Articolo 59 della Costituzione
Articolo 58Articolo 60
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1 gennaio 1948
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5 novembre 2020
Art. 59.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
((Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque)) .
Entrata in vigore il 5 novembre 2020
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