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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/07/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2384/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 aprile
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF: ), nata il Parte_1 C.F._1
25.11.1972 a Scilla (RC), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Tripodi,
attrice/convenuta in riconvenzionale
e
(CF: ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Scilla (RC), (CF: , nata il Parte_2 C.F._3
02.10.1949 a Scilla (RC), (CF: ), Parte_3 C.F._4
nato il [...] a [...], (CF: Parte_4
), nato il [...] in [...], e C.F._5 [...]
(CF: ), nato il [...] a Parte_5 C.F._6
1 Reggio Calabria, tutti in proprio e quali eredi di Persona_1
(CF: ), nata il [...] a [...] e deceduta C.F._7
il 12.02.2020, e di (CF: ), nato il Persona_2 C.F._8
09.04.1919 a Scilla e deceduto il 25.12.1980, rappresentati e difesi dall'avv.ti. Raffaele D'Ottavio e Gabriele D'Ottavio, convenuti/attori in riconvenzionale avente per oggetto: “Proprietà”
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 7 aprile 2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attrice ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previo riconoscimento, anche incidenter tantum, della proprietà esclusiva in capo a
sul bene specificato in premessa: - Parte_1
riconoscere e dichiarare l'illegittimità della catena con lucchetto apposta dai convenuti nell'accesso delimitato con struttura precaria in legno che impedisce l'esercizio del pieno diritto di proprietà da parte dell'attrice; - riconoscere e dichiarare che, in ipotesi di attuale sussistenza della servitù di passaggio, essa non viene compromessa dal portone installato dall'attrice che aprendo verso l'interno della sua cucina affaccia nella sua ulteriore proprietà soggetta al passaggio;
- conseguentemente condannare i convenuti alla rimozione della catena con lucchetto immessa nella struttura precaria in legno sopra specificata e meglio individuata nelle foto che saranno allegate;
- disporre il diritto al mantenimento -ed oggi della reinstallazione essendo stato nelle more eliminato a seguito di esecuzione coattiva del portone installato dall'attrice che accede alla sua proprietà oggetto di servitù di passaggio;
- emettere ogni altro
2 provvedimento conseguente e connesso comprensivo del rigetto delle domande riconvenzionali formulate dai sigg.ri - Con vittoria di CP_1
spese e competenze comprensive dell'importo forfettario di legge”;
- il procuratore dei convenuti ha precisato le conclusioni come segue:
“voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree in quanto destituite di fondamento in fatto e prive di pregio in diritto per i motivi ampiamente esposti nella comparsa di costituzione e negli scritti difensivi, tutte comprovate per tabulas e per prova testimoniale e in via riconvenzionale principale accertare, riconoscere e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà del c.d.
<> costituito dal ballatoio di antica costruzione che congiunge l'accesso al bene conteso in giudizio con la via Grotte nonché la piena ed esclusiva proprietà del corridoio d'ingresso meglio descritto e catastalmente identificato negli atti di giudizio;
sempre in via riconvenzionale subordinata, accertare e dichiarare la intervenuta usucapione ordinaria (ventennale) ovvero abbreviata
(decennale) in favore dei germani dei suddetti beni immobili CP_1
ovvero in via gradata accertare e dichiarare la esistenza, validità ed efficacia in favore dei germani delle sentenze n. 407/1989 e n. CP_1
121/1992 con cui il Tribunale adito ha dichiarato la usucapione del diritto di servitù sul corridoio oggetto di causa e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice ovvero in ultimo, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la usucapione del diritto di servitù di passaggio sul corridoio oggetto di causa e sul c.d. cortiletto esterno e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice;
in ogni caso, condannare parte attrice alla rimozione del portone che consente
3 l'accesso immediato sul corridoio oggetto di causa ed al ripristino dello stato dei luoghi conformemente ai provvedimenti possessori nonché condannare parte attrice al risarcimento dei danni conseguiti al mancato adempimento dei provvedimenti possessori in favore dei germani da quantificarsi in euro 20.000,00 ovvero nella somma CP_1
ritenuta equa dal Giudice adito;
con vittoria di spese e compensi difensivi”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha citato in giudizio ,
[...] CP_1 [...]
, , e Pt_2 Parte_3 Parte_4 [...]
- in proprio e quali eredi di e Parte_5 Persona_1
- assumendo: Persona_2
- che è proprietaria di un fabbricato con relative pertinenze, sito in
Scilla contrada Chianalea alla via Grotte (riportato al NCEU al foglio 5, particella 388, sub 3, cat. A/4, classe 3^ vani 3,5, con rendita catastale di
€131,95), alla stessa donato dalla madre, (erroneamente Controparte_2
indicata in citazione con il nome di , nel 2014; Parte_1
- che tale fabbricato è stato interamente ricostruito nel 2001;
- che a partire dall'anno 1969, tra la donante ed i germani CP_3
e è sorto un contenzioso conclusosi dapprima con sentenza Persona_2
non definitiva del 1989 “con la quale era stata riconosciuta una servitù di passaggio in favore dei sigg.ri ed a carico della proprietà CP_1 CP_2
in una parte del casalino di quest'ultima” e, di seguito, con sentenza del
1992 “che stabiliva pure che il passaggio in legno ormai fatiscente doveva essere rifatto secondo modalità indicate in motivazione”;
4 - che i germani non si sono mai attivati per rifare il passaggio, CP_1
che è stato cementato dalla stessa attrice nel momento in cui nel 2001 è stato costruito il fabbricato attualmente esistente;
- che nel 2016 essa istante è stata costretta ad inviare agli eredi di una missiva atteso che, in occasione del rientro estivo “nei Persona_2
territori”, si è avveduta che su una porta in legno precario insistente nel passaggio (e comunque sempre apribile) era stata messa una catena con lucchetto, che di fatto impediva l'accesso alla parte di sua proprietà, seppur soggetta a servitù;
- che (moglie di nonché madre dei Persona_1 Persona_2
convenuti, oggi deceduta), , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (tutti figli di oggi CP_1 Parte_5 Persona_2
deceduto) hanno avviato un'azione possessoria, in qualità di eredi di
[...]
adducendo di essere stati spogliati del loro possesso, avendo essa Per_2
attrice realizzato nel vano cucina un'altra porta che si affacciava direttamente in detto spazio;
- che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza n. 611/2019, in accoglimento dell'azione possessoria, ha disposto la chiusura della porta, chiarendo, tuttavia, che le questioni di natura petitoria non potevano essere discusse in quella sede;
- che, comunque, gli odierni convenuti non hanno nemmeno diritto a tale passaggio, atteso che: quando è iniziato il giudizio culminato con la sentenza che ha riconosciuto il diritto di servitù, i germani e CP_3
(quest'ultimo dante causa degli odierni convenuti) erano Persona_2
comproprietari di una abitazione confinante con la proprietà Parte_1
tuttavia, successivamente, con atto di divisione del 1° settembre 1972
(Rep. n. 30573) per Notar da Villa San Giovanni la comunione è Per_3
5 stata sciolta e la proprietà del lato confinante con la proprietà è Parte_1
rimasta in capo a con la conseguenza che la servitù di CP_3
passaggio può valere solo nei confronti di quest'ultimo.
Sulla base di tali presupposti fattuali, l'istante ha, dunque, chiesto all'intestato Tribunale, “… previo riconoscimento, anche incidenter tantum, della proprietà esclusiva in capo a sul bene Parte_1
specificato in premessa”, di: - riconoscere e dichiarare l'illegittimità della catena con lucchetto apposta dai convenuti nell'accesso delimitato con struttura precaria in legno che impedisce l'esercizio del pieno diritto di proprietà da parte dell'attrice; - riconoscere e dichiarare che, in ipotesi di attuale sussistenza della servitù di passaggio, essa non viene compromessa dal portone installato dall'attrice che aprendo verso l'interno della sua cucina affaccia nella sua ulteriore proprietà soggetta al passaggio;
- riconoscere e dichiarare che, a seguito della intervenuta divisione, comunque i convenuti della linea ereditaria di non hanno Persona_2
titolo alla servitù all'epoca costituita per il fabbricato poi divenuto di proprietà esclusiva di - conseguentemente condannare i CP_3
convenuti alla rimozione della catena con lucchetto immessa nella struttura precaria in legno sopra specificata e meglio individuata nelle foto che saranno allegate;
- disporre il diritto al mantenimento del portone installato dall'attrice che accede alla sua proprietà oggetto di servitù; - emettere ogni altro provvedimento conseguente e connesso”; condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
§2. , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e - in proprio e quali eredi di Pt_4 Parte_5
e - si sono costituiti in Persona_1 Persona_2
giudizio, resistendo alle domande di parte attrice e chiedendo di rigettarle,
6 in quanto destituite di fondamento in fatto e prive di pregio in diritto.
Hanno chiesto, altresì, in via riconvenzionale principale, di “accertare, riconoscere e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà del c.d.
<> costituito dal ballatoio di antica costruzione che congiunge l'accesso al bene conteso in giudizio con la via Grotte nonché la piena ed esclusiva proprietà del corridoio d'ingresso meglio descritto e catastalmente identificato nella narrativa del presente atto ”; in via riconvenzionale subordinata, di “accertare e dichiarare la intervenuta usucapione ordinaria (ventennale) ovvero abbreviata (decennale) in favore dei germani dei suddetti beni immobili ovvero in via gradata CP_1
accertare e dichiarare la esistenza, validità ed efficacia in favore dei germani delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 con cui il CP_1
Tribunale adito ha dichiarato la usucapione del diritto di servitù sul corridoio oggetto di causa e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice per le ragioni di cui in narrativa”; in via ulteriormente gradata, di “accertare e dichiarare la usucapione del diritto di servitù di passaggio sul corridoio oggetto di causa e sul c.d. cortiletto esterno e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice per le ragioni di cui in narrativa”; in ogni caso, di “condannare parte attrice alla rimozione del portone che consente
l'accesso immediato sul corridoio oggetto di causa ed al ripristino dello stato dei luoghi conformemente ai provvedimenti possessori nonché condannare parte attrice al risarcimento dei danni conseguiti al mancato adempimento dei provvedimenti possessori in favore dei germani da CP_1
quantificarsi in euro 20.000,00 ovvero nella somma ritenuta equa dal
Giudice adito”; di condannare, infine, l'istante al pagamento delle spese di lite.
7 §3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'espletamento di TU e l'assunzione di prova per testi, è stata introitata per la decisione, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§4. Giova premettere ai fini della decisione che, in ordine logico, si affronterà, in primo luogo, la questione inerente alla controversa titolarità dei beni oggetto di giudizio, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta in via principale dai convenuti, alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dagli stessi ed all'actio negatoria servitutis spiegata da parte attrice, e successivamente il tema relativo al diritto di servitù di passaggio sul c.d. cortiletto esterno e sul corridoio oggetto di causa, in rapporto alle ulteriori domande delle parti.
§5. Sulla titolarità dei beni oggetto di giudizio e sulla domanda riconvenzionale principale dei convenuti
I germani chiedono, in via principale, di “accertare, riconoscere e CP_1
dichiarare la piena ed esclusiva proprietà del c.d. <> costituito dal ballatoio di antica costruzione che congiunge l'accesso al bene conteso in giudizio con la via Grotte nonché la piena ed esclusiva proprietà del corridoio d'ingresso… ”.
La domanda non coglie nel segno, essendo tale accertamento precluso dal giudicato formatosi sulle sentenze del 1989 e del 1982 in atti, su cui fa leva l'istante.
Come è noto, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, ossia determinati sulla base della indicazione del contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, la causa petendi delle relative azioni
8 giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo
(contratto, successione, usucapione, ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo necessaria ai soli fini della prova (cfr. ex multis Cass. n.
28751 del 2023, nonché Cass. n. 3089 del 2007, nella quale è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che l'attore, nel richiedere la rimozione di un'aiuola posta dal vicino su una strada, in primo grado avesse dedotto la comproprietà della strada e, in grado di appello, un diritto di servitù di passaggio).
Da tale principio, applicato alla materia del giudicato, deriva che - qualora sia stata proposta una domanda (di accertamento e/o di condanna) relativa a uno dei suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo e tale domanda venga accolta, l'accertamento relativo all'esistenza del diritto non può che fare stato in un secondo processo instaurato con la riproposizione della domanda fondata su un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto medio tempore) vertendosi sullo stesso petitum ed essendo irrilevante la causa petendi.
In altre parole, mentre può essere dedotto un diritto del tutto nuovo, non
è consentito invece “far successivamente valere in altro giudizio situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato” (cfr., ex plurimis, Cass. n.
7890 del 1994 e Cass. n. 3939 del 1993). E ciò in quanto l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile (Cass. n. 23482 del 2017; Cass. n. 16781 del 2006). In specie, la preclusione riferita al “dedotto e al deducibile”, che pure non comprende qualsiasi prospettazione giuridica sia in astratto riconducibile ad una categoria (la servitù, nel caso), riguarda senz'altro “le ragioni non dedotte che si presentano come un antecedente logico
9 necessario per la pronuncia” (v. sempre Cass. n. 7890 del 1994 e Cass. n.
3939 del 1993), il che induce ad escludere la possibilità di azionare diritti che siano per l'appunto incompatibili con quello accertato.
Ebbene, nel caso in esame la proprietà del cortiletto e del corridoio in capo ad costituisce antecedente logico della domanda Controparte_2
proposta in seno al procedimento n. 2649/1973 R.G. dall'interventore
[...]
al fine di ottenere la declaratoria dell'acquisto “per usucapione Per_2
ultraventennale della servitù di passaggio sul tratto del casaleno di proprietà dell'attrice, che va dalla porta di ingresso dell'appartamento del fino alla porta del casaleno che sbocca sulla via del Mare…” (v. CP_1
sentenza depositata il 21.08.1989, pag. 6) e la condanna della CP_2
all'esecuzione “delle opere necessarie al ripristino della situazione dei luoghi al fine dell'esercizio della servitù, in conformità del possesso anteriore” (pag. 7).
Tali domande, come già detto, sono state accolte, rispettivamente, con la sentenza non definitiva depositata in data 21.08.1989 e con la sentenza definitiva depositata in data 26.03.1992 e la TU (a firma dell'ing.
, dalle cui risultanze, logiche ed adeguatamente motivate Persona_4
sul punto, non vi è ragione di discostarsi, ha chiarito che la servitù di passaggio accertata in tali sentenze, di fatto, concerne <un corridoio che si diparte dalla porta di legno individuata dal civico 22 (Foto n. 7) fino alla porta di colore verde di accesso alla proprietà (Foto n. 8). Alla CP_1
porta di legno oggi provvista di catena e lucchetto si giunge dalla Via
Delle Grotte attraverso un cortiletto che di fatto nel tempo ha sostituito la
“passerella di legno della lunghezza di circa mt. 4,80 e della larghezza di mt. 1,25…… [...]. È evidente che una volta individuata la posizione originaria della passerella, non vi è dubbio che la servitù di passaggio
10 oggetto delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 fosse rappresentata proprio dalla passerella e che dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nel 1998, la servitù di passaggio sia stata garantita con Parte_1
la realizzazione del corridoio presente nell'Allegato 4 “Ingresso con diritto di passaggio ditta Bova”>> (pagg. 19-20).
Dall'elaborato peritale si desume, dunque, che attualmente l'oggetto della servitù di passaggio accertata nel procedimento n. 2649/1973 R.G., definito con la sentenza n. 121/1992, è costituita dal cortiletto e dal corridoio di cui in questa sede i convenuti assumono in via principale di essere proprietari in forza di un titolo (atto di compravendita per notaio del 3 agosto 1947, rep. n. 1584, racc. n. 1239, registrato Persona_5
e trascritto in data 8 agosto del 1947) preesistente all'instaurazione del procedimento suddetto.
Deve allora ribadirsi che la proprietà in capo ad , Controparte_2
dante causa dell'odierna attrice, dell'area oggetto della riconosciuta servitù di passaggio costituisce antecedente logico dell'accertamento già effettuato con efficacia di giudicato, per cui tale accertamento fa stato pure in questa sede (essendo attrice e convenuti aventi causa delle parti del primo procedimento) e impedisce ai germani la possibilità di far valere una CP_1
situazione giuridica (la proprietà del cortiletto e del corridoio) incompatibile con il diritto accertato (la servitù di passaggio sulla stessa area).
Non può quindi attribuirsi rilievo alla conclusione formulata dal TU, secondo cui i convenuti sarebbero proprietari sia del cortiletto che del corridoio di ingresso, “considerato che sia nella canapina catastale che nell'estratto di mappa reperito presso l'Archivio di Stato il cortiletto è graffato alla part. 388 a sua volta graffato alla originaria part, 389, che
11 nell'Accertamento e Classamento eseguito da parte dell Parte_6
, con riferimento all'originaria part. 388 sub 2 graffata con la
[...]
part. 389, nel riquadro “Consistenza per vani utili” tra gli accessori complementari viene riportato il cortiletto, che la descrizione del bene assegnato a è compatibile con l'elaborato planimetrico CP_3
(Allegato “A” all'Atto di divisione) …” (v. TU, pag. 19).
Poiché invero nel procedimento n. 2649/1973 R.G. i hanno dedotto CP_1
non di essere proprietari dei beni de quibus, pur essendo il titolo di proprietà in ipotesi già sussistente, bensì di avere acquistato per usucapione una servitù di passaggio sulla relativa area e tale domanda è stata accolta con la sentenza del 1989 in atti, ne consegue che la pronunzia di accoglimento - la cui premessa logica necessaria è l'altruità del fondo
“servente” - ha coperto oltre al fatto dedotto anche quello deducibile (ossia il titolo negoziale del 1947), precludendo nell'attuale processo l'accertamento chiesto in via riconvenzionale principale.
§6. Sulla domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul cortiletto e sul corridoio di ingresso
Dev'essere disattesa anche la domanda proposta in via riconvenzionale subordinata dai convenuti e volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sugli stessi beni.
Si è già detto che con sentenza depositata il 21.08.1989 è stato dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio attraverso il casaleno di cui si discute, ossia attraverso il cortiletto ed il corridoio di ingresso oggetto di domanda, a favore del fabbricato ora di proprietà dei germani CP_1
Ne consegue che, al fine dell'invocata usucapione degli immobili suddetti, i convenuti avrebbero dovuto in primo luogo dedurre e provare la
12 cd. interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1164 c.c., che prevede che
“chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”.
In sostanza, l'interversione del possesso presuppone o l'intervento di una
“causa proveniente da un terzo”, ossia sostanzialmente un atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, o un'opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario, tale da far constare al proprietario in maniera espressa o tacita (mediante il compimento di attività materiali) la sua intenzione di tenere la cosa come propria.
In particolare, l'interversione del possesso non può consistere in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo da rendere inequivocabile e riconoscibile che il titolare della servitù di passaggio ha iniziato a possedere i beni in nome proprio, ad immagine del diritto di proprietà, con correlata sostituzione al precedente dell'animus rem sibi habendi (cfr. Cass. n. 21252 del 2007).
Orbene, nella specie non emerge che i convenuti abbiano adeguatamente allegato e provato l'avvenuta interversione del possesso.
Precisamente, i germani fondano la loro domanda di usucapione CP_1
della proprietà dei beni oggetto di servitù sui seguenti presupposti: a) la somma del possesso dei medesimi con quello dei loro aventi causa a far data dall'atto di compravendita per notaio del 3 agosto Persona_5
1947 (rep. n. 1584 e racc. n. 1239), con cui e Persona_2 CP_3
hanno acquistato dai germani e fu Parte_7 Pt_2 CP_4
“tutto ed intero il casaleno sito in Scilla (Reggio Calabria) via Per_6
Acqua Grande o via Grotte, consistente in un manufatto distrutto e in parte
13 non coperto e diritti annessi confinante con , Controparte_5 CP_6
, e strada ”; b) la ricostruzione della
[...] Controparte_7 CP_8
c.d. “passerella” nel 1995 dai loro danti causa;
c) l'apposizione nell'anno
1995 alla porta del civico 20 di una catena con lucchetto “in quanto il vecchio chiavistello non era più funzionante”; d) l'omesso svolgimento di opere di rifinitura con riguardo al c.d. cortiletto ed al corridoio oggetto di causa da parte della dante causa dell'attrice.
Ora, quanto all'apposizione della catena munita di lucchetto occorre evidenziare che tale circostanza (che peraltro non è stata neppure adeguatamente provata) non può essere considerata atta a dimostrare l'interversione del possesso.
In proposito, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermar che
<L'apposizione di un lucchetto che impedisce l'accesso all'immobile non
è idonea all'interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso “solo animo”>> (cfr. Cass. n. 8115 del 2014). In altre parole, l'apposizione di un lucchetto non è di per sé sintomo di una interversione del possesso, essendo compatibile anche con l'esigenza di impedire ad estranei l'accesso all'immobile ancorché semplicemente detenuto, rimanendo atto irrilevante se non reso conoscibile al proprietario con la precipua funzione di escludere anche il suo possesso solo animo (così anche Trib. Reggio Calabria n. 1034 del 2019).
Ciò posto, nella fattispecie, oltre a mancare la prova che i convenuti (o i loro danti causa) abbiano reso conoscibile alla (o alla Parte_1
l'intenzione di escluderne il possesso sul bene, non può dirsi CP_2
neanche dimostrata con certezza la data in cui sarebbe stata apposta la catena con lucchetto (v. dichiarazioni del teste - Testimone_1
14 indifferente - che ha affermato di essersi recato sui luoghi “un'altra volta, nell'anno 2005 circa, sempre su chiamata del ” e Persona_7
di aver visto in questa occasione “che la porta di ingresso in legni vecchi era rimasta immutata e tenuta dalla catena chiusa con il fil di ferro”).
Non è stata adeguatamente provata neppure la ricostruzione integrale della cd. passerella da parte dei danti causa dei convenuti, anzi da un'analisi sistematica delle risultanze istruttorie è possibile concludere che i lavori di integrale rifacimento della cd. passerella sono stati eseguiti da
(dante causa dell'attrice), in occasione della Controparte_2
ristrutturazione del proprio immobile. In tal senso depongono, invero, le dichiarazioni rese dai testimoni e e la Testimone_2 Testimone_1
circostanza risulta compatibile anche con alcune delle dichiarazioni rese dai testi indicati dai convenuti (in particolare, il teste Testimone_3
ha affermato che prima dei lavori dei i
[...] Parte_1 CP_1
raggiungevano la propria abitazione attraverso una “passerella in legno”). I danti causa dei convenuti, invece, nel corso degli anni, si sono limitati a svolgere solo lavori di tipo manutentivo (il teste - Testimone_4
indifferente - ha difatti riferito: “posso precisare di essere stato chiamato al tempo dalla signora per riparare una passerella di legno che si Per_1
muoveva; io nell'occasione l'ho sistemata e ricordo di averla sistemata anche in un'altra occasione sempre dello stesso periodo;
per ripararla ho posizionato tavole di legno messe a croce che in gergo di chiamano Per_8
la passerella era fatta ai lati di legno e il piano di calpestio era di tavole di legno […]”).
Non può, infine, sottacersi che, anche in caso di prova della ricostruzione integrale della cd. passerella da parte dei danti causa dei convenuti, difetterebbe comunque la dimostrazione dell'interversione del possesso, a
15 fortiori tenuto conto che la sentenza n. 121/1992, nell'accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, ha affermato il diritto del titolare del fondo dominante di eseguire a proprie spese “le opere necessarie per conservare la servitù riconosciuta […]”. Per l'effetto, l'esecuzione di lavori volti al mantenimento della servitù non sarebbe tale da integrare un atto di “opposizione” contro il proprietario rilevante ai fini dell'interversione del possesso, appalesandosi piuttosto come attività funzionale all'esercizio del diritto di servitù.
Ne discende pertanto che, in assenza della prova della cd. interversione del possesso, la domanda dei convenuti volta ad accertare l'acquisto per usucapione (ordinaria o abbreviata) del diritto di proprietà dell'area oggetto di servitù di passaggio non può essere accolta.
§7. Sull'actio negatoria servitutis proposta dall'attrice e sulla domanda riconvenzionale dei convenuti con cui si chiede di “accertare
e dichiarare la esistenza, validità ed efficacia in favore dei germani CP_1
delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 con cui il Tribunale adito ha dichiarato la usucapione del diritto di servitù sul corridoio oggetto di causa”
Ca in primo luogo qualificata come actio negatoria servitutis la domanda con cui l'attrice invoca l'accertamento dell'inesistenza, in capo ai convenuti, del diritto di servitù di passaggio sull'immobile di sua proprietà
(ex “casaleno”) sito in Scilla, contrada Chianalea via Grotte, riportato al
NCEU al foglio 5, particella 388, sub 3, cat A/4, classe 3^ vani 3,5, con rendita catastale di €131,95.
Tale azione, disciplinata dall'art. 949 c.c., è difatti posta a difesa della proprietà ed è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da
16 terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà.
Poiché l'actio negatoria servitutis è un'azione reale, suo essenziale presupposto è la titolarità del diritto dominicale sulla cosa da parte di colui che agisce in giudizio.
È opportuno ad ogni modo precisare che, rispetto a tale azione, la titolarità del diritto di proprietà sulla res non si pone come oggetto della controversia, bensì come requisito di legittimazione attiva (cfr. da ultimo
Cass. n. 392 del 2025).
Ne discende che la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido
(cfr. Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014;
Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 284 del 1987), atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass. n.
9449 del 2009; Cass. n. 24028 del 2004; Cass. n. 4120 del 2010).
Ciò posto, nell'ipotesi di specie, all'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi che l'attrice ha fornito la prova della titolarità dell'immobile di che trattasi, nei limiti in cui tale prova è richiesta dall'actio negatoria servitutis.
Sotto tale profilo è in particolare sufficiente la produzione dell'atto notarile del 16.12.2014, con il quale ha donato alla Controparte_2
figlia la “casa a piano sottostrada e tre piani fuori Parte_1
17 terra sita in Scilla via Grotte n. 18 confinante con detta via e da due lati con proprietà salvo altri. Riportata in catasto al foglio 5 particella CP_1
388 sub 3”. Nello stesso atto di donazione viene poi indicato, quale titolo di provenienza, l'atto di donazione del notaio del 29.10.1955, rep. Per_9
12581, registrato a Villa San Giovanni il 05.11.1955 al n. 462 e trascritto a
Reggio Calabria il 16.11.1955 ai nn. 12418/11389 (v. citazione, all. 3).
Ora, è pur vero che nell'atto di donazione del 29.10.1955 (v. anche TU, all. 11), con cui ha donato alla figlia Controparte_7 CP_2
l'immobile “tutto ed intero così come pervenutogli dai germani
[...]
e fu con atto del 12.12.1929 con ogni Parte_8 Per_2 Per_10
diritto, azione, ragione ed accessori, annessi e connessi, pertinenze ed adiacenze servitù attive e passive”, il bene è identificato come limitante con eredi di via Le Grotte, e la stradella Persona_11 CP_6
dal mare e riportato al catasto dei fabbricati al mappale 387 (e non 388, né
è dato evincere dagli atti la modifica di identificazione catastale da particella 387 a particella 388), e che nel precedente atto di compravendita del 12.12.1929 (v. TU, all. 10) si legge che ha Controparte_7
acquistato dai germani il casaleno sito in Parte_8 Parte_9 Parte_8
Scilla, quartiere Chianalea o Acquagrande, rione le Grotte, identificato come limitante con eredi di via Le Grotte, Persona_11 CP_6
e scogliera del mare e riportato in catasto alla partita 747 mappale 387 strada Grotte n. 17 (nella nota trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. non vengono peraltro indicati gli estremi catastali ma solo i confini e non viene riportata la “scogliera del mare”, come nel titolo, ma la “stradella del mare”).
Non può tuttavia sottacersi, per un verso, che i suddetti passaggi trovano conferma nei registri delle partite catastali tenuti dall'Archivio di Stato di
18 Reggio Calabria (v. TU, all. 12), e che, per altro verso, la prova della titolarità del bene ai fini dell'actio negatoria servitutis non è soggetta al regime gravoso della probatio diabolica della proprietà, ma può essere data con ogni mezzo ed anche per presunzioni e che per l'appunto tale prova è insita nella donazione del 16 dicembre 2014, oltre che implicita nella sentenza non definitiva depositata in data 21.08.1989, nella quale si dichiara “l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio attraverso il casaleno di a favore del fabbricato dei Controparte_2
fratelli e ”, nonché nella sentenza definitiva n. Persona_2 CP_3
121/92, che contiene la seguente statuizione: “dichiara che ha CP_3
diritto ad eseguire a proprie spese le opere necessarie per conservare la servitù riconosciuta con la sentenza parziale, rifacendone il passaggio in legno [...]”.
Deve, allora, concludersi che l'attrice ha provato la titolarità dei beni per cui è causa, agli effetti dell'azione proposta.
La domanda non è però meritevole di accoglimento.
Secondo l'assunto della , non sussisterebbe in capo ai Parte_1
convenuti il diritto di passaggio sull'immobile di sua proprietà, in quanto:
a) all'epoca in cui è stato instaurato il procedimento sfociato nelle sentenze suddette, i germani e (quest'ultimo dante CP_3 Persona_2
causa degli odierni convenuti) erano comproprietari dell'abitazione confinante con la proprietà b) con atto di divisione del 1° Parte_1
settembre 1972 - Rep. n. 30573 - per Notar da Villa San Giovanni Per_3
la comunione è stata sciolta e la proprietà dal lato confinante con la stessa attrice è rimasta in capo a . CP_3
Tale assunto è infondato.
19 I germani hanno difatti dimostrato che, con il successivo atto CP_1
notarile di compravendita in data 8 agosto 1978, rep. n. 35595 e racc. n.
2408, trascritto il 05.09.1978), ha venduto a e CP_3 Persona_2
(danti causa dei medesimi) “un piccolo fabbricato di Persona_1
vecchissima costruzione…sito in Scilla, località via Grotte, composto di un vano seminterrato, un vano e corridoio a pianterreno ed un vano a primo piano, confinante con la scogliera del mare, con eredi di CP_5
, con , con proprietà e con piccolo
[...] Controparte_9 Parte_1
fabbricato adiacente … già proprietà dell'acquirente sig. Persona_2
riportato in catasto, il fabbricato venduto, alla partita 1867, foglio di mappa 5, particelle 388 sub. 2 e 389 sub. I…”.
Ne deriva che, essendo stato già dichiarato con la sentenza depositata il
21.08.1989 l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio attraverso il casaleno di cui si discute a favore del fabbricato ora di proprietà degli odierni convenuti, l'actio negatoria servitutis non può che essere disattesa.
Va, invece, dichiarato che sono efficaci nei confronti dei germani CP_1
le statuizioni in tema di acquisto per usucapione della servitù di passaggio contenute nelle sentenze del 1989 e del 1992.
§8. Sulle domande dell'attrice volte a far dichiarare “l'illegittimità della catena con lucchetto apposta dai convenuti nell'accesso delimitato con struttura precaria in legno che impedisce l'esercizio del pieno diritto di proprietà da parte dell'attrice” e a “condannare i convenuti alla rimozione della catena con lucchetto immessa nella struttura precaria in legno sopra specificata”
Le due domande sono strettamente connesse e vanno inquadrate sotto lo schema giuridico del divieto di aggravamento della servitù di passaggio.
20 Ed invero, la struttura in legno cui è stata apposta la catena con lucchetto, raffigurata nelle foto sotto riportate, è correlata con la servitù di passaggio già riconosciuta ai convenuti, giacché solo attraverso tale porta i germani possono accedere all'immobile di loro proprietà (v. TU, CP_1
pagg. 20-21) e la domanda dell'istante prospetta per l'appunto un'alterazione dei luoghi compiuta dai titolari della servitù.
Tale domanda, dunque, trova fondamento nell'art. 1067 c.c., che statuisce che “
1. Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
2. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'aggravamento dell'esercizio della servitù preesistente, in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio con la stessa imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi analizzare non solo la nuova opera in sé stessa ma anche le implicazioni che ne derivano a carico del fondo
21 servente, assumendo al riguardo rilevanza non solo i pregiudizi attuali ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul predetto fondo (cfr. Cass. n.
13444 del 2016; Cass. n. 1899 del 1995).
Nel caso di alterazioni dei luoghi, compiute dal titolare di una servitù prediale e tali da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, la tutela di questi non si esercita, quindi, mediante l'actio negatoria servitutis, ma facendo ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 del Codice civile (cfr. Cass. n. 9385 del
2023; Corte App. Roma, n. 2307 del 2020), e tenendo conto che l'aggravamento di una servitù “conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente” (Cass. n. 997 del 2025).
In applicazione di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso di specie l'apposizione (a far data dal 1995, secondo l'assunto dei convenuti) di una catena con lucchetto alla struttura in legno suindicata (porta di colore verde) abbia determinato un aggravamento della servitù ed una corrispondente limitazione del diritto di proprietà dell'attrice, dal momento che non è stata consegnata alla medesima copia delle relative chiavi, così impedendole l'accesso al vano che poi conduce all'immobile CP_1
I convenuti devono essere pertanto condannati al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione della catena con lucchetto di cui si discute (a meno che non forniscano alla copia delle chiavi). Parte_1
22 §9. Sulle domande di parte attrice volte a riconoscere che “in ipotesi di attuale sussistenza della servitù di passaggio, essa non viene compromessa dal portone installato dall'attrice che aprendo verso
l'interno della sua cucina affaccia nella sua ulteriore proprietà soggetta al passaggio” e a “disporre il diritto al mantenimento del portone…” e sulla contrapposta domanda dei convenuti, con cui si chiede di
“condannare parte attrice alla rimozione del portone che consente
l'accesso immediato sul corridoio oggetto di causa ed al ripristino dello stato dei luoghi conformemente ai provvedimenti possessori”
Tali domande, nei termini in cui sono state proposte entro il maturare delle preclusioni assertive, non possono essere accolte, presupponendo le stesse l'attuale presenza del portone, nel mentre è pacifico che tale portone sia stato rimosso (in attuazione dell'ordinanza possessoria n. 611/2019 del
13.02.2019), di talché non si può valutare in questa sede la conformità o meno al disposto dell'art. 1067 c.c. di un mutamento dello stato dei luoghi non più esistente, né se può disporre la reinstallazione in assenza di una tempestiva domanda in tal senso.
§10. Sulla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti
Non merita accoglimento neppure l'ulteriore domanda riconvenzionale con cui i convenuti hanno chiesto la condanna dell'attrice “al risarcimento dei danni conseguiti al mancato adempimento dei provvedimenti possessori”.
Sul punto, è assorbente la considerazione che tale domanda, essendo connessa alla lesione del possesso, è riservata alla fase del merito possessorio (Cass. n. 10869 del 2023) e non può trovare spazio in questa sede.
23 §11. Sulle spese di lite
Dato l'esito complessivo del giudizio, che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, si impone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, ad eccezione delle spese di TU, già liquidate con decreto del 3 gennaio 2024, che con riferimento al thema decidendum, nei rapporti tra le parti, vanno poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico dei convenuti (in solido), ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del TU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in accoglimento della relativa domanda di parte attrice, dichiara l'illegittimità dell'apposizione di una catena con lucchetto alla struttura in legno con funzione di porta indicata in parte motiva e per l'effetto condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione della catena e del lucchetto (salvo che venga fornita a Parte_1
copia delle chiavi);
[...]
b) in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiara l'efficacia nei confronti dei medesimi delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 emesse nell'ambito del procedimento n. 2649/1973 R.G. del
Tribunale di Reggio Calabria;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) compensa per intero tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di TU, già liquidate con decreto del 3 gennaio 2024, che pone per metà a carico dell'attrice e per metà a carico dei convenuti in solido, ferma
24 restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 17/07/2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2384/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 aprile
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF: ), nata il Parte_1 C.F._1
25.11.1972 a Scilla (RC), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Tripodi,
attrice/convenuta in riconvenzionale
e
(CF: ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Scilla (RC), (CF: , nata il Parte_2 C.F._3
02.10.1949 a Scilla (RC), (CF: ), Parte_3 C.F._4
nato il [...] a [...], (CF: Parte_4
), nato il [...] in [...], e C.F._5 [...]
(CF: ), nato il [...] a Parte_5 C.F._6
1 Reggio Calabria, tutti in proprio e quali eredi di Persona_1
(CF: ), nata il [...] a [...] e deceduta C.F._7
il 12.02.2020, e di (CF: ), nato il Persona_2 C.F._8
09.04.1919 a Scilla e deceduto il 25.12.1980, rappresentati e difesi dall'avv.ti. Raffaele D'Ottavio e Gabriele D'Ottavio, convenuti/attori in riconvenzionale avente per oggetto: “Proprietà”
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 7 aprile 2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attrice ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previo riconoscimento, anche incidenter tantum, della proprietà esclusiva in capo a
sul bene specificato in premessa: - Parte_1
riconoscere e dichiarare l'illegittimità della catena con lucchetto apposta dai convenuti nell'accesso delimitato con struttura precaria in legno che impedisce l'esercizio del pieno diritto di proprietà da parte dell'attrice; - riconoscere e dichiarare che, in ipotesi di attuale sussistenza della servitù di passaggio, essa non viene compromessa dal portone installato dall'attrice che aprendo verso l'interno della sua cucina affaccia nella sua ulteriore proprietà soggetta al passaggio;
- conseguentemente condannare i convenuti alla rimozione della catena con lucchetto immessa nella struttura precaria in legno sopra specificata e meglio individuata nelle foto che saranno allegate;
- disporre il diritto al mantenimento -ed oggi della reinstallazione essendo stato nelle more eliminato a seguito di esecuzione coattiva del portone installato dall'attrice che accede alla sua proprietà oggetto di servitù di passaggio;
- emettere ogni altro
2 provvedimento conseguente e connesso comprensivo del rigetto delle domande riconvenzionali formulate dai sigg.ri - Con vittoria di CP_1
spese e competenze comprensive dell'importo forfettario di legge”;
- il procuratore dei convenuti ha precisato le conclusioni come segue:
“voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree in quanto destituite di fondamento in fatto e prive di pregio in diritto per i motivi ampiamente esposti nella comparsa di costituzione e negli scritti difensivi, tutte comprovate per tabulas e per prova testimoniale e in via riconvenzionale principale accertare, riconoscere e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà del c.d.
<
sempre in via riconvenzionale subordinata, accertare e dichiarare la intervenuta usucapione ordinaria (ventennale) ovvero abbreviata
(decennale) in favore dei germani dei suddetti beni immobili CP_1
ovvero in via gradata accertare e dichiarare la esistenza, validità ed efficacia in favore dei germani delle sentenze n. 407/1989 e n. CP_1
121/1992 con cui il Tribunale adito ha dichiarato la usucapione del diritto di servitù sul corridoio oggetto di causa e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice ovvero in ultimo, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la usucapione del diritto di servitù di passaggio sul corridoio oggetto di causa e sul c.d. cortiletto esterno e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice;
in ogni caso, condannare parte attrice alla rimozione del portone che consente
3 l'accesso immediato sul corridoio oggetto di causa ed al ripristino dello stato dei luoghi conformemente ai provvedimenti possessori nonché condannare parte attrice al risarcimento dei danni conseguiti al mancato adempimento dei provvedimenti possessori in favore dei germani da quantificarsi in euro 20.000,00 ovvero nella somma CP_1
ritenuta equa dal Giudice adito;
con vittoria di spese e compensi difensivi”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha citato in giudizio ,
[...] CP_1 [...]
, , e Pt_2 Parte_3 Parte_4 [...]
- in proprio e quali eredi di e Parte_5 Persona_1
- assumendo: Persona_2
- che è proprietaria di un fabbricato con relative pertinenze, sito in
Scilla contrada Chianalea alla via Grotte (riportato al NCEU al foglio 5, particella 388, sub 3, cat. A/4, classe 3^ vani 3,5, con rendita catastale di
€131,95), alla stessa donato dalla madre, (erroneamente Controparte_2
indicata in citazione con il nome di , nel 2014; Parte_1
- che tale fabbricato è stato interamente ricostruito nel 2001;
- che a partire dall'anno 1969, tra la donante ed i germani CP_3
e è sorto un contenzioso conclusosi dapprima con sentenza Persona_2
non definitiva del 1989 “con la quale era stata riconosciuta una servitù di passaggio in favore dei sigg.ri ed a carico della proprietà CP_1 CP_2
in una parte del casalino di quest'ultima” e, di seguito, con sentenza del
1992 “che stabiliva pure che il passaggio in legno ormai fatiscente doveva essere rifatto secondo modalità indicate in motivazione”;
4 - che i germani non si sono mai attivati per rifare il passaggio, CP_1
che è stato cementato dalla stessa attrice nel momento in cui nel 2001 è stato costruito il fabbricato attualmente esistente;
- che nel 2016 essa istante è stata costretta ad inviare agli eredi di una missiva atteso che, in occasione del rientro estivo “nei Persona_2
territori”, si è avveduta che su una porta in legno precario insistente nel passaggio (e comunque sempre apribile) era stata messa una catena con lucchetto, che di fatto impediva l'accesso alla parte di sua proprietà, seppur soggetta a servitù;
- che (moglie di nonché madre dei Persona_1 Persona_2
convenuti, oggi deceduta), , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (tutti figli di oggi CP_1 Parte_5 Persona_2
deceduto) hanno avviato un'azione possessoria, in qualità di eredi di
[...]
adducendo di essere stati spogliati del loro possesso, avendo essa Per_2
attrice realizzato nel vano cucina un'altra porta che si affacciava direttamente in detto spazio;
- che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza n. 611/2019, in accoglimento dell'azione possessoria, ha disposto la chiusura della porta, chiarendo, tuttavia, che le questioni di natura petitoria non potevano essere discusse in quella sede;
- che, comunque, gli odierni convenuti non hanno nemmeno diritto a tale passaggio, atteso che: quando è iniziato il giudizio culminato con la sentenza che ha riconosciuto il diritto di servitù, i germani e CP_3
(quest'ultimo dante causa degli odierni convenuti) erano Persona_2
comproprietari di una abitazione confinante con la proprietà Parte_1
tuttavia, successivamente, con atto di divisione del 1° settembre 1972
(Rep. n. 30573) per Notar da Villa San Giovanni la comunione è Per_3
5 stata sciolta e la proprietà del lato confinante con la proprietà è Parte_1
rimasta in capo a con la conseguenza che la servitù di CP_3
passaggio può valere solo nei confronti di quest'ultimo.
Sulla base di tali presupposti fattuali, l'istante ha, dunque, chiesto all'intestato Tribunale, “… previo riconoscimento, anche incidenter tantum, della proprietà esclusiva in capo a sul bene Parte_1
specificato in premessa”, di: - riconoscere e dichiarare l'illegittimità della catena con lucchetto apposta dai convenuti nell'accesso delimitato con struttura precaria in legno che impedisce l'esercizio del pieno diritto di proprietà da parte dell'attrice; - riconoscere e dichiarare che, in ipotesi di attuale sussistenza della servitù di passaggio, essa non viene compromessa dal portone installato dall'attrice che aprendo verso l'interno della sua cucina affaccia nella sua ulteriore proprietà soggetta al passaggio;
- riconoscere e dichiarare che, a seguito della intervenuta divisione, comunque i convenuti della linea ereditaria di non hanno Persona_2
titolo alla servitù all'epoca costituita per il fabbricato poi divenuto di proprietà esclusiva di - conseguentemente condannare i CP_3
convenuti alla rimozione della catena con lucchetto immessa nella struttura precaria in legno sopra specificata e meglio individuata nelle foto che saranno allegate;
- disporre il diritto al mantenimento del portone installato dall'attrice che accede alla sua proprietà oggetto di servitù; - emettere ogni altro provvedimento conseguente e connesso”; condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
§2. , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e - in proprio e quali eredi di Pt_4 Parte_5
e - si sono costituiti in Persona_1 Persona_2
giudizio, resistendo alle domande di parte attrice e chiedendo di rigettarle,
6 in quanto destituite di fondamento in fatto e prive di pregio in diritto.
Hanno chiesto, altresì, in via riconvenzionale principale, di “accertare, riconoscere e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà del c.d.
<
accertare e dichiarare la esistenza, validità ed efficacia in favore dei germani delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 con cui il CP_1
Tribunale adito ha dichiarato la usucapione del diritto di servitù sul corridoio oggetto di causa e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice per le ragioni di cui in narrativa”; in via ulteriormente gradata, di “accertare e dichiarare la usucapione del diritto di servitù di passaggio sul corridoio oggetto di causa e sul c.d. cortiletto esterno e con consequenziale ordine di rimozione del portone realizzato dalla parte attrice per le ragioni di cui in narrativa”; in ogni caso, di “condannare parte attrice alla rimozione del portone che consente
l'accesso immediato sul corridoio oggetto di causa ed al ripristino dello stato dei luoghi conformemente ai provvedimenti possessori nonché condannare parte attrice al risarcimento dei danni conseguiti al mancato adempimento dei provvedimenti possessori in favore dei germani da CP_1
quantificarsi in euro 20.000,00 ovvero nella somma ritenuta equa dal
Giudice adito”; di condannare, infine, l'istante al pagamento delle spese di lite.
7 §3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'espletamento di TU e l'assunzione di prova per testi, è stata introitata per la decisione, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§4. Giova premettere ai fini della decisione che, in ordine logico, si affronterà, in primo luogo, la questione inerente alla controversa titolarità dei beni oggetto di giudizio, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta in via principale dai convenuti, alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dagli stessi ed all'actio negatoria servitutis spiegata da parte attrice, e successivamente il tema relativo al diritto di servitù di passaggio sul c.d. cortiletto esterno e sul corridoio oggetto di causa, in rapporto alle ulteriori domande delle parti.
§5. Sulla titolarità dei beni oggetto di giudizio e sulla domanda riconvenzionale principale dei convenuti
I germani chiedono, in via principale, di “accertare, riconoscere e CP_1
dichiarare la piena ed esclusiva proprietà del c.d. <
La domanda non coglie nel segno, essendo tale accertamento precluso dal giudicato formatosi sulle sentenze del 1989 e del 1982 in atti, su cui fa leva l'istante.
Come è noto, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, ossia determinati sulla base della indicazione del contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, la causa petendi delle relative azioni
8 giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo
(contratto, successione, usucapione, ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo necessaria ai soli fini della prova (cfr. ex multis Cass. n.
28751 del 2023, nonché Cass. n. 3089 del 2007, nella quale è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che l'attore, nel richiedere la rimozione di un'aiuola posta dal vicino su una strada, in primo grado avesse dedotto la comproprietà della strada e, in grado di appello, un diritto di servitù di passaggio).
Da tale principio, applicato alla materia del giudicato, deriva che - qualora sia stata proposta una domanda (di accertamento e/o di condanna) relativa a uno dei suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo e tale domanda venga accolta, l'accertamento relativo all'esistenza del diritto non può che fare stato in un secondo processo instaurato con la riproposizione della domanda fondata su un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto medio tempore) vertendosi sullo stesso petitum ed essendo irrilevante la causa petendi.
In altre parole, mentre può essere dedotto un diritto del tutto nuovo, non
è consentito invece “far successivamente valere in altro giudizio situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato” (cfr., ex plurimis, Cass. n.
7890 del 1994 e Cass. n. 3939 del 1993). E ciò in quanto l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile (Cass. n. 23482 del 2017; Cass. n. 16781 del 2006). In specie, la preclusione riferita al “dedotto e al deducibile”, che pure non comprende qualsiasi prospettazione giuridica sia in astratto riconducibile ad una categoria (la servitù, nel caso), riguarda senz'altro “le ragioni non dedotte che si presentano come un antecedente logico
9 necessario per la pronuncia” (v. sempre Cass. n. 7890 del 1994 e Cass. n.
3939 del 1993), il che induce ad escludere la possibilità di azionare diritti che siano per l'appunto incompatibili con quello accertato.
Ebbene, nel caso in esame la proprietà del cortiletto e del corridoio in capo ad costituisce antecedente logico della domanda Controparte_2
proposta in seno al procedimento n. 2649/1973 R.G. dall'interventore
[...]
al fine di ottenere la declaratoria dell'acquisto “per usucapione Per_2
ultraventennale della servitù di passaggio sul tratto del casaleno di proprietà dell'attrice, che va dalla porta di ingresso dell'appartamento del fino alla porta del casaleno che sbocca sulla via del Mare…” (v. CP_1
sentenza depositata il 21.08.1989, pag. 6) e la condanna della CP_2
all'esecuzione “delle opere necessarie al ripristino della situazione dei luoghi al fine dell'esercizio della servitù, in conformità del possesso anteriore” (pag. 7).
Tali domande, come già detto, sono state accolte, rispettivamente, con la sentenza non definitiva depositata in data 21.08.1989 e con la sentenza definitiva depositata in data 26.03.1992 e la TU (a firma dell'ing.
, dalle cui risultanze, logiche ed adeguatamente motivate Persona_4
sul punto, non vi è ragione di discostarsi, ha chiarito che la servitù di passaggio accertata in tali sentenze, di fatto, concerne <un corridoio che si diparte dalla porta di legno individuata dal civico 22 (Foto n. 7) fino alla porta di colore verde di accesso alla proprietà (Foto n. 8). Alla CP_1
porta di legno oggi provvista di catena e lucchetto si giunge dalla Via
Delle Grotte attraverso un cortiletto che di fatto nel tempo ha sostituito la
“passerella di legno della lunghezza di circa mt. 4,80 e della larghezza di mt. 1,25…… [...]. È evidente che una volta individuata la posizione originaria della passerella, non vi è dubbio che la servitù di passaggio
10 oggetto delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 fosse rappresentata proprio dalla passerella e che dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nel 1998, la servitù di passaggio sia stata garantita con Parte_1
la realizzazione del corridoio presente nell'Allegato 4 “Ingresso con diritto di passaggio ditta Bova”>> (pagg. 19-20).
Dall'elaborato peritale si desume, dunque, che attualmente l'oggetto della servitù di passaggio accertata nel procedimento n. 2649/1973 R.G., definito con la sentenza n. 121/1992, è costituita dal cortiletto e dal corridoio di cui in questa sede i convenuti assumono in via principale di essere proprietari in forza di un titolo (atto di compravendita per notaio del 3 agosto 1947, rep. n. 1584, racc. n. 1239, registrato Persona_5
e trascritto in data 8 agosto del 1947) preesistente all'instaurazione del procedimento suddetto.
Deve allora ribadirsi che la proprietà in capo ad , Controparte_2
dante causa dell'odierna attrice, dell'area oggetto della riconosciuta servitù di passaggio costituisce antecedente logico dell'accertamento già effettuato con efficacia di giudicato, per cui tale accertamento fa stato pure in questa sede (essendo attrice e convenuti aventi causa delle parti del primo procedimento) e impedisce ai germani la possibilità di far valere una CP_1
situazione giuridica (la proprietà del cortiletto e del corridoio) incompatibile con il diritto accertato (la servitù di passaggio sulla stessa area).
Non può quindi attribuirsi rilievo alla conclusione formulata dal TU, secondo cui i convenuti sarebbero proprietari sia del cortiletto che del corridoio di ingresso, “considerato che sia nella canapina catastale che nell'estratto di mappa reperito presso l'Archivio di Stato il cortiletto è graffato alla part. 388 a sua volta graffato alla originaria part, 389, che
11 nell'Accertamento e Classamento eseguito da parte dell Parte_6
, con riferimento all'originaria part. 388 sub 2 graffata con la
[...]
part. 389, nel riquadro “Consistenza per vani utili” tra gli accessori complementari viene riportato il cortiletto, che la descrizione del bene assegnato a è compatibile con l'elaborato planimetrico CP_3
(Allegato “A” all'Atto di divisione) …” (v. TU, pag. 19).
Poiché invero nel procedimento n. 2649/1973 R.G. i hanno dedotto CP_1
non di essere proprietari dei beni de quibus, pur essendo il titolo di proprietà in ipotesi già sussistente, bensì di avere acquistato per usucapione una servitù di passaggio sulla relativa area e tale domanda è stata accolta con la sentenza del 1989 in atti, ne consegue che la pronunzia di accoglimento - la cui premessa logica necessaria è l'altruità del fondo
“servente” - ha coperto oltre al fatto dedotto anche quello deducibile (ossia il titolo negoziale del 1947), precludendo nell'attuale processo l'accertamento chiesto in via riconvenzionale principale.
§6. Sulla domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul cortiletto e sul corridoio di ingresso
Dev'essere disattesa anche la domanda proposta in via riconvenzionale subordinata dai convenuti e volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sugli stessi beni.
Si è già detto che con sentenza depositata il 21.08.1989 è stato dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio attraverso il casaleno di cui si discute, ossia attraverso il cortiletto ed il corridoio di ingresso oggetto di domanda, a favore del fabbricato ora di proprietà dei germani CP_1
Ne consegue che, al fine dell'invocata usucapione degli immobili suddetti, i convenuti avrebbero dovuto in primo luogo dedurre e provare la
12 cd. interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1164 c.c., che prevede che
“chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”.
In sostanza, l'interversione del possesso presuppone o l'intervento di una
“causa proveniente da un terzo”, ossia sostanzialmente un atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, o un'opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario, tale da far constare al proprietario in maniera espressa o tacita (mediante il compimento di attività materiali) la sua intenzione di tenere la cosa come propria.
In particolare, l'interversione del possesso non può consistere in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo da rendere inequivocabile e riconoscibile che il titolare della servitù di passaggio ha iniziato a possedere i beni in nome proprio, ad immagine del diritto di proprietà, con correlata sostituzione al precedente dell'animus rem sibi habendi (cfr. Cass. n. 21252 del 2007).
Orbene, nella specie non emerge che i convenuti abbiano adeguatamente allegato e provato l'avvenuta interversione del possesso.
Precisamente, i germani fondano la loro domanda di usucapione CP_1
della proprietà dei beni oggetto di servitù sui seguenti presupposti: a) la somma del possesso dei medesimi con quello dei loro aventi causa a far data dall'atto di compravendita per notaio del 3 agosto Persona_5
1947 (rep. n. 1584 e racc. n. 1239), con cui e Persona_2 CP_3
hanno acquistato dai germani e fu Parte_7 Pt_2 CP_4
“tutto ed intero il casaleno sito in Scilla (Reggio Calabria) via Per_6
Acqua Grande o via Grotte, consistente in un manufatto distrutto e in parte
13 non coperto e diritti annessi confinante con , Controparte_5 CP_6
, e strada ”; b) la ricostruzione della
[...] Controparte_7 CP_8
c.d. “passerella” nel 1995 dai loro danti causa;
c) l'apposizione nell'anno
1995 alla porta del civico 20 di una catena con lucchetto “in quanto il vecchio chiavistello non era più funzionante”; d) l'omesso svolgimento di opere di rifinitura con riguardo al c.d. cortiletto ed al corridoio oggetto di causa da parte della dante causa dell'attrice.
Ora, quanto all'apposizione della catena munita di lucchetto occorre evidenziare che tale circostanza (che peraltro non è stata neppure adeguatamente provata) non può essere considerata atta a dimostrare l'interversione del possesso.
In proposito, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermar che
<L'apposizione di un lucchetto che impedisce l'accesso all'immobile non
è idonea all'interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso “solo animo”>> (cfr. Cass. n. 8115 del 2014). In altre parole, l'apposizione di un lucchetto non è di per sé sintomo di una interversione del possesso, essendo compatibile anche con l'esigenza di impedire ad estranei l'accesso all'immobile ancorché semplicemente detenuto, rimanendo atto irrilevante se non reso conoscibile al proprietario con la precipua funzione di escludere anche il suo possesso solo animo (così anche Trib. Reggio Calabria n. 1034 del 2019).
Ciò posto, nella fattispecie, oltre a mancare la prova che i convenuti (o i loro danti causa) abbiano reso conoscibile alla (o alla Parte_1
l'intenzione di escluderne il possesso sul bene, non può dirsi CP_2
neanche dimostrata con certezza la data in cui sarebbe stata apposta la catena con lucchetto (v. dichiarazioni del teste - Testimone_1
14 indifferente - che ha affermato di essersi recato sui luoghi “un'altra volta, nell'anno 2005 circa, sempre su chiamata del ” e Persona_7
di aver visto in questa occasione “che la porta di ingresso in legni vecchi era rimasta immutata e tenuta dalla catena chiusa con il fil di ferro”).
Non è stata adeguatamente provata neppure la ricostruzione integrale della cd. passerella da parte dei danti causa dei convenuti, anzi da un'analisi sistematica delle risultanze istruttorie è possibile concludere che i lavori di integrale rifacimento della cd. passerella sono stati eseguiti da
(dante causa dell'attrice), in occasione della Controparte_2
ristrutturazione del proprio immobile. In tal senso depongono, invero, le dichiarazioni rese dai testimoni e e la Testimone_2 Testimone_1
circostanza risulta compatibile anche con alcune delle dichiarazioni rese dai testi indicati dai convenuti (in particolare, il teste Testimone_3
ha affermato che prima dei lavori dei i
[...] Parte_1 CP_1
raggiungevano la propria abitazione attraverso una “passerella in legno”). I danti causa dei convenuti, invece, nel corso degli anni, si sono limitati a svolgere solo lavori di tipo manutentivo (il teste - Testimone_4
indifferente - ha difatti riferito: “posso precisare di essere stato chiamato al tempo dalla signora per riparare una passerella di legno che si Per_1
muoveva; io nell'occasione l'ho sistemata e ricordo di averla sistemata anche in un'altra occasione sempre dello stesso periodo;
per ripararla ho posizionato tavole di legno messe a croce che in gergo di chiamano Per_8
la passerella era fatta ai lati di legno e il piano di calpestio era di tavole di legno […]”).
Non può, infine, sottacersi che, anche in caso di prova della ricostruzione integrale della cd. passerella da parte dei danti causa dei convenuti, difetterebbe comunque la dimostrazione dell'interversione del possesso, a
15 fortiori tenuto conto che la sentenza n. 121/1992, nell'accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, ha affermato il diritto del titolare del fondo dominante di eseguire a proprie spese “le opere necessarie per conservare la servitù riconosciuta […]”. Per l'effetto, l'esecuzione di lavori volti al mantenimento della servitù non sarebbe tale da integrare un atto di “opposizione” contro il proprietario rilevante ai fini dell'interversione del possesso, appalesandosi piuttosto come attività funzionale all'esercizio del diritto di servitù.
Ne discende pertanto che, in assenza della prova della cd. interversione del possesso, la domanda dei convenuti volta ad accertare l'acquisto per usucapione (ordinaria o abbreviata) del diritto di proprietà dell'area oggetto di servitù di passaggio non può essere accolta.
§7. Sull'actio negatoria servitutis proposta dall'attrice e sulla domanda riconvenzionale dei convenuti con cui si chiede di “accertare
e dichiarare la esistenza, validità ed efficacia in favore dei germani CP_1
delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 con cui il Tribunale adito ha dichiarato la usucapione del diritto di servitù sul corridoio oggetto di causa”
Ca in primo luogo qualificata come actio negatoria servitutis la domanda con cui l'attrice invoca l'accertamento dell'inesistenza, in capo ai convenuti, del diritto di servitù di passaggio sull'immobile di sua proprietà
(ex “casaleno”) sito in Scilla, contrada Chianalea via Grotte, riportato al
NCEU al foglio 5, particella 388, sub 3, cat A/4, classe 3^ vani 3,5, con rendita catastale di €131,95.
Tale azione, disciplinata dall'art. 949 c.c., è difatti posta a difesa della proprietà ed è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da
16 terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà.
Poiché l'actio negatoria servitutis è un'azione reale, suo essenziale presupposto è la titolarità del diritto dominicale sulla cosa da parte di colui che agisce in giudizio.
È opportuno ad ogni modo precisare che, rispetto a tale azione, la titolarità del diritto di proprietà sulla res non si pone come oggetto della controversia, bensì come requisito di legittimazione attiva (cfr. da ultimo
Cass. n. 392 del 2025).
Ne discende che la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido
(cfr. Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014;
Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 284 del 1987), atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass. n.
9449 del 2009; Cass. n. 24028 del 2004; Cass. n. 4120 del 2010).
Ciò posto, nell'ipotesi di specie, all'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi che l'attrice ha fornito la prova della titolarità dell'immobile di che trattasi, nei limiti in cui tale prova è richiesta dall'actio negatoria servitutis.
Sotto tale profilo è in particolare sufficiente la produzione dell'atto notarile del 16.12.2014, con il quale ha donato alla Controparte_2
figlia la “casa a piano sottostrada e tre piani fuori Parte_1
17 terra sita in Scilla via Grotte n. 18 confinante con detta via e da due lati con proprietà salvo altri. Riportata in catasto al foglio 5 particella CP_1
388 sub 3”. Nello stesso atto di donazione viene poi indicato, quale titolo di provenienza, l'atto di donazione del notaio del 29.10.1955, rep. Per_9
12581, registrato a Villa San Giovanni il 05.11.1955 al n. 462 e trascritto a
Reggio Calabria il 16.11.1955 ai nn. 12418/11389 (v. citazione, all. 3).
Ora, è pur vero che nell'atto di donazione del 29.10.1955 (v. anche TU, all. 11), con cui ha donato alla figlia Controparte_7 CP_2
l'immobile “tutto ed intero così come pervenutogli dai germani
[...]
e fu con atto del 12.12.1929 con ogni Parte_8 Per_2 Per_10
diritto, azione, ragione ed accessori, annessi e connessi, pertinenze ed adiacenze servitù attive e passive”, il bene è identificato come limitante con eredi di via Le Grotte, e la stradella Persona_11 CP_6
dal mare e riportato al catasto dei fabbricati al mappale 387 (e non 388, né
è dato evincere dagli atti la modifica di identificazione catastale da particella 387 a particella 388), e che nel precedente atto di compravendita del 12.12.1929 (v. TU, all. 10) si legge che ha Controparte_7
acquistato dai germani il casaleno sito in Parte_8 Parte_9 Parte_8
Scilla, quartiere Chianalea o Acquagrande, rione le Grotte, identificato come limitante con eredi di via Le Grotte, Persona_11 CP_6
e scogliera del mare e riportato in catasto alla partita 747 mappale 387 strada Grotte n. 17 (nella nota trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. non vengono peraltro indicati gli estremi catastali ma solo i confini e non viene riportata la “scogliera del mare”, come nel titolo, ma la “stradella del mare”).
Non può tuttavia sottacersi, per un verso, che i suddetti passaggi trovano conferma nei registri delle partite catastali tenuti dall'Archivio di Stato di
18 Reggio Calabria (v. TU, all. 12), e che, per altro verso, la prova della titolarità del bene ai fini dell'actio negatoria servitutis non è soggetta al regime gravoso della probatio diabolica della proprietà, ma può essere data con ogni mezzo ed anche per presunzioni e che per l'appunto tale prova è insita nella donazione del 16 dicembre 2014, oltre che implicita nella sentenza non definitiva depositata in data 21.08.1989, nella quale si dichiara “l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio attraverso il casaleno di a favore del fabbricato dei Controparte_2
fratelli e ”, nonché nella sentenza definitiva n. Persona_2 CP_3
121/92, che contiene la seguente statuizione: “dichiara che ha CP_3
diritto ad eseguire a proprie spese le opere necessarie per conservare la servitù riconosciuta con la sentenza parziale, rifacendone il passaggio in legno [...]”.
Deve, allora, concludersi che l'attrice ha provato la titolarità dei beni per cui è causa, agli effetti dell'azione proposta.
La domanda non è però meritevole di accoglimento.
Secondo l'assunto della , non sussisterebbe in capo ai Parte_1
convenuti il diritto di passaggio sull'immobile di sua proprietà, in quanto:
a) all'epoca in cui è stato instaurato il procedimento sfociato nelle sentenze suddette, i germani e (quest'ultimo dante CP_3 Persona_2
causa degli odierni convenuti) erano comproprietari dell'abitazione confinante con la proprietà b) con atto di divisione del 1° Parte_1
settembre 1972 - Rep. n. 30573 - per Notar da Villa San Giovanni Per_3
la comunione è stata sciolta e la proprietà dal lato confinante con la stessa attrice è rimasta in capo a . CP_3
Tale assunto è infondato.
19 I germani hanno difatti dimostrato che, con il successivo atto CP_1
notarile di compravendita in data 8 agosto 1978, rep. n. 35595 e racc. n.
2408, trascritto il 05.09.1978), ha venduto a e CP_3 Persona_2
(danti causa dei medesimi) “un piccolo fabbricato di Persona_1
vecchissima costruzione…sito in Scilla, località via Grotte, composto di un vano seminterrato, un vano e corridoio a pianterreno ed un vano a primo piano, confinante con la scogliera del mare, con eredi di CP_5
, con , con proprietà e con piccolo
[...] Controparte_9 Parte_1
fabbricato adiacente … già proprietà dell'acquirente sig. Persona_2
riportato in catasto, il fabbricato venduto, alla partita 1867, foglio di mappa 5, particelle 388 sub. 2 e 389 sub. I…”.
Ne deriva che, essendo stato già dichiarato con la sentenza depositata il
21.08.1989 l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio attraverso il casaleno di cui si discute a favore del fabbricato ora di proprietà degli odierni convenuti, l'actio negatoria servitutis non può che essere disattesa.
Va, invece, dichiarato che sono efficaci nei confronti dei germani CP_1
le statuizioni in tema di acquisto per usucapione della servitù di passaggio contenute nelle sentenze del 1989 e del 1992.
§8. Sulle domande dell'attrice volte a far dichiarare “l'illegittimità della catena con lucchetto apposta dai convenuti nell'accesso delimitato con struttura precaria in legno che impedisce l'esercizio del pieno diritto di proprietà da parte dell'attrice” e a “condannare i convenuti alla rimozione della catena con lucchetto immessa nella struttura precaria in legno sopra specificata”
Le due domande sono strettamente connesse e vanno inquadrate sotto lo schema giuridico del divieto di aggravamento della servitù di passaggio.
20 Ed invero, la struttura in legno cui è stata apposta la catena con lucchetto, raffigurata nelle foto sotto riportate, è correlata con la servitù di passaggio già riconosciuta ai convenuti, giacché solo attraverso tale porta i germani possono accedere all'immobile di loro proprietà (v. TU, CP_1
pagg. 20-21) e la domanda dell'istante prospetta per l'appunto un'alterazione dei luoghi compiuta dai titolari della servitù.
Tale domanda, dunque, trova fondamento nell'art. 1067 c.c., che statuisce che “
1. Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
2. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'aggravamento dell'esercizio della servitù preesistente, in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio con la stessa imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi analizzare non solo la nuova opera in sé stessa ma anche le implicazioni che ne derivano a carico del fondo
21 servente, assumendo al riguardo rilevanza non solo i pregiudizi attuali ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul predetto fondo (cfr. Cass. n.
13444 del 2016; Cass. n. 1899 del 1995).
Nel caso di alterazioni dei luoghi, compiute dal titolare di una servitù prediale e tali da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, la tutela di questi non si esercita, quindi, mediante l'actio negatoria servitutis, ma facendo ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 del Codice civile (cfr. Cass. n. 9385 del
2023; Corte App. Roma, n. 2307 del 2020), e tenendo conto che l'aggravamento di una servitù “conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente” (Cass. n. 997 del 2025).
In applicazione di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso di specie l'apposizione (a far data dal 1995, secondo l'assunto dei convenuti) di una catena con lucchetto alla struttura in legno suindicata (porta di colore verde) abbia determinato un aggravamento della servitù ed una corrispondente limitazione del diritto di proprietà dell'attrice, dal momento che non è stata consegnata alla medesima copia delle relative chiavi, così impedendole l'accesso al vano che poi conduce all'immobile CP_1
I convenuti devono essere pertanto condannati al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione della catena con lucchetto di cui si discute (a meno che non forniscano alla copia delle chiavi). Parte_1
22 §9. Sulle domande di parte attrice volte a riconoscere che “in ipotesi di attuale sussistenza della servitù di passaggio, essa non viene compromessa dal portone installato dall'attrice che aprendo verso
l'interno della sua cucina affaccia nella sua ulteriore proprietà soggetta al passaggio” e a “disporre il diritto al mantenimento del portone…” e sulla contrapposta domanda dei convenuti, con cui si chiede di
“condannare parte attrice alla rimozione del portone che consente
l'accesso immediato sul corridoio oggetto di causa ed al ripristino dello stato dei luoghi conformemente ai provvedimenti possessori”
Tali domande, nei termini in cui sono state proposte entro il maturare delle preclusioni assertive, non possono essere accolte, presupponendo le stesse l'attuale presenza del portone, nel mentre è pacifico che tale portone sia stato rimosso (in attuazione dell'ordinanza possessoria n. 611/2019 del
13.02.2019), di talché non si può valutare in questa sede la conformità o meno al disposto dell'art. 1067 c.c. di un mutamento dello stato dei luoghi non più esistente, né se può disporre la reinstallazione in assenza di una tempestiva domanda in tal senso.
§10. Sulla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti
Non merita accoglimento neppure l'ulteriore domanda riconvenzionale con cui i convenuti hanno chiesto la condanna dell'attrice “al risarcimento dei danni conseguiti al mancato adempimento dei provvedimenti possessori”.
Sul punto, è assorbente la considerazione che tale domanda, essendo connessa alla lesione del possesso, è riservata alla fase del merito possessorio (Cass. n. 10869 del 2023) e non può trovare spazio in questa sede.
23 §11. Sulle spese di lite
Dato l'esito complessivo del giudizio, che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, si impone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, ad eccezione delle spese di TU, già liquidate con decreto del 3 gennaio 2024, che con riferimento al thema decidendum, nei rapporti tra le parti, vanno poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico dei convenuti (in solido), ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del TU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in accoglimento della relativa domanda di parte attrice, dichiara l'illegittimità dell'apposizione di una catena con lucchetto alla struttura in legno con funzione di porta indicata in parte motiva e per l'effetto condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione della catena e del lucchetto (salvo che venga fornita a Parte_1
copia delle chiavi);
[...]
b) in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiara l'efficacia nei confronti dei medesimi delle sentenze n. 407/1989 e n. 121/1992 emesse nell'ambito del procedimento n. 2649/1973 R.G. del
Tribunale di Reggio Calabria;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) compensa per intero tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di TU, già liquidate con decreto del 3 gennaio 2024, che pone per metà a carico dell'attrice e per metà a carico dei convenuti in solido, ferma
24 restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 17/07/2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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