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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1927 /2013 R.G. introitata con ordinanza del 13.11.2024 , con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MIDIRI SALVATORE giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Piazza Salimbeni 3, PI - rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Miloro come CP_1 P.IVA_1
da procura in atti;
– convenuta –
Conclusioni: le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Il Sig. ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 [...]
per chiederne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Controparte_1
patiti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
Costituitasi in giudizio la convenuta ha resistito alla domanda attorea rilevando la legittimità della segnalazione a CRIF. Ha, comunque, addotto l'insussistenza del nesso causale con il danno lamentato e la mancanza di prova del danno medesimo. Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli art. 24 e 111 della Cost., che si fonda sul potere riconosciuto al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, "anche se logicamente subordinata, senza che sia pagina1 di 6 necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (v. ex multis Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 363).
Nel caso che ci occupa, infatti, la domanda attorea è rimasta sfornita di adeguati elementi probatori in ordine alla sussistenza dei danni lamentati.
Com'è noto, ai fini della risarcibilità del danno, il creditore deve allegare non solo l'altrui condotta illegittima, ma deve anche allegare e provare l'esistenza della lesione di cui chiede il ristoro e, soprattutto, la riconducibilità della stessa al fatto del debitore.
Ciò posto, escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa
(arg. da Cass. civ., 8 gennaio 2019, n. 207), per poter essere accolta la domanda risarcitoria deve essere correttamente allegata e provata, non potendosi provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione.
Più in generale, la Corte di cassazione sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ha avuto modo di precisare che: "Quantunque la locuzione "danno in re ipsa" si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza della Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno
2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223
c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa
"snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo": i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la pagina2 di 6 "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato" (Corte di Cassazione, sezione I civile sentenza 25 gennaio 2017, n. 1931).
Pertanto, sotto il profilo dell'onere probatorio, non è nemmeno sufficiente la prova allegata dal danneggiato di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, dovendo questi, altresì, provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (ex multis nella giurisprudenza di merito Tribunale Catania sez. IV, 12/06/2020,
n. 2027; Tribunale di Treviso, 15/02/2019).
Nel caso che ci occupa l'attore ha omesso di provare in concreto il pregiudizio economico patito a cagione del comportamento asseritamente illegittimo della parte convenuta, mancando pertanto di assolvere all'onere probatorio sul medesimo incombente.
Nello specifico, nell'atto introduttivo il sig. afferma genericamente che la segnalazione Pt_1 in oggetto avrebbe “ingiustamente provocato danni incalcolabili nelle operazioni di finanziamento ed accesso al credito che, col permanere di tale situazione, sono diventati irreparabili ed hanno portato al fermo dell'attività dell'azienda con gravissima lesione dell'immagine e reputazione personale e commerciale dell'imprenditore il quale, oltre a riportare notevolissimi danni di natura patrimoniale, dovuti al calo progressivo di produttività dell'azienda fino all'attuale fermo di ogni attività, ha anche subito danni di natura non patrimoniale, che saranno liquidati dal giudice in via equitativa , consistiti nella lesione del diritto all'immagine …, al diritto all'identità personale, al diritto all'onore, al diritto alla reputazione”. Lamenta, inoltre, l'attore di avere riportato anche un consistente danno biologico alla salute con tutta un serie di effetti negativi sull'attività economico finanziaria dell'azienda avendo manifestato frequenti stati di ansia accompagnati a crisi depressive alternate a picchi di ipertensione che hanno determinat,o una patologia sfociata in frequenti turbe comportamentali che hanno inciso sulla sua vita di relazione a livello familiare e sociale.
Al fine di provare i danni asseritamente subiti il sig. in citazione ha richiesto che Pt_1
venissero disposte due CTU : a) una tecnico – contabile per quantificare il danno patrimoniale subito a causa dell'illecito comportamento della banca, consistito in un calo progressivo dei proventi della sua attività fino ad un fermo totale della stessa;
b) una medico – legale al fine di quantificare il danno biologico.
Con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) vero che il sig. , titolare della ditta cui lei presta Parte_1
lavoro, ha sempre avuto problemi di liquidità dovuti al fatto che egli non poteva avvalersi di un conto affidato presso una banca?; 2) vero che egli per pagare lo stipendio non poteva avvalersi degli assegni e lo faceva con ritardo provvedendo a pagarlo in contanti a più riprese?; 3)vero che egli per
pagina3 di 6 lo stesso motivo non riusciva a pagare i fornitori e l'importo dell'energia elettrica tanto che molte volte la stessa veniva staccata impedendo la normale prosecuzione del lavoro?”.
Con ordinanza resa all'udienza del 13.11.2014 la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Invero non si rinveniva l'opportunità di disporre CTU finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale atteso che il detto mezzo di prova non può avere finalità meramente esplorative e non può essere disposto al fine di esonerare la parte dall'assolvimento dell'onere probatorio su essa incombente ex art. 2697 c.c.. Quanto alla prova per testi, la stessa veniva dichiarata superflua in quanto relativa a circostanze valutative (prima circostanza) o inconducenti ai fini del decidere (atteso che la tempestività della corresponsione degli stipendi o il ritardo nel pagamento dei fornitori non può dipendere dalla forma del pagamento adottata (cfr. circ. 2) e, nello specifico, dalla dedotta impossibilità di emettere assegni.
Anche il lamentato danno biologico è rimasto del tutto sfornito di prova atteso che è stato prodotto in atti alcun certificato medico da cui possa evincersi l'insorgere delle patologie lamentate né sono stati forniti elementi che possano consentire l'accertamento del nesso causale con i fatti di causa.
Per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre
2023, n. 26048).
Quanto, nello specifico al mancato finanziamento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è rimasta meramente asserita l'essenzialità della realizzazione dell'impianto medesimo ai fini della prosecuzione dell'attività imprenditoriale o l'incidenza della detta mancata realizzazione sugli introiti dell'azienda.
In atti, peraltro, non vi è prova della cessazione dell'attività economica dell'attore, né risultano prodotti documenti contabili da cui possa evincersi il calo di fatturato.
In ogni caso, anche qualora fossero emersi elementi sufficienti a ritenere provata la dedotta
"cessazione " dell'attività, la domanda risarcitoria sarebbe comunque risultata carente sotto il profilo dell'allegazione del quantum, dal momento che parte attrice si è limitata a demandare a un mezzo di pagina4 di 6 prova quale la CTU (non ammissibile per i motivi sopra esplicitati) la quantificazione sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale.
Anche la solo dedotta gravissima lesione alla reputazione imprenditoriale e all'immagine del
, viste le risultanze di causa, non si palesa meritevole di ristoro. Pt_1
In proposito vale, infatti, ancora una volta il principio per cui l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche e nella sua entità attraverso concreti elementi fattuali, atteso che i fatti illeciti "benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore, nel giudizio introitato per ottenere il risarcimento del danno medesimo, dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate" (cfr. ex multis Cass. 26 marzo 1997, n. 2679; conf. Cass.
03 aprile 2004, n. 4881).
Con particolare riferimento al danno all'immagine e alla reputazione, la giurisprudenza pronunciatasi in materia di illegittima appostazione a sofferenza ha ormai superato la riconoscibilità di un danno in re ipsa, osservando che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte sull'art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003; nonché Cass., S. U., n. 26972 dell'11 novembre 2008), "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza", che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di una prova almeno presuntiva (ma v. nello stesso senso Cass. n. 32403 dell'11 dicembre
2019, conf. a Cass. 7595 del 28 marzo 2018).
Nel caso di specie, invece, non risulta provato in alcun modo il danno all'immagine e alla reputazione fatto valere dall'attore, essendosi lo stesso limitato a generiche allegazioni.
Per tutte le suesposte argomentazioni, la domanda attorea non può trovare accoglimento, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento individuato in base al valore dichiarato dall'attore con applicazione dei parametri minimi (scaglione indeterminabile -complessità bassa DM 55/2014)per tutte le fasi del giudizio in assenza di questioni di fatto e di diritto significative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree
- condanna l'attore a rifondere alla parte convenuta delle spese di lite che liquida in 3809,00 euro, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina5 di 6 Messina lì 02.04.2025
Il GIUDICE
( Carolina La Torre )
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1927 /2013 R.G. introitata con ordinanza del 13.11.2024 , con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MIDIRI SALVATORE giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Piazza Salimbeni 3, PI - rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Miloro come CP_1 P.IVA_1
da procura in atti;
– convenuta –
Conclusioni: le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Il Sig. ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 [...]
per chiederne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Controparte_1
patiti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
Costituitasi in giudizio la convenuta ha resistito alla domanda attorea rilevando la legittimità della segnalazione a CRIF. Ha, comunque, addotto l'insussistenza del nesso causale con il danno lamentato e la mancanza di prova del danno medesimo. Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli art. 24 e 111 della Cost., che si fonda sul potere riconosciuto al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, "anche se logicamente subordinata, senza che sia pagina1 di 6 necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (v. ex multis Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 363).
Nel caso che ci occupa, infatti, la domanda attorea è rimasta sfornita di adeguati elementi probatori in ordine alla sussistenza dei danni lamentati.
Com'è noto, ai fini della risarcibilità del danno, il creditore deve allegare non solo l'altrui condotta illegittima, ma deve anche allegare e provare l'esistenza della lesione di cui chiede il ristoro e, soprattutto, la riconducibilità della stessa al fatto del debitore.
Ciò posto, escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa
(arg. da Cass. civ., 8 gennaio 2019, n. 207), per poter essere accolta la domanda risarcitoria deve essere correttamente allegata e provata, non potendosi provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione.
Più in generale, la Corte di cassazione sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ha avuto modo di precisare che: "Quantunque la locuzione "danno in re ipsa" si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza della Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno
2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223
c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa
"snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo": i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la pagina2 di 6 "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato" (Corte di Cassazione, sezione I civile sentenza 25 gennaio 2017, n. 1931).
Pertanto, sotto il profilo dell'onere probatorio, non è nemmeno sufficiente la prova allegata dal danneggiato di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, dovendo questi, altresì, provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (ex multis nella giurisprudenza di merito Tribunale Catania sez. IV, 12/06/2020,
n. 2027; Tribunale di Treviso, 15/02/2019).
Nel caso che ci occupa l'attore ha omesso di provare in concreto il pregiudizio economico patito a cagione del comportamento asseritamente illegittimo della parte convenuta, mancando pertanto di assolvere all'onere probatorio sul medesimo incombente.
Nello specifico, nell'atto introduttivo il sig. afferma genericamente che la segnalazione Pt_1 in oggetto avrebbe “ingiustamente provocato danni incalcolabili nelle operazioni di finanziamento ed accesso al credito che, col permanere di tale situazione, sono diventati irreparabili ed hanno portato al fermo dell'attività dell'azienda con gravissima lesione dell'immagine e reputazione personale e commerciale dell'imprenditore il quale, oltre a riportare notevolissimi danni di natura patrimoniale, dovuti al calo progressivo di produttività dell'azienda fino all'attuale fermo di ogni attività, ha anche subito danni di natura non patrimoniale, che saranno liquidati dal giudice in via equitativa , consistiti nella lesione del diritto all'immagine …, al diritto all'identità personale, al diritto all'onore, al diritto alla reputazione”. Lamenta, inoltre, l'attore di avere riportato anche un consistente danno biologico alla salute con tutta un serie di effetti negativi sull'attività economico finanziaria dell'azienda avendo manifestato frequenti stati di ansia accompagnati a crisi depressive alternate a picchi di ipertensione che hanno determinat,o una patologia sfociata in frequenti turbe comportamentali che hanno inciso sulla sua vita di relazione a livello familiare e sociale.
Al fine di provare i danni asseritamente subiti il sig. in citazione ha richiesto che Pt_1
venissero disposte due CTU : a) una tecnico – contabile per quantificare il danno patrimoniale subito a causa dell'illecito comportamento della banca, consistito in un calo progressivo dei proventi della sua attività fino ad un fermo totale della stessa;
b) una medico – legale al fine di quantificare il danno biologico.
Con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) vero che il sig. , titolare della ditta cui lei presta Parte_1
lavoro, ha sempre avuto problemi di liquidità dovuti al fatto che egli non poteva avvalersi di un conto affidato presso una banca?; 2) vero che egli per pagare lo stipendio non poteva avvalersi degli assegni e lo faceva con ritardo provvedendo a pagarlo in contanti a più riprese?; 3)vero che egli per
pagina3 di 6 lo stesso motivo non riusciva a pagare i fornitori e l'importo dell'energia elettrica tanto che molte volte la stessa veniva staccata impedendo la normale prosecuzione del lavoro?”.
Con ordinanza resa all'udienza del 13.11.2014 la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Invero non si rinveniva l'opportunità di disporre CTU finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale atteso che il detto mezzo di prova non può avere finalità meramente esplorative e non può essere disposto al fine di esonerare la parte dall'assolvimento dell'onere probatorio su essa incombente ex art. 2697 c.c.. Quanto alla prova per testi, la stessa veniva dichiarata superflua in quanto relativa a circostanze valutative (prima circostanza) o inconducenti ai fini del decidere (atteso che la tempestività della corresponsione degli stipendi o il ritardo nel pagamento dei fornitori non può dipendere dalla forma del pagamento adottata (cfr. circ. 2) e, nello specifico, dalla dedotta impossibilità di emettere assegni.
Anche il lamentato danno biologico è rimasto del tutto sfornito di prova atteso che è stato prodotto in atti alcun certificato medico da cui possa evincersi l'insorgere delle patologie lamentate né sono stati forniti elementi che possano consentire l'accertamento del nesso causale con i fatti di causa.
Per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre
2023, n. 26048).
Quanto, nello specifico al mancato finanziamento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è rimasta meramente asserita l'essenzialità della realizzazione dell'impianto medesimo ai fini della prosecuzione dell'attività imprenditoriale o l'incidenza della detta mancata realizzazione sugli introiti dell'azienda.
In atti, peraltro, non vi è prova della cessazione dell'attività economica dell'attore, né risultano prodotti documenti contabili da cui possa evincersi il calo di fatturato.
In ogni caso, anche qualora fossero emersi elementi sufficienti a ritenere provata la dedotta
"cessazione " dell'attività, la domanda risarcitoria sarebbe comunque risultata carente sotto il profilo dell'allegazione del quantum, dal momento che parte attrice si è limitata a demandare a un mezzo di pagina4 di 6 prova quale la CTU (non ammissibile per i motivi sopra esplicitati) la quantificazione sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale.
Anche la solo dedotta gravissima lesione alla reputazione imprenditoriale e all'immagine del
, viste le risultanze di causa, non si palesa meritevole di ristoro. Pt_1
In proposito vale, infatti, ancora una volta il principio per cui l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche e nella sua entità attraverso concreti elementi fattuali, atteso che i fatti illeciti "benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore, nel giudizio introitato per ottenere il risarcimento del danno medesimo, dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate" (cfr. ex multis Cass. 26 marzo 1997, n. 2679; conf. Cass.
03 aprile 2004, n. 4881).
Con particolare riferimento al danno all'immagine e alla reputazione, la giurisprudenza pronunciatasi in materia di illegittima appostazione a sofferenza ha ormai superato la riconoscibilità di un danno in re ipsa, osservando che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte sull'art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003; nonché Cass., S. U., n. 26972 dell'11 novembre 2008), "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza", che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di una prova almeno presuntiva (ma v. nello stesso senso Cass. n. 32403 dell'11 dicembre
2019, conf. a Cass. 7595 del 28 marzo 2018).
Nel caso di specie, invece, non risulta provato in alcun modo il danno all'immagine e alla reputazione fatto valere dall'attore, essendosi lo stesso limitato a generiche allegazioni.
Per tutte le suesposte argomentazioni, la domanda attorea non può trovare accoglimento, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento individuato in base al valore dichiarato dall'attore con applicazione dei parametri minimi (scaglione indeterminabile -complessità bassa DM 55/2014)per tutte le fasi del giudizio in assenza di questioni di fatto e di diritto significative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree
- condanna l'attore a rifondere alla parte convenuta delle spese di lite che liquida in 3809,00 euro, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina5 di 6 Messina lì 02.04.2025
Il GIUDICE
( Carolina La Torre )
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6