Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 marzo 1968
Art. 3.
Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto e' consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali ai termini dell' articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .
E' anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanita' ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonche' di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968