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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 414/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo di primo grado valida anche per questo grado, dall'avv. Claudio Defilippi che lo difende, con facoltà disgiunte, unitamente all'avv. Gianna Sammicheli e con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, al civico 28 di Viale Regina Margherita
Appellante
CONTRO
subentrata, ex art. 1, co. 3, del D.L. 22.10.2016, Controparte_1
n. 193, convertito nella L. 1.12.2016, n. 225, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di società del , Controparte_2 Controparte_3
con sede legale in Roma, c.f. , in persona del dott. a P.IVA_1 Persona_1
ciò autorizzato per procura speciale, autenticata dal dott. , notaio in Persona_2
Roma in data 25.7.2024 (rep. e racc. 12772), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Cristiana Lupi del foro di Roma e con domicilio eletto presso il di lei studio, in Roman
Via Marcantonio Bragadin, n. 96, come da procura in calce alla memoria difensiva
Appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 10.9.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 22.11.2024.
1 Fatti di causa
Con ricorso depositato il giorno 10 ottobre 2023, ha adìto il Tribunale di Parte_1
Torino in funzione di giudice del lavoro convenendo in giudizio l Controparte_1
(abbr. ) ed esponendo: di aver presentato, in data 16.5.2023,
[...] CP_4 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, c.d. “rottamazione-quater”, prevista dall'art. 1, commi da 213 a 252 della L. 197/2022; di aver ricevuto, in data 28.8.2023, dall' , CP_4 la comunicazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, co. 241, della L. 197/2022, indicate nella misura complessiva di € 95.770,78, da pagare, secondo il piano di rateizzazione in 18 rate e con esclusione dei carichi affidati all' medesima, in CP_4 data successiva al 30.6.2022 (ossia ai carichi indicati nell'importo di € 13.151,29).
Il ricorrente ha lamentato:
-l'illegittimità del piano di rateizzazione, sul presupposto dell'incongruenza dello stesso alla capacità contributiva del ricorrente, avuto riguardo all'eccessivo ammontare delle rate;
-il difetto di notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento, nonché la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle e la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo dei crediti;
-l'illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione relativo:
• all'autorità cui impugnare la comunicazione;
• al termine per proporre impugnazione della comunicazione;
• alla identificazione del tributo e della misura dello stesso;
-l'illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, co. 231, della L. 197/2022 nella parte in cui consente di includere nel beneficio della c.d. rottamazione i carichi affidati all' in data successiva al 30.6.2022; CP_4
-l'illegittimità della comunicazione nella parte in cui essa non ammette il contribuente alla compensazione dei crediti.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo di disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'atto impugnato quanto alle rate ivi indicate onde evitare possibili decadenze a carico dell'esponente; nel merito e in principalità ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato e quindi di dichiarare non dovute le somme indicate nell'atto medesimo;
in subordine, ha chiesto di rideterminare le somme eventualmente dovute,
2 prevedendo una rateizzazione delle stesse in misura conforme ai principi di capacità contributiva, di progressività, di equità ed anche mediante compensazione dei crediti.
Ha svolto ulteriori domande subordinate e quindi chiesto di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia, ovvero alla Corte costituzionale, mettendo in discussione la legittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, co. 231 della L. 197/2022, nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della rottamazione i carichi affidati all' in data CP_4
successiva al 30.6.2022.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_5 preliminare l'inammissibilità del ricorso, assumendo che lo stesso era stato proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile;
era stato proposto con riferimento alla (pretesa) omessa notifica delle cartelle e ad altri vizi di forma, oltre il termine di decadenza di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
L'Agenzia convenuta ha anche rilevato che le domande di accertamento dell'inesistenza dei crediti devono essere proposte nei riguardi degli enti impositori, di cui ha chiesto la chiamata in causa;
ha svolto inoltre ulteriori deduzioni difensive che saranno considerate nel prosieguo.
Il Tribunale, con sentenza in data 14 marzo 2024 (n. 682/2024) ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato e ha condannato il alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Avverso la sentenza il ha interposto appello, al quale ha resistito l' . Pt_1 CP_4
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Preliminarmente il Tribunale ha qualificato le domande rilevando come parte ricorrente abbia proposto in parte un'azione di accertamento negativo del credito degli enti impositori e, in altra parte, una domanda di accertamento dell'illegittimità delle somme dovute ex art. 1, co. 241, della L. 197/2022, per vizi propri, formali e sostanziali.
Ha affermato la validità dello ius postulandi in capo all'avv. Lupi, quale avvocato del libero foro, non essendo obbligata la difesa dell' da parte dell'Avvocatura dello CP_4
Stato, come ribadito dalla Cassazione (cfr. ex multiis, Cass. 27.10.2021, n. 30252).
Ha rilevato come, oltre all'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito dell'ente impositore avanzata nei riguardi dell'agente della riscossione in un
3 caso in cui l'eccezione di prescrizione è stata sollevata sull'allegazione dell'omessa notifica dell'atto impositivo, difetti l'interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito in capo al ricorrente per due ordini di ragioni:
a) il primo perché, in base all'art. 12, co. 4 bis del DPR 602/73, novellato dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021, conv. in L. 215/2021, non sono impugnabili l'estratto di ruolo, ma anche il ruolo e la cartella di pagamento assertivamente non notificata, se il debitore non dimostri che, dall'iscrizione a ruolo, possa derivargli pregiudizio;
ha aggiunto che, nella specie, l'agente della riscossione non ha posto in essere alcun atto di riscossione, essendo stato lo stesso ricorrente a inserire le cartelle dei crediti (di cui ha chiesto l'accertamento della prescrizione) nell'istanza di definizione agevolata, pur potendoli escludere dalla domanda;
b) con la domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, co. 236 della L. 197/2022, il richiedente, nel caso di esistenza di giudizi pendenti, deve formulare rinunzia a tali giudizi;
di qui l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, di un successivo ricorso per contestare quei crediti oggetto dell'istanza (Cass. 22558/2017).
Il Tribunale ha ritenuto oltremodo generica la contestazione sollevata dal sul Pt_1 presupposto della violazione dell'art. 53 Cost., con riguardo alla rateizzazione prevista dall' nella comunicazione delle somme dovute, essendo tale comunicazione CP_4 pienamente rispondente ai parametri normativi riportati nei commi 232 e 233 dell'art. 1 della L. 197/2022; ha ritenuto irrilevanti le dedotte irregolarità della motivazione della comunicazione dell' , non essendo quello in esame un giudizio sulla legittimità dell'atto CP_4
amministrativo, essendo invece un giudizio di cognizione sui diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contributivo;
ha escluso la ricorrente di alcun profilo di illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, co. 231 della L. 197/2022 nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della c.d. “rottamazione” i carichi affidati all' Controparte_1
in epoca successiva al 30.6.2022, dovendo la norma che ha introdotto il
[...]
meccanismo della definizione agevolata prevedere necessariamente un arco temporale di riferimento, pena la perdita della natura eccezionale dell'istituto; ha ritenuto inammissibile la doglianza circa la mancata previsione, da parte della normativa che disciplina la procedura di definizione agevolata, della compensazione
4 con i crediti del richiedente, non avendo questi nemmeno allegato di quali crediti si tratti.
2. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo, solleva eccezione di nullità della sentenza per Parte_1
omessa, insufficiente, illogica motivazione quanto alla statuizione relativa alla carenza di interesse ad agire.
L'appellante lamenta al riguardo di aver formulato istanza di definizione globale della propria posizione, confidando sulla buona fede e correttezza dell' Controparte_1
che le somme prescritte e quindi non più esigibili gli sarebbero state detratte e assumendo che anche il Supremo Collegio (Cass. 23397/2016) aveva sottolineato l'importanza di non procedere alla riscossione dei crediti prescritti.
La doglianza così come proposta è ai limiti dell'inammissibilità perché non si confronta, né censura in modo netto l'argomentazione del Tribunale che, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, da un lato, ha sancito la non impugnabilità ex se del provvedimento di definizione agevolata alla stessa stregua degli estratti di ruolo, del ruolo e delle cartelle di pagamento, in assenza di allegazione di pregiudizio1, e, dall'altro, ha affermato la carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto la comunicazione delle somme dovute per effetto dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata di cui all'art. 1, co. 241 L. 197/2022 e del correlato piano di rateizzazione, oltre ad essere stato emesso su richiesta dello stesso ricorrente,
Baldan, è privo di efficacia esecutiva.
Quanto l profilo di doglianza relativo all'omesso discarico delle posizioni prescritte, deve rilevarsi quanto segue.
Così come ribadito in sede di legittimità (cfr. Cass. Or. 6.2.20924, n. 3414), il Supremo
Collegio ha ricordato di aver «(…) già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez.
L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2- ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)».
Del resto, è stato lo stesso ricorrente-odierno appellante a proporre l'istanza di definizione agevolata dei debiti delle cartelle a lui notificate, incluse quelle soggette a prescrizione;
la pretesa relativa all'espunzione delle posizioni prescritte si configura come violazione del divieto di “venire contra factum proprium” e tale condotta non può quindi essere addebitata ribaltandone gli effetti, quale violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza, all . CP_4
Né ha pregio alcuno la questione della (pretesa) impossibilità di far luogo a rinuncia in assenza di giudizi pendenti, così come proposta dall'appellante.
Infatti, si deve considerare che già il Tribunale ha avuto modo di chiarire il punto evidenziando che «(…) Con la domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata de qua, ai sensi dell'art. 1, comma 236, il richiedente in caso di esistenza didi giudizi pendenti, deve formulare la rinunzia ad essi. Pertanto – se, in caso di giudizi pendenti, condizione per accedere alla procedura è il rinunziare ad essi –, il principio che se ne trae è che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta il venir meno della possibilità di mantenere in essere contestazioni ai crediti sottesi;
quindi, qualora non vi siano giudizi pendenti al momento della presentazione dell'istanza, la stessa preclude poi di poterli instaurare successivamente ad essa per contestare il merito dei ridetti crediti. Giuridicamente, la domanda di accedere alla procedura di definizione agevolata rende dunque inammissibile per difetto di interesse ad agire, un successivo ricorso volto a contestare proprio quei crediti che si è spontaneamente chiesto di definire
a condizione di favore2 (arg. ex Cass. 27.9.2017, n. 22558)».
Né spiega alcun rilievo sulla statuizione relativa alla carenza di interesse ad agire la tesi dell'appellante, per la quale “l'effetto della rottamazione si realizza solo al
6 pagamento di tutte le rate e dunque nessuna rinuncia per i diritti futuri poteva essere posta”. Il Supremo Collegio ha indubbiamente affermato, in un proprio orientamento richiamato dall'appellante (rif., ex multiis, a Cass. 4301/2024, Id. 7639/2024, Id.
13980/2024, Id. 22397/2024; Id. 24274/2024), come non sia possibile «addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
... e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della L. n.
197 del 2022, con rinvio a nuovo ruolo»; ma tali pronunce non toccano la questione dell'interesse ad agire, la quale è invece risolta nel senso della carenza in capo al richiedente la definizione agevolata, da molte altre pronunce del Supremo Collegio, che, anche di recente, ha avuto modo di ribadire quanto segue: «(…) il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l'istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile;
infatti, l'avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è scevro da un'immediata refluenza sull'odierno giudizio;
per cui la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso;
tale interesse, essendo stata definita la posizione del contribuente, nei confronti dell'erario e in relazione alle cartelle oggetto del contendere (…) non è più sussistente (in termini Cass.
46/2024; Id. 5011/2024; Id. 16951/2024; Id. 18629/2024; Id. 22821/2024; id. 24333/2024,
Id. 24423/2024)».
Anche i profili di doglianza circa la presunta carenza di notificazione delle cartelle esattoriali sono manifestamente infondati.
Infatti, da un lato, si rileva come l'istanza di definizione agevolata, contenente l'elenco delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito riguardanti i carichi definibili, sia chiaramente incompatibile con l'allegazione di non aver ricevuto notifica degli stessi
(cartelle e avvisi)3; in ragione della richiesta di definizione agevolata in data 16.5.2023, il avesse puntualmente indicato tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di Pt_1 addebito che ne costituivano l'oggetto, ammettendo così di averne ricevuto la notifica
– come risulta dal prospetto sotto indicato, costituente parte dell'istanza di definizione agevolata –; dall'altro si nota come l , nel costituirsi in giudizio, abbia depositato CP_4
i referti di notifica delle cartelle e di tutti gli atti successivi ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione (cfr. docc. 3 e 4). «Il/La sottoscritto/a nato/a il 29/11/1973 Parte_1 a TORINO (Prov. TO) codice fiscale C.F._1 in proprio (persone fisiche); (omissis) DICHIARA di aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/20221 , contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi2: R-DA-2023
252, legge n. 197/2022)
(omissis) N. Progr. Numero cartella/avviso Carichi, contenuti nella cartella/avviso, per i quali è richiesta l'adesione alla Definizione agevolata3 1 11020120023985503000 Tutti i carichi
2 41020120000360557000 Tutti i carichi
3 41020120005549755000 Tutti i carichi
4 11020120063878657000 Tutti i carichi
5 41020120013200221000 Tutti i carichi
6 11020130052676180000 Tutti i carichi
7 11020130055125219000 Tutti i carichi
8 41020130010427079000 Tutti i carichi
9 41020130010573354000 Tutti i carichi
10 11020140000105485000 Tutti i carichi Mod. R-DA-2023 del 11/05/2023 Pag. 1
DICHIARA ALTRESÌ di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata con le seguenti modalità: UNICA SOLUZIONE (scadenza 31 ottobre 2023) oppure
X NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA LEGGE oppure nel seguente NUMERO DI RATE In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una qualsiasi delle rate, la definizione non produce effetti. Se la somma complessivamente dovuta a titolo di Definizione agevolata è pari o inferiore a 50 euro, sarà richiesto il pagamento in un'unica soluzione, indipendentemente dalla soluzione rateale prescelta. DICHIARA INOLTRE che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce N. Progr. Numero cartella/avviso Carichi, contenuti nella cartella/avviso, per i quali è richiesta l'adesione alla Definizione agevolata3 11 11020140030234051000 Tutti i carichi
12 41020140004571100000 Tutti i carichi
13 11020140050176483000 Tutti i carichi
14 11020140053187057000 Tutti i carichi
15 11020150039437802000 Tutti i carichi
16 41020150010081834000 Tutti i carichi
17 11020160017047324000 Tutti i carichi
18 11020160036298526000 Tutti i carichi
19 41020160007167273000 Tutti i carichi
20 11020170017875815000 Tutti i carichi
21 11020170018000856001 Tutti i carichi
22 41020180003769608000 Tutti i carichi
23 41020180015774385000 Tutti i carichi
24 11020190013124988000 Tutti i carichi
8 25 41020210002163477000 Tutti i carichi
26 41020220001227905000 Tutti i carichi
27 11020220043857591000 Tutti i carichi
28 41020220009766921000 Tutti i carichi Mod. R-DA-2023 del 11/05/2023 Pag. 2
(…)» La doglianza sollevata con riguardo alla (pretesa) violazione dell'art. 53 Cost., con riferimento alla rateizzazione prevista dall' nella comunicazione delle somme CP_4
dovute, sul presupposto che la stessa non sia stata parametrata alla capacità contributiva dell'appellante si appalesa inammissibile e, in ogni caso, infondata.
L'inammissibilità si evidenzia sotto il duplice profilo, dell'impugnativa di un atto non impugnabile e della genericità della doglianza, non avendo il ricorrente – come rilevato dal primo giudice) prodotto documentazione idonea a qualificare in modo compiuto la propria capacità contributiva.
Giova osservare, a monte, come l'art. 53 Cost. risulti evocato impropriamente, afferendo la disposizione predetta al diritto del contribuente a non subire una tassazione non linea con le previsioni normative e quindi lesiva del principio di capacità contributiva – principio che non può essere richiamato con riferimento alla definizione agevolata per cui è causa, in relazione al preteso difetto di corrispondenza della rateizzazione con la capacità contributiva dell'interessato.
Non sono in alcun modo scalfiti i rilievi svolti dal Tribunale che, sul punto, ha richiamato gli arresti della Corte di Appello di Genova (rif. 21.2.2022, n. 42; 76/2022; 233/2021), la quale ha rigettato le doglianze proposte con riferimento alla capacità contributiva di una debitrice in merito alla gravosità delle rate: si è affermato che era stato il legislatore ad aver fissato le percentuali e ad aver previsto gli abbattimenti consentiti e che l CP_4
non aveva potuto fare altro che applicare i criteri legali.
La Corte territoriale richiamata dal primo giudice ha anche chiarito che “spetta al legislatore valutare, utilizzando criteri generali ed astratti, la capacità contributiva del debitore e certamente l' non ha alcun potere di modulare gli abbattimenti al di fuori CP_1 di questi criteri predeterminati e valevoli per tutti i contribuenti (…)”. In realtà, nel caso di accoglimento della domanda di definizione agevolata (come nella specie), è
l'interessato ad attivare la procedura, avanzando una richiesta che, una volta accolta, mette in luce una scelta negoziale, in base alla quale il debitore accede al beneficio di cui all'art. 1 co. 231-252 della L. 197/2022, in base a una propria manifestazione di volontà -compiuta direttamente nella dichiarazione compilata su modulo predisposto dall'Erario- che assume il valore di atto negoziale e che, in quanto tale, è irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente deduca e dimostri che l'errore fosse
9 conosciuto o conoscibile dall'amministrazione (cfr. Cass. 23.11.2018, n. 30404; Id.
17.6.2022, n. 19591; id. 30.5.2023, n. 15211).
Del resto, il Supremo Collegio (Cass. 5386/2006) ha da tempo affermato il principio per il quale «Le leggi che prevedono meccanismi estintivi delle liti, attraverso comportamenti solutori o in base a presupposti di altra natura, hanno, in ordine alle previsioni di dettaglio, riguardanti i presupposti e le condizioni di loro operatività, carattere eccezionale che vieta all'interprete la possibilità di estenderle in via analogica a fattispecie diverse da quelle specificamente previste dalle norme premiali».
La fattispecie per cui è causa esula quindi dal dedotto rapporto tra pretesa carenza di capacità contributiva e comunicazione della rateizzazione delle somme dovute dal a seguito della propria scelta di aderire alla definizione agevolata di cui all'art. Pt_1
1, commi 231-252, della L. 197/2022.
Né ha pregio alcuno la doglianza circa la dedotta insufficienza della motivazione in ordine alla discrezionalità delle somme soggette alla c.d. “rottamazione”; tale doglianza
è diretta a reiterare la richiesta di sollevare eccezione di incostituzionalità del beneficio, ovvero di rimessione della questione alla Corte di Giustizia per richiedere la pronuncia di conformità all'art. 3 Cost. e agli artt. 16, 49, 52 della Carta fondamentale dei diritti dell'unione Europea e all'art. 6 del TUE, nonché alle direttive europee di armonizzazione dei tributi Iva e Irpef, di una normativa che, come quella in esame, consenta di definire in via agevolata soltanto i carichi discrezionalmente affidati all'Agente di Riscossione prima del 30.6.2022, escludendo il pagamento di sanzioni, interessi ed aggio.
La doglianza – nel sostenere che i modi e i termini di affidamento all'agente di riscossione da parte dei singoli enti può differire tra i contribuenti e quindi generare disparità di trattamento – appare articolata in termini generici e inconferenti rispetto alle argomentazioni dell'impugnata sentenza.
Non è indicato in che modo e rispetto a quali situazioni, comparabili a quella del caso in esame la posizione del sig. , in relazione alla comunicazione del programma Pt_1
di definizione agevolata da lui richiesto, possa determinarsi una disparità di trattamento e una contrarietà ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità – non essendo state nemmeno allegate le fattispecie simili o di riferimento da parte appellante.
Il primo Giudice ha richiamato copiosa giurisprudenza costituzionale diretta ad evidenziare che il carattere eccezionale e derogatorio delle agevolazioni fiscali, costituendo esercizio della discrezionalità legislativa, non è censurabile se non in caso
10 di palese arbitrarietà o irrazionalità (Corte cost. 292/1987; Id. ord. 174/2001), con l'effetto della non estensibilità dell'ambito di applicazione se non nel caso di imposizione da parte della ratio dei benefici (Corte cost. 20.5.2016, n. 111); ma ha anche evidenziato che proprio la natura eccezionale della norma che introduce il meccanismo della definizione agevolata impone (per il consustanziale rispetto dell'eccezionalità) che l'operatività della rottamazione sia circoscritta in un arco temporale definito, pena lo snaturamento della stessa.
Tale profilo non è stato, nello specifico, censurato e, anche in ragione degli argomenti svolti, rimane immune da censure.
È in ragione del fatto che «norme di tal tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (cfr. Corte cost. sent. 292/1987; Id. ord.
174/2001; sent. nn. 117/2017 e 17/2018) – insussistenti nella specie –, e (che) per tale ragione devono ritenersi inammissibili questioni volte a censurare la discrezionalità del legislatore in ordine alla concessione di agevolazioni fiscali, nonché ai limiti e alle condizioni di esse (Corte cost., 27.12.1991, n. 494; Id. ord. n. 319/1987 e ord. n.113/1989), così come già affermato dai Giudici di legittimità con l'ordinanza n. 11974 del 5.5.2023».
Non sussistendo alcun profilo per sottoporre a sindacato di legittimità costituzionale, ovvero di violazione del diritto comunitario, la doglianza deve essere disattesa.
Per quanto attiene alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la difesa appellante ha sollevato il dubbio di conformità della normativa di cui all'art. 1, co. 231-
252 della L. 197/2022 con riferimento a una serie di disposizioni di cui agli artt. 16
(libertà di impresa), 49 (principio di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene),
50 (diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato), 52 (portata dei diritti garantiti), senza indicare l'inerenza delle stesse alla normativa in questione e senza chiarire in quale modo una normativa diretta ad agevolare la definizione di debiti di varia natura indicati nelle cartelle di pagamento oggetto di causa (ad es., per omesso versamento di contributi di cui al Mod. DM 10, per omesso versamento di premi ), CP_6
possa assumere portata violativa delle disposizioni comunitarie con riguardo alla definizione di un arco temporale di applicazione limitato in termini e scadenze normativamente definiti.
Anche l'ultimo motivo di appello proposto dal si appalesa privo di pregio Pt_1
giuridico.
11 Il primo Giudice ha puntualmente evidenziato che il vizio di motivazione dell'atto impugnato non è soggetto a vaglio, analogamente a quanto avviene per gli atti amministrativi, vertendosi nel caso di specie nell'ambito di un giudizio di cognizione sui diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contributivo (cfr. Corte App. Torino,
15.3.2023, n. 31). Il punto non è scalfito dalla doglianza che continua a riferirsi alle disposizioni di cui agli artt. 3 e ss. della L. 241/1990 che concerne l'atto amministrativo, il cui vaglio esula dal presente giudizio.
L'appellante reitera la doglianza proposta in primo grado, censurando la sentenza impugnata per non aver il Tribunale accolto la domanda di compensazione dei crediti vantati dal nei riguardi degli enti impositori. Pt_1
La doglianza si appalesa chiaramente infondata.
Infatti, l'odierno appellante, dopo aver fatto riferimento alla normativa che -con riferimento alla c.d. rottamazione ter di cui al D.L. 119/2018- ha ritenuto inoperante il divieto di compensazione e dopo aver ricordato che l'art. 1, co. 242 della L. 197/2022 non risulta aver escluso la compensazione, nulla ha posto in rilievo in ordine ai crediti che il avrebbe inteso porre in compensazione. Pt_1
Il Tribunale ha motivato il punto nei seguenti termini: «Parte ricorrente lamenta infine
l'illegittimità della normativa che disciplina la procedura in esame in quanto non prevede la compensazione dei debiti con i crediti vantati dall'interessato. Si tratta di doglianza inammissibile in quanto del tutto astratta, omettendo parte ricorrente di allegare quali sarebbero, nel suo specifico caso, i crediti che si vorrebbero portare in compensazione».
È appena il caso di osservare che la doglianza del contribuente non si confronta con la decisione impugnata e palesa un chiaro profilo di inammissibilità laddove imposta la questione controversa da un angolo visuale, ed in termini giuridici e fattuali, affatto diversi da quelli già fissati dalla sentenza impugnata (cfr. ut supra).
In base alle esposte argomentazioni l'appello deve essere respinto.
3. Le spese.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, come da dispositivo, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate e del valore della controversia, di cui si dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
12 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare le spese del grado liquidate in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le molte, anche di recente, Cass. 3.12.2024, n. 30952.
5 2 La sottolineatura è di chi scrive. 3 V. in punto Cass. 16098/2018.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 414/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo di primo grado valida anche per questo grado, dall'avv. Claudio Defilippi che lo difende, con facoltà disgiunte, unitamente all'avv. Gianna Sammicheli e con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, al civico 28 di Viale Regina Margherita
Appellante
CONTRO
subentrata, ex art. 1, co. 3, del D.L. 22.10.2016, Controparte_1
n. 193, convertito nella L. 1.12.2016, n. 225, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di società del , Controparte_2 Controparte_3
con sede legale in Roma, c.f. , in persona del dott. a P.IVA_1 Persona_1
ciò autorizzato per procura speciale, autenticata dal dott. , notaio in Persona_2
Roma in data 25.7.2024 (rep. e racc. 12772), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Cristiana Lupi del foro di Roma e con domicilio eletto presso il di lei studio, in Roman
Via Marcantonio Bragadin, n. 96, come da procura in calce alla memoria difensiva
Appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 10.9.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 22.11.2024.
1 Fatti di causa
Con ricorso depositato il giorno 10 ottobre 2023, ha adìto il Tribunale di Parte_1
Torino in funzione di giudice del lavoro convenendo in giudizio l Controparte_1
(abbr. ) ed esponendo: di aver presentato, in data 16.5.2023,
[...] CP_4 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, c.d. “rottamazione-quater”, prevista dall'art. 1, commi da 213 a 252 della L. 197/2022; di aver ricevuto, in data 28.8.2023, dall' , CP_4 la comunicazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, co. 241, della L. 197/2022, indicate nella misura complessiva di € 95.770,78, da pagare, secondo il piano di rateizzazione in 18 rate e con esclusione dei carichi affidati all' medesima, in CP_4 data successiva al 30.6.2022 (ossia ai carichi indicati nell'importo di € 13.151,29).
Il ricorrente ha lamentato:
-l'illegittimità del piano di rateizzazione, sul presupposto dell'incongruenza dello stesso alla capacità contributiva del ricorrente, avuto riguardo all'eccessivo ammontare delle rate;
-il difetto di notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento, nonché la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle e la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo dei crediti;
-l'illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione relativo:
• all'autorità cui impugnare la comunicazione;
• al termine per proporre impugnazione della comunicazione;
• alla identificazione del tributo e della misura dello stesso;
-l'illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, co. 231, della L. 197/2022 nella parte in cui consente di includere nel beneficio della c.d. rottamazione i carichi affidati all' in data successiva al 30.6.2022; CP_4
-l'illegittimità della comunicazione nella parte in cui essa non ammette il contribuente alla compensazione dei crediti.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo di disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'atto impugnato quanto alle rate ivi indicate onde evitare possibili decadenze a carico dell'esponente; nel merito e in principalità ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato e quindi di dichiarare non dovute le somme indicate nell'atto medesimo;
in subordine, ha chiesto di rideterminare le somme eventualmente dovute,
2 prevedendo una rateizzazione delle stesse in misura conforme ai principi di capacità contributiva, di progressività, di equità ed anche mediante compensazione dei crediti.
Ha svolto ulteriori domande subordinate e quindi chiesto di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia, ovvero alla Corte costituzionale, mettendo in discussione la legittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, co. 231 della L. 197/2022, nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della rottamazione i carichi affidati all' in data CP_4
successiva al 30.6.2022.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_5 preliminare l'inammissibilità del ricorso, assumendo che lo stesso era stato proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile;
era stato proposto con riferimento alla (pretesa) omessa notifica delle cartelle e ad altri vizi di forma, oltre il termine di decadenza di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
L'Agenzia convenuta ha anche rilevato che le domande di accertamento dell'inesistenza dei crediti devono essere proposte nei riguardi degli enti impositori, di cui ha chiesto la chiamata in causa;
ha svolto inoltre ulteriori deduzioni difensive che saranno considerate nel prosieguo.
Il Tribunale, con sentenza in data 14 marzo 2024 (n. 682/2024) ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato e ha condannato il alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Avverso la sentenza il ha interposto appello, al quale ha resistito l' . Pt_1 CP_4
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Preliminarmente il Tribunale ha qualificato le domande rilevando come parte ricorrente abbia proposto in parte un'azione di accertamento negativo del credito degli enti impositori e, in altra parte, una domanda di accertamento dell'illegittimità delle somme dovute ex art. 1, co. 241, della L. 197/2022, per vizi propri, formali e sostanziali.
Ha affermato la validità dello ius postulandi in capo all'avv. Lupi, quale avvocato del libero foro, non essendo obbligata la difesa dell' da parte dell'Avvocatura dello CP_4
Stato, come ribadito dalla Cassazione (cfr. ex multiis, Cass. 27.10.2021, n. 30252).
Ha rilevato come, oltre all'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito dell'ente impositore avanzata nei riguardi dell'agente della riscossione in un
3 caso in cui l'eccezione di prescrizione è stata sollevata sull'allegazione dell'omessa notifica dell'atto impositivo, difetti l'interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito in capo al ricorrente per due ordini di ragioni:
a) il primo perché, in base all'art. 12, co. 4 bis del DPR 602/73, novellato dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021, conv. in L. 215/2021, non sono impugnabili l'estratto di ruolo, ma anche il ruolo e la cartella di pagamento assertivamente non notificata, se il debitore non dimostri che, dall'iscrizione a ruolo, possa derivargli pregiudizio;
ha aggiunto che, nella specie, l'agente della riscossione non ha posto in essere alcun atto di riscossione, essendo stato lo stesso ricorrente a inserire le cartelle dei crediti (di cui ha chiesto l'accertamento della prescrizione) nell'istanza di definizione agevolata, pur potendoli escludere dalla domanda;
b) con la domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, co. 236 della L. 197/2022, il richiedente, nel caso di esistenza di giudizi pendenti, deve formulare rinunzia a tali giudizi;
di qui l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, di un successivo ricorso per contestare quei crediti oggetto dell'istanza (Cass. 22558/2017).
Il Tribunale ha ritenuto oltremodo generica la contestazione sollevata dal sul Pt_1 presupposto della violazione dell'art. 53 Cost., con riguardo alla rateizzazione prevista dall' nella comunicazione delle somme dovute, essendo tale comunicazione CP_4 pienamente rispondente ai parametri normativi riportati nei commi 232 e 233 dell'art. 1 della L. 197/2022; ha ritenuto irrilevanti le dedotte irregolarità della motivazione della comunicazione dell' , non essendo quello in esame un giudizio sulla legittimità dell'atto CP_4
amministrativo, essendo invece un giudizio di cognizione sui diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contributivo;
ha escluso la ricorrente di alcun profilo di illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, co. 231 della L. 197/2022 nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della c.d. “rottamazione” i carichi affidati all' Controparte_1
in epoca successiva al 30.6.2022, dovendo la norma che ha introdotto il
[...]
meccanismo della definizione agevolata prevedere necessariamente un arco temporale di riferimento, pena la perdita della natura eccezionale dell'istituto; ha ritenuto inammissibile la doglianza circa la mancata previsione, da parte della normativa che disciplina la procedura di definizione agevolata, della compensazione
4 con i crediti del richiedente, non avendo questi nemmeno allegato di quali crediti si tratti.
2. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo, solleva eccezione di nullità della sentenza per Parte_1
omessa, insufficiente, illogica motivazione quanto alla statuizione relativa alla carenza di interesse ad agire.
L'appellante lamenta al riguardo di aver formulato istanza di definizione globale della propria posizione, confidando sulla buona fede e correttezza dell' Controparte_1
che le somme prescritte e quindi non più esigibili gli sarebbero state detratte e assumendo che anche il Supremo Collegio (Cass. 23397/2016) aveva sottolineato l'importanza di non procedere alla riscossione dei crediti prescritti.
La doglianza così come proposta è ai limiti dell'inammissibilità perché non si confronta, né censura in modo netto l'argomentazione del Tribunale che, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, da un lato, ha sancito la non impugnabilità ex se del provvedimento di definizione agevolata alla stessa stregua degli estratti di ruolo, del ruolo e delle cartelle di pagamento, in assenza di allegazione di pregiudizio1, e, dall'altro, ha affermato la carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto la comunicazione delle somme dovute per effetto dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata di cui all'art. 1, co. 241 L. 197/2022 e del correlato piano di rateizzazione, oltre ad essere stato emesso su richiesta dello stesso ricorrente,
Baldan, è privo di efficacia esecutiva.
Quanto l profilo di doglianza relativo all'omesso discarico delle posizioni prescritte, deve rilevarsi quanto segue.
Così come ribadito in sede di legittimità (cfr. Cass. Or. 6.2.20924, n. 3414), il Supremo
Collegio ha ricordato di aver «(…) già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez.
L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2- ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)».
Del resto, è stato lo stesso ricorrente-odierno appellante a proporre l'istanza di definizione agevolata dei debiti delle cartelle a lui notificate, incluse quelle soggette a prescrizione;
la pretesa relativa all'espunzione delle posizioni prescritte si configura come violazione del divieto di “venire contra factum proprium” e tale condotta non può quindi essere addebitata ribaltandone gli effetti, quale violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza, all . CP_4
Né ha pregio alcuno la questione della (pretesa) impossibilità di far luogo a rinuncia in assenza di giudizi pendenti, così come proposta dall'appellante.
Infatti, si deve considerare che già il Tribunale ha avuto modo di chiarire il punto evidenziando che «(…) Con la domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata de qua, ai sensi dell'art. 1, comma 236, il richiedente in caso di esistenza didi giudizi pendenti, deve formulare la rinunzia ad essi. Pertanto – se, in caso di giudizi pendenti, condizione per accedere alla procedura è il rinunziare ad essi –, il principio che se ne trae è che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta il venir meno della possibilità di mantenere in essere contestazioni ai crediti sottesi;
quindi, qualora non vi siano giudizi pendenti al momento della presentazione dell'istanza, la stessa preclude poi di poterli instaurare successivamente ad essa per contestare il merito dei ridetti crediti. Giuridicamente, la domanda di accedere alla procedura di definizione agevolata rende dunque inammissibile per difetto di interesse ad agire, un successivo ricorso volto a contestare proprio quei crediti che si è spontaneamente chiesto di definire
a condizione di favore2 (arg. ex Cass. 27.9.2017, n. 22558)».
Né spiega alcun rilievo sulla statuizione relativa alla carenza di interesse ad agire la tesi dell'appellante, per la quale “l'effetto della rottamazione si realizza solo al
6 pagamento di tutte le rate e dunque nessuna rinuncia per i diritti futuri poteva essere posta”. Il Supremo Collegio ha indubbiamente affermato, in un proprio orientamento richiamato dall'appellante (rif., ex multiis, a Cass. 4301/2024, Id. 7639/2024, Id.
13980/2024, Id. 22397/2024; Id. 24274/2024), come non sia possibile «addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
... e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della L. n.
197 del 2022, con rinvio a nuovo ruolo»; ma tali pronunce non toccano la questione dell'interesse ad agire, la quale è invece risolta nel senso della carenza in capo al richiedente la definizione agevolata, da molte altre pronunce del Supremo Collegio, che, anche di recente, ha avuto modo di ribadire quanto segue: «(…) il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l'istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile;
infatti, l'avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è scevro da un'immediata refluenza sull'odierno giudizio;
per cui la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso;
tale interesse, essendo stata definita la posizione del contribuente, nei confronti dell'erario e in relazione alle cartelle oggetto del contendere (…) non è più sussistente (in termini Cass.
46/2024; Id. 5011/2024; Id. 16951/2024; Id. 18629/2024; Id. 22821/2024; id. 24333/2024,
Id. 24423/2024)».
Anche i profili di doglianza circa la presunta carenza di notificazione delle cartelle esattoriali sono manifestamente infondati.
Infatti, da un lato, si rileva come l'istanza di definizione agevolata, contenente l'elenco delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito riguardanti i carichi definibili, sia chiaramente incompatibile con l'allegazione di non aver ricevuto notifica degli stessi
(cartelle e avvisi)3; in ragione della richiesta di definizione agevolata in data 16.5.2023, il avesse puntualmente indicato tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di Pt_1 addebito che ne costituivano l'oggetto, ammettendo così di averne ricevuto la notifica
– come risulta dal prospetto sotto indicato, costituente parte dell'istanza di definizione agevolata –; dall'altro si nota come l , nel costituirsi in giudizio, abbia depositato CP_4
i referti di notifica delle cartelle e di tutti gli atti successivi ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione (cfr. docc. 3 e 4). «Il/La sottoscritto/a nato/a il 29/11/1973 Parte_1 a TORINO (Prov. TO) codice fiscale C.F._1 in proprio (persone fisiche); (omissis) DICHIARA di aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/20221 , contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi2: R-DA-2023
252, legge n. 197/2022)
(omissis) N. Progr. Numero cartella/avviso Carichi, contenuti nella cartella/avviso, per i quali è richiesta l'adesione alla Definizione agevolata3 1 11020120023985503000 Tutti i carichi
2 41020120000360557000 Tutti i carichi
3 41020120005549755000 Tutti i carichi
4 11020120063878657000 Tutti i carichi
5 41020120013200221000 Tutti i carichi
6 11020130052676180000 Tutti i carichi
7 11020130055125219000 Tutti i carichi
8 41020130010427079000 Tutti i carichi
9 41020130010573354000 Tutti i carichi
10 11020140000105485000 Tutti i carichi Mod. R-DA-2023 del 11/05/2023 Pag. 1
DICHIARA ALTRESÌ di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata con le seguenti modalità: UNICA SOLUZIONE (scadenza 31 ottobre 2023) oppure
X NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA LEGGE oppure nel seguente NUMERO DI RATE In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una qualsiasi delle rate, la definizione non produce effetti. Se la somma complessivamente dovuta a titolo di Definizione agevolata è pari o inferiore a 50 euro, sarà richiesto il pagamento in un'unica soluzione, indipendentemente dalla soluzione rateale prescelta. DICHIARA INOLTRE che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce N. Progr. Numero cartella/avviso Carichi, contenuti nella cartella/avviso, per i quali è richiesta l'adesione alla Definizione agevolata3 11 11020140030234051000 Tutti i carichi
12 41020140004571100000 Tutti i carichi
13 11020140050176483000 Tutti i carichi
14 11020140053187057000 Tutti i carichi
15 11020150039437802000 Tutti i carichi
16 41020150010081834000 Tutti i carichi
17 11020160017047324000 Tutti i carichi
18 11020160036298526000 Tutti i carichi
19 41020160007167273000 Tutti i carichi
20 11020170017875815000 Tutti i carichi
21 11020170018000856001 Tutti i carichi
22 41020180003769608000 Tutti i carichi
23 41020180015774385000 Tutti i carichi
24 11020190013124988000 Tutti i carichi
8 25 41020210002163477000 Tutti i carichi
26 41020220001227905000 Tutti i carichi
27 11020220043857591000 Tutti i carichi
28 41020220009766921000 Tutti i carichi Mod. R-DA-2023 del 11/05/2023 Pag. 2
(…)» La doglianza sollevata con riguardo alla (pretesa) violazione dell'art. 53 Cost., con riferimento alla rateizzazione prevista dall' nella comunicazione delle somme CP_4
dovute, sul presupposto che la stessa non sia stata parametrata alla capacità contributiva dell'appellante si appalesa inammissibile e, in ogni caso, infondata.
L'inammissibilità si evidenzia sotto il duplice profilo, dell'impugnativa di un atto non impugnabile e della genericità della doglianza, non avendo il ricorrente – come rilevato dal primo giudice) prodotto documentazione idonea a qualificare in modo compiuto la propria capacità contributiva.
Giova osservare, a monte, come l'art. 53 Cost. risulti evocato impropriamente, afferendo la disposizione predetta al diritto del contribuente a non subire una tassazione non linea con le previsioni normative e quindi lesiva del principio di capacità contributiva – principio che non può essere richiamato con riferimento alla definizione agevolata per cui è causa, in relazione al preteso difetto di corrispondenza della rateizzazione con la capacità contributiva dell'interessato.
Non sono in alcun modo scalfiti i rilievi svolti dal Tribunale che, sul punto, ha richiamato gli arresti della Corte di Appello di Genova (rif. 21.2.2022, n. 42; 76/2022; 233/2021), la quale ha rigettato le doglianze proposte con riferimento alla capacità contributiva di una debitrice in merito alla gravosità delle rate: si è affermato che era stato il legislatore ad aver fissato le percentuali e ad aver previsto gli abbattimenti consentiti e che l CP_4
non aveva potuto fare altro che applicare i criteri legali.
La Corte territoriale richiamata dal primo giudice ha anche chiarito che “spetta al legislatore valutare, utilizzando criteri generali ed astratti, la capacità contributiva del debitore e certamente l' non ha alcun potere di modulare gli abbattimenti al di fuori CP_1 di questi criteri predeterminati e valevoli per tutti i contribuenti (…)”. In realtà, nel caso di accoglimento della domanda di definizione agevolata (come nella specie), è
l'interessato ad attivare la procedura, avanzando una richiesta che, una volta accolta, mette in luce una scelta negoziale, in base alla quale il debitore accede al beneficio di cui all'art. 1 co. 231-252 della L. 197/2022, in base a una propria manifestazione di volontà -compiuta direttamente nella dichiarazione compilata su modulo predisposto dall'Erario- che assume il valore di atto negoziale e che, in quanto tale, è irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente deduca e dimostri che l'errore fosse
9 conosciuto o conoscibile dall'amministrazione (cfr. Cass. 23.11.2018, n. 30404; Id.
17.6.2022, n. 19591; id. 30.5.2023, n. 15211).
Del resto, il Supremo Collegio (Cass. 5386/2006) ha da tempo affermato il principio per il quale «Le leggi che prevedono meccanismi estintivi delle liti, attraverso comportamenti solutori o in base a presupposti di altra natura, hanno, in ordine alle previsioni di dettaglio, riguardanti i presupposti e le condizioni di loro operatività, carattere eccezionale che vieta all'interprete la possibilità di estenderle in via analogica a fattispecie diverse da quelle specificamente previste dalle norme premiali».
La fattispecie per cui è causa esula quindi dal dedotto rapporto tra pretesa carenza di capacità contributiva e comunicazione della rateizzazione delle somme dovute dal a seguito della propria scelta di aderire alla definizione agevolata di cui all'art. Pt_1
1, commi 231-252, della L. 197/2022.
Né ha pregio alcuno la doglianza circa la dedotta insufficienza della motivazione in ordine alla discrezionalità delle somme soggette alla c.d. “rottamazione”; tale doglianza
è diretta a reiterare la richiesta di sollevare eccezione di incostituzionalità del beneficio, ovvero di rimessione della questione alla Corte di Giustizia per richiedere la pronuncia di conformità all'art. 3 Cost. e agli artt. 16, 49, 52 della Carta fondamentale dei diritti dell'unione Europea e all'art. 6 del TUE, nonché alle direttive europee di armonizzazione dei tributi Iva e Irpef, di una normativa che, come quella in esame, consenta di definire in via agevolata soltanto i carichi discrezionalmente affidati all'Agente di Riscossione prima del 30.6.2022, escludendo il pagamento di sanzioni, interessi ed aggio.
La doglianza – nel sostenere che i modi e i termini di affidamento all'agente di riscossione da parte dei singoli enti può differire tra i contribuenti e quindi generare disparità di trattamento – appare articolata in termini generici e inconferenti rispetto alle argomentazioni dell'impugnata sentenza.
Non è indicato in che modo e rispetto a quali situazioni, comparabili a quella del caso in esame la posizione del sig. , in relazione alla comunicazione del programma Pt_1
di definizione agevolata da lui richiesto, possa determinarsi una disparità di trattamento e una contrarietà ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità – non essendo state nemmeno allegate le fattispecie simili o di riferimento da parte appellante.
Il primo Giudice ha richiamato copiosa giurisprudenza costituzionale diretta ad evidenziare che il carattere eccezionale e derogatorio delle agevolazioni fiscali, costituendo esercizio della discrezionalità legislativa, non è censurabile se non in caso
10 di palese arbitrarietà o irrazionalità (Corte cost. 292/1987; Id. ord. 174/2001), con l'effetto della non estensibilità dell'ambito di applicazione se non nel caso di imposizione da parte della ratio dei benefici (Corte cost. 20.5.2016, n. 111); ma ha anche evidenziato che proprio la natura eccezionale della norma che introduce il meccanismo della definizione agevolata impone (per il consustanziale rispetto dell'eccezionalità) che l'operatività della rottamazione sia circoscritta in un arco temporale definito, pena lo snaturamento della stessa.
Tale profilo non è stato, nello specifico, censurato e, anche in ragione degli argomenti svolti, rimane immune da censure.
È in ragione del fatto che «norme di tal tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (cfr. Corte cost. sent. 292/1987; Id. ord.
174/2001; sent. nn. 117/2017 e 17/2018) – insussistenti nella specie –, e (che) per tale ragione devono ritenersi inammissibili questioni volte a censurare la discrezionalità del legislatore in ordine alla concessione di agevolazioni fiscali, nonché ai limiti e alle condizioni di esse (Corte cost., 27.12.1991, n. 494; Id. ord. n. 319/1987 e ord. n.113/1989), così come già affermato dai Giudici di legittimità con l'ordinanza n. 11974 del 5.5.2023».
Non sussistendo alcun profilo per sottoporre a sindacato di legittimità costituzionale, ovvero di violazione del diritto comunitario, la doglianza deve essere disattesa.
Per quanto attiene alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la difesa appellante ha sollevato il dubbio di conformità della normativa di cui all'art. 1, co. 231-
252 della L. 197/2022 con riferimento a una serie di disposizioni di cui agli artt. 16
(libertà di impresa), 49 (principio di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene),
50 (diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato), 52 (portata dei diritti garantiti), senza indicare l'inerenza delle stesse alla normativa in questione e senza chiarire in quale modo una normativa diretta ad agevolare la definizione di debiti di varia natura indicati nelle cartelle di pagamento oggetto di causa (ad es., per omesso versamento di contributi di cui al Mod. DM 10, per omesso versamento di premi ), CP_6
possa assumere portata violativa delle disposizioni comunitarie con riguardo alla definizione di un arco temporale di applicazione limitato in termini e scadenze normativamente definiti.
Anche l'ultimo motivo di appello proposto dal si appalesa privo di pregio Pt_1
giuridico.
11 Il primo Giudice ha puntualmente evidenziato che il vizio di motivazione dell'atto impugnato non è soggetto a vaglio, analogamente a quanto avviene per gli atti amministrativi, vertendosi nel caso di specie nell'ambito di un giudizio di cognizione sui diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contributivo (cfr. Corte App. Torino,
15.3.2023, n. 31). Il punto non è scalfito dalla doglianza che continua a riferirsi alle disposizioni di cui agli artt. 3 e ss. della L. 241/1990 che concerne l'atto amministrativo, il cui vaglio esula dal presente giudizio.
L'appellante reitera la doglianza proposta in primo grado, censurando la sentenza impugnata per non aver il Tribunale accolto la domanda di compensazione dei crediti vantati dal nei riguardi degli enti impositori. Pt_1
La doglianza si appalesa chiaramente infondata.
Infatti, l'odierno appellante, dopo aver fatto riferimento alla normativa che -con riferimento alla c.d. rottamazione ter di cui al D.L. 119/2018- ha ritenuto inoperante il divieto di compensazione e dopo aver ricordato che l'art. 1, co. 242 della L. 197/2022 non risulta aver escluso la compensazione, nulla ha posto in rilievo in ordine ai crediti che il avrebbe inteso porre in compensazione. Pt_1
Il Tribunale ha motivato il punto nei seguenti termini: «Parte ricorrente lamenta infine
l'illegittimità della normativa che disciplina la procedura in esame in quanto non prevede la compensazione dei debiti con i crediti vantati dall'interessato. Si tratta di doglianza inammissibile in quanto del tutto astratta, omettendo parte ricorrente di allegare quali sarebbero, nel suo specifico caso, i crediti che si vorrebbero portare in compensazione».
È appena il caso di osservare che la doglianza del contribuente non si confronta con la decisione impugnata e palesa un chiaro profilo di inammissibilità laddove imposta la questione controversa da un angolo visuale, ed in termini giuridici e fattuali, affatto diversi da quelli già fissati dalla sentenza impugnata (cfr. ut supra).
In base alle esposte argomentazioni l'appello deve essere respinto.
3. Le spese.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, come da dispositivo, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate e del valore della controversia, di cui si dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
12 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare le spese del grado liquidate in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le molte, anche di recente, Cass. 3.12.2024, n. 30952.
5 2 La sottolineatura è di chi scrive. 3 V. in punto Cass. 16098/2018.
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