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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2558/2024 R.G. promossa da
.f. (avv. Emanuele Corli) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti Controparte_1 C.F._2
Lorenza Dusi e Marica Coccaglio)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: «Pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
19.12.1998, in regime di separazione dei beni, trascritto nell'apposito Registro di Stato
Civile del Comune di Agnosine, anno 1998, n. 11, Parte II, Serie A, ordinando
1 all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della sentenza. Dichiararsi la inammissibilità e/o comunque rigettarsi ogni ulteriore e/o diversa domanda proposta da , ivi compresa la domanda di assegno di Controparte_1
divorzio. Con ogni conseguenza anche in relazione alle spese di lite. In via subordinata: riconoscersi alla resistente la possibilità di risiedere nella residenza coniugale, senza versamento di un canone di locazione. In via istruttoria: per quanto necessario, ammettersi le prove dedotte nella memoria difensiva 04.09.2024».
Parte resistente: «1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la signora Parte_1 [...]
in data 19.12.1998, ordinando all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 2) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore della Parte_1 signora , nella misura di € 800,00 mensili o per Controparte_1
quella diversa somma ritenuta di giustizia. 3) Riconoscere alla moglie il 40% del TFM che percepirà il marito e/o qualsiasi altro emolumento che percepirà per la fine del mandato nella misura di legge di spettanza della moglie. 4) Rigettare ogni diversa domanda ed eccezione avversaria. 5) Condannare il ricorrente al rimborso, in favore della convenuta/resistente, delle spese e compensi professionali della presente procedura. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 473-bis.17, 2° comma
c.p.c. depositate nell'interesse della resistente da intendersi qui ritrascritte, con le opposizioni alle istanze avversarie per i motivi già dedotti. Con ogni riserva di legge».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Il processo ha per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 19 dicembre 1998 in Agnosine (atto n. 11 parte II serie A), da cui sono nati tre figli, tutti adulti ed economicamente indipendenti.
Attualmente non è previsto alcun assegno di mantenimento, poiché la domanda che la moglie aveva proposto nel giudizio di separazione è stata giudicata inammissibile per ragioni di rito (cfr. sentenza n. 2139/2023 pubbl. il 14/08/2023) e, in questa sede, ella si è limitata a chiedere il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 800,00 mensili, accompagnato dall'attribuzione del 40% del TFM che percepirà il marito. A fondamento della domanda, la resistente ha posto il suo contributo alla vita familiare e all'azienda del marito (dove tuttora lavora) e la sperequazione che ricorrerebbe fra i redditi e i patrimoni
2 dei coniugi. La controversia si incentra proprio sul tema dell'assegno, che il marito ritiene, invece, non dovuto.
La causa è stata istruita mediante ordine, rivolto al ricorrente, di produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. L'attore vi ha adempiuto con deposito del 18 novembre 2024.
La fase della rimessione in decisione si è svolta secondo le cadenze dell'art. 473- bis.28 c.p.c.
All'esito dell'acquisizione degli scritti conclusivi, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – Al fine di assumere una decisione circa la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, è opportuno compiere una breve ricognizione dei principi che regolano la materia.
L'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo-compensativa ed assistenziale.
La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi. Ove il predetto squilibrio manchi, ovvero sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
3 Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno. Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144 comma 1 c.c.) (ad es., la moglie, d'accordo con il marito, durante il matrimonio non ha lavorato, o ha lavorato part-time, ovvero ancora ha lavorato a tempo pieno, rinunciando però ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole). La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo ex art. 115 comma 1 c.p.c. e per presunzioni. Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchi l'allegazione e la prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (Cass.
29920/2022). Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5 comma 6 l. div., secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e «comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad es., con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (Cass. 23318/2021).
4 Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa. In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass.
38362/2021). Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale. L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (Cass. 5055/2021).
Tanto premesso in linea astratta, si tratta ora di applicare quanto esposto al caso di specie.
Il primo accertamento da operare è quello sui redditi e sui patrimoni dei coniugi, allo scopo di verificare se ricorra una condizione di sperequazione.
I principali dati che riguardano il ricorrente possono essere sintetizzati come segue:
i. è socio lavorante e legale rappresentante, al pari della sorella, della società
RI s.n.c. di RI AN & C., che impiega sette addetti, di cui cinque dipendenti, ed opera nel campo degli accessori per arredamento;
ii. è comproprietario, assieme alla sorella, della casa coniugale (attualmente occupata dalla moglie), dell'immobile dove vive, nonché di altri terreni agricoli;
iii. nel 2022 – ultima annualità documentata – ha percepito un reddito complessivo di euro 18.999,00, generato dalla pensione e dagli utili dell'impresa, che corrisponde ad un netto mensile di euro 1.058,50; iv. è titolare di un conto corrente acceso presso Banca Valsabbina, con un saldo attivo al 31 agosto 2024 pari ad euro 33.480,60.
Dalla documentazione acquisita, non vi è traccia di redditi non dichiarati. L'esame delle movimentazioni di conto corrente, infatti, non registra alcuna particolare anomalia.
Vi è il periodico accredito della pensione (di circa 800,00/900,00 euro) e, in data 5 maggio
2022, vi è confluita la somma di euro 20.499,86 di provenienza ereditaria. Non si ravvisano elementi di sospetto nel rapporto con la società, dove gli unici flussi di denaro sono stati tre: - addebito di euro 35.000,00 a titolo di finanziamento soci (27 settembre
2022); - accrediti, provenienti dalla società, di euro 25.000,00 in data 14 ottobre 2022 e di euro 5.000,00 in data 30 giugno 2023.
5 La posizione della resistente, invece, si connota per i seguenti aspetti:
i. dal 15 settembre 1997 è lavoratrice dipendente a tempo parziale presso la società del marito, con un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, che, per il 2023, si è assestato sull'importo di euro 981,30 (cfr. CU2024),
a causa di un pignoramento per spese legali effettuato dal marito, che abbatte la disponibilità mensile della moglie di circa euro 247,33 (cfr. buste paga prodotte dalla resistente sub doc. 2);
ii. è proprietaria di due immobili in Brasile;
iii. è titolare di un conto corrente presso Banca Valsabbina con saldo attivo al
31 maggio 2024 di euro 275,05 nonché di una carta Postepay con saldo negativo di euro 55,13 al 2 luglio 2024.
Il confronto fra le due situazioni si risolve a favore del ricorrente. Anche se il suo reddito mensile medio, al netto di contributi ed imposte (IRPEF ed addizionali), non si discosta troppo da quello della moglie, egli ha una adeguata disponibilità di liquidi (che, nel corso degli anni, è aumentata: da euro 26.072,60 il 31 ottobre 2021 ad euro 33.480,60 il 31 agosto 2024), è comproprietario di numerosi immobili e, quale imprenditore, ha comunque una potenzialità di guadagno superiore rispetto a quella della moglie.
Resta, però, da valutare se questa disparità debba essere colmata mediante un assegno divorzile in funzione compensativa.
La risposta, ad avviso del Collegio, è negativa.
La posizione lavorativa della resistente era quella attuale anche prima della celebrazione delle nozze e non risulta, né è stato allegato, che ella abbia rinunziato ad opzioni lavorative alternative più qualificate o remunerative, o, in genere, ad avanzamenti di carriera. Pertanto, non si può sostenere che l'impiego della convenuta sia deteriore rispetto a quello che avrebbe occupato se non si fosse sposata. Peraltro, la stessa potrebbe optare per un incremento dell'orario di lavoro verso il tempo pieno, adesso che i figli sono ampiamente maggiorenni e sono assunti presso la medesima società RI s.n.c. di
RI AN & C.
Appare, altresì, difficile argomentare di una sorta di persistente dipendenza economica della moglie rispetto al marito, che sarebbe alimentata se non le fosse riconosciuto un assegno divorzile. Infatti, ella è regolarmente assunta, da molti anni, non presso il marito, ma dalla società di cui egli non è l'unico socio e costituisce, all'evidenza, un soggetto giuridico distinto dal ricorrente. Nulla esclude, ovviamente, che se il rapporto
6 di lavoro dovesse – per qualsivoglia ragione – terminare, la spettanza dell'assegno divorzile dovrebbe essere rivalutata alla luce del nuovo quadro.
Esclusa la spettanza di un assegno in funzione perequativo-compensativa, va altrettanto negata l'esistenza di ragioni assistenziali. Tali ragioni, come anticipato poc'anzi, vanno essenzialmente circoscritte allo stato di bisogno in cui il coniuge debole dovesse venirsi a trovare per effetto dell'estinzione del vincolo coniugale. Un tale stato va senz'altro escluso, dal momento che la resistente è titolare di redditi propri e gode dell'abitazione coniugale, che il ricorrente si è formalmente detto disponibile a lasciare nel pieno godimento della moglie, senza pretesa di controprestazione.
In conclusione, va respinta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Segue, a cascata, il rigetto di quella volta al conseguimento di una quota del TFM del marito, che, fra le condizioni di accoglimento, annovera il diritto del coniuge richiedente all'assegno divorzile (cfr. art. 12-bis comma 1 l. div.).
§ 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Sono riconosciuti i compensi minimi, visto il numero limitato delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta le domande della resistente di attribuzione di un assegno divorzile e del Part 40% del che percepirà il marito;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2558/2024 R.G. promossa da
.f. (avv. Emanuele Corli) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti Controparte_1 C.F._2
Lorenza Dusi e Marica Coccaglio)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: «Pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
19.12.1998, in regime di separazione dei beni, trascritto nell'apposito Registro di Stato
Civile del Comune di Agnosine, anno 1998, n. 11, Parte II, Serie A, ordinando
1 all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della sentenza. Dichiararsi la inammissibilità e/o comunque rigettarsi ogni ulteriore e/o diversa domanda proposta da , ivi compresa la domanda di assegno di Controparte_1
divorzio. Con ogni conseguenza anche in relazione alle spese di lite. In via subordinata: riconoscersi alla resistente la possibilità di risiedere nella residenza coniugale, senza versamento di un canone di locazione. In via istruttoria: per quanto necessario, ammettersi le prove dedotte nella memoria difensiva 04.09.2024».
Parte resistente: «1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la signora Parte_1 [...]
in data 19.12.1998, ordinando all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 2) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore della Parte_1 signora , nella misura di € 800,00 mensili o per Controparte_1
quella diversa somma ritenuta di giustizia. 3) Riconoscere alla moglie il 40% del TFM che percepirà il marito e/o qualsiasi altro emolumento che percepirà per la fine del mandato nella misura di legge di spettanza della moglie. 4) Rigettare ogni diversa domanda ed eccezione avversaria. 5) Condannare il ricorrente al rimborso, in favore della convenuta/resistente, delle spese e compensi professionali della presente procedura. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 473-bis.17, 2° comma
c.p.c. depositate nell'interesse della resistente da intendersi qui ritrascritte, con le opposizioni alle istanze avversarie per i motivi già dedotti. Con ogni riserva di legge».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Il processo ha per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 19 dicembre 1998 in Agnosine (atto n. 11 parte II serie A), da cui sono nati tre figli, tutti adulti ed economicamente indipendenti.
Attualmente non è previsto alcun assegno di mantenimento, poiché la domanda che la moglie aveva proposto nel giudizio di separazione è stata giudicata inammissibile per ragioni di rito (cfr. sentenza n. 2139/2023 pubbl. il 14/08/2023) e, in questa sede, ella si è limitata a chiedere il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 800,00 mensili, accompagnato dall'attribuzione del 40% del TFM che percepirà il marito. A fondamento della domanda, la resistente ha posto il suo contributo alla vita familiare e all'azienda del marito (dove tuttora lavora) e la sperequazione che ricorrerebbe fra i redditi e i patrimoni
2 dei coniugi. La controversia si incentra proprio sul tema dell'assegno, che il marito ritiene, invece, non dovuto.
La causa è stata istruita mediante ordine, rivolto al ricorrente, di produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. L'attore vi ha adempiuto con deposito del 18 novembre 2024.
La fase della rimessione in decisione si è svolta secondo le cadenze dell'art. 473- bis.28 c.p.c.
All'esito dell'acquisizione degli scritti conclusivi, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – Al fine di assumere una decisione circa la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, è opportuno compiere una breve ricognizione dei principi che regolano la materia.
L'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo-compensativa ed assistenziale.
La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi. Ove il predetto squilibrio manchi, ovvero sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
3 Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno. Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144 comma 1 c.c.) (ad es., la moglie, d'accordo con il marito, durante il matrimonio non ha lavorato, o ha lavorato part-time, ovvero ancora ha lavorato a tempo pieno, rinunciando però ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole). La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo ex art. 115 comma 1 c.p.c. e per presunzioni. Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchi l'allegazione e la prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (Cass.
29920/2022). Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5 comma 6 l. div., secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e «comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad es., con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (Cass. 23318/2021).
4 Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa. In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass.
38362/2021). Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale. L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (Cass. 5055/2021).
Tanto premesso in linea astratta, si tratta ora di applicare quanto esposto al caso di specie.
Il primo accertamento da operare è quello sui redditi e sui patrimoni dei coniugi, allo scopo di verificare se ricorra una condizione di sperequazione.
I principali dati che riguardano il ricorrente possono essere sintetizzati come segue:
i. è socio lavorante e legale rappresentante, al pari della sorella, della società
RI s.n.c. di RI AN & C., che impiega sette addetti, di cui cinque dipendenti, ed opera nel campo degli accessori per arredamento;
ii. è comproprietario, assieme alla sorella, della casa coniugale (attualmente occupata dalla moglie), dell'immobile dove vive, nonché di altri terreni agricoli;
iii. nel 2022 – ultima annualità documentata – ha percepito un reddito complessivo di euro 18.999,00, generato dalla pensione e dagli utili dell'impresa, che corrisponde ad un netto mensile di euro 1.058,50; iv. è titolare di un conto corrente acceso presso Banca Valsabbina, con un saldo attivo al 31 agosto 2024 pari ad euro 33.480,60.
Dalla documentazione acquisita, non vi è traccia di redditi non dichiarati. L'esame delle movimentazioni di conto corrente, infatti, non registra alcuna particolare anomalia.
Vi è il periodico accredito della pensione (di circa 800,00/900,00 euro) e, in data 5 maggio
2022, vi è confluita la somma di euro 20.499,86 di provenienza ereditaria. Non si ravvisano elementi di sospetto nel rapporto con la società, dove gli unici flussi di denaro sono stati tre: - addebito di euro 35.000,00 a titolo di finanziamento soci (27 settembre
2022); - accrediti, provenienti dalla società, di euro 25.000,00 in data 14 ottobre 2022 e di euro 5.000,00 in data 30 giugno 2023.
5 La posizione della resistente, invece, si connota per i seguenti aspetti:
i. dal 15 settembre 1997 è lavoratrice dipendente a tempo parziale presso la società del marito, con un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, che, per il 2023, si è assestato sull'importo di euro 981,30 (cfr. CU2024),
a causa di un pignoramento per spese legali effettuato dal marito, che abbatte la disponibilità mensile della moglie di circa euro 247,33 (cfr. buste paga prodotte dalla resistente sub doc. 2);
ii. è proprietaria di due immobili in Brasile;
iii. è titolare di un conto corrente presso Banca Valsabbina con saldo attivo al
31 maggio 2024 di euro 275,05 nonché di una carta Postepay con saldo negativo di euro 55,13 al 2 luglio 2024.
Il confronto fra le due situazioni si risolve a favore del ricorrente. Anche se il suo reddito mensile medio, al netto di contributi ed imposte (IRPEF ed addizionali), non si discosta troppo da quello della moglie, egli ha una adeguata disponibilità di liquidi (che, nel corso degli anni, è aumentata: da euro 26.072,60 il 31 ottobre 2021 ad euro 33.480,60 il 31 agosto 2024), è comproprietario di numerosi immobili e, quale imprenditore, ha comunque una potenzialità di guadagno superiore rispetto a quella della moglie.
Resta, però, da valutare se questa disparità debba essere colmata mediante un assegno divorzile in funzione compensativa.
La risposta, ad avviso del Collegio, è negativa.
La posizione lavorativa della resistente era quella attuale anche prima della celebrazione delle nozze e non risulta, né è stato allegato, che ella abbia rinunziato ad opzioni lavorative alternative più qualificate o remunerative, o, in genere, ad avanzamenti di carriera. Pertanto, non si può sostenere che l'impiego della convenuta sia deteriore rispetto a quello che avrebbe occupato se non si fosse sposata. Peraltro, la stessa potrebbe optare per un incremento dell'orario di lavoro verso il tempo pieno, adesso che i figli sono ampiamente maggiorenni e sono assunti presso la medesima società RI s.n.c. di
RI AN & C.
Appare, altresì, difficile argomentare di una sorta di persistente dipendenza economica della moglie rispetto al marito, che sarebbe alimentata se non le fosse riconosciuto un assegno divorzile. Infatti, ella è regolarmente assunta, da molti anni, non presso il marito, ma dalla società di cui egli non è l'unico socio e costituisce, all'evidenza, un soggetto giuridico distinto dal ricorrente. Nulla esclude, ovviamente, che se il rapporto
6 di lavoro dovesse – per qualsivoglia ragione – terminare, la spettanza dell'assegno divorzile dovrebbe essere rivalutata alla luce del nuovo quadro.
Esclusa la spettanza di un assegno in funzione perequativo-compensativa, va altrettanto negata l'esistenza di ragioni assistenziali. Tali ragioni, come anticipato poc'anzi, vanno essenzialmente circoscritte allo stato di bisogno in cui il coniuge debole dovesse venirsi a trovare per effetto dell'estinzione del vincolo coniugale. Un tale stato va senz'altro escluso, dal momento che la resistente è titolare di redditi propri e gode dell'abitazione coniugale, che il ricorrente si è formalmente detto disponibile a lasciare nel pieno godimento della moglie, senza pretesa di controprestazione.
In conclusione, va respinta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Segue, a cascata, il rigetto di quella volta al conseguimento di una quota del TFM del marito, che, fra le condizioni di accoglimento, annovera il diritto del coniuge richiedente all'assegno divorzile (cfr. art. 12-bis comma 1 l. div.).
§ 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Sono riconosciuti i compensi minimi, visto il numero limitato delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta le domande della resistente di attribuzione di un assegno divorzile e del Part 40% del che percepirà il marito;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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