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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5002/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Lieto Rosa Parte_1
- attrice -
- Avv Stefano Saveriano CP_1 Controparte_2
- convenuta -
E
Avv Antonio Losco Controparte_3
-terzo chiamato in causa-
Oggetto: lesione personale
AT
Con atto di citazione conveniva in giudizio la , Parte_1 Controparte_4 al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e/o
2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non quantificati in € 14.843,38 dalla medesima patiti in occasione dell'evento dannoso verificatosi in data 11.11.2018.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva e deduceva che il giorno 11.11.2018, alle ore 20:30 circa, si recava presso la pizzeria “La Taverna Svizzera” di sita in Aiello del CP_1
Sabato AV in Via Stradone 83 per l'acquisto di pizze di asporto;
che nel mentre usciva dalla pizzeria con le pizze in mano, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un gradino alto circa 5 cm presente sul viale, non visibile, non segnalato e non delimitato da idonea segnalazione , quali strisce di aderenza/antiscivolo luminose, né visibile a causa dell'illuminazione assente, riportando lesioni personali;
che il giorno successivo si recava presso l'ospedale di Avellino, poiché accusava Pt_2 forti dolori, ed infatti le veniva diagnosticato “trauma polso sinistro, contusione del gomito, contusione al polso destro, contusione al ginocchio, distacco del processo dell'ulna”.
Seguivano visite specialistiche e fisioterapie riabilitative, anche con perizia di parte che quantificava i postumi invalidanti;
inoltrava richiesta di risarcimento danni e messa in mora rimaste senza esito positivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la , eccependo, CP_1 in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità in ordine all'esposizione dei fatti.
Nel merito, contestava integralmente tutto quanto dedotto ed evidenziato dall'attrice, rilevando come non fosse rinvenibile nel caso di specie alcuna responsabilità, stante l'assenza di insidie, evidenziando che la domanda verteva nell'ambito dell'art. 2043 cc e non dell'art. 2051 cc;
contestava il quantum richiesto dall'attrice, ed in via subordinata, la concorrente responsabilità dell'attrice; infine la condanna alle spese.
Chiedeva, infine, che venisse chiamata in causa la società al fine Controparte_3 di essere dalle stesse manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società terza Controparte_3 chiamata, per chiedere il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, ponendo rilievo al comportamento incauto della stessa attrice, ben a conoscenza dei luoghi di causa;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della stessa, limitare la condanna della comparente al pagamento della sola somma provata nel corso del giudizio e/o di giustizia all'esito Parte_3 dell'espletanda istruttoria, comunque inferiore a quanto richiesto, ed in ogni caso per i rischi e nel limite dei massimali indicati nel contratto di assicurazione e con le franchigie e gli scoperti dallo stesso previsti, tenuto conto dell'eventuale concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c., comunque in definitiva chiedeva l'integrale rigetto della domanda, con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti e con provvedimento del 23 luglio 2022 veniva rinviato per la discussione e concesso termine per il deposito di comparse conclusionali;
il giudizio veniva assegnato a nuovo magistrato fino alla data del 10 febbraio 2025 in vui veniva nuovamente assegnato allo scrivente magistrato;
veniva quindi fissata udienza per la discussione e trattenuta in decisione nell'udienza del 18.11.2025, per il deposito della sentenza nei trenta giorni.
Motivi della decisione.
Da premettere, come evidenziato, che il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente magistrato ad istruttoria conclusa, all'esito dell'assegnazione da parte del precedente giudice di termini per il deposito di comparse conclusionali.
Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, essa è da ricondursi nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come è noto, trattasi di fattispecie a responsabilità aggravata, in cui il danneggiante può liberarsi soltanto provando il caso fortuito. Ciononostante, pur concedendo la norma in esame un regime probatorio particolarmente favorevole per il danneggiato, dispensandolo dalla prova dell'elemento soggettivo, l'attore è tenuto a provare in ogni caso il fatto storico, l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anzi, la prova degli elementi oggettivi dell'illecito in questione deve essere particolarmente rigorosa e precisa, ciò al fine di evitare che, a causa del regime probatorio più favorevole rispetto al semplice illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., possa verificarsi un accesso indiscriminato alla tutela risarcitoria.
Una volta che gli elementi oggettivi della fattispecie siano stati provati, resta a carico del custode la prova contraria (caso fortuito), idonea a superare la presunzione iuris tantum di responsabilità (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza N. 11016 del 19/05/2011; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza N. 25243 del 29/11/2006).
Nel caso di specie, questo giudicante ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento, dal momento che la prospettazione articolata in fatto nell'atto introduttivo del giudizio non ha trovato adeguati riscontri nelle risultanze istruttorie.
Invero, si ritiene che l'attrice non abbia fornito adeguata prova del fatto storico e del nesso causale, non essendo chiara la dinamica del sinistro né, tantomeno, la sua eziologia.
Esaminando la domanda, si ritiene che non può accertarsi , in senso favorevole per l'attrice, che la res, cioè lo scalino e/o gradino, abbia avuto ruolo determinante nella causazione dell'evento.
Le foto allegate dall'attrice, non sono datate e raffigurano lo stato dei luoghi in orario serale, mentre quelle depositate dall sono datate e raffigurano i luoghi in orario diurno. Controparte_3
Tuttavia, pur volendo esaminare lo stato dei luoghi, o meglio la res che ha prodotto l'asserito evento dannoso, si nota che il gradino, anche nell'orario notturno è visibile, poiché presenta una colorazione chiara e distinta, quindi diversa da quello scuro del viale e facilmente riconoscibile, in tutta la sua lunghezza;
inoltre il gradino e stato dei luoghi combaciano con quello raffigurato nelle foto prodotte dall'Arca.
Considerando la presenza del gradino di accesso al viale della pizzeria, va ritenuto che la conformazione dei luoghi, ed in particolare anche la sua estensione, offre la possibilità di accorgersi della sua presenza, per chi si appresta a scendere e salire;
inoltre, non si evidenziano dimensioni ridotte, anomalie ed insidie, che ne rendano pericolosa la fruizione.
Quindi la conformazione dei luoghi non può dirsi idonea alla causazione del sinistro.
L'aspetto relativo alla presenza di insidia del gradino, al momento del sinistro, è rimasto sfornito di prova.
Nell' atto introduttivo l'attrice riferisce di gradino presente sul vialetto della pizzeria alto 5 cm, non delimitato, non segnalato e non visibile per la scarsa illuminazione, ma non è stato possibile acquisire altri elementi al riguardo, sulla cui scorta valutare l'effettiva sussistenza di quella particolare condizione, quale l'insidia in termini di elemento determinante l'occorso.
I testi escussi su impulso del convenuto non hanno assistito all'evento ed hanno escluso che le luci sul vialetto fossero spente. Nel contempo, neanche il teste di parte attrice ha saputo descrivere l'anomalia e l'insidia, limitandosi ad affermare di aver visto l'attrice cadere con le pizze in mano, non indicando il luogo specifico della caduta, il gradino non è stato neanche menzionato, rimanendo incerte sia le modalità della caduta sia la res che avrebbe causato le lesioni.
Per questo, appare evidente che non risulta individuato con certezza l'esatto luogo ove si è verificata la caduta.
Ne deriva una pronuncia di rigetto fondata sulla mancata dimostrazione del fatto storico come assunto in citazione.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, è tenuto a provare l'esimente del caso fortuito, ossia di un fatto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile.
Ad avviso del giudicante, non si nega che l'attrice sia caduta sul vialetto, ma non ha fornito la prova del nesso tra scalino e caduta e, in ogni caso, parte convenuta ha potuto fornire la prova del caso fortuito incidentale, evidentemente consistita, ove si volesse dar credito alla tesi della caduta nello scendere lo scalino, nella esclusiva responsabilità della danneggiata.
Ritiene il Tribunale che risulta evidente l'interruzione del nesso causale tra la “res” e l'evento dannoso nell'ambito della fattispecie concreta, correttamente inquadrata nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 cc, per la cui configurazione – e quindi per il riconoscimento della responsabilità del custode - è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, mentre il custode, a sua volta, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 11785/2017).
Nel caso in esame, la cosa (gradino ) oggetto di custodia è inerte e in proposito il Supremo
Collegio ha specificato che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (come ad esempio nei casi di una scarica elettrica o di una frana della strada), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr. Cass. n.11526/2017;
Cass. n. 12895/2016).
La obiettiva situazione di pericolosità in questione, però, non è emersa dalle risultanze processuali, che vanno all'uopo comunque analizzate, tenendo conto dello stato dei luoghi teatro del sinistro, della sua dinamica e delle specifiche circostanze temporali.
Esaminate, quindi, le stesse fotografie versate in atti dall'attrice come evidenziato, emerge la piena visibilità dello scalino, peraltro anche noto da perché la stessa lo ha Pt_1 necessariamente dovuto percorrere al momento di entrare nel locale, sicchè al momento di uscire non si comprende come sia potuta cadere, salvo che non lo abbia visto avendo in mano le pizze. Peraltro la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016) ha sottolineato come anche la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno”.
Inoltre, l'attrice, richiamando l'art. 2051, seppure in modo generico e riduttivo, non ha diritto ad essere risarcita qualora il dissesto e o insidia, in cui si trova la res al momento in cui si
è verificato l'evento lesivo, è stato tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi, la norma indicata anche che l'utente della strada presti la massima attenzione, dovendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: anzi (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza.
“
Deve in conclusione affermarsi (con Cass. n. 2479/2018) che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente, deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà
(ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile “.
L'attrice, era quindi in condizione, per la visibilità, la prevedibilità del preteso pericolo, determinata dalla conoscenza dello stato dei luoghi, di evitarlo attraverso l'adozione di normali cautele, ossia prestando attenzione nel salire il gradino, unico esistente.
L' assenza di cautele, fa ritenere che si sia, in ogni caso, interrotto l'ipotetico nesso causale tra la condotta attribuibile alla convenuta e l'evento dannoso, ove lo si volesse reputare avvenuto secondo le modalità dedotte.
Conseguentemente, dovrebbe comunque escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, che, come condivisibilmente ritenuto da costante giurisprudenza di vertice, ben può essere integrato dal fatto colposo del soggetto danneggiato (Cass. n. 12895/2016), rilevabile d'ufficio.
In definitiva, pur volendo evidenziare l'assenza delle luci, la parte avrebbe dovuto, per il principio di autoresponsabilità, usare maggiore cautela, peraltro in un luogo conosciuto;
a ciò si aggiunge che nessuno dei testi escussi ha assistito all'evento, né il teste di parte attrice ha chiarito l'aspetto più rilevante, ossia il luogo esatto della caduta. In difetto della necessaria correlazione causa-evento non si realizzano le condizioni giuridiche richieste espressamente dalla norma codicistica e che, ex se, costituiscono impedimento al riconoscimento della fondatezza della domanda giudiziale. Per quanto detto la domanda non merita accoglimento.
Sussistono tuttavia specifici motivi che giustificano la compensazione dele spese in ragione del 50%, in particolare emerge evidente che pur a fronte di una diretta vocatio in ius, la CP_1
[... si sia limitata ad una difesa tecnica, improntando la sua partecipazione al giudizio alla tutela garantita dall'assicurazione.
Tale pur legittima impostazione difensiva, consente di poter affermare che il suo apporto alla definizione del giudizio appare non determinante, atteso che la compagnia di assicurazione ha offerto maggiore sostegno delle ragioni della producendo in giudizio le foto raffiguranti lo CP_1 stato dei luoghi ed un preciso e circostanziato report sia sulla dinamica che della descrizione dei luoghi di causa.
Pertanto le spese seguono la soccombenza secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia,
55/14, con compensazione al 50%, di tutte le fasi del giudizio (€ 5077 al 50% € 2539,00), che vanno attribuite al procuratore antistatario Avv. Stefano Saveriano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, sulla domanda ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. RIGETTA la domanda.
2. ON , al pagamento delle spese del giudizio, per € 2539,00, compensate per Parte_1 la metà, oltre all'Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv Stefano
Saveriano per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, il 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5002/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Lieto Rosa Parte_1
- attrice -
- Avv Stefano Saveriano CP_1 Controparte_2
- convenuta -
E
Avv Antonio Losco Controparte_3
-terzo chiamato in causa-
Oggetto: lesione personale
AT
Con atto di citazione conveniva in giudizio la , Parte_1 Controparte_4 al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e/o
2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non quantificati in € 14.843,38 dalla medesima patiti in occasione dell'evento dannoso verificatosi in data 11.11.2018.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva e deduceva che il giorno 11.11.2018, alle ore 20:30 circa, si recava presso la pizzeria “La Taverna Svizzera” di sita in Aiello del CP_1
Sabato AV in Via Stradone 83 per l'acquisto di pizze di asporto;
che nel mentre usciva dalla pizzeria con le pizze in mano, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un gradino alto circa 5 cm presente sul viale, non visibile, non segnalato e non delimitato da idonea segnalazione , quali strisce di aderenza/antiscivolo luminose, né visibile a causa dell'illuminazione assente, riportando lesioni personali;
che il giorno successivo si recava presso l'ospedale di Avellino, poiché accusava Pt_2 forti dolori, ed infatti le veniva diagnosticato “trauma polso sinistro, contusione del gomito, contusione al polso destro, contusione al ginocchio, distacco del processo dell'ulna”.
Seguivano visite specialistiche e fisioterapie riabilitative, anche con perizia di parte che quantificava i postumi invalidanti;
inoltrava richiesta di risarcimento danni e messa in mora rimaste senza esito positivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la , eccependo, CP_1 in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità in ordine all'esposizione dei fatti.
Nel merito, contestava integralmente tutto quanto dedotto ed evidenziato dall'attrice, rilevando come non fosse rinvenibile nel caso di specie alcuna responsabilità, stante l'assenza di insidie, evidenziando che la domanda verteva nell'ambito dell'art. 2043 cc e non dell'art. 2051 cc;
contestava il quantum richiesto dall'attrice, ed in via subordinata, la concorrente responsabilità dell'attrice; infine la condanna alle spese.
Chiedeva, infine, che venisse chiamata in causa la società al fine Controparte_3 di essere dalle stesse manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società terza Controparte_3 chiamata, per chiedere il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, ponendo rilievo al comportamento incauto della stessa attrice, ben a conoscenza dei luoghi di causa;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della stessa, limitare la condanna della comparente al pagamento della sola somma provata nel corso del giudizio e/o di giustizia all'esito Parte_3 dell'espletanda istruttoria, comunque inferiore a quanto richiesto, ed in ogni caso per i rischi e nel limite dei massimali indicati nel contratto di assicurazione e con le franchigie e gli scoperti dallo stesso previsti, tenuto conto dell'eventuale concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c., comunque in definitiva chiedeva l'integrale rigetto della domanda, con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti e con provvedimento del 23 luglio 2022 veniva rinviato per la discussione e concesso termine per il deposito di comparse conclusionali;
il giudizio veniva assegnato a nuovo magistrato fino alla data del 10 febbraio 2025 in vui veniva nuovamente assegnato allo scrivente magistrato;
veniva quindi fissata udienza per la discussione e trattenuta in decisione nell'udienza del 18.11.2025, per il deposito della sentenza nei trenta giorni.
Motivi della decisione.
Da premettere, come evidenziato, che il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente magistrato ad istruttoria conclusa, all'esito dell'assegnazione da parte del precedente giudice di termini per il deposito di comparse conclusionali.
Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, essa è da ricondursi nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come è noto, trattasi di fattispecie a responsabilità aggravata, in cui il danneggiante può liberarsi soltanto provando il caso fortuito. Ciononostante, pur concedendo la norma in esame un regime probatorio particolarmente favorevole per il danneggiato, dispensandolo dalla prova dell'elemento soggettivo, l'attore è tenuto a provare in ogni caso il fatto storico, l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anzi, la prova degli elementi oggettivi dell'illecito in questione deve essere particolarmente rigorosa e precisa, ciò al fine di evitare che, a causa del regime probatorio più favorevole rispetto al semplice illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., possa verificarsi un accesso indiscriminato alla tutela risarcitoria.
Una volta che gli elementi oggettivi della fattispecie siano stati provati, resta a carico del custode la prova contraria (caso fortuito), idonea a superare la presunzione iuris tantum di responsabilità (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza N. 11016 del 19/05/2011; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza N. 25243 del 29/11/2006).
Nel caso di specie, questo giudicante ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento, dal momento che la prospettazione articolata in fatto nell'atto introduttivo del giudizio non ha trovato adeguati riscontri nelle risultanze istruttorie.
Invero, si ritiene che l'attrice non abbia fornito adeguata prova del fatto storico e del nesso causale, non essendo chiara la dinamica del sinistro né, tantomeno, la sua eziologia.
Esaminando la domanda, si ritiene che non può accertarsi , in senso favorevole per l'attrice, che la res, cioè lo scalino e/o gradino, abbia avuto ruolo determinante nella causazione dell'evento.
Le foto allegate dall'attrice, non sono datate e raffigurano lo stato dei luoghi in orario serale, mentre quelle depositate dall sono datate e raffigurano i luoghi in orario diurno. Controparte_3
Tuttavia, pur volendo esaminare lo stato dei luoghi, o meglio la res che ha prodotto l'asserito evento dannoso, si nota che il gradino, anche nell'orario notturno è visibile, poiché presenta una colorazione chiara e distinta, quindi diversa da quello scuro del viale e facilmente riconoscibile, in tutta la sua lunghezza;
inoltre il gradino e stato dei luoghi combaciano con quello raffigurato nelle foto prodotte dall'Arca.
Considerando la presenza del gradino di accesso al viale della pizzeria, va ritenuto che la conformazione dei luoghi, ed in particolare anche la sua estensione, offre la possibilità di accorgersi della sua presenza, per chi si appresta a scendere e salire;
inoltre, non si evidenziano dimensioni ridotte, anomalie ed insidie, che ne rendano pericolosa la fruizione.
Quindi la conformazione dei luoghi non può dirsi idonea alla causazione del sinistro.
L'aspetto relativo alla presenza di insidia del gradino, al momento del sinistro, è rimasto sfornito di prova.
Nell' atto introduttivo l'attrice riferisce di gradino presente sul vialetto della pizzeria alto 5 cm, non delimitato, non segnalato e non visibile per la scarsa illuminazione, ma non è stato possibile acquisire altri elementi al riguardo, sulla cui scorta valutare l'effettiva sussistenza di quella particolare condizione, quale l'insidia in termini di elemento determinante l'occorso.
I testi escussi su impulso del convenuto non hanno assistito all'evento ed hanno escluso che le luci sul vialetto fossero spente. Nel contempo, neanche il teste di parte attrice ha saputo descrivere l'anomalia e l'insidia, limitandosi ad affermare di aver visto l'attrice cadere con le pizze in mano, non indicando il luogo specifico della caduta, il gradino non è stato neanche menzionato, rimanendo incerte sia le modalità della caduta sia la res che avrebbe causato le lesioni.
Per questo, appare evidente che non risulta individuato con certezza l'esatto luogo ove si è verificata la caduta.
Ne deriva una pronuncia di rigetto fondata sulla mancata dimostrazione del fatto storico come assunto in citazione.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, è tenuto a provare l'esimente del caso fortuito, ossia di un fatto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile.
Ad avviso del giudicante, non si nega che l'attrice sia caduta sul vialetto, ma non ha fornito la prova del nesso tra scalino e caduta e, in ogni caso, parte convenuta ha potuto fornire la prova del caso fortuito incidentale, evidentemente consistita, ove si volesse dar credito alla tesi della caduta nello scendere lo scalino, nella esclusiva responsabilità della danneggiata.
Ritiene il Tribunale che risulta evidente l'interruzione del nesso causale tra la “res” e l'evento dannoso nell'ambito della fattispecie concreta, correttamente inquadrata nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 cc, per la cui configurazione – e quindi per il riconoscimento della responsabilità del custode - è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, mentre il custode, a sua volta, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 11785/2017).
Nel caso in esame, la cosa (gradino ) oggetto di custodia è inerte e in proposito il Supremo
Collegio ha specificato che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (come ad esempio nei casi di una scarica elettrica o di una frana della strada), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr. Cass. n.11526/2017;
Cass. n. 12895/2016).
La obiettiva situazione di pericolosità in questione, però, non è emersa dalle risultanze processuali, che vanno all'uopo comunque analizzate, tenendo conto dello stato dei luoghi teatro del sinistro, della sua dinamica e delle specifiche circostanze temporali.
Esaminate, quindi, le stesse fotografie versate in atti dall'attrice come evidenziato, emerge la piena visibilità dello scalino, peraltro anche noto da perché la stessa lo ha Pt_1 necessariamente dovuto percorrere al momento di entrare nel locale, sicchè al momento di uscire non si comprende come sia potuta cadere, salvo che non lo abbia visto avendo in mano le pizze. Peraltro la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016) ha sottolineato come anche la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno”.
Inoltre, l'attrice, richiamando l'art. 2051, seppure in modo generico e riduttivo, non ha diritto ad essere risarcita qualora il dissesto e o insidia, in cui si trova la res al momento in cui si
è verificato l'evento lesivo, è stato tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi, la norma indicata anche che l'utente della strada presti la massima attenzione, dovendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: anzi (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza.
“
Deve in conclusione affermarsi (con Cass. n. 2479/2018) che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente, deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà
(ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile “.
L'attrice, era quindi in condizione, per la visibilità, la prevedibilità del preteso pericolo, determinata dalla conoscenza dello stato dei luoghi, di evitarlo attraverso l'adozione di normali cautele, ossia prestando attenzione nel salire il gradino, unico esistente.
L' assenza di cautele, fa ritenere che si sia, in ogni caso, interrotto l'ipotetico nesso causale tra la condotta attribuibile alla convenuta e l'evento dannoso, ove lo si volesse reputare avvenuto secondo le modalità dedotte.
Conseguentemente, dovrebbe comunque escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, che, come condivisibilmente ritenuto da costante giurisprudenza di vertice, ben può essere integrato dal fatto colposo del soggetto danneggiato (Cass. n. 12895/2016), rilevabile d'ufficio.
In definitiva, pur volendo evidenziare l'assenza delle luci, la parte avrebbe dovuto, per il principio di autoresponsabilità, usare maggiore cautela, peraltro in un luogo conosciuto;
a ciò si aggiunge che nessuno dei testi escussi ha assistito all'evento, né il teste di parte attrice ha chiarito l'aspetto più rilevante, ossia il luogo esatto della caduta. In difetto della necessaria correlazione causa-evento non si realizzano le condizioni giuridiche richieste espressamente dalla norma codicistica e che, ex se, costituiscono impedimento al riconoscimento della fondatezza della domanda giudiziale. Per quanto detto la domanda non merita accoglimento.
Sussistono tuttavia specifici motivi che giustificano la compensazione dele spese in ragione del 50%, in particolare emerge evidente che pur a fronte di una diretta vocatio in ius, la CP_1
[... si sia limitata ad una difesa tecnica, improntando la sua partecipazione al giudizio alla tutela garantita dall'assicurazione.
Tale pur legittima impostazione difensiva, consente di poter affermare che il suo apporto alla definizione del giudizio appare non determinante, atteso che la compagnia di assicurazione ha offerto maggiore sostegno delle ragioni della producendo in giudizio le foto raffiguranti lo CP_1 stato dei luoghi ed un preciso e circostanziato report sia sulla dinamica che della descrizione dei luoghi di causa.
Pertanto le spese seguono la soccombenza secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia,
55/14, con compensazione al 50%, di tutte le fasi del giudizio (€ 5077 al 50% € 2539,00), che vanno attribuite al procuratore antistatario Avv. Stefano Saveriano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, sulla domanda ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. RIGETTA la domanda.
2. ON , al pagamento delle spese del giudizio, per € 2539,00, compensate per Parte_1 la metà, oltre all'Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv Stefano
Saveriano per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, il 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore