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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/09/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6868/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nella qualità di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Antonino Tirrò;
-Ricorrente –
CONTRO
, CP_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.07.2024, proponeva opposizione Parte_1
CP_ avverso la pretesa di pagamento contenuta nella comunicazione ufficiale con cui l' richiedeva il pagamento di somme di denaro (presuntivamente ed) indebitamente percepite dalla signora (cat. AS n.04500185) in ragione del fatto che, Persona_1 per il periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2014, sarebbe stata corrisposta una prestazione non dovuta per un ammontare complessivo di euro 762,52 2
A sostegno della domanda parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la richiesta di restituzione è del tutto inammissibile, laddove è evidente che nella comunicazione inviata alla ricorrente non sono richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione (seppure sintetica) delle ragioni poste a fondamento, in modo da consentire all'odierna istante il necessario controllo sulla sua correttezza;
che nel caso specifico, non sussistono i presupposti per CP_ l'eventuale ripetibilità della somme di denaro;
che l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: 1)Riconoscere la legittimità e fondatezza dell'odierna iniziativa giudiziaria della ricorrente e, al contempo, l'assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza CP_ della richiesta di restituzione delle somme di denaro da parte dell' 2)Riconoscere CP_ che, sulla base di tutte le argomentazioni sostenute in ricorso, l' resistente non ha alcun diritto a pretendere la restituzione della somma di euro 762,52 dall'odierna istante, erede della defunta;
3)In conseguenza, riconoscere e dichiarare Persona_1 che la signora non è tenuta a corrispondere l'importo di euro Parte_2
CP_ 762,52 e, parimenti, che l' non è legittimata a pretendere il suddetto pagamento, così come altri eventuali ulteriori, con la conseguenza che si chiede che il Giudice riconosca e dichiari che nulla è dovuto dall'odierna istante;
4)In ogni caso e comunque, CP_ disporre che l' sia tenuta alla restituzione di eventuali rate di pensione trattenute alla ricorrente, così come “preannunziato” in seno alla sua comunicazione. CP_ Fissata l'udienza di discussione, nonostante la rituale evocazione in giudizio, l' non curava la costituzione e, pertanto, della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di CP_ natura assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano 3
dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Osserva il decidente il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme 4
specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223). CP_ Ebbene, l' rimanendo contumace non ha fornito la prova di avere mai notificato al de cuius la contestazione dell'indebito. Persona_1
Pertanto, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve ritenersi CP_ insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito disposta e CP_ contestata dall' alla IG.ra , nella qualità di erede della IG.ra Parte_1
, per il periodo che va dall'1.1.2013 al 31.12.2014; Persona_1
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero del 14.05.2024 e che CP_ la ricorrente nulla deve all' per tale titolo;
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in
€ 678,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario
Catania, 16 settembre 2025 5
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/09/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6868/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nella qualità di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Antonino Tirrò;
-Ricorrente –
CONTRO
, CP_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.07.2024, proponeva opposizione Parte_1
CP_ avverso la pretesa di pagamento contenuta nella comunicazione ufficiale con cui l' richiedeva il pagamento di somme di denaro (presuntivamente ed) indebitamente percepite dalla signora (cat. AS n.04500185) in ragione del fatto che, Persona_1 per il periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2014, sarebbe stata corrisposta una prestazione non dovuta per un ammontare complessivo di euro 762,52 2
A sostegno della domanda parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la richiesta di restituzione è del tutto inammissibile, laddove è evidente che nella comunicazione inviata alla ricorrente non sono richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione (seppure sintetica) delle ragioni poste a fondamento, in modo da consentire all'odierna istante il necessario controllo sulla sua correttezza;
che nel caso specifico, non sussistono i presupposti per CP_ l'eventuale ripetibilità della somme di denaro;
che l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: 1)Riconoscere la legittimità e fondatezza dell'odierna iniziativa giudiziaria della ricorrente e, al contempo, l'assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza CP_ della richiesta di restituzione delle somme di denaro da parte dell' 2)Riconoscere CP_ che, sulla base di tutte le argomentazioni sostenute in ricorso, l' resistente non ha alcun diritto a pretendere la restituzione della somma di euro 762,52 dall'odierna istante, erede della defunta;
3)In conseguenza, riconoscere e dichiarare Persona_1 che la signora non è tenuta a corrispondere l'importo di euro Parte_2
CP_ 762,52 e, parimenti, che l' non è legittimata a pretendere il suddetto pagamento, così come altri eventuali ulteriori, con la conseguenza che si chiede che il Giudice riconosca e dichiari che nulla è dovuto dall'odierna istante;
4)In ogni caso e comunque, CP_ disporre che l' sia tenuta alla restituzione di eventuali rate di pensione trattenute alla ricorrente, così come “preannunziato” in seno alla sua comunicazione. CP_ Fissata l'udienza di discussione, nonostante la rituale evocazione in giudizio, l' non curava la costituzione e, pertanto, della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di CP_ natura assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano 3
dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Osserva il decidente il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme 4
specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223). CP_ Ebbene, l' rimanendo contumace non ha fornito la prova di avere mai notificato al de cuius la contestazione dell'indebito. Persona_1
Pertanto, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve ritenersi CP_ insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito disposta e CP_ contestata dall' alla IG.ra , nella qualità di erede della IG.ra Parte_1
, per il periodo che va dall'1.1.2013 al 31.12.2014; Persona_1
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero del 14.05.2024 e che CP_ la ricorrente nulla deve all' per tale titolo;
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in
€ 678,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario
Catania, 16 settembre 2025 5
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta