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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 815/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio TE P.IVA_1 DEavv. BRUNO BELLINI (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
C.F._2
AM contro
(C.F. ) Controparte_1 TE P.IVA_2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RECLAMATE CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. Controparte_3 P.IVA_3
RICCAMBONI SILVIA (C.F. ) C.F._4
RECLAMATA con l'intervento del pagina 1 di 10 P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO avverso la sentenza n. 35/2025 emessa dal Tribunale di pubblicata il 09/04/2025
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“La società ricorrente richiama il contenuto del ricorso notificato ritualmente alle parti in ottemperanza al decreto di fissazione d'udienza datato 29/04/2025 e rileva che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio nei termini ex artt. 51 VIII co. CCII.
Insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, per i motivi esposti nel ricorso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
– in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 35/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia nell'ambito del procedimento n. 31/2025, dichiarando insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società “ TE
” e, quindi, revocare la dichiarazione di insolvenza;
[...] conseguentemente, disporre la chiusura della procedura concorsuale aperta e la cessazione di tutti gli organi della stessa, con ogni conseguente statuizione di legge;
– in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenga comunque sussistente lo stato di insolvenza, dichiarare che la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di “ ” debba, TE immediatamente, essere chiusa per mancanza di attivo ai sensi degli artt. 233 e 234 CCII, non ravvisandosi ragione alcuna per protrarre ulteriormente il concorso.
– condannare le parti appellate, ove costituite, alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di “ ”. TE
Per la reclamata Controparte_3
pagina 2 di 10 “anche convinta della legittimità DEapertura della Controparte_3 procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di TE
per le ragioni esposte in sede di comparsa di costituzione e risposta,
[...] insiste per il rigetto del reclamo e per la condanna di parte reclamante alla rifusione delle spese del giudizio, incluse spese generali e CAP 4%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(di seguito solo AC o anche AM o SA TE
) con sentenza n. 35/2025 ritenendo sussistenti i presupposti per tale CP_4 declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e DEassenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte DESA , costituitasi anche nella fase pre-liquidatoria. CP_4
Parte AM ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1. Erronea qualificazione della società quale imprenditore TE commerciale fallibile nonostante la cessazione effettiva DEattività da oltre due anni. Violazione e falsa applicazione DEart. 1 del Codice della Crisi e DEInsolvenza (D.lgs. 14/2019) in relazione all'art. 2, per avere erroneamente ritenuto assoggettabile alla liquidazione giudiziale un soggetto che, di fatto, non rivestiva più la qualifica di imprenditore commerciale inattività.
2. Insussistenza di un attuale stato di insolvenza della società. Erronea qualificazione della situazione patrimoniale come decozione ex art. 2 CCII.
3. Inutilità e difetto di scopo della procedura di liquidazione giudiziale nel caso di assoluta mancanza di attivo. Violazione dei principi di economicità processuale e di corretta applicazione delle norme concorsuali. Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_5
(di seguito solo LG) è rimasta contumace, al pari di
[...]
(di seguito ), di talché ne è stata dichiarata la CP_2 Controparte_6 contumacia. pagina 3 di 10 Per contro, (di seguito solo DE o CREDITRICE) nel Controparte_3 costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 16.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Col primo motivo di impugnazione, l' lamenta l'erronea Parte_3 propria qualificazione quale imprenditore commerciale fallibile nonostante la cessazione effettiva DEattività da oltre due anni, denunciando violazione e falsa applicazione DEart. 1 CCII in relazione all'art. 2, per avere il primo giudice ritenuto erroneamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale un soggetto che, di fatto, non rivestiva più la qualifica di imprenditore commerciale inattività.
Con contesta tale prospettazione, asserendo che ai fini della qualificazione di un imprenditore commerciale, occorre aver riguardo alla sola iscrizione DESA
DEBITRICE nel Registro delle Imprese ed alla sua mancata cancellazione.
Rileva il Collegio che l'art. 1 CCII dispone che il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente pagina 4 di 10 collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Inoltre, ai sensi DEart. 33 comma 1 CCII “la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione DEattività del debitore, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.
Ebbene l'SA DEBITRICE è una impresa commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale per il fatto di essere iscritta nel R.I. e di non essere stata ancora cancellata.
Del resto, la Corte regolatrice sul punto è inequivoca nell'affermare che “il termine annuale, entro il quale l'imprenditore, individuale o collettivo (società), che abbia cessato la sua attività commerciale può essere dichiarato fallito ai sensi della l. fall., art. 10, decorre dall'iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione DEattività d'impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, senza possibilità per
l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore DEeffettiva cessazione DEattività (cfr., fra molte, Cass. nn. 17377/2020, 5520/2017,
24549/2016, 8092/2016 […]”.
Tale principio, per identità di ratio, si attaglia anche alla fattispecie concreta, relativa a liquidazione giudiziale.
Pertanto, dal momento che la AM non risulta cancellata dal R.I. sussiste appieno il presupposto soggettivo per l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Occorre rilevare, altresì, che, dal bilancio al 31.12.2021, risulta un attivo di €
1.267.042,00, ricavi lordi per € 1.097.384,00 e debiti per complessivi €
1.838.434,00 con conseguente superamento di tutte e tre le soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII.
pagina 5 di 10 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Co Col secondo motivo di reclamo, deduce l'insussistenza di un proprio attuale stato di insolvenza, lamentando l'erronea qualificazione della propria situazione patrimoniale come decozione ex art. 2 CCII.
Osserva il Collegio che la LG è stata aperta su ricorso di , CP_2 dipendente della quale titolare di un credito di € 24.182,45, CP_9 accertato con sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Pistoia sez. Lavoro, notificata unitamente al precetto in data 14.11.2024.
Con Anche ha documentato di essere titolare del credito di € 16.063,84, portato da provvedimento monitorio confermato con sentenza di rigetto DEopposizione al medesimo del Tribunale di Trento, in data 15.02.2024, a cui avevano fatto seguito sentenza di rigetto DEopposizione a precetto e verbale di pignoramento negativo. A tale credito va aggiunto quello portato da nuove fatture emesse da Con per complessivi € 22.430,25 e tutte le spese di recupero DEammontare complessivo del credito.
La stessa si è insinuata al passivo per complessivi € 54.486,17, di CP_6 cui € 2.830,64 in via privilegiata ed € 51.655,73 in via chirografaria.
Dal bilancio di al 31.12.2021 – ultimo depositato presso il R.I. - TE risulta peraltro, una perdita pari ad € 395.454,00, un patrimonio netto negativo pari ad € 571.392,00 ed un attivo di € 1.267.042,00.
La AM risulta posta in liquidazione volontaria dal 6.06.2022 e quindi prima DEemissione della sentenza reclamata, di talché il suo stato di insolvenza va valutato in relazione alla possibilità o meno DEattivo di far fronte alla estinzione del passivo.
Ebbene, dal verbale del 24.02.2025 di approvazione del bilancio al 31.12.2024 risulta una perdita di esercizio pari ad € 6.592.623, portata a nuovo, mentre dalla pagina 6 di 10 situazione patrimoniale al 26/03/2025, risultano perdite post liquidazione pari ad
€ 6.868.822,40 che, sommate a quelle portate a nuovo, danno luogo a perdite di esercizio pari ad 7.598.387,70.
Inoltre, dagli accertamenti compiuti in prime cure risultano:
• debiti verso l' pari ad € 342.652,74; CP_10
• debiti tributari verso l'Agenzia delle Entrate per complessivi € 2.793.524,87 oltre sanzioni ed interessi;
• cartelle/avvisi di riscossione per complessivi € 7.261.749,52.
Dalle informazioni assunte dal CURATORE si evince, altresì, che alla data del
17.07.2025 siano pervenute n. 8 domande di insinuazione e precisamente:
• n.1 insinuazione al passivo presentata il 16/05/2025 dal Comune di Pistoia
(per € 88,28);
• n.3 insinuazioni al passivo presentate il 08/07/2025 dalla
[...]
(per € 250.222,35 di cui € 204.244,66 in privilegio ed € Controparte_11
45.977,69 in chirografo);
• n. 1 insinuazione al passivo presentata il 10/07/2025 dal creditore 2A
(per € 27.750,33 di cui € 1.229,70 in privilegio ed € 26.520,63 in CP_3 chirografo);
• n.1 insinuazione al passivo presentata il 14/07/2025 dal lavoratore SI.ra
(€ 17.570,86 di cui € 13.294,17 in via privilegiata ed € 4.276,69 in CP_2 via chirografaria);
• n.1 domanda di insinuazione presentata da (per € 2.053,55 cui CP_12 dovranno aggiungersi gli interessi moratori fino all'effettivo saldo nonché le spese legali tutte della presente procedura);
pagina 7 di 10 • n.1 domanda di insinuazione presentata da (€ Controparte_3
54.486,17, di cui € 2.830,64 in via privilegiata ed € 51.655,73 in via chirografaria).
Occorre quindi accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Orbene, da quanto sopra esposto, appare evidente come l'ammontare DEattivo sia insufficiente a soddisfare l'ammontare dei debiti, di talché lo stato di Co insolvenza di deve ritenersi, anche allo stato, pienamente sussistente, come si evince anche dalla formulazione del motivo che segue.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo la AM deduce l'inutilità e il difetto di scopo della procedura di liquidazione giudiziale nel caso di assoluta mancanza di attivo, denunciando violazione dei principi di economicità processuale e di corretta applicazione delle norme concorsuali.
Ritiene la Corte che spetta alla LG articolare un compiuto piano di liquidazione del patrimonio del DEBITORE e valutare quindi, l'attivo c.d. “dinamico”, comprensivo cioè anche delle possibili azioni recuperatorie e ripristinatorie del predetto patrimonio, al fine di ampliare o quantomeno, conservare la generica garanzia patrimoniale della AM, di cui all'art. 2740 c.c. (secondo cui il debitore risponde DEadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri), posto che la natura concorsuale della procedura per cui è lite si coniuga perfettamente con tale principio normativo.
Infatti, l'art. 115, comma 1 CCII sancisce la legittimazione del Liquidatore
Giudiziale ad esercitare o, se pendenti, a continuare ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
pagina 8 di 10 Pertanto, solo all'esito di un compiuto programma di liquidazione – che assicurerà la ragionevole durata sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione - si potrà valutare l'entità DEattivo da cui detrarre - in via di prededuzione - il compenso spettante al Liquidatore Giudiziale.
Del resto, l'art. 233 comma 1 lett. d) CCII prevede la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura solo quando, nel corso della medesima, si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura e che tale circostanza possa essere accertata con la relazione del Curatore o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.
In conclusione, l'eccezione di incapienza DEattivo sollevata dal DEBITORE è infondata, occorrendo, sulla base di quanto sopra esposto e di una prognosi ex ante, ai fini DEapertura della LG, affermare la possibilità astratta di distribuire attivo ai creditori, la quale si concretizzerà con l'opportuna gestione, da parte del
Liquidatore Giudiziale, dei beni e crediti che compongono il patrimonio della
. Parte_3
IV. I motivi di censura sono quindi infondati. Ne consegue il rigetto del reclamo.
V. Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene, in applicazione del principio di soccombenza, che le stesse debbano essere poste a carico della AM ed a favore della sola a fronte della contumacia delle Controparte_3 altre due parti reclamate, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi in relazione allo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, attesa la scarsa complessità della controversia.
VI. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da
[...]
nei confronti della GIUDIZIALE TE TE
con Controparte_13
l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza n.
35/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/04/2025, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
2. CONDANNA la reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3 forfetario IVA e Cap di legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
4. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori DEambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 815/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio TE P.IVA_1 DEavv. BRUNO BELLINI (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
C.F._2
AM contro
(C.F. ) Controparte_1 TE P.IVA_2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RECLAMATE CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. Controparte_3 P.IVA_3
RICCAMBONI SILVIA (C.F. ) C.F._4
RECLAMATA con l'intervento del pagina 1 di 10 P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO avverso la sentenza n. 35/2025 emessa dal Tribunale di pubblicata il 09/04/2025
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“La società ricorrente richiama il contenuto del ricorso notificato ritualmente alle parti in ottemperanza al decreto di fissazione d'udienza datato 29/04/2025 e rileva che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio nei termini ex artt. 51 VIII co. CCII.
Insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, per i motivi esposti nel ricorso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
– in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 35/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia nell'ambito del procedimento n. 31/2025, dichiarando insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società “ TE
” e, quindi, revocare la dichiarazione di insolvenza;
[...] conseguentemente, disporre la chiusura della procedura concorsuale aperta e la cessazione di tutti gli organi della stessa, con ogni conseguente statuizione di legge;
– in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenga comunque sussistente lo stato di insolvenza, dichiarare che la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di “ ” debba, TE immediatamente, essere chiusa per mancanza di attivo ai sensi degli artt. 233 e 234 CCII, non ravvisandosi ragione alcuna per protrarre ulteriormente il concorso.
– condannare le parti appellate, ove costituite, alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di “ ”. TE
Per la reclamata Controparte_3
pagina 2 di 10 “anche convinta della legittimità DEapertura della Controparte_3 procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di TE
per le ragioni esposte in sede di comparsa di costituzione e risposta,
[...] insiste per il rigetto del reclamo e per la condanna di parte reclamante alla rifusione delle spese del giudizio, incluse spese generali e CAP 4%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(di seguito solo AC o anche AM o SA TE
) con sentenza n. 35/2025 ritenendo sussistenti i presupposti per tale CP_4 declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e DEassenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte DESA , costituitasi anche nella fase pre-liquidatoria. CP_4
Parte AM ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1. Erronea qualificazione della società quale imprenditore TE commerciale fallibile nonostante la cessazione effettiva DEattività da oltre due anni. Violazione e falsa applicazione DEart. 1 del Codice della Crisi e DEInsolvenza (D.lgs. 14/2019) in relazione all'art. 2, per avere erroneamente ritenuto assoggettabile alla liquidazione giudiziale un soggetto che, di fatto, non rivestiva più la qualifica di imprenditore commerciale inattività.
2. Insussistenza di un attuale stato di insolvenza della società. Erronea qualificazione della situazione patrimoniale come decozione ex art. 2 CCII.
3. Inutilità e difetto di scopo della procedura di liquidazione giudiziale nel caso di assoluta mancanza di attivo. Violazione dei principi di economicità processuale e di corretta applicazione delle norme concorsuali. Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_5
(di seguito solo LG) è rimasta contumace, al pari di
[...]
(di seguito ), di talché ne è stata dichiarata la CP_2 Controparte_6 contumacia. pagina 3 di 10 Per contro, (di seguito solo DE o CREDITRICE) nel Controparte_3 costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 16.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Col primo motivo di impugnazione, l' lamenta l'erronea Parte_3 propria qualificazione quale imprenditore commerciale fallibile nonostante la cessazione effettiva DEattività da oltre due anni, denunciando violazione e falsa applicazione DEart. 1 CCII in relazione all'art. 2, per avere il primo giudice ritenuto erroneamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale un soggetto che, di fatto, non rivestiva più la qualifica di imprenditore commerciale inattività.
Con contesta tale prospettazione, asserendo che ai fini della qualificazione di un imprenditore commerciale, occorre aver riguardo alla sola iscrizione DESA
DEBITRICE nel Registro delle Imprese ed alla sua mancata cancellazione.
Rileva il Collegio che l'art. 1 CCII dispone che il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente pagina 4 di 10 collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Inoltre, ai sensi DEart. 33 comma 1 CCII “la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione DEattività del debitore, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.
Ebbene l'SA DEBITRICE è una impresa commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale per il fatto di essere iscritta nel R.I. e di non essere stata ancora cancellata.
Del resto, la Corte regolatrice sul punto è inequivoca nell'affermare che “il termine annuale, entro il quale l'imprenditore, individuale o collettivo (società), che abbia cessato la sua attività commerciale può essere dichiarato fallito ai sensi della l. fall., art. 10, decorre dall'iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione DEattività d'impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, senza possibilità per
l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore DEeffettiva cessazione DEattività (cfr., fra molte, Cass. nn. 17377/2020, 5520/2017,
24549/2016, 8092/2016 […]”.
Tale principio, per identità di ratio, si attaglia anche alla fattispecie concreta, relativa a liquidazione giudiziale.
Pertanto, dal momento che la AM non risulta cancellata dal R.I. sussiste appieno il presupposto soggettivo per l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Occorre rilevare, altresì, che, dal bilancio al 31.12.2021, risulta un attivo di €
1.267.042,00, ricavi lordi per € 1.097.384,00 e debiti per complessivi €
1.838.434,00 con conseguente superamento di tutte e tre le soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII.
pagina 5 di 10 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Co Col secondo motivo di reclamo, deduce l'insussistenza di un proprio attuale stato di insolvenza, lamentando l'erronea qualificazione della propria situazione patrimoniale come decozione ex art. 2 CCII.
Osserva il Collegio che la LG è stata aperta su ricorso di , CP_2 dipendente della quale titolare di un credito di € 24.182,45, CP_9 accertato con sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Pistoia sez. Lavoro, notificata unitamente al precetto in data 14.11.2024.
Con Anche ha documentato di essere titolare del credito di € 16.063,84, portato da provvedimento monitorio confermato con sentenza di rigetto DEopposizione al medesimo del Tribunale di Trento, in data 15.02.2024, a cui avevano fatto seguito sentenza di rigetto DEopposizione a precetto e verbale di pignoramento negativo. A tale credito va aggiunto quello portato da nuove fatture emesse da Con per complessivi € 22.430,25 e tutte le spese di recupero DEammontare complessivo del credito.
La stessa si è insinuata al passivo per complessivi € 54.486,17, di CP_6 cui € 2.830,64 in via privilegiata ed € 51.655,73 in via chirografaria.
Dal bilancio di al 31.12.2021 – ultimo depositato presso il R.I. - TE risulta peraltro, una perdita pari ad € 395.454,00, un patrimonio netto negativo pari ad € 571.392,00 ed un attivo di € 1.267.042,00.
La AM risulta posta in liquidazione volontaria dal 6.06.2022 e quindi prima DEemissione della sentenza reclamata, di talché il suo stato di insolvenza va valutato in relazione alla possibilità o meno DEattivo di far fronte alla estinzione del passivo.
Ebbene, dal verbale del 24.02.2025 di approvazione del bilancio al 31.12.2024 risulta una perdita di esercizio pari ad € 6.592.623, portata a nuovo, mentre dalla pagina 6 di 10 situazione patrimoniale al 26/03/2025, risultano perdite post liquidazione pari ad
€ 6.868.822,40 che, sommate a quelle portate a nuovo, danno luogo a perdite di esercizio pari ad 7.598.387,70.
Inoltre, dagli accertamenti compiuti in prime cure risultano:
• debiti verso l' pari ad € 342.652,74; CP_10
• debiti tributari verso l'Agenzia delle Entrate per complessivi € 2.793.524,87 oltre sanzioni ed interessi;
• cartelle/avvisi di riscossione per complessivi € 7.261.749,52.
Dalle informazioni assunte dal CURATORE si evince, altresì, che alla data del
17.07.2025 siano pervenute n. 8 domande di insinuazione e precisamente:
• n.1 insinuazione al passivo presentata il 16/05/2025 dal Comune di Pistoia
(per € 88,28);
• n.3 insinuazioni al passivo presentate il 08/07/2025 dalla
[...]
(per € 250.222,35 di cui € 204.244,66 in privilegio ed € Controparte_11
45.977,69 in chirografo);
• n. 1 insinuazione al passivo presentata il 10/07/2025 dal creditore 2A
(per € 27.750,33 di cui € 1.229,70 in privilegio ed € 26.520,63 in CP_3 chirografo);
• n.1 insinuazione al passivo presentata il 14/07/2025 dal lavoratore SI.ra
(€ 17.570,86 di cui € 13.294,17 in via privilegiata ed € 4.276,69 in CP_2 via chirografaria);
• n.1 domanda di insinuazione presentata da (per € 2.053,55 cui CP_12 dovranno aggiungersi gli interessi moratori fino all'effettivo saldo nonché le spese legali tutte della presente procedura);
pagina 7 di 10 • n.1 domanda di insinuazione presentata da (€ Controparte_3
54.486,17, di cui € 2.830,64 in via privilegiata ed € 51.655,73 in via chirografaria).
Occorre quindi accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Orbene, da quanto sopra esposto, appare evidente come l'ammontare DEattivo sia insufficiente a soddisfare l'ammontare dei debiti, di talché lo stato di Co insolvenza di deve ritenersi, anche allo stato, pienamente sussistente, come si evince anche dalla formulazione del motivo che segue.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo la AM deduce l'inutilità e il difetto di scopo della procedura di liquidazione giudiziale nel caso di assoluta mancanza di attivo, denunciando violazione dei principi di economicità processuale e di corretta applicazione delle norme concorsuali.
Ritiene la Corte che spetta alla LG articolare un compiuto piano di liquidazione del patrimonio del DEBITORE e valutare quindi, l'attivo c.d. “dinamico”, comprensivo cioè anche delle possibili azioni recuperatorie e ripristinatorie del predetto patrimonio, al fine di ampliare o quantomeno, conservare la generica garanzia patrimoniale della AM, di cui all'art. 2740 c.c. (secondo cui il debitore risponde DEadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri), posto che la natura concorsuale della procedura per cui è lite si coniuga perfettamente con tale principio normativo.
Infatti, l'art. 115, comma 1 CCII sancisce la legittimazione del Liquidatore
Giudiziale ad esercitare o, se pendenti, a continuare ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
pagina 8 di 10 Pertanto, solo all'esito di un compiuto programma di liquidazione – che assicurerà la ragionevole durata sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione - si potrà valutare l'entità DEattivo da cui detrarre - in via di prededuzione - il compenso spettante al Liquidatore Giudiziale.
Del resto, l'art. 233 comma 1 lett. d) CCII prevede la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura solo quando, nel corso della medesima, si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura e che tale circostanza possa essere accertata con la relazione del Curatore o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.
In conclusione, l'eccezione di incapienza DEattivo sollevata dal DEBITORE è infondata, occorrendo, sulla base di quanto sopra esposto e di una prognosi ex ante, ai fini DEapertura della LG, affermare la possibilità astratta di distribuire attivo ai creditori, la quale si concretizzerà con l'opportuna gestione, da parte del
Liquidatore Giudiziale, dei beni e crediti che compongono il patrimonio della
. Parte_3
IV. I motivi di censura sono quindi infondati. Ne consegue il rigetto del reclamo.
V. Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene, in applicazione del principio di soccombenza, che le stesse debbano essere poste a carico della AM ed a favore della sola a fronte della contumacia delle Controparte_3 altre due parti reclamate, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi in relazione allo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, attesa la scarsa complessità della controversia.
VI. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da
[...]
nei confronti della GIUDIZIALE TE TE
con Controparte_13
l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza n.
35/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/04/2025, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
2. CONDANNA la reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3 forfetario IVA e Cap di legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
4. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori DEambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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