CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice Parte_1 appellante C O N T R O
Controparte_1 appellato contumace E rappresentato e difeso dall'Avv.to Delia Cernigliaro CP_2 appellato All'udienza del 20 marzo 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Il Tribunale G.L. di Termini Imerese, con la sentenza n.453/2024, ritenuta la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dal 1/7/2001 al 31/8/2018 in forza di contratti di collaborazione autonoma e continuativa prorogati anno per anno in favore dell'odierna appellante quale assistente amministrativo, ha condannato il al CP_1 pagamento delle differenze retributive tra i compensi ricevuti e la retribuzione prevista per il profilo di assistente amministrativo cat. B1 CCNL di comparto con gli incrementi derivanti dalla anzianità di servizio per il periodo dall'1.7.2001 al 31.8.2018 e al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
La sentenza è stata parzialmente appellata dalla per i seguenti motivi: Pt_1
- omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione in ruolo ossia nella terza fascia stipendiale;
ripropongono le argomentazioni del primo grado incentrate sul diritto di non discriminazione tra i lavoratori a termine e i lavoratori a tempo indeterminato.
Pag.
1 - omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto al T.F.R.; reitera al riguardo le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo ancorate al riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro e alla circostanza che l'Amministrazione non aveva accantonato né liquidato le quote di T.F.R. in relazione ai rapporti formalmente autonomi di durata annuale;
Il , sebbene regolarmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace.
L' si è costituito in giudizio insistendo nella propria posizione processuale. CP_2
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Nel merito i due motivi di gravame formulati dall'appellante devono essere accolti in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte in casi analoghi (tra le tante cfr. sent. n.603/2024).
In effetti il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di attribuzione del T.F.R. per i rapporti svoltisi prima della immissione a ruolo e che la ricorrente aveva formulato in conseguenza della dedotta natura subordinata dei rapporti, formalmente autonomi, e per i quali, quindi, l'amministrazione non aveva, pacificamente, accantonato quote di trattamento di fine rapporto. Al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. n.
4360/23).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore della del T.F.R. maturato dall'1.7.2001 fino al Pt_1
31.8.2018, oltre accessori di legge
Il Tribunale, inoltre, ha omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata ai fini della collocazione dell'appellante, al momento della assunzione a tempo indeterminato, nella terza fascia stipendiale.
Il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che l'anzianità di servizio dovesse valere per l'acquisizione del diritto alle progressioni stipendiali nell'ambito dei contratti a termine ma non si è avveduto della ulteriore domanda circa la collocazione nella corrispondente fascia stipendiale nel contratto a tempo indeterminato.
Pag.2 La domanda è fondata come già statuito da questa Corte con orientamento cui va data continuità.
A fronte del riconoscimento (non appellato dal ) della natura subordinata CP_1 dei rapporti di lavoro prima della immissione in ruolo devono trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del di -ritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 . Parte_2
Sono noti i principi cardine che in argomento ha ripetutamente ribadito la
Suprema Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del la -voratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli as-sunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle man-sioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a
Pag.3 tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo de-terminato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 Bertazzi).
Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in partico-lare, affermato che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 8 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale (principio quest'ultimo affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa questione della spettanza del TFR anche ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione successivamente qualificati come di natura subordinata: v. Cass. n. 4360/2023).
Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal ai sensi dei decreti attuativi della L. CP_1
n. 124/1999 che, come è ormai incontestato, hanno svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di quelli di ruolo, con le stesse modalità e con le medesime caratteristiche anche temporali. A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette
Pag.4 modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati.
In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale,
l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”. È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della Corte di Giustizia.
Deve dunque dichiararsi il diritto dell'appellante all'atto della stabilizzazione, al riconoscimento dell'anzianità corrispondente agli anni effettivamente lavorati in virtù dei
Pag.5 contratti di collaborazione stipulati, senza soluzione di continuità e precisamente l'inquadramento nella terza fascia stipendiale del C.C.N.L. di settore (15-20 anni).
Per le esposte considerazioni l'impugnata sentenza va parzialmente riformata con le statuizioni di cui al dispositivo.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza del e si liquidano CP_1 come da dispositivo in favore di parte appellante. Le stesse devono invece essere compensate nei confronti dell' in CP_2 considerazione della posizione di sostanziale terzietà assunta dal detto nel CP_3 presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1 che dichiara, in parziale riforma della sentenza n.453/2024 resa il 6.5.2024 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, così provvede:
- dichiara il diritto di di essere inquadrata, all'atto dell'assunzione a tempo Parte_1 indeterminato, nella terza fascia stipendiale del CCNL di riferimento;
- condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante del T.F.R. CP_1 maturato dall'1.7.2001 fino al 31.8.2018, oltre accessori di legge.
- Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
- Condanna il appellato al pagamento delle spese di questo grado in favore di CP_1 parte appellante che liquida per compensi in €3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_2
Palermo, 20 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
Pag.6