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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERBANIA
Sezione civile
Il Giudice, dr.ssa Francesca Parola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex artt. 281-decies e ss c.p.c., iscritta al n. 550/2025 del Ruolo Generale e vertente
TRA
nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
ZO (VB), Via Cominazzini, n. 10, C.F. ; C.F._1
nato a [...], il [...] e residente in Parte_2
QU PR (VB), Via Quarne, n. 15, C.F. ; C.F._2
nata a [...], il [...] e residente in Parte_3
Biella (BI), Via Tripoli, n. 37, C.F. ; C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Contesini del Foro di Verbania (C.F.
), presso il cui studio in EL TO (VB), Corso C.F._4
Sempione, n. 134, sono elettivamente domiciliati;
- Ricorrenti -
E
nata a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1
IE di EL (TV), Via Battisti, n. 28, C.F. C.F._5
nato a [...] il [...], residente in Parte_4
SO Di AR (TV), Via Indipendenza, n. 2, C.F. ; C.F._6
nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
SO Di AR (TV), Via Sante de Mari, n. 21, C.F. C.F._7
nata a [...] il [...], residente in Parte_5
Follina (TV), via Costa, n. 1), C.F. ; C.F._8 nata a [...] il [...], Parte_6 residente in [...], C.F. ; C.F._9
nato a [...] il [...], residente in Parte_7
SO di AR (TV), Via San Boldo, via San Boldo, n. 37, C.F. ; C.F._10
nata a [...] [...], residente in Parte_8
Pavia (PV), Piazzale Stazione, n. 7), C.F. C.F._11
nato a [...] l'[...], residente in [...]), C.F. C.F._12
nata in [...] il [...], residente in CP_3
Biella (BI), Via Tripoli, n. 37, C.F ; C.F._13
- resistenti contumaci -
Oggetto: impugnazione del testamento olografo.
Visti gli artt. 281-sexies e terdecies c.p.c., all'udienza in data 24.11.2025 il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281-sexies ult. co. c.p.c..
Considerazioni in fatto ed in diritto.
1. Con ricorso in data 29.05.2025 e Parte_1 Parte_2 adivano il presente Tribunale per sentir accogliere le seguenti Parte_3 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito:
1. Dichiarare l'annullamento e/o nullità per dolo e/o errore del testamento olografo datato 27/03/2021 del Sig. , nato a [...] il Persona_1
18/04/1949 (c.f. ), deceduto in Verbania il 4/01/2023, per tutti i C.F._14 motivi esposti in narrativa.
2. Per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima del de cuius.
3. Dichiarare che i ricorrenti sono eredi legittimi del de cuius per la quota di legge”.
A tal fine i ricorrenti rappresentavano che: - in data 04.01.2023 decedeva in Verbania, a seguito di sinistro stradale, Per_1
, nato a [...], il [...], c.f. ,
[...] C.F._14 cugino dei ricorrenti (che, pertanto, sono suoi parenti di quarto grado) (doc. 1, allegato A);
- il de cuius non era sposato, non aveva figli e i genitori erano premorti, per cui unici parenti sono i cugini, fra cui gli odierni ricorrenti, figli di zii e zie, ormai premorti;
- presso l'abitazione del de cuius veniva rinvenuta una busta, indirizzata al sig.
, consulente finanziario di contenente il suo Controparte_4 Persona_1 testamento olografo, datato 27.03.2021, cui poi veniva data pubblicazione, in data 27.03.2023, per il tramite del notaio (doc. 1); Persona_2
- nel predetto testamento venivano indicate quali eredi universali tali Persona_3 nata il [...] a [...] e residente in [...]in via
[...]
Krebsbachweg n. 5, 63452 Hanau e nata il [...] a [...], Parte_10
Indiana, Stati Uniti, abitante in House Number, NTW 258, Nyamebekyere, Regione Brong Ahafo, Berekum, Stato West Africa Ghana”;
- successivi accertamenti hanno dato modo di conclamare come in realtà i due soggetti indicati nel testamento non corrispondono a persone reali, essendo il de cuius stato vittima di una truffa, ed infatti:
a) poiché la sig.ra aveva sostenuto le spese per le esequie, tramite il proprio Pt_3 legale, avv. la stessa ne chiedeva la ripetizione alle due nominate eredi, di CP_5 cui, sempre presso l'abitazione del defunto, si rinvenivano gli indirizzi e-mail;
b) dai contatti fra l'avv. - cui le sedicenti eredi avevano conferito mandato CP_5 per rappresentarle, in quanto non intenzionate ad arrivare in Italia - si acclarava come in realtà ai due nomi indicati nel testamento non corrispondano persone reali, in quanto i documenti di identità dalle stesse prodotti sono frutto di manipolazione e non corrispondono neppure con i documenti rinvenuti a casa del de cuius;
c) dai documenti di cui all'allegato 12 si apprende come i soggetti in questione hanno ammesso la truffa nei confronti dell'avvocato per ottenere l'eredità, arrivando persino a chiedergli di mentire al notaio ed infine a minacciare il professionista che le aveva
“smascherate”;
d) le indagini condotte dalla Procura di Verbania, nell'ambito del proc. 28/24/44, si concludevano con l'archiviazione del procedimento in quanto, se era indubbia l'esistenza del fatto di reato, non vi era alcun modo di risalirne agli autori, soggetti rimasti ignoti (doc. 16, ove si legge, testualmente: “Le successive indagini sviluppate dalla PG Delegata hanno ragionevolmente confermato come le identità e i recapiti utilizzati dalle persone beneficiate dal testamento fossero fittizie e generate ad hoc per trarre in inganno gli altri attori della successione”);
- in particolare, dalle indagini condotte dal Pubblico Ministero si accertava che l'immagine associata a tal sarebbe quella di una attrice pornografica, Parte_10 che si fa chiamare e l'immagine della è stata artatamente Persona_4 Per_5 estratta dal web e corrisponderebbe ad una influencer statunitense conosciuta con il nome di (cfr. doc. 17, fascicolo penale). Persona_6
2. Non è, pertanto, revocabile in dubbio che il de cuius, persona descritta dai parenti come solitaria e senza alcun famigliare prossimo, sia stata vittima di una truffa sentimentale, perpetrata da ignoti, come ampiamente comprovato anche in sede penale, condotta con modalità on line, essendo stati rinvenuti sul cellulare dell'uomo sia messaggi d'amore che foto delle due donne in atteggiamenti provocatori, ma mai foto del de cuius insieme alle due donne.
Se così è, deve allora dichiararsi che il testamento redatto da in Persona_1 data 27.03.2021 è affetto da nullità, essendo inesistenti gli eredi nominati.
Infatti, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 628 c.c., in forza del quale è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata. Tale disposizione si differenzia da quanto invece previsto agli artt. 624 e 625 c.c., che disciplinano l'ipotesi in cui la volontà testamentaria sia stata affetta da vizi che ne hanno distorto la formazione, ovvero errore, dolo o violenza. Seppure è indubbio il fatto che il de cuius sia stato vittima di una truffa e che quindi sia caduto in errore circa la stessa esistenza dell'oggetto dei suoi sentimenti, tuttavia non è dato a sapere se i due ignoti ne abbiano in qualche modo coartato la volontà spingendolo a formare un testamento in loro favore o se questa sia stata una scelta libera di che, evidentemente invaghito delle due donne di cui Persona_1 conosceva solo l'immagine, abbia deciso di predisporre un testamento in loro favore. Ciò che invece è fuor di dubbio, è che il testatore abbia nominato eredi persone non esistenti, in quanto le foto non corrispondo ai nominativi e a loro volta i nominativi non corrispondono a persone reali. Pertanto, non potendo in alcun modo applicarsi il disposto dell'art. 625 c.c., il testamento deve essere dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 628 c.c. (come si ricava anche dall'applicazione del principio enunciato già da Cass., n. 17868/2019: “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore”: poiché questo, nel caso di specie, non è assolutamente possibile, si deve dedurre la nullità della disposizione testamentaria).
Da ciò consegue, che deve essere dichiarata aperta la successione legittima di nato a [...], il [...] e deceduto in Persona_1
Verbania il 04.01.2023.
Suoi eredi legittimi sono gli odierni ricorrenti, in quanto parenti di quarto grado, per la quota loro spettante per legge.
Considerata la peculiarità della causa, la contumacia dei convenuti ed accertato il consenso espresso dal difensore dei ricorrenti all'udienza in data 25.11.2025, si compensano le spese fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di ed Parte_2 Parte_3 Controparte_1 altri, così provvede:
a) accoglie il ricorso presentato e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo del sig. datato 27.03.2021; Persona_1
b) dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] Persona_1
AR (TV), il 18.04.1949 e deceduto in Verbania il 04.01.2023, a favore degli eredi legittimi, e Parte_1 Parte_2 [...]
per la quota di legge loro spettante;
Parte_3
c) compensa le spese fra le parti.
Verbania, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Parola
Sezione civile
Il Giudice, dr.ssa Francesca Parola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex artt. 281-decies e ss c.p.c., iscritta al n. 550/2025 del Ruolo Generale e vertente
TRA
nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
ZO (VB), Via Cominazzini, n. 10, C.F. ; C.F._1
nato a [...], il [...] e residente in Parte_2
QU PR (VB), Via Quarne, n. 15, C.F. ; C.F._2
nata a [...], il [...] e residente in Parte_3
Biella (BI), Via Tripoli, n. 37, C.F. ; C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Contesini del Foro di Verbania (C.F.
), presso il cui studio in EL TO (VB), Corso C.F._4
Sempione, n. 134, sono elettivamente domiciliati;
- Ricorrenti -
E
nata a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1
IE di EL (TV), Via Battisti, n. 28, C.F. C.F._5
nato a [...] il [...], residente in Parte_4
SO Di AR (TV), Via Indipendenza, n. 2, C.F. ; C.F._6
nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
SO Di AR (TV), Via Sante de Mari, n. 21, C.F. C.F._7
nata a [...] il [...], residente in Parte_5
Follina (TV), via Costa, n. 1), C.F. ; C.F._8 nata a [...] il [...], Parte_6 residente in [...], C.F. ; C.F._9
nato a [...] il [...], residente in Parte_7
SO di AR (TV), Via San Boldo, via San Boldo, n. 37, C.F. ; C.F._10
nata a [...] [...], residente in Parte_8
Pavia (PV), Piazzale Stazione, n. 7), C.F. C.F._11
nato a [...] l'[...], residente in [...]), C.F. C.F._12
nata in [...] il [...], residente in CP_3
Biella (BI), Via Tripoli, n. 37, C.F ; C.F._13
- resistenti contumaci -
Oggetto: impugnazione del testamento olografo.
Visti gli artt. 281-sexies e terdecies c.p.c., all'udienza in data 24.11.2025 il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281-sexies ult. co. c.p.c..
Considerazioni in fatto ed in diritto.
1. Con ricorso in data 29.05.2025 e Parte_1 Parte_2 adivano il presente Tribunale per sentir accogliere le seguenti Parte_3 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito:
1. Dichiarare l'annullamento e/o nullità per dolo e/o errore del testamento olografo datato 27/03/2021 del Sig. , nato a [...] il Persona_1
18/04/1949 (c.f. ), deceduto in Verbania il 4/01/2023, per tutti i C.F._14 motivi esposti in narrativa.
2. Per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima del de cuius.
3. Dichiarare che i ricorrenti sono eredi legittimi del de cuius per la quota di legge”.
A tal fine i ricorrenti rappresentavano che: - in data 04.01.2023 decedeva in Verbania, a seguito di sinistro stradale, Per_1
, nato a [...], il [...], c.f. ,
[...] C.F._14 cugino dei ricorrenti (che, pertanto, sono suoi parenti di quarto grado) (doc. 1, allegato A);
- il de cuius non era sposato, non aveva figli e i genitori erano premorti, per cui unici parenti sono i cugini, fra cui gli odierni ricorrenti, figli di zii e zie, ormai premorti;
- presso l'abitazione del de cuius veniva rinvenuta una busta, indirizzata al sig.
, consulente finanziario di contenente il suo Controparte_4 Persona_1 testamento olografo, datato 27.03.2021, cui poi veniva data pubblicazione, in data 27.03.2023, per il tramite del notaio (doc. 1); Persona_2
- nel predetto testamento venivano indicate quali eredi universali tali Persona_3 nata il [...] a [...] e residente in [...]in via
[...]
Krebsbachweg n. 5, 63452 Hanau e nata il [...] a [...], Parte_10
Indiana, Stati Uniti, abitante in House Number, NTW 258, Nyamebekyere, Regione Brong Ahafo, Berekum, Stato West Africa Ghana”;
- successivi accertamenti hanno dato modo di conclamare come in realtà i due soggetti indicati nel testamento non corrispondono a persone reali, essendo il de cuius stato vittima di una truffa, ed infatti:
a) poiché la sig.ra aveva sostenuto le spese per le esequie, tramite il proprio Pt_3 legale, avv. la stessa ne chiedeva la ripetizione alle due nominate eredi, di CP_5 cui, sempre presso l'abitazione del defunto, si rinvenivano gli indirizzi e-mail;
b) dai contatti fra l'avv. - cui le sedicenti eredi avevano conferito mandato CP_5 per rappresentarle, in quanto non intenzionate ad arrivare in Italia - si acclarava come in realtà ai due nomi indicati nel testamento non corrispondano persone reali, in quanto i documenti di identità dalle stesse prodotti sono frutto di manipolazione e non corrispondono neppure con i documenti rinvenuti a casa del de cuius;
c) dai documenti di cui all'allegato 12 si apprende come i soggetti in questione hanno ammesso la truffa nei confronti dell'avvocato per ottenere l'eredità, arrivando persino a chiedergli di mentire al notaio ed infine a minacciare il professionista che le aveva
“smascherate”;
d) le indagini condotte dalla Procura di Verbania, nell'ambito del proc. 28/24/44, si concludevano con l'archiviazione del procedimento in quanto, se era indubbia l'esistenza del fatto di reato, non vi era alcun modo di risalirne agli autori, soggetti rimasti ignoti (doc. 16, ove si legge, testualmente: “Le successive indagini sviluppate dalla PG Delegata hanno ragionevolmente confermato come le identità e i recapiti utilizzati dalle persone beneficiate dal testamento fossero fittizie e generate ad hoc per trarre in inganno gli altri attori della successione”);
- in particolare, dalle indagini condotte dal Pubblico Ministero si accertava che l'immagine associata a tal sarebbe quella di una attrice pornografica, Parte_10 che si fa chiamare e l'immagine della è stata artatamente Persona_4 Per_5 estratta dal web e corrisponderebbe ad una influencer statunitense conosciuta con il nome di (cfr. doc. 17, fascicolo penale). Persona_6
2. Non è, pertanto, revocabile in dubbio che il de cuius, persona descritta dai parenti come solitaria e senza alcun famigliare prossimo, sia stata vittima di una truffa sentimentale, perpetrata da ignoti, come ampiamente comprovato anche in sede penale, condotta con modalità on line, essendo stati rinvenuti sul cellulare dell'uomo sia messaggi d'amore che foto delle due donne in atteggiamenti provocatori, ma mai foto del de cuius insieme alle due donne.
Se così è, deve allora dichiararsi che il testamento redatto da in Persona_1 data 27.03.2021 è affetto da nullità, essendo inesistenti gli eredi nominati.
Infatti, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 628 c.c., in forza del quale è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata. Tale disposizione si differenzia da quanto invece previsto agli artt. 624 e 625 c.c., che disciplinano l'ipotesi in cui la volontà testamentaria sia stata affetta da vizi che ne hanno distorto la formazione, ovvero errore, dolo o violenza. Seppure è indubbio il fatto che il de cuius sia stato vittima di una truffa e che quindi sia caduto in errore circa la stessa esistenza dell'oggetto dei suoi sentimenti, tuttavia non è dato a sapere se i due ignoti ne abbiano in qualche modo coartato la volontà spingendolo a formare un testamento in loro favore o se questa sia stata una scelta libera di che, evidentemente invaghito delle due donne di cui Persona_1 conosceva solo l'immagine, abbia deciso di predisporre un testamento in loro favore. Ciò che invece è fuor di dubbio, è che il testatore abbia nominato eredi persone non esistenti, in quanto le foto non corrispondo ai nominativi e a loro volta i nominativi non corrispondono a persone reali. Pertanto, non potendo in alcun modo applicarsi il disposto dell'art. 625 c.c., il testamento deve essere dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 628 c.c. (come si ricava anche dall'applicazione del principio enunciato già da Cass., n. 17868/2019: “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore”: poiché questo, nel caso di specie, non è assolutamente possibile, si deve dedurre la nullità della disposizione testamentaria).
Da ciò consegue, che deve essere dichiarata aperta la successione legittima di nato a [...], il [...] e deceduto in Persona_1
Verbania il 04.01.2023.
Suoi eredi legittimi sono gli odierni ricorrenti, in quanto parenti di quarto grado, per la quota loro spettante per legge.
Considerata la peculiarità della causa, la contumacia dei convenuti ed accertato il consenso espresso dal difensore dei ricorrenti all'udienza in data 25.11.2025, si compensano le spese fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di ed Parte_2 Parte_3 Controparte_1 altri, così provvede:
a) accoglie il ricorso presentato e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo del sig. datato 27.03.2021; Persona_1
b) dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] Persona_1
AR (TV), il 18.04.1949 e deceduto in Verbania il 04.01.2023, a favore degli eredi legittimi, e Parte_1 Parte_2 [...]
per la quota di legge loro spettante;
Parte_3
c) compensa le spese fra le parti.
Verbania, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Parola