Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/1979, n. 3802
CASS
Sentenza 4 luglio 1979

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Ai fini della distinzione tra contratto di lavoro autonomo e contratto di lavoro subordinato e censurabile in Sede di legittimita la Determinazione dei criteri astratti e generali posti a base del giudizio, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile nella predetta Sede, se sia motivato adeguatamente e sia immune da vizi logico-giuridici, la valutazione delle circostanze che hanno indotto il giudice di merito alla concreta qualificazione del rapporto stesso. ( Conf 4859/78, mass n 394560; ( Conf 4796/78, mass n 394479).*

Nel rapporto di lavoro subordinato, il requisito della subordinazione puo atteggiarsi in misura diversa secondo la peculiarita delle prestazioni ed il tipo di lavoro ed e financo compatibile con una certa discrezionalita ed una certa iniziativa del lavoratore specie quando trattasi di prestazioni professionali. ( Conf 1744/78, mass n 391155).*

Elementi distintivi del rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato sono: a) l'oggetto della prestazione, che nel primo caso e dato dal risultato dell'attivita organizzata del prestatore (Opus) e nel secondo dalle stesse energie lavorative esplicate secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro (operae); b) l'organizzazione di impresa, anche in termini minimi, come caratterizzante il lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza del rischio attinente all'Esercizio dell'attivita produttiva che incombe in misura evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro in ipotesi di lavoro subordinato. ( Conf 3677/78, mass n 393193).*

Non contrasta con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, la sua conseguente aleatorieta e la eventuale prestazione di attivita alle dipendenze di altri datori di lavoro; in quanto per ravvisare la continuita della prestazione non e necessaria la predeterminazione di un orario di lavoro, bastando la persistenza nel tempo dell'Obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria attivita lavorativa, ne e necessario che la prestazione sia esclusiva ben potendo coesistere, per la sua natura e la durata, con altre attivita lavorative prestate a favore di altri datori di lavoro. ( sulla prima parte 1989/78, mass n 391353; ( sulla seconda parte 5710/77, mass n 389226).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/1979, n. 3802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3802
    Data del deposito : 4 luglio 1979

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