Articolo 2 della Legge 3 maggio 1955, n. 408
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Versione
7 giugno 1955
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Versione
9 maggio 1976
Art. 2. ((L'importo dovuto da ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, e' il seguente:
comandanti, direttori di macchina, capi commissari e primi ufficiali, L. 345;
secondi e terzi ufficiali, L. 268;
allievi ufficiali, L. 210;
sottufficiali, L. 240;
comuni e giovanotti, L. 195;
mozzi e piccoli, L. 114.
Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo e' versato in proporzione al numero di giorni di imbarco.
Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3.000 tonnellate il contributo mensile dei comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali e fissato in lire 278 e per i secondi e terzi ufficiali in lire 240.
Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna.
Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di societa' esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata e' maggiorata di L. 75 mensili))
Entrata in vigore il 9 maggio 1976