Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 375/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della socie- C.F._2 tà (C.F. ) e Parte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 P.IVA_1 dell'avv. DEL CIONDOLO FRANCESCO e dell'avv. ERCOLE RAFFAELLA.
APPELLANTI
1
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) e per essa, Controparte_2 P.IVA_3 quale mandataria, (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. MELLEY MATTEO.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 611/2021 del Tribunale di Siena pubblicata il 22/07/2021.
CONCLUSIONI
In data 10 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante e Parte_1 Parte_2
Parte_3
“IN VIA PRINCIPALE.
- In accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che
[...] nella sua qualità di mandataria della CP_3 Parte_4 non ha fornito la prova dell'effettiva titolarità da parte di
[...] quest'ultima società del – contestato – credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta e tenuto conto di quanto eccepito in punto dell'inesistenza di una residua legit- timazione in capo a per effetto di quanto argo- Controparte_1 mentato e dedotto in atti, in totale riforma della sentenza impugnata, respingere ogni e qualsiasi domanda promossa in danno degli odierni concludenti da chiunque proposta con l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento in merito.
- Per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto dispo- nendo, conseguentemente, la revoca dello stesso.
2 IN TESI.
Accertare e dichiarare con ogni più opportuna statuizione, per tutti i motivi ampia- mente trattati nelle premesse dell'atto di appello già depositato nel fascicolo telematico di causa, la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemen- te, disporne la revoca dichiarando comunque in accoglimento delle eccezioni riconven- zionali proposte, in ogni caso, che nulla è dovuto dagli odierni concludenti in favore della C.F. ) – società Parte_4 P.IVA_3 quest'ultima che a seguito di operazione di scissione di Controparte_1 si è qualificata quale unica ed attuale titolare dell'asserito credito ri-
[...] chiesto in pagamento ed oggetto di causa, intervenendo nel presente procedimento tramite la mandataria C.F. con comparsa di co- Controparte_3 P.IVA_4 stituzione e risposta ex articolo 111 C.p.c. depositata telematicamente nel fascicolo di causa di primo grado in data 24 marzo 2021 – per tutti i titoli dedotti e per la doman- da proposta con l'ingiunzione di pagamento opposta poiché illegittima e/o infondata sia in fatto che in diritto previa corretta ed esatta ricostruzione dei rapporti di da- re/avere inter partes.
Per l'effetto, riformando integralmente la sentenza di primo grado impugnata, revoca- re e dichiarare nullo e privo di ogni effetto il Decreto Ingiuntivo opposto con ogni con- seguente provvedimento in merito.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede l'ammissione della C.T.U. richiesta nelle premesse dell'atto di citazione in ap- pello (pagine 19, 20, 21 e 22) diretta a rideterminare sin dalla nascita i rapporti di da- re/avere in dipendenza dei rapporti bancari de quibus e che, alla luce dei principi di legge e tenendo conto delle illegittimità esposte in atti, risponda ai quesiti richiesti e/o a quelli ritenuti opportuni e necessari per una corretta ricostruzione dei rapporti di de- bito/credito inter partes.
IN OGNI CASO.
3 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Parte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, previo rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto da e quest'ultimo in pro- Parte_1 Parte_3 prio e nella sua qualità di socio amministratore e accomandatario, nonché legale rap- presentante pro tempore della in Parte_3 quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'ef- fetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Siena n. 611 del 22 luglio
2021. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_3 [...]
e proponevano opposi- Parte_5 Parte_3 zione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.993/2019 emesso dal Tribunale di Siena in data 1 settembre 2019 in favore della
[...]
rappresentata quale mandataria da aven- Controparte_1 CP_4 te ad oggetto il pagamento della somma complessiva di euro 357.194,35, oltre agli inte- ressi e spese quale saldaconto del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
631305, originariamente identificato al n. 14171Q presso con garan- Controparte_5 zia ipotecaria, esponendo e rilevando:
- la nullità del decreto ingiuntivo notificato dalla Banca per difetto dei requisiti essenziali previsti dagli articoli 633 e seguenti del c.p.c.;
- l'invalidità e/o illegittimità del rapporto bancario su cui l'Istituto di Credito aveva fon- dato la propria pretesa creditoria e nello specifico: l'applicazione di tassi ultralegali, one- ri e giorni valuta non convenuti;
la nullità della capitalizzazione trimestrale delle compe- tenze debitorie con la conseguente applicazione della capitalizzazione semplice all'intero
4 rapporto;
il mancato rispetto delle prescrizioni dell'articolo 118 T.U.B. con la conseguen- te nullità di tutte le variazioni negative che hanno comportato un peggioramento delle condizioni economiche per la società opponente;
il probabile superamento delle soglie di usura previste dalla Legge n. 108/96.
Si costituiva in giudizio la opponendosi alla Controparte_1 domanda e chiedendo la conferma del decreto opposto.
A seguito della scissione di n Controparte_1 [...] si costituiva in giudizio, quale manda- Controparte_6 taria di quest'ultima società, con comparsa di costituzione ex articolo 111 C.p.c. la
[...]
“[….] al fine di continuare a promuovere [….]) le opportune e ri- Controparte_7 tuali azioni, istanze e deduzioni giudiziali [….] riportandosi integralmente agli scritti difensivi in atti, aderendo alle domande, eccezioni, deduzione già proposte, anche a verbale di causa [….]”.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza n. 611/2021 pubblicata il
22/07/2021 così statuiva:
“rigetta l'opposizione; condanna in solido gli opponenti al rimborso delle spese di lite che liquida per cia- scuna delle controparti in € 7.500 per compenso di Avvocato, oltre accessori come per legge;
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Nella causa è, poi, intervenuta la terza compagine quale subentrata nella titola- rità del credito in questione a seguito di scissione societaria (avvenuta nel dicembre del
2020), facendo proprie le difese della ingiungente […] CP_1
Va esclusa la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma (trattan- dosi di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, con- cluso tramite atto notarile del 13.2.2007). […]
Ai fini dell'anatocismo, va ricordato che è entrato in vigore, l'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 nel cui comma 2 viene aggiunto, allo stesso art. 120 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, un comma 2 che attribuisce
5 al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (C.I.C.R.) il potere di stabili- re modalità e criteri relativamente alla produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, assicurando in ogni caso alla clientela, nelle operazioni in conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori (v. Del. CICR 09-02-2000 -Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria -Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 feb- braio 2000, n. 43.
Nella specie, il contratto contempla la pattuizione sulla reciprocità dei tassi.
Per il resto le doglianze degli attori sono generiche.
Punto di partenza sono i principi costantemente espressi nella materia dalla giu- risprudenza di legittimità (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334;
Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897) e compendiabili nella recente massima della Corte regolatrice a tenore della quale: “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio affermando pagamenti indebiti è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenzia- no le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute
(nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la CP_1 alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state an- notate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione - Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24948 del 23/10/2017).
La difesa degli attori, apparentemente diffusa, è rimasta in parte del tutto inde- terminata rispetto alle questioni sollevate;
in particolare, non ha prodotto alcunchè.
Ricadeva, invero, sugli attori irrobustire le proprie originarie allegazioni, dal momento che la generica denuncia della nullità di alcune clausole, accompagnata dalla mera richiesta di una C.T.U., si traduce, di fatto, in una violazione dei principi del con-
6 traddittorio processuale, che impongono alla parte di allegare in modo chiaro i fatti posti a fondamento della propria domanda. […]
In definitiva, non vi sono ragioni adeguate per revocare il decreto ingiuntivo, neppure in riferimento alle peraltro generiche contestazioni sulla sussistenza del credi- to (invero, la ha depositato gli estratti conto significativi, così da evidenziare CP_1
l'origine del saldo passivo).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di en- trambe le compagini coinvolte, tenendo conto, però, delle rispettive limitate attività di- fensive in conseguenza dell'avvenuto avvicendamento nell'effettiva partecipazione pro- cessuale.
Merita essere ricordato che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ. (applica- bile pure in caso di scissione societaria: v. Cass. Ordinanza n. 13192 del 16/05/2019;
Sez. U., Sentenza n. 23225 del 15/11/2016), la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22727 del 03/11/2011);
l'intervento o la chiamata in causa del successore, peraltro, non comporta automati- camente l'estromissione del cedente, producendosi tale effetto solo con il relativo prov- vedimento e con il consenso delle altre parti, con la conseguenza che finché non ne sia stato estromesso, il dante cause rimane nel processo come litisconsorte necessario
(Cass. Sentenza n. 6302 del 05/06/1995).”
L'appello.
2. Proponevano tempestivo appello Parte_1 Parte_6
e ritenendo la sentenza
[...] Parte_3 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) 1.a - violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 c.p.c.; 1.b - carenza di titolari- tà attiva della banca opposta;
1.c. - difetto di legittimazione processuale e/o di agire di intervenuta ex articolo 111 c.p.c. nel giudizio Parte_4
7 per mezzo della mandataria 1.d - illegittimità della sentenza per vio- Controparte_3 lazione e falsa applicazione dell'articolo 58 T.U.B.. Insufficiente e contraddittoria moti- vazione della sentenza sul punto;
1.e - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio- ne circa un fatto decisivo per il giudizio;
2) 2.a - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 codice civile;
2.b - mancata valutazione di prova o comunque motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria in ordine alla lettura del materiale probatorio ed a fatti decisivi del giudizio;
2.c omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio;
3) 3.a - violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c.. Errata valutazione ed esame dei documenti prodotti in atti e delle prove acquisite;
3.b - illegittimità della sen- tenza per violazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 116 c.p.c.. Insufficiente
e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto;
3.c - illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge n. 147/2013 con la quale è stato modificato l'articolo 120 T.U.B.; 3.d. - illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 118 T.U.B.. Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto;
3.e - omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio e per Parte_4 essa, quale mandataria che contestava le censure mosse da parte Controparte_3 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 10 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
8 Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_8 la quale pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita restando con-
[...] tumace.
L'appello è parzialmente fondato.
3. Con il primo motivo (“1.a - violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 c.p.c.;
1.b - carenza di titolarità attiva della banca opposta;
1.c. - difetto di legittimazione pro- cessuale e/o di agire di intervenuta ex ar- Parte_4 ticolo 111 c.p.c. nel giudizio per mezzo della mandataria 1.d - ille- Controparte_3 gittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 58 T.U.B.. In- sufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto;
1.e - omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”) parte appel- lante in sintesi lamenta che “La sentenza impugnata si rileva illegittima ed erronea avendo il Giudice di prime cure disatteso la fondata eccezione di carenza di titolarità attiva della Banca opposta ed il difetto di legittimazione processuale e/o di agire di ntervenuta nel giudizio per mezzo Parte_4 della mandataria ritenendo che anche nell'ipotesi della dedotta Controparte_3
e presunta intervenuta 'cartolarizzazione' del contestato credito oggetto del giudizio ed in assenza di estromissione del cedente (originario convenuto opposto), lo stesso dante causa rimane litisconsorte necessario nel processo con l'ulteriore conseguenza che la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare.”
Il motivo è infondato.
In via preliminare occorre chiarire che nella fattispecie non vi è stata una cessione dei crediti ma una scissione parziale: con effetti giuridici dal 1° dicembre 2020, la
[...] si è scissa in Controparte_1 Parte_4 trasferendo a quest'ultima un compendio di elementi passivi e attivi composto, in sintesi, all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da de- bito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come descritti e dettagliati nel progetto di scissione (vedi atto notarile del 25/11/2020, allegato 3 alla comparsa di costi-
9 tuzione ex art. 111 c.p.c. di nel fascicolo di primo Parte_4 grado).
Di tale trasferimento è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151 (vedi allegato 4 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. di Controparte_9 nel fascicolo di primo grado).
[...]
Come chiarito dai giudici di legittimità “La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio
2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissio- ne nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo partico- lare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'ap- plicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” (vedi Cassazione civile sez. un.,
15/11/2016, n.23225).
Anche con riferimento all'impugnazione resa nei confronti del dante causa è stato specificato che per il successore è sufficiente l'indicazione del titolo, salvo la specifica contestazione della controparte (vedi Cassazione civile sez. III, 11/04/2017, n.92-50: “il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quin- di, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente con- testato dalla controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussi- stente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a ricorre- re per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell'avvenuta successione a titolo particolare nella posi- zione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell'omessa produzione dell'atto di cessione del ramo di azienda)”; Cassazione, sez. II, sentenza,
10 04/12/2018, n. 31313: “…. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti del- la sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio”; vedi anche Cas- sazione civile sez.VI, ordinanza, 15/05/2020 n. 8975. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa;
essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avve- nuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, che la contestazione della con- troricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel
contro
- ricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).
Nella fattispecie oggetto di esame l'intervento della società beneficiaria,
[...]
è avvenuto nel corso del giudizio di primo Parte_4 grado con comparsa deposita il 24/03/2021, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/4/2021 e nessuna specifica contestazione è stata avanzata dalla con- troparte se non tardivamente, con la comparsa conclusionale;
la costituzione di è Pt_4 poi avvenuta tramite il medesimo difensore della dante causa Controparte_1
che da allora ha cessato di svolgere attività difensiva.
[...]
Con la sopra indicata comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., la società interve- nuta ha offerto la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua Pt_4 legittimazione mediante riscontri documentali (vedi, rispettivamente, allegati 3 e 4: atto pubblico di scissione parziale BMPS-AMCO e avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale); inoltre con la memoria di replica del 05/07/2021 (primo atto successivo alla tardiva con- testazione di controparte) ha prodotto specifica dichiarazione di Banca MPS relativa all'inclusione del credito per cui è causa nel compendio scisso.
4. Il secondo e il terzo motivo di appello, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
4.1. Con il secondo motivo (“2.a - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 codice civile;
2.b - mancata valutazione di prova o comunque motivazione illogica, in-
11 sufficiente e contraddittoria in ordine alla lettura del materiale probatorio ed a fatti decisivi del giudizio;
2.c omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”) parte appellante in sintesi deduce: “[…] la sentenza im- pugnata è comunque illegittima non avendo il Giudice di primo grado fatto corretta applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio, ritenendo erroneamente che la C.T.U. contabile richiesta dagli appellanti fosse inammissibile sul presupposto che gli odierni comparenti avrebbero rimesso l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente non producendo 'alcunché' a sostegno delle allegazioni
'apparentemente diffuse' nell'opposizione promossa. […] La difesa degli odierni appel- lanti, quindi, non doveva e non avrebbe dovuto produrre 'alcunché' a sostegno dei 'dif- fusi' motivi di opposizione eccepiti e la C.T.U. contabile richiesta doveva e dovrà essere necessariamente disposta considerato che nel fascicolo di causa era ed è già stata ac- quisita tutta la documentazione necessaria per rilevare ed accertare da subito tutte le
'criticità' dei rapporti bancari sulla base dei quali è stata fondata l'illegittima ed infon- data pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta.”
4.2. Con il terzo motivo (“3.a - violazione e falsa applicazione dell'articolo 116
c.p.c.. Errata valutazione ed esame dei documenti prodotti in atti e delle prove acquisi- te;
3.b - illegittimità della sentenza per violazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 116 c.p.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto;
3.c - illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge n.
147/2013 con la quale è stato modificato l'articolo 120 T.U.B.; 3.d. - illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 118 T.U.B.. Insufficiente e con- traddittoria motivazione della sentenza sul punto;
3.e - omessa, insufficiente e/o con- traddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia”) parte appellante, in sintesi, deduce: “[…] In particolare, viene impugnato il capo della sentenza dove il
Giudice di prime cure ha ritenuto la difesa degli odierni appellanti 'del tutto indetermi- nata rispetto alle questioni sollevate'. A differenza di quanto statuito nella decisione oggetto del presente gravame, infatti, tutti i motivi di opposizione proposti erano circo- stanziati e motivati e, soprattutto, erano e sono stati compiutamente argomentati sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia nelle successive memorie autoriz-
12 zate depositate nel fascicolo telematico di causa nei termini assegnati. La documenta- zione contabile prodotta dalla difesa avversaria addirittura dopo il procedimento di mediazione disposto nel corso del giudizio di primo grado, comunque, aveva ed ha chiaramente dimostrato e documentato le evidenti irregolarità eccepite e sollevate da questa difesa nella gestione del rapporto oggetto della infondata pretesa creditoria azionata dalla Si ribadisce, infatti, che il rapporto bancario su cui la Banca ha CP_1 fondato le proprie ragioni creditorie richieste in pagamento con l'ingiunzione di paga- mento opposta, presenta indiscutibilmente le seguenti 'criticità': A. l'applicazione di tassi ultralegali, oneri e giorni valuta non convenuti;
B. la nullità della capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie con la conseguente applicazione della capitaliz- zazione semplice all'intero rapporto. Si ribadisce – a differenza di quanto statuito nella sentenza di primo grado – che a partire dall'1/1/2014 la capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie risulta nulla in quanto la Legge n. 147/2013 – che ha modi- ficato l'articolo 120 T.U.B. – ha 'ripristinato' il c.d. divieto di anatocismo;
C. il mancato rispetto delle prescrizioni dell'articolo 118 T.U.B. con la conseguente nullità di tutte le variazioni negative che hanno comportato un peggioramento delle condizioni econo- miche per la società opponente;
D. il probabile superamento delle soglie di usura previ- ste dalla Legge n. 108/96. […]”.
4.3. I motivi di appello sono infondati, tranne il rilievo 3.c (“illegittimità della sen- tenza per violazione e falsa applicazione della legge n. 147/2013 con la quale è stato modificato l'articolo 120 T.U.B.”).
4.4. Nel caso di specie, il credito di cui al ricorso monitorio si riferisce al saldo de- bitorio di una apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria sottoscritta con atto pubblico (vedi atto notarile del 25/11/2020, allegato n. 3 alla comparsa di costi- tuzione ex art. 111 c.p.c. di nel fascicolo di primo Parte_4 grado) nel quale sono pienamente specificate le condizioni contrattuali: tassi di interes- se, capitalizzazione trimestrale reciproca, facoltà di modifica ex art. 118 T.U.B., etc.
Inoltre, a tale contratto sono allegate le condizioni generali che regolano i conti cor- renti di corrispondenza e i servizi connessi, sottoscritte dalle parti (vedi allegato A al contratto di apertura di credito in conto corrente).
13 Nel corso del giudizio di primo grado, la ha depo- Controparte_1 sitato, ad integrazione della documentazione in atti, anche gli estratti conto trimestrali del periodo dal 04/02/2007 al 30/09/2008 (gli estratti conto successivi erano già stati prodotti con il ricorso monitorio).
Le contestazioni di parte appellante, relative a tassi di interesse ultralegali, illegit- time variazioni ex art. 118 T.U.B., a fronte di tali produzioni documentali, sono del tutto generiche ed indeterminate.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma
è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (vedi Cass.,
28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'en- tità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di con- sumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
Nella fattispecie la parte, sia nel giudizio di primo grado che in questa sede, si è li- mitata a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura concretamente applicata, il tasso soglia di riferimento od altro.
In tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta di consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombe- vano sulla parte (vedi Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “la consulenza tec- nica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo
14 di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; Cas- sazione civile sez. VI, 08/02/2011, n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o cir- costanze non provati”).
4.5. Sono invece fondate le censure di parte appellante relative alla capitalizzazio- ne degli interessi successivi a dicembre 2014.
I giudici di legittimità con recente pronunzia hanno infatti chiarito che “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n.
385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, de- corre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (vedi Cas- sazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
5. In parziale accoglimento dell'appello proposto il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e parte appellante condannata al pagamento del minor importo pari al capitale dovuto al 31 dicembre 2014 (€ 309.148,72: vedi estratto conto), oltre interessi contrattuali quali risultanti dagli estratti conto in atti ma senza capitalizzazione dal 31 dicembre 2014 sino alla notifica del decreto ingiuntivo (20 settembre 2019) ed ulteriori interessi legali ex 1284 quarto comma c.c. dal 20 settembre 2019 al saldo.
15 6. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Nella fattispecie all'esito del giudizio parte appellante risulta comunque soccom- bente, sia pure per importo inferiore rispetto a quelli di primo grado;
può quindi proce- dersi ad una mera rideterminazione delle spese, anche di primo grado, che tenga conto della minor somma attribuita alla parte vincitrice ex art. 5 DM 55/2014; le spese di pri- mo grado possono liquidarsi, unitariamente per la convenuta opposta e l'intervenuta a seguito di scissione (come detto difese dal medesimo avvocato) in € 12.000,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase istruttoria € 5.000,00; fase deci- sionale € 3.500,00) e quelle del presente giudizio di appello in € 11.000,00 (fase di stu- dio € 4.000,00; fase introduttiva € 2.500,00; fase decisionale € 4.500,00) , oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_5
e
[...] Parte_2 Parte_3
nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 611/2021 del Tribunale di Siena pubblicata il CP_3
22/07/2021, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 993/2019 del 02/09/2019 del Tribunale di Siena;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 [...] in solido tra loro, a pagare a Parte_7 Controparte_9
16 a somma di € 309.148,72, oltre interessi contrattuali quali Controparte_10 risultanti dagli estratti conto in atti ma senza capitalizzazione dal 31 dicembre 2014 sino alla notifica del decreto ingiuntivo (20 settembre 2019) ed ulteriori interessi legali ex
1284 quarto comma c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
3) condanna e Parte_1 Parte_2 [...] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di Parte_7 primo grado, che liquida, unitariamente per la parte convenuta opposta e per la parte in- tervenuta, in € 12.000,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e
CPA come per legge;
condanna e Parte_1 Parte_2 [...] in solido tra loro, al pagamento delle spe- Parte_8 se di lite del giudizio di appello, che liquida in € 11.000,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente proces- suale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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