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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1176/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti La EL Parte_1 C.F._1
E AL del Foro di Prato (pec vvocati.prato. ) e Andreasi Paola del Foro di Email_1
Balzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato dei predetti difensori sito in Via
Cavour n. 94 int. 6 in Forlì (FC)
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ivan Demuro del CP_1 C.F._2
Foro di Bologna, (pec e Alessandro Candini del Foro di Email_3
Bologna (pec , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Email_4
Via Guerrazzi n. 15 in Bologna (BO)
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Foschini del CP_2 C.F._3
Foro di AV (pec ) elettivamente domiciliata presso Email_5
lo studio del predetto difensore sito in Via Dell'Aida n. 17 in AV (RA)
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 683/2022, Rep. 935/2022, emessa in data 14.3.2022 e pubblicata il 16.3.2022 nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2019, notificata in data 23 maggio 2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 10.12.2024 - depositata in data 11.12.2024
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in appello: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di bologna dichiarare la nullità del provvedimento conclusivo di cui al verbale di udienza 05 maggio 2022 della sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna n.683/2022 pronunciata in data 14.03.2022 e pubblicata il 16/03/2022 nella causa iscritta al RG n.11214/2019, notificata in data 23 maggio 2022 unitamente al provvedimento conclusivo: verbale di data 05 maggio
2022.Voglia conseguentemente la Corte di Appello di Bologna adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire, nel pieno ed effettivo contraddittorio delle parti in causa, gli adempimenti di cui al verbale di data 05 maggio 2022 dichiarato nullo, confermando nel resto la sentenza così come pronunciata nel primo grado del giudizio. Con Vittoria di spese di causa del presente grado di
Appello”.
Per come da note scritte depositate il 6 dicembre 2024 in cui ha precisato le CP_1
conclusioni come da comparsa di risposta in atti:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinte, previo accertamento che il valore della domanda attorea non è 1 euro3, bensì è indeterminato, come dichiarato dall'attrice in primo grado, oppure pari ad al valore della propria quota ereditaria come risultante dalla CTU, e quindi pari a euro 28.537,19, con esazione verso l'appellante del contributo unificato corretto:
- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. o in ogni caso per carenza di interesse ad agire;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato e temerario, in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, con sommesso invito a valutare di condannare d'ufficio l'appellante per lite temeraria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge”.
Per come da note scritte depositate il 6 dicembre 2024 CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna rigettare l'appello proposto da in Parte_1
quanto infondato, inammissibile ed improcedibile, con integrale conferma della impugnata sentenza.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio le sorelle CP_2
e al fine di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1 Parte_1
tra le stesse insorta a seguito del decesso della madre . Persona_1
pagina 2 di 6 Nel giudizio si è costituita , in data 3 dicembre 2019, aderendo alla domanda di CP_1
divisione, domandando la previa sospensione del giudizio in ragione del fatto che i beni e la quota ereditaria oggetto di divisione spettante a fosse stata oggetto di pignoramento (R.G. Parte_1
2697/2021), dalla stessa promosso in forza di decreto ingiuntivo n. 5449/2020.
In data 4 dicembre 2019 si è costituita la quale ha aderito alla domanda attorea, Parte_1
evidenziando tuttavia la necessità di nominare più CTU in relazione alla classe di beni mobili da stimare.
Espletata la CTU estimativa, le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza del 9.12.2021 la causa
è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 683/2022, Rep. 935/2022, emessa in data 14.3.2022 e pubblicata il 16.3.2022 nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2019 ha così deciso:
“Dispone procedersi allo scioglimento della comunione insorta tra le parti in ragione dell'apertura della successione di , generalizzata in atti, attribuendo a ciascuna condividente la Persona_1 quota ideale di un terzo dei beni indicati in atto introduttivo e meglio descritti nell'elaborato del dr.
in data 24 agosto 2021; Persona_2
- Compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza, che rimarranno a carico delle parti per un terzo ciascuna, nei rapporti interni;
- Dispone la comparizione delle parti, per l'estrazione a sorte dei lotti, all'udienza del 5 maggio 2022, ore 14,30”.
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 22 giugno 2022 affidando l'impugnazione ad un unico motivo di gravame in seno al quale ha lamentato la violazione dell'art. 133 c.p.c. per aver la cancelleria del Tribunale omesso di comunicare il deposito della sentenza definitiva - ordinanza, nel corpo della quale è stata fissata l'udienza del 5 maggio 2022 per l'espletamento delle attività di estrazione dei lotti, udienza a cui parte appellante non avrebbe per tale motivo presenziato. Ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe proceduto ugualmente all'assegnazione dei lotti con l'estrazione a sorte omettendo di verificare la previa comunicazione del provvedimento. Ha concluso invocando la declaratoria di nullità del verbale di udienza del 5 maggio 2022.
- Si è costituita in giudizio in data 26 ottobre 2022 deducendo da un lato che la CP_1
cancelleria aveva invece provveduto alla comunicazione a tutte le parti della pubblicazione della sentenza definitiva - ordinanza in data 16 marzo 2022. Quanto all'udienza del 5 maggio 2022 ha rappresentato che la medesima si fosse svolta dopo un'ora di attesa dei difensori dell'appellante e che a verbale è stato dato atto di aver intrattenuto uno scambio telefonico con la codifensore Avv. Andreasi
pagina 3 di 6 Paola la quale riferì di non riuscire a contattare l'Avv. La EL. Ha, inoltre, aggiunto che il verbale di udienza è stato successivamente notificato all'appellante unitamente alla sentenza impugnata in data 23 maggio 2022 e che non vi fosse un obbligo per la cancelleria di provvedere alla comunicazione anche di tale verbale. Da ultimo, ha eccepito la carenza di interesse ad agire in ragione del pignoramento gravante sulla quota ereditaria di parte appellante, in forza del decreto ingiuntivo esecutivo e della sentenza del Tribunale di Bologna n. 2420/2022, essendo pertanto alla stessa del tutto indifferente quali siano i beni ad essa assegnati. In via preliminare ha, dunque, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. o per carenza di interesse ad agire e, nel merito, ha domandato il rigetto dell'appello in quanto infondato e temerario, con richiesta di condanna d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio in data 8 novembre 2022 ,a sua volta chiedendo il rigetto CP_2
dell'impugnazione, richiamando le attestazioni telematiche del Tribunale, a firma dell'operatore
, significative dell'avvenuta comunicazione ad opera della cancelleria del Tribunale CP_3
del provvedimento e ha concluso per l'infondatezza, inammissibilità ed improcedibilità dell'impugnazione, chiedendo l'integrale conferma della sentenza.
2.2 - Disposta la trattazione cartolare della causa, le sole parti appellate hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – L'appello è inammissibile, prima ancora che infondato.
Parte appellante si duole dell'omessa comunicazione del deposito della sentenza definitiva - ordinanza in spregio all'art. 133 c.p.c. e deduce che la mancata partecipazione alla successiva udienza del 5 maggio 2022 sia dipesa da tale omissione. In tesi di parte appellante da ciò discenderebbe la nullità del verbale di udienza del 5 maggio 2022 e ha domandato l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di consentire, nel contraddittorio delle parti, gli adempimenti di assegnazione ed estrazione a sorte dei lotti, chiedendo nel resto la conferma della sentenza.
E' ben vero che l'art. 133 c.p.c. disciplina gli aspetti della pubblicazione e della comunicazione della sentenza (in particolare il secondo comma prescrive che “il cancelliere da' immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”)
E' peraltro evidente che gli eventuali vizi dell'ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale la stessa è stata adottata, trattandosi di provvedimenti revocabili o pagina 4 di 6 modificabili da parte dello stesso Giudice che li ha emessi, mentre con l'appello possono essere fatti valere i vizi della decisione.
Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che vi è in atti prova dell'avvenuta comunicazione in data
16 marzo 2022 del provvedimento di cui si discute, certificata dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema1 , osserva la Corte che l' appellante si è limitato ad eccepire la nullità del verbale del 5 maggio 2022, in ragione della mancata comunicazione del provvedimento il cui dispositivo recava la fissazione dell'udienza in prosecuzione, lamentato la mancata comunicazione ad opera della cancelleria dell'ordinanza e così al più, l'art. 134 c.p.c. ai sensi del quale “il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione”.
Per tale motivo l'appello va dichiarato inammissibile, non essendo stato in questa sede contestato in alcun modo il contenuto decisorio della sentenza impugnata (e così la pronuncia dello scioglimento della comunione), e anzi, nel delineare il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, ha espressamente richiesto la conferma della decisione nel merito.
4. – Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e, preso atto del deposito della nota spese ad opera delle parti appellate, alla liquidazione delle stesse si provvede come da dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento e tenuto conto del numero delle parti e delle attività difensive effettivamente svolte nel presente grado.
5. - Va infine accolta la richiesta di condanna di proposta dall'appellata Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, stante
[...]
l'inequivocabile consapevolezza della ricezione della comunicazione della sentenza ad opera della cancelleria del Tribunale e l'assoluta inconferenza del rimedio scelto, che ha gravato inutilmente sul carico di questa Corte.
Si reputa equo liquidare tale somma in misura prossima ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di spese di lite, e così in euro 2.000,00 ciascuna.
6. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 5 di 6 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bologna n. 683/2022, Rep. 935/2022, emessa in data 14.3.2022 e pubblicata il 16.3.2022 nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2019;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata e le spese di CP_2 CP_1
lite liquidate in complessivi euro 6.0000, per ciascuna per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1
delle appellate e della somma di euro 2.000,00 ciascuna;
CP_2 CP_1
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'attestazione telematica, redatta automaticamente dal registro di cancelleria in data 20 settembre 2022, emerge che in data 16 marzo 2022 alle ore 11:13 la cancelleria del Tribunale di Bologna, in persona di , abbia inviato il CP_3 messaggio di posta elettronica certificata identificato con “ ;2022;24317771” a AL La EL all'indirizzo di CP_4 posta elettronica certificata presso il quale l'appellante ha eletto domicilio ( vvocati.prato.it) e che alle Email_1 ore 11:14 del 16 marzo 2022 sia pervenuta l'accettazione ed alle ore 11:20 la consegna.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1176/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti La EL Parte_1 C.F._1
E AL del Foro di Prato (pec vvocati.prato. ) e Andreasi Paola del Foro di Email_1
Balzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato dei predetti difensori sito in Via
Cavour n. 94 int. 6 in Forlì (FC)
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ivan Demuro del CP_1 C.F._2
Foro di Bologna, (pec e Alessandro Candini del Foro di Email_3
Bologna (pec , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Email_4
Via Guerrazzi n. 15 in Bologna (BO)
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Foschini del CP_2 C.F._3
Foro di AV (pec ) elettivamente domiciliata presso Email_5
lo studio del predetto difensore sito in Via Dell'Aida n. 17 in AV (RA)
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 683/2022, Rep. 935/2022, emessa in data 14.3.2022 e pubblicata il 16.3.2022 nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2019, notificata in data 23 maggio 2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 10.12.2024 - depositata in data 11.12.2024
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in appello: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di bologna dichiarare la nullità del provvedimento conclusivo di cui al verbale di udienza 05 maggio 2022 della sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna n.683/2022 pronunciata in data 14.03.2022 e pubblicata il 16/03/2022 nella causa iscritta al RG n.11214/2019, notificata in data 23 maggio 2022 unitamente al provvedimento conclusivo: verbale di data 05 maggio
2022.Voglia conseguentemente la Corte di Appello di Bologna adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire, nel pieno ed effettivo contraddittorio delle parti in causa, gli adempimenti di cui al verbale di data 05 maggio 2022 dichiarato nullo, confermando nel resto la sentenza così come pronunciata nel primo grado del giudizio. Con Vittoria di spese di causa del presente grado di
Appello”.
Per come da note scritte depositate il 6 dicembre 2024 in cui ha precisato le CP_1
conclusioni come da comparsa di risposta in atti:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinte, previo accertamento che il valore della domanda attorea non è 1 euro3, bensì è indeterminato, come dichiarato dall'attrice in primo grado, oppure pari ad al valore della propria quota ereditaria come risultante dalla CTU, e quindi pari a euro 28.537,19, con esazione verso l'appellante del contributo unificato corretto:
- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. o in ogni caso per carenza di interesse ad agire;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato e temerario, in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, con sommesso invito a valutare di condannare d'ufficio l'appellante per lite temeraria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge”.
Per come da note scritte depositate il 6 dicembre 2024 CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna rigettare l'appello proposto da in Parte_1
quanto infondato, inammissibile ed improcedibile, con integrale conferma della impugnata sentenza.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio le sorelle CP_2
e al fine di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1 Parte_1
tra le stesse insorta a seguito del decesso della madre . Persona_1
pagina 2 di 6 Nel giudizio si è costituita , in data 3 dicembre 2019, aderendo alla domanda di CP_1
divisione, domandando la previa sospensione del giudizio in ragione del fatto che i beni e la quota ereditaria oggetto di divisione spettante a fosse stata oggetto di pignoramento (R.G. Parte_1
2697/2021), dalla stessa promosso in forza di decreto ingiuntivo n. 5449/2020.
In data 4 dicembre 2019 si è costituita la quale ha aderito alla domanda attorea, Parte_1
evidenziando tuttavia la necessità di nominare più CTU in relazione alla classe di beni mobili da stimare.
Espletata la CTU estimativa, le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza del 9.12.2021 la causa
è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 683/2022, Rep. 935/2022, emessa in data 14.3.2022 e pubblicata il 16.3.2022 nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2019 ha così deciso:
“Dispone procedersi allo scioglimento della comunione insorta tra le parti in ragione dell'apertura della successione di , generalizzata in atti, attribuendo a ciascuna condividente la Persona_1 quota ideale di un terzo dei beni indicati in atto introduttivo e meglio descritti nell'elaborato del dr.
in data 24 agosto 2021; Persona_2
- Compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza, che rimarranno a carico delle parti per un terzo ciascuna, nei rapporti interni;
- Dispone la comparizione delle parti, per l'estrazione a sorte dei lotti, all'udienza del 5 maggio 2022, ore 14,30”.
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 22 giugno 2022 affidando l'impugnazione ad un unico motivo di gravame in seno al quale ha lamentato la violazione dell'art. 133 c.p.c. per aver la cancelleria del Tribunale omesso di comunicare il deposito della sentenza definitiva - ordinanza, nel corpo della quale è stata fissata l'udienza del 5 maggio 2022 per l'espletamento delle attività di estrazione dei lotti, udienza a cui parte appellante non avrebbe per tale motivo presenziato. Ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe proceduto ugualmente all'assegnazione dei lotti con l'estrazione a sorte omettendo di verificare la previa comunicazione del provvedimento. Ha concluso invocando la declaratoria di nullità del verbale di udienza del 5 maggio 2022.
- Si è costituita in giudizio in data 26 ottobre 2022 deducendo da un lato che la CP_1
cancelleria aveva invece provveduto alla comunicazione a tutte le parti della pubblicazione della sentenza definitiva - ordinanza in data 16 marzo 2022. Quanto all'udienza del 5 maggio 2022 ha rappresentato che la medesima si fosse svolta dopo un'ora di attesa dei difensori dell'appellante e che a verbale è stato dato atto di aver intrattenuto uno scambio telefonico con la codifensore Avv. Andreasi
pagina 3 di 6 Paola la quale riferì di non riuscire a contattare l'Avv. La EL. Ha, inoltre, aggiunto che il verbale di udienza è stato successivamente notificato all'appellante unitamente alla sentenza impugnata in data 23 maggio 2022 e che non vi fosse un obbligo per la cancelleria di provvedere alla comunicazione anche di tale verbale. Da ultimo, ha eccepito la carenza di interesse ad agire in ragione del pignoramento gravante sulla quota ereditaria di parte appellante, in forza del decreto ingiuntivo esecutivo e della sentenza del Tribunale di Bologna n. 2420/2022, essendo pertanto alla stessa del tutto indifferente quali siano i beni ad essa assegnati. In via preliminare ha, dunque, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. o per carenza di interesse ad agire e, nel merito, ha domandato il rigetto dell'appello in quanto infondato e temerario, con richiesta di condanna d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio in data 8 novembre 2022 ,a sua volta chiedendo il rigetto CP_2
dell'impugnazione, richiamando le attestazioni telematiche del Tribunale, a firma dell'operatore
, significative dell'avvenuta comunicazione ad opera della cancelleria del Tribunale CP_3
del provvedimento e ha concluso per l'infondatezza, inammissibilità ed improcedibilità dell'impugnazione, chiedendo l'integrale conferma della sentenza.
2.2 - Disposta la trattazione cartolare della causa, le sole parti appellate hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – L'appello è inammissibile, prima ancora che infondato.
Parte appellante si duole dell'omessa comunicazione del deposito della sentenza definitiva - ordinanza in spregio all'art. 133 c.p.c. e deduce che la mancata partecipazione alla successiva udienza del 5 maggio 2022 sia dipesa da tale omissione. In tesi di parte appellante da ciò discenderebbe la nullità del verbale di udienza del 5 maggio 2022 e ha domandato l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di consentire, nel contraddittorio delle parti, gli adempimenti di assegnazione ed estrazione a sorte dei lotti, chiedendo nel resto la conferma della sentenza.
E' ben vero che l'art. 133 c.p.c. disciplina gli aspetti della pubblicazione e della comunicazione della sentenza (in particolare il secondo comma prescrive che “il cancelliere da' immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”)
E' peraltro evidente che gli eventuali vizi dell'ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale la stessa è stata adottata, trattandosi di provvedimenti revocabili o pagina 4 di 6 modificabili da parte dello stesso Giudice che li ha emessi, mentre con l'appello possono essere fatti valere i vizi della decisione.
Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che vi è in atti prova dell'avvenuta comunicazione in data
16 marzo 2022 del provvedimento di cui si discute, certificata dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema1 , osserva la Corte che l' appellante si è limitato ad eccepire la nullità del verbale del 5 maggio 2022, in ragione della mancata comunicazione del provvedimento il cui dispositivo recava la fissazione dell'udienza in prosecuzione, lamentato la mancata comunicazione ad opera della cancelleria dell'ordinanza e così al più, l'art. 134 c.p.c. ai sensi del quale “il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione”.
Per tale motivo l'appello va dichiarato inammissibile, non essendo stato in questa sede contestato in alcun modo il contenuto decisorio della sentenza impugnata (e così la pronuncia dello scioglimento della comunione), e anzi, nel delineare il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, ha espressamente richiesto la conferma della decisione nel merito.
4. – Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e, preso atto del deposito della nota spese ad opera delle parti appellate, alla liquidazione delle stesse si provvede come da dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento e tenuto conto del numero delle parti e delle attività difensive effettivamente svolte nel presente grado.
5. - Va infine accolta la richiesta di condanna di proposta dall'appellata Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, stante
[...]
l'inequivocabile consapevolezza della ricezione della comunicazione della sentenza ad opera della cancelleria del Tribunale e l'assoluta inconferenza del rimedio scelto, che ha gravato inutilmente sul carico di questa Corte.
Si reputa equo liquidare tale somma in misura prossima ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di spese di lite, e così in euro 2.000,00 ciascuna.
6. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 5 di 6 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bologna n. 683/2022, Rep. 935/2022, emessa in data 14.3.2022 e pubblicata il 16.3.2022 nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2019;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata e le spese di CP_2 CP_1
lite liquidate in complessivi euro 6.0000, per ciascuna per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1
delle appellate e della somma di euro 2.000,00 ciascuna;
CP_2 CP_1
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'attestazione telematica, redatta automaticamente dal registro di cancelleria in data 20 settembre 2022, emerge che in data 16 marzo 2022 alle ore 11:13 la cancelleria del Tribunale di Bologna, in persona di , abbia inviato il CP_3 messaggio di posta elettronica certificata identificato con “ ;2022;24317771” a AL La EL all'indirizzo di CP_4 posta elettronica certificata presso il quale l'appellante ha eletto domicilio ( vvocati.prato.it) e che alle Email_1 ore 11:14 del 16 marzo 2022 sia pervenuta l'accettazione ed alle ore 11:20 la consegna.