Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIULIA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Leonardo da Vinci n. 18, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
LEONARDO DELL'INNOCENTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A. Assegnare la casa familiare sita in Viareggio (LU), Via Sant'Antonio Pucci 30, censita al
N.C.E.U. del Comune di Viareggio al foglio 19, mappale 269, cat. A/4, classe 4, r.c. € 379,2 alla GN la quale coabiterà ivi con la minore . Parte_1 Persona_1
B. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la loro residenza ed il loro domicilio ovunque vorranno;
inoltre, allo scopo di favorire l'esercizio effettivo dei diritti e doveri connessi all'affidamento della figlia minore, concordano che eventuali modifiche della residenza e/o domicilio dovranno essere preventivamente comunicate all'altro coniuge.
Esercizio della responsabilità genitoriale.
1
Pucci 30, censita al N.C.E.U. del Comune di Viareggio al foglio 19, mappale 269, cat. A/4, classe 4,
r.c. € 379,2 o in altra abitazione presso cui la GN dovesse ritenere opportuno Parte_1 trasferirsi.
D. Il padre, sempre fatti salvi eventuali diversi accordi raggiunti tra i genitori, tenendo conto delle trasferte di lavoro del sig. per 3 giorni alla settimana, potrà tenere con sé la figlia, ogni ER settimana dal Venerdì dall'uscita di scuola fino alla Domenica sera dopo cena.
E. La minore trascorrerà alternativamente le festività della Vigilia di Natale, di Natale, di S. Stefano, di S. Silvestro e di Capodanno, di Pasqua e Pasquetta con ciascuno dei genitori e, quindi, ad esempio, per l'anno in corso, trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale e di S. Stefano con il padre e ER il giorno di Natale con la madre, mantenendosi la medesima turnazione anche per le festività successive;
inoltre, per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali trascorrerà con l'uno e l'altro genitore un uguale numero di giorni.
La minore trascorrerà con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, nonché ulteriori eventuali 7 giorni nel periodo invernale, il tutto previo preavviso di almeno 7 giorni che ciascun genitore dovrà dare all'altro con indicazione dei tempi e dei luoghi delle vacanze.
Le parti sin d'ora prestano reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti della figlia anche relativamente ai documenti con validità per l'espatrio.
Per le ulteriori feste comandate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre) nonché per il periodo
31 ottobre/2 novembre e per la festa del patrono, in deroga al regime ordinario, si applicherà il principio di alternanza.
F. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento di , il padre, verserà alla GN ER [...]
, presso le coordinate bancarie della Sig.ra già note, a partire dal mese in cui lo Pt_1 Parte_1 stesso lascerà la casa familiare, e, per i mesi successivi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di
€ 300 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
G. Nei medesimi termini, oltre a quanto appena precisato, il sig. verserà alla GN ER [...]
anche il 100% dell'Assegno Unico che egli percepirà sino al momento in cui lo stesso non Pt_1 sarà richiesto ed effettivamente percepito direttamente dalla ricorrente. Il sig. dovrà ER obbligarsi a sottoscrivere qualsiasi documento che si ritenesse necessario a tali fini.
H. I genitori si suddivideranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie a far fronte alle esigenze della figlia: tali spese sono quelle indicate nel vigente protocollo d'intesa stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Lucca e il Tribunale di Lucca.
Prendere atto
I. Dei seguenti ulteriori accordi raggiunti tra i ricorrenti, i quali convengono quanto segue:
- le spese ordinarie nonché di manutenzione ordinaria (ivi comprese spese per utenze, Tari, tasi a titolo esemplificativo e non esaustivo) relative all'abitazione familiare rimarranno ad esclusivo carico della GN;
Parte_1
- Le spese straordinarie inerenti all'abitazione familiare rimarranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- i ratei mensili di mutuo ipotecario oltre alle assicurazioni connesse al medesimo acceso dal sig.
[...]
quale mutuatario, e dalla GN , quale terzo datore di ipoteca, dell'importo ER Parte_1
2 originario di € 175.000, saranno sostenuti, nella misura di 2/3 dal sig. e di 1/3 dalla GN ER
: mensilmente, pertanto, entro il giorno 28 di ciascun mese a partire da Dicembre 2024, Parte_1 ciascun coniuge dovrà versare la propria quota di spettanza, come sopra determinata, sul conto corrente presso l'istituto di credito Intesa San Paolo;
- entro il giorno 31 gennaio 2025 il sig. consegnerà alla GN le chiavi ER Parte_1 dell'autoveicolo sopra menzionato autorizzando la medesima all'uso esclusivo del mezzo sino alla cessione del diritto di proprietà dello stesso che avverrà nei termini e con le modalità supra indicate.
Resta inteso che tutte le spese inerenti alla proprietà dell'autovettura (es. premio assicurativo, bollo, tagliando e revisione) rimarranno a carico dei coniugi nella misura pari ad 1/3 a carico del Sig.
[...]
e per la quota di 2/3 a carico della Sig.ra sino al trasferimento effettivo del mezzo». ER Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 16/4/2016, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la ER pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi,
3 se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 16/4/2016, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 2, Parte II,
Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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