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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1302/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4113/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 13/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017054146 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2296/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e segnala la sentenza n. 28850 del 31.10.2025 Sezione
n. 05 della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato l'8.3.2019, depositato il 5.7.2019, il sig. Resistente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa CTP, oggi Corte di Giustizia Tributaria di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, notificata il l'8.1.2019, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €. 480,14. In tale ricorso è stata eccepita:
1. l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2. il difetto di motivazione;
3. la decadenza ex art 25 del DPR 602/73; 4. La prescrizione.
Riscossione Sicilia spa non si è costituita.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, precisando di aver notificato tempestivamente, ovvero il 31.07.2017, l'avviso di accertamento di cui viene depositata copia.
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da motivazione.
Affermava la Corte adita:
“Preliminarmente, il Collegio ammette la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate avvenuta con atto depositato il 15.12.2023. L'art 23 del D. legs. 546/92 (costituzione in giudizio della parte resistente), infatti,
a differenza dell'art 22 del medesimo decreto il quale prevede che se la parte ricorrente non osserva le disposizioni relative alla costituzione si applica la sanzione d'inammissibilità, non prevede per la costituzione in giudizio del resistente un termine a pena di inammissibilità. Tuttavia, poiché l'articolo 32, prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni, il resistente che si costituisce dopo sessanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato può depositare soltanto controdeduzioni senza allegare alcun documento. Alla luce di ciò, la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate va dichiarata inammissibile con l'ulteriore conseguenza che agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella impugnata, che avrebbe interrotto il decorso del termine prescrizionale.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato per intervenuta prescrizione atteso che la cartella di pagamento, al momento unico atto certamente notificato, è stata notificata oltre il termine di cui all'art. 5 del D.L. 953/82.
Le spese di giudizio vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in complessivi €. 100,00 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, così come richiesto.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 22 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
A parere di questo Ufficio il giudizio della Commissione Tributaria Provinciale va riformato;
si ritiene che la sentenza sia viziata nella sua motivazione, in quanto dispone l'accoglimento del ricorso sull'unico presupposto del difetto probatorio documentale in capo all'Ufficio.
L'Ufficio Appellante, in applicazione dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992, novellato dall'art 1 lett. z, bb) del D.Lgs 220/2023, concernente “NUOVE PROVE IN APPELLO il quale recita “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” , produce il referto di notifica dell'atto di accertamento n. 14061451 sottostante all'impugnata cartella dal quale si evince la regolare notifica dello stesso. Nel caso di specie si tratta di atti già depositati nel corso del giudizio di primo grado, dunque già presenti nel fascicolo processuale.
l'Ufficio rileva che per quanto eccepito per la mancata notifica dell'avviso n. 14061451 è stato correttamente notificato, all'indirizzo del destinatario in data 31/07/2017 con racc. n. ADERAUT2014000333549 e quest'Ufficio produce copia della notifica.
Tale notifica è avvenuta nei termini previsti dall'art. 5, comma 51, DL n. 953 del 1982, convertito da L. n. 53 del 1983 (nel testo modificato dall'art.3 DL n. 2 del 1986, convertito da L. n. 60 del 1986), secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria si prescrive “… con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento…”.
In merito alla intervenuta decadenza appare opportuno precisare che oltre a ribadire che l'avviso di accertamento per l'omesso/tardivo pagamento della tassa automobilistica è stato regolarmente notificato nei termini di legge, si precisa che la notifica é stata eseguita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
(art. 2, quinto comma L. n. 27/1978), e nel termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento di cui all'art. 5 D.L. n. 953/ 1982 e successive modifiche.
Altresì, l'Ufficio rileva la tempestiva iscrizione a ruolo del carico non pagato (ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso di accertamento); mentre si evidenzia, peraltro, che la notifica della cartella esattoriale e degli eventuali atti interruttivi costituisce attività propria dell'Agente della Riscossione, il quale deve fornire l'eventuale prova di tali adempimenti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 13
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate, a fronte dell'eccepita omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, sollevata dall'odierno appellato con il primo motivo del ricorso introduttivo, si costituiva tardivamente, depositando oltre il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs 546/1992 la propria difesa con la relativa documentazione attestante, a suo dire, la rituale notifica dell'atto prodromico alla cartella opposta. Ebbene, la Corte adita, rilevata la violazione del termine perentorio di cui sopra, con la sentenza in questa sede impugnata, statuiva l'accoglimento del ricorso, poiché in forza dell'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, nessuna prova circa la rituale notifica dell'atto sotteso alla cartella impugnata era stata assolta. Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate ritiene non corretta detta pronuncia, eccependo sulla scorta dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 220 del 2023, convertito con L. 303 del 30.12.2023, l'ammissibilità in sede di gravame della documentazione tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado. Ebbene, questa difesa rilevando l'errata interpretazione della norma citata da parte dell'Agenzia, eccepisce l'inammissibilità della documentazione depositata in sede di gravame;
indi,
l'illegittimità delle sue difese. Inoltre, la notifica contestata è illegittima perché posta in essere dalla società privata Società_1, non abilitata alla notifica di atti tributari processuali sostanziali e, peraltro, sprovvista della licenza individuale prevista (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020; Cass. 7978/2024). Infatti la Legge n. 124 del
2017, ha liberalizzato il settore delle poste, servizio prima riservato esclusivamente a Poste Italiane, con decorrenza dal 10 settembre 2017, a condizioni che le società private del settore siano in possesso di una licenza individuale rilasciata da parte della AGCOM. La licenza individuale speciale è stata rilasciata alla Società_1 spa nell'anno 2019, la notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento opposta è avvenuta in data 04/07/2017. Infatti, stante l'omessa notifica del prodromico avviso, alla data di avvenuta notifica della cartella impugnata (08.01.2019), la pretesa tassa automobilistica per l'anno 2014 è inevitabilmente prescritta, essendo decorso il termine di prescrizione triennale cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello il referto di notifica dell'atto di accertamento n. 14061451, dal quale si evince la regolare notifica dello stesso all'indirizzo del destinatario in data 31/07/2017. Tale produzione documentale è stata richiesta in applicazione dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. 220/2023, che consente la produzione di nuovi documenti in appello qualora il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
La Corte ritiene che la documentazione prodotta sia indispensabile per la corretta ricostruzione dei fatti e per la decisione della causa, in quanto attesta la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
La notifica dell'avviso di accertamento risulta effettuata nei termini previsti dall'art. 5 del D.L. 953/1982, convertito dalla L. 53/1983, secondo cui l'azione dell'amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. L'avviso di accertamento
è stato notificato il 31/07/2017 e la cartella di pagamento è stata notificata l'08/01/2019, entro i termini di legge.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, ritenuta ammissibile ai sensi della normativa vigente, consente di superare la presunzione di mancata notifica dell'atto prodromico, sollevata dal contribuente. Non emergono elementi che attestino la mancata regolarità della notifica o la decadenza dell'ente impositore.
Le eccezioni sollevate dal contribuente in merito alla presunta irregolarità della notifica, alla decadenza e alla prescrizione della pretesa tributaria non trovano riscontro alla luce della documentazione prodotta e delle disposizioni normative applicabili.
La Corte ritiene, pertanto, che la cartella di pagamento impugnata sia legittima e tempestiva, essendo stata preceduta da regolare notifica dell'avviso di accertamento e non essendo maturati i termini di prescrizione o decadenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 300,00 (trecento/00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma la cartella opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4113/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 13/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017054146 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2296/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e segnala la sentenza n. 28850 del 31.10.2025 Sezione
n. 05 della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato l'8.3.2019, depositato il 5.7.2019, il sig. Resistente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa CTP, oggi Corte di Giustizia Tributaria di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, notificata il l'8.1.2019, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €. 480,14. In tale ricorso è stata eccepita:
1. l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2. il difetto di motivazione;
3. la decadenza ex art 25 del DPR 602/73; 4. La prescrizione.
Riscossione Sicilia spa non si è costituita.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, precisando di aver notificato tempestivamente, ovvero il 31.07.2017, l'avviso di accertamento di cui viene depositata copia.
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da motivazione.
Affermava la Corte adita:
“Preliminarmente, il Collegio ammette la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate avvenuta con atto depositato il 15.12.2023. L'art 23 del D. legs. 546/92 (costituzione in giudizio della parte resistente), infatti,
a differenza dell'art 22 del medesimo decreto il quale prevede che se la parte ricorrente non osserva le disposizioni relative alla costituzione si applica la sanzione d'inammissibilità, non prevede per la costituzione in giudizio del resistente un termine a pena di inammissibilità. Tuttavia, poiché l'articolo 32, prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni, il resistente che si costituisce dopo sessanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato può depositare soltanto controdeduzioni senza allegare alcun documento. Alla luce di ciò, la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate va dichiarata inammissibile con l'ulteriore conseguenza che agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella impugnata, che avrebbe interrotto il decorso del termine prescrizionale.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato per intervenuta prescrizione atteso che la cartella di pagamento, al momento unico atto certamente notificato, è stata notificata oltre il termine di cui all'art. 5 del D.L. 953/82.
Le spese di giudizio vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in complessivi €. 100,00 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, così come richiesto.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 22 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
A parere di questo Ufficio il giudizio della Commissione Tributaria Provinciale va riformato;
si ritiene che la sentenza sia viziata nella sua motivazione, in quanto dispone l'accoglimento del ricorso sull'unico presupposto del difetto probatorio documentale in capo all'Ufficio.
L'Ufficio Appellante, in applicazione dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992, novellato dall'art 1 lett. z, bb) del D.Lgs 220/2023, concernente “NUOVE PROVE IN APPELLO il quale recita “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” , produce il referto di notifica dell'atto di accertamento n. 14061451 sottostante all'impugnata cartella dal quale si evince la regolare notifica dello stesso. Nel caso di specie si tratta di atti già depositati nel corso del giudizio di primo grado, dunque già presenti nel fascicolo processuale.
l'Ufficio rileva che per quanto eccepito per la mancata notifica dell'avviso n. 14061451 è stato correttamente notificato, all'indirizzo del destinatario in data 31/07/2017 con racc. n. ADERAUT2014000333549 e quest'Ufficio produce copia della notifica.
Tale notifica è avvenuta nei termini previsti dall'art. 5, comma 51, DL n. 953 del 1982, convertito da L. n. 53 del 1983 (nel testo modificato dall'art.3 DL n. 2 del 1986, convertito da L. n. 60 del 1986), secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria si prescrive “… con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento…”.
In merito alla intervenuta decadenza appare opportuno precisare che oltre a ribadire che l'avviso di accertamento per l'omesso/tardivo pagamento della tassa automobilistica è stato regolarmente notificato nei termini di legge, si precisa che la notifica é stata eseguita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
(art. 2, quinto comma L. n. 27/1978), e nel termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento di cui all'art. 5 D.L. n. 953/ 1982 e successive modifiche.
Altresì, l'Ufficio rileva la tempestiva iscrizione a ruolo del carico non pagato (ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso di accertamento); mentre si evidenzia, peraltro, che la notifica della cartella esattoriale e degli eventuali atti interruttivi costituisce attività propria dell'Agente della Riscossione, il quale deve fornire l'eventuale prova di tali adempimenti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 13
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate, a fronte dell'eccepita omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, sollevata dall'odierno appellato con il primo motivo del ricorso introduttivo, si costituiva tardivamente, depositando oltre il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs 546/1992 la propria difesa con la relativa documentazione attestante, a suo dire, la rituale notifica dell'atto prodromico alla cartella opposta. Ebbene, la Corte adita, rilevata la violazione del termine perentorio di cui sopra, con la sentenza in questa sede impugnata, statuiva l'accoglimento del ricorso, poiché in forza dell'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, nessuna prova circa la rituale notifica dell'atto sotteso alla cartella impugnata era stata assolta. Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate ritiene non corretta detta pronuncia, eccependo sulla scorta dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 220 del 2023, convertito con L. 303 del 30.12.2023, l'ammissibilità in sede di gravame della documentazione tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado. Ebbene, questa difesa rilevando l'errata interpretazione della norma citata da parte dell'Agenzia, eccepisce l'inammissibilità della documentazione depositata in sede di gravame;
indi,
l'illegittimità delle sue difese. Inoltre, la notifica contestata è illegittima perché posta in essere dalla società privata Società_1, non abilitata alla notifica di atti tributari processuali sostanziali e, peraltro, sprovvista della licenza individuale prevista (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020; Cass. 7978/2024). Infatti la Legge n. 124 del
2017, ha liberalizzato il settore delle poste, servizio prima riservato esclusivamente a Poste Italiane, con decorrenza dal 10 settembre 2017, a condizioni che le società private del settore siano in possesso di una licenza individuale rilasciata da parte della AGCOM. La licenza individuale speciale è stata rilasciata alla Società_1 spa nell'anno 2019, la notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento opposta è avvenuta in data 04/07/2017. Infatti, stante l'omessa notifica del prodromico avviso, alla data di avvenuta notifica della cartella impugnata (08.01.2019), la pretesa tassa automobilistica per l'anno 2014 è inevitabilmente prescritta, essendo decorso il termine di prescrizione triennale cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello il referto di notifica dell'atto di accertamento n. 14061451, dal quale si evince la regolare notifica dello stesso all'indirizzo del destinatario in data 31/07/2017. Tale produzione documentale è stata richiesta in applicazione dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. 220/2023, che consente la produzione di nuovi documenti in appello qualora il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
La Corte ritiene che la documentazione prodotta sia indispensabile per la corretta ricostruzione dei fatti e per la decisione della causa, in quanto attesta la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata.
La notifica dell'avviso di accertamento risulta effettuata nei termini previsti dall'art. 5 del D.L. 953/1982, convertito dalla L. 53/1983, secondo cui l'azione dell'amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. L'avviso di accertamento
è stato notificato il 31/07/2017 e la cartella di pagamento è stata notificata l'08/01/2019, entro i termini di legge.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, ritenuta ammissibile ai sensi della normativa vigente, consente di superare la presunzione di mancata notifica dell'atto prodromico, sollevata dal contribuente. Non emergono elementi che attestino la mancata regolarità della notifica o la decadenza dell'ente impositore.
Le eccezioni sollevate dal contribuente in merito alla presunta irregolarità della notifica, alla decadenza e alla prescrizione della pretesa tributaria non trovano riscontro alla luce della documentazione prodotta e delle disposizioni normative applicabili.
La Corte ritiene, pertanto, che la cartella di pagamento impugnata sia legittima e tempestiva, essendo stata preceduta da regolare notifica dell'avviso di accertamento e non essendo maturati i termini di prescrizione o decadenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 300,00 (trecento/00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma la cartella opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il Presidente