Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
Ai fini dell'opponibilità , ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., del giudicato agli aventi causa dagli originari contendenti, non è necessaria la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2007, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
E-145/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAUPRIETA REVINDICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 16282/03Dott. Mario Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Cron.145 Rep.45 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere PICCIALLI Consigliere Ud. 01/12/06 Dott. Luigi TROMBETTA - Consigliere Dott. Francesca ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PAN DELL'ORSO DI IN DI MASSO & C SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINEROLO 2, presso lo studio LLavvocato RENATO IANNELLI, difeso dall'avvocato PIERGI PEZZOPANE, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
ALBERGO LE FOCETTE SRL, in persona LLAmministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il 2006 sig. GI GARDIN, difeso dagli avvocati RICCARDO 2037 LOPARDI, BRUNO MICHELEPICCININI, FARAGLIA, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 253/02 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 02/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/06 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato LOPARDI Riccardo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 maggio 1996 Focettela Albergo Le s.rl., proprietaria di un fabbricato, con annessa corte, adibito ad albergo, ubicato in Scanno, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ON, la AN LLSO s.n.c., proprietaria di alcuni locali adiacenti utilizzati come magazzino e di una annessa corte, deducendo che la stessa, alla quale da essa attrice era stato il diritto di passaggio su una strada concesso privata larga circa quattro metri, dopo aver sempre esercitato in maniera contenuta tale diritto, aveva recentemente adibito i suoi magazzini a laboratorio di produzione e vendita al pubblico di articoli dolciari ed a bar ristorante, ed aveva pertanto determinato il moltiplicarsi del passaggio di automezzi sulla strada, con persone e di conseguente aggravio del disagio causato ai clienti LLalbergo. Sulla base di tali premesse la società attrice illecita che venisse dichiarata chiedeva l'innovazione operata dalla convenuta, con condanna della stessa ad astenersi dal consentire ai suoi clienti l'uso della strada ed a risarcire il danno, con autorizzazione ad essa attrice chiudere la strada con un cancello, previa consegna di copia delle relative chiavi. costituitasi, resisteva La SOC. AN Dell'SO, alla domanda, deducendo di essere comproprietaria LLarea su cui era stata realizzata la strada, in forza sia di una scrittura privata con cui il 16 settembre 1960 AB PA, dante causa trasferito parte dei diritti LLattrice, aveva 3 dominicali a lui spettanti su tale strada ad GE TR, dante causa di essa società convenuta, sia di una sentenza del 15 febbraio 1998 con cui la Corte di cassazione, a definizione di una lite insorta tra gli stessi PA e TR con riguardo all'adempimento di quella scrittura, aveva riconosciuto la contitolarità della strada in capo alla AN LLSO. Con sentenza in data 1 maggio 1998 il Tribunale di ON dichiarava la domanda inammissibile sul formulata dalla SOC. Albergo Le Focette, rilievo che la sentenza pronunciata il 15 febbraio 1988 dalla Corte di Cassazione aveva riconosciuto che il suolo occupato dalla strada era di proprietà nei comune, e che tale sentenza faceva stato confronti delle parti ai sensi LLart. 2909 c.c. Avverso tale sentenza la soc. Albergo Le Focette proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello de L'Aquila con sentenza non definitiva in data 2 maggio 2002, in base alla seguente motivazione: In primo luogo, infatti, è incontroverso tra le parti (e risulta comunque provato alla stregua della documentazione da queste prodotta) che AB PA, originario ed esclusivo proprietario del terreno di cui alla particella n. 263 del f. 22, aveva dapprima, per mezzo della scrittura privata del 16 settembre 1960, concesso ad GE TR R la facoltà "di costruire attraverso il suo fondo.. una strada di accesso al terreno di sua proprietà della larghezza di metri quattro" e stabilito con la stessa TR che "la strada resterà di proprietà comune", ed aveva poi, con atto pubblico del 28 marzo 1984, conferito per intero la 4 proprietà del medesimo terreno di cui alla particella n. 263 alla Albergo Le Focette. Poiché la scrittura privata del 16 settembre 1960 non risulta essere mai stata trascritta, mentre l'atto pubblico del 28 marzo 1984 era stato trascritto il 18 maggio 1984 (cfr. la relativa nota, visibile nel fascicolo LLappellante), è evidente che, anche a voler riconoscere che la scrittura avesse comportato il trasferimento di una quota ideale (da presumere pari alla metà: cfr. art. 1101 c. c.) della proprietà della strada in favore della TR, il conflitto tra i due aventi causa dallo PA non potrebbe essere risolto che in favore della Albergo La Focette, ai sensi LLart. 2644 C.C. In secondo luogo, stando a quanto è dato di evincere dalla documentazione prodotta dalle parti, può essere seriamente dubitato del fatto che la quota di proprietà della strada eventualmente acquistata dalla TR con la predetta scrittura fosse poi stata, dalla medesima TR, trasferita alla AN LLSO (o, meglio, alla Di AS NO & C. s.a. s., in seguito incorporata dalla AN LLSO). Con atto pubblico del 22 dicembre 1983, infatti, la TR aveva venduto all'attuale appellata la porzione di fabbricato e la corte esclusiva di cui alle particelle 269 e 649 del f. 22. Tale atto, tuttavia, non contiene alcun h riferimento alla strada oggi in contestazione, ed al terreno (particella 263 del f. 22) su cui essa era stata realizzata. Infine, la sentenza pronunciata il 15 febbraio 1988 dalla Corte di Cassazione (con cui era stato rigettato il ricorso proposto da AB PA avverso la sentenza in data 14 gennaio 1986 di 5 questa stessa Corte d'Appello) aveva definito un giudizio vertito esclusivamente sulla risoluzione, domandata dallo stesso PA in ragione di un preteso inadempimento della TR, del contratto concluso con la scrittura del 16 settembre 1960, e non aveva affatto risolto questioni (che in quel giudizio le parti non avevano mai sollevato) che concernessero la natura del diritto costituito in favore della TR sulla strada oggi in contestazione. La predetta sentenza, pertanto (così come quella con cui questa Corte aveva definito, con il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, la fase di merito del giudizio), non poteva aver comportato la costituzione di un esplicito giudicato in ordine alla appartenenza, per quota indivisa, della strada di cui si discute in capo alla medesima TR. E' certamente vero che in un passo della sentenza di appello appare un riferimento ai fatto che "con la scrittura privata del 19.6.1960 lo PA e la fecero che costruire altro TR non reciprocamente e nei reciproci interessi, diritti e limiti di natura reale sui rispettivi fondi: il suolo, di proprietà dello PA, su cui fu costruita la strada.. .divenne di proprietà e di comune..." uso Il passo di cui si tratta, tuttavia, aveva realizzato un antecedente logico e necessario della decisione della Corte solo con riferimento alla natura (reale, e non obbligatoria) del diritto costituito in favore della TR con la predetta scrittura (natura reale dalla quale la stessa Corte aveva appunto fatto discendere l'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale formulata dallo PA), e non anche con riferimento 6 all'effettivo contenuto (proprietà о servitù prediale) di quel diritto. Il che, evidentemente, esclude che sulla questione attinente alla costituito un giudicato proprietà si fosse implicito. decisione ha proposto ricorso per Contro tale cassazione la AN LLSO di NO Di AS & C. Resiste con controricorso la s.r.l. Albergo Le Focette. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce testualmente: I) Violazione LLart. 2909 C.C. e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia. Il conflitto rei iudicatae è stato "risolto" dalla Corte d'Appello LLAquila, che lo ha dichiarato non opponibile all'appellante, seguendo in maniera contraddittoriadistorta e un astruso ed combinatorio di incomprensibile virtuosismo affermazioni illogiche. Dacché, la necessità di riassumere brevemente la vicenda, per poter trarre lumi sull'assoluta infondatezza della sentenza impugnata. laSentenza che incontra un limite preclusivo: formazione di un precedente giudicato. Risulta per tabulas che AB PA, autore della Società Albergo Le Focette, concesse con scrittura privata in data 16.9.1960 ad GE TR, autrice della Società AN LLSO, di h costruire una strada sulla sua proprietà; stabilirono anche che la strada, costruita a cura e spese della TR nel 1962, sarebbe rimasta di comune proprietà. In sostanza i due danti causa delle parti del presente giudizio, proprietari di due fondi confinanti, costituirono reciprocamente, 7 e nei reciproci interessi, diritti e limiti di natura reale sui rispettivi terreni per effetto di quella scrittura privata. In seguito, con atto di citazione del 13.12.1979, ed ottenne dal Tribunale di lo PA chiese ON la risoluzione della precisata scrittura privata. Risoluzione che, naturalmente, costituì petitum di quel giudizio e non certo "un mero obitur dictum", come invece erroneamente riferito nella sentenza impugnata. In secondo grado, poi, la Corte LLAquila rigettòd'Appello stessala Cassazione, con domanda, quindi la Corte di 19.12.1988 n. 6680, stabili sentenza in data definitivamente che per effetto della ripetuta stradasuolo adibito a scrittura privata il era divenuto di proprietà comune, così confermandone il contenuto. E' evidente che fra la decisaquestione illo tempore dalla Suprema Corte e quella riproposta nel 1996 dalla Società Le Focette - assumendo aver "concesso il passaggio" sulla falsamente di strada de qua sussiste un rapporto di dipendenza - indissolubile che lega i personaggi della vicenda, e rende improponibile il presente giudizio in base al disposto LLart. 2909 C.C.: sub specie facti violato. L'accertamento definitivo contenuto in detta sentenza, la ricorrente lo ricorda a sé stessa, fa S stato ad ogni effetto tra le parti ed i loro aventi causa, copre sia il dedotto che il deducibile, e, pertanto, si pone come presupposto logico indefettibile di ogni altra decisione. L'improvvida iniziativa intrapresa ex adverso è in evidente contrasto con l'articolo in argomento, il adito a dubbi sulla cui dettato non lascia 8 infondatezza ed inammissibilità della riproposta domanda. Il motivo è infondato. E' vero che la trascrizione della domanda non è necessaria quando si vuole opporre il giudicato, dopo la formazione dello stesso, agli aventi causa dagli originari contendenti, ma non è meno vero che nella specie, invece, ricorreva la tipica ipotesi disciplinata dall'art. 2644 cod. civ., in quanto AB PA aveva prima venduto una quota pari alla metà della zona di terreno da destinare a strada ad GE TR, che non aveva trascritto il suo acquisto, e poi venduto (in pendenza del giudizio per risoluzione della prima la alienazione) l'intera proprietà di tale zona di terreno alla s.r.l. Albergo Le Focette, che aveva trascritto il suo acquisto. Correttamente, pertanto, la Corte di appello de L'Aquila ha fatto applicazione del principio secondo il quale il secondo acquirente, ma primo trascrivente, prevale nei confronti del primo acquirente, ma secondo trascrivente. Con il secondo motivo del ricorso si deduce testualmente: II) Violazione e falsa applicazione LLart. 2644 C.C.. Nel "risolvere" il conflitto di giudicati creatosi con l'introduzione di questa inutile controversia, la Corte d'Appello, sempre in maniera illogica ed h incomprensibile, motiva ulteriormente la sua errata scelta con l'improvvido richiamo alle regole sulla trascrizione, quasi volesse addirittura intenderla un elemento integrante della fattispeciecome negoziale. Riferisce in proposito che la scrittura privata del 1960 non venne trascritta, al contrario di un atto, "trascritto il 18.5.1984", di trasferimento della strada in questione da AB PA alla Società Albergo Le Focette. Omette di riferire, però, che l'originario atto di citazione venne anch'esso regolarmente trascritto, ai sensi LLart. 2652 C.C., dallo stesso PA in ai n. ri 006501/005495, L'Aquila il 27.1.1980, e che, perciò, tutte le decisioni intervenute successivamente alla trascrizione della domanda sono da allora ostensibili a quest'ultima Società, checché ne dica il Giudice a quo. Ad esso andrà anche fatto rilevare che gli "aventi causa", come soltanto possono definirsi le parti del presente giudizio, i quali soggiacciono ex art. 2909 C. C. all'autorità del giudicato, sono ben altra cosa rispetto ai "terzi" di cui all'art. 2644 C.C., che sono invece figure che non partecipano affatto del presente giudizio. Infine, al solo scopo di fugare ogni dubbio del Giudice di secondo grado sulla detta qualità delle parti, gioverà ripetere che GE TR (la quale il 25.6.2002 ha finanche spiegato intervento adesivo nel giudizio d'appello, proprio al fine di chiarire quest'aspetto) con l'atto in data citato nell'impugnata sentenza, 22.12.1983, vendette alla Società AN LLSO una porzione di fabbricato con l'annessa corte e la strada in h questione, individuando quest'ultima nello stesso atto come "pertinenza" LLimmobile oggetto del trasferimento di proprietà. Strada che era allora nella piena ed esclusiva disponibilità erga omnes dei precedenti titolari, ed ora dei rispettivi successori, in forza di un 10 non didiritto di proprietà e servitù, come Corte d'Appello vorrebbe tanto raffigurarlo la raccogliendo le "affermazioni" e le LLAquila "specifiche espressioni" del "mutamento di prospettazione LLappellante nel secondo grado" per ricondurre la temeraria azione nell'ambito LLart. 1067 C.C.", con spirito d'iniziativa ed una speciale attenzione. Il motivo è infondato. A prescindere dalla incomprensibilità di quanto dedotto nella seconda parte di esso, la questione della trascrizione della domanda giudiziale è nuova e quindi inammissibile, e comunque non viene indicato in relazione a quale specifica previsione era stata effettuata tra quelle elencate nell'art. 2652 e cod. civ., ai fini della valutazione della efficacia della stessa. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizi odi legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge. Roma, 1 dicembre 2006 Dike t Ale Приами IL CANCELLIERE OI FRIA DEPO Paco T rico 9 GEN. 2007 e Roma ୧ IL CANCELLIERE C1 11