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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1054/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente con l'avv. Fontana Maria
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato ad [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER
INTERVENUTO
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come segue:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito
Previ gli adempimenti di legge, fissare udienza in tempi brevi, ai sensi dell'art. 473-bis.38, comma 5
c.p.c., e 473 bis n. 39 cpc con invito al tentativo di conciliazione tra le parti e, in difetto, pronunciare ordinanza motivata con cui determinare le modalità di attuazione in cui il Tribunale adito voglia: Per_
- Autorizzare il trasferimento della residenza anagrafica del minore nel Comune di Zimone (BI), via Viverone n. 4 insieme alla mamma e al fratello;
CP_2
Autorizzare l'iscrizione scolastica del minore presso la Scuola Primaria di US (BI), per l'anno scolastico 2025 / 2026 con contestuale trasmissione del nullaosta e della documentazione 104;
-Ordinare al padre del minore la collaborazione alla gestione dei permessi 104, mediante la redazione
e invio mensile del calendario di utilizzo;
- Accertare la mancata collaborazione paterna rispetto agli obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare l'anticipo sistematico dell'orario di rientro, con ogni provvedimento ritenuto opportuno e necessario;
- Disporre ogni ulteriore provvedimento, anche in punto alla calendarizzazione e gestione delle trasferte, in accoglimento della proposta formulata dalla ricorrente nel documento allegato al n. 14;
- Disporre nelle modalità e termini che si riterranno più opportune anche in punto sanzionatorio;
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra domandava al Tribunale di provvedere, Parte_1
Per_ con provvedimento urgente, ad autorizzare l'iscrizione del minore ad istituto scolastico sito in
US (BI), esponendo il prossimo trasferimento ivi del proprio nucleo familiare, nonché, nel merito, di autorizzare il cambio di residenza del minore, con conferma del regime di affido ed incontri con il padre vigente dall'epoca della separazione.
Il Tribunale autorizzava il provvedimento urgente di iscrizione del minore presso l'istituto scolastico indicato, e fissava udienza per il procedimento di merito.
pagina 2 di 4 Il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
Veniva richiesta relazione sociale in riferimento al minore ed al nucleo familiare, relazione che perveniva in data 17.11.2025.
All'udienza del 19.11.2025 comparivano la ricorrente ed il proprio legale, che precisavano le conclusioni domandando la autorizzazione al cambio di residenza del minore nonché la conferma dei provvedimenti di cui alla separazione in punto affido e collocazione del minore, nonché regime di incontri con il padre, ad eccezione che in riferimento ai giorni infrasettimanali, di cui domandavano la riduzione ad uno in luogo di due, motivando con la distanza tra l'abitazione materna e quella paterna, e con il dato per cui le trasferte del minor erano tutte a carico della madre.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM.
SULL'AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI RESIDENZA DEL MINORE, SUL REGIME DI
AFFIDO E SUGLI INCONTRI LI
Ritiene il Collegio che le domande avanzate da parte attrice siano solo parzialmente accoglibili: ed invero, posto che le relazioni dei SS in atti danno atto della adeguatezza dell'attuale regime, ben può esser autorizzato il cambio di residenza del minore, così come può essere confermato il regime di affido condiviso e di collocazione del minore presso la madre;
per contro, non si ravvisano ragioni concrete in base alle quali disporre una modifica del regime di incontri padre-figlio: ed invero, il trasferimento del Per_ minore è stato autorizzato (anche) sulla base del rilevo per cui la distanza rispetto alla abitazione paterna non era eccessiva;
inoltre l'ultima relazione dei SS del 17.11.2025, dà atto dell'attuale precario stato di salute del padre, di talché non si ravvisano, quantomeno allo stato, gli estremi per addivenire ad una modifica del vigente regime.
Il Tribunale provvede di conseguenza in dispositivo.
SULLE SPESE DI LITE
L'accoglimento solo parziale delle domande avanzate da parte attrice consente una compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1054/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ACCOGLIE PARZIALMENTE le domande avanzate da parte ricorrente, e per l'effetto:
1) CONFERMA il provvedimento cautelare di autorizzazione della iscrizione del minore presso l'istituto scolastico di US (BI);
2) AUTORIZZA il cambio di residenza del minore,
3) CONFERMA integralmente le condizioni di cui alla separazione in punto affido -condiviso- del minore, sua collocazione presso la abitazione materna e regime di incontri con il padre;
4) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio del nucleo -compresi i nonni- da parte dei competenti
Servizi Sociali di ER;
5) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1054/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente con l'avv. Fontana Maria
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato ad [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER
INTERVENUTO
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come segue:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito
Previ gli adempimenti di legge, fissare udienza in tempi brevi, ai sensi dell'art. 473-bis.38, comma 5
c.p.c., e 473 bis n. 39 cpc con invito al tentativo di conciliazione tra le parti e, in difetto, pronunciare ordinanza motivata con cui determinare le modalità di attuazione in cui il Tribunale adito voglia: Per_
- Autorizzare il trasferimento della residenza anagrafica del minore nel Comune di Zimone (BI), via Viverone n. 4 insieme alla mamma e al fratello;
CP_2
Autorizzare l'iscrizione scolastica del minore presso la Scuola Primaria di US (BI), per l'anno scolastico 2025 / 2026 con contestuale trasmissione del nullaosta e della documentazione 104;
-Ordinare al padre del minore la collaborazione alla gestione dei permessi 104, mediante la redazione
e invio mensile del calendario di utilizzo;
- Accertare la mancata collaborazione paterna rispetto agli obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare l'anticipo sistematico dell'orario di rientro, con ogni provvedimento ritenuto opportuno e necessario;
- Disporre ogni ulteriore provvedimento, anche in punto alla calendarizzazione e gestione delle trasferte, in accoglimento della proposta formulata dalla ricorrente nel documento allegato al n. 14;
- Disporre nelle modalità e termini che si riterranno più opportune anche in punto sanzionatorio;
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra domandava al Tribunale di provvedere, Parte_1
Per_ con provvedimento urgente, ad autorizzare l'iscrizione del minore ad istituto scolastico sito in
US (BI), esponendo il prossimo trasferimento ivi del proprio nucleo familiare, nonché, nel merito, di autorizzare il cambio di residenza del minore, con conferma del regime di affido ed incontri con il padre vigente dall'epoca della separazione.
Il Tribunale autorizzava il provvedimento urgente di iscrizione del minore presso l'istituto scolastico indicato, e fissava udienza per il procedimento di merito.
pagina 2 di 4 Il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
Veniva richiesta relazione sociale in riferimento al minore ed al nucleo familiare, relazione che perveniva in data 17.11.2025.
All'udienza del 19.11.2025 comparivano la ricorrente ed il proprio legale, che precisavano le conclusioni domandando la autorizzazione al cambio di residenza del minore nonché la conferma dei provvedimenti di cui alla separazione in punto affido e collocazione del minore, nonché regime di incontri con il padre, ad eccezione che in riferimento ai giorni infrasettimanali, di cui domandavano la riduzione ad uno in luogo di due, motivando con la distanza tra l'abitazione materna e quella paterna, e con il dato per cui le trasferte del minor erano tutte a carico della madre.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM.
SULL'AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI RESIDENZA DEL MINORE, SUL REGIME DI
AFFIDO E SUGLI INCONTRI LI
Ritiene il Collegio che le domande avanzate da parte attrice siano solo parzialmente accoglibili: ed invero, posto che le relazioni dei SS in atti danno atto della adeguatezza dell'attuale regime, ben può esser autorizzato il cambio di residenza del minore, così come può essere confermato il regime di affido condiviso e di collocazione del minore presso la madre;
per contro, non si ravvisano ragioni concrete in base alle quali disporre una modifica del regime di incontri padre-figlio: ed invero, il trasferimento del Per_ minore è stato autorizzato (anche) sulla base del rilevo per cui la distanza rispetto alla abitazione paterna non era eccessiva;
inoltre l'ultima relazione dei SS del 17.11.2025, dà atto dell'attuale precario stato di salute del padre, di talché non si ravvisano, quantomeno allo stato, gli estremi per addivenire ad una modifica del vigente regime.
Il Tribunale provvede di conseguenza in dispositivo.
SULLE SPESE DI LITE
L'accoglimento solo parziale delle domande avanzate da parte attrice consente una compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1054/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ACCOGLIE PARZIALMENTE le domande avanzate da parte ricorrente, e per l'effetto:
1) CONFERMA il provvedimento cautelare di autorizzazione della iscrizione del minore presso l'istituto scolastico di US (BI);
2) AUTORIZZA il cambio di residenza del minore,
3) CONFERMA integralmente le condizioni di cui alla separazione in punto affido -condiviso- del minore, sua collocazione presso la abitazione materna e regime di incontri con il padre;
4) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio del nucleo -compresi i nonni- da parte dei competenti
Servizi Sociali di ER;
5) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4