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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 180/2023
Tra
, quale mandataria di , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Romani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Piazza Europa n.6, come da procura allegata all'atto di appello
Appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi CP_1 Controparte_2
Iantaffi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Foligno, Piazza XX Settembre n.7, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellati
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.147/23 emessa dal Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, previo accertamento legittimazione ad agire e della titolarità del diritto in capo all'appellante, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°147/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Martina Marini, nell'ambito del giudizio n°1721/2018 R.G., depositata in Cancelleria in data 01/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “rigettare l'opposizione a tutte le domande proposte, con la conferma del D.I. opposto, e, comunque, con la condanna delle controparti, in solido, al pagamento delle somme ingiunte, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”;
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per e : CP_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
DICHIARARE inammissibile la produzione del documento in data 20/1/23, allegato dall'appellante
a corredo dell'impugnazione disponendone, occorrendo, l'espunzione dal fascicolo di causa.
NEL MERITO: in via principale:
RIGETTARE l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Spoleto in data 1/3/23 in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto
CONFERMARE la sentenza impugnata;
in via subordinata:
ACCERTARE che le somme ingiunte non sono dovute in quanto non è stata fornita valida prova della loro debenza e comunque per i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: previa, occorrendo, declaratoria di nullità delle relative clausole derogative contenute nelle fidejussioni, DICHIARARE che i fideiussori sono liberati dagli obblighi fideiussori in virtù del disposto dell'art. 1956 c.c. e, comunque, ex art.1957 c.c. essendosi inesorabilmente consumata la decadenza prevista da quest'ultima norma e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del costituito difensore.”
All'udienza del 2/10/24 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la interponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale Parte_1 di Spoleto aveva accolto l'opposizione spiegata da e , quali Controparte_2 CP_1
fideiussori della società debitrice principale avverso il decreto ingiuntivo con Controparte_3
cui era stato intimato loro il pagamento del credito di euro 204.811,29, credito che la medesima asseriva esserle stato ceduto dalla per effetto di una cessione di crediti in Pt_1 CP_4
blocco effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ritualmente pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale. In particolare – deduceva la – il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto che Pt_1
essa non avesse dimostrato che tra i crediti cedutile in blocco fosse ricompreso anche quello in precedenza vantato da nei confronti degli odierni appellati: il Tribunale infatti, sulla base CP_4 della documentazione in atti, aveva così statuito: “Accoglie l'opposizione proposta da CP_1
e e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.303/2018 emesso dal Tribunale Controparte_2 di Spoleto il 14 marzo 2018 e depositato il 24 maggio 2018; dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali;
pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in causa nella misura del 50% ciascuno”.
Le tesi del primo Giudice, a dire dell'odierna appellante, erano errate giacché l'avviso pubblicato sulla G.U. – ritualmente prodotto in atti – conteneva tutti gli elementi necessari all'identificazione del credito in questione. Ribadite poi tutte le difese già svolte in I grado avverso le censure di nullità inerenti i rapporti di conto corrente da cui era scaturito il credito da essa azionato, la Pt_1 insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituivano anche in questa sede gli appellati richiamando le argomentazioni del Tribunale sia in punto di difetto della prova della titolarità del credito in capo alla controparte sia in ordine alla dedotta nullità dei rapporti per cui è causa.
La Corte osserva che l'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale sotto il profilo del rilevato difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla Parte_1
Ed invero va premesso che l'art.58 TUB prevede, in funzione di agevolazione degli oneri di notifica gravanti sulle banche a seguito di operazioni di cessione di crediti in blocco, la possibilità di dare
“notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”: tale adempimento, in sostanza, si pone in termini di specialità rispetto alla disposizione generale di cui all'art.1264 cc in tema di notifica della cessione di credito, ove è previsto che la cessione debba essere notifica al debitore interessato per poter avere effetto;
la disposizione richiede evidentemente la notifica individuale, al singolo debitore ceduto, ed è evidente che ciò sarebbe fonte per gli istituti bancari di enormi oneri ove gli stessi dovessero, in ipotesi di cessioni in blocco (riguardanti spesso centinaia di crediti), procedere a separate notifiche per ciascun debitore ceduto;
di qui la possibilità di pubblicare l'intera operazione di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie però – come già correttamente osservato dal primo Giudice - che tale modalità di notifica debba porre ciascun debitore a sicura conoscenza del fatto che il suo specifico debito rientra fra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione: ne consegue che il tenore dell'avviso pubblicato sulla G.U. deve essere tale da non lasciare dubbi circa l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti in blocco e che, ove invece dalla lettura dell'avviso di cessione residuino dubbi in merito, il creditore che agisce in giudizio, laddove come in questo caso il debitore contesti l'inclusione del suo debito nell'operazione di cartolarizzazione, è tenuto a dimostrare la singola cessione aliunde, mediante la produzione del contratto di cessione da cui emerga la specifica individuazione di tutti i crediti ceduti o fornendo altre, significative, circostanze indiziarie in tal senso.
Nella specie, in effetti, l'avviso di pubblicazione della cessione in esame sulla G.U., parte seconda,
n.139 del 2014 (cfr. doc.2 allegato alla comparsa costitutiva della banca in I grado) non risulta esaustivo al fine di conferire certezza circa l'inclusione del credito vantato dalla nei Pt_1 confronti degli odierni appellati: l'avviso fa infatti riferimento ad una cessione in blocco di crediti aventi le seguenti caratteristiche “Tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (i ”Contratti di finanziamento”) che risultino classificati 'in sofferenza' nell'accezione di cui alla circolare n.272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia come successivamente modificata e integrata (“Matrice dei conti”) risultanti nella titolarità di UCCMB alla data del 31/10/14 . . . . . . . e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato): siano crediti precedentemente acquistati dalla società
AS AN PA (società fusa per incorporazione in UCCMB con atto di fusione iscritto nel
Registro delle imprese di Verona in data 21/12/10) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del Testo unico bancario, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette ufficiali di seguito indicate”. Seguiva un elenco di ulteriori cessioni in blocco con i relativi estremi di pubblicazione nelle Gazzette ufficiali.
Orbene, come si è visto, l'avviso in questione non consentiva ad una qualunque lettore, nemmeno eventualmente dotato di una media preparazione culturale o giuridica, di acquisire certezze circa l'inclusione di questo o quel credito, corrispondente ad un suo possibile debito, nella cessione in blocco effettuata in favore dell'odierna appellante: l'avviso faceva infatti anzitutto riferimento a crediti “che risultino classificati in sofferenza”, laddove la classificazione a sofferenza è atto interno della banca che, in sostanza, sposta il debitore da una categoria ad un'altra sicché, in assenza di una espressa comunicazione da parte della banca al debitore in merito, la lettura dell'avviso sulla G.U. non poteva, di per sé solo, fornire certezza circa l'inclusione di questo o quel credito tra quelli
“classificati in sofferenza” o meno;
peraltro nella specie l'avviso richiamava il requisito dell'avvenuta (oltretutto non indicando quando esattamente) classificazione a sofferenza da intendersi però solo nell'”accezione” di cui ad una particolare circolare, la n.272 del 30 luglio 2008 della Banca
d'Italia, circolare che evidentemente i clienti della banca non conoscono, né sono tenuti a conoscere.
Ed in ogni caso l'avviso in esame faceva riferimento a contratti di finanziamento laddove il debito dei Baldan azionato in sede monitoria riguardava il saldo passivo di due rapporti di conto corrente.
Né potrebbe tenersi conto dell'ulteriore argomentazione di parte appellante secondo cui i CP_1 avrebbero potuto individuare, nell'avviso pubblicato sulla G.U. in esame, il codice identificativo della posizione della debitrice principale ossia tale codice “n.1530479.36”: Controparte_3 Per_1 ma l'avviso in esame contiene intere pagine fatte di innumerevoli codici identificativi di clienti, con estrema difficoltà di individuare il proprio codice (riferito, poi, a quale dei due rapporti di conto corrente? o a tutti e due? Una qualche risposta potrebbe solo ipotizzarsi, ma senza alcuna certezza).
Da ultimo, deve anche rilevarsi che i crediti in questione non risulterebbero nemmeno ceduti alla dalla , la quale in realtà li aveva ceduti ad AS AN PA;
quest'ultima si Pt_1 CP_4
sarebbe poi fusa per incorporazione nella che a sua volta li Controparte_5
avrebbe ceduti ad e la (ricorrente in monitorio nel Controparte_6 Parte_2
presente giudizio) avrebbe acquistato un portafoglio di crediti sia da che da CP_4 CP_6
(e il credito verso i a quale dei due portafogli apparteneva? Non è dato sapere). Si era
[...] CP_1
in effetti trattato – come osservato dalla difesa di parte appellata - di un vorticoso susseguirsi di cessioni, incorporazioni e cartolarizzazioni a fronte delle quali, a maggior ragione, parte opposta avrebbe dovuto fornire elementi probatori certi al fine di dimostrare di essere divenuta titolare del credito di cui ai due rapporti di conto corrente garantiti dai , onere al quale non ha invece CP_1
assolto.
Non ha infatti prodotto il contratto di cessione, nè potrebbe tenersi conto, in alcun modo, della dichiarazione della banca cedente prodotta in allegato all'atto di appello, trattandosi di produzione certamente tardiva ai sensi dell'art.345 cpc e rispetto alla quale l'appellata non ha in alcun modo dimostrato le circostanze che le avrebbero precluso la possibilità di effettuare tale produzione tempestivamente in I grado, posto che il comma 3 dell'art.345 cpc prevede che in II grado “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Spettava infatti alla stessa richiedere alla tale attestazione, al fine di Pt_1 CP_4
produrla in giudizio, entro i termini istruttori in I grado.
Gli ampi margini di incertezza che attingono l'avviso pubblicato in Gazzetta in esame richiedevano dunque ulteriori attività probatorie della volte a dimostrare che le fosse stato sicuramente Pt_1
ceduto, tra gli altri, proprio il credito vantato in precedenza dalla banca cedente nei confronti dei
. CP_1
Gli esposti principi, del resto, sono ormai tendenzialmente consolidati nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito: si veda ad esempio, in un recente caso analogo, Cass. civ., sez.III, n.17944 del 18/5/23, secondo cui ove l'avviso sulla G.U. non fornisca certezza circa l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cartolarizzazione “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).”.
Il presente appello andrà pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità di essa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la quale mandataria della alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese processuali sostenute da e che si liquidano in euro Controparte_2 CP_1
11.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- da atto della sussistenza, a carico della dei presupposti di cui all'art.13, comma Parte_1
1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27/2/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 180/2023
Tra
, quale mandataria di , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Romani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Piazza Europa n.6, come da procura allegata all'atto di appello
Appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi CP_1 Controparte_2
Iantaffi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Foligno, Piazza XX Settembre n.7, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellati
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.147/23 emessa dal Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, previo accertamento legittimazione ad agire e della titolarità del diritto in capo all'appellante, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°147/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Martina Marini, nell'ambito del giudizio n°1721/2018 R.G., depositata in Cancelleria in data 01/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “rigettare l'opposizione a tutte le domande proposte, con la conferma del D.I. opposto, e, comunque, con la condanna delle controparti, in solido, al pagamento delle somme ingiunte, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”;
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per e : CP_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
DICHIARARE inammissibile la produzione del documento in data 20/1/23, allegato dall'appellante
a corredo dell'impugnazione disponendone, occorrendo, l'espunzione dal fascicolo di causa.
NEL MERITO: in via principale:
RIGETTARE l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Spoleto in data 1/3/23 in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto
CONFERMARE la sentenza impugnata;
in via subordinata:
ACCERTARE che le somme ingiunte non sono dovute in quanto non è stata fornita valida prova della loro debenza e comunque per i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: previa, occorrendo, declaratoria di nullità delle relative clausole derogative contenute nelle fidejussioni, DICHIARARE che i fideiussori sono liberati dagli obblighi fideiussori in virtù del disposto dell'art. 1956 c.c. e, comunque, ex art.1957 c.c. essendosi inesorabilmente consumata la decadenza prevista da quest'ultima norma e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del costituito difensore.”
All'udienza del 2/10/24 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la interponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale Parte_1 di Spoleto aveva accolto l'opposizione spiegata da e , quali Controparte_2 CP_1
fideiussori della società debitrice principale avverso il decreto ingiuntivo con Controparte_3
cui era stato intimato loro il pagamento del credito di euro 204.811,29, credito che la medesima asseriva esserle stato ceduto dalla per effetto di una cessione di crediti in Pt_1 CP_4
blocco effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ritualmente pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale. In particolare – deduceva la – il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto che Pt_1
essa non avesse dimostrato che tra i crediti cedutile in blocco fosse ricompreso anche quello in precedenza vantato da nei confronti degli odierni appellati: il Tribunale infatti, sulla base CP_4 della documentazione in atti, aveva così statuito: “Accoglie l'opposizione proposta da CP_1
e e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.303/2018 emesso dal Tribunale Controparte_2 di Spoleto il 14 marzo 2018 e depositato il 24 maggio 2018; dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali;
pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in causa nella misura del 50% ciascuno”.
Le tesi del primo Giudice, a dire dell'odierna appellante, erano errate giacché l'avviso pubblicato sulla G.U. – ritualmente prodotto in atti – conteneva tutti gli elementi necessari all'identificazione del credito in questione. Ribadite poi tutte le difese già svolte in I grado avverso le censure di nullità inerenti i rapporti di conto corrente da cui era scaturito il credito da essa azionato, la Pt_1 insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituivano anche in questa sede gli appellati richiamando le argomentazioni del Tribunale sia in punto di difetto della prova della titolarità del credito in capo alla controparte sia in ordine alla dedotta nullità dei rapporti per cui è causa.
La Corte osserva che l'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale sotto il profilo del rilevato difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla Parte_1
Ed invero va premesso che l'art.58 TUB prevede, in funzione di agevolazione degli oneri di notifica gravanti sulle banche a seguito di operazioni di cessione di crediti in blocco, la possibilità di dare
“notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”: tale adempimento, in sostanza, si pone in termini di specialità rispetto alla disposizione generale di cui all'art.1264 cc in tema di notifica della cessione di credito, ove è previsto che la cessione debba essere notifica al debitore interessato per poter avere effetto;
la disposizione richiede evidentemente la notifica individuale, al singolo debitore ceduto, ed è evidente che ciò sarebbe fonte per gli istituti bancari di enormi oneri ove gli stessi dovessero, in ipotesi di cessioni in blocco (riguardanti spesso centinaia di crediti), procedere a separate notifiche per ciascun debitore ceduto;
di qui la possibilità di pubblicare l'intera operazione di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie però – come già correttamente osservato dal primo Giudice - che tale modalità di notifica debba porre ciascun debitore a sicura conoscenza del fatto che il suo specifico debito rientra fra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione: ne consegue che il tenore dell'avviso pubblicato sulla G.U. deve essere tale da non lasciare dubbi circa l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti in blocco e che, ove invece dalla lettura dell'avviso di cessione residuino dubbi in merito, il creditore che agisce in giudizio, laddove come in questo caso il debitore contesti l'inclusione del suo debito nell'operazione di cartolarizzazione, è tenuto a dimostrare la singola cessione aliunde, mediante la produzione del contratto di cessione da cui emerga la specifica individuazione di tutti i crediti ceduti o fornendo altre, significative, circostanze indiziarie in tal senso.
Nella specie, in effetti, l'avviso di pubblicazione della cessione in esame sulla G.U., parte seconda,
n.139 del 2014 (cfr. doc.2 allegato alla comparsa costitutiva della banca in I grado) non risulta esaustivo al fine di conferire certezza circa l'inclusione del credito vantato dalla nei Pt_1 confronti degli odierni appellati: l'avviso fa infatti riferimento ad una cessione in blocco di crediti aventi le seguenti caratteristiche “Tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (i ”Contratti di finanziamento”) che risultino classificati 'in sofferenza' nell'accezione di cui alla circolare n.272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia come successivamente modificata e integrata (“Matrice dei conti”) risultanti nella titolarità di UCCMB alla data del 31/10/14 . . . . . . . e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato): siano crediti precedentemente acquistati dalla società
AS AN PA (società fusa per incorporazione in UCCMB con atto di fusione iscritto nel
Registro delle imprese di Verona in data 21/12/10) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del Testo unico bancario, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette ufficiali di seguito indicate”. Seguiva un elenco di ulteriori cessioni in blocco con i relativi estremi di pubblicazione nelle Gazzette ufficiali.
Orbene, come si è visto, l'avviso in questione non consentiva ad una qualunque lettore, nemmeno eventualmente dotato di una media preparazione culturale o giuridica, di acquisire certezze circa l'inclusione di questo o quel credito, corrispondente ad un suo possibile debito, nella cessione in blocco effettuata in favore dell'odierna appellante: l'avviso faceva infatti anzitutto riferimento a crediti “che risultino classificati in sofferenza”, laddove la classificazione a sofferenza è atto interno della banca che, in sostanza, sposta il debitore da una categoria ad un'altra sicché, in assenza di una espressa comunicazione da parte della banca al debitore in merito, la lettura dell'avviso sulla G.U. non poteva, di per sé solo, fornire certezza circa l'inclusione di questo o quel credito tra quelli
“classificati in sofferenza” o meno;
peraltro nella specie l'avviso richiamava il requisito dell'avvenuta (oltretutto non indicando quando esattamente) classificazione a sofferenza da intendersi però solo nell'”accezione” di cui ad una particolare circolare, la n.272 del 30 luglio 2008 della Banca
d'Italia, circolare che evidentemente i clienti della banca non conoscono, né sono tenuti a conoscere.
Ed in ogni caso l'avviso in esame faceva riferimento a contratti di finanziamento laddove il debito dei Baldan azionato in sede monitoria riguardava il saldo passivo di due rapporti di conto corrente.
Né potrebbe tenersi conto dell'ulteriore argomentazione di parte appellante secondo cui i CP_1 avrebbero potuto individuare, nell'avviso pubblicato sulla G.U. in esame, il codice identificativo della posizione della debitrice principale ossia tale codice “n.1530479.36”: Controparte_3 Per_1 ma l'avviso in esame contiene intere pagine fatte di innumerevoli codici identificativi di clienti, con estrema difficoltà di individuare il proprio codice (riferito, poi, a quale dei due rapporti di conto corrente? o a tutti e due? Una qualche risposta potrebbe solo ipotizzarsi, ma senza alcuna certezza).
Da ultimo, deve anche rilevarsi che i crediti in questione non risulterebbero nemmeno ceduti alla dalla , la quale in realtà li aveva ceduti ad AS AN PA;
quest'ultima si Pt_1 CP_4
sarebbe poi fusa per incorporazione nella che a sua volta li Controparte_5
avrebbe ceduti ad e la (ricorrente in monitorio nel Controparte_6 Parte_2
presente giudizio) avrebbe acquistato un portafoglio di crediti sia da che da CP_4 CP_6
(e il credito verso i a quale dei due portafogli apparteneva? Non è dato sapere). Si era
[...] CP_1
in effetti trattato – come osservato dalla difesa di parte appellata - di un vorticoso susseguirsi di cessioni, incorporazioni e cartolarizzazioni a fronte delle quali, a maggior ragione, parte opposta avrebbe dovuto fornire elementi probatori certi al fine di dimostrare di essere divenuta titolare del credito di cui ai due rapporti di conto corrente garantiti dai , onere al quale non ha invece CP_1
assolto.
Non ha infatti prodotto il contratto di cessione, nè potrebbe tenersi conto, in alcun modo, della dichiarazione della banca cedente prodotta in allegato all'atto di appello, trattandosi di produzione certamente tardiva ai sensi dell'art.345 cpc e rispetto alla quale l'appellata non ha in alcun modo dimostrato le circostanze che le avrebbero precluso la possibilità di effettuare tale produzione tempestivamente in I grado, posto che il comma 3 dell'art.345 cpc prevede che in II grado “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Spettava infatti alla stessa richiedere alla tale attestazione, al fine di Pt_1 CP_4
produrla in giudizio, entro i termini istruttori in I grado.
Gli ampi margini di incertezza che attingono l'avviso pubblicato in Gazzetta in esame richiedevano dunque ulteriori attività probatorie della volte a dimostrare che le fosse stato sicuramente Pt_1
ceduto, tra gli altri, proprio il credito vantato in precedenza dalla banca cedente nei confronti dei
. CP_1
Gli esposti principi, del resto, sono ormai tendenzialmente consolidati nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito: si veda ad esempio, in un recente caso analogo, Cass. civ., sez.III, n.17944 del 18/5/23, secondo cui ove l'avviso sulla G.U. non fornisca certezza circa l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cartolarizzazione “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).”.
Il presente appello andrà pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità di essa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la quale mandataria della alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese processuali sostenute da e che si liquidano in euro Controparte_2 CP_1
11.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- da atto della sussistenza, a carico della dei presupposti di cui all'art.13, comma Parte_1
1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27/2/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)