alla cessione dei Parte_1
pretesi servizi accessori di antifurto dei quali la società attrice chiede il pagamento.
A tale ultimo riguardo, inoltre, in disparte dalla mancata prova della cessione dei suddetti servizi alla società convenuta (la quale nega di averne fruito), priva di prova
è rimasta altresì la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della
[...]
dei costi del noleggio per gli antifurti satellitari, per conto della Parte_1
convenuta, nel periodo compreso tra maggio 2018 e marzo 2019.
A ben vedere, infatti, risulta agli atti la sola fattura n. 2171/2018 emessa dalla Digital
Secure Service s.r.l. nei confronti della per l'importo di € Parte_1
586,82, in data 01.05.2018 e, dunque, precedentemente alla cessione degli automezzi alla CP_1
Gli ulteriori documenti depositati al riguardo da parte attrice costituiscono, invece, meri preavvisi di fattura e sono del tutto inidonei a provare l'avvenuto pagamento da parte della Come si legge nei predetti atti, infatti, gli stessi Parte_1
sarebbero stati seguiti da regolare fattura commerciale all'esito dell'avvenuto pagamento;
ma dette fatture non risultano depositate dalla società attrice che, pertanto, non ha provato di avere effettuato il pagamento di cui oggi chiede la ripetizione. Discorso diverso si impone relativamente ai costi di assicurazione degli automezzi ceduti. La documentazione allegata da parte attrice (all. 13, 14 e 15 della relativa memoria ex art 183 comma V n.2), prova la sussistenza dell'assicurazione dei veicoli ceduti, con pagamento del relativo costo da parte della nel Parte_1
periodo successivo alla cessione dei predetti automezzi in favore della convenuta, per il complessivo importo di € 4.392,48 (v. all.15).
Alla restituzione di tale importo va, pertanto, condannata l'odierna convenuta in favore della società attrice, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita nelle considerazioni che precedono.
Le spese di lite, state l'accoglimento solo parziale della domanda (in misura significativamente inferiore al quantum richiesto), vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dalla così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore della del complessivo importo di Parte_1
€ 4.392,48, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi