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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPETTI LUISA* e , elettivamente domiciliata in CORSO CASTELFIDARDO, 21 10129
TORINO, presso il difensore avv. CAPPETTI LUISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZI CAROLA Controparte_1 C.F._2
ROSA e elettivamente domiciliato in VIA C. PROMIS, 3 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
MARZI CAROLA ROSA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo
- dichiarando i coniugi, espressamente, ex art. 473 bis 51 c 2 cpc,
di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 -fissata l'udienza di comparizione delle parti "avanti al Giudice
Relatore e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per il parere, la causa venga rimessa al Collegio per la sentenza di omologa della separazione.
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati.
2. I coniugi dichiarano di essere, allo stato, autonomi economicamente e di rinunciare a reciproche domande di assegno (di mantenimento in sede di separazione e divorzile in sede di divorzio).
3. I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni loro questione economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, neppure a titolo risarcitorio, l'uno dall'altra in conseguenza del rapporto di coniugio tra loro esistente.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Spese compensate.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 28 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e pagina 2 di 4 risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
, (c.f. , nato a [...]. Anselme Controparte_1 C.F._2
(AO), il 27.10.1954
e
(c.f. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 17 agosto 1960
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 10 maggio 1986 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Brusson al n.3 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusson per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPETTI LUISA* e , elettivamente domiciliata in CORSO CASTELFIDARDO, 21 10129
TORINO, presso il difensore avv. CAPPETTI LUISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZI CAROLA Controparte_1 C.F._2
ROSA e elettivamente domiciliato in VIA C. PROMIS, 3 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
MARZI CAROLA ROSA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo
- dichiarando i coniugi, espressamente, ex art. 473 bis 51 c 2 cpc,
di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 -fissata l'udienza di comparizione delle parti "avanti al Giudice
Relatore e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per il parere, la causa venga rimessa al Collegio per la sentenza di omologa della separazione.
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati.
2. I coniugi dichiarano di essere, allo stato, autonomi economicamente e di rinunciare a reciproche domande di assegno (di mantenimento in sede di separazione e divorzile in sede di divorzio).
3. I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni loro questione economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, neppure a titolo risarcitorio, l'uno dall'altra in conseguenza del rapporto di coniugio tra loro esistente.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Spese compensate.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 28 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e pagina 2 di 4 risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
, (c.f. , nato a [...]. Anselme Controparte_1 C.F._2
(AO), il 27.10.1954
e
(c.f. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 17 agosto 1960
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 10 maggio 1986 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Brusson al n.3 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusson per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4