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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7132 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
RI PA
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Lucci
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 4352/2021 1 “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 793/2021 emessa dal Tribunale di Cassino: a) Accertare e dichiarare l'inadempimento del CP_1
convenuto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno da mancato guadagno in favore della ditta individuale Controparte_2
per come richiesto nell'atto di citazione di primo grado, ovvero per il diverso importo che, anche in via equitativa, si riterrà di giustizia;
b) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t; - per Parte_3
l'effetto confermare la Sentenza n. 792/2021 emessa, in data 27.05.2021, dal Tribunale di Cassino, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Napolano. - con vittoria di spese
e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1.Con atto di citazione , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_2
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino il
[...] [...]
per ottenere l'accertamento dell'inadempimento da parte Controparte_1
dell'ente del contratto di appalto stipulato il 17.05.2004 e la conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni da mancato guadagno in conseguenza subiti, quantificati in € 63.020,24, importo parametrato sui ricavi medi che l'impresa individuale avrebbe conseguito se il servizio non fosse stato sospeso dall'ente, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex lege maturati a decorrere dalla sospensione del servizio.
r.g. n. 4352/2021 2 Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande attoree ed eccepiva la nullità della clausola di cui all'art. 5 relativa al corrispettivo contenuta nel contratto di appalto.
Con sentenza n. 793/2021, pubblicata il 27.05.2021, il Tribunale rigettava la domanda spiegata da parte attrice e condannava Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente convenuto.
2. Avverso la sentenza, notificata in data 8.06.2021, ha interposto tempestivo appello il articolando i seguenti motivi e rassegnando le conclusioni Pt_1
riportate in epigrafe.
Con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nullo il contratto stipulato inter partes il 17.06.2004, quanto meno con riferimento all'art. 5 relativo alla determinazione dei compensi spettanti all'appaltatore.
A suffragio, ha allegato che:
1. l'art. 5 prevede un corrispettivo in forma fissa, non già “a percentuale” sugli importi delle infrazioni accertate, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale;
2. la declaratoria si fonda sulla sentenza n.
10620/2010 della Corte di cassazione penale, pronuncia inconferente, isolata e successiva alla perfezione del contratto di appalto e, dunque, all'insorgere della controversia;
3. l'art. 61 comma 1 L. n. 120/2010, che ha previsto, per la prima volta, l'obbligo del “costo fisso” per l'affidamento dei servizi di autovelox non si applica retroattivamente;
4. neppure il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 può trovare applicazione ratione temporis alla fattispecie in esame.
Con il secondo motivo si duole della ritenuta mancata prova del lucro cessante, rilevato che il Tribunale non abbia fatto buon governo della comune logica e delle massime di esperienza né valorizzato, anche in via presuntiva, gli elementi allegati e provati da parte attrice, quali gli importi ingiunti ai trasgressori delle norme del Codice della Strada all'esito delle rilevazioni effettuate e della somma introitata dall'appaltatore per i servizi espletati.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
1. può ritenersi con certezza o con elevato grado di probabilità che l'impresa appaltatrice avrebbe conseguito dei compensi se il non avesse sospeso il servizio nel mese di settembre CP_1
2005 e, dunque, se essa avesse continuato ad erogare i servizi pattuiti sino alla r.g. n. 4352/2021 3 naturale scadenza del contratto fissata nel mese di giugno del 2006; 2. sulla base dell'importo complessivo di € 21.486,50, percepito dall'appaltatore in esito a n.
50 rilevazioni, è possibile quantificare in € 429,72 il ricavo medio per ciascun servizio;
3. moltiplicando, dunque, € 429,72 per il numero delle rilevazioni, pari a n. 142, che sarebbero state effettuate sino alla scadenza del contratto, si stima in € 61.020,24 il lucro cessante;
4. in ultimo, è possibile ragionevolmente statuire che l'Amministrazione abbia incassato almeno il 50% delle dichiarate n. 201 iscrizioni a ruolo per ciascuna delle quali l'impresa avrebbe dovuto percepire l'importo di € 20,00 oltre IVA ai sensi dell'art. 5 del contratto.
Si costituiva in giudizio il appellato, il quale instava per CP_1
l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello.
3. L'appello è fondato e deve essere, dunque, accolto.
È pacifico che le parti abbiano stipulato in data 17.6.2004 un contratto di appalto versato in atti avente ad oggetto la fornitura agli organi di polizia municipale del Comune appellato dell'apparecchiatura e dell'assistenza tecnico-amministrativa relativa al servizio di controllo elettronico della velocità degli utenti delle strade comunali (c.d. autovelox). Il contratto aveva una durata di due anni sino al 17.06.2006.
Tra le altre, la clausola di cui all'art. 5, rubricato “condizioni di pagamento”, stabiliva che “per il noleggio dell'apparecchiatura, per i materiali ed i servizi sopra esposti l' pagherà come segue: a) Euro 20,00 + Iva, per i verbali CP_3
prodotti ed incassati dall' con un importo superiore ad euro 105,00; b) CP_3
Inoltre euro 13,00 + Iva, come rimborso forfettario di tutto il lavoro e delle spese per tutti i verbali ed i ruoli notificati;
c) L'A.C. pagherà la produzione effettuata come in a) e b) senza anticipo di spesa dopo che avrà incassato almeno pari importo di quanto dovuto alla ditta …..”
La clausola è valida per quanto si dirà nel prosieguo.
Segnatamente, la Corte di cassazione nella sentenza n. 37804/2022, pronunciandosi su una fattispecie contrattuale analoga a quella in esame, ha statuito che non può reputarsi che un contratto di appalto che rechi una siffatta clausola di determinazione del corrispettivo sia nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per violazione di norma imperativa.
r.g. n. 4352/2021 4 Per un verso, la nullità non può derivare dall'asserita violazione dell'art. 208 del
Codice della strada anzitutto perché essa non potrebbe integrare l'assoluta impossibilità materiale e giuridica dell'oggetto contrattuale;
né può argomentarsi che le modalità di calcolo del corrispettivo del servizio siano in contrasto con il menzionato art. 208, il quale impone degli obblighi di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.
Infatti, che il contratto in questione indicasse un parametro per la determinazione del corrispettivo, rappresentato da una somma fissa per ogni violazione accertata, non significa che le entrate fossero in concreto decurtate di tale corrispettivo, venendo in rilievo solo una modalità contabile di accertamento dello stesso.
Peraltro, non si ravvisa alcuna norma, applicabile ratione temporis, che obbligasse la PA ad ancorare il corrispettivo dell'appalto pubblico al costo gravante sull'appaltatore per fornire il bene o il servizio richiestogli;
in generale, i costi che le imprese partecipanti alla gara sostengono restano nell'ambito dell'economia interna di ogni singola impresa.
Va, altresì, osservato che la possibilità di collegare il corrispettivo del noleggio delle attrezzature per le rilevazioni delle infrazioni stradali alle violazioni effettivamente accertate è venuta meno con la L. n. 120 del 2010, art. 61, ma trattasi di norma ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame.
La norma contiene, dunque, un riferimento ad un canone predeterminato ed indipendente dall'ammontare delle violazioni accertate. Ma è proprio il sopravvenire di un limite legislativo alla determinazione dell'oggetto contrattuale che consente di inferire che, in precedenza, tale limite non era vigente.
Non è neppure ravvisabile alcun danno patrimoniale per l'ente pubblico appaltante, atteso che la subordinazione del corrispettivo, non solo all'accertamento della violazione, ma anche all'effettiva riscossione della sanzione pecuniaria, impedisce alla PA di sostenere oneri imprevisti all'atto dell'aggiudicazione della gara;
tale corrispettivo dell'appalto pubblico, proprio perché limitato ad un'aliquota dell'effettivo incasso, non potrebbe, dunque, mai essere fonte di spese o oneri eccessivi o imprevedibili per l'appaltante.
In ultimo, la Corte di cassazione ha ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza Cass. Pen. n. 10620/10 sui cui principi di diritto si fonda la declaratoria r.g. n. 4352/2021 5 di nullità dell'art. 5 del contratto di appalto in esame contenuta nella motivazione della sentenza impugnata.
Tale pronuncia ha ritenuto integrato il delitto d'abuso di ufficio nella
“condotta degli organi comunali che predispongono una gara d'appalto per il noleggio di strumenti per la rilevazione della velocità dei veicoli (cosiddetto
"autovelox"), determinandone il valore con riferimento ad una percentuale degli incassi previsti per le future infrazioni piuttosto che al costo, agevolmente individuabile, per
l'installazione, la manutenzione e ogni altro servizio accessorio relativo all'utilizzo delle suddette apparecchiature", poiché riferita all'ipotesi in cui l'ente delegava al privato l'accertamento delle infrazioni.
Nel caso di specie, invece, l'attività accertativa veniva comunque svolta dagli agenti di polizia municipale, i quali ultimi si servivano delle attrezzature oggetto di noleggio.
4. Si impone, allora, lo scrutinio della domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, ex art. 1671 c.c., respinta nella sentenza impugnata per difetto di prova e riproposta dall'appaltatore.
Preliminarmente, fatto pacifico è la sospensione del servizio da parte dell'Amministrazione nel mese di settembre del 2005 e, quindi, nove mesi prima della naturale scadenza del contratto, fissata nel mese di giugno del 2006.
Secondariamente, a corredo della domanda risarcitoria, l'appellante ha allegato i seguenti dati ai fini della quantificazione del lucro cessante: 1. € 429,72 quale ricavo medio percepito per ciascun servizio;
2. n. 142 le rilevazioni che sarebbero state effettuate se l'amministrazione non avesse sospeso il servizio.
L'appaltatore, dunque, ha stimato in € 61.020,24 il lucro cessante pari al prodotto tra il ricavo medio per ciascun servizio per il numero delle rilevazioni che sarebbero state effettuate se il servizio non fosse stato sospeso.
L'ente, di contro, ha dedotto che la Polizia Municipale, servendosi della strumentazione noleggiata, ha effettuato un'attività di controllo della velocità dei veicoli dal 20.06.2004 sino al mese di settembre del 2005, esponendo i seguenti dati:
1.nel mese di giugno 2004 sono stati elevati n. 66 verbali, nel mese di luglio 2004 n. 96 e nel mese di agosto 2004 n. 341; 2. il numero dei verbali elevati da giugno a dicembre del 2004 è pari a n. 709; 3. nei primi sette mesi del
2005 sono stati elevati, invece, n. 232 verbali.
r.g. n. 4352/2021 6 Sostanzialmente, l'appellato ha evidenziato la riduzione progressiva del numero dei verbali elevati all'esito delle rilevazioni effettuate da ricollegarsi al venir meno dell'“effetto sorpresa”, anche in ragione della circostanza che il sistema di rilevazione veniva collocato sempre nella medesima posizione.
Ciò posto, questa Corte ritiene che l'appaltatore abbia dato prova del mancato guadagno, avendo comprovato i dati sovraesposti, quali il ricavo complessivo conseguito, il ricavo medio ed il numero delle rilevazioni non effettuate, peraltro non contestati dall'Amministrazione.
Come è noto, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (In questi termini, Cassazione civile sez. II, 22/07/2025 n.20626, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29486 del
15/11/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011).
Nel contempo, con specifico riferimento al mancato guadagno dell'appaltatore, ex art. 1671 c.c., è ammesso il ricorso al criterio equitativo allorché sia difficile dimostrare specificamente l'entità del mancato guadagno (con riferimento al mancato guadagno quale voce dell'indennizzo spettante all'appaltatore a causa del recesso unilaterale del committente ex art. 1671 c.c., v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30494 del 26/11/2024;
Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 15304 del
17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 28402 del
28/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966; quanto alla prova presuntiva ai fini della quantificazione del lucro cessante dell'appaltatore escluso, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 3457 del r.g. n. 4352/2021 7 22/04/2025; Sez. VI, Sentenza n. 6997 del 06/08/2024; Sez. V, Sentenza n. 5803 del
23/08/2019).
Nel caso di specie questa Corte ritiene tuttavia opportuno procedere ad una stima equitativa, ex art. 1226 c.c., del lucro cessante, stante l'impossibilità di quantificare con certezza l'entità del mancato guadagno.
In particolare, sulla base di una valutazione probabilistica può ritenersi che l'appaltatore avrebbe realizzato un guadagno di sorta se avesse erogato i servizi pattuiti sino alla data di scadenza del contratto e che il relativo mancato conseguimento debba addebitarsi alla sospensione del servizio disposta dall'Amministrazione nel mese di settembre del 2005.
Non può, difatti, ragionevolmente escludersi secondo l' id quod plerumque accidit che sarebbero stati elevati verbali di contestazione del superamento dei limiti di velocità, ex art. 142 del Codice della strada, se gli autovelox noleggiati fossero stati installati sino alla naturale scadenza del contratto.
In relazione, poi, al quantum, si ritiene che esso debba essere parametrato al n. 8 (minimo) di servizi mensili previsti nell'art. 6 del contratto di appalto, nonché al numero di mesi (9) decorrenti dalla sospensione del servizio alla naturale scadenza del contratto per un totale di n. 72 rilevazioni.
Più nel dettaglio, questa Corte quantifica in € 10.313,28 il danno da lucro cessante. Tale importo è ottenuto all'esito della proporzione tra la somma complessiva di € 21.486,50 pacificamente percepita dall'appaltatore all'esito di n. 50 rilevazioni e l'importo - da quantificare - che sarebbe stato presumibilmente conseguito dal in conseguenza delle n.72 rilevazioni Pt_1
non effettuate a causa della sospensione del servizio (21.486:50=X:72).
Il tutto ridotto di 1/3, considerata la contrazione grosso modo del 30% del numero dei verbali elevati nel primo semestre del 2005 rispetto agli ultimi sei mesi del 2004 allegata dall'Amministrazione e non contestata dall'appaltatore.
Alla luce di quanto precede, si impone la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, ex art. 1671 c.c., quantificato in € 18.615,03, importo già comprensivo di rivalutazione ed interessi compensativi a decorrere dalla sospensione del servizio (sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quale debito di valore v. Cassazione civile sez. II, 13/10/2025,
r.g. n. 4352/2021 8 n.27279) oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
La reciproca soccombenza, prevalente per l'ente locale, giustifica per entrambi i gradi di giudizio la compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo, con condanna del a rifondere Controparte_1
all'appellante i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il primo grado e sulla base del DM 55/2014 come modif. dal
DM 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di € 18.615,03, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2. Dichiara compensate nei limiti di un terzo tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna il Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante dei restanti due terzi,
[...]
che liquida per il primo grado in € 524,00 per esborsi e in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 536,00 per esborsi e in € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4352/2021 9 La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 4352/2021 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
RI PA
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Lucci
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 4352/2021 1 “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 793/2021 emessa dal Tribunale di Cassino: a) Accertare e dichiarare l'inadempimento del CP_1
convenuto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno da mancato guadagno in favore della ditta individuale Controparte_2
per come richiesto nell'atto di citazione di primo grado, ovvero per il diverso importo che, anche in via equitativa, si riterrà di giustizia;
b) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t; - per Parte_3
l'effetto confermare la Sentenza n. 792/2021 emessa, in data 27.05.2021, dal Tribunale di Cassino, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Napolano. - con vittoria di spese
e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1.Con atto di citazione , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_2
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino il
[...] [...]
per ottenere l'accertamento dell'inadempimento da parte Controparte_1
dell'ente del contratto di appalto stipulato il 17.05.2004 e la conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni da mancato guadagno in conseguenza subiti, quantificati in € 63.020,24, importo parametrato sui ricavi medi che l'impresa individuale avrebbe conseguito se il servizio non fosse stato sospeso dall'ente, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex lege maturati a decorrere dalla sospensione del servizio.
r.g. n. 4352/2021 2 Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande attoree ed eccepiva la nullità della clausola di cui all'art. 5 relativa al corrispettivo contenuta nel contratto di appalto.
Con sentenza n. 793/2021, pubblicata il 27.05.2021, il Tribunale rigettava la domanda spiegata da parte attrice e condannava Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente convenuto.
2. Avverso la sentenza, notificata in data 8.06.2021, ha interposto tempestivo appello il articolando i seguenti motivi e rassegnando le conclusioni Pt_1
riportate in epigrafe.
Con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nullo il contratto stipulato inter partes il 17.06.2004, quanto meno con riferimento all'art. 5 relativo alla determinazione dei compensi spettanti all'appaltatore.
A suffragio, ha allegato che:
1. l'art. 5 prevede un corrispettivo in forma fissa, non già “a percentuale” sugli importi delle infrazioni accertate, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale;
2. la declaratoria si fonda sulla sentenza n.
10620/2010 della Corte di cassazione penale, pronuncia inconferente, isolata e successiva alla perfezione del contratto di appalto e, dunque, all'insorgere della controversia;
3. l'art. 61 comma 1 L. n. 120/2010, che ha previsto, per la prima volta, l'obbligo del “costo fisso” per l'affidamento dei servizi di autovelox non si applica retroattivamente;
4. neppure il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 può trovare applicazione ratione temporis alla fattispecie in esame.
Con il secondo motivo si duole della ritenuta mancata prova del lucro cessante, rilevato che il Tribunale non abbia fatto buon governo della comune logica e delle massime di esperienza né valorizzato, anche in via presuntiva, gli elementi allegati e provati da parte attrice, quali gli importi ingiunti ai trasgressori delle norme del Codice della Strada all'esito delle rilevazioni effettuate e della somma introitata dall'appaltatore per i servizi espletati.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
1. può ritenersi con certezza o con elevato grado di probabilità che l'impresa appaltatrice avrebbe conseguito dei compensi se il non avesse sospeso il servizio nel mese di settembre CP_1
2005 e, dunque, se essa avesse continuato ad erogare i servizi pattuiti sino alla r.g. n. 4352/2021 3 naturale scadenza del contratto fissata nel mese di giugno del 2006; 2. sulla base dell'importo complessivo di € 21.486,50, percepito dall'appaltatore in esito a n.
50 rilevazioni, è possibile quantificare in € 429,72 il ricavo medio per ciascun servizio;
3. moltiplicando, dunque, € 429,72 per il numero delle rilevazioni, pari a n. 142, che sarebbero state effettuate sino alla scadenza del contratto, si stima in € 61.020,24 il lucro cessante;
4. in ultimo, è possibile ragionevolmente statuire che l'Amministrazione abbia incassato almeno il 50% delle dichiarate n. 201 iscrizioni a ruolo per ciascuna delle quali l'impresa avrebbe dovuto percepire l'importo di € 20,00 oltre IVA ai sensi dell'art. 5 del contratto.
Si costituiva in giudizio il appellato, il quale instava per CP_1
l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello.
3. L'appello è fondato e deve essere, dunque, accolto.
È pacifico che le parti abbiano stipulato in data 17.6.2004 un contratto di appalto versato in atti avente ad oggetto la fornitura agli organi di polizia municipale del Comune appellato dell'apparecchiatura e dell'assistenza tecnico-amministrativa relativa al servizio di controllo elettronico della velocità degli utenti delle strade comunali (c.d. autovelox). Il contratto aveva una durata di due anni sino al 17.06.2006.
Tra le altre, la clausola di cui all'art. 5, rubricato “condizioni di pagamento”, stabiliva che “per il noleggio dell'apparecchiatura, per i materiali ed i servizi sopra esposti l' pagherà come segue: a) Euro 20,00 + Iva, per i verbali CP_3
prodotti ed incassati dall' con un importo superiore ad euro 105,00; b) CP_3
Inoltre euro 13,00 + Iva, come rimborso forfettario di tutto il lavoro e delle spese per tutti i verbali ed i ruoli notificati;
c) L'A.C. pagherà la produzione effettuata come in a) e b) senza anticipo di spesa dopo che avrà incassato almeno pari importo di quanto dovuto alla ditta …..”
La clausola è valida per quanto si dirà nel prosieguo.
Segnatamente, la Corte di cassazione nella sentenza n. 37804/2022, pronunciandosi su una fattispecie contrattuale analoga a quella in esame, ha statuito che non può reputarsi che un contratto di appalto che rechi una siffatta clausola di determinazione del corrispettivo sia nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per violazione di norma imperativa.
r.g. n. 4352/2021 4 Per un verso, la nullità non può derivare dall'asserita violazione dell'art. 208 del
Codice della strada anzitutto perché essa non potrebbe integrare l'assoluta impossibilità materiale e giuridica dell'oggetto contrattuale;
né può argomentarsi che le modalità di calcolo del corrispettivo del servizio siano in contrasto con il menzionato art. 208, il quale impone degli obblighi di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.
Infatti, che il contratto in questione indicasse un parametro per la determinazione del corrispettivo, rappresentato da una somma fissa per ogni violazione accertata, non significa che le entrate fossero in concreto decurtate di tale corrispettivo, venendo in rilievo solo una modalità contabile di accertamento dello stesso.
Peraltro, non si ravvisa alcuna norma, applicabile ratione temporis, che obbligasse la PA ad ancorare il corrispettivo dell'appalto pubblico al costo gravante sull'appaltatore per fornire il bene o il servizio richiestogli;
in generale, i costi che le imprese partecipanti alla gara sostengono restano nell'ambito dell'economia interna di ogni singola impresa.
Va, altresì, osservato che la possibilità di collegare il corrispettivo del noleggio delle attrezzature per le rilevazioni delle infrazioni stradali alle violazioni effettivamente accertate è venuta meno con la L. n. 120 del 2010, art. 61, ma trattasi di norma ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame.
La norma contiene, dunque, un riferimento ad un canone predeterminato ed indipendente dall'ammontare delle violazioni accertate. Ma è proprio il sopravvenire di un limite legislativo alla determinazione dell'oggetto contrattuale che consente di inferire che, in precedenza, tale limite non era vigente.
Non è neppure ravvisabile alcun danno patrimoniale per l'ente pubblico appaltante, atteso che la subordinazione del corrispettivo, non solo all'accertamento della violazione, ma anche all'effettiva riscossione della sanzione pecuniaria, impedisce alla PA di sostenere oneri imprevisti all'atto dell'aggiudicazione della gara;
tale corrispettivo dell'appalto pubblico, proprio perché limitato ad un'aliquota dell'effettivo incasso, non potrebbe, dunque, mai essere fonte di spese o oneri eccessivi o imprevedibili per l'appaltante.
In ultimo, la Corte di cassazione ha ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza Cass. Pen. n. 10620/10 sui cui principi di diritto si fonda la declaratoria r.g. n. 4352/2021 5 di nullità dell'art. 5 del contratto di appalto in esame contenuta nella motivazione della sentenza impugnata.
Tale pronuncia ha ritenuto integrato il delitto d'abuso di ufficio nella
“condotta degli organi comunali che predispongono una gara d'appalto per il noleggio di strumenti per la rilevazione della velocità dei veicoli (cosiddetto
"autovelox"), determinandone il valore con riferimento ad una percentuale degli incassi previsti per le future infrazioni piuttosto che al costo, agevolmente individuabile, per
l'installazione, la manutenzione e ogni altro servizio accessorio relativo all'utilizzo delle suddette apparecchiature", poiché riferita all'ipotesi in cui l'ente delegava al privato l'accertamento delle infrazioni.
Nel caso di specie, invece, l'attività accertativa veniva comunque svolta dagli agenti di polizia municipale, i quali ultimi si servivano delle attrezzature oggetto di noleggio.
4. Si impone, allora, lo scrutinio della domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, ex art. 1671 c.c., respinta nella sentenza impugnata per difetto di prova e riproposta dall'appaltatore.
Preliminarmente, fatto pacifico è la sospensione del servizio da parte dell'Amministrazione nel mese di settembre del 2005 e, quindi, nove mesi prima della naturale scadenza del contratto, fissata nel mese di giugno del 2006.
Secondariamente, a corredo della domanda risarcitoria, l'appellante ha allegato i seguenti dati ai fini della quantificazione del lucro cessante: 1. € 429,72 quale ricavo medio percepito per ciascun servizio;
2. n. 142 le rilevazioni che sarebbero state effettuate se l'amministrazione non avesse sospeso il servizio.
L'appaltatore, dunque, ha stimato in € 61.020,24 il lucro cessante pari al prodotto tra il ricavo medio per ciascun servizio per il numero delle rilevazioni che sarebbero state effettuate se il servizio non fosse stato sospeso.
L'ente, di contro, ha dedotto che la Polizia Municipale, servendosi della strumentazione noleggiata, ha effettuato un'attività di controllo della velocità dei veicoli dal 20.06.2004 sino al mese di settembre del 2005, esponendo i seguenti dati:
1.nel mese di giugno 2004 sono stati elevati n. 66 verbali, nel mese di luglio 2004 n. 96 e nel mese di agosto 2004 n. 341; 2. il numero dei verbali elevati da giugno a dicembre del 2004 è pari a n. 709; 3. nei primi sette mesi del
2005 sono stati elevati, invece, n. 232 verbali.
r.g. n. 4352/2021 6 Sostanzialmente, l'appellato ha evidenziato la riduzione progressiva del numero dei verbali elevati all'esito delle rilevazioni effettuate da ricollegarsi al venir meno dell'“effetto sorpresa”, anche in ragione della circostanza che il sistema di rilevazione veniva collocato sempre nella medesima posizione.
Ciò posto, questa Corte ritiene che l'appaltatore abbia dato prova del mancato guadagno, avendo comprovato i dati sovraesposti, quali il ricavo complessivo conseguito, il ricavo medio ed il numero delle rilevazioni non effettuate, peraltro non contestati dall'Amministrazione.
Come è noto, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (In questi termini, Cassazione civile sez. II, 22/07/2025 n.20626, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29486 del
15/11/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011).
Nel contempo, con specifico riferimento al mancato guadagno dell'appaltatore, ex art. 1671 c.c., è ammesso il ricorso al criterio equitativo allorché sia difficile dimostrare specificamente l'entità del mancato guadagno (con riferimento al mancato guadagno quale voce dell'indennizzo spettante all'appaltatore a causa del recesso unilaterale del committente ex art. 1671 c.c., v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30494 del 26/11/2024;
Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 15304 del
17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 28402 del
28/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966; quanto alla prova presuntiva ai fini della quantificazione del lucro cessante dell'appaltatore escluso, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 3457 del r.g. n. 4352/2021 7 22/04/2025; Sez. VI, Sentenza n. 6997 del 06/08/2024; Sez. V, Sentenza n. 5803 del
23/08/2019).
Nel caso di specie questa Corte ritiene tuttavia opportuno procedere ad una stima equitativa, ex art. 1226 c.c., del lucro cessante, stante l'impossibilità di quantificare con certezza l'entità del mancato guadagno.
In particolare, sulla base di una valutazione probabilistica può ritenersi che l'appaltatore avrebbe realizzato un guadagno di sorta se avesse erogato i servizi pattuiti sino alla data di scadenza del contratto e che il relativo mancato conseguimento debba addebitarsi alla sospensione del servizio disposta dall'Amministrazione nel mese di settembre del 2005.
Non può, difatti, ragionevolmente escludersi secondo l' id quod plerumque accidit che sarebbero stati elevati verbali di contestazione del superamento dei limiti di velocità, ex art. 142 del Codice della strada, se gli autovelox noleggiati fossero stati installati sino alla naturale scadenza del contratto.
In relazione, poi, al quantum, si ritiene che esso debba essere parametrato al n. 8 (minimo) di servizi mensili previsti nell'art. 6 del contratto di appalto, nonché al numero di mesi (9) decorrenti dalla sospensione del servizio alla naturale scadenza del contratto per un totale di n. 72 rilevazioni.
Più nel dettaglio, questa Corte quantifica in € 10.313,28 il danno da lucro cessante. Tale importo è ottenuto all'esito della proporzione tra la somma complessiva di € 21.486,50 pacificamente percepita dall'appaltatore all'esito di n. 50 rilevazioni e l'importo - da quantificare - che sarebbe stato presumibilmente conseguito dal in conseguenza delle n.72 rilevazioni Pt_1
non effettuate a causa della sospensione del servizio (21.486:50=X:72).
Il tutto ridotto di 1/3, considerata la contrazione grosso modo del 30% del numero dei verbali elevati nel primo semestre del 2005 rispetto agli ultimi sei mesi del 2004 allegata dall'Amministrazione e non contestata dall'appaltatore.
Alla luce di quanto precede, si impone la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, ex art. 1671 c.c., quantificato in € 18.615,03, importo già comprensivo di rivalutazione ed interessi compensativi a decorrere dalla sospensione del servizio (sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quale debito di valore v. Cassazione civile sez. II, 13/10/2025,
r.g. n. 4352/2021 8 n.27279) oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
La reciproca soccombenza, prevalente per l'ente locale, giustifica per entrambi i gradi di giudizio la compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo, con condanna del a rifondere Controparte_1
all'appellante i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il primo grado e sulla base del DM 55/2014 come modif. dal
DM 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di € 18.615,03, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2. Dichiara compensate nei limiti di un terzo tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna il Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante dei restanti due terzi,
[...]
che liquida per il primo grado in € 524,00 per esborsi e in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 536,00 per esborsi e in € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4352/2021 9 La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 4352/2021 10