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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. NI Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 653/2019 R.G., vertente
TRA
[... oggi, nella nuova denominazione di Parte_1
C.F. e P.IVA. , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Liuzzo;
appellante
E
(nuova denominazione ON
assunta da ), c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia;
appellata- appellante incidentale
E
1 C.F. e P.IVA A , con sede in Messina, E_ P.IVA_3
Via Lungo Mare Santo Saba n. 42 Sc. C,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Mauro.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1166/2019 pubblicata in data 28.05.2019
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione notificato il 25.07.2012, conveniva in E_
giudizio dinanzi al Tribunale di Messina Parte_1 Controparte_2
ed Premetteva di aver stipulato con
[...] Parte_1 [...]
un contratto di fornitura di energia elettrica per la Controparte_2
struttura turistico alberghiera sita in Messina Villaggio San Saba, via
Lungomare n. 42.
Esponeva che in data 06.07.2010, alle ore 00,20 circa, si era verificata una disfunzione nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica dovuta ad un improvviso sbalzo di tensione, che aveva dato luogo ad ingenti danni alle apparecchiature elettroniche in uso presso la struttura alberghiera. CP_3
chiedeva la condanna delle società convenute al rimborso delle spese
[...]
sostenute per il ripristino degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettroniche danneggiate, quantificate in complessivi € 93.692,86 così specificate : a) € 180,00 per il pagamento della fattura n. 15 F del 07.07.2010 alla per riparazione e sostituzione b) € Parte_3 Parte_4
87.475,49 per il ripristino dell'impianto di condizionamento ad opera della
Com.i.t.t. srl;
c) € 599,98 per la sostituzione di alcuni monitor;
d) € 89,70 per il pagamento della fattura n. 7 emessa dalla ditta ER NI il 24.08.2010 per accessori elettrici;
e) € 1.299,90 corrisposta alla NO Elettrodomestici
2 spa per sostituzione di televisori;
f) € 540,00 corrisposte alla per la CP_4
sostituzione del programmatore lavastoviglie e della scheda madre dell'abbattitore; g) € 742,00 corrisposte alla E-Elettroforniture s.a.s. in pagamento della fattura n. 1349/V del 31.07.2010; h) € 2.169,00 corrisposte alla Expert NO per la sostituzione di televisori e rasoio ricaricabile elettrico;
i) € 558,79 date alla El.Si. srl per fornitura parti elettriche (fatture nn. 3842-
2208-2186/2010); l) € 38,00 corrisposte alla Smile Pc di La MA OL per sostituzione alimentatore notebook.
La società attrice chiedeva, inoltre, la condanna degli enti convenuti al risarcimento dei danni all'immagine, quantificati in € 50.000,00.
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree, perché infondate.
Si costituiva, altresì, eccependo la nullità della Parte_1
citazione e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
E_
Il giudice di prime cure preliminarmente confermava la competenza territoriale del Tribunale di Messina, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 33 comma 2 lett. u) del Dlgs. 206/2005 a tutela del consumatore.
Il Tribunale riteneva provato, anche sulla base delle risultanze istruttorie,
l'evento dannoso, nonché il nesso causale tra il guasto alla rete di distribuzione ed i danni lamentati. In particolare, sulla base delle deposizioni dei testi escussi e delle risultanze della ctu, accertava che si era verificato un guasto al conduttore di neutro della linea elettrica che alimentava la struttura alberghiera in oggetto e che il neutro interrotto aveva provocato delle fluttuazioni della differenza di potenziale nella linea di alimentazione delle utenze monofase della struttura alberghiera, con conseguente danneggiamento delle apparecchiature elettroniche collegate alla rete. Il giudice di primo grado,
3 uniformandosi alle risultanze della consulenza tecnica, accertava che il costo degli interventi necessari per ripristinare le attrezzature danneggiate ammontava ad € 57.000,00.
Il Tribunale, considerato che l'evento dannoso si era verificato nella fase di erogazione e distribuzione dell'energia, e che quindi il soggetto chiamato a rispondere dei relativi danni era il distributore Parte_1
rilevava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Il Tribunale, pertanto, condannava al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dalla a seguito dell'evento verificatosi di E_
giorno 06.07.2010, quantificati in € 57.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione economica dalla data del sinistro fino al soddisfo. In ordine al rapporto processuale intercorso fra la società attrice e la , Parte_1
compensava le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico di
[...]
i rimanenti 2/3, mentre nella sola parte motiva disponeva Parte_1
la compensazione integrale delle spese fra la e e CP_3 [...]
. Controparte_5
L oggi proponeva appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1166/2019 del Tribunale di Messina.
Proponeva appello incidentale ribadendo ON
l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo nonché la modifica della sentenza di primo grado in punto di spese processuali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle E_
impugnazioni proposte.
Assegnata a sentenza all'udienza dell'1.12.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del 4.6.2023, per un supplemento di ctu.
Quindi, fatte precisare nuovamente le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.07.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 Motivi della decisione
2. Con il primo motivo di appello principale, invoca la Parte_1
declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata da giudice incompetente territorialmente. L'appellante censura l'operato del giudice, che erroneamente ha individuato la sua competenza a decidere della controversia facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 33 lett. u) Codice del consumo D. lgs. 206/2005. Secondo l'appellante principale, deve trovare applicazione la disposizione contrattuale in base alla quale la competenza relativa alle controversie derivanti dal contratto spetta al Tribunale di Palermo.
La sentenza, secondo l'appellante principale, sarebbe nulla in quanto affetta da vizio di extrapetizione, non essendovi una domanda e/o eccezione dell'attore volta a far dichiarare la nullità della disposizione contrattuale derogatoria della competenza territoriale, nullità che non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3. Con il secondo motivo, l'appellante chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale non trovando applicazione la disciplina di cui al codice del consumo, giacché non può considerarsi E_
consumatore, intendendosi per tale una persona fisica che agisce per fini diversi da attività imprenditoriali e/o professionali.
4. Con il terzo motivo di appello principale, denuncia Parte_1
l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle eccezioni proposte da essa appellante nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla tardiva e/o irrituale integrazione della domanda introduttiva e in ordine alla tardiva allegazione di documenti, acquisiti in violazione degli artt. 183, 99, 153 c.p.c.
Evidenzia, infatti, che la aveva modificato, ampliandola, la E_
propria domanda con la memorie di cui all'art. 183 IV comma n. 2 , depositata in data 26/02/2013, chiedendo il risarcimento di altre e diverse voci di danno
(“- danni ai gruppi di Continuità ed ai gruppi elettrogeni;
- danni ad una
; - danni a n. 2 stampanti - danni al sistema di amplificazione Parte_5
5 e woofer - danni ad un frigorifero con sostituzione di scheda madre e motorino”). L'appellante eccepisce, quindi, l'inammissibilità di tali domande risarcitorie, in quanto tardivamente proposte. Sempre nell'ambito del motivo di impugnazione denuncia la violazione di legge da parte del primo giudice che ha consentito la produzione di documenti nel corso dell'espletamento della ctu e dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
5. Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che attiene al riconoscimento della responsabilità esclusiva attribuita ad Pt_1 Parte_1
denunciando all'uopo la falsa applicazione dell'art. 2730 c.c. nonché
[...]
l'errata e/o contraddittoria valutazione degli elementi di prova.
Secondo l'appellante principale, il giudice avrebbe errato nell'ascrivere la responsabilità dei fatti di causa alla , essendo, invece, Parte_1
ravvisabile la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente della società
Questa, infatti, avrebbe dovuto dare prova positiva delle CP_3
caratteristiche del proprio impianto e di aver adottato ogni precauzione volta a proteggersi da eventi simili a quello verificatosi, installando le valvole di protezione dette SPD - Surge Protective Derive.
Dalla consulenza tecnica – prosegue l'appellante - emerge che l'impianto della era sprovvisto delle protezioni suddette, le quali, ove installate, CP_3
avrebbero escluso o comunque ridotto il danno. L'appellante considera la motivazione sul punto carente, giacché non fornisce adeguati elementi per cogliere il percorso motivazionale cui si è ispirato il Giudice.
6. Con il quinto motivo di appello, l'appellante denuncia la erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Trovando applicazione l'art. 2043 c.c., la società avrebbe dovuto, infatti, provare la condotta CP_3
colposa di i danni subiti ed il nesso di causalità fra il fatto ed i danni Pt_1
medesimi.
6 Rispetto alla prova del danno, la società odierna appellata si era limitata ad allegare certificazioni di pagamento e/o ricevute fiscali. A conferma di ciò, lo stesso ctu dava atto di non aver potuto “visionare i beni danneggiati, la loro causa e stabilirne la vetustà”. L'appellante deduce che non E_
aveva provato né quali fossero i beni danneggiati, né la loro tipologia, né il tipo di danno di ciascun componente, limitandosi ad allegare fatture a dimostrazione esclusiva di esborsi dalla stessa effettuati.
L'appellante lamenta, inoltre, che non abbia dato alcuna prova del CP_3
nesso di causalità tra evento e danni.
evidenzia, poi, che i testi escussi non sono stati in grado di Parte_1
fornire informazioni dettagliate in ordine alla consistenza del danno, né del nesso causale tra i macchinari danneggiati e l'anomalia registrata sulla rete elettrica. I testi si sono limitati a confermare che vi erano stati degli acquisti da parte di Ritiene, inoltre, che la consulenza tecnica abbia avuto CP_3
carattere esplorativo, ricercando una prova che la aveva l'onere di CP_3
fornire.
7. Con il sesto motivo di gravame, si censura la decisione del giudice di prime cure, il quale si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico. L'appellante principale muove delle critiche all'operato dell'ausiliario del giudice, il quale sarebbe andato oltre i limiti dell'incarico ricevuto: mentre il giudice aveva chiesto al consulente di operare una stima dei danni, certi e reali, constatati o constatabili, questi aveva proceduto ad una “valorizzazione della spesa che è stata verosimilmente sostenuta da parte attrice ….. per riparare e/o sostituire le apparecchiature danneggiate”.
Il consulente, non avendo potuto visionare alcuno dei beni danneggiati si è limitato a quantificare una verosimile ipotesi di danno.
8. Con il settimo motivo d'appello, , oggi Parte_1 Parte_1
denuncia, solo in via subordinata rispetto ai superiori motivi di gravame,
[...]
7 l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'avere liquidato il danno in €
57.000,00 anziché in € 52.865,43, come indicato dal ctu, che, solo per errore
(come dallo stesso ammesso), aveva indicato la cifra di € 57.000,00 in luogo di quella corretta di € 52.865,43.
9. Con l'ottavo motivo di appello principale, chiede la Parte_1
riforma del capo relativo alle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
10. Con il primo motivo di appello incidentale, ON
ripropone l'eccezione di incompetenza, chiedendo che venga dichiarata
[...]
la competenza del Tribunale di Palermo, in luogo di quella del Tribunale di
Messina, trovando applicazione, nel caso di specie, la clausola contrattuale che individua, quale giudice competente, il Tribunale di Palermo.
11. Con il secondo motivo di appello incidentale, ON
impugna la statuizione delle spese ove si è disposto che “si compensano
[...]
per intero le spese fra ed ”. E_ Controparte_2
L'appellante richiama all'uopo la giurisprudenza della Suprema Corte, alla stregua della quale la sentenza di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto. Ne consegue che non poteva essere disposta la compensazione delle spese in difetto di soccombenza reciproca, non sussistendo tra l'altro “gravi ed eccezionali ragioni” in grado di giustificare la compensazione. Chiede, dunque, che venga condannata al E_
pagamento, in favore di delle spese e ON
competenze di entrambi i gradi di giudizio.
12. Vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi d'appello principale e il primo motivo d'appello incidentale.
Il motivo d'appello con il quale la E-Distrubuzione denuncia l'erronea applicazione del codice del consumo ha una indubbia valenza, in quanto ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (d. lvo 206/2005) la qualifica di
8 "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Pur tuttavia, non può addivenirsi all'invocata declaratoria di incompetenza per le ragioni che seguono.
è stata chiamata in causa quale responsabile dell'evento Parte_1
dannoso, in quanto soggetto preposto alla distribuzione dell'energia elettrica, che non aveva alcun rapporto contrattuale con la La responsabilità CP_3
della va, quindi, ricondotta al paradigma della responsabilità Parte_1
extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica, che prevedeva la clausola derogatoria della competenza, intercorreva tra e E_
l'odierna Pertanto, ON Parte_2
è estraneo al suddetto rapporto contrattuale, di talché la clausola derogatoria della competenza non può spiegare effetti diretti nei suoi confronti.
Ne consegue che non può trovare applicazione, ai fini della individuazione del giudice competente, la clausola contrattuale derogatoria della competenza, giacché la società distributrice dell'energia non è parte del contratto che prevede la suddetta clausola né tantomeno la società cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia può essere considerata ausiliario di
ON
Va aggiunto che “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della
9 modificazione della competenza per ragione di connessione (Cassazione
26910/2020).
Alla luce di tale principio, l'eccezione di incompetenza formulata con riferimento al foro convenzionale va disattesa, anche se per motivi diversi da quelli evidenziati dal primo giudice, con conseguente rigetto dei motivi di impugnazione ora scrutinati.
13. Il terzo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato.
Nella condanna di cui alla sentenza di primo grado, che si rifà alle conclusioni del consulente tecnico, non sono state considerate le voci di danno, introdotte a seguito della memoria di cui all'art. 186, comma 6 n. 2, c.p.c. (“- Danni ai gruppi di Continuità ed ai gruppi elettrogeni ( circostanza di cui alla lettera
e); - Danni ad una ( parte della circostanza di cui alla lettera Parte_5
m) ; - Danni a n. 2 stampanti (circostanza di cui alla lettera p) - Danni al sistema di amplificazione e woofer ( circostanza di cui alla lettera q) - Danni ad un frigorifero con sostituzione di scheda madre e motorino (circostanza di cui alla lettera r)”, ma unicamente le voci di danno di cui all'atto di citazione introduttivo, vale a dire i danni all'impianto di condizionamento quantificati in
€ 47.790,56, iva esclusa, ed i danni ulteriori (Montapanna 2 Parte_4
Monitor pc, Accessori elettrici, 10 Televisori Telefunken, Programmatore
Lavastoviglie, Scheda madre abbattitore, Videocamera, alimentatore a spina, lampada, relè, ecc... fornite da E- Elettro forniture S.a.S., 10 Televisori
Telefunken e un rasoio ricaricabile Philips, parti elettriche fornite da EL.SI.
SRL ed alimentatore netbook).
Ne consegue che il relativo motivo di gravame deve essere rigettato.
È fondato il motivo di gravame nella parte in cui l'appellante principale deduce la irrituale produzione dei documenti successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Nel corso della ctu, infatti, parte attrice produceva fatture relative alla riparazione e sostituzione di beni danneggiati, le fatture relative alle utenze di
10 fornitura elettrica e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
(comprensiva degli allegati obbligatori) alla data del sinistro.
La produzione veniva autorizzata dal Tribunale, nonostante l'opposizione di e di . Controparte_5 Parte_1
Ora, tale autorizzazione, che ha consentito alla parte attrice di introdurre nel processo documenti idonei a dimostrare le conseguenze dannose dello sbalzo di tensione avvenuto il 6.7.2010, si pone in contrasto con la previsione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. che scandisce i tempi per la formulazione delle precisazioni e/o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni, per le repliche alle domande ed eccezioni nuovi e/o modificate, per l'indicazione del mezzi di prova e per la produzione documentale, nonché per la prova contraria.
Ed invero, il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria
(Cassazione 15774/2018).
Si è anche affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a
11 queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cassazione 3086/2022).
Ora le fatture relative alle riparazioni e sostituzioni dei climatizzatori che recano date anteriori alla celebrazione dell'udienza di trattazione (fatta eccezione per quella che reca la data del 26.7.2013, che però avrebbe potuto essere prodotta quantomeno nelle udienze successive all'udienza di trattazione e anteriori alla pronuncia dell'ordinanza in data 20.2.2017 con cui veniva disposta ctu). Anche il c.d. censimento, basato sul rilievo fotografico delle sole apparecchiature presenti negli schemi del progetto dell'impianto elettrico della struttura alberghiera, redatto in data 14.5.2010 ed inviato al CTU con pec del
18.5.2017 dalla difesa della (v. relazione di ctu pag.20), in quanto CP_3
volto a dimostrare la sussistenza e le condizioni dell'impianto al momento del sinistro e, quindi, a dimostrare il fatto principale a fondamento della domanda
(vale a dire il danneggiamento dell'impianto medesimo) non poteva trovare ingresso al momento dell'espletamento delle operazioni peritali.
Va puntualizzato che l' ha sollevato tempestivamente Parte_1
l'eccezione di inammissibilità della produzione sia durante le operazioni che dopo la scadenza dei termini per formulare i rilievi alla bozza di ctu.
Nella soluzione dell'odierna controversia non potrà tenersi conto, quindi, della documentazione tardivamente prodotta.
14. La Corte ritiene infondato il quarto motivo di gravame. Il consulente tecnico ha accertato che la presenza di Scaricatori di sovratensione, comunemente detti
SPD, avrebbe potuto mitigare i danni delle sovratensioni derivanti dal sinistro in oggetto. Ha aggiunto, però, il ctu non è previsto un obbligo di dotazione di tali dispositivi ai sensi della normativa CEI EN 50160 (“L'obbligo di installazione dei dispositivi SPD discende dalla Norma CEI 64-8/4 (Sezione
443) che prevede la protezione degli impianti elettrici contro le sovratensioni transitorie di origine atmosferica e quelle generate da manovre di componenti elettrici, è una conseguen- za della valutazione del rischio di fulminazione delle
12 strutture (norma CEI EN 62305). Nessun obbligo di tal genere è prescritto dalla normativa CEI EN 50160”). Ne consegue che deve essere escluso il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno e deve essere accertata la responsabilità esclusiva di , anche nella Parte_1
prospettiva della mancata adozione di dispositivi idonei a mitigare i danni derivanti da sovratensioni.
15. L'esame del quinto e del sesto motivo d'appello, da valutarsi unitariamente, richiede alcune puntualizzazioni in punto di diritto.
La citazione introduttiva del giudizio poneva a fondamento della pretesa risarcitoria i fatti avvenuti il 6.7.2010, allorchè si era verificato uno sbalzo di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica, che aveva provocato ingenti danni alle apparecchiature elettroniche della CP_3
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. l'attrice aveva richiamato l'art. 2050 c.c. quale titolo di responsabilità delle convenute
“desumibile dalla natura dell'attività esercitata”.
La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità dell
[...]
sulla base del solo fatto dell'imputabilità a quest'ultima Parte_1
dell'erogazione e distribuzione dell'energia elettrica e del nesso di causalità fra il guasto della rete elettrica e il tipo di danno subito dalla CP_3
Va, quindi, osservato che in base alla ricostruzione operata dal primo giudice la responsabilità dell' sembra ricondursi alla previsione Parte_1
dell'art. 2050 c.c.. In ogni caso, in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con l'art. 2043 e altre ipotesi responsabilità extracontrattuale (nella specie ex art. 2050 c.c.), il giudice d'appello, nei limiti degli elementi di fatto allegati, ha il potere di procedere alla qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
In tale prospettiva, la responsabilità dell va ricondotta al paradigma CP_2
dell'articolo 2050 c.c.. Ora, secondo il consolidato insegnamento della
13 giurisprudenza di legittimità, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell' Pt_1
pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, l'Enel cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno (Cass. 32498/2019).
Con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, è stato chiarito che "in tema di responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050
c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno" (Cass. 12307/1998 e Cass. 5080/2006).
Per quel che riguarda, poi, il nesso di causalità, va evidenziato che "in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del
"più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione" (Cass. 16581/2019).
Nel caso di specie, la prova del nesso eziologico fra lo sbalzo di tensione e la sussistenza di danni alle apparecchiature della società salvo quanto CP_3
verrà specificato nel prosieguo, è stata fornita mediante la prova testimoniale, oltre che confermata a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica.
Ed invero, il tecnico dell' , ha confermato di essere Pt_1 Testimone_1
intervenuto, nella notte del 06.07.2010, in località San Saba, a seguito di una segnalazione di un guasto, di aver compilato la scheda ticket avente il n. 33305
e di aver constatato che in una cassetta stradale vi era un'interruzione del neutro.
14 Le suddette circostanze sono state confermate anche da Tes_2
dipendente di Messina, il quale ha dichiarato che “il Pt_1 Parte_6
guasto è stato in una cassetta e che è stato causato dall'interruzione del neutro” aggiungendo che, perché l'elettrodomestico si danneggi, è necessario che lo stesso sia collegato alla rete anche se in standby.
Il consulente tecnico ha, inoltre, accertato che “Il guasto al conduttore di neutro della linea elettrica che alimenta la struttura alberghiera in oggetto è stato appurato dal distributore (Cfr. scheda ticket “interruzioni/guasti BT” n° 33305 del 06.07.2010 pre- sente in atti); tale guasto è stato definito di tipo “neutro interrotto” (Cfr. scheda ticket “interruzioni/guasti BT” n° 33305 del
06.07.2010 presente in atti); il neutro interrotto ha sicuramente provocato delle fluttuazioni della differenza di potenziale nelle linee di alimentazione delle utenze monofase della struttura alberghiera, tali da potere verosimilmente danneggiare tali apparecchiature elettroniche”. Pertanto, come evidenziato dal primo giudice, può ritenersi accertata la riconducibilità degli sbalzi di tensione verificatisi nella sede della società CP_3
all'interruzione del neutro nella cassetta di proprietà della convenuta e servente l'utenza dell'attrice.
La società non ha dimostrato la ricorrenza del caso Parte_1
fortuito, in grado di escludere la propria responsabilità.
Venendo ora all'esame delle singole voci di danno e alla concreta determinazione del quantum risarcibile, vanno distinti i danni ai condizionatori dai danni alle altre apparecchiature, poiché la valutazione dei danni ai condizionatori risente inevitabilmente dell'accertata tardività della produzione documentale avvenuta nel corso delle operazioni peritali.
Orbene, ritiene la Corte che le deposizioni testimoniali, le fatture e gli scontrini prodotti che recano una data prossima a quella dell'evento dannoso e il giudizio di verosimiglianza formulato dal ctu sulla congruità degli esborsi dedotti rispetto ai danni, costituiscono una piattaforma di convincimento giudiziale in
15 ordine ai danni in questione, salva la puntualizzazione che verrà evidenziata nel prosieguo della presente motivazione.
In particolare, in ordine alla riparazione della macchina montapanna la prova dell'esborso può ritenersi raggiunta sulla base della produzione della fattura di importo di € 180,00 del 7.7.2010 e delle deposizioni dei testi Testimone_3
e ; quanto all'acquisto di un monitor per l'importo di € Testimone_4
599,58, anche in tal caso l'acquisto è stato confermato dai testi e Tes_3
e riscontrato dalla produzione della fattura e dello scontrino del Tes_4
30.8.2010; analogamente, l'acquisto per € 1.299,00 di un televisore trova riscontro nelle deposizioni dei predetti testi e nella produzione di scontrino del
12.8.2010 e della fattura;
l'esborso per acquisto di altri televisori e di un rasoio per l'importo di € 2.169,00 trova riscontro nella deposizione del teste , Tes_4
che ha riferito dell'acquisto di più televisori, anche se non ne ha specificato la quantità, e nella produzione della fattura e dello scontrino fiscale del 12.8.2010;
Contr l'acquisto di materiale elettrico presso la ditta i per l'importo di € 588,79 trova riscontro nelle deposizioni dei testi e e nella fatture Tes_3 Tes_4
prodotte che recano date compresa fra l'8.7.2010 e il 12.7.2010 (date quindi ravvicinate al fatto dannoso oggetto di causa); la spesa per € 648,00 per riparazione lavastoviglie e sostituzione della scheda madre dell'abbattitore trova riscontro nella deposizione del teste e nella fattura del 21.7.2010. Tes_4
Nessun riscontro testimoniale è stato fornito in ordine ai dedotti esborsi asseritamente sostenuti dalla con riferimento alla fornitura di CP_3
materiale elettrico della ditta ER per € 89,70 (giusta fattura del 24.8.2010), alla fornitura di materiale vario per € 472,00 della ditta E-Elettrofornitura
(fattura del 31.7.2010) e alla fornitura di un alimentatore elettrico.
Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova degli esborsi della da porsi CP_3
in relazione causale con lo sbalzo di tensione del 10.7.2020 per un importo complessivo di € 5.484,37.
Diversa valutazione va fatta per i pretesi danni ai condizionatori.
16 Dalla disamina della consulenza tecnica, emerge, infatti, che il consulente non
è stato in grado di poter visionare tutti i condizionatori, che, a detta della società
si sarebbero danneggiati irrimediabilmente a seguito E_
dell'evento dannoso del giorno 06.07.2010. La valutazione di verosimiglianza del danno all'impianto di condizionamento e quindi del censimento dei condizionatori presenti al momento dell'evento è stata effettuata dall'ausiliario del giudice sulla base del rilievo fotografico delle sole apparecchiature presenti negli schemi del progetto dell'impianto elettrico della struttura alberghiera redatto il 14.05.2010, ma introdotto nel giudizio tardivamente, in corso di causa, mediante invio al consulente in data 18.05.2017. I testi escussi non sono stati in grado di indicare il numero dei condizionatori rotti e quelli, invece, guasti, ma riparabili;
non sono stati indicati i costi per la riparazione e sostituzione: non è stato indicato il momento in cui sono stati sostituiti. Va rilevato, poi, che nella memoria ex art 183 co 6 n.2, parte attrice, nell'articolare la prova testimoniale, chiedeva che venisse accertata la protrazione dei disservizi riconducibili al fatto dannoso oggetto di controversia per 15 giorni e oltre in un periodo turistico di alta stagione estiva con temperature superiori a
30°(capitolo di prova lett.z), prima di normalizzarsi del tutto, circostanza questa che è stata confermata dal testa e dal teste . Ciò evidenzia una Tes_4 Tes_3
certa contraddittorietà fra l'affermazione della risoluzione delle problematiche legate al guasto nel termine di 15 giorni e la data del consuntivo del 18.10.2010, laddove nessuna fattura di un intervento fatto in prossimità dell'evento dannoso risulta prodotta.
Ora, come già evidenziato, delle fatture relative alle riparazioni e sostituzioni dei climatizzatori che recano date anteriori alla celebrazione dell'udienza di trattazione (fatta eccezione per quella che reca la data del 26.7.2013, che però avrebbe potuto essere prodotta quantomeno nelle udienze successive all'udienza di trattazione e anteriori alla pronuncia dell'ordinanza in data
20.2.2017 con cui veniva disposta ctu), al pari del c.d. censimento, basato sul
17 rilievo fotografico delle sole apparecchiature presenti negli schemi del progetto dell'impianto elettrico della struttura alberghiera, redatto in data 14.5.2010 ed inviato al CTU con pec del 18.5.2017 dalla difesa della CP_3
Inoltre, nel file contenente le memorie ex art. 183 co 6 n. 2 viene allegato uno scambio di corrispondenza tra l'avvocato della e CP_3 Testimone_5
(c/o studio Lercari), in cui si fa riferimento ad ulteriori “sinistri avvenuti per gli stessi motivi oltre che per il 2010 anche per il 2011 ed il 2012” (lettera recante data 27.10.2012).
In questo quadro di incertezza, la domanda risarcitoria relativa agli asseriti danni all'impianto di condizionamento va rigettata e di conseguenza va accolto il motivo d'appello all'uopo formulato dalla , con conseguente Parte_1
riforma parziale della sentenza impugnata.
Il ctu, richiamato in questo grado di giudizio, dal canto suo ha evidenziato che
“in mancanza dei documenti prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c (4.3.2014) non è possibile dimostrare in alcun modo che i beni danneggiati fossero effettivamente presenti quando si è verificato il sinistro”.
Va anche accolto l'appello incidentale del . ON
Il rigetto della domanda nei confronti dell'ente ora menzionato, configura una soccombenza della parte attrice. Possono ravvisarsi solo gravi ed eccezionali ragioni di compensazione parziale nel fatto che è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , eccezione ON
reiterata in grado d'appello. Ritiene, quindi, la Corte che le spese del doppio grado nei rapporti fra e vadano CP_3 ON
compensate in ragione di ½ con condanna della al rimborso della CP_3
restante quota che liquida (sulla base del criterio del decisum) per il primo grado in € 1.500,00 per compensi professionali, di cui € 300,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase istruttoria ed €
500,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per
18 legge, e per il secondo grado in € 569,25 per spese ed € 1.900,00 per compensi professionali, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Nei rapporti fra la e la il parziale accoglimento della CP_3 Parte_1
domanda giustifica la parziale compensazione delle spese del doppio grado, in ragione di ½, ravvisandosi al riguardo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, con condanna della E-Distribuzione al rimborso della restante quota in favore della , che liquida (sulla base del CP_3
criterio del decisum) per il primo grado in € 330,00 per spese vive € 2.500,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 800,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario, e per il secondo grado in € 2.400,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antitastario.
Le spese di ctu di primo e secondo grado vanno poste a carico di
[...]
(già ). Parte_2 Parte_1
Non è contestato l'avvenuto pagamento da parte della di Parte_1
quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado, sicchè va ordinata alla di restituire alla quanto indebitamente percepito, CP_3 Parte_1
vale a dire la differenza fra quanto percepito in forza della sentenza di primo grado e quanto dovuto in forza della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente
[... pronunciando sull'appello proposto da ,, oggi Parte_1
, avverso la sentenza n. 1166/2019 emessa dal Tribunale di Parte_2
19 Messina anche nei confronti del e della ON
nonché sull'appello incidentale proposto da E_ ON
così provvede:
[...]
- in accoglimento parziale dell'appello principale a) ridetermina in €
5.484,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con la decorrenza prevista dalla sentenza di primo grado, quanto dovuto dalla alla e, per l'effetto, limita alla Parte_1 E_
somma suddetta maggiorata di interessi e la rivalutazione per come sopra indicato, la condanna della già Parte_1 [...]
,, in favore della b) compensa in Parte_1 E_
ragione di ½ le spese del primo grado tra ed E_ [...]
già e condanna la Parte_2 Parte_1 [...]
al rimborso della restante quota, in favore della Parte_2
che liquida in € 330,00 per spese ed € 2.500,00 per E_
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ON
, e in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
compensa in ragione di ½ le spese processuali del primo grado di giudizio fra la e il e E_ ON
condanna la al rimborso della retante quota in favore del E_
, che liquida in € 1.500,00 per ON
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna la alla restituzione, in favore della E_ [...]
già , della differenza fra quanto Parte_2 Parte_1
percepito in forza della sentenza di primo grado e quanto dovuto in forza della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
20 - compensa in ragione di 1/2 le spese del presente grado di giudizio fra
[...]
, già , e la e Parte_2 Parte_1 E_
condanna al rimborso della restante quota, in favore di Parte_1
che liquida in € 2.400,00 per compensi professionali, E_
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- compensa in ragione di 1/2 le spese del presente grado di giudizio fra e la e condanna la ON E_
al rimborso della restante quota, in favore di E_ [...]
, che liquida in € 569,25 per spese ed € 1.900,00 ON
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- - pone le spese di ctu relative al presente grado di giudizio a carico di
[...]
. Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NI Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. NI Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 653/2019 R.G., vertente
TRA
[... oggi, nella nuova denominazione di Parte_1
C.F. e P.IVA. , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Liuzzo;
appellante
E
(nuova denominazione ON
assunta da ), c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia;
appellata- appellante incidentale
E
1 C.F. e P.IVA A , con sede in Messina, E_ P.IVA_3
Via Lungo Mare Santo Saba n. 42 Sc. C,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Mauro.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1166/2019 pubblicata in data 28.05.2019
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione notificato il 25.07.2012, conveniva in E_
giudizio dinanzi al Tribunale di Messina Parte_1 Controparte_2
ed Premetteva di aver stipulato con
[...] Parte_1 [...]
un contratto di fornitura di energia elettrica per la Controparte_2
struttura turistico alberghiera sita in Messina Villaggio San Saba, via
Lungomare n. 42.
Esponeva che in data 06.07.2010, alle ore 00,20 circa, si era verificata una disfunzione nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica dovuta ad un improvviso sbalzo di tensione, che aveva dato luogo ad ingenti danni alle apparecchiature elettroniche in uso presso la struttura alberghiera. CP_3
chiedeva la condanna delle società convenute al rimborso delle spese
[...]
sostenute per il ripristino degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettroniche danneggiate, quantificate in complessivi € 93.692,86 così specificate : a) € 180,00 per il pagamento della fattura n. 15 F del 07.07.2010 alla per riparazione e sostituzione b) € Parte_3 Parte_4
87.475,49 per il ripristino dell'impianto di condizionamento ad opera della
Com.i.t.t. srl;
c) € 599,98 per la sostituzione di alcuni monitor;
d) € 89,70 per il pagamento della fattura n. 7 emessa dalla ditta ER NI il 24.08.2010 per accessori elettrici;
e) € 1.299,90 corrisposta alla NO Elettrodomestici
2 spa per sostituzione di televisori;
f) € 540,00 corrisposte alla per la CP_4
sostituzione del programmatore lavastoviglie e della scheda madre dell'abbattitore; g) € 742,00 corrisposte alla E-Elettroforniture s.a.s. in pagamento della fattura n. 1349/V del 31.07.2010; h) € 2.169,00 corrisposte alla Expert NO per la sostituzione di televisori e rasoio ricaricabile elettrico;
i) € 558,79 date alla El.Si. srl per fornitura parti elettriche (fatture nn. 3842-
2208-2186/2010); l) € 38,00 corrisposte alla Smile Pc di La MA OL per sostituzione alimentatore notebook.
La società attrice chiedeva, inoltre, la condanna degli enti convenuti al risarcimento dei danni all'immagine, quantificati in € 50.000,00.
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree, perché infondate.
Si costituiva, altresì, eccependo la nullità della Parte_1
citazione e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
E_
Il giudice di prime cure preliminarmente confermava la competenza territoriale del Tribunale di Messina, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 33 comma 2 lett. u) del Dlgs. 206/2005 a tutela del consumatore.
Il Tribunale riteneva provato, anche sulla base delle risultanze istruttorie,
l'evento dannoso, nonché il nesso causale tra il guasto alla rete di distribuzione ed i danni lamentati. In particolare, sulla base delle deposizioni dei testi escussi e delle risultanze della ctu, accertava che si era verificato un guasto al conduttore di neutro della linea elettrica che alimentava la struttura alberghiera in oggetto e che il neutro interrotto aveva provocato delle fluttuazioni della differenza di potenziale nella linea di alimentazione delle utenze monofase della struttura alberghiera, con conseguente danneggiamento delle apparecchiature elettroniche collegate alla rete. Il giudice di primo grado,
3 uniformandosi alle risultanze della consulenza tecnica, accertava che il costo degli interventi necessari per ripristinare le attrezzature danneggiate ammontava ad € 57.000,00.
Il Tribunale, considerato che l'evento dannoso si era verificato nella fase di erogazione e distribuzione dell'energia, e che quindi il soggetto chiamato a rispondere dei relativi danni era il distributore Parte_1
rilevava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Il Tribunale, pertanto, condannava al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dalla a seguito dell'evento verificatosi di E_
giorno 06.07.2010, quantificati in € 57.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione economica dalla data del sinistro fino al soddisfo. In ordine al rapporto processuale intercorso fra la società attrice e la , Parte_1
compensava le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico di
[...]
i rimanenti 2/3, mentre nella sola parte motiva disponeva Parte_1
la compensazione integrale delle spese fra la e e CP_3 [...]
. Controparte_5
L oggi proponeva appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1166/2019 del Tribunale di Messina.
Proponeva appello incidentale ribadendo ON
l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo nonché la modifica della sentenza di primo grado in punto di spese processuali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle E_
impugnazioni proposte.
Assegnata a sentenza all'udienza dell'1.12.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del 4.6.2023, per un supplemento di ctu.
Quindi, fatte precisare nuovamente le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.07.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 Motivi della decisione
2. Con il primo motivo di appello principale, invoca la Parte_1
declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata da giudice incompetente territorialmente. L'appellante censura l'operato del giudice, che erroneamente ha individuato la sua competenza a decidere della controversia facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 33 lett. u) Codice del consumo D. lgs. 206/2005. Secondo l'appellante principale, deve trovare applicazione la disposizione contrattuale in base alla quale la competenza relativa alle controversie derivanti dal contratto spetta al Tribunale di Palermo.
La sentenza, secondo l'appellante principale, sarebbe nulla in quanto affetta da vizio di extrapetizione, non essendovi una domanda e/o eccezione dell'attore volta a far dichiarare la nullità della disposizione contrattuale derogatoria della competenza territoriale, nullità che non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3. Con il secondo motivo, l'appellante chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale non trovando applicazione la disciplina di cui al codice del consumo, giacché non può considerarsi E_
consumatore, intendendosi per tale una persona fisica che agisce per fini diversi da attività imprenditoriali e/o professionali.
4. Con il terzo motivo di appello principale, denuncia Parte_1
l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle eccezioni proposte da essa appellante nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla tardiva e/o irrituale integrazione della domanda introduttiva e in ordine alla tardiva allegazione di documenti, acquisiti in violazione degli artt. 183, 99, 153 c.p.c.
Evidenzia, infatti, che la aveva modificato, ampliandola, la E_
propria domanda con la memorie di cui all'art. 183 IV comma n. 2 , depositata in data 26/02/2013, chiedendo il risarcimento di altre e diverse voci di danno
(“- danni ai gruppi di Continuità ed ai gruppi elettrogeni;
- danni ad una
; - danni a n. 2 stampanti - danni al sistema di amplificazione Parte_5
5 e woofer - danni ad un frigorifero con sostituzione di scheda madre e motorino”). L'appellante eccepisce, quindi, l'inammissibilità di tali domande risarcitorie, in quanto tardivamente proposte. Sempre nell'ambito del motivo di impugnazione denuncia la violazione di legge da parte del primo giudice che ha consentito la produzione di documenti nel corso dell'espletamento della ctu e dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
5. Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che attiene al riconoscimento della responsabilità esclusiva attribuita ad Pt_1 Parte_1
denunciando all'uopo la falsa applicazione dell'art. 2730 c.c. nonché
[...]
l'errata e/o contraddittoria valutazione degli elementi di prova.
Secondo l'appellante principale, il giudice avrebbe errato nell'ascrivere la responsabilità dei fatti di causa alla , essendo, invece, Parte_1
ravvisabile la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente della società
Questa, infatti, avrebbe dovuto dare prova positiva delle CP_3
caratteristiche del proprio impianto e di aver adottato ogni precauzione volta a proteggersi da eventi simili a quello verificatosi, installando le valvole di protezione dette SPD - Surge Protective Derive.
Dalla consulenza tecnica – prosegue l'appellante - emerge che l'impianto della era sprovvisto delle protezioni suddette, le quali, ove installate, CP_3
avrebbero escluso o comunque ridotto il danno. L'appellante considera la motivazione sul punto carente, giacché non fornisce adeguati elementi per cogliere il percorso motivazionale cui si è ispirato il Giudice.
6. Con il quinto motivo di appello, l'appellante denuncia la erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Trovando applicazione l'art. 2043 c.c., la società avrebbe dovuto, infatti, provare la condotta CP_3
colposa di i danni subiti ed il nesso di causalità fra il fatto ed i danni Pt_1
medesimi.
6 Rispetto alla prova del danno, la società odierna appellata si era limitata ad allegare certificazioni di pagamento e/o ricevute fiscali. A conferma di ciò, lo stesso ctu dava atto di non aver potuto “visionare i beni danneggiati, la loro causa e stabilirne la vetustà”. L'appellante deduce che non E_
aveva provato né quali fossero i beni danneggiati, né la loro tipologia, né il tipo di danno di ciascun componente, limitandosi ad allegare fatture a dimostrazione esclusiva di esborsi dalla stessa effettuati.
L'appellante lamenta, inoltre, che non abbia dato alcuna prova del CP_3
nesso di causalità tra evento e danni.
evidenzia, poi, che i testi escussi non sono stati in grado di Parte_1
fornire informazioni dettagliate in ordine alla consistenza del danno, né del nesso causale tra i macchinari danneggiati e l'anomalia registrata sulla rete elettrica. I testi si sono limitati a confermare che vi erano stati degli acquisti da parte di Ritiene, inoltre, che la consulenza tecnica abbia avuto CP_3
carattere esplorativo, ricercando una prova che la aveva l'onere di CP_3
fornire.
7. Con il sesto motivo di gravame, si censura la decisione del giudice di prime cure, il quale si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico. L'appellante principale muove delle critiche all'operato dell'ausiliario del giudice, il quale sarebbe andato oltre i limiti dell'incarico ricevuto: mentre il giudice aveva chiesto al consulente di operare una stima dei danni, certi e reali, constatati o constatabili, questi aveva proceduto ad una “valorizzazione della spesa che è stata verosimilmente sostenuta da parte attrice ….. per riparare e/o sostituire le apparecchiature danneggiate”.
Il consulente, non avendo potuto visionare alcuno dei beni danneggiati si è limitato a quantificare una verosimile ipotesi di danno.
8. Con il settimo motivo d'appello, , oggi Parte_1 Parte_1
denuncia, solo in via subordinata rispetto ai superiori motivi di gravame,
[...]
7 l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'avere liquidato il danno in €
57.000,00 anziché in € 52.865,43, come indicato dal ctu, che, solo per errore
(come dallo stesso ammesso), aveva indicato la cifra di € 57.000,00 in luogo di quella corretta di € 52.865,43.
9. Con l'ottavo motivo di appello principale, chiede la Parte_1
riforma del capo relativo alle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
10. Con il primo motivo di appello incidentale, ON
ripropone l'eccezione di incompetenza, chiedendo che venga dichiarata
[...]
la competenza del Tribunale di Palermo, in luogo di quella del Tribunale di
Messina, trovando applicazione, nel caso di specie, la clausola contrattuale che individua, quale giudice competente, il Tribunale di Palermo.
11. Con il secondo motivo di appello incidentale, ON
impugna la statuizione delle spese ove si è disposto che “si compensano
[...]
per intero le spese fra ed ”. E_ Controparte_2
L'appellante richiama all'uopo la giurisprudenza della Suprema Corte, alla stregua della quale la sentenza di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto. Ne consegue che non poteva essere disposta la compensazione delle spese in difetto di soccombenza reciproca, non sussistendo tra l'altro “gravi ed eccezionali ragioni” in grado di giustificare la compensazione. Chiede, dunque, che venga condannata al E_
pagamento, in favore di delle spese e ON
competenze di entrambi i gradi di giudizio.
12. Vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi d'appello principale e il primo motivo d'appello incidentale.
Il motivo d'appello con il quale la E-Distrubuzione denuncia l'erronea applicazione del codice del consumo ha una indubbia valenza, in quanto ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (d. lvo 206/2005) la qualifica di
8 "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Pur tuttavia, non può addivenirsi all'invocata declaratoria di incompetenza per le ragioni che seguono.
è stata chiamata in causa quale responsabile dell'evento Parte_1
dannoso, in quanto soggetto preposto alla distribuzione dell'energia elettrica, che non aveva alcun rapporto contrattuale con la La responsabilità CP_3
della va, quindi, ricondotta al paradigma della responsabilità Parte_1
extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica, che prevedeva la clausola derogatoria della competenza, intercorreva tra e E_
l'odierna Pertanto, ON Parte_2
è estraneo al suddetto rapporto contrattuale, di talché la clausola derogatoria della competenza non può spiegare effetti diretti nei suoi confronti.
Ne consegue che non può trovare applicazione, ai fini della individuazione del giudice competente, la clausola contrattuale derogatoria della competenza, giacché la società distributrice dell'energia non è parte del contratto che prevede la suddetta clausola né tantomeno la società cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia può essere considerata ausiliario di
ON
Va aggiunto che “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della
9 modificazione della competenza per ragione di connessione (Cassazione
26910/2020).
Alla luce di tale principio, l'eccezione di incompetenza formulata con riferimento al foro convenzionale va disattesa, anche se per motivi diversi da quelli evidenziati dal primo giudice, con conseguente rigetto dei motivi di impugnazione ora scrutinati.
13. Il terzo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato.
Nella condanna di cui alla sentenza di primo grado, che si rifà alle conclusioni del consulente tecnico, non sono state considerate le voci di danno, introdotte a seguito della memoria di cui all'art. 186, comma 6 n. 2, c.p.c. (“- Danni ai gruppi di Continuità ed ai gruppi elettrogeni ( circostanza di cui alla lettera
e); - Danni ad una ( parte della circostanza di cui alla lettera Parte_5
m) ; - Danni a n. 2 stampanti (circostanza di cui alla lettera p) - Danni al sistema di amplificazione e woofer ( circostanza di cui alla lettera q) - Danni ad un frigorifero con sostituzione di scheda madre e motorino (circostanza di cui alla lettera r)”, ma unicamente le voci di danno di cui all'atto di citazione introduttivo, vale a dire i danni all'impianto di condizionamento quantificati in
€ 47.790,56, iva esclusa, ed i danni ulteriori (Montapanna 2 Parte_4
Monitor pc, Accessori elettrici, 10 Televisori Telefunken, Programmatore
Lavastoviglie, Scheda madre abbattitore, Videocamera, alimentatore a spina, lampada, relè, ecc... fornite da E- Elettro forniture S.a.S., 10 Televisori
Telefunken e un rasoio ricaricabile Philips, parti elettriche fornite da EL.SI.
SRL ed alimentatore netbook).
Ne consegue che il relativo motivo di gravame deve essere rigettato.
È fondato il motivo di gravame nella parte in cui l'appellante principale deduce la irrituale produzione dei documenti successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Nel corso della ctu, infatti, parte attrice produceva fatture relative alla riparazione e sostituzione di beni danneggiati, le fatture relative alle utenze di
10 fornitura elettrica e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
(comprensiva degli allegati obbligatori) alla data del sinistro.
La produzione veniva autorizzata dal Tribunale, nonostante l'opposizione di e di . Controparte_5 Parte_1
Ora, tale autorizzazione, che ha consentito alla parte attrice di introdurre nel processo documenti idonei a dimostrare le conseguenze dannose dello sbalzo di tensione avvenuto il 6.7.2010, si pone in contrasto con la previsione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. che scandisce i tempi per la formulazione delle precisazioni e/o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni, per le repliche alle domande ed eccezioni nuovi e/o modificate, per l'indicazione del mezzi di prova e per la produzione documentale, nonché per la prova contraria.
Ed invero, il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria
(Cassazione 15774/2018).
Si è anche affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a
11 queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cassazione 3086/2022).
Ora le fatture relative alle riparazioni e sostituzioni dei climatizzatori che recano date anteriori alla celebrazione dell'udienza di trattazione (fatta eccezione per quella che reca la data del 26.7.2013, che però avrebbe potuto essere prodotta quantomeno nelle udienze successive all'udienza di trattazione e anteriori alla pronuncia dell'ordinanza in data 20.2.2017 con cui veniva disposta ctu). Anche il c.d. censimento, basato sul rilievo fotografico delle sole apparecchiature presenti negli schemi del progetto dell'impianto elettrico della struttura alberghiera, redatto in data 14.5.2010 ed inviato al CTU con pec del
18.5.2017 dalla difesa della (v. relazione di ctu pag.20), in quanto CP_3
volto a dimostrare la sussistenza e le condizioni dell'impianto al momento del sinistro e, quindi, a dimostrare il fatto principale a fondamento della domanda
(vale a dire il danneggiamento dell'impianto medesimo) non poteva trovare ingresso al momento dell'espletamento delle operazioni peritali.
Va puntualizzato che l' ha sollevato tempestivamente Parte_1
l'eccezione di inammissibilità della produzione sia durante le operazioni che dopo la scadenza dei termini per formulare i rilievi alla bozza di ctu.
Nella soluzione dell'odierna controversia non potrà tenersi conto, quindi, della documentazione tardivamente prodotta.
14. La Corte ritiene infondato il quarto motivo di gravame. Il consulente tecnico ha accertato che la presenza di Scaricatori di sovratensione, comunemente detti
SPD, avrebbe potuto mitigare i danni delle sovratensioni derivanti dal sinistro in oggetto. Ha aggiunto, però, il ctu non è previsto un obbligo di dotazione di tali dispositivi ai sensi della normativa CEI EN 50160 (“L'obbligo di installazione dei dispositivi SPD discende dalla Norma CEI 64-8/4 (Sezione
443) che prevede la protezione degli impianti elettrici contro le sovratensioni transitorie di origine atmosferica e quelle generate da manovre di componenti elettrici, è una conseguen- za della valutazione del rischio di fulminazione delle
12 strutture (norma CEI EN 62305). Nessun obbligo di tal genere è prescritto dalla normativa CEI EN 50160”). Ne consegue che deve essere escluso il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno e deve essere accertata la responsabilità esclusiva di , anche nella Parte_1
prospettiva della mancata adozione di dispositivi idonei a mitigare i danni derivanti da sovratensioni.
15. L'esame del quinto e del sesto motivo d'appello, da valutarsi unitariamente, richiede alcune puntualizzazioni in punto di diritto.
La citazione introduttiva del giudizio poneva a fondamento della pretesa risarcitoria i fatti avvenuti il 6.7.2010, allorchè si era verificato uno sbalzo di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica, che aveva provocato ingenti danni alle apparecchiature elettroniche della CP_3
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. l'attrice aveva richiamato l'art. 2050 c.c. quale titolo di responsabilità delle convenute
“desumibile dalla natura dell'attività esercitata”.
La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità dell
[...]
sulla base del solo fatto dell'imputabilità a quest'ultima Parte_1
dell'erogazione e distribuzione dell'energia elettrica e del nesso di causalità fra il guasto della rete elettrica e il tipo di danno subito dalla CP_3
Va, quindi, osservato che in base alla ricostruzione operata dal primo giudice la responsabilità dell' sembra ricondursi alla previsione Parte_1
dell'art. 2050 c.c.. In ogni caso, in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con l'art. 2043 e altre ipotesi responsabilità extracontrattuale (nella specie ex art. 2050 c.c.), il giudice d'appello, nei limiti degli elementi di fatto allegati, ha il potere di procedere alla qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
In tale prospettiva, la responsabilità dell va ricondotta al paradigma CP_2
dell'articolo 2050 c.c.. Ora, secondo il consolidato insegnamento della
13 giurisprudenza di legittimità, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell' Pt_1
pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, l'Enel cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno (Cass. 32498/2019).
Con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, è stato chiarito che "in tema di responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050
c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno" (Cass. 12307/1998 e Cass. 5080/2006).
Per quel che riguarda, poi, il nesso di causalità, va evidenziato che "in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del
"più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione" (Cass. 16581/2019).
Nel caso di specie, la prova del nesso eziologico fra lo sbalzo di tensione e la sussistenza di danni alle apparecchiature della società salvo quanto CP_3
verrà specificato nel prosieguo, è stata fornita mediante la prova testimoniale, oltre che confermata a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica.
Ed invero, il tecnico dell' , ha confermato di essere Pt_1 Testimone_1
intervenuto, nella notte del 06.07.2010, in località San Saba, a seguito di una segnalazione di un guasto, di aver compilato la scheda ticket avente il n. 33305
e di aver constatato che in una cassetta stradale vi era un'interruzione del neutro.
14 Le suddette circostanze sono state confermate anche da Tes_2
dipendente di Messina, il quale ha dichiarato che “il Pt_1 Parte_6
guasto è stato in una cassetta e che è stato causato dall'interruzione del neutro” aggiungendo che, perché l'elettrodomestico si danneggi, è necessario che lo stesso sia collegato alla rete anche se in standby.
Il consulente tecnico ha, inoltre, accertato che “Il guasto al conduttore di neutro della linea elettrica che alimenta la struttura alberghiera in oggetto è stato appurato dal distributore (Cfr. scheda ticket “interruzioni/guasti BT” n° 33305 del 06.07.2010 pre- sente in atti); tale guasto è stato definito di tipo “neutro interrotto” (Cfr. scheda ticket “interruzioni/guasti BT” n° 33305 del
06.07.2010 presente in atti); il neutro interrotto ha sicuramente provocato delle fluttuazioni della differenza di potenziale nelle linee di alimentazione delle utenze monofase della struttura alberghiera, tali da potere verosimilmente danneggiare tali apparecchiature elettroniche”. Pertanto, come evidenziato dal primo giudice, può ritenersi accertata la riconducibilità degli sbalzi di tensione verificatisi nella sede della società CP_3
all'interruzione del neutro nella cassetta di proprietà della convenuta e servente l'utenza dell'attrice.
La società non ha dimostrato la ricorrenza del caso Parte_1
fortuito, in grado di escludere la propria responsabilità.
Venendo ora all'esame delle singole voci di danno e alla concreta determinazione del quantum risarcibile, vanno distinti i danni ai condizionatori dai danni alle altre apparecchiature, poiché la valutazione dei danni ai condizionatori risente inevitabilmente dell'accertata tardività della produzione documentale avvenuta nel corso delle operazioni peritali.
Orbene, ritiene la Corte che le deposizioni testimoniali, le fatture e gli scontrini prodotti che recano una data prossima a quella dell'evento dannoso e il giudizio di verosimiglianza formulato dal ctu sulla congruità degli esborsi dedotti rispetto ai danni, costituiscono una piattaforma di convincimento giudiziale in
15 ordine ai danni in questione, salva la puntualizzazione che verrà evidenziata nel prosieguo della presente motivazione.
In particolare, in ordine alla riparazione della macchina montapanna la prova dell'esborso può ritenersi raggiunta sulla base della produzione della fattura di importo di € 180,00 del 7.7.2010 e delle deposizioni dei testi Testimone_3
e ; quanto all'acquisto di un monitor per l'importo di € Testimone_4
599,58, anche in tal caso l'acquisto è stato confermato dai testi e Tes_3
e riscontrato dalla produzione della fattura e dello scontrino del Tes_4
30.8.2010; analogamente, l'acquisto per € 1.299,00 di un televisore trova riscontro nelle deposizioni dei predetti testi e nella produzione di scontrino del
12.8.2010 e della fattura;
l'esborso per acquisto di altri televisori e di un rasoio per l'importo di € 2.169,00 trova riscontro nella deposizione del teste , Tes_4
che ha riferito dell'acquisto di più televisori, anche se non ne ha specificato la quantità, e nella produzione della fattura e dello scontrino fiscale del 12.8.2010;
Contr l'acquisto di materiale elettrico presso la ditta i per l'importo di € 588,79 trova riscontro nelle deposizioni dei testi e e nella fatture Tes_3 Tes_4
prodotte che recano date compresa fra l'8.7.2010 e il 12.7.2010 (date quindi ravvicinate al fatto dannoso oggetto di causa); la spesa per € 648,00 per riparazione lavastoviglie e sostituzione della scheda madre dell'abbattitore trova riscontro nella deposizione del teste e nella fattura del 21.7.2010. Tes_4
Nessun riscontro testimoniale è stato fornito in ordine ai dedotti esborsi asseritamente sostenuti dalla con riferimento alla fornitura di CP_3
materiale elettrico della ditta ER per € 89,70 (giusta fattura del 24.8.2010), alla fornitura di materiale vario per € 472,00 della ditta E-Elettrofornitura
(fattura del 31.7.2010) e alla fornitura di un alimentatore elettrico.
Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova degli esborsi della da porsi CP_3
in relazione causale con lo sbalzo di tensione del 10.7.2020 per un importo complessivo di € 5.484,37.
Diversa valutazione va fatta per i pretesi danni ai condizionatori.
16 Dalla disamina della consulenza tecnica, emerge, infatti, che il consulente non
è stato in grado di poter visionare tutti i condizionatori, che, a detta della società
si sarebbero danneggiati irrimediabilmente a seguito E_
dell'evento dannoso del giorno 06.07.2010. La valutazione di verosimiglianza del danno all'impianto di condizionamento e quindi del censimento dei condizionatori presenti al momento dell'evento è stata effettuata dall'ausiliario del giudice sulla base del rilievo fotografico delle sole apparecchiature presenti negli schemi del progetto dell'impianto elettrico della struttura alberghiera redatto il 14.05.2010, ma introdotto nel giudizio tardivamente, in corso di causa, mediante invio al consulente in data 18.05.2017. I testi escussi non sono stati in grado di indicare il numero dei condizionatori rotti e quelli, invece, guasti, ma riparabili;
non sono stati indicati i costi per la riparazione e sostituzione: non è stato indicato il momento in cui sono stati sostituiti. Va rilevato, poi, che nella memoria ex art 183 co 6 n.2, parte attrice, nell'articolare la prova testimoniale, chiedeva che venisse accertata la protrazione dei disservizi riconducibili al fatto dannoso oggetto di controversia per 15 giorni e oltre in un periodo turistico di alta stagione estiva con temperature superiori a
30°(capitolo di prova lett.z), prima di normalizzarsi del tutto, circostanza questa che è stata confermata dal testa e dal teste . Ciò evidenzia una Tes_4 Tes_3
certa contraddittorietà fra l'affermazione della risoluzione delle problematiche legate al guasto nel termine di 15 giorni e la data del consuntivo del 18.10.2010, laddove nessuna fattura di un intervento fatto in prossimità dell'evento dannoso risulta prodotta.
Ora, come già evidenziato, delle fatture relative alle riparazioni e sostituzioni dei climatizzatori che recano date anteriori alla celebrazione dell'udienza di trattazione (fatta eccezione per quella che reca la data del 26.7.2013, che però avrebbe potuto essere prodotta quantomeno nelle udienze successive all'udienza di trattazione e anteriori alla pronuncia dell'ordinanza in data
20.2.2017 con cui veniva disposta ctu), al pari del c.d. censimento, basato sul
17 rilievo fotografico delle sole apparecchiature presenti negli schemi del progetto dell'impianto elettrico della struttura alberghiera, redatto in data 14.5.2010 ed inviato al CTU con pec del 18.5.2017 dalla difesa della CP_3
Inoltre, nel file contenente le memorie ex art. 183 co 6 n. 2 viene allegato uno scambio di corrispondenza tra l'avvocato della e CP_3 Testimone_5
(c/o studio Lercari), in cui si fa riferimento ad ulteriori “sinistri avvenuti per gli stessi motivi oltre che per il 2010 anche per il 2011 ed il 2012” (lettera recante data 27.10.2012).
In questo quadro di incertezza, la domanda risarcitoria relativa agli asseriti danni all'impianto di condizionamento va rigettata e di conseguenza va accolto il motivo d'appello all'uopo formulato dalla , con conseguente Parte_1
riforma parziale della sentenza impugnata.
Il ctu, richiamato in questo grado di giudizio, dal canto suo ha evidenziato che
“in mancanza dei documenti prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c (4.3.2014) non è possibile dimostrare in alcun modo che i beni danneggiati fossero effettivamente presenti quando si è verificato il sinistro”.
Va anche accolto l'appello incidentale del . ON
Il rigetto della domanda nei confronti dell'ente ora menzionato, configura una soccombenza della parte attrice. Possono ravvisarsi solo gravi ed eccezionali ragioni di compensazione parziale nel fatto che è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , eccezione ON
reiterata in grado d'appello. Ritiene, quindi, la Corte che le spese del doppio grado nei rapporti fra e vadano CP_3 ON
compensate in ragione di ½ con condanna della al rimborso della CP_3
restante quota che liquida (sulla base del criterio del decisum) per il primo grado in € 1.500,00 per compensi professionali, di cui € 300,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase istruttoria ed €
500,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per
18 legge, e per il secondo grado in € 569,25 per spese ed € 1.900,00 per compensi professionali, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Nei rapporti fra la e la il parziale accoglimento della CP_3 Parte_1
domanda giustifica la parziale compensazione delle spese del doppio grado, in ragione di ½, ravvisandosi al riguardo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, con condanna della E-Distribuzione al rimborso della restante quota in favore della , che liquida (sulla base del CP_3
criterio del decisum) per il primo grado in € 330,00 per spese vive € 2.500,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 800,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario, e per il secondo grado in € 2.400,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antitastario.
Le spese di ctu di primo e secondo grado vanno poste a carico di
[...]
(già ). Parte_2 Parte_1
Non è contestato l'avvenuto pagamento da parte della di Parte_1
quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado, sicchè va ordinata alla di restituire alla quanto indebitamente percepito, CP_3 Parte_1
vale a dire la differenza fra quanto percepito in forza della sentenza di primo grado e quanto dovuto in forza della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente
[... pronunciando sull'appello proposto da ,, oggi Parte_1
, avverso la sentenza n. 1166/2019 emessa dal Tribunale di Parte_2
19 Messina anche nei confronti del e della ON
nonché sull'appello incidentale proposto da E_ ON
così provvede:
[...]
- in accoglimento parziale dell'appello principale a) ridetermina in €
5.484,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con la decorrenza prevista dalla sentenza di primo grado, quanto dovuto dalla alla e, per l'effetto, limita alla Parte_1 E_
somma suddetta maggiorata di interessi e la rivalutazione per come sopra indicato, la condanna della già Parte_1 [...]
,, in favore della b) compensa in Parte_1 E_
ragione di ½ le spese del primo grado tra ed E_ [...]
già e condanna la Parte_2 Parte_1 [...]
al rimborso della restante quota, in favore della Parte_2
che liquida in € 330,00 per spese ed € 2.500,00 per E_
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ON
, e in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
compensa in ragione di ½ le spese processuali del primo grado di giudizio fra la e il e E_ ON
condanna la al rimborso della retante quota in favore del E_
, che liquida in € 1.500,00 per ON
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna la alla restituzione, in favore della E_ [...]
già , della differenza fra quanto Parte_2 Parte_1
percepito in forza della sentenza di primo grado e quanto dovuto in forza della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
20 - compensa in ragione di 1/2 le spese del presente grado di giudizio fra
[...]
, già , e la e Parte_2 Parte_1 E_
condanna al rimborso della restante quota, in favore di Parte_1
che liquida in € 2.400,00 per compensi professionali, E_
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- compensa in ragione di 1/2 le spese del presente grado di giudizio fra e la e condanna la ON E_
al rimborso della restante quota, in favore di E_ [...]
, che liquida in € 569,25 per spese ed € 1.900,00 ON
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- - pone le spese di ctu relative al presente grado di giudizio a carico di
[...]
. Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NI Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
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