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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3593/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3593/2021 promossa da:
ERRE. (C.F. e P.Iva ), in persona del l.r p.t., elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1
Avellino alla Via Carmine, 15 presso lo studio dell'Avv.to Gerardo Perillo (C.F.
, pec: , che lo rappresenta e difende C.F._1 Email_1
OPPONENTE contro
TR
(P.I.: ) in persona del suo legale rappresentate p.t. Dott.ssa (C.F.: P.IVA_2 CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Fiore (C.F.: C.F._2 C.F._3
pec: Email_2
OPPOSTO nonché
(C.F. , in persona dell'amministratore unico p.te, e per Controparte_3 P.IVA_3
essa, quale mandataria, (C.F. n. ), qui Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata dalla C.F. n. ), rappresentata e Controparte_5 P.IVA_5 difesa dall'Avv. Luca Polverino (C.F. , pec e dall'Avv. CodiceFiscale_4 Email_3
Luigi Coluccino (C.F. , pec provvedono a nominare C.F._5 Email_4 quale domiciliatario l'avv. Michele De Cicco (C.F. ,pec: C.F._6
eleggendo domicilio in Avellino, Corso Europa 109. Email_5
INTERVENUTA CESSIONARIA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società .Ti proponeva formale opposizione al D.I. Pt_2
n. 679/2021 emesso in data 12.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Avellino, il quale ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 5.326,51 oltre interessi come da domanda e spese per la procedura di ingiunzione liquidata e per compensi professionali, oltre accessori di legge, a favore della TR
per esposizione debitoria in riferimento al conto corrente n. 112604, sottoscritto in data
[...]
30.11.2015.
In via preliminare, l'opponente lamentava l'inammissibilità del decreto ingiuntivo impugnato per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., in particolare, con riferimento alla prova scritta del credito, evidenziava come gli estratti conto in linea capitale in caso di contestazione non costituissero di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista, in considerazione dell'onere, gravante sulla banca, di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Inoltre, rappresentava la assoluta genericità ed indeterminatezza della causale posta a fondamento dell'ingiunzione, che non avrebbe consentito all'opponente di prendere posizione in modo chiaro e specifico in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta di ingiunzione. In relazione agli estratti conto allegati, veniva evidenziato, inoltre, l'assenza di un contenuto sufficientemente dettagliato, tale da consentire al debitore opponente di contestarne le evidenze contabili contenute.
Nel merito, la società opponente, titolare di un conto corrente, a garanzia del quale era stato sottoscritto un libretto di deposito a risparmio, denunciava la violazione della normativa prevista dal d.lgs.
385/1993 in materia di trasparenza nei rapporti bancari e, in particolare, il comportamento scorretto della banca opposta per l'omissione di informazioni relativamente alla garanzia prestata e al mutuo chirografario in data 21.12.2015 per un importo di € 9.600,00, nonostante l'esposizione debitoria maturata dal debitore opponente nelle more. La società opposta, altresì, lamentava l'infruttuoso esperimento di bonari componimenti della situazione debitoria e la carenza di informazioni per una fideiussione, prestata da per un importo di euro 10.420,32 con la promessa di Parte_3
svincolare il libretto a risparmio, consegnato in pegno.
L'opponente domandava, infine, di “accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo
e/o inefficace il decreto ingiuntivo perché privo dei presupposti legge e perché inammissibile, improponibile oltre che infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
pagina 2 di 7 In data 24.11.2021 si costituiva in giudizio la banca opposta, che in relazione alla presunta inammissibilità del d.i. per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. rilevava che il credito sia stato puntualmente documentato nel contratto di conto corrente n. 112604, esattamente determinato nel suo ammontare e non soggetto a nessun termine o condizione di sorta.
Inoltre, la banca opposta rappresentava come il diritto del correntista chiedere in giudizio la produzione degli estratti conto ex art. 119 t.u.b. fosse subordinato all'ingiusto rifiuto della banca a fronte di una specifica istanza nel corso del rapporto di conto corrente. Tuttavia, parte opposta evidenziava come tale richiesta non fosse mai pervenuta da parte della opponente o, in ogni caso, non fosse mai stata sollevata alcuna contestazione se non in sede di opposizione.
In relazione alla violazione degli obblighi di trasparenza nei rapporti bancari e sulla nullità della fidejussione per carenza assoluta di informazione, la banca evidenziava come le doglianze di parte attrice riguardassero altri rapporti contrattuali autonomi dal contratto in esame, sia dal punto di vista contabile che di durata.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, parte opposta concludeva chiedendo “in via principale: rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e concedere l'esecuzione provvisoria dello stesso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
”.
In data 17.11.2022 si costituiva in giudizio la società la in qualità Controparte_6
di cessionario del credito vantato dalla come da avviso sulla Gazzetta Controparte_7
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 11.12.2021, prodotto in atti, evidenziando che in data
01.12.2021, la società e la Controparte_3 TR
, e hanno concluso un contratto di cessione di crediti,
[...] CP_1 TR
ai sensi della legge 130/1999, in virtù del quale la prima ha acquistato pro soluto dalla seconda i crediti derivanti da diversi contratti, fra i quali quello oggetto di contestazione.
La banca intervenuta in qualità di cessionaria si associava alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione dalla cedente con esclusione delle domande risarcitorie o restitutorie, per cui CP_1
eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto cessionaria del solo credito azionato, e non dell'intera posizione di parte contrattuale.
In prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ed in data 26.2.2025 la scrivente, subentrata nella trattazione della lite solo in data 06.02.2025, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§Sull'eccezione di inammissibilità del Decreto Ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 633
c.p.c. e sulla prova scritta.
pagina 3 di 7 L'odierna opponente lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla banca creditrice, circa la sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato per la concessione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, veniva contestata che gli estratti conto in linea capitale esibiti in caso di contestazione non costituiscono di per sé, prova del credito vantato dalla banca nei confronti dell'esponente correntista, rammentando che l'art. 50 TUB impone di dare conto dello svolgimento dell'intero rapporto attraverso una completa estrazione del conto di regolazione.
Orbene, va premesso che in tema di onere probatorio trovano applicazione i principi generali sanciti dalle Sezioni Unite nel 2001, in base ai quali l'attore deve dare prova del diritto e allegare l'inadempimento altrui ed il convenuto, invece, sarà onerato di dimostrare i fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria, tali da richiedere la risoluzione del rapporto, o il risarcimento o l'adempimento.
In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per rapporti di conto corrente incombe sulla banca creditrice la prova piena del credito agito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e l'intera serie degli estratti conto che consentono di documentare l'andamento di quest'ultimo.
Invece, sarà onere del correntista che afferma di avere pagato indebitamente sia provare la fondatezza dei fatti e delle sue domande, cioè che gli addebiti contestati esistano e siano privi di una causa giustificativa (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/06/2024, n.17584).
Nel caso di specie la banca creditrice ha depositato in atti il contratto di conto corrente, taluni estratti conto in linea scalare e in line capitale ed, inoltre, la certificazione ex art. 50 t.u.b., talché si può ritenere assolto l'onere richiesto dal codice di procedura civile per la concessione del decreto ingiuntivo, atteso che il credito vantato dalla banca è fondato su prova scritta, cioè il contratto di conto corrente, è liquido nel suo ammontare;
infine, è esigibile, poiché non sottoposto a condizione sospensiva o a termini e può essere fatto valere in giudizio dalla scadenza del termine di messa in mora, che determina la risoluzione del rapporto e la restituzione del quantum debeatur.
La giurisprudenza di legittimità sul punto si è così espressa: “In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.” (Cassazione civile Sez.
1, Ordinanza n. 15601 del 16/05/2022 (Rv. 664774 - 01)).
La norma di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur pagina 4 di 7 assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
In applicazione dei suesposti principi, a carico del debitore sussiste l'onere di contestare specificamente e dimostrare fatti modificativi o estintivi del credito azionato e, in particolare, nei rapporti di diritto bancario, in caso di un contratto di conto corrente, il correntista, che contesta l'esattezza degli importi dedotti, deve quantomeno contestare specificamente la spettanza degli stessi come risultanti dagli estratti conto periodici, in tal modo onerando la banca a produrre la serie completa degli estratti antecedenti.
Nella specie la parte opponente ha mosso delle contestazioni generiche, non avendo confutato la legittimità degli addebiti o la veridicità dei dati, avendo genericamente posto in dubbio la validità di altri rapporti, diversi da quello azionato in sede monitoria, segnatamente dei contratti di apertura di credito aperti in c/c per anticipi fatture, concessioni di carta di credito, contratto di affidamento, ecc. ecc., nonché contratti di fideiussione e “nell'ipotesi che le pattuizioni contrattuali originarie risultino maggiore del tasso soglia” ha chiesto di ricorrere all'ausilio di un CTU di effettuare il ricalcolo, senza tuttavia meglio circostanziare la propria eccezione, non suffragata da alcuna documentazione né dati contabili, neanche quanto al collegamento con il contratto azionato in sede monitoria.
Il precedente giudicante ha infatti denegato tale approfondimento istruttorio, avendo già nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione dato conto del rilievo per il quale non risultano prodotti i menzionati contratti né vi è specifica deduzione sulla nullità delle relative clausole, avendo già
“considerato che a fronte di tale produzione documentale il debitore si limita ad argomentare sulla insufficienza del saldaconto a dimostrare il credito (laddove in allegato vi sono numerosi estratti conto), senza contestare alcuna annotazione specifica di conto, senza contestare specificamente la validità delle clausole contrattuali e senza contestare l'inadempimento”.
Inoltre, parte opponente chiedeva di onerare la banca a produrre la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto. È pacifico in giurisprudenza che tale obbligo costituisce specificazione del generale principio di buona fede oggettiva quale fonte d'integrazione della pagina 5 di 7 regolamentazione contrattuale, al fine di tutelare il contraente debole. Tuttavia, il diritto spettante al cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione ex art. 119 t.u.b. può essere esercitato a condizione che la stessa sia stata oggetto in precedenza di apposita istanza rivolta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. (cfr. Corte appello di Napoli, sez. VII,
28/06/2024, n. 2963, Corte appello di Firenze, sez. II, 18/01/2024, n. 119). Da ultimo, la Corte di
Cassazione, in relazione al diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, ritiene che “esso può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex articolo 210 del Cpc nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”. (Cassazione civile , sez. I , 30/06/2023 , n. 18574).
In assenza della previa richiesta, la richiesta è stata correttamente disattesa.
§Sulla violazione degli obblighi in materia di trasparenza nei rapporti bancari
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito in materia di obblighi informativi nei rapporti di intermediazione finanziaria, mentre l'intermediario ha l'onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi sia alle caratteristiche specifiche dell'investimento che al grado effettivo di rischiosità, grava, invece, sull'investitore l'onere di dimostrare il nesso causale tra le lacune informative ed il pregiudizio subito (cfr. Corte di appello, Bari, sez. II, 08/02/2023, n. 181).
Nel caso in esame, l'opponente lamentava la carenza di informazioni relativamente a rapporti diversi da quello azionato in via monitoria, segnatamente un libretto di deposito a risparmio, ad un mutuo chirografario, stipulato in data 21.12.2015 per un importo di euro 9.600,00 e ad una fideiussione, di cui era titolare per un importo di euro 10.420,32 con la promessa di svincolare il libretto a Parte_3
risparmio, concesso in pegno. Inoltre, la società opponente lamentava un comportamento scorretto della che, a fronte di una richiesta di pignoramento presso terzi, azionava il diritto di prelazione CP_1
nei confronti dei terzi per incassare gli importi del libretto di risparmio, al fine di estinguere il debito residuo del conto corrente.
Il consolidato indirizzo della giurisprudenza ritiene che incomba su chi agisce l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
Alla luce dei principi suesposti, va ancora una volta richiamato quanto rilevato dal primo giudice in prima udienza, ove si è ritenuto inconferente il generico richiamo ad altri rapporti, non riferibili peraltro alla domanda monitoria e si è ritenuta del tutto generica la deduzione della violazione delle regole di trasparenza e buona fede, poiché è sato prodotto un contratto ritualmente sottoscritto che contiene pattuizioni chiare e del tutto comprensibili;
in altri termine la doglianza non è riferita al pagina 6 di 7 contratto azionato ma ad altri rapporti non documentati, di talché non può essere utilmente delibata per la revoca de. D.i..
Va altresì considerato come l'opponente sia un contraente debole, vista la sua veste societaria, e non abbia fornito alcuna prova delle contestazioni azionate in giudizio, non adempiendo l'onere su di esso gravante;
la banca, con riferimento al rapporto contestato in giudizio, ha peraltro fornito prova del titolo e dell'avvenuta informativa tramite la produzione del contratto azionato in via monitoria, che conteneva le condizioni economiche del conto corrente.
Dunque, gravava sull'odierno opponente dimostrare l'inadempimento della banca opposta relativamente agli obblighi informativi nonché il collegamento negoziale dei richiamati contratti - nei quali gli obblighi sarebbero stati violati - con il contratto in lite. Tuttavia, tale onere non si può ritenere assolto vista l'assenza di documentazione atta a fondare le eccezioni dell'opponente e per tali ragioni anche il secondo motivo di opposizione va rigettato.
In definitiva, la proposta opposizione va disattesa, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento.
§ Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante l'incompletezza della serie di estratti conto prodotta dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 679/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite.
AVELLINO, 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3593/2021 promossa da:
ERRE. (C.F. e P.Iva ), in persona del l.r p.t., elettivamente domiciliato in Pt_1 P.IVA_1
Avellino alla Via Carmine, 15 presso lo studio dell'Avv.to Gerardo Perillo (C.F.
, pec: , che lo rappresenta e difende C.F._1 Email_1
OPPONENTE contro
TR
(P.I.: ) in persona del suo legale rappresentate p.t. Dott.ssa (C.F.: P.IVA_2 CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Fiore (C.F.: C.F._2 C.F._3
pec: Email_2
OPPOSTO nonché
(C.F. , in persona dell'amministratore unico p.te, e per Controparte_3 P.IVA_3
essa, quale mandataria, (C.F. n. ), qui Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata dalla C.F. n. ), rappresentata e Controparte_5 P.IVA_5 difesa dall'Avv. Luca Polverino (C.F. , pec e dall'Avv. CodiceFiscale_4 Email_3
Luigi Coluccino (C.F. , pec provvedono a nominare C.F._5 Email_4 quale domiciliatario l'avv. Michele De Cicco (C.F. ,pec: C.F._6
eleggendo domicilio in Avellino, Corso Europa 109. Email_5
INTERVENUTA CESSIONARIA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società .Ti proponeva formale opposizione al D.I. Pt_2
n. 679/2021 emesso in data 12.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Avellino, il quale ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 5.326,51 oltre interessi come da domanda e spese per la procedura di ingiunzione liquidata e per compensi professionali, oltre accessori di legge, a favore della TR
per esposizione debitoria in riferimento al conto corrente n. 112604, sottoscritto in data
[...]
30.11.2015.
In via preliminare, l'opponente lamentava l'inammissibilità del decreto ingiuntivo impugnato per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., in particolare, con riferimento alla prova scritta del credito, evidenziava come gli estratti conto in linea capitale in caso di contestazione non costituissero di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista, in considerazione dell'onere, gravante sulla banca, di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Inoltre, rappresentava la assoluta genericità ed indeterminatezza della causale posta a fondamento dell'ingiunzione, che non avrebbe consentito all'opponente di prendere posizione in modo chiaro e specifico in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta di ingiunzione. In relazione agli estratti conto allegati, veniva evidenziato, inoltre, l'assenza di un contenuto sufficientemente dettagliato, tale da consentire al debitore opponente di contestarne le evidenze contabili contenute.
Nel merito, la società opponente, titolare di un conto corrente, a garanzia del quale era stato sottoscritto un libretto di deposito a risparmio, denunciava la violazione della normativa prevista dal d.lgs.
385/1993 in materia di trasparenza nei rapporti bancari e, in particolare, il comportamento scorretto della banca opposta per l'omissione di informazioni relativamente alla garanzia prestata e al mutuo chirografario in data 21.12.2015 per un importo di € 9.600,00, nonostante l'esposizione debitoria maturata dal debitore opponente nelle more. La società opposta, altresì, lamentava l'infruttuoso esperimento di bonari componimenti della situazione debitoria e la carenza di informazioni per una fideiussione, prestata da per un importo di euro 10.420,32 con la promessa di Parte_3
svincolare il libretto a risparmio, consegnato in pegno.
L'opponente domandava, infine, di “accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo
e/o inefficace il decreto ingiuntivo perché privo dei presupposti legge e perché inammissibile, improponibile oltre che infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
pagina 2 di 7 In data 24.11.2021 si costituiva in giudizio la banca opposta, che in relazione alla presunta inammissibilità del d.i. per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. rilevava che il credito sia stato puntualmente documentato nel contratto di conto corrente n. 112604, esattamente determinato nel suo ammontare e non soggetto a nessun termine o condizione di sorta.
Inoltre, la banca opposta rappresentava come il diritto del correntista chiedere in giudizio la produzione degli estratti conto ex art. 119 t.u.b. fosse subordinato all'ingiusto rifiuto della banca a fronte di una specifica istanza nel corso del rapporto di conto corrente. Tuttavia, parte opposta evidenziava come tale richiesta non fosse mai pervenuta da parte della opponente o, in ogni caso, non fosse mai stata sollevata alcuna contestazione se non in sede di opposizione.
In relazione alla violazione degli obblighi di trasparenza nei rapporti bancari e sulla nullità della fidejussione per carenza assoluta di informazione, la banca evidenziava come le doglianze di parte attrice riguardassero altri rapporti contrattuali autonomi dal contratto in esame, sia dal punto di vista contabile che di durata.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, parte opposta concludeva chiedendo “in via principale: rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e concedere l'esecuzione provvisoria dello stesso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
”.
In data 17.11.2022 si costituiva in giudizio la società la in qualità Controparte_6
di cessionario del credito vantato dalla come da avviso sulla Gazzetta Controparte_7
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 11.12.2021, prodotto in atti, evidenziando che in data
01.12.2021, la società e la Controparte_3 TR
, e hanno concluso un contratto di cessione di crediti,
[...] CP_1 TR
ai sensi della legge 130/1999, in virtù del quale la prima ha acquistato pro soluto dalla seconda i crediti derivanti da diversi contratti, fra i quali quello oggetto di contestazione.
La banca intervenuta in qualità di cessionaria si associava alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione dalla cedente con esclusione delle domande risarcitorie o restitutorie, per cui CP_1
eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto cessionaria del solo credito azionato, e non dell'intera posizione di parte contrattuale.
In prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ed in data 26.2.2025 la scrivente, subentrata nella trattazione della lite solo in data 06.02.2025, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§Sull'eccezione di inammissibilità del Decreto Ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 633
c.p.c. e sulla prova scritta.
pagina 3 di 7 L'odierna opponente lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla banca creditrice, circa la sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato per la concessione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, veniva contestata che gli estratti conto in linea capitale esibiti in caso di contestazione non costituiscono di per sé, prova del credito vantato dalla banca nei confronti dell'esponente correntista, rammentando che l'art. 50 TUB impone di dare conto dello svolgimento dell'intero rapporto attraverso una completa estrazione del conto di regolazione.
Orbene, va premesso che in tema di onere probatorio trovano applicazione i principi generali sanciti dalle Sezioni Unite nel 2001, in base ai quali l'attore deve dare prova del diritto e allegare l'inadempimento altrui ed il convenuto, invece, sarà onerato di dimostrare i fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria, tali da richiedere la risoluzione del rapporto, o il risarcimento o l'adempimento.
In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per rapporti di conto corrente incombe sulla banca creditrice la prova piena del credito agito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e l'intera serie degli estratti conto che consentono di documentare l'andamento di quest'ultimo.
Invece, sarà onere del correntista che afferma di avere pagato indebitamente sia provare la fondatezza dei fatti e delle sue domande, cioè che gli addebiti contestati esistano e siano privi di una causa giustificativa (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/06/2024, n.17584).
Nel caso di specie la banca creditrice ha depositato in atti il contratto di conto corrente, taluni estratti conto in linea scalare e in line capitale ed, inoltre, la certificazione ex art. 50 t.u.b., talché si può ritenere assolto l'onere richiesto dal codice di procedura civile per la concessione del decreto ingiuntivo, atteso che il credito vantato dalla banca è fondato su prova scritta, cioè il contratto di conto corrente, è liquido nel suo ammontare;
infine, è esigibile, poiché non sottoposto a condizione sospensiva o a termini e può essere fatto valere in giudizio dalla scadenza del termine di messa in mora, che determina la risoluzione del rapporto e la restituzione del quantum debeatur.
La giurisprudenza di legittimità sul punto si è così espressa: “In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.” (Cassazione civile Sez.
1, Ordinanza n. 15601 del 16/05/2022 (Rv. 664774 - 01)).
La norma di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur pagina 4 di 7 assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
In applicazione dei suesposti principi, a carico del debitore sussiste l'onere di contestare specificamente e dimostrare fatti modificativi o estintivi del credito azionato e, in particolare, nei rapporti di diritto bancario, in caso di un contratto di conto corrente, il correntista, che contesta l'esattezza degli importi dedotti, deve quantomeno contestare specificamente la spettanza degli stessi come risultanti dagli estratti conto periodici, in tal modo onerando la banca a produrre la serie completa degli estratti antecedenti.
Nella specie la parte opponente ha mosso delle contestazioni generiche, non avendo confutato la legittimità degli addebiti o la veridicità dei dati, avendo genericamente posto in dubbio la validità di altri rapporti, diversi da quello azionato in sede monitoria, segnatamente dei contratti di apertura di credito aperti in c/c per anticipi fatture, concessioni di carta di credito, contratto di affidamento, ecc. ecc., nonché contratti di fideiussione e “nell'ipotesi che le pattuizioni contrattuali originarie risultino maggiore del tasso soglia” ha chiesto di ricorrere all'ausilio di un CTU di effettuare il ricalcolo, senza tuttavia meglio circostanziare la propria eccezione, non suffragata da alcuna documentazione né dati contabili, neanche quanto al collegamento con il contratto azionato in sede monitoria.
Il precedente giudicante ha infatti denegato tale approfondimento istruttorio, avendo già nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione dato conto del rilievo per il quale non risultano prodotti i menzionati contratti né vi è specifica deduzione sulla nullità delle relative clausole, avendo già
“considerato che a fronte di tale produzione documentale il debitore si limita ad argomentare sulla insufficienza del saldaconto a dimostrare il credito (laddove in allegato vi sono numerosi estratti conto), senza contestare alcuna annotazione specifica di conto, senza contestare specificamente la validità delle clausole contrattuali e senza contestare l'inadempimento”.
Inoltre, parte opponente chiedeva di onerare la banca a produrre la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto. È pacifico in giurisprudenza che tale obbligo costituisce specificazione del generale principio di buona fede oggettiva quale fonte d'integrazione della pagina 5 di 7 regolamentazione contrattuale, al fine di tutelare il contraente debole. Tuttavia, il diritto spettante al cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione ex art. 119 t.u.b. può essere esercitato a condizione che la stessa sia stata oggetto in precedenza di apposita istanza rivolta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. (cfr. Corte appello di Napoli, sez. VII,
28/06/2024, n. 2963, Corte appello di Firenze, sez. II, 18/01/2024, n. 119). Da ultimo, la Corte di
Cassazione, in relazione al diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, ritiene che “esso può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex articolo 210 del Cpc nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”. (Cassazione civile , sez. I , 30/06/2023 , n. 18574).
In assenza della previa richiesta, la richiesta è stata correttamente disattesa.
§Sulla violazione degli obblighi in materia di trasparenza nei rapporti bancari
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito in materia di obblighi informativi nei rapporti di intermediazione finanziaria, mentre l'intermediario ha l'onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi sia alle caratteristiche specifiche dell'investimento che al grado effettivo di rischiosità, grava, invece, sull'investitore l'onere di dimostrare il nesso causale tra le lacune informative ed il pregiudizio subito (cfr. Corte di appello, Bari, sez. II, 08/02/2023, n. 181).
Nel caso in esame, l'opponente lamentava la carenza di informazioni relativamente a rapporti diversi da quello azionato in via monitoria, segnatamente un libretto di deposito a risparmio, ad un mutuo chirografario, stipulato in data 21.12.2015 per un importo di euro 9.600,00 e ad una fideiussione, di cui era titolare per un importo di euro 10.420,32 con la promessa di svincolare il libretto a Parte_3
risparmio, concesso in pegno. Inoltre, la società opponente lamentava un comportamento scorretto della che, a fronte di una richiesta di pignoramento presso terzi, azionava il diritto di prelazione CP_1
nei confronti dei terzi per incassare gli importi del libretto di risparmio, al fine di estinguere il debito residuo del conto corrente.
Il consolidato indirizzo della giurisprudenza ritiene che incomba su chi agisce l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
Alla luce dei principi suesposti, va ancora una volta richiamato quanto rilevato dal primo giudice in prima udienza, ove si è ritenuto inconferente il generico richiamo ad altri rapporti, non riferibili peraltro alla domanda monitoria e si è ritenuta del tutto generica la deduzione della violazione delle regole di trasparenza e buona fede, poiché è sato prodotto un contratto ritualmente sottoscritto che contiene pattuizioni chiare e del tutto comprensibili;
in altri termine la doglianza non è riferita al pagina 6 di 7 contratto azionato ma ad altri rapporti non documentati, di talché non può essere utilmente delibata per la revoca de. D.i..
Va altresì considerato come l'opponente sia un contraente debole, vista la sua veste societaria, e non abbia fornito alcuna prova delle contestazioni azionate in giudizio, non adempiendo l'onere su di esso gravante;
la banca, con riferimento al rapporto contestato in giudizio, ha peraltro fornito prova del titolo e dell'avvenuta informativa tramite la produzione del contratto azionato in via monitoria, che conteneva le condizioni economiche del conto corrente.
Dunque, gravava sull'odierno opponente dimostrare l'inadempimento della banca opposta relativamente agli obblighi informativi nonché il collegamento negoziale dei richiamati contratti - nei quali gli obblighi sarebbero stati violati - con il contratto in lite. Tuttavia, tale onere non si può ritenere assolto vista l'assenza di documentazione atta a fondare le eccezioni dell'opponente e per tali ragioni anche il secondo motivo di opposizione va rigettato.
In definitiva, la proposta opposizione va disattesa, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento.
§ Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante l'incompletezza della serie di estratti conto prodotta dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 679/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite.
AVELLINO, 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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