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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Grandinetti, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
(codice fiscale e numero di iscrizione: ), costituita Controparte_1 P.IVA_1 per il tramite della procuratrice speciale (partita IVA numero Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo, giusta procura allegata alla P.IVA_2 comparsa di costituzione;
- opposta –
E
(cod. fisc. , in persona del Presidente, rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Dianora de Nobili, giusta procura generale alle liti per Notar da RO Persona_1
Rep. n. 163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022;
- terza chiamata in causa -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
- terza chiamata in causa contumace -
pagina 1 di 14 avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo - pagamento somme quote sociali – interessi moratori – domanda di manleva.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 15.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1921/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 231.544,95 euro oltre ulteriori interessi, in favore della
[...]
quale cessionaria della in relazione alle fatture emesse per Controparte_1 Controparte_4 prestazioni rese quale gestore delle strutture sanitarie denominate e Controparte_5 [...]
, rispettivamente operanti nell'ambito dell'assistenza ospedaliera per Controparte_6 riabilitazione e lungodegenza e nell'ambito socio sanitario residenziale per anziani.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva della società opposta, per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, sostenendo che l'art.4, co 4 bis, L. n.130/1999 non si applicava in relazione ai crediti sorti in conseguenza di accordi stipulati ex art. 8 quinquies D.lgs. n.502/1992, atteso che ai sensi dell'art.117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77, “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies …, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'art.7 D.L. 8 aprile 2013, n. 35, …, possono essere ceduti, anche ai sensi della L. 30.04.1999, n.130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore … comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata” e che, nella fattispecie in esame, l' non aveva accettato la cessione dei Parte_2 crediti;
eccepiva, inoltre, che il credito ceduto non rispettava i requisiti richiesti nell'allegato 2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture;
nel merito, eccepiva l'intervenuto pagamento di alcune fatture azionate, tra cui, in particolare, la fattura n. 271RS del 04.12.2019 di €
20.544,68 relativa alla quota sociale di novembre 2019 (di cui era stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento con delibera 989 del 16.6.2022 e successivo ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.22)
e la fattura n. 25/RS del 13.01.2020 di € 22.776,53 relativa alla quota sociale di dicembre 2019 (di cui era stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento con delibera n. 989 del 16.06.2022 e successivo ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.2022); rilevava che, rispetto al residuo credito, non era stata provata in alcun modo l'eventuale esecuzione delle prestazioni;
contestava la debenza degli interessi Cont moratori e deduceva, altresì, che il credito della andava a gravare sul bilancio regionale, sicchè pagina 2 di 14 l' aveva dovuto attendere il trasferimento dei fondi dalla per poter Parte_2 Controparte_3 pagare le fatture emesse dalla casa di cura.
Concludeva chiedendo che, in via preliminare, fosse autorizzata la chiamata della Controparte_3
Parte affinchè fosse accertato che l' era stata impossibilitata a pagare le fatture prima della data di incasso delle somme stanziate dalla regione e, quindi, fosse condannata la a manlevare la CP_3 convenuta rispetto alla somma individuata a titolo di interessi;
nel merito, che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o inopponibilità della cessione di credito;
in subordine, che fosse autorizzata la chiamata in garanzia della cedente che aveva incassato le somme delle fatture n. 25- Controparte_4
RS del 13.01.2020 e 271/RS del 04.12.19, con condanna della predetta società a corrispondere Parte all'attrice la somma di cui alle fatture e, quindi, a tenere indenne l' dalla condanna al pagamento;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, per mancata dimostrazione del credito.
Si costituiva in giudizio la che deduceva che le fatture azionate in via Controparte_1 monitoria, quale cessionaria di riguardavano il corrispettivo delle prestazioni Controparte_4 sociosanitarie rese da quest'ultima in favore dell nel periodo novembre 2019 – Parte_2 dicembre 2019, in virtù di contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; che, in particolare, la fattura 35/2019 si riferiva alle prestazioni di Lungodegenza e Riabilitazione svolte nel mese di novembre 2019, mentre le fatture 271/RS e 25/RS si riferivano alle quote sociali dovute dalla stessa Parte per i mesi, rispettivamente, di novembre e dicembre 2019, presso le proprie strutture sanitarie denominate e ”, rispettivamente operanti nell'ambito Controparte_5 Controparte_6 dell'assistenza ospedaliera per riabilitazione e lungodegenza e nell'ambito sociosanitario residenziale per anziani;
che le fatture elettroniche erano state debitamente trasmesse all' attraverso Parte_2 il sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate;
che, inoltre, i crediti maturati dalla erano stati ceduti alla società opposta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione CP_4 realizzata ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con “Contratto Quadro” di cessione di crediti del
16/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 19/12/2019 e notificato a mezzo PEC al debitore ceduto il 10/01/2020, quanto alle fatture nn. 35CC e 271/RS del 04/12/2019, e Parte_2 con successivo contratto di cessione del 21/01/2020, notificato a mezzo pec al debitore ceduto
[...] il 22/01/2020, quanto ai crediti rappresentati dalla fattura n. 25RS del 13/01/2020; che tale Pt_2
Parte documentazione comprovava la titolarità dei crediti da parte della che l' Controparte_1 aveva richiamato impropriamente la normativa di cui al D.L. n. 34 del 19.05.2020, come convertito in legge dalla Legge n. 77 del 17.07.2020, che non poteva trovare applicazione al caso di specie, essendo entrata in vigore successivamente sia alla stipula dei contratti di cessione dei crediti oggetto del Parte presente giudizio sia alle notifiche effettuate alla stessa da parte di , atteso che i CP_1
pagina 3 di 14 contratti di cessione risalivano al 16.12.2019 (contratto quadro) ed al 21.01.2020 (contratto di cessione portafoglio successivo), dunque ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 70/2020 avvenuta in data 18.07.2020; che dalla documentazione prodotta non emergeva la prova dell'effettivo pagamento in favore della titolare del credito, ovvero di , essendo stato allegato solo CP_1
l'ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.2022, comunque successivo sia alle cessioni del credito, Parte che alla pubblicazione in GU ed alla notifica della cessione effettuata alla a mezzo pec.
Chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiama in causa della cedente affinchè, Controparte_4 qualora fosse stato accertato l'effettivo pagamento in favore della cedente in data successiva alla cessione, fosse pronunciata la condanna della cedente, in virtù della disposizione di cui all'art. 1218
c.c. ed all'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, alla restituzione delle somme incassate, maggiorate degli interessi convenzionali di cui al terzo comma del citato art. 5.3.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, la non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 deducendo che, in forza di quanto previsto nei contratti stipulati tra l' e la struttura Parte_2
Parte sanitaria, gli obblighi di pagamento erano stati assunti dall' esclusivamente per il budget assegnato in relazione al Fondo Sanitario Nazionale, sicchè alcun vincolo era ravvisabile rispetto alla CP_3
, estranea ai predetti contratti ed avente esclusivamente funzioni di programmazione nella
[...] materia in oggetto.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di manleva proposte nei propri confronti.
Espletati gli incombenti di rito, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, all'udienza del
15.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della che, nonostante la Controparte_4 regolare notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, la società quale Controparte_1 cessionaria dei crediti vantati dalla ha chiesto la condanna dell' al Controparte_4 Parte_2 pagamento della somma di € 231.544,95 oltre interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5 dlgs 231/2002,
a titolo di corrispettivo delle fatture emesse per prestazioni rese quale gestore delle strutture sanitarie denominate e ”, rispettivamente operanti nell'ambito Controparte_5 Controparte_6 dell'assistenza ospedaliera per riabilitazione e lungodegenza e nell'ambito socio sanitario residenziale Parte per anziani, in forza del contratto ex art.8 quinquies d.lgs. 502/92 stipulato con l' per il 2019. pagina 4 di 14 L' ha, preliminarmente, sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di Parte_2 titolarità del credito, per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, in forza di quanto disposto dall'art. 117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77.
Va osservato, in merito, che le cessioni in esame sono state effettuate ex L. 30 aprile 1999, n.130, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione.
In particolare, l'art. 4, 1 comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.58, co 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'art.1 della L. 21 febbraio 1991,
n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione", mentre l'art.
4-bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessione, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, adempimento effettuato e documentato dalla società opposta che, peraltro, ha allegato sia il
“Contratto Quadro” di cessione di crediti del 16/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del
19/12/2019 e notificato a mezzo PEC al debitore ceduto il 10/01/2020, quanto ai crediti Parte_2 di cui alle fatture nn. 35CC e 271/RS del 04/12/2019, sia il successivo contratto di cessione del
21/01/2020, notificato a mezzo pec al debitore ceduto il 22/01/2020, quanto ai crediti Parte_2 oggetto della fattura n. 25RS del 13/01/2020.
Inoltre, non è invocabile il disposto normativo di cui all'art. 117, 4 comma bis, del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, che ha escluso la cedibilità dei crediti vantati nei confronti del SSN in conseguenza di accordi stipulati in virtù dell'art.
8-quinquies del d. lgs. n. 502 del 30/12/1992, in caso di omessa esplicita accettazione della cessione in seguito alla notifica della stessa, atteso che le cessioni suindicate sono entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge invocata e, come tali, ad essa non soggette, sicchè le stesse sono opponibili all' ed efficaci nei suoi confronti. Parte_2
L'Asp opponente, inoltre, ha eccepito che il credito ceduto non rispetti i requisiti richiesti nell'allegato
2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture e la conseguente nullità e/o invalidità, anche sotto tale aspetto, della cessione operata, in quanto le stesse riguardano somme relative a quote sociali “variabili”.
pagina 5 di 14 Anche tale contestazione non appare meritevole di accoglimento, in ragione della sua genericità e considerato che la variabilità in sé non incide sulla esigibilità del credito, non avendo l'azienda sanitaria sollevato alcuna contestazione in ordine all'effettiva erogazione delle prestazioni da parte della cedente rispetto alle quali è richiesto il pagamento del compenso. Controparte_4
Quanto alla prova del credito oggetto delle fatture azionate dalla è sufficiente Controparte_1 evidenziare che la società attrice ha allegato la documentazione idonea a riscontrare il credito, producendo i contratti stipulati con la il 28.2.2019 e con la RSA/Anziani San Controparte_5
OL in data 28.2.2019 e le relative fatture elettroniche, rispetto alle quali l' ha Parte_2 contestato genericamente l'effettiva erogazione delle prestazioni da parte della cedente CP_4
[...]
Orbene, dalla documentazione allegata dalla società opposta risulta che la fattura 35/2019 si riferisca alle prestazioni di lungodegenza e riabilitazione svolte dalla nel novembre 2019, mentre le CP_4 fatture 271/2019 e 25/2020 si riferiscono alla quota sociale delle medesime prestazioni rese a novembre e dicembre 2019.
Inoltre, tutte le prestazioni sociosanitarie oggetto delle fatture suindicate sono state analiticamente rendicontate dalla cedente con i prospetti allegati alle fatture elettroniche, i quali Controparte_4 specificano i dati relativi ai pazienti ricoverati, le prestazioni rese, i giorni di presenza e gli importi maturati per ciascun paziente ed il centro di riferimento.
Tali prospetti sono allegati alle fatture elettroniche che risultano trasmesse all' che non Parte_2 ha mai sollevato alcuna contestazione (cfr. doc. allegati dal n. 2 al n. 8 del fascicolo di parte opposta).
Per quanto riguarda l'eccezione di pagamento delle fatture n. 271RS del 04.12.2019 di € 20.544,68 relativa alla quota sociale di novembre 2019 e n. 25/RS del 13.01.2020 di € 22.776,53 relativa alla quota sociale di dicembre 2019, l' ha allegato copia dell'ordinativo di pagamento n. Parte_2
8861 del 30.06.2022 e la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria in data 1.7.2022 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte Controparte_4 opponente).
Va, tuttavia, evidenziato che, trattandosi di credito ceduto, per effetto della conclusione del contratto di cessione di credito, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto.
Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo pagina 6 di 14 negozio l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (cfr.
Cass.Civ. n. 4713/2019). Part Nella fattispecie in esame, risulta che l' abbia provveduto al pagamento delle fatture n. 271RS del
04.12.2019 e n. 25/RS del 13.01.2020, a mezzo ordinativo di pagamento emesso in data 30.06.2022, ossia in data successiva alla notifica della cessione del credito (avvenuta a mezzo pec del 10/01/2020 e del 21.01.2020) e che abbia agito nella qualità di cessionaria per il medesimo Controparte_1 credito.
Di conseguenza, deve ritenersi che, in base all'art. 1264 c.c., comma 2, l' quale Parte_2 debitrice ceduta, non si sia liberata dalla sua obbligazione mediante il pagamento effettuato in favore della cedente ( , essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione, alla stessa regolarmente Controparte_4 comunicata.
L quindi, è tenuta al pagamento dell'intera sorte capitale di cui alle fatture azionate, Parte_2 per il complessivo importo di € 231.544,95 in favore di Controparte_1
Sulla somma in questione vanno, altresì, riconosciuti gli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni erogate.
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, pagina 7 di 14 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Vanno, quindi, esaminate le domande di manleva formulate dall' nei confronti della Parte_2 cedente e della . Controparte_4 Controparte_3
Rispetto alla prima, come già evidenziato, l' ha documentato di avere provveduto al Parte_2 pagamento delle fatture n. 271RS del 04.12.2019 di € 20.544,68 relativa alla quota sociale di novembre
2019 e n. 25/RS del 13.01.2020 di € 22.776,53 relativa alla quota sociale di dicembre 2019, mediante ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.2022 del complessivo importo di € 62.691,83 (contenente il riferimento alle fatture oggetto di pagamento), allegando, altresì, la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria (cfr. doc. n. 16 del Controparte_4 fascicolo di parte opposta).
Nel contratto quadro di cessione tra la e la all'art. 5.3, è Controparte_4 Controparte_1 espressamente previsto che: “nel caso in cui il cedente dovesse ricevere pagamenti da uno dei debitori
o da qualsiasi altro soggetto in relazione ai crediti di volta in volta ceduti, il Cedente si obbliga a trasferire tali somme al cessionario, entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi al giorno in cui abbia ricevuto tali importi.”
Orbene, poiché la cedente, chiamata in causa dall' non ha documentato di avere Parte_2 traferito le somme oggetto di pagamento da parte della debitrice, in favore della cessionaria
[...]
alla stregua di quanto previsto nel contratto di cessione, merita accoglimento la Controparte_1
Part domanda avanzata dall' al fine di essere manlevata e conseguire la restituzione della somma di €
43.321,21, corrispondente alla sorte capitale di cui alle fatture n. 271RS del 04.12.2019 e n. 25/RS del
13.01.2020 azionate in forza del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 14 Con Va, quindi, condannata la al pagamento, in favore dell' della somma CP_4 Parte_2 di € 43.321,21, oltre interessi, al tasso legale, dalla data dell'esborso e fino al soddisfo.
Quanto alla posizione della , l' ha eccepito che non fosse dalla stessa Controparte_3 Parte_2 esigibile alcun pagamento a titolo di quota sociale, gravando la stessa su un fondo di competenza regionale, né che fosse ad essa imputabile alcun ritardo nel pagamento delle fatture ad essa relative, in assenza del trasferimento delle corrispondenti risorse da parte del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, su cui gravava il relativo onere, in base alla legislazione regionale.
In materia, la Suprema Corte ha ribadito che “Alla stregua di tale disciplina (regionale), che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_3 programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che
l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' CP_3 Pt_2
, e comunque priva di ogni competenza al riguardo” (cfr. Cass. Civ., n. 23067 dell'11.11.2016,
[...]
n. 11925 del 12.5.2017; Corte di Appello RO n.164/2018).
Nella motivazione delle sentenze (cfr. sentenze n. 23067 dell'11.11.2016, n. 11925 del 12.5.2017), si precisa che “al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta CP_3 gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della ” CP_3
E ancora: “la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito pagina 9 di 14 fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per
l'esercizio finanziario 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore conferma della portata CP_3 meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo, nè la ripartizione delle risorse finanziarie tra le asl, dal momento che, P in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e sono regolati CP_3 dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti. Vano risulta infine il tentativo della controricorrente di circoscrivere l'applicabilità della
L.R. n. 23 del 2003, art. 34, comma 2 e della Delib. n. 670 del 2007, alle sole prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del distinguendole da quelle Controparte_7 sociosanitarie, disciplinate invece dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
3-septies e dalla L.R. n. 24 del 2008, art. 11, comma 6 e poste in parte a carico del predetto Fondo, in parte a carico del Controparte_8
. In contrario depone infatti, oltre all'unificazione del settore derivante dal processo
[...]
d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, proprio il tenore letterale della Delib. n. 670 cit., che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del Fondo Sociale
Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), “alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali convenzionate”, CP_3 prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto”
(cfr. Cass. n. 11925 del 12.5.2017).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25851/2020 del 16.11.2020, ha ribadito la conclusione già affermata con le sentenze su richiamate, nonché con ulteriori pronunce (cfr. Cass.
12/05/2017, n. 11924; Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982), nel senso della estraneità della alla concreta gestione dei servizi sociosanitari e soprattutto dell'irriferibilità ad Controparte_3 essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, confermando in capo alla solo la Controparte_3 competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. pagina 10 di 14 In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta a carico della Controparte_3 nei confronti delle strutture accreditate, atteso che la disposizione contenuta nella normativa regionale in ordine allo stanziamento di risorse economiche per il pagamento di prestazioni socio-sanitarie in un apposito capitolo del bilancio regionale relativo al per le prestazioni socio-sanitarie” Controparte_7
è destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e CP_3
Parte l' competente per territorio.
Simili principi sono stati ribaditi, ancor più di recente, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5147 del 17.2.2023, nella cui motivazione si legge: “il fatto che una quota della tariffa gravi sul Fondo
Sociale Regionale non può comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti CP_3 delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge CP_3 comportante un vincolo per l'Ente Regionale di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della
rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure CP_3 parzialmente, al pagamento delle rette”.
Inoltre, nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha aggiunto che “va ritenuto vano il tentativo di ipotizzare, con riferimento alla , un trattamento differente secondo che a venire in Controparte_3 esame siano solo prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del CP_7
ovvero prestazioni sociosanitarie poste in parte a carico del predetto Fondo e in parte a
[...] carico del stante, per un verso, l'unificazione del settore derivante dal Controparte_8 processo d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.lgs. n. 229 del 1999, per l'altro il tenore letterale della Delib. n. 670/2017, “che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del
Fondo Sociale Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), "alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali CP_3 convenzionate", prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto” (Cass. 11/05/2017, n. 11292, n. 11293, n. 11294, n. 11295; Cass. 10/05/2017, n.
11451 e n. 11452).
Alla stregua di tali principi, va ribadito che, essendo intercorsi i rapporti contrattuali relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, tra la società cedente e l' Controparte_9 Pt_2
solo questi sono i soggetti tenuti all'adempimento delle reciproche obbligazioni, restando
[...] escluso ogni coinvolgimento della , rimasta estranea al vincolo contrattuale, a nulla Controparte_3 rilevando, rispetto alla struttura sanitaria attrice, la distinzione tra la quota posta a carico del predetto
Fondo Sociale Regionale e quella posta a carico del Fondo Sanitario regionale. pagina 11 di 14 Né appare utilmente invocabile un obbligo di garanzia/manleva della nei confronti Controparte_3 dell' rispetto alle somme dovute a titolo di interessi moratori. Parte_2
In merito, appaiono condivisibili i principi espressi sulla medesima questione dalla Corte di Appello di
RO (cfr. sentenze nn. 712, 713 e 714 del 22.6.2022 passate in giudicato) che ha richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n.
18604) che ha escluso che legislazione regionale della (e, in particolare gli artt. 17 e 18 della CP_3
L.R. 22/2007 e l'art 13, co.3, LR 24/2008) sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della che legittimi le strutture socio sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. In CP_3 particolare, è stato riconosciuto che “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla
“competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del Controparte_3 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le Asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte – è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto Part soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla la CP_3 pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo Part capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come pretenderebbe l' , agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea. Parte_4
Né in senso contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n. 11924 e
11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli
17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale
l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di CP_3
Part assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le .
In questo senso merita, allora, condivisione la tesi della secondo cui “non esiste Controparte_3 meccanismo normativo che possa imporre per via giudiziaria alla di integrare ex post il CP_3 proprio capitolo di bilancio, e, quindi, di trasferire somme così “reperite” alle ” (cfr. sentenze Pt_1 della Corte di Appello di RO sopra citate, in motivazione).
Questo giudicante non ignora che sia intervenuta una recente pronuncia della Corte di Appello di
RO (cfr. sentenza n. 316 del 19.3.2024) che, statuendo sulla medesima questione relativa alla pagina 12 di 14 Part imputabilità all' del ritardo nel pagamento delle fatture per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, in riferimento alla quota sociale gravante sul Fondo sociale Regionale, in assenza del trasferimento dei fondi da parte dell'ente regionale, ha espresso i seguenti principi: Part
“L' , dunque, non ha potuto provvedere al pagamento della quota gravante sul Fondo Sociale per le prestazioni eseguite negli anni in questione non avendo….. la disponibilità delle relative risorse nonché un capitolo di bilancio specifico su cui imputare la relativa spesa.
In assenza di una previsione contrattuale,….. in assenza del trasferimento delle somme stanziate dal
, ai sensi dell'art. 1256 comma II c.c. ed art. 3 D. Parte_5
Lgs n. 231/2002, non poteva essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile e, conseguentemente, pagare gli interessi maturati per l'esecuzione delle prestazioni negli anni in questione, non avendo potuto, prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate, procedere al conseguente impegno di spesa ed al successivo pagamento”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di Appello, riformando in parte qua una delle plurime Parte decisioni uniformi dell'intestato Tribunale, ha riconosciuto all' il diritto al rimborso degli interessi al cui pagamento era stata condannata in favore della struttura convenzionata.
Ad un esame più approfondito, si rileva che la sentenza da ultimo richiamata – peraltro isolata a fronte del costante orientamento di segno opposto e già oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte
– non consente di superare l'obiezione già sollevata e fatta propria sia dalla Corte d'Appello (nelle sentenze 712, 713 e 714 del 22 giugno 2022) che dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 7.9.2020, n. 18604), secondo cui i contratti di cui si discute non producono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della CP_3
In particolare, per un verso, non è ravvisabile un autonomo titolo di responsabilità in capo alla CP_3
(e, a tale riguardo, la presenza dell'apposito capitolo di bilancio non determina, in automatico,
[...] la capienza del medesimo, che non risulta in alcun modo provata), per altro verso, non è stata raggiunta la prova contrattuale della fissazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, né sussiste alcun elemento dal quale emerge che la era nelle condizioni di effettuare Controparte_3
Parte tempestivamente il flusso di trasferimenti funzionali al corretto adempimento da parte dell' ciò in quanto non sussiste cognizione diretta – da parte della - dei rapporti (e dei vincoli di Controparte_3 pagamento) rispetto ai quali essa è rimasta estranea, sicchè non possono ricadere su di essa le conseguenze pregiudizievoli dei medesimi.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per cui la sarebbe costretta a Controparte_3 farsi carico delle conseguenze connesse al mancato rispetto degli obblighi contrattuali (di cui la stessa pagina 13 di 14 Parte non ha contezza, non essendo parte contrattuale) assunti dall' in forza della propria autonomia amministrativa e patrimoniale. Parte In conclusione, la non può essere tenuta a garantire l' dalle conseguenze Controparte_3 pregiudizievoli connesse al ritardo nei pagamenti contrattualmente stabiliti tra quest'ultima e le singole strutture sanitarie.
Alla luce della richiamata normativa e delle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia, la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della non può Parte_2 Controparte_3 trovare accoglimento.
Le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra l' e la società opposta, come Parte_2 liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), in ragione della natura documentale e dello Parte svolgimento del giudizio, sono poste a carico dell' soccombente.
La peculiarità delle questioni affrontate, l'esistenza di orientamenti di merito contrastanti, la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica problematica giuridica, nonché la mancata costituzione della chiamata in causa appaiono circostanze idonee a giustificare la Controparte_4 compensazione delle spese di lite tra la , la e l Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1921/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022 e lo dichiara esecutivo;
2) in accoglimento della domanda di manleva, condanna la al pagamento, in Controparte_4 favore dell' della somma di € 43.321,21, oltre interessi, al tasso legale, dalla Parte_2 data dell'esborso e fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della Parte_2 CP_3
;
[...]
4) condanna l' alla rifusione, in favore della delle spese Parte_2 Controparte_1 del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
5) compensa le spese di lite nei confronti della e della Controparte_3 Controparte_4
Cosenza, 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Grandinetti, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
(codice fiscale e numero di iscrizione: ), costituita Controparte_1 P.IVA_1 per il tramite della procuratrice speciale (partita IVA numero Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo, giusta procura allegata alla P.IVA_2 comparsa di costituzione;
- opposta –
E
(cod. fisc. , in persona del Presidente, rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Dianora de Nobili, giusta procura generale alle liti per Notar da RO Persona_1
Rep. n. 163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022;
- terza chiamata in causa -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
- terza chiamata in causa contumace -
pagina 1 di 14 avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo - pagamento somme quote sociali – interessi moratori – domanda di manleva.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 15.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1921/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 231.544,95 euro oltre ulteriori interessi, in favore della
[...]
quale cessionaria della in relazione alle fatture emesse per Controparte_1 Controparte_4 prestazioni rese quale gestore delle strutture sanitarie denominate e Controparte_5 [...]
, rispettivamente operanti nell'ambito dell'assistenza ospedaliera per Controparte_6 riabilitazione e lungodegenza e nell'ambito socio sanitario residenziale per anziani.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva della società opposta, per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, sostenendo che l'art.4, co 4 bis, L. n.130/1999 non si applicava in relazione ai crediti sorti in conseguenza di accordi stipulati ex art. 8 quinquies D.lgs. n.502/1992, atteso che ai sensi dell'art.117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77, “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies …, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'art.7 D.L. 8 aprile 2013, n. 35, …, possono essere ceduti, anche ai sensi della L. 30.04.1999, n.130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore … comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata” e che, nella fattispecie in esame, l' non aveva accettato la cessione dei Parte_2 crediti;
eccepiva, inoltre, che il credito ceduto non rispettava i requisiti richiesti nell'allegato 2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture;
nel merito, eccepiva l'intervenuto pagamento di alcune fatture azionate, tra cui, in particolare, la fattura n. 271RS del 04.12.2019 di €
20.544,68 relativa alla quota sociale di novembre 2019 (di cui era stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento con delibera 989 del 16.6.2022 e successivo ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.22)
e la fattura n. 25/RS del 13.01.2020 di € 22.776,53 relativa alla quota sociale di dicembre 2019 (di cui era stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento con delibera n. 989 del 16.06.2022 e successivo ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.2022); rilevava che, rispetto al residuo credito, non era stata provata in alcun modo l'eventuale esecuzione delle prestazioni;
contestava la debenza degli interessi Cont moratori e deduceva, altresì, che il credito della andava a gravare sul bilancio regionale, sicchè pagina 2 di 14 l' aveva dovuto attendere il trasferimento dei fondi dalla per poter Parte_2 Controparte_3 pagare le fatture emesse dalla casa di cura.
Concludeva chiedendo che, in via preliminare, fosse autorizzata la chiamata della Controparte_3
Parte affinchè fosse accertato che l' era stata impossibilitata a pagare le fatture prima della data di incasso delle somme stanziate dalla regione e, quindi, fosse condannata la a manlevare la CP_3 convenuta rispetto alla somma individuata a titolo di interessi;
nel merito, che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o inopponibilità della cessione di credito;
in subordine, che fosse autorizzata la chiamata in garanzia della cedente che aveva incassato le somme delle fatture n. 25- Controparte_4
RS del 13.01.2020 e 271/RS del 04.12.19, con condanna della predetta società a corrispondere Parte all'attrice la somma di cui alle fatture e, quindi, a tenere indenne l' dalla condanna al pagamento;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, per mancata dimostrazione del credito.
Si costituiva in giudizio la che deduceva che le fatture azionate in via Controparte_1 monitoria, quale cessionaria di riguardavano il corrispettivo delle prestazioni Controparte_4 sociosanitarie rese da quest'ultima in favore dell nel periodo novembre 2019 – Parte_2 dicembre 2019, in virtù di contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; che, in particolare, la fattura 35/2019 si riferiva alle prestazioni di Lungodegenza e Riabilitazione svolte nel mese di novembre 2019, mentre le fatture 271/RS e 25/RS si riferivano alle quote sociali dovute dalla stessa Parte per i mesi, rispettivamente, di novembre e dicembre 2019, presso le proprie strutture sanitarie denominate e ”, rispettivamente operanti nell'ambito Controparte_5 Controparte_6 dell'assistenza ospedaliera per riabilitazione e lungodegenza e nell'ambito sociosanitario residenziale per anziani;
che le fatture elettroniche erano state debitamente trasmesse all' attraverso Parte_2 il sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate;
che, inoltre, i crediti maturati dalla erano stati ceduti alla società opposta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione CP_4 realizzata ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con “Contratto Quadro” di cessione di crediti del
16/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 19/12/2019 e notificato a mezzo PEC al debitore ceduto il 10/01/2020, quanto alle fatture nn. 35CC e 271/RS del 04/12/2019, e Parte_2 con successivo contratto di cessione del 21/01/2020, notificato a mezzo pec al debitore ceduto
[...] il 22/01/2020, quanto ai crediti rappresentati dalla fattura n. 25RS del 13/01/2020; che tale Pt_2
Parte documentazione comprovava la titolarità dei crediti da parte della che l' Controparte_1 aveva richiamato impropriamente la normativa di cui al D.L. n. 34 del 19.05.2020, come convertito in legge dalla Legge n. 77 del 17.07.2020, che non poteva trovare applicazione al caso di specie, essendo entrata in vigore successivamente sia alla stipula dei contratti di cessione dei crediti oggetto del Parte presente giudizio sia alle notifiche effettuate alla stessa da parte di , atteso che i CP_1
pagina 3 di 14 contratti di cessione risalivano al 16.12.2019 (contratto quadro) ed al 21.01.2020 (contratto di cessione portafoglio successivo), dunque ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 70/2020 avvenuta in data 18.07.2020; che dalla documentazione prodotta non emergeva la prova dell'effettivo pagamento in favore della titolare del credito, ovvero di , essendo stato allegato solo CP_1
l'ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.2022, comunque successivo sia alle cessioni del credito, Parte che alla pubblicazione in GU ed alla notifica della cessione effettuata alla a mezzo pec.
Chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiama in causa della cedente affinchè, Controparte_4 qualora fosse stato accertato l'effettivo pagamento in favore della cedente in data successiva alla cessione, fosse pronunciata la condanna della cedente, in virtù della disposizione di cui all'art. 1218
c.c. ed all'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, alla restituzione delle somme incassate, maggiorate degli interessi convenzionali di cui al terzo comma del citato art. 5.3.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, la non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 deducendo che, in forza di quanto previsto nei contratti stipulati tra l' e la struttura Parte_2
Parte sanitaria, gli obblighi di pagamento erano stati assunti dall' esclusivamente per il budget assegnato in relazione al Fondo Sanitario Nazionale, sicchè alcun vincolo era ravvisabile rispetto alla CP_3
, estranea ai predetti contratti ed avente esclusivamente funzioni di programmazione nella
[...] materia in oggetto.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di manleva proposte nei propri confronti.
Espletati gli incombenti di rito, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, all'udienza del
15.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della che, nonostante la Controparte_4 regolare notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, la società quale Controparte_1 cessionaria dei crediti vantati dalla ha chiesto la condanna dell' al Controparte_4 Parte_2 pagamento della somma di € 231.544,95 oltre interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5 dlgs 231/2002,
a titolo di corrispettivo delle fatture emesse per prestazioni rese quale gestore delle strutture sanitarie denominate e ”, rispettivamente operanti nell'ambito Controparte_5 Controparte_6 dell'assistenza ospedaliera per riabilitazione e lungodegenza e nell'ambito socio sanitario residenziale Parte per anziani, in forza del contratto ex art.8 quinquies d.lgs. 502/92 stipulato con l' per il 2019. pagina 4 di 14 L' ha, preliminarmente, sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di Parte_2 titolarità del credito, per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, in forza di quanto disposto dall'art. 117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77.
Va osservato, in merito, che le cessioni in esame sono state effettuate ex L. 30 aprile 1999, n.130, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione.
In particolare, l'art. 4, 1 comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.58, co 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'art.1 della L. 21 febbraio 1991,
n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione", mentre l'art.
4-bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessione, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, adempimento effettuato e documentato dalla società opposta che, peraltro, ha allegato sia il
“Contratto Quadro” di cessione di crediti del 16/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del
19/12/2019 e notificato a mezzo PEC al debitore ceduto il 10/01/2020, quanto ai crediti Parte_2 di cui alle fatture nn. 35CC e 271/RS del 04/12/2019, sia il successivo contratto di cessione del
21/01/2020, notificato a mezzo pec al debitore ceduto il 22/01/2020, quanto ai crediti Parte_2 oggetto della fattura n. 25RS del 13/01/2020.
Inoltre, non è invocabile il disposto normativo di cui all'art. 117, 4 comma bis, del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, che ha escluso la cedibilità dei crediti vantati nei confronti del SSN in conseguenza di accordi stipulati in virtù dell'art.
8-quinquies del d. lgs. n. 502 del 30/12/1992, in caso di omessa esplicita accettazione della cessione in seguito alla notifica della stessa, atteso che le cessioni suindicate sono entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge invocata e, come tali, ad essa non soggette, sicchè le stesse sono opponibili all' ed efficaci nei suoi confronti. Parte_2
L'Asp opponente, inoltre, ha eccepito che il credito ceduto non rispetti i requisiti richiesti nell'allegato
2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture e la conseguente nullità e/o invalidità, anche sotto tale aspetto, della cessione operata, in quanto le stesse riguardano somme relative a quote sociali “variabili”.
pagina 5 di 14 Anche tale contestazione non appare meritevole di accoglimento, in ragione della sua genericità e considerato che la variabilità in sé non incide sulla esigibilità del credito, non avendo l'azienda sanitaria sollevato alcuna contestazione in ordine all'effettiva erogazione delle prestazioni da parte della cedente rispetto alle quali è richiesto il pagamento del compenso. Controparte_4
Quanto alla prova del credito oggetto delle fatture azionate dalla è sufficiente Controparte_1 evidenziare che la società attrice ha allegato la documentazione idonea a riscontrare il credito, producendo i contratti stipulati con la il 28.2.2019 e con la RSA/Anziani San Controparte_5
OL in data 28.2.2019 e le relative fatture elettroniche, rispetto alle quali l' ha Parte_2 contestato genericamente l'effettiva erogazione delle prestazioni da parte della cedente CP_4
[...]
Orbene, dalla documentazione allegata dalla società opposta risulta che la fattura 35/2019 si riferisca alle prestazioni di lungodegenza e riabilitazione svolte dalla nel novembre 2019, mentre le CP_4 fatture 271/2019 e 25/2020 si riferiscono alla quota sociale delle medesime prestazioni rese a novembre e dicembre 2019.
Inoltre, tutte le prestazioni sociosanitarie oggetto delle fatture suindicate sono state analiticamente rendicontate dalla cedente con i prospetti allegati alle fatture elettroniche, i quali Controparte_4 specificano i dati relativi ai pazienti ricoverati, le prestazioni rese, i giorni di presenza e gli importi maturati per ciascun paziente ed il centro di riferimento.
Tali prospetti sono allegati alle fatture elettroniche che risultano trasmesse all' che non Parte_2 ha mai sollevato alcuna contestazione (cfr. doc. allegati dal n. 2 al n. 8 del fascicolo di parte opposta).
Per quanto riguarda l'eccezione di pagamento delle fatture n. 271RS del 04.12.2019 di € 20.544,68 relativa alla quota sociale di novembre 2019 e n. 25/RS del 13.01.2020 di € 22.776,53 relativa alla quota sociale di dicembre 2019, l' ha allegato copia dell'ordinativo di pagamento n. Parte_2
8861 del 30.06.2022 e la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria in data 1.7.2022 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte Controparte_4 opponente).
Va, tuttavia, evidenziato che, trattandosi di credito ceduto, per effetto della conclusione del contratto di cessione di credito, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto.
Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo pagina 6 di 14 negozio l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (cfr.
Cass.Civ. n. 4713/2019). Part Nella fattispecie in esame, risulta che l' abbia provveduto al pagamento delle fatture n. 271RS del
04.12.2019 e n. 25/RS del 13.01.2020, a mezzo ordinativo di pagamento emesso in data 30.06.2022, ossia in data successiva alla notifica della cessione del credito (avvenuta a mezzo pec del 10/01/2020 e del 21.01.2020) e che abbia agito nella qualità di cessionaria per il medesimo Controparte_1 credito.
Di conseguenza, deve ritenersi che, in base all'art. 1264 c.c., comma 2, l' quale Parte_2 debitrice ceduta, non si sia liberata dalla sua obbligazione mediante il pagamento effettuato in favore della cedente ( , essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione, alla stessa regolarmente Controparte_4 comunicata.
L quindi, è tenuta al pagamento dell'intera sorte capitale di cui alle fatture azionate, Parte_2 per il complessivo importo di € 231.544,95 in favore di Controparte_1
Sulla somma in questione vanno, altresì, riconosciuti gli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni erogate.
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, pagina 7 di 14 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Vanno, quindi, esaminate le domande di manleva formulate dall' nei confronti della Parte_2 cedente e della . Controparte_4 Controparte_3
Rispetto alla prima, come già evidenziato, l' ha documentato di avere provveduto al Parte_2 pagamento delle fatture n. 271RS del 04.12.2019 di € 20.544,68 relativa alla quota sociale di novembre
2019 e n. 25/RS del 13.01.2020 di € 22.776,53 relativa alla quota sociale di dicembre 2019, mediante ordinativo di pagamento n. 8861 del 30.06.2022 del complessivo importo di € 62.691,83 (contenente il riferimento alle fatture oggetto di pagamento), allegando, altresì, la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria (cfr. doc. n. 16 del Controparte_4 fascicolo di parte opposta).
Nel contratto quadro di cessione tra la e la all'art. 5.3, è Controparte_4 Controparte_1 espressamente previsto che: “nel caso in cui il cedente dovesse ricevere pagamenti da uno dei debitori
o da qualsiasi altro soggetto in relazione ai crediti di volta in volta ceduti, il Cedente si obbliga a trasferire tali somme al cessionario, entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi al giorno in cui abbia ricevuto tali importi.”
Orbene, poiché la cedente, chiamata in causa dall' non ha documentato di avere Parte_2 traferito le somme oggetto di pagamento da parte della debitrice, in favore della cessionaria
[...]
alla stregua di quanto previsto nel contratto di cessione, merita accoglimento la Controparte_1
Part domanda avanzata dall' al fine di essere manlevata e conseguire la restituzione della somma di €
43.321,21, corrispondente alla sorte capitale di cui alle fatture n. 271RS del 04.12.2019 e n. 25/RS del
13.01.2020 azionate in forza del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 14 Con Va, quindi, condannata la al pagamento, in favore dell' della somma CP_4 Parte_2 di € 43.321,21, oltre interessi, al tasso legale, dalla data dell'esborso e fino al soddisfo.
Quanto alla posizione della , l' ha eccepito che non fosse dalla stessa Controparte_3 Parte_2 esigibile alcun pagamento a titolo di quota sociale, gravando la stessa su un fondo di competenza regionale, né che fosse ad essa imputabile alcun ritardo nel pagamento delle fatture ad essa relative, in assenza del trasferimento delle corrispondenti risorse da parte del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, su cui gravava il relativo onere, in base alla legislazione regionale.
In materia, la Suprema Corte ha ribadito che “Alla stregua di tale disciplina (regionale), che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_3 programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che
l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' CP_3 Pt_2
, e comunque priva di ogni competenza al riguardo” (cfr. Cass. Civ., n. 23067 dell'11.11.2016,
[...]
n. 11925 del 12.5.2017; Corte di Appello RO n.164/2018).
Nella motivazione delle sentenze (cfr. sentenze n. 23067 dell'11.11.2016, n. 11925 del 12.5.2017), si precisa che “al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta CP_3 gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della ” CP_3
E ancora: “la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito pagina 9 di 14 fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per
l'esercizio finanziario 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore conferma della portata CP_3 meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo, nè la ripartizione delle risorse finanziarie tra le asl, dal momento che, P in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e sono regolati CP_3 dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti. Vano risulta infine il tentativo della controricorrente di circoscrivere l'applicabilità della
L.R. n. 23 del 2003, art. 34, comma 2 e della Delib. n. 670 del 2007, alle sole prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del distinguendole da quelle Controparte_7 sociosanitarie, disciplinate invece dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
3-septies e dalla L.R. n. 24 del 2008, art. 11, comma 6 e poste in parte a carico del predetto Fondo, in parte a carico del Controparte_8
. In contrario depone infatti, oltre all'unificazione del settore derivante dal processo
[...]
d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, proprio il tenore letterale della Delib. n. 670 cit., che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del Fondo Sociale
Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), “alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali convenzionate”, CP_3 prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto”
(cfr. Cass. n. 11925 del 12.5.2017).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25851/2020 del 16.11.2020, ha ribadito la conclusione già affermata con le sentenze su richiamate, nonché con ulteriori pronunce (cfr. Cass.
12/05/2017, n. 11924; Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982), nel senso della estraneità della alla concreta gestione dei servizi sociosanitari e soprattutto dell'irriferibilità ad Controparte_3 essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, confermando in capo alla solo la Controparte_3 competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. pagina 10 di 14 In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta a carico della Controparte_3 nei confronti delle strutture accreditate, atteso che la disposizione contenuta nella normativa regionale in ordine allo stanziamento di risorse economiche per il pagamento di prestazioni socio-sanitarie in un apposito capitolo del bilancio regionale relativo al per le prestazioni socio-sanitarie” Controparte_7
è destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e CP_3
Parte l' competente per territorio.
Simili principi sono stati ribaditi, ancor più di recente, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5147 del 17.2.2023, nella cui motivazione si legge: “il fatto che una quota della tariffa gravi sul Fondo
Sociale Regionale non può comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti CP_3 delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge CP_3 comportante un vincolo per l'Ente Regionale di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della
rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure CP_3 parzialmente, al pagamento delle rette”.
Inoltre, nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha aggiunto che “va ritenuto vano il tentativo di ipotizzare, con riferimento alla , un trattamento differente secondo che a venire in Controparte_3 esame siano solo prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del CP_7
ovvero prestazioni sociosanitarie poste in parte a carico del predetto Fondo e in parte a
[...] carico del stante, per un verso, l'unificazione del settore derivante dal Controparte_8 processo d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.lgs. n. 229 del 1999, per l'altro il tenore letterale della Delib. n. 670/2017, “che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del
Fondo Sociale Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), "alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali CP_3 convenzionate", prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto” (Cass. 11/05/2017, n. 11292, n. 11293, n. 11294, n. 11295; Cass. 10/05/2017, n.
11451 e n. 11452).
Alla stregua di tali principi, va ribadito che, essendo intercorsi i rapporti contrattuali relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, tra la società cedente e l' Controparte_9 Pt_2
solo questi sono i soggetti tenuti all'adempimento delle reciproche obbligazioni, restando
[...] escluso ogni coinvolgimento della , rimasta estranea al vincolo contrattuale, a nulla Controparte_3 rilevando, rispetto alla struttura sanitaria attrice, la distinzione tra la quota posta a carico del predetto
Fondo Sociale Regionale e quella posta a carico del Fondo Sanitario regionale. pagina 11 di 14 Né appare utilmente invocabile un obbligo di garanzia/manleva della nei confronti Controparte_3 dell' rispetto alle somme dovute a titolo di interessi moratori. Parte_2
In merito, appaiono condivisibili i principi espressi sulla medesima questione dalla Corte di Appello di
RO (cfr. sentenze nn. 712, 713 e 714 del 22.6.2022 passate in giudicato) che ha richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n.
18604) che ha escluso che legislazione regionale della (e, in particolare gli artt. 17 e 18 della CP_3
L.R. 22/2007 e l'art 13, co.3, LR 24/2008) sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della che legittimi le strutture socio sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. In CP_3 particolare, è stato riconosciuto che “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla
“competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del Controparte_3 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le Asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte – è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto Part soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla la CP_3 pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo Part capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come pretenderebbe l' , agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea. Parte_4
Né in senso contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n. 11924 e
11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli
17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale
l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di CP_3
Part assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le .
In questo senso merita, allora, condivisione la tesi della secondo cui “non esiste Controparte_3 meccanismo normativo che possa imporre per via giudiziaria alla di integrare ex post il CP_3 proprio capitolo di bilancio, e, quindi, di trasferire somme così “reperite” alle ” (cfr. sentenze Pt_1 della Corte di Appello di RO sopra citate, in motivazione).
Questo giudicante non ignora che sia intervenuta una recente pronuncia della Corte di Appello di
RO (cfr. sentenza n. 316 del 19.3.2024) che, statuendo sulla medesima questione relativa alla pagina 12 di 14 Part imputabilità all' del ritardo nel pagamento delle fatture per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, in riferimento alla quota sociale gravante sul Fondo sociale Regionale, in assenza del trasferimento dei fondi da parte dell'ente regionale, ha espresso i seguenti principi: Part
“L' , dunque, non ha potuto provvedere al pagamento della quota gravante sul Fondo Sociale per le prestazioni eseguite negli anni in questione non avendo….. la disponibilità delle relative risorse nonché un capitolo di bilancio specifico su cui imputare la relativa spesa.
In assenza di una previsione contrattuale,….. in assenza del trasferimento delle somme stanziate dal
, ai sensi dell'art. 1256 comma II c.c. ed art. 3 D. Parte_5
Lgs n. 231/2002, non poteva essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile e, conseguentemente, pagare gli interessi maturati per l'esecuzione delle prestazioni negli anni in questione, non avendo potuto, prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate, procedere al conseguente impegno di spesa ed al successivo pagamento”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di Appello, riformando in parte qua una delle plurime Parte decisioni uniformi dell'intestato Tribunale, ha riconosciuto all' il diritto al rimborso degli interessi al cui pagamento era stata condannata in favore della struttura convenzionata.
Ad un esame più approfondito, si rileva che la sentenza da ultimo richiamata – peraltro isolata a fronte del costante orientamento di segno opposto e già oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte
– non consente di superare l'obiezione già sollevata e fatta propria sia dalla Corte d'Appello (nelle sentenze 712, 713 e 714 del 22 giugno 2022) che dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 7.9.2020, n. 18604), secondo cui i contratti di cui si discute non producono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della CP_3
In particolare, per un verso, non è ravvisabile un autonomo titolo di responsabilità in capo alla CP_3
(e, a tale riguardo, la presenza dell'apposito capitolo di bilancio non determina, in automatico,
[...] la capienza del medesimo, che non risulta in alcun modo provata), per altro verso, non è stata raggiunta la prova contrattuale della fissazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, né sussiste alcun elemento dal quale emerge che la era nelle condizioni di effettuare Controparte_3
Parte tempestivamente il flusso di trasferimenti funzionali al corretto adempimento da parte dell' ciò in quanto non sussiste cognizione diretta – da parte della - dei rapporti (e dei vincoli di Controparte_3 pagamento) rispetto ai quali essa è rimasta estranea, sicchè non possono ricadere su di essa le conseguenze pregiudizievoli dei medesimi.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per cui la sarebbe costretta a Controparte_3 farsi carico delle conseguenze connesse al mancato rispetto degli obblighi contrattuali (di cui la stessa pagina 13 di 14 Parte non ha contezza, non essendo parte contrattuale) assunti dall' in forza della propria autonomia amministrativa e patrimoniale. Parte In conclusione, la non può essere tenuta a garantire l' dalle conseguenze Controparte_3 pregiudizievoli connesse al ritardo nei pagamenti contrattualmente stabiliti tra quest'ultima e le singole strutture sanitarie.
Alla luce della richiamata normativa e delle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia, la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della non può Parte_2 Controparte_3 trovare accoglimento.
Le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra l' e la società opposta, come Parte_2 liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), in ragione della natura documentale e dello Parte svolgimento del giudizio, sono poste a carico dell' soccombente.
La peculiarità delle questioni affrontate, l'esistenza di orientamenti di merito contrastanti, la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica problematica giuridica, nonché la mancata costituzione della chiamata in causa appaiono circostanze idonee a giustificare la Controparte_4 compensazione delle spese di lite tra la , la e l Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1921/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022 e lo dichiara esecutivo;
2) in accoglimento della domanda di manleva, condanna la al pagamento, in Controparte_4 favore dell' della somma di € 43.321,21, oltre interessi, al tasso legale, dalla Parte_2 data dell'esborso e fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della Parte_2 CP_3
;
[...]
4) condanna l' alla rifusione, in favore della delle spese Parte_2 Controparte_1 del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
5) compensa le spese di lite nei confronti della e della Controparte_3 Controparte_4
Cosenza, 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà pagina 14 di 14