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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14279/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
AGENTE PROV. Controparte_1
CP_2
, -
[...] [...]
Controparte_3
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. CAMMARATA DANIELA per parte ricorrente nonché l'avv. SABELLA LOREDANA per l' e l'avv. CP_4
BONADONNA VALENTINA in sostituzione dell'avv. BONURA
HARALD per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14279 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
e , con l'avv.ta Parte_1 Parte_2
CAMMARATA DANIELA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante, con l'avv.ta SABELLA LOREDANA
- resistente –
, - CP_2 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante, con l'avv.to BONURA HARALD
-resistente- oggetto: opposizione a cartelle di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le cartelle di pagamento n. 29620220019506353501 e n.
2 29620220019506353504;
- condanna l' Ing. ed Controparte_6
Arch. Liberi alla rifusione delle spese di lite in favore delle CP_3
parti ricorrenti, che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge per ciascuna di esse, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria;
- compensa le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' ( CP_2 [...]
e l' Controparte_7 Controparte_5
, proponendo opposizione avverso due cartelle di pagamento n.
[...]
29620220019506353501 e n. 29620220019506353504 notificate ad entrambe n.q. di eredi legittime dell'ing. per contributi Persona_1
previdenziali impagati degli anni dal 1998 al 2003, deducendone variamente l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente evocate in giudizio, si costituivano le convenute, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
, non essendo infatti la stessa erede del dante causa Parte_1 [...]
giusta rinuncia all'eredità versata in atti;
dovendo circoscrivere Per_1
l'oggetto del giudizio a quanto dedotto da e dalle parti Parte_2
resistenti nei confronti della stessa.
Avuto quindi riguardo ai motivi d'opposizione (prescrizione dei crediti, decadenza dalla postestà impositiva e erroneità del credito) si osserva quanto segue.
Va disattesa preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs
n. 46/1999, poiché si riferisce, e dunque, risulta applicabile, solamente ai
3 crediti degli enti pubblici previdenziali;
l' , pur svolgendo CP_2
funzioni pubbliche, è un ente di diritto privato.
Va poi rilevato sempre preliminarmente rilevato che, posto il decesso dell'assicurato in data 6.6.2016, ogni eventuale sollecito di Persona_1
pagamento a lui inviato dopo tale data deve considerarsi privo di alcun effetto;
né ogni documento a lui inviato dopo tale data può comunque essere fonte di diffida e messa in mora nei confronti dell'erede . Parte_2
Appare infatti evidente infatti che non si possa spedire una raccomandata ad un soggetto che non esiste più, indicando il suo nome e cognome quale destinatario.
Né, peraltro, i familiari conviventi avrebbero del resto alcuna legittimazione a ricevere un atto non a loro indirizzato.
Dalla lunga serie di invii al defunto ingegnere di diffide al pagamento, estratti conto, comunicazione di affidamento del credito a cessionario, possono essere presi in considerazione ai fini interruttivi della prescrizione dei crediti contenuti in cartella, soltanto le diffide al pagamento relative agli anni in contestazione, non potendo infatti i soli estratti conto, ove il credito vantato relativo alle annualità contenute in cartella non è precisamente indicato, né le comunicazioni di affidamento del credito al cessionario, ove il credito vantato è indicato in forma complessiva, e quindi non precisamente riferibile alle annualità contenute in cartella.
Ciò posto, va osservato che l'ultima diffida inviata all'assicurato contenente l'esatta indicazione dei crediti contenuti nelle cartelle opposte, è il documento n, 17 della produzione dell' , ricevuto dal CP_2
destinatario in data 17.1.2017.
Anche volendo considerare valido, ai fini interruttivi, l'invio della comunicazione dell'affidamento a cessionario, l'ultimo documento ricevuto al destinatario è il n. 25 del 3.11.2010 (compiuta giacenza).
Va precisato sul punto che le sanzioni per mancato invio della dichiarazione reddituale, hanno natura di sanzione amministrative e pertanto non si trasmettono agli eredi;
non così per le eventuali sanzioni per
4 il ritardato pagamento, che avendo valore di sanzione civile sono trasmissibili.
In tali documenti cumulativi, non essendovi alcuna distinzione, non può rilevarsi quindi il valore interruttivo.
Non può non rilevarsi dunque che, non potendo distinguere le singole poste del carico complessivo affidato al cessionario, non può identificarsi ab origine l'eventuale responsabilità dell'erede in ordine al debito del de cuius.
Non avendo l'erede avuto notificato personalmente alcuna Parte_2
diffida al pagamento precedente alla ricezione della cartella, i crediti in essa contenuti, considerata la data dell'ultima diffida utile, devono considerarsi inesorabilmente prescritti.
Va presa in ultimo in considerazione la notazione circa la non decorrenza della prescrizione in caso di mancato invio della dichiarazione reddituale.
Posto che la giurisprudenza di leg\ittimità citata dalla resistente è CP_3
tutta relativa alle norme regolatrici della (L. 575/1980 ~ L. CP_8
247/2012), occorre evidenziare che il regolamento di all'art. CP_2
11.1 B, prevede la decorrenza dall'invio della comunicazione.
Bisogna però osservare che tale decorrenza, in caso di mancata comunicazione e di successiva acquisizione dei dati dall'anagrafe tributaria, non può che decorrere da tale acquisizione, potendo infatti la una CP_3
volta conosciuti i dati reddituali, calcolare i contributi, chiederne il pagamento e agire esecutivamente per la riscossione.
Diversamente opinando la norma di cui all'art. 2935 C.c. risulterebbe inutiliter data.
Il ricorso va quindi accolto, annullando le cartelle di pagamento per prescrizione dei crediti ingiunti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/06/2025
Il Giudice Onorario
5
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14279/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
AGENTE PROV. Controparte_1
CP_2
, -
[...] [...]
Controparte_3
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. CAMMARATA DANIELA per parte ricorrente nonché l'avv. SABELLA LOREDANA per l' e l'avv. CP_4
BONADONNA VALENTINA in sostituzione dell'avv. BONURA
HARALD per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14279 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
e , con l'avv.ta Parte_1 Parte_2
CAMMARATA DANIELA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante, con l'avv.ta SABELLA LOREDANA
- resistente –
, - CP_2 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante, con l'avv.to BONURA HARALD
-resistente- oggetto: opposizione a cartelle di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le cartelle di pagamento n. 29620220019506353501 e n.
2 29620220019506353504;
- condanna l' Ing. ed Controparte_6
Arch. Liberi alla rifusione delle spese di lite in favore delle CP_3
parti ricorrenti, che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge per ciascuna di esse, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria;
- compensa le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' ( CP_2 [...]
e l' Controparte_7 Controparte_5
, proponendo opposizione avverso due cartelle di pagamento n.
[...]
29620220019506353501 e n. 29620220019506353504 notificate ad entrambe n.q. di eredi legittime dell'ing. per contributi Persona_1
previdenziali impagati degli anni dal 1998 al 2003, deducendone variamente l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente evocate in giudizio, si costituivano le convenute, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
, non essendo infatti la stessa erede del dante causa Parte_1 [...]
giusta rinuncia all'eredità versata in atti;
dovendo circoscrivere Per_1
l'oggetto del giudizio a quanto dedotto da e dalle parti Parte_2
resistenti nei confronti della stessa.
Avuto quindi riguardo ai motivi d'opposizione (prescrizione dei crediti, decadenza dalla postestà impositiva e erroneità del credito) si osserva quanto segue.
Va disattesa preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs
n. 46/1999, poiché si riferisce, e dunque, risulta applicabile, solamente ai
3 crediti degli enti pubblici previdenziali;
l' , pur svolgendo CP_2
funzioni pubbliche, è un ente di diritto privato.
Va poi rilevato sempre preliminarmente rilevato che, posto il decesso dell'assicurato in data 6.6.2016, ogni eventuale sollecito di Persona_1
pagamento a lui inviato dopo tale data deve considerarsi privo di alcun effetto;
né ogni documento a lui inviato dopo tale data può comunque essere fonte di diffida e messa in mora nei confronti dell'erede . Parte_2
Appare infatti evidente infatti che non si possa spedire una raccomandata ad un soggetto che non esiste più, indicando il suo nome e cognome quale destinatario.
Né, peraltro, i familiari conviventi avrebbero del resto alcuna legittimazione a ricevere un atto non a loro indirizzato.
Dalla lunga serie di invii al defunto ingegnere di diffide al pagamento, estratti conto, comunicazione di affidamento del credito a cessionario, possono essere presi in considerazione ai fini interruttivi della prescrizione dei crediti contenuti in cartella, soltanto le diffide al pagamento relative agli anni in contestazione, non potendo infatti i soli estratti conto, ove il credito vantato relativo alle annualità contenute in cartella non è precisamente indicato, né le comunicazioni di affidamento del credito al cessionario, ove il credito vantato è indicato in forma complessiva, e quindi non precisamente riferibile alle annualità contenute in cartella.
Ciò posto, va osservato che l'ultima diffida inviata all'assicurato contenente l'esatta indicazione dei crediti contenuti nelle cartelle opposte, è il documento n, 17 della produzione dell' , ricevuto dal CP_2
destinatario in data 17.1.2017.
Anche volendo considerare valido, ai fini interruttivi, l'invio della comunicazione dell'affidamento a cessionario, l'ultimo documento ricevuto al destinatario è il n. 25 del 3.11.2010 (compiuta giacenza).
Va precisato sul punto che le sanzioni per mancato invio della dichiarazione reddituale, hanno natura di sanzione amministrative e pertanto non si trasmettono agli eredi;
non così per le eventuali sanzioni per
4 il ritardato pagamento, che avendo valore di sanzione civile sono trasmissibili.
In tali documenti cumulativi, non essendovi alcuna distinzione, non può rilevarsi quindi il valore interruttivo.
Non può non rilevarsi dunque che, non potendo distinguere le singole poste del carico complessivo affidato al cessionario, non può identificarsi ab origine l'eventuale responsabilità dell'erede in ordine al debito del de cuius.
Non avendo l'erede avuto notificato personalmente alcuna Parte_2
diffida al pagamento precedente alla ricezione della cartella, i crediti in essa contenuti, considerata la data dell'ultima diffida utile, devono considerarsi inesorabilmente prescritti.
Va presa in ultimo in considerazione la notazione circa la non decorrenza della prescrizione in caso di mancato invio della dichiarazione reddituale.
Posto che la giurisprudenza di leg\ittimità citata dalla resistente è CP_3
tutta relativa alle norme regolatrici della (L. 575/1980 ~ L. CP_8
247/2012), occorre evidenziare che il regolamento di all'art. CP_2
11.1 B, prevede la decorrenza dall'invio della comunicazione.
Bisogna però osservare che tale decorrenza, in caso di mancata comunicazione e di successiva acquisizione dei dati dall'anagrafe tributaria, non può che decorrere da tale acquisizione, potendo infatti la una CP_3
volta conosciuti i dati reddituali, calcolare i contributi, chiederne il pagamento e agire esecutivamente per la riscossione.
Diversamente opinando la norma di cui all'art. 2935 C.c. risulterebbe inutiliter data.
Il ricorso va quindi accolto, annullando le cartelle di pagamento per prescrizione dei crediti ingiunti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/06/2025
Il Giudice Onorario
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