Articolo 2247 octies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 septiesArticolo 2251 ter
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2247-octies. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri) 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
(( 1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore. )) 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello e' fissato in sette unita' per l'anno 2018.
3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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