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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 10144/2022, pubblicata il 15 novembre 2022, iscritto al n. 5635/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A la (c.f. : , con sede legale in Roccapiemonte (Sa), alla via Parte_1 P.IVA_1
Ponte, n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Scala (c.f.: ), (c.f.: C.F._1 Parte_2
e (c.f.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO la (c.f. : ), con sede legale in Montecorvino Pugliano Controparte_1 P.IVA_2
(Sa), alla via LI, n. 41, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cipriani (c.f.: , e Antonio di Donato (c.f.: C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata in data 17 dicembre 2018, la Controparte_1
Co (di seguito semplicemente , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata in Materia D'Impresa, la (d'ora in poi, per Parte_1
comodità, anche solo , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Pt_1
Accertare e dichiarare che la produzione e la vendita da parte di delle Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
macchine modelli K7/2000, K7/98; costituiscono imitazione servile delle macchine modelli 300 A e 320 APA di produzione 2) Accertare e dichiarare Controparte_1
che la è responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, Parte_1
numeri 1 – 2 – 3 del codice civile;
3) Inibire alla convenuta il compimento di ulteriori atti di concorrenza sleale, prevedendo una penale per ogni violazione successivamente accertata;
4) condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero in via equitativa;
5) ordinare la pubblicazione della sentenza per estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale ed una rivista di categoria a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;
6) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali al 15%, rivalsa IVA e CAP come per legge”.
Deduceva al riguardo:
1) di essere una società costituita nell'anno solare 2002 e di svolgere attività di produzione di macchinari per l'industria di trasformazione alimentare, in particolare denocciolatrici di pesche ed albicocche, nonché di vendere linee complete per la lavorazione delle pesche;
2) di avere sviluppato, inoltre, una propria tecnologia in collaborazione con la appartenente al gruppo americano FMC Corporation;
tale Controparte_2
circostanza, le avrebbe consentito una presenza commerciale globale, con una gamma completa di macchinari;
3) in particolare, con contratto di cessione del 10 ottobre 2008, la CT si era resa cessionaria della società dell'intero ramo di azienda Controparte_3
avente ad oggetto l'attività di produzione e commercializzazione della linea di lavorazione della frutta;
4) di avere utilizzato una serie di brevetti italiani per invenzione industriale, per lo più riguardanti macchinari per la denocciolatura delle pesche, provvedendo anche a depositare ulteriori domande di brevetto internazionale;
5) di avere, in particolare, utilizzato il brevetto realizzato dalla Meccanofrutta Co italiana, poi acquisito dalla , e per essa dalla riguardante una CP_2
macchina con il primo sistema di denocciolatura delle pesche a coltelli;
6) che nell'arco temporale tra il 1987 ed il 2015, tuttavia, la e la IU Pt_1
Raiola Officine Meccaniche S.R.L. avevano preso a riprodurre anch'essi i modelli delle
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macchine denocciolatrici della Meccanofrutta, e nello specifico, la prima - tramite il suo modello K7-88, e poi con i successivi K7-98 e K7- 2000 – avevano riprodotto macchinari che imitavano sia il sistema di denocciolatura a coltelli che quello del sistema di orientamento discontinuo delle pesche su denocciolatrice non a coltelli, Co nonché, in seguito, anche il nuovo sistema inventato da di orientamento continuo delle pesche su denocciolatrice a coltelli, avvalendosi di un sistema di movimentazione delle testate mediante leveraggi, simili a quelle utilizzate da
, ma con posizione inversa;
CP_1
7) che la in definitiva, nel corso del tempo, avrebbe provveduto alla Pt_1
realizzazione di macchine senza un proprio progetto, ma, di converso, si era limitata a riprodurre le caratteristiche delle macchine CT, anche sotto il profilo meramente estetico.
8) inoltre, sempre a dire dell'attrice, si sarebbero anche verificati alcuni episodi di concorrenza sleale: in particolare, campagne denigratorie e comparazioni di natura illecita tra i rispettivi macchinari prodotti, attuate dalla tra il 2012 ed il 2018, Pt_1
Co con specifico riferimento ad alcuni episodi. Il primo nel 2012 in cui la doveva vendere ben 4 macchinari ad un cliente estero, che però, a seguito della visione di un video pubblicato sullo spazio Vimeo intestato ad , socio di che Persona_1 Pt_1
Co metteva in evidenza presunti problemi esistenti sulle denocciolatrici aveva deciso di acquistare tali macchinari dalla in altri casi, tale ultima società, rivolgendosi a Pt_1
Co clienti di Grecia ed Argentina, li aveva convinti a non acquistare i macchinari di per la bassa qualità del servizio tecnico di manutenzione offerto;
ed infine, nel 2018 sempre il socio , aveva convinto alcuni clienti cileni a non Pt_1 Persona_1
acquistare le macchine TI per problemi di manutenzione, pur riconoscendone la Co superiorità, sicché tali clienti avevano sospeso le trattative in corso con la
9) che, pertanto, anche tramite altre condotte, del tipo quella di Pt_1
Co convincere dipendenti con cui voleva stringere accordi di collaborazione, a procurarle i disegni dei macchinari TI, aveva posto in essere condotte anticoncorrenziali ex art. 2598, n. 3, c.c.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 13 marzo 2019, la Pt_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Nello specifico, contestava il difetto di allegazione dei fatti, la prescrizione delle azioni risarcitorie esperite,
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negando la sussistenza dell'imitazione servile dei macchinari di TI, di cui almeno due modelli (300A e 320 APA), non più in produzione dall'anno 2000 e dal 2007, sicché
l'azione risarcitoria relativa a tali imitazioni non avrebbe avuto fondamento;
inoltre la Co presunta imitazione servile degli elementi strutturali e funzionali dei prodotti della si sarebbe risolta in una riproduzione della forma esteriore del prodotto, priva, pertanto, di carattere individualizzante e distintivo, in quanto propria di tutte le macchine denocciolatrici impiegate nei cicli di lavorazione della frutta.
3. Precisate le domande, con lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata la prova testi ammessa, anche tramite rogatoria internazionale, ed espletata Ctu, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, così decideva. “Dichiara la responsabilità della convenuta società in Parte_1
persona del l.r.p.t., per gli atti di concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell'art.
2598, n. 2) c.c. come accertati in parte motiva;
2) Per l'effetto, inibisce alla società
in persona del l.r.p.t., il compimento di ulteriori atti di concorrenza Parte_1
sleale, fissando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 15.000,00 la somma dovuta dalla società per ogni ulteriore episodio di condotta Parte_1
denigratoria accertato;
3) Ordina alla convenuta la pubblicazione della presente sentenza sui giornali quotidiani: , ed. Controparte_4 CP_5
nel termine di giorni 15 Controparte_6
dall'esecuzione della presente, decorsi i quali la pubblicazione potrà essere eseguita in danno dall'attore; 4) Rigetta le altre domande attoree;
5) Condanna la convenuta società in persona del l.r.p.t., al pagamento del 50% delle spese di lite – Parte_1
attesa la compensazione parziale come in parte motiva – liquidate, già dimidiate, in euro 5.500,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. 6) Pone alla metà per ciascuna parte le spese di c.t.u. già liquidate nel riparto interno”.
Nello specifico, il Tribunale: a) escludeva la condotta di concorrenza sleale tramite imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. non rinvenendo nei macchinari della come peraltro accertato dal Ctu, elementi distintivi caratteristici di quelli Pt_1
prodotti da TI, anche con riguardo alla forma esteriore, che, pertanto, era liberamente riproducibile, ed in definitiva, in assenza di novità di tali elementi distintivi, concludeva nel senso che le macchine della non riproducevano la Pt_1
medesima estetica e le medesime soluzioni tecniche di quelle prodotte da TI
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; b) riteneva invece integrata la condotta di concorrenza sleale adi cui all'art.
[...]
2598, n. 2, c.c., giacché tramite due condotte specifiche - quella della pubblicazione del video da parte di , socio nonché quella dello sviamento Persona_1 Pt_1
Co della clientela realizzato mediante accaparramento di commesse da un cliente tale , sentito anche come teste – la aveva dato risalto in Testimone_1 Pt_1
modo diffusivo ai vizi di funzionamento ed ai problemi di manutenzione dei macchinari TI;
c) rigettava la domanda di condanna per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. per assenza di allegazione e prova da parte dell'attrice di condotte diverse ed ulteriori, rispetto a quelle già contestate, idonee ad integrare la fattispecie prevista dalla citata norma;
d) rigettava la domanda di risarcimento danni per assenza di prova.
4. Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2022 alla TI, la si è Parte_1
appellata a questa Corte, censurando la suddetta sentenza:
I) per avere ritenuto sussistente la condotta di cui all'art. 2698, n. 2, c.c., cioè la concorrenza sleale mediante denigrazione dell'altrui azienda, ritenendo che i testi sentiti - di cui uno in rogatoria internazionale senza garantire alla il diritto alla Pt_1
prova contraria - non erano attendibili, mentre il video cui pure essi facevano cenno, oltre a non essere più disponibile perché rimosso, faceva riferimento ad aspetti comparativi veritieri, mettendo in evidenza vizi e qualità dei macchinari prodotti dalle due case, sicché mancava qualsiasi denigrazione dei prodotti altrui;
II) per avere ordinato la pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani nazionali sebbene l'art. 2600 c.c. subordinava tale ordine, quale forma di risarcimento ulteriore a garanzia della parte danneggiata, alla condanna al risarcimento del danno, che, nella specie, il Giudice di prime cure aveva escluso;
III) per avere applicato la penale di cui all'art. 614 bis c.p.c. di importo apri a
15.000,00 € per ogni ulteriore atto illecito compiuto dalla sebbene l'attrice non Pt_1
avesse richiesto specificamente tale condanna, ma, genericamente, l'applicazione di una penale che era cosa ben diversa da quella prevista dalla citata norma;
IV) per avere condannato al pagamento delle spese di lite la anziché la Pt_1
Co
quale soggetto maggiormente soccombente, in quanto il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attrice solo parzialmente, rigettando, su quattro domande proposte,
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quelle ex art. 2598, n. 1) e 3), nonché quella di risarcimento del danno, e tanto avrebbe determinato quanto meno la compensazione integrale delle spese di lite.
Ha concluso chiedendo “in via preliminare, di sospendere l'esecuzione della sentenza nella parte relativa all'ordine di pubblicazione della stessa su tre quotidiani di rilievo nazionale;
• nel merito, accogliere l'appello, riformando la sentenza Con impugnata e rigettando in toto la domanda proposta dalla in primo grado;
• il tutto con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
5. Con comparsa del 24 marzo 2023 si è costituita in appello la CP_1
che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto con riguardo a tutti e quattro
[...]
i motivi di gravame, cioè quello della lesione del diritto di difesa tramite l'escussione dei testi, quello della pubblicazione della sentenza, che avendo una funzione preventiva, era slegato da ogni condanna al risarcimento dei danni attuali, quello della penale ex art. 614 bis c.p.c. non rinvenendosi differenze tra quanto indicato Co nella citata norma e quanto richiesto dalla ed infine, quello sulla condanna alle spese, che era inammissibile prima ancora che infondato.
Ha poi proposto appello incidentale articolando quattro motivi di gravame relativi:
i) al rigetto da parte del Tribunale della domanda di relativa ai CP_1
dedotti atti di imitazione servile compiuti da (art. 2598, n.1 c.c.). Pt_1
Al riguardo, la TI ha fortemente dissentito da quanto affermato dal Tribunale, sulla base della perizia redatta dal ctu, ing. , cioè che le similitudini riscontrate Per_2
nei macchinari della : 1) non costituivano imitazione pedissequa;
2) afferivano Pt_1
ad elementi privi di efficacia contraddistintiva perché presenti in altre macchine per la lavorazione della frutta presenti sul mercato;
3) attenevano a caratteristiche funzionali delle macchine, perché legate al processo di denocciolatura della frutta.
Ha, pertanto, criticato la sentenza per essersi appiattita sulle risultanze della Ctu - peraltro redatta da tecnico non esperto del settore , cioè da un ingegnere edile - senza sottoporre a valutazione critica le osservazioni rivolte dal proprio consulente di parte, cui peraltro il ctu non aveva dato risposta, secondo cui: “le similitudini estetiche
e i principi base effettivamente riscontrati nelle macchine esaminate non sono affatto
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presenti in altre macchine del settore;
le doglianze e similitudini non possono quindi essere definite generiche né che esse si riferiscono ad elementi comuni, standardizzati né strutturali;
che le differenze eventualmente riscontrate nelle macchine OMIP non sono tali da escludere le lamentate similitudini.” Peraltro, ha contestato la similitudine ed il raffronto fatto dal ctu con altri macchinari di denocciolatura di frutta, dimenticando le peculiarità della denocciolatura delle pesche (ad es. la Per denocciolatrice e LI e la denocciolatrice APA-100 non erano state poste a raffronto), e tale errore era stato commesso anche dal Tribunale che così aveva concluso: ““Nel merito dell'indagine condotta, il C.T.U. ha preliminarmente rilevato che, con particolare riguardo agli aspetti estetici, tutte le macchine denocciolatrici per la lavorazione della frutta, in linea generale, presentano caratteristiche simili, condizionate dalle fasi del processo”, recependo indicazioni del tecnico nominato secondo cui “esse “… presentano evidenti similitudini ed elementi comuni anche ad altre macchine operatrici per lavorazione della frutta, ortaggi, verdura, quali: carter metallici, nastri trasportatori, vassoi portafrutti ….”. Infine, ha criticato la sentenza anche per avere mal interpretato la norma sulla concorrenza sleale per imitazione servile, giacché, pur affermando che “L'accertamento dell'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, poi, deve effettuarsi “non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore” (Cass. 29775/2008)”, era poi giunta a conclusioni opposte riportando un giudizio di assenza di imitazione servile in relazione all'ampia platea dell'imprese che operano nella lavorazione della frutta in generale, e non piuttosto alla ristretta cerchia di coloro i quali possono approvvigionarsi presso il microsettore dei produttori di denocciolatrici per pesche, ai quali sono ben evidenti le peculiarità delle macchine TI, imitate da con riguardo ai seguenti elementi: Pt_1
alimentazione con rulli biconici, tappeto convogliatore con le maglie speciali, orientamento dei frutti e leverismi e tipologia di denocciolatura , creando un rischio concreto di confondibilità dei macchinari;
ii) mancato accoglimento della domanda sotto il profilo della concorrenza parassitaria ai sensi dell'art. 2598, n. 3) c.c.
Ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva
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Co sostenuto che, con riguardo ad altre condotte, diverse dall'imitazione servile, la nulla aveva dedotto;
viceversa, l'odierna appellante aveva dato ampia prova delle evoluzioni tecniche delle proprie macchine e della pedissequa riproduzione delle relative caratteristiche da parte di integrando tale condotta una concorrenza Pt_1
parassitaria (consistente nell'approfittamento dell'iniziativa e dell'organizzazione dell'attrice al fine di accaparrarsi un mercato, ovvero una parte di esso, approfittando dei minori costi da destinare alla ricerca ed allo sviluppo);
iii) omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno e omesso accoglimento del capitolo di prova n. 6 di parte attrice.
Co
La non ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata secondo cui essa “non allega con precisione i fatti costitutivi dai quali ricavare l'esistenza del danno, né fa riferimento a dati contabili o di bilancio relativi a diminuzione di vendite
e/o perdite di utili che possano causalmente ricondursi all'illecito concorrenziale subito, né, infine produce in giudizio idonea documentazione probatoria”.
Viceversa, ha sostenuto che il Tribunale sia giunto a tale conclusione ritenendo Co che l'unico mezzo di prova, al riguardo richiesto da e non ammesso perché irrilevante, era relativo al capitolo 6) della propria memoria istruttoria (commessa Co australiana ricevuta da nel 2017, conosciuta da solo a fine 2018), laddove Pt_1
quest'ultima, già in sede di atto introduttivo aveva fatto riferimento ad altre circostanze provate in sede testimoniale, cioè a commesse di 4 macchinari che, per effetto degli atti di concorrenza sleale per denigrazione posti in essere da le Pt_1
avevano procurato un danno consistente nell'accaparramento di tale fornitura da parte di così come l'esistenza di un cliente cileno che aveva disdetto le proprie Pt_1
opzioni di acquisto di macchinari TI a seguito di un colloquio con il socio della Pt_1
. Sicché la domanda di risarcimento del danno andava accolta ed il Persona_1
danno quantificato anche in via equitativa.
Ha, poi, concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adìta, contrariis reiectis: Rigettare l'appello di in ogni sua parte. In via incidentale: Pt_1
accogliere il presente appello incidentale per i motivi sopra esposti e per l'effetto riformare in parte qua l'impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale civile di
Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Rel. Dr. Fucito, N. 10144/2022
(RG. 34552/2018), pubblicata il 15.11.2022 e notificata il 15.11.2018 ai fini
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dell'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie non accolte in prime cure e che qui si trascrivono: nel merito: Accertare e dichiarare che la produzione e la vendita da parte di delle macchine modelli K7/2000, K7/98, K8-13 e K8-16 Pt_1
costituiscono imitazione servile delle macchine modelli 300 A e 320 APA e 320 APA e
320 APA E di produzione Inibire alla convenuta il compimento di Controparte_1
ulteriori atti di concorrenza sleale, prevedendo una penale per ogni violazione successivamente accertata;
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero in via equitativa;
Ordinare la pubblicazione della sentenza per estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale ed una rivista di categoria a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, spese generali 15%, rivalsa IVA e
CAP come per legge”.
6. All'udienza dell'11 marzo 2025, previo accoglimento della richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata con riguardo all'odine di pubblicazione della sentenza impugnata su quotidiani di rilievo nazionale, edizione locale, la Corte ha rimesso la causa in decisione con l'assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello principale va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
II.1. Dei quattro motivi dell'appello principale risulta fondato solo il primo motivo.
Con esso la critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Pt_1
sussistente la condotta di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., cioè la concorrenza sleale mediante denigrazione dell'altrui azienda, fondando essenzialmente tale addebito sugli esiti della prova testi espletata, ed in particolare: a) sulle dichiarazioni di un teste
- tale , sentito in Cile, mediante rogatoria internazionale - che Testimone_1
aveva sostenuto che il socio , recatosi in Cile nella sua fabbrica, Pt_1 Persona_1
Co aveva rappresentato che il macchinario modello 320 APA-E di proprietà (noto al
Consigliere che era cliente di entrambe le società), dopo il primo anno di lavorazione, presentava problemi generando eccessivi costi per la sua manutenzione, nonché b)
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sulle dichiarazioni rese da tre testi spagnoli, sentiti dinnanzi al Tribunale, i quali nel descrivere il video che avevano visionato - presente sul canale privato Vimeo del socio , ma facilmente accessibile su google – avevano Controparte_7
dichiarato che esso descriveva il malfunzionamento di una macchina affettatrice di Co pesche di proprietà
Difatti, a giudizio della Corte, gli elementi sulla cui base il Giudice di primo grado ha addebitato alla la condotta denigratoria di cui all'art. 2598, n. 2 c.c. (cioè, Pt_1
“diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o …”) non sono idonei a dare la prova di tale condotta.
Le dichiarazioni rese da , cliente di entrambe le società e Testimone_1
proprietario di una fabbrica in Cile, sentito mediante rogatoria internazionale - al netto del fatto che il teste è attendibile e non si rinvengono i vizi di carattere procedurale, evidenziati da nell'assunzione di tale testimonianza, consistenti Pt_1
nella limitazione del suo diritto alla prova contraria – riproducono fatti privi di reale capacità offensiva. Infatti, nella sua testimonianza egli riporta dichiarazioni a lui rese dal socio , che sono prive del carattere della diffusività, e Controparte_7
pertanto, non idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., come pure evidenziato dal medesimo Tribunale senza tuttavia fare poi corretta applicazione del principio (cfr. Cass. 5848/2016, secondo cui “La concorrenza sleale di cui all'art.
2598 n. 2 cod. civ., consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiede un'effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone, e non è, pertanto, configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui”). Né può sostenersi che la mera descrizione di un malfunzionamento dei macchinari TI, o, meglio, una problematica connessa ai loro costi di manutenzione, rappresentata dal al Consigliere, sia idonea a rappresentare Per_1
un fatto dal contenuto fortemente diffamatorio (cfr. Cass.22042/2016).
Anche il contenuto del video girato sul sito privato di e diffuso su Per_1
google - di cui parlano i tre testi spagnoli sentiti dinnanzi al Tribunale con l'ausilio di interpreti – è privo del carattere lesivo richiesto per addebitare la condotta di cui all'art. 2598, n. 2, c.c.
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Il primo teste, tale si limita a dire che “sono a conoscenza Testimone_2
dell'esistenza del video di cui al capo 5) sulla piattaforma, l'ho visto tre o quattro anni fa almeno, se ne parlava in fabbrica e quindi l'ho cercato tramite google e l'ho visto;
in esso si vedono i macchinari della CPI [CT] perché l'ho riconosciuto e non ricordo se nel video c'era un cartello grafico della ditta, il video non è di buona qualità, il macchinario è in funzione nel video;
mentre il macchinario lavora c'erano delle frasi scritte in italiano a margine del video, in modalità statica, con funzione descrittiva della rappresentazione videografica;
nel video ad un certo punto c'è una mano che prende diverse metà di pesche e la stessa mano evidenzia gli errori che sarebbero avvenuti nel taglio del frutto;
anche le parole che erano impresse come sopra specificato durante le immagini per quello che mi è dato di capire dell'italiano esprimevano un malfunzionamento della macchina di taglio;
dalla schermata del video si può leggere il nome di chi ha effettuato l'upload del materiale, tale sig.
”. il secondo teste, , sul medesimo capitolo n. 5, Persona_1 Testimone_3
ha poi dichiarato: “un collega, mi ha parlato del video e così sono andato a Tes_2
vederlo perché era accessibile, questo accadeva circa tre o quattro anni fa, nel video si osserva la macchina, il prodotto che passa sulla macchina, la mano, col dito, che segnala il difetto della macchina, consistente nella irregolarità del taglio e quindi nella non uniforme superficie del prodotto finito;
nel video non si ascolta voce alcuna, sotto il video c'era una descrizione scritta in italiano”. Infine, il terzo teste,
[...]
(dichiarazioni non riportate nella sentenza impugnata), afferma Testimone_4
che “so del video che mi ha mandato un mio collega, che mi invitò a vedere il video perché parlava di un nostro macchinario. In particolare si vede il frutto che scorre sul nastro che viene tagliato e, dopo, la mano che prende il frutto e col dito evidenzia
l'errore di taglio con l'irregolarità, il video durava circa 40-50 secondi ma non ne sono sicuro”.
Da tali dichiarazioni emerge che nessuno dei tre testi ha affermato che il reale malfunzionamento del macchinario TI, emergente dalle immagini che scorrevano sul video, era stato accompagnato da frasi denigratorie dell' ed infatti, i Parte_5
tre testi spagnoli, assistiti dall'interprete, non conoscevano l'italiano e non potevano, pertanto, avere certezza delle frasi in italiano scritte in sovraimpressione sullo schermo, sicché non è data prova che, nell'interesse di il sig. Pt_1 Persona_1
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avesse diffuso frasi denigratorie dell'altrui prodotto (cfr., sul punto Cass. 22042/2016 secondo cui “La concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati, potendo configurarsi quale comportamento non conforme alla correttezza professionale, ove idoneo a produrre discredito, anche la divulgazione di circostanze o di notizie vere ma, in quest'ultimo caso, solo quando e negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto” (ndr: sottolineatura dello scrivente estensore).
Ne consegue che il primo motivo dell'appello principale della va accolto. Pt_1
II.2. Gli altri tre motivi, invece, relativi rispettivamente alla pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., alla condanna ex art. 614 bis c.p.c., ed alla condanna alle spese giudiziali devono considerarsi assorbiti, cadendo le relative statuizioni a seguito dell'accoglimento del primo motivo d'appello e della conseguente riforma della sentenza impugnata.
Co In ogni caso, essi - tenuto conto dell'appello incidentale proposto dalla e del conseguente scrutinio delle condotte non addebitate in sentenza alla che Pt_1
possono far riemergere l'interesse all'esame dei citati motivi - sono anche infondati.
Infondata è, infatti, la critica alla sentenza impugnata che ha disposto, ai sensi dell'art. 2600 c.c., l'ordine di pubblicazione della sentenza, sebbene abbia rigettato la Co richiesta di risarcimento danni proposta dalla
A dire dell'appellante, infatti, tale ordine sarebbe strettamente correlato alla condanna risarcitoria, rappresentandone una forma di riparazione ulteriore.
La tesi non ha fondamento. Infatti, “La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art.
126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare
a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità” (così, Cass. 11362/2022; Cass. 3828/1983).
Infondata è anche la critica vertente sull'applicazione della norma dell'art. 614
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bis c.p.c., sebbene la TI in citazione avesse genericamente richiesto l'applicazione di una penale.
Co Anche tale tesi non ha fondamento, in quanto la aveva chiesto in citazione l'inibitoria con l'applicazione di una penale per ogni violazione successivamente accertata, in tanto sostanziandosi il contenuto della sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c. secondo cui “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Infine, va rigettata anche la critica alla sentenza impugnata che condanna la Co al pagamento delle spese di lite senza considerare che la era stata Pt_1
maggiormente soccombente rispetto alla avendo il Tribunale accolto solo una Pt_1
domanda su quattro tra quelle da quest'ultima proposte, sicché - a dire dell'appellante- andava disposta quanto meno la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
La tesi non ha fondamento, in quanto la determinazione della soccombenza di una parte processuale al fine del pagamento delle spese di lite non è determinata dal numero di domande accolte o respinte di questa parte, bastando anche solo l'accoglimento di una sola domanda da essa proposta (in assenza di domande proposte dal soccombente, potendo, in tal caso, operare il criterio della reciproca soccombenza, e dunque, la compensazione delle spese) per accollare alla parte convenuta le spese di lite (cfr. sul punto, Cass. s.u. 32061/2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
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presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
III. In definitiva, per i motivi sopra detti, l'appello principale proposto dalla va accolto parzialmente, con conseguente riforma della sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui addebita all'appellante la condotta di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., inibendole, a pena del pagamento di una sanzione pecuniaria di 15.000,00 € per ciascuna condotta illegittima successiva, di ripetere per il futuro condotte simili ed ordinando la pubblicazione della sentenza su quotidiani di rilievo nazionale.
Co IV. Va, invece, rigettato in quanto infondato l'appello incidentale della
IV.1. Infondato è il primo motivo col quale la società critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, appiattendosi sulle risultanze della ctu espletata, aveva escluso l'addebito di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. di concorrenza sleale Co da parte della per imitazione servile dei macchinari della ovvero condotte Pt_1
idonee a creare confusione con i prodotti o l'attività della concorrente.
Nello specifico, la TI si duole del fatto che il primo Giudice, ed ancor prima il
Ctu, abbiano mal compreso che, nel caso in esame, non si discuteva dell'imitazione servile di macchinari per la denocciolatura della frutta in generale, rispetto ai quali il
Ctu aveva effettuato la comparazione, ma di macchinari per denocciolare le pesche, sicché con riguardo alle peculiarità di tale frutto, il rischio di confondibilità da parte di operatori del settore era molto alto.
A giudizio della Corte, va, in via preliminare, fatta chiarezza sul tipo di tutela Co azionata in primo grado da Essa si duole della sola “imitazione servile” dei propri macchinari per la denocciolatura delle pesche da parte di invocando la tutela di Pt_1
cui all'art. 2598, co. 1, n. 1, del c.c. secondo cui “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compi atti di concorrenza sleale chiunque: 1) …imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente”.
Ne consegue che risultano irrilevanti, ai fini della decisione, le deduzioni in fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che elencano, dalla pag. 1 Co alla pag. 8, i brevetti utilizzati o acquistati da sui macchinari per la denocciolatura
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delle pesche (relativi, a titolo esemplificativo, all'orientamento discontinuo, cioè alle rotelle, delle pesche su denocciolatrice non a coltelli oppure ad orientamento continuo delle pesche su denocciolatrice a coltelli), non avendo tale società inteso azionare - come peraltro da essa stessa chiarito alla pag. 18 della comparsa di costituzione in appello (riportando dichiarazioni rese dai propri difensori nell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado) - una tutela dei diritti di brevetto.
Co
Sicché la tutela chiesta dalla deve ritenersi limitata alla sola imitazione servile dei propri macchinari, ritenendo che anche le specificità dei suoi macchinari, oggetto – a suo dire – di imitazione servile da parte di (cioè l'alimentazione con Pt_1
rulli biconici, il tappeto convogliatore con le maglie speciali, orientamento dei frutti e leverismi e tipologia di denocciolatura), si riferiscano solo alla loro forma esteriore con un rischio concreto di confondibilità dei macchinari.
A tal riguardo, va, infatti, chiarito che «l'imitazione servile consiste nella pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione, intendendosi per forma esteriore l'apparenza individuante il bene imitato. Va rimarcato, peraltro, che: i) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l'imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti. Il divieto cessa infatti di operare in rapporto alle cd. forme funzionali, che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e delle quali è inevitabile l'esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l'utilità che esse presentano;
ii) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. È noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore
è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme;
iii) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante;
iv) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento (ovvero rilevante). Cioè in riferimento a quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, stabilendo di volta in volta, anche ai fini del preuso, se i prodotti offerti
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siano destinati a soddisfare le stesse esigenze di mercato riferite alla medesima clientela…. ; v) l'imitazione della forma di un prodotto altrui, come pure di altre caratteristiche distintive dello stesso, non necessariamente integra anche altri illeciti concorrenziali, ed in particolare, le diverse fattispecie di appropriazione di pregi e di scorrettezza professionale;
vi) l'individuazione, infine, delle fattispecie rientranti nella categoria dell'imitazione servile è completata dalla clausola generale che apre ad ipotesi atipiche;
apre, cioè, ad ogni atto idoneo «a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Tali contegni, pur non inerendo ai segni distintivi ed alla forma esteriore, sono comunque idonei ad ingenerare confusione attraverso la presentazione dei propri prodotti, la redazione di cataloghi, di listini strutturati in maniera tale da attirare l'attenzione del cliente utilizzando tecniche subdole ed ingannevoli. Anche l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa da quelli di un concorrente configura un'ipotesi inquadrabile nella disciplina della concorrenza sleale sotto il profilo dell'imitazione servile» (così, Cass.
948/2023) (ndr: sottolineatura dell'estensore).
Quanto al primo aspetto, va detto - a giudizio della Corte - che il Tribunale, anche mediante il riferimento alla ctu espletata, ha ampiamente motivato sul fatto che le riscontrate similitudini tra i macchinari (modelli K7/2000, K7198, K8-13 e Pt_1
K8-16) e quelli di TI (modelli 300A, 320APA e 320 APA E) non si risolvevano in imitazioni pedisseque e che “1) rappresentano, in primo luogo, mere similitudini e non imitazioni pedisseque;
2) afferiscono ad elementi delle macchine dell'attrice in ogni caso privi del carattere di novità e capacità distintiva, in quanto riscontrabili in tante altre macchine per la lavorazione della frutta presenti sul mercato;
3) sono dovute alle caratteristiche funzionali delle macchine, ossia legate alle peculiari fasi del processo di denocciolatura della frutta”. A tal riguardo, infatti, il Ctu aveva specificato che tali macchinari “tenuto conto delle specifiche fasi di processo necessarie per la denocciolatura, assumono dal punto di vista del design industriale una configurazione standard, dettata dalle varie fasi di lavorazione. Nella forma sono assimilabili ad una una “L” o “T” rovesciata, in quanto c'è la presenza di un nastro longitudinale e di colonne con testate di denocciolatura o punzonatura che intersecano in modo perpendicolare il nastro”.
E per quanto riguardava, poi, la forma o l'aspetto esteriore dei singoli elementi
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dei macchinari TI, oggetto della contestata imitazione servile, cioè i rulli biconici dell'alimentatore/separatore dei frutti, il tappeto convogliatore e le maglie di catena speciali, il disegno dei coltelli denocciolatori, il Ctu ha specificato che sussistevano
“differenze di tipo estetico nonché differenze dimensionali e di forma dei carteraggi e lamierati esterni;
- differenze cromatografiche del tappeto e di alcuni particolari;
- dimensionali, allocative e di forma dei quadri elettrici e di alcuni accessori;
- forma, dimensioni del telaio di sostegno e tubolari” (cfr. pag. 38, 39 e 40 della Ctu ove visivamente si notano le differenze estetiche indicate dal tecnico), concludendo nel senso che le macchine realizzate dalla sono esteticamente distinguibili da quelle Pt_1
prodotte dalla . CP_1
Né può ritenersi fondata - a giudizio della Corte – la critica di TI, secondo cui il
Ctu ed il Tribunale, che ne aveva recepito la relazione tecnica, avevano messo a raffronto macchinari di aziende dedite alla lavorazione di frutti diversi dalla pesca, senza confrontarsi, invece, con macchinari di aziende che si dedicavano soltanto alla Per denocciolatura delle pesche, quali la e LI e la denocciolatrice APA-100. Difatti, Co come evidenziato dai consulenti tecnici di parte della le uniche aziende leader del settore della denocciolatura delle pesche erano soltanto tre, cioè la la Pt_1 [...]
e la Atlas, e soltanto le prime due si dedicavano alla denocciolatura CP_1
mediante taglio a coltello e non tramite torsione del frutto, sicché il raffronto non poteva che essere operato tra i macchinari delle due aziende in lite. Rispetto a questi ultimi il ctu e poi il Tribunale correttamente hanno evidenziato similitudini dei rispettivi macchinari, ma non imitazioni servili, sia nel complesso che in relazione ai singoli elementi del macchinario. Di seguito si raffrontano rispettivamente i modelli
MI (K7 98 e K7 2000) e TI (modello 300A), i modelli MI K8-13 e TI 320 APA, nonché i modelli MI K8- 2016 e TI modello 320 APA E: si rinvengono elementi di similitudine derivanti dalla forma che è funzionale al tipo di lavorazione, ma non un'imitazione servile.
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Q
Quanto, poi, all'aspetto della confusione tra tali macchinari in relazione al tipo di pubblico specialistico che era destinato a raffrontare i macchinari, evidentemente, ma non esclusivamente per il loro acquisto, l'esame delle sopraindicate testimonianze, rese da esperti del settore, ha messo in evidenza che essi erano Co risusciti distinguere i macchinari della (riprodotti nel video censurato) anche senza che fosse riportato in sovraimpressione a quale casa produttrice appartenessero. Il che esclude qualsiasi ipotesi di confondibilità tra prodotti.
Per tutto quanto sopra detto, il primo motivo dell'appello incidentale va rigettato.
Co IV.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello incidentale con cui la critica la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza delle condotte di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. secondo cui compie atto di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
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Il primo Giudice aveva escluso la sussistenza di tale fattispecie ritenendo che l'attrice non aveva allegato, né tanto meno provato, il ricorrere di ipotesi differenti da quella dell'imitazione servile dei propri macchinari.
La TI sostiene invece di avere dato ampia prova delle evoluzioni tecniche delle proprie macchine e della pedissequa riproduzione delle relative caratteristiche da parte di integrando tale condotta una concorrenza parassitaria (consistente Pt_1
nell'approfittamento dell'iniziativa e dell'organizzazione dell'attrice al fine di accaparrarsi un mercato, ovvero una parte di esso, approfittando dei minori costi da destinare alla ricerca ed allo sviluppo).
A giudizio della Corte, tuttavia, l'ipotesi prospettata risulta talmente generica ed evanescente, ed in ogni caso, non risulta supportata da nessun elemento di prova neppure con riguardo alla potenzialità lesiva di tali altre ipotetiche condotte.
Sicché anche tale motivo dell'appello incidentale va rigettato.
Co IV.3. Il terzo motivo del gravame incidentale - con cui la si duole del rigetto della sua domanda di risarcimento del danno, poiché essa, secondo il Tribunale “non allega con precisione i fatti costitutivi dai quali ricavare l'esistenza del danno, né fa riferimento a dati contabili o di bilancio relativi a diminuzione di vendite e/o perdite di utili che possano causalmente ricondursi all'illecito concorrenziale subito, né, infine produce in giudizio idonea documentazione probatoria” - deve ritenersi assorbito dall'accertata esclusione di qualsiasi condotta di concorrenza sleale in capo alla Pt_1
In ogni caso, esso è anche infondato per l'assenza di prova di qualsiasi danno ad essa cagionato dalla anche sotto forma di mancato guadagno . Pt_1
Essa, infatti, sostiene che il Tribunale abbia omesso di considerare che la prova del danno era già stata data tramite i testi ammessi, dalle cui dichiarazioni era emersa
- a suo dire - la perdita della commesse di 4 macchinari, che, per effetto degli atti di concorrenza sleale per denigrazione posti in essere da le avevano procurato un Pt_1
danno consistente nell'accaparramento di tale fornitura da parte di nonché la Pt_1
perdita della commessa del cliente cileno che aveva disdetto le proprie opzioni di acquisto di macchinari TI a seguito di un colloquio con il socio della Pt_1 Per_1
.
[...]
Orbene, a giudizio della Corte, anche su tale punto la sentenza impugnata
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risulta ben motivata e va confermata.
Infatti, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è dato evincere che le Co commesse di macchinari di cui parlava la (quella di Consigliere e quella del cliente cileno), che essa non era riuscita ad avere, erano invece state assegnate alla né Pt_1
vi è evidenza documentale di tale assegnazione alla ditta concorrente.
Del resto, anche i fatti articolati nel capitolo di prova n. 6, attinenti all'assegnazione della commessa australiana di un macchinario alla - non Pt_1
ammesso dal Tribunale in quanto irrilevante - dovevano essere provati per via documentale, mentre nella seconda memoria ex art. 183, comma vi, c.p.c., erano stati Co prodotti solo documenti da cui si evinceva che la aveva perso la commessa, non anche che essa era stata assegnata ad Pt_1
V. In conclusione, l'appello principale va accolto, e, rigettato l'appello incidentale, va riformata la sentenza di primo grado con l'integrale rigetto delle domande proposte dalla Parte_6
[... In base al principio della soccombenza, la va condannata a Controparte_1
rifondere alla le spese del doppio grado, che si liquidano, sulla base dei Parte_1
parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia
55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminabile compreso tra
52.000,01 € e 260.000,00 €, nei seguenti importi:
- per il primo grado del giudizio, in complessivi 15.870,00 €, di cui 13.800,00 € per compenso (2.500,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva,
5.600,00 € per la fase di trattazione/istruzione, e 4.200,00 € per la fase decisoria) e
2.070,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% con attribuzione agli avv. Scala
e per dichiarazione di anticipo fattane;
Pt_2
- per il secondo grado di giudizio in complessivi 14.576,00 €, di cui 11.300,00 € per compenso (2.600,00 € per la fase di studio, 1.700,00 € per la fase introduttiva,
2.500,00 € per la fase di trattazione/istruzione, e 4.500,00 € per la fase decisoria),
1.695,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% e 1.581,00 e per spese vive
(c.u. e bollo), con attribuzione ai soli avv. e per dichiarazione di Pt_2 Parte_3
anticipo fattane.
- a carico di restano anche le spese della ctu disposta in primo Controparte_1
grado.
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VII. Segue, infine, a carico dell'appellante incidentale, la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 10144/2022, pubblicata il 15 novembre 2022, proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, così Controparte_1
provvede:
A) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dalla nei Controparte_1
confronti della Parte_1
B) condanna la a rifondere alla le spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado, che si liquidano: per il primo grado, nell'importo di 15.870,00 €, di cui
13.800,00 € per compenso e 2.070,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% con attribuzione ai soli avv. e per dichiarazione di anticipo fattane;
Pt_2 Parte_3
per il secondo grado, nell'importo di 14.576,00 €, di cui 11.300,00 € per compenso,
1.695,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% e 1.581,00 e per spese vive
(c.u. e bollo), con attribuzione ai soli avv. e per dichiarazione di Pt_2 Parte_3
anticipo fattane;
C) a carico della sola restano anche le spese della ctu Controparte_1
disposta in primo grado;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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(Giuseppa D'INVERNO)
(Caterina MOLFINO)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 10144/2022, pubblicata il 15 novembre 2022, iscritto al n. 5635/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A la (c.f. : , con sede legale in Roccapiemonte (Sa), alla via Parte_1 P.IVA_1
Ponte, n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Scala (c.f.: ), (c.f.: C.F._1 Parte_2
e (c.f.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO la (c.f. : ), con sede legale in Montecorvino Pugliano Controparte_1 P.IVA_2
(Sa), alla via LI, n. 41, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cipriani (c.f.: , e Antonio di Donato (c.f.: C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata in data 17 dicembre 2018, la Controparte_1
Co (di seguito semplicemente , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata in Materia D'Impresa, la (d'ora in poi, per Parte_1
comodità, anche solo , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Pt_1
Accertare e dichiarare che la produzione e la vendita da parte di delle Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
macchine modelli K7/2000, K7/98; costituiscono imitazione servile delle macchine modelli 300 A e 320 APA di produzione 2) Accertare e dichiarare Controparte_1
che la è responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, Parte_1
numeri 1 – 2 – 3 del codice civile;
3) Inibire alla convenuta il compimento di ulteriori atti di concorrenza sleale, prevedendo una penale per ogni violazione successivamente accertata;
4) condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero in via equitativa;
5) ordinare la pubblicazione della sentenza per estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale ed una rivista di categoria a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;
6) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali al 15%, rivalsa IVA e CAP come per legge”.
Deduceva al riguardo:
1) di essere una società costituita nell'anno solare 2002 e di svolgere attività di produzione di macchinari per l'industria di trasformazione alimentare, in particolare denocciolatrici di pesche ed albicocche, nonché di vendere linee complete per la lavorazione delle pesche;
2) di avere sviluppato, inoltre, una propria tecnologia in collaborazione con la appartenente al gruppo americano FMC Corporation;
tale Controparte_2
circostanza, le avrebbe consentito una presenza commerciale globale, con una gamma completa di macchinari;
3) in particolare, con contratto di cessione del 10 ottobre 2008, la CT si era resa cessionaria della società dell'intero ramo di azienda Controparte_3
avente ad oggetto l'attività di produzione e commercializzazione della linea di lavorazione della frutta;
4) di avere utilizzato una serie di brevetti italiani per invenzione industriale, per lo più riguardanti macchinari per la denocciolatura delle pesche, provvedendo anche a depositare ulteriori domande di brevetto internazionale;
5) di avere, in particolare, utilizzato il brevetto realizzato dalla Meccanofrutta Co italiana, poi acquisito dalla , e per essa dalla riguardante una CP_2
macchina con il primo sistema di denocciolatura delle pesche a coltelli;
6) che nell'arco temporale tra il 1987 ed il 2015, tuttavia, la e la IU Pt_1
Raiola Officine Meccaniche S.R.L. avevano preso a riprodurre anch'essi i modelli delle
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macchine denocciolatrici della Meccanofrutta, e nello specifico, la prima - tramite il suo modello K7-88, e poi con i successivi K7-98 e K7- 2000 – avevano riprodotto macchinari che imitavano sia il sistema di denocciolatura a coltelli che quello del sistema di orientamento discontinuo delle pesche su denocciolatrice non a coltelli, Co nonché, in seguito, anche il nuovo sistema inventato da di orientamento continuo delle pesche su denocciolatrice a coltelli, avvalendosi di un sistema di movimentazione delle testate mediante leveraggi, simili a quelle utilizzate da
, ma con posizione inversa;
CP_1
7) che la in definitiva, nel corso del tempo, avrebbe provveduto alla Pt_1
realizzazione di macchine senza un proprio progetto, ma, di converso, si era limitata a riprodurre le caratteristiche delle macchine CT, anche sotto il profilo meramente estetico.
8) inoltre, sempre a dire dell'attrice, si sarebbero anche verificati alcuni episodi di concorrenza sleale: in particolare, campagne denigratorie e comparazioni di natura illecita tra i rispettivi macchinari prodotti, attuate dalla tra il 2012 ed il 2018, Pt_1
Co con specifico riferimento ad alcuni episodi. Il primo nel 2012 in cui la doveva vendere ben 4 macchinari ad un cliente estero, che però, a seguito della visione di un video pubblicato sullo spazio Vimeo intestato ad , socio di che Persona_1 Pt_1
Co metteva in evidenza presunti problemi esistenti sulle denocciolatrici aveva deciso di acquistare tali macchinari dalla in altri casi, tale ultima società, rivolgendosi a Pt_1
Co clienti di Grecia ed Argentina, li aveva convinti a non acquistare i macchinari di per la bassa qualità del servizio tecnico di manutenzione offerto;
ed infine, nel 2018 sempre il socio , aveva convinto alcuni clienti cileni a non Pt_1 Persona_1
acquistare le macchine TI per problemi di manutenzione, pur riconoscendone la Co superiorità, sicché tali clienti avevano sospeso le trattative in corso con la
9) che, pertanto, anche tramite altre condotte, del tipo quella di Pt_1
Co convincere dipendenti con cui voleva stringere accordi di collaborazione, a procurarle i disegni dei macchinari TI, aveva posto in essere condotte anticoncorrenziali ex art. 2598, n. 3, c.c.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 13 marzo 2019, la Pt_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Nello specifico, contestava il difetto di allegazione dei fatti, la prescrizione delle azioni risarcitorie esperite,
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negando la sussistenza dell'imitazione servile dei macchinari di TI, di cui almeno due modelli (300A e 320 APA), non più in produzione dall'anno 2000 e dal 2007, sicché
l'azione risarcitoria relativa a tali imitazioni non avrebbe avuto fondamento;
inoltre la Co presunta imitazione servile degli elementi strutturali e funzionali dei prodotti della si sarebbe risolta in una riproduzione della forma esteriore del prodotto, priva, pertanto, di carattere individualizzante e distintivo, in quanto propria di tutte le macchine denocciolatrici impiegate nei cicli di lavorazione della frutta.
3. Precisate le domande, con lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata la prova testi ammessa, anche tramite rogatoria internazionale, ed espletata Ctu, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, così decideva. “Dichiara la responsabilità della convenuta società in Parte_1
persona del l.r.p.t., per gli atti di concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell'art.
2598, n. 2) c.c. come accertati in parte motiva;
2) Per l'effetto, inibisce alla società
in persona del l.r.p.t., il compimento di ulteriori atti di concorrenza Parte_1
sleale, fissando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 15.000,00 la somma dovuta dalla società per ogni ulteriore episodio di condotta Parte_1
denigratoria accertato;
3) Ordina alla convenuta la pubblicazione della presente sentenza sui giornali quotidiani: , ed. Controparte_4 CP_5
nel termine di giorni 15 Controparte_6
dall'esecuzione della presente, decorsi i quali la pubblicazione potrà essere eseguita in danno dall'attore; 4) Rigetta le altre domande attoree;
5) Condanna la convenuta società in persona del l.r.p.t., al pagamento del 50% delle spese di lite – Parte_1
attesa la compensazione parziale come in parte motiva – liquidate, già dimidiate, in euro 5.500,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. 6) Pone alla metà per ciascuna parte le spese di c.t.u. già liquidate nel riparto interno”.
Nello specifico, il Tribunale: a) escludeva la condotta di concorrenza sleale tramite imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. non rinvenendo nei macchinari della come peraltro accertato dal Ctu, elementi distintivi caratteristici di quelli Pt_1
prodotti da TI, anche con riguardo alla forma esteriore, che, pertanto, era liberamente riproducibile, ed in definitiva, in assenza di novità di tali elementi distintivi, concludeva nel senso che le macchine della non riproducevano la Pt_1
medesima estetica e le medesime soluzioni tecniche di quelle prodotte da TI
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; b) riteneva invece integrata la condotta di concorrenza sleale adi cui all'art.
[...]
2598, n. 2, c.c., giacché tramite due condotte specifiche - quella della pubblicazione del video da parte di , socio nonché quella dello sviamento Persona_1 Pt_1
Co della clientela realizzato mediante accaparramento di commesse da un cliente tale , sentito anche come teste – la aveva dato risalto in Testimone_1 Pt_1
modo diffusivo ai vizi di funzionamento ed ai problemi di manutenzione dei macchinari TI;
c) rigettava la domanda di condanna per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. per assenza di allegazione e prova da parte dell'attrice di condotte diverse ed ulteriori, rispetto a quelle già contestate, idonee ad integrare la fattispecie prevista dalla citata norma;
d) rigettava la domanda di risarcimento danni per assenza di prova.
4. Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2022 alla TI, la si è Parte_1
appellata a questa Corte, censurando la suddetta sentenza:
I) per avere ritenuto sussistente la condotta di cui all'art. 2698, n. 2, c.c., cioè la concorrenza sleale mediante denigrazione dell'altrui azienda, ritenendo che i testi sentiti - di cui uno in rogatoria internazionale senza garantire alla il diritto alla Pt_1
prova contraria - non erano attendibili, mentre il video cui pure essi facevano cenno, oltre a non essere più disponibile perché rimosso, faceva riferimento ad aspetti comparativi veritieri, mettendo in evidenza vizi e qualità dei macchinari prodotti dalle due case, sicché mancava qualsiasi denigrazione dei prodotti altrui;
II) per avere ordinato la pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani nazionali sebbene l'art. 2600 c.c. subordinava tale ordine, quale forma di risarcimento ulteriore a garanzia della parte danneggiata, alla condanna al risarcimento del danno, che, nella specie, il Giudice di prime cure aveva escluso;
III) per avere applicato la penale di cui all'art. 614 bis c.p.c. di importo apri a
15.000,00 € per ogni ulteriore atto illecito compiuto dalla sebbene l'attrice non Pt_1
avesse richiesto specificamente tale condanna, ma, genericamente, l'applicazione di una penale che era cosa ben diversa da quella prevista dalla citata norma;
IV) per avere condannato al pagamento delle spese di lite la anziché la Pt_1
Co
quale soggetto maggiormente soccombente, in quanto il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attrice solo parzialmente, rigettando, su quattro domande proposte,
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quelle ex art. 2598, n. 1) e 3), nonché quella di risarcimento del danno, e tanto avrebbe determinato quanto meno la compensazione integrale delle spese di lite.
Ha concluso chiedendo “in via preliminare, di sospendere l'esecuzione della sentenza nella parte relativa all'ordine di pubblicazione della stessa su tre quotidiani di rilievo nazionale;
• nel merito, accogliere l'appello, riformando la sentenza Con impugnata e rigettando in toto la domanda proposta dalla in primo grado;
• il tutto con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
5. Con comparsa del 24 marzo 2023 si è costituita in appello la CP_1
che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto con riguardo a tutti e quattro
[...]
i motivi di gravame, cioè quello della lesione del diritto di difesa tramite l'escussione dei testi, quello della pubblicazione della sentenza, che avendo una funzione preventiva, era slegato da ogni condanna al risarcimento dei danni attuali, quello della penale ex art. 614 bis c.p.c. non rinvenendosi differenze tra quanto indicato Co nella citata norma e quanto richiesto dalla ed infine, quello sulla condanna alle spese, che era inammissibile prima ancora che infondato.
Ha poi proposto appello incidentale articolando quattro motivi di gravame relativi:
i) al rigetto da parte del Tribunale della domanda di relativa ai CP_1
dedotti atti di imitazione servile compiuti da (art. 2598, n.1 c.c.). Pt_1
Al riguardo, la TI ha fortemente dissentito da quanto affermato dal Tribunale, sulla base della perizia redatta dal ctu, ing. , cioè che le similitudini riscontrate Per_2
nei macchinari della : 1) non costituivano imitazione pedissequa;
2) afferivano Pt_1
ad elementi privi di efficacia contraddistintiva perché presenti in altre macchine per la lavorazione della frutta presenti sul mercato;
3) attenevano a caratteristiche funzionali delle macchine, perché legate al processo di denocciolatura della frutta.
Ha, pertanto, criticato la sentenza per essersi appiattita sulle risultanze della Ctu - peraltro redatta da tecnico non esperto del settore , cioè da un ingegnere edile - senza sottoporre a valutazione critica le osservazioni rivolte dal proprio consulente di parte, cui peraltro il ctu non aveva dato risposta, secondo cui: “le similitudini estetiche
e i principi base effettivamente riscontrati nelle macchine esaminate non sono affatto
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presenti in altre macchine del settore;
le doglianze e similitudini non possono quindi essere definite generiche né che esse si riferiscono ad elementi comuni, standardizzati né strutturali;
che le differenze eventualmente riscontrate nelle macchine OMIP non sono tali da escludere le lamentate similitudini.” Peraltro, ha contestato la similitudine ed il raffronto fatto dal ctu con altri macchinari di denocciolatura di frutta, dimenticando le peculiarità della denocciolatura delle pesche (ad es. la Per denocciolatrice e LI e la denocciolatrice APA-100 non erano state poste a raffronto), e tale errore era stato commesso anche dal Tribunale che così aveva concluso: ““Nel merito dell'indagine condotta, il C.T.U. ha preliminarmente rilevato che, con particolare riguardo agli aspetti estetici, tutte le macchine denocciolatrici per la lavorazione della frutta, in linea generale, presentano caratteristiche simili, condizionate dalle fasi del processo”, recependo indicazioni del tecnico nominato secondo cui “esse “… presentano evidenti similitudini ed elementi comuni anche ad altre macchine operatrici per lavorazione della frutta, ortaggi, verdura, quali: carter metallici, nastri trasportatori, vassoi portafrutti ….”. Infine, ha criticato la sentenza anche per avere mal interpretato la norma sulla concorrenza sleale per imitazione servile, giacché, pur affermando che “L'accertamento dell'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, poi, deve effettuarsi “non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore” (Cass. 29775/2008)”, era poi giunta a conclusioni opposte riportando un giudizio di assenza di imitazione servile in relazione all'ampia platea dell'imprese che operano nella lavorazione della frutta in generale, e non piuttosto alla ristretta cerchia di coloro i quali possono approvvigionarsi presso il microsettore dei produttori di denocciolatrici per pesche, ai quali sono ben evidenti le peculiarità delle macchine TI, imitate da con riguardo ai seguenti elementi: Pt_1
alimentazione con rulli biconici, tappeto convogliatore con le maglie speciali, orientamento dei frutti e leverismi e tipologia di denocciolatura , creando un rischio concreto di confondibilità dei macchinari;
ii) mancato accoglimento della domanda sotto il profilo della concorrenza parassitaria ai sensi dell'art. 2598, n. 3) c.c.
Ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva
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Co sostenuto che, con riguardo ad altre condotte, diverse dall'imitazione servile, la nulla aveva dedotto;
viceversa, l'odierna appellante aveva dato ampia prova delle evoluzioni tecniche delle proprie macchine e della pedissequa riproduzione delle relative caratteristiche da parte di integrando tale condotta una concorrenza Pt_1
parassitaria (consistente nell'approfittamento dell'iniziativa e dell'organizzazione dell'attrice al fine di accaparrarsi un mercato, ovvero una parte di esso, approfittando dei minori costi da destinare alla ricerca ed allo sviluppo);
iii) omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno e omesso accoglimento del capitolo di prova n. 6 di parte attrice.
Co
La non ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata secondo cui essa “non allega con precisione i fatti costitutivi dai quali ricavare l'esistenza del danno, né fa riferimento a dati contabili o di bilancio relativi a diminuzione di vendite
e/o perdite di utili che possano causalmente ricondursi all'illecito concorrenziale subito, né, infine produce in giudizio idonea documentazione probatoria”.
Viceversa, ha sostenuto che il Tribunale sia giunto a tale conclusione ritenendo Co che l'unico mezzo di prova, al riguardo richiesto da e non ammesso perché irrilevante, era relativo al capitolo 6) della propria memoria istruttoria (commessa Co australiana ricevuta da nel 2017, conosciuta da solo a fine 2018), laddove Pt_1
quest'ultima, già in sede di atto introduttivo aveva fatto riferimento ad altre circostanze provate in sede testimoniale, cioè a commesse di 4 macchinari che, per effetto degli atti di concorrenza sleale per denigrazione posti in essere da le Pt_1
avevano procurato un danno consistente nell'accaparramento di tale fornitura da parte di così come l'esistenza di un cliente cileno che aveva disdetto le proprie Pt_1
opzioni di acquisto di macchinari TI a seguito di un colloquio con il socio della Pt_1
. Sicché la domanda di risarcimento del danno andava accolta ed il Persona_1
danno quantificato anche in via equitativa.
Ha, poi, concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adìta, contrariis reiectis: Rigettare l'appello di in ogni sua parte. In via incidentale: Pt_1
accogliere il presente appello incidentale per i motivi sopra esposti e per l'effetto riformare in parte qua l'impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale civile di
Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Rel. Dr. Fucito, N. 10144/2022
(RG. 34552/2018), pubblicata il 15.11.2022 e notificata il 15.11.2018 ai fini
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dell'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie non accolte in prime cure e che qui si trascrivono: nel merito: Accertare e dichiarare che la produzione e la vendita da parte di delle macchine modelli K7/2000, K7/98, K8-13 e K8-16 Pt_1
costituiscono imitazione servile delle macchine modelli 300 A e 320 APA e 320 APA e
320 APA E di produzione Inibire alla convenuta il compimento di Controparte_1
ulteriori atti di concorrenza sleale, prevedendo una penale per ogni violazione successivamente accertata;
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero in via equitativa;
Ordinare la pubblicazione della sentenza per estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale ed una rivista di categoria a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, spese generali 15%, rivalsa IVA e
CAP come per legge”.
6. All'udienza dell'11 marzo 2025, previo accoglimento della richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata con riguardo all'odine di pubblicazione della sentenza impugnata su quotidiani di rilievo nazionale, edizione locale, la Corte ha rimesso la causa in decisione con l'assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello principale va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
II.1. Dei quattro motivi dell'appello principale risulta fondato solo il primo motivo.
Con esso la critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Pt_1
sussistente la condotta di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., cioè la concorrenza sleale mediante denigrazione dell'altrui azienda, fondando essenzialmente tale addebito sugli esiti della prova testi espletata, ed in particolare: a) sulle dichiarazioni di un teste
- tale , sentito in Cile, mediante rogatoria internazionale - che Testimone_1
aveva sostenuto che il socio , recatosi in Cile nella sua fabbrica, Pt_1 Persona_1
Co aveva rappresentato che il macchinario modello 320 APA-E di proprietà (noto al
Consigliere che era cliente di entrambe le società), dopo il primo anno di lavorazione, presentava problemi generando eccessivi costi per la sua manutenzione, nonché b)
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sulle dichiarazioni rese da tre testi spagnoli, sentiti dinnanzi al Tribunale, i quali nel descrivere il video che avevano visionato - presente sul canale privato Vimeo del socio , ma facilmente accessibile su google – avevano Controparte_7
dichiarato che esso descriveva il malfunzionamento di una macchina affettatrice di Co pesche di proprietà
Difatti, a giudizio della Corte, gli elementi sulla cui base il Giudice di primo grado ha addebitato alla la condotta denigratoria di cui all'art. 2598, n. 2 c.c. (cioè, Pt_1
“diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o …”) non sono idonei a dare la prova di tale condotta.
Le dichiarazioni rese da , cliente di entrambe le società e Testimone_1
proprietario di una fabbrica in Cile, sentito mediante rogatoria internazionale - al netto del fatto che il teste è attendibile e non si rinvengono i vizi di carattere procedurale, evidenziati da nell'assunzione di tale testimonianza, consistenti Pt_1
nella limitazione del suo diritto alla prova contraria – riproducono fatti privi di reale capacità offensiva. Infatti, nella sua testimonianza egli riporta dichiarazioni a lui rese dal socio , che sono prive del carattere della diffusività, e Controparte_7
pertanto, non idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., come pure evidenziato dal medesimo Tribunale senza tuttavia fare poi corretta applicazione del principio (cfr. Cass. 5848/2016, secondo cui “La concorrenza sleale di cui all'art.
2598 n. 2 cod. civ., consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiede un'effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone, e non è, pertanto, configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui”). Né può sostenersi che la mera descrizione di un malfunzionamento dei macchinari TI, o, meglio, una problematica connessa ai loro costi di manutenzione, rappresentata dal al Consigliere, sia idonea a rappresentare Per_1
un fatto dal contenuto fortemente diffamatorio (cfr. Cass.22042/2016).
Anche il contenuto del video girato sul sito privato di e diffuso su Per_1
google - di cui parlano i tre testi spagnoli sentiti dinnanzi al Tribunale con l'ausilio di interpreti – è privo del carattere lesivo richiesto per addebitare la condotta di cui all'art. 2598, n. 2, c.c.
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Il primo teste, tale si limita a dire che “sono a conoscenza Testimone_2
dell'esistenza del video di cui al capo 5) sulla piattaforma, l'ho visto tre o quattro anni fa almeno, se ne parlava in fabbrica e quindi l'ho cercato tramite google e l'ho visto;
in esso si vedono i macchinari della CPI [CT] perché l'ho riconosciuto e non ricordo se nel video c'era un cartello grafico della ditta, il video non è di buona qualità, il macchinario è in funzione nel video;
mentre il macchinario lavora c'erano delle frasi scritte in italiano a margine del video, in modalità statica, con funzione descrittiva della rappresentazione videografica;
nel video ad un certo punto c'è una mano che prende diverse metà di pesche e la stessa mano evidenzia gli errori che sarebbero avvenuti nel taglio del frutto;
anche le parole che erano impresse come sopra specificato durante le immagini per quello che mi è dato di capire dell'italiano esprimevano un malfunzionamento della macchina di taglio;
dalla schermata del video si può leggere il nome di chi ha effettuato l'upload del materiale, tale sig.
”. il secondo teste, , sul medesimo capitolo n. 5, Persona_1 Testimone_3
ha poi dichiarato: “un collega, mi ha parlato del video e così sono andato a Tes_2
vederlo perché era accessibile, questo accadeva circa tre o quattro anni fa, nel video si osserva la macchina, il prodotto che passa sulla macchina, la mano, col dito, che segnala il difetto della macchina, consistente nella irregolarità del taglio e quindi nella non uniforme superficie del prodotto finito;
nel video non si ascolta voce alcuna, sotto il video c'era una descrizione scritta in italiano”. Infine, il terzo teste,
[...]
(dichiarazioni non riportate nella sentenza impugnata), afferma Testimone_4
che “so del video che mi ha mandato un mio collega, che mi invitò a vedere il video perché parlava di un nostro macchinario. In particolare si vede il frutto che scorre sul nastro che viene tagliato e, dopo, la mano che prende il frutto e col dito evidenzia
l'errore di taglio con l'irregolarità, il video durava circa 40-50 secondi ma non ne sono sicuro”.
Da tali dichiarazioni emerge che nessuno dei tre testi ha affermato che il reale malfunzionamento del macchinario TI, emergente dalle immagini che scorrevano sul video, era stato accompagnato da frasi denigratorie dell' ed infatti, i Parte_5
tre testi spagnoli, assistiti dall'interprete, non conoscevano l'italiano e non potevano, pertanto, avere certezza delle frasi in italiano scritte in sovraimpressione sullo schermo, sicché non è data prova che, nell'interesse di il sig. Pt_1 Persona_1
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avesse diffuso frasi denigratorie dell'altrui prodotto (cfr., sul punto Cass. 22042/2016 secondo cui “La concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati, potendo configurarsi quale comportamento non conforme alla correttezza professionale, ove idoneo a produrre discredito, anche la divulgazione di circostanze o di notizie vere ma, in quest'ultimo caso, solo quando e negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto” (ndr: sottolineatura dello scrivente estensore).
Ne consegue che il primo motivo dell'appello principale della va accolto. Pt_1
II.2. Gli altri tre motivi, invece, relativi rispettivamente alla pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., alla condanna ex art. 614 bis c.p.c., ed alla condanna alle spese giudiziali devono considerarsi assorbiti, cadendo le relative statuizioni a seguito dell'accoglimento del primo motivo d'appello e della conseguente riforma della sentenza impugnata.
Co In ogni caso, essi - tenuto conto dell'appello incidentale proposto dalla e del conseguente scrutinio delle condotte non addebitate in sentenza alla che Pt_1
possono far riemergere l'interesse all'esame dei citati motivi - sono anche infondati.
Infondata è, infatti, la critica alla sentenza impugnata che ha disposto, ai sensi dell'art. 2600 c.c., l'ordine di pubblicazione della sentenza, sebbene abbia rigettato la Co richiesta di risarcimento danni proposta dalla
A dire dell'appellante, infatti, tale ordine sarebbe strettamente correlato alla condanna risarcitoria, rappresentandone una forma di riparazione ulteriore.
La tesi non ha fondamento. Infatti, “La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art.
126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare
a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità” (così, Cass. 11362/2022; Cass. 3828/1983).
Infondata è anche la critica vertente sull'applicazione della norma dell'art. 614
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bis c.p.c., sebbene la TI in citazione avesse genericamente richiesto l'applicazione di una penale.
Co Anche tale tesi non ha fondamento, in quanto la aveva chiesto in citazione l'inibitoria con l'applicazione di una penale per ogni violazione successivamente accertata, in tanto sostanziandosi il contenuto della sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c. secondo cui “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Infine, va rigettata anche la critica alla sentenza impugnata che condanna la Co al pagamento delle spese di lite senza considerare che la era stata Pt_1
maggiormente soccombente rispetto alla avendo il Tribunale accolto solo una Pt_1
domanda su quattro tra quelle da quest'ultima proposte, sicché - a dire dell'appellante- andava disposta quanto meno la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
La tesi non ha fondamento, in quanto la determinazione della soccombenza di una parte processuale al fine del pagamento delle spese di lite non è determinata dal numero di domande accolte o respinte di questa parte, bastando anche solo l'accoglimento di una sola domanda da essa proposta (in assenza di domande proposte dal soccombente, potendo, in tal caso, operare il criterio della reciproca soccombenza, e dunque, la compensazione delle spese) per accollare alla parte convenuta le spese di lite (cfr. sul punto, Cass. s.u. 32061/2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
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presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
III. In definitiva, per i motivi sopra detti, l'appello principale proposto dalla va accolto parzialmente, con conseguente riforma della sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui addebita all'appellante la condotta di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., inibendole, a pena del pagamento di una sanzione pecuniaria di 15.000,00 € per ciascuna condotta illegittima successiva, di ripetere per il futuro condotte simili ed ordinando la pubblicazione della sentenza su quotidiani di rilievo nazionale.
Co IV. Va, invece, rigettato in quanto infondato l'appello incidentale della
IV.1. Infondato è il primo motivo col quale la società critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, appiattendosi sulle risultanze della ctu espletata, aveva escluso l'addebito di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. di concorrenza sleale Co da parte della per imitazione servile dei macchinari della ovvero condotte Pt_1
idonee a creare confusione con i prodotti o l'attività della concorrente.
Nello specifico, la TI si duole del fatto che il primo Giudice, ed ancor prima il
Ctu, abbiano mal compreso che, nel caso in esame, non si discuteva dell'imitazione servile di macchinari per la denocciolatura della frutta in generale, rispetto ai quali il
Ctu aveva effettuato la comparazione, ma di macchinari per denocciolare le pesche, sicché con riguardo alle peculiarità di tale frutto, il rischio di confondibilità da parte di operatori del settore era molto alto.
A giudizio della Corte, va, in via preliminare, fatta chiarezza sul tipo di tutela Co azionata in primo grado da Essa si duole della sola “imitazione servile” dei propri macchinari per la denocciolatura delle pesche da parte di invocando la tutela di Pt_1
cui all'art. 2598, co. 1, n. 1, del c.c. secondo cui “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compi atti di concorrenza sleale chiunque: 1) …imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente”.
Ne consegue che risultano irrilevanti, ai fini della decisione, le deduzioni in fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che elencano, dalla pag. 1 Co alla pag. 8, i brevetti utilizzati o acquistati da sui macchinari per la denocciolatura
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delle pesche (relativi, a titolo esemplificativo, all'orientamento discontinuo, cioè alle rotelle, delle pesche su denocciolatrice non a coltelli oppure ad orientamento continuo delle pesche su denocciolatrice a coltelli), non avendo tale società inteso azionare - come peraltro da essa stessa chiarito alla pag. 18 della comparsa di costituzione in appello (riportando dichiarazioni rese dai propri difensori nell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado) - una tutela dei diritti di brevetto.
Co
Sicché la tutela chiesta dalla deve ritenersi limitata alla sola imitazione servile dei propri macchinari, ritenendo che anche le specificità dei suoi macchinari, oggetto – a suo dire – di imitazione servile da parte di (cioè l'alimentazione con Pt_1
rulli biconici, il tappeto convogliatore con le maglie speciali, orientamento dei frutti e leverismi e tipologia di denocciolatura), si riferiscano solo alla loro forma esteriore con un rischio concreto di confondibilità dei macchinari.
A tal riguardo, va, infatti, chiarito che «l'imitazione servile consiste nella pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione, intendendosi per forma esteriore l'apparenza individuante il bene imitato. Va rimarcato, peraltro, che: i) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l'imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti. Il divieto cessa infatti di operare in rapporto alle cd. forme funzionali, che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e delle quali è inevitabile l'esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l'utilità che esse presentano;
ii) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. È noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore
è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme;
iii) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante;
iv) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento (ovvero rilevante). Cioè in riferimento a quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, stabilendo di volta in volta, anche ai fini del preuso, se i prodotti offerti
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siano destinati a soddisfare le stesse esigenze di mercato riferite alla medesima clientela…. ; v) l'imitazione della forma di un prodotto altrui, come pure di altre caratteristiche distintive dello stesso, non necessariamente integra anche altri illeciti concorrenziali, ed in particolare, le diverse fattispecie di appropriazione di pregi e di scorrettezza professionale;
vi) l'individuazione, infine, delle fattispecie rientranti nella categoria dell'imitazione servile è completata dalla clausola generale che apre ad ipotesi atipiche;
apre, cioè, ad ogni atto idoneo «a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Tali contegni, pur non inerendo ai segni distintivi ed alla forma esteriore, sono comunque idonei ad ingenerare confusione attraverso la presentazione dei propri prodotti, la redazione di cataloghi, di listini strutturati in maniera tale da attirare l'attenzione del cliente utilizzando tecniche subdole ed ingannevoli. Anche l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa da quelli di un concorrente configura un'ipotesi inquadrabile nella disciplina della concorrenza sleale sotto il profilo dell'imitazione servile» (così, Cass.
948/2023) (ndr: sottolineatura dell'estensore).
Quanto al primo aspetto, va detto - a giudizio della Corte - che il Tribunale, anche mediante il riferimento alla ctu espletata, ha ampiamente motivato sul fatto che le riscontrate similitudini tra i macchinari (modelli K7/2000, K7198, K8-13 e Pt_1
K8-16) e quelli di TI (modelli 300A, 320APA e 320 APA E) non si risolvevano in imitazioni pedisseque e che “1) rappresentano, in primo luogo, mere similitudini e non imitazioni pedisseque;
2) afferiscono ad elementi delle macchine dell'attrice in ogni caso privi del carattere di novità e capacità distintiva, in quanto riscontrabili in tante altre macchine per la lavorazione della frutta presenti sul mercato;
3) sono dovute alle caratteristiche funzionali delle macchine, ossia legate alle peculiari fasi del processo di denocciolatura della frutta”. A tal riguardo, infatti, il Ctu aveva specificato che tali macchinari “tenuto conto delle specifiche fasi di processo necessarie per la denocciolatura, assumono dal punto di vista del design industriale una configurazione standard, dettata dalle varie fasi di lavorazione. Nella forma sono assimilabili ad una una “L” o “T” rovesciata, in quanto c'è la presenza di un nastro longitudinale e di colonne con testate di denocciolatura o punzonatura che intersecano in modo perpendicolare il nastro”.
E per quanto riguardava, poi, la forma o l'aspetto esteriore dei singoli elementi
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dei macchinari TI, oggetto della contestata imitazione servile, cioè i rulli biconici dell'alimentatore/separatore dei frutti, il tappeto convogliatore e le maglie di catena speciali, il disegno dei coltelli denocciolatori, il Ctu ha specificato che sussistevano
“differenze di tipo estetico nonché differenze dimensionali e di forma dei carteraggi e lamierati esterni;
- differenze cromatografiche del tappeto e di alcuni particolari;
- dimensionali, allocative e di forma dei quadri elettrici e di alcuni accessori;
- forma, dimensioni del telaio di sostegno e tubolari” (cfr. pag. 38, 39 e 40 della Ctu ove visivamente si notano le differenze estetiche indicate dal tecnico), concludendo nel senso che le macchine realizzate dalla sono esteticamente distinguibili da quelle Pt_1
prodotte dalla . CP_1
Né può ritenersi fondata - a giudizio della Corte – la critica di TI, secondo cui il
Ctu ed il Tribunale, che ne aveva recepito la relazione tecnica, avevano messo a raffronto macchinari di aziende dedite alla lavorazione di frutti diversi dalla pesca, senza confrontarsi, invece, con macchinari di aziende che si dedicavano soltanto alla Per denocciolatura delle pesche, quali la e LI e la denocciolatrice APA-100. Difatti, Co come evidenziato dai consulenti tecnici di parte della le uniche aziende leader del settore della denocciolatura delle pesche erano soltanto tre, cioè la la Pt_1 [...]
e la Atlas, e soltanto le prime due si dedicavano alla denocciolatura CP_1
mediante taglio a coltello e non tramite torsione del frutto, sicché il raffronto non poteva che essere operato tra i macchinari delle due aziende in lite. Rispetto a questi ultimi il ctu e poi il Tribunale correttamente hanno evidenziato similitudini dei rispettivi macchinari, ma non imitazioni servili, sia nel complesso che in relazione ai singoli elementi del macchinario. Di seguito si raffrontano rispettivamente i modelli
MI (K7 98 e K7 2000) e TI (modello 300A), i modelli MI K8-13 e TI 320 APA, nonché i modelli MI K8- 2016 e TI modello 320 APA E: si rinvengono elementi di similitudine derivanti dalla forma che è funzionale al tipo di lavorazione, ma non un'imitazione servile.
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Q
Quanto, poi, all'aspetto della confusione tra tali macchinari in relazione al tipo di pubblico specialistico che era destinato a raffrontare i macchinari, evidentemente, ma non esclusivamente per il loro acquisto, l'esame delle sopraindicate testimonianze, rese da esperti del settore, ha messo in evidenza che essi erano Co risusciti distinguere i macchinari della (riprodotti nel video censurato) anche senza che fosse riportato in sovraimpressione a quale casa produttrice appartenessero. Il che esclude qualsiasi ipotesi di confondibilità tra prodotti.
Per tutto quanto sopra detto, il primo motivo dell'appello incidentale va rigettato.
Co IV.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello incidentale con cui la critica la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza delle condotte di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. secondo cui compie atto di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
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Il primo Giudice aveva escluso la sussistenza di tale fattispecie ritenendo che l'attrice non aveva allegato, né tanto meno provato, il ricorrere di ipotesi differenti da quella dell'imitazione servile dei propri macchinari.
La TI sostiene invece di avere dato ampia prova delle evoluzioni tecniche delle proprie macchine e della pedissequa riproduzione delle relative caratteristiche da parte di integrando tale condotta una concorrenza parassitaria (consistente Pt_1
nell'approfittamento dell'iniziativa e dell'organizzazione dell'attrice al fine di accaparrarsi un mercato, ovvero una parte di esso, approfittando dei minori costi da destinare alla ricerca ed allo sviluppo).
A giudizio della Corte, tuttavia, l'ipotesi prospettata risulta talmente generica ed evanescente, ed in ogni caso, non risulta supportata da nessun elemento di prova neppure con riguardo alla potenzialità lesiva di tali altre ipotetiche condotte.
Sicché anche tale motivo dell'appello incidentale va rigettato.
Co IV.3. Il terzo motivo del gravame incidentale - con cui la si duole del rigetto della sua domanda di risarcimento del danno, poiché essa, secondo il Tribunale “non allega con precisione i fatti costitutivi dai quali ricavare l'esistenza del danno, né fa riferimento a dati contabili o di bilancio relativi a diminuzione di vendite e/o perdite di utili che possano causalmente ricondursi all'illecito concorrenziale subito, né, infine produce in giudizio idonea documentazione probatoria” - deve ritenersi assorbito dall'accertata esclusione di qualsiasi condotta di concorrenza sleale in capo alla Pt_1
In ogni caso, esso è anche infondato per l'assenza di prova di qualsiasi danno ad essa cagionato dalla anche sotto forma di mancato guadagno . Pt_1
Essa, infatti, sostiene che il Tribunale abbia omesso di considerare che la prova del danno era già stata data tramite i testi ammessi, dalle cui dichiarazioni era emersa
- a suo dire - la perdita della commesse di 4 macchinari, che, per effetto degli atti di concorrenza sleale per denigrazione posti in essere da le avevano procurato un Pt_1
danno consistente nell'accaparramento di tale fornitura da parte di nonché la Pt_1
perdita della commessa del cliente cileno che aveva disdetto le proprie opzioni di acquisto di macchinari TI a seguito di un colloquio con il socio della Pt_1 Per_1
.
[...]
Orbene, a giudizio della Corte, anche su tale punto la sentenza impugnata
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risulta ben motivata e va confermata.
Infatti, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è dato evincere che le Co commesse di macchinari di cui parlava la (quella di Consigliere e quella del cliente cileno), che essa non era riuscita ad avere, erano invece state assegnate alla né Pt_1
vi è evidenza documentale di tale assegnazione alla ditta concorrente.
Del resto, anche i fatti articolati nel capitolo di prova n. 6, attinenti all'assegnazione della commessa australiana di un macchinario alla - non Pt_1
ammesso dal Tribunale in quanto irrilevante - dovevano essere provati per via documentale, mentre nella seconda memoria ex art. 183, comma vi, c.p.c., erano stati Co prodotti solo documenti da cui si evinceva che la aveva perso la commessa, non anche che essa era stata assegnata ad Pt_1
V. In conclusione, l'appello principale va accolto, e, rigettato l'appello incidentale, va riformata la sentenza di primo grado con l'integrale rigetto delle domande proposte dalla Parte_6
[... In base al principio della soccombenza, la va condannata a Controparte_1
rifondere alla le spese del doppio grado, che si liquidano, sulla base dei Parte_1
parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia
55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminabile compreso tra
52.000,01 € e 260.000,00 €, nei seguenti importi:
- per il primo grado del giudizio, in complessivi 15.870,00 €, di cui 13.800,00 € per compenso (2.500,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva,
5.600,00 € per la fase di trattazione/istruzione, e 4.200,00 € per la fase decisoria) e
2.070,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% con attribuzione agli avv. Scala
e per dichiarazione di anticipo fattane;
Pt_2
- per il secondo grado di giudizio in complessivi 14.576,00 €, di cui 11.300,00 € per compenso (2.600,00 € per la fase di studio, 1.700,00 € per la fase introduttiva,
2.500,00 € per la fase di trattazione/istruzione, e 4.500,00 € per la fase decisoria),
1.695,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% e 1.581,00 e per spese vive
(c.u. e bollo), con attribuzione ai soli avv. e per dichiarazione di Pt_2 Parte_3
anticipo fattane.
- a carico di restano anche le spese della ctu disposta in primo Controparte_1
grado.
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VII. Segue, infine, a carico dell'appellante incidentale, la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 10144/2022, pubblicata il 15 novembre 2022, proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, così Controparte_1
provvede:
A) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dalla nei Controparte_1
confronti della Parte_1
B) condanna la a rifondere alla le spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado, che si liquidano: per il primo grado, nell'importo di 15.870,00 €, di cui
13.800,00 € per compenso e 2.070,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% con attribuzione ai soli avv. e per dichiarazione di anticipo fattane;
Pt_2 Parte_3
per il secondo grado, nell'importo di 14.576,00 €, di cui 11.300,00 € per compenso,
1.695,00 € per spese generali di rappresentanza al 15% e 1.581,00 e per spese vive
(c.u. e bollo), con attribuzione ai soli avv. e per dichiarazione di Pt_2 Parte_3
anticipo fattane;
C) a carico della sola restano anche le spese della ctu Controparte_1
disposta in primo grado;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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(Giuseppa D'INVERNO)
(Caterina MOLFINO)
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