Articolo 2 della Legge 13 novembre 1960, n. 1407
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 dicembre 1960
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Versione
4 agosto 1961
Art. 2. ((La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.
La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.
Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono, avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli alcali.
I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.
Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati))
Entrata in vigore il 4 agosto 1961
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